AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI| 1° LUGLIO 1998

279ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Fassino, per

l|interno Testa e per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15.15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3387) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200,

recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana

a missioni internazionali.

(Parere alla 4ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del

Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente VILLONE, il quale illustra il disegno di legge,

analogo ad altre iniziative adottate in passato. Propone pertanto di

esprimere un parere favorevole.

Consente la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.

(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l|esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del giorno

precedente.

Il sottosegretario TESTA dichiara che il Governo aveva da tempo anticipato

la presentazione di un testo sostitutivo dell|articolo 15 del disegno di

legge n. 2425. Tale iniziativa è stata fatta propria ora dal relatore

(emendamento 15.100). Con tale disposizione, egli confida, è possibile

concludere l|esame del disegno di legge.

Si associa il relatore GUERZONI.

Il presidente VILLONE avverte che sull|emendamento predetto e sui

subemendamenti presentati sarà chiesto il parere della 5ª Commissione.

Il seguito dell|esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla

riscossione.

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell|esame e rinvio)

Prosegue l|esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il senatore BESOSTRI ricorda di aver riferito sul disegno di legge e di aver

espresso numerose riserve sui principi e criteri direttivi della delega.

Ricorda altresì di aver concluso ravvisando l|opportunità di acquisire

alcuni chiarimenti dal rappresentante del Governo.

Il senatore ROTELLI sottolinea l|importanza delle osservazioni svolte dal

relatore e delle innovazioni introdotte, prima tra queste la soppressione

dell|obbligo del non riscosso come riscosso. Il senatore GUERZONI si

sofferma a sua volta sul rapporto che verrà a stabilirsi con i soggetti

privati incaricati del servizio di riscossione. Raccomanda a tale proposito

che i nuovi concessionari siano in grado di seguire le complesse vicende

giudiziarie collegate a questo servizio, a beneficio degli utenti.

Il presidente VILLONE, considerata la complessità delle questioni

affrontate, ritiene preferibile rinviare il seguito dell|esame alla

successiva seduta.

Il sottosegretario MARONGIU manifesta la propria piena disponibilità a

proseguire in altra occasione l|esame del disegno di legge ed a fornire i

chiarimenti richiesti.

Il senatore GASPERINI auspica che il dibattito sull|argomento sia

approfondito, trattandosi di aspetti di competenza della 1ª Commissione,

sotto il profilo del pari trattamento fiscale dei cittadini.

Il presidente VILLONE dà al riguardo assicurazioni.

Il senatore PINGGERA richiama l|attenzione sul comma 5 dell|articolo unico,

che reputa non applicabile alle regioni a statuto speciale. Coglie

l|occasione per lamentare che alcune operazioni di semplificazione

amministrativa determinino invece ulteriori aggravi formali a carico del

contribuente. E| il caso, ad esempio, degli adempimenti prescritti per il

pagamento dell|imposta di registro.

Il seguito dell|esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998

(Seguito dell|esame e rinvio)

Prosegue l|esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il sottosegretario FASSINO fa presente che la legge comunitaria per il 1998

è stata tempestivamente presentata dal Governo. Ricorda poi che il nostro

paese presentava, fino al 1995, notevoli ritardi nel recepimento degli atti

normativi comunitari. Tale situazione è stata corretta con la legge

comunitaria precedente, con la quale è stata data attuazione a un gran

numero di direttive, per cui l|Italia al momento si situa, sotto questo

profilo, nella media dei paesi comunitari. Ricorda poi che le regioni sono

abilitate a recepire direttamente alcuni atti normativi comunitari e, in

base ai criteri applicati nell|ambito dell|Unione, occorre che tutti questi

enti procedano agli adempimenti necessari affinché l|Italia possa

considerarsi in condizione di osservanza. Il Governo sta svolgendo ogni

pressione affinché le regioni ancora ritardatarie si pongano in linea con le

altre. Preannuncia poi l|intenzione del Governo di introdurre modifiche

nell|iter legislativo della legge comunitaria, prevedendo una apposita

sessione da tenersi all|inizio di ciascun anno. Alle direttive comunitarie

si potrà così in via ordinaria dare attuazione attraverso lo strumento

apposito, senza escludere iniziative specifiche in caso di argomenti di

particolare rilevanza o circoscritti a settori determinati. Auspica inoltre

che una semplificazione delle operazioni di recepimento possa intervenire

attraverso l|incremento delle attuazioni a carattere amministrativo.

Soffermandosi poi sul contenzioso, informa che sono pendenti 20 procedure di

infrazione nei confronti dell|Italia, su un totale di 121 relative a tutti i

paesi comunitari. Sono in atto iniziative per comporre in via consensuale

tali vertenze ed in dodici ipotesi l|iter appare piuttosto avanzato.

L|Italia nel periodo 1987-1998 ha subito dodici condanne definitive da parte

degli organi giudiziari comunitari a seguito di procedure d|infrazione,

vertenze in ogni caso sanate con successive misure. Nei confronti

dell|Italia sono state avviate 52 procedure di |messe in mora|, le quali

solitamente precedono l|inizio di vere e proprie procedure di infrazione.

Anche relativamente a tali ipotesi, sono state avviate trattative per

comporre pacificamente le relative questioni. Avviandosi alla conclusione

sostiene poi l|opportunità di introdurre presso i due rami del Parlamento

procedure di filtro legislativo onde verificare la conformità dei progetti

di legge alla normativa comunitaria e scongiurare così il rischio di

approvazione di norme contrastanti con gli obblighi derivanti

dall|appartenenza all|Unione europea. Il Governo ha interessato al riguardo

le Presidenze delle due Camere, le quali hanno manifestato piena

disponibilità e sensibilità.

Il senatore BESOSTRI segnala al rappresentante del Governo ulteriori

richieste di chiarimento. Il sottosegretario FASSINO si riserva di far

pervenire alla Commissione precise informazioni al riguardo.

Il senatore GUERZONI chiede se possa essere introdotto nel disegno di legge

comunitaria, una norma di modificazione di un decreto legislativo di

attuazione di una direttiva prevista in una precedente legge comunitaria.

Il presidente VILLONE esprime in proposito riserve di carattere procedurale,

ritenendo che, qualora si intendesse modificare una pluralità di atti

attuativi, il contenuto delle future leggi comunitarie potrebbe diventare

assai complesso. Il sottosegretario FASSINO, prescindendo dal merito del

problema, rileva che occorre in ogni caso che l|attuazione legislativa

rimanga rispettosa della disciplina europea.

Il senatore MAGNALBO| manifesta apprezzamento per le dichiarazioni del

sottosegretario in relazione alla progettata sessione comunitaria e

all|introduzione di un|istanza-filtro nell|ambito delle Camere. Auspica poi

che il Parlamento affronti in modo organico le materie comunitarie ritenendo

che almeno in una delle due Camere si possa potenziare una vocazione in

questa direzione.

La senatrice BUCCIARELLI osserva a sua volta che i possibili contrasti o

interferenze tra le normative di attuazione debbono essere valutati dalle

Commissioni di settore, particolarmente nelle tematiche di carattere

economico. In relazione poi ai casi, segnalati dal Sottosegretario, di

inadempimento da parte di alcune regioni, si chiede se non possano essere

adottate normative statali a carattere sostitutivo.

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione infine conviene di

fissare a martedì 14 luglio il termine per la presentazione di eventuali

emendamenti al disegno di legge.

Il seguito dell|esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3217) Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di

rilascio e rinnovo dei passaporti

(Discussione e approvazione)

Riferisce il senatore MAGGIORE, il quale dà conto del contenuto del disegno

di legge, delle decisioni giurisprudenziali intervenute nella materia e

dell|esigenza di allineare la normativa italiana a quella degli altri paesi

europei. Conclude raccomandando alla Commissione l|approvazione del

provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUERZONI, a proposito dell|articolo 2, comma 1, lettera b), si

chiede se tale previsione sia in linea con l|appartenenza dell|Italia al

Trattato di Schengen.

Sull|argomento interviene anche il senatore PINGGERA, segnalando la

difficoltà degli studenti italiani che risiedono all|estero, i quali sono

sottoposti all|obbligo del rinnovo annuale del passaporto. Auspica quindi

una normativa che consenta loro il rinnovo esteso alla durata del corso

legale degli studi, con l|eventuale decadenza dal beneficio in caso di

mancata prosecuzione dei medesimi.

Il relatore MAGGIORE fa presente che l|innovazione contenuta nel disegno di

legge, per quanto riguarda la validità del passaporto dei cittadini che non

hanno ancora soddisfatto gli obblighi militari, si limita a fare salva la

condizione di coloro che risiedono all|estero in posizione coscrizionale

regolare. Precisa poi, e con lui consente il sottosegretario FASSINO, che in

ogni caso i giovani in questione hanno l|onere di chiedere annualmente il

rinvio della chiamata alle armi per motivi di studio. Su questa disciplina

non svolge alcuna influenza l|appartenenza dell|Italia al Trattato di

Schengen.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore LUBRANO DI RICCO, il presidente

VILLONE fa notare che la questione della validità del passaporto attiene

comunque alla permanenza in paesi diversi da quelli comunitari. Il senatore

ANDREOLLI preannuncia il proprio voto favorevole e invita a non considerare

questioni che non si riferiscono al contenuto specifico del disegno di

legge. Il senatore PINGGERA insiste comunque perchè vengano chiariti gli

aspetti indicati, dal momento che il possesso di un passaporto valido è

necessario per instaurare qualsiasi rapporto di lavoro all|estero.

Il PRESIDENTE, accertato che nessuno dei commissari intendeva presentare

emendamenti, pone quindi in votazione i singoli articoli del disegno di

legge, che vengono approvati. E| altresì approvato il disegno di legge nel

suo complesso.

ANTICIPAZIONE DELL|ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che l|orario della successiva seduta della

Commissione, prevista per giovedì 2 luglio, alle ore 15, è anticipato alle

ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2425, 203 E 554

Art. 15

All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: |punti di accoglienza

provvisori|, inserire le seguenti: |opportunamente sorvegliati|.

15.100/3 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: |di cui all|articolo 7|

inserire le seguenti: |I suddetti punti di accoglienza dovranno essere

organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i

richiedenti asilo e gli altri immigrati|.

15.100/2 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

All|emendamento 15.100, al comma 2, dopo le parole: |la disponibilità di un

luogo adeguatamente attrezzato| aggiungere le seguenti: |e sorvegliato|.

15.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI

All|emendamento 15.100, al comma 4, sopprimere la parola: "amministrativo" e

sostituire le parole: "con esclusione del tempo" con le altre: "incluso il

tempo".

15.100/5 LUBRANO DI RICCO

15.100/6 (identico al subemen. 15.100/6) DIANA Lino

15.100/7 (identico al subemen. 15.100/6) MARCHETTI

All|emendamento 15.100, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire

l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni

con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati

di idonee strutture".

15.100/8 LUBRANO DI RICCO

Sostituire l|articolo con il seguente:

|Art. 15-...

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro dell|interno, con proprio decreto, individua i valichi di frontiera

e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il

maggior numero di richieste di asilo e dispone l|istituzione di punti di

accoglienza provvisoria ove assistere, ai sensi del successivo comma 2, il

richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il

pre-esame di cui all|articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le

modalità per l|acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da

utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o

non sia ossibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all|articolo 7, il richiedente asilo

deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque

essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del

Ministero dell|interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio,

il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la

questura si ptrotrae per più di 12 ore, la disponibilità di un luogo

adeguatamente attrezzato per il riposto, fornito di idonei servizi

igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i

minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il

riposo. Il richiedente qasilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a

carico del Ministero dell|interno, una comunicazione telefonica in Italia ed

una all|estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di

sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di

pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le

disposizioni di cui all|articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40

In caso di presentazione dell|istanza in questura e qualora risulti

impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare

ed assistere adeguatamente il richeidente asilo nella stessa questura o in

locali appositamente predisosti ai sensi del precedente comma 1, lo stesso

può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all|articolo 38,

comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e

fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell|articolo 7.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 del precedente articolo 7 le

misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante

la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre

1995, n. 451, convertito senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995,

n. 563, e successiva norma di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a

norma dell|articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta,

l|assistenza e l|accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del

richiedente asilo in assistenza è subordinato all|accertamento dello stato

di bisogno da parte del comune. L|assistenza e l|accoglienza sono garantite

per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento

amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione per il

tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il Ministero dell|interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute

per l|accoglienza, ivi compresi gli oneri per l|eventuale assistenza di

minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l|alloggio e

il vitto, per l|ammontare giornaliero pro-capite determinato con il

regolamento di cui all|articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del

richiedente col mezzo più economico per l|audizione dello stesso da parte

della Commissione centrale, ai sensi dell|articolo 8, comma 2, nonchè per

l|alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge

l|audizione.

6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo

son oassicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del

Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero

dell|interno|.

15.100 IL RELATORE