AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDI| 7 LUGLIO 1998
281ª Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono i Sottosegretari di Stato per l|interno Barberi e Testa e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.
La seduta inizia alle ore 15.15.
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
(203) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto d|asilo.
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo.
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Il presidente VILLONE avverte che la 5ª Commissione ha espresso parere
favorevole sul nuovo testo dell'articolo 15, proposto dal relatore, e sui
relativi subemendamenti. Si può pertanto procedere alla conclusione
dell'esame.
Il senatore TABLADINI illustra quindi i propri subemendamenti, soffermandosi
in particolare sul 15.100/2, nel quale è previsto l'allestimento di separate
strutture di accoglienza. Sostiene inoltre che occorre evitare che la
disciplina dell'asilo venga utilizzata per politiche migratorie camuffate.
Il relatore GUERZONI, premesso che le persone richiedenti asilo sono
sottoposte a un regime di sorveglianza in attesa dell'esito della domanda,
si dichiara tuttavia disponibile a precisare ulteriormente tale circostanza,
come indicato nei subemendamenti 15.100/3 e 15.100/4. Quanto al 15.100/2, a
suo avviso è possibile accoglierlo, una volta acquisita una positiva
valutazione del Governo sotto il profilo tecnico. I subemendamenti 15.100/5,
15.100/6, 15.100/7, di contenuto identico, risolvono un problema reale, e
vanno pertanto accolti. Considera ragionevole, infine, la proposta di
aggiungere il comma 4-bis, contenuta nel subemendamento 15.100/8.
Il sottosegretario TESTA precisa nuovamente che i richiedenti asilo sono
sottoposti a un regime di sorveglianza che ne limita la libertà di
movimento: considera pertanto ripetitivo, anche se non contraddittorio,
introdurre disposizioni specifiche come quelle proposte da alcuni
subemendamenti. Tuttavia si rimette alla valutazione della Commissione,
avvertendo che il subemendamento 15.100/2 determinerebbe inevitabili
difficoltà operative. Si rimette alla Commissione anche sui subemendamenti
15.100/5, 15.100/6, 15.100/7, nonché sul subemendamento 15.100/8.
Il senatore TABLADINI, in una dichiarazione di voto favorevole sui propri
subemendamenti, ribadisce che il regime di sorveglianza non è affatto
rilevabile univocamente dal testo in esame e occorre pertanto introdurre
apposite disposizioni. Quanto alle modalità del ricovero temporaneo, è
senz'altro opportuno precisare la separazione fisica dei richiedenti asilo
dagli immigrati per ragioni diverse.
Si procede alle votazioni.
Con distinte votazioni sono approvati tutti i subemendamenti all'emendamento
15.100 e infine lo stesso emendamento sostitutivo dell'articolo 15 nel testo
risultante dalle modifiche già accolte.
Il RELATORE presenta quindi l'emendamento 19.1, conforme al parere della
Commissione bilancio.
La Commissione lo approva.
E' infine conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea per
l'approvazione dei disegni di legge in titolo nel testo unificato definito
nel corso dell'esame.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art. 15
All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: |punti di accoglienza
provvisori|, inserire le seguenti: |opportunamente sorvegliati|.
15.100/3 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
All|emendamento 15.100, al comma 1, dopo le parole: |di cui all|articolo 7|
inserire le seguenti: |I suddetti punti di accoglienza dovranno essere
organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i
richiedenti asilo e gli altri immigrati|.
15.100/2 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
All|emendamento 15.100, al comma 2, dopo le parole: |la disponibilità di un
luogo adeguatamente attrezzato| aggiungere le seguenti: |e sorvegliato|.
15.100/4 TABLADINI, GASPERINI, SPERONI
All|emendamento 15.100, al comma 4, sopprimere la parola: "amministrativo" e
sostituire le parole: "con esclusione del tempo" con le altre: "incluso il
tempo".
15.100/5 LUBRANO DI RICCO
15.100/6 (identico al subemen. 15.100/6) DIANA Lino
15.100/7 (identico al subemen. 15.100/6) MARCHETTI
All|emendamento 15.100, dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire
l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni
con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati
di idonee strutture"
15.100/8 LUBRANO DI RICCO
Sostituire l|articolo con il seguente:
|Art. 15-...
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell|interno, con proprio decreto, individua i valichi di frontiera
e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il
maggior numero di richieste di asilo e dispone l|istituzione di punti di
accoglienza provvisoria ove assistere, ai sensi del successivo comma 2, il
richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il
pre-esame di cui all|articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità per l|acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da
utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o
non sia ossibile riadattare locali già esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all|articolo 7, il richiedente asilo
deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del
Ministero dell|interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio,
il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la
questura si ptrotrae per più di 12 ore, la disponibilità di un luogo
adeguatamente attrezzato per il riposto, fornito di idonei servizi
igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i
minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il
riposo. Il richiedente qasilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a
carico del Ministero dell|interno, una comunicazione telefonica in Italia ed
una all|estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di
sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di
pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le
disposizioni di cui all|articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40
In caso di presentazione dell|istanza in questura e qualora risulti
impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare
ed assistere adeguatamente il richeidente asilo nella stessa questura o in
locali appositamente predisosti ai sensi del precedente comma 1, lo stesso
può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all|articolo 38,
comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, con oneri a carico dello Stato e
fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell|articolo 7.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 del precedente articolo 7 le
misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante
la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito senza modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995,
n. 563, e successiva norma di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a
norma dell|articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta,
l|assistenza e l|accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del
richiedente asilo in assistenza è subordinato all|accertamento dello stato
di bisogno da parte del comune. L|assistenza e l|accoglienza sono garantite
per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento
amministrativo di riconoscimento del diritto di asilo con esclusione per il
tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
5. Il Ministero dell|interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute
per l|accoglienza, ivi compresi gli oneri per l|eventuale assistenza di
minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l|alloggio e
il vitto, per l|ammontare giornaliero pro-capite determinato con il
regolamento di cui all|articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del
richiedente col mezzo più economico per l|audizione dello stesso da parte
della Commissione centrale, ai sensi dell|articolo 8, comma 2, nonchè per
l|alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge
l|audizione.
6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo
son oassicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del
Servizio Sanitario Nazionale, con oneri a carico del Ministero
dell|interno|.
15.100 IL RELATORE
Art. 19
Sostituire l|articolo con il seguente:
|Art. 19
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministro dell|interno è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni compensative nell|ambito delle unità
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione
del Ministero dell|interno, connesse all|attuazione della presente legge.|
19.1 IL RELATORE