GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

ACLI

ACSE

AGESCI

CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

COMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728

CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

(27/7/1998)

 

PROPOSTE PER IL DECRETO DI PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI

 

Emersione degli stranieri irregolari

Limite di centoventi giorni (eventualmente prorogabile, a posteriori) dalla data di entrata in vigore del decreto-flussi.

Bacino di applicazione: irregolari e clandestini (senza distinzione) presenti alla data di entrata in vigore del decreto-flussi (o, in subordine, alla data di entrata in vigore della legge). Esclusi solo coloro che risultino, sulla base di una decisione del magistrato, socialmente pericolosi. Irrilevanti, ai fini della regolarizzazione, i provvedimenti amministrativi di espulsione assunti in passato.

Documenti necessari: passaporto o altro documento di identita' o, in mancanza, testimonianza di due cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti; certificazione della presenza anteriore alla data limite fissata, anche sotto forma di testimonianza di due cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti.

Beneficio: lo straniero che emerge ottiene un permesso di soggiorno (se rientra nelle categorie per le quali e' previsto il rilascio) ovvero ricevuta che lo rende inespellibile fino al completamento dell'applicazione del decreto-flussi per il '99 e che lo abilita (ai sensi di direttiva da emanare contestualmente al decreto-flussi) a perfezionare, anche in mancanza della condizione di reciprocita', gli adempimenti necessari a intraprendere attivita' di lavoro subordinato, autonomo e di studio o formazione, e a iscriversi a cooperative.

 

Rilascio di permessi di soggiorno

Ottengono un permesso di soggiorno gli stranieri che rientrino (subito o entro il 31 Dicembre 1999) in una delle seguenti categorie:

- Stranieri per i quali la stessa legge dispone il rilascio di un permesso di soggiorno, a dispetto della posizione originariamente irregolare (es.: familiari di rifugiato, genitori di minori italiani;

- Stranieri che possano ottenere un permesso per motivi di protezione sociale ai sensi dell'art. 16;

- Stranieri gia' regolari, che siano stati cioe' titolari di un permesso di soggiorno poi scaduto;

- Stranieri non espellibili (minori, donna in gravidanza, donna che abbia partorito di recente, familiare convivente di cittadino italiano, persona a rischio di persecuzione nell'eventuale paese di destinazione);

- Stranieri conviventi con familiare cittadino comunitario o straniero regolarmente soggiornante (inclusi i gradi di parentela per i quali non si puo' procedere a ricongiungimento, come nel caso di fratelli o figli maggiorenni); in caso di genitore e figlio minore si dovrebbe prescindere dal requisito di convivenza per non escludere dai benefici del provvedimento le situazioni relative a genitori alloggiati presso il datore di lavoro e costretti ad affidare il figlio minore ad un istituto;

- Genitori (anche naturali) di minori stranieri comunque presenti in Italia;

- Stranieri che un datore di lavoro dichiari di essere disposto ad assumere;

- Stranieri per i quali emerga, in seguito a ispezioni e/o a dichiarazione dell'interessato, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso;

- Stranieri per i quali un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, ovvero un ente o un'associazione di rilievo nazionale prestino garanzia di sostentamento, alloggio e copertura assicurativa;

- Stranieri che dichiarino, congiuntamente con il datore (o i datori) di lavoro, di aver stipulato, in passato, rapporti di lavoro subordinato, per un periodo di tempo complessivamente non inferiore ad un limite prefissato;

- Stranieri che dimostrino di essere soci di cooperative;

- Stranieri che forniscano prova di aver dato avvio alle procedure necessarie per lo svolgimento di una attivita' lavorativa in forma autonoma (apertura della partita IVA, ove richiesta, iscrizione ad albi o registri, iscrizione ai corsi di qualificazione professionale, etc.);

- Stranieri che siano iscritti a corsi di scuola superiore, corsi di formazione professionale o corsi universitari;

- Stranieri ai quali sia stato rifiutato il riconoscimento dello status di rifugiato, e quelli per i quali sia scaduto, senza che sia stata ottenuta la conversione, il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Quanti, al 31 Dicembre 1999, siano in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta dichiarazione di presenza ma non abbiano ottenuto alcun permesso di soggiorno possono accedere a un permesso per ricerca di lavoro o per lavoro stagionale nell'ambito delle quote fissate per l'anno 2000 (anche senza previo ritorno nel paese d'origine).

 

Misure per la programmazione a regime

Nel corso dell'ultimo trimestre del 1998 sono istituite liste di prenotazione sperimentali nelle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Albania, Tunisia e Marocco (anche prescindendo dalla stipula di accordi di riammissione).

Durante il primo semestre del 1999 vengono raccolte le prenotazioni nei tre paesi (da utilizzare per gli ingressi per l'anno 2000).

Sulla base dell'esperienza fatta con le liste sperimentali, nel secondo semestre del 1999 sono istituite liste di prenotazione nelle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in tutti gli altri paesi di emigrazione verso l'Italia (da utilizzare per censire l'offerta durante l'anno 2000 e programmare gli ingressi per l'anno 2001).

 

Misure in favore dei titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari

Coerentemente con quanto preannunciato nel Documento Programmatico, sono adottate disposizioni per consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata di due anni, rinnovabile, a quanti siano o siano stati titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari.