(13/7/1998)

 

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

 

Introduzione

1) pg. 7, quinto capoverso: in linea con l'ordine del giorno n.100 del Senato, e' opportuno considerare regolarizzabili gli stranieri inseriti in contesti familiari, anche quando non rientrino nel novero dei familiari con i quali si puo' chiedere ricongiungimento (es.: fratello, figlio maggiorenne, etc.). Cosi' pure, deve essere considerato, ai fini della regolarizzazione, il caso degli stranieri inseriti o inseribili in contesti di studio o di formazione.

 

Parte prima

1) pg. 5, terzo capoverso: per la legge 40, il documento programmatico deve anche definire gli obiettivi relativi all'inserimento degli studenti universitari stranieri (art. 37, comma 2). E' opportuno che il documento predisponga le misure atte all'allineamento agli orientamenti comunitari in materia (art. 37, comma 2), che prevedono percentuali di inserimento molto piu' elevate di quelle attualmente registrate negli atenei italiani.

2) pg. 19, terzo capoverso: e' necessario affermare che l'Italia intende operare perche' le azioni comuni europee siano informate da quei principi di solidarieta' ai quali si dichiara ispirata la legge 40 (se e' vero che e' la legge piu' avanzata d'Europa, non possiamo accettare di adeguarci piattamente alle tendenze degli altri paesi europei).

3) pg. 23, lettere a), b) e c): gli argomenti presentati pongono l'accento su un fenomeno numericamente niente affatto allarmante (come dimostrato dai dati), e sembrano finalizzati a gettare ombre sul disegno di legge sull'asilo in discussione al Senato (ingiustificabili, visto che il ddl e' di iniziativa del Governo). Sarebbe opportuno sopprimere questa parte o, meglio ancora, sostituirla con la dichiarazione dell'impegno ad adottare misure di politica internazionale per eliminare i focolai di guera e le situazioni di violazione sistematica dei diritti umani presenti nel mondo. Questa scelta, tra l'altro, ben si adatterebbe a quanto analizzato in seguito riguardo alla cooperazione allo sviluppo.

4) pg. 24, capitolo su "Iniziative sul piano multilaterale": si parla di accordi finalizzati alla riammissione e ci si rammarica del fatto che i potenziali partners non colgano il vantaggio che deriverebbe loro da tali accordi. Il motivo semplice e' che gli accordi dovrebbero essere in primo luogo accordi per la regolazione dei flussi (vedi accordo con l'Albania, benche' limitato ai flussi a carattere stagionale), e contenere come postilla le misure per la riammissione. Il capitolo andrebbe reimpostato in questa linea.

5) pg. 26, primo capoverso: si dovrebbe affermare esplicitamente che le intese devono curare gli interessi della componente debole del sistema (il migrante), piu' che quelli del Governo partner. Tale obiettivo puo' essere raggiunto mediante la determinazione di quote preferenziali o l'adozione di misure per la cooperazione allo sviluppo (non mediante la stipula di accordi che investano interessi concentrati).

6) pg. 26, penultimo capoverso: e' opportuno non trascurare altri paesi di emigrazione (es.: Peru' e Sri Lanka).

 

Parte seconda

1) pg. 31, ultimo capoverso: occorre definire alcuni criteri-guida per l'accesso alle professioni, a partire dal secondo anno di applicazione della legge (art. 35, comma 3). Dovrebbe essere in particolare chiarito che la definizione delle percentuali massime di impiego non deve ostacolare l'accesso agli albi degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ne' lo svolgimento della corrispondente attivita' professionale, in linea con l'ordine del giorno n. 500 del Senato accolto dal Governo, che impegna il Governo ad attivarsi perche' gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano conseguito i titoli abilitanti allo svolgimento delle professioni possano iscriversi agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana. Possono invece essere previste restrizioni per l'accesso degli stranieri ancora residenti all'estero (non deve comunque costituire impedimento a tale accesso l'assenza della condizione di reciprocita', finora richiesta per l'iscrizione in alcuni albi professionali).

2) pg. 31,ultimo capoverso: potrebbe essere opportuno affermare che la quantificazione dei flussi di ingresso per lavoro autonomo debba tener conto anche della capacita' delle attivita' di lavoro autonomo di produrre occupazione e, in questo senso, della possibilita' di favorire ingressi destinati alla rivitalizzazione di aree depresse.

3) pg. 33, terzo capoverso: gli ingressi ex art. 21 non possono essere limitati (ne' e' opportuno farlo) a Paesi privilegiati da accordi o da altre considerazioni. Questo priverebbe il canale di accesso previsto dall'articolo in questione delle sue caratteristiche essenziali: consentire la positiva creazione di catene migratorie, e dare chances di migrazione al singolo straniero privo di legami o di appartenenze "forti". Niente, naturalmente, impedisce che, una volta stipulati accordi, si attinga anche, con le modalita' previste dall'art. 21, dalle liste istituite per i paesi che hanno stipulato gli accordi.

4) pg. 33, quarto capoverso: e' opportuno chiarire che le liste previste dall'art. 21 sono, invece, obbligatorie.

5) pg. 33, quarto capoverso: la previsione (non contenuta nella legge, ma tuttavia interessante) di invio di personale esperto per l'approntamento delle liste non deve tradursi, con l'introduzione di meccanismi di selezione per coloro che aspirino a iscriversi nelle liste, in un ulteriore ostacolo tra il potenziale migrante e la migrazione regolare. Un tale ostacolo potrebbe generare nuove forme di corruzione e, soprattutto, di concussione.

6) pg. 33, quinto capoverso: l'ipotesi di indicazioni di quote per area geografica non e' opportuna. Quote preferenziali possono essere stabilite solo per Paesi che abbiano stipulato accordi. Per il resto, la programmazione deve avere carattere generale, anche avvalendosi delle liste di prenotazione (obbligatorie) previste dall'at. 21, comma 4. Si evita in tal modo di frustrare le aspirazioni di migrazione di chi non appartenga ad aree "privilegiate", e di indurlo quindi a migrare irregolarmente.

7) pg. 33, ultimo capoverso: sarebbe opportuno stabilire che, una volta istituite e portate a regime le liste (obbligatorie) di prenotazione, si tenti di concludere accordi con i Paesi che presentano liste numericamente piu' estese.

8) pg. 33, ultimo capoverso: la programmazione per Paese d'origine non deve riguardare la quota ammessa per ricerca di lavoro (vedi sopra).

9) pg. 34, lettera b): la legge 40 stabilisce che i lavoratori stagionali maturino solo una precedenza sui connazionali in relazione all'ingresso, e non in relazione all'occupazione presso un datore di lavoro.

10) pg. 34, lettera c): la legge parla di "stranieri regolarmente soggiornanti" (art. 21, comma 1) piuttosto che di "residenti stranieri regolari".

11) pg. 34, lettera c): la garanzia deve potersi riferire a lavoratori di qualunque provenienza (vedi sopra).

12) pg. 35, lettera b): puo' essere utile ipotizzare, al fine di una corretta destinazione dei flussi, forme di assistenza territorialmente limitata. Il lavoratore straniero sarebbe cioe' libero di stabilirsi in qualunque regione, potendo pero' godere di forme di assistenza solo nella regione di destinazione.

13) pg. 36, secondo capoverso: e' opportuno prevedere esplicitamente che piu' datori di lavoro possano consorziarsi ai fini della sistemazione alloggiativa del lavoratore stagionale.

14) pg 36, terzo capoverso: il flusso di ricongiungimenti familiari e' nmericamente irrilevante. Non sembra tale da indurre a definire quote "contenute".

15) pg. 36, ultimo capoverso: e' opportuno che l'autorizzazione all'ingresso ai sensi dell'art. 25, lettera f), tenga conto (sulla base di disposizioni regolamentari) degli ingressi programmati, piuttosto che viceversa.

16) pg. 37, lettera a): e' opportuno, per una quantificazione dei flussi, che si tenga conto dei flussi reali registrati in questi anni. Sulla base delle regolarizzazioni effettuate, il flusso medio per anno e' stimabile in circa 80.000 unita'.

17) pg 37, lettera d): il punto andrebbe cosi' ristrutturato:

- prevedere una regolarizzazione immediata (piuttosto che rinviata al 1999) per tutte le categorie considerate meritevoli di emersione;

- ammettere anche categorie precarie alla regolarizzazione (sia tramite sponsorizzazione, sia attraverso il rilascio di permessi stagionali);

- non fissare tetti numerici a tali regolarizzazioni "precarie";

- valutare ex post se sia emerso un bacino piu' ampio del previsto di immigrazione precaria, e ridurre corrispondentemente le quote ammesse dall'estero per gli anni successivi (1999 e 2000).

Il punto d) andrebbe, di conseguenza spostato al primo posto e considerato come condizione per tutti i punti successivi (il punto e), dovrebbe cioe' essere subordinato alla valutazione sulle effettive dimensioni del bacino "precario" emerso).

18) pg. 38, lettera g): valgono le considerazioni svolte al punto precedente riguardo all'opportunita' di una regolarizzazione immediata (piuttosto che parzialmente rinviata all'anno prossimo). I requisiti per l'emersione non dovrebbero poi essere definiti in modo eccessivamente restrittivo (nella fattispecie del lavoro autonomo rientrano, positivamente, tutti coloro che svolgono - in modo continuativo - attivita' saltuarie, senza che si configurino veri e propri rapporti di lavoro subordinato). Dovrebbe essere, per lo stesso motivo, previsto che il permesso rilasciato ai soggetti regolarizzati per lavoro autonomo sia un permesso a pieno titolo (utilizzabile, quindi, anche per lavoro subordinato, e corrispondentemente convertibile).

19) pg. 38, ultimo capoverso: dovrebbe essere esplicitamente previsto che la prova dell'esistenza di rapporti di lavoro in corso possa fondarsi anche su autodichiarazione (l'attivita' di lavoro subordinato in nero e' infatti lecita per quanto riguarda il lavoratore; non lo e' ovviamente per quanto riguarda il datore di lavoro).