PAOLO BONETTI

 

 

EMENDAMENTI AL DDL

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO DI ASILO

NEL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL LUGLIO 1998

 

2.1.

Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 sostituire il testo delle parole "in quanto effettivamente impedito nell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o dei propri fmiliari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale" con le seguenti

 

per la necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale di subire nel territorio di tale Paese danni ingiusti alla propria vita o sicurezza o libertà personale o ad altre libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, a causa di situazioni di guerra o di guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell`ordine pubblico.

 

 

3.4.

All’articolo 3 sostituire il comma 4 con il seguente testo:

3. Ciascuna sezione della Commissione è composta da:

a) un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato, insieme ad un supplente, tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona;

b) un funzionario del Ministero dell`interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato, insieme ad un supplente, dal Ministro dell`interno tra i funzionari della polizia di Stato esperti nella polizia dell`immigrazione o nell`applicazione degli accordi internazionali;

c) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato, insieme ad un supplente, dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell`applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;

d) un docente universitario o ricercatore confermato, designato, insieme ad un supplente, dal Consiglio universitario nazionale tra le persone di qualificata competenza in materia di protezione dei diritti dell`uomo o di disciplina della condizione giuridica dello straniero;

e) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato, insieme ad un supplente, dall`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero.

 

3.7.

Sostituire il comma 7 (soppresso) dell’articolo 3 con il seguente:

7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l`audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

3.10.

Sostituire il comma 10 dell’articolo 3 con il seguente:

I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori, e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione di importo pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione.

 

 

3. 11-ter

Dopo il comma 11-bis dell’articolo 3 aggungere il seguente nuovo comma:

11-ter. Le linee direttive, i criteri e le modalità indicati nel comma 11 e 11-bis sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e devono comunque rispettare gli atti adottati dall`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d`Europa e dall`Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell`ambito delle stesse.

 

 

3.12.

Al comma 12 dell’art.3 dopo la parola "trasmette" aggiungere le seguenti parole:

alle Camere,

 

 

 

4.2.

Dopo il primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 aggiungere i seguenti periodi:

In ogni caso la domanda deve indicare tutti i motivi per i quali lo straniero è stato indotto all’espatrio o per i quali non può o non vuole, a causa di questo timore avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino o in cui risiede.

 

 

4.2

Nel comma 2 dell’articolo 4 dopo le parole "agli stessi fini sono ammessi" aggiungere le seguenti parole:

il difensore di fiducia dello straniero, nonchè

 

 

4.4.

Sostituire il comma 4 dell’articolo 4 con le seguenti parole:

Subito dopo la presentazione della domanda il richiedente asilo riceve copia della domanda di asilo, del verbale e della documentazione allegata, vistate dall’autorità che ha ricevuto la dichiarazione.

 

 

4.7

Alla fine del comma 7 dell’articolo 4 aggiungere il seguente periodo:

Al richiedente asilo che sia già regolarmente soggiornante in Italia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato soltanto allorchè il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno di cui è titolare non siano più rinnovabili o siano stati revocati per altri motivi.

 

 

 

4.8.

Alla fine del comma 8 dell’articolo 4 aggiungere le seguenti parole:

Nei casi previsti dal presente comma la Commissione centrale per il diritto d`asilo può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all`audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte, e adotta la decisione sulla domanda tenendo conto della sussistenza dei requisiti che in base alla presente legge sono a fondamento del diritto di asilo di almeno uno dei membri del nucleo familiare; in tale caso la decisione produce i medesimi effetti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, salvo che per coloro per i quali sussista una delle cause di inammissibilità indicate nel comma 4 dell’articolo 7.

 

5.1.

Sostituire il comma 1 dell’articolo 5 con il seguente:

Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di 18 anni, i quali siano privi in Italia di un parente maggiore di età entro il quarto grado o di persona che ne abbia legalmente l’affidamento, la tutela o l’adozione.

 

 

 

 

 

6

Sostituire l’articolo 6 (già soppresso) col seguente articolo:

ART. 6

(Verbali e dichiarazioni)

1. I verbali delle dichiarazioni rese dallo straniero o dall’apolide al momento della presentazione della domanda di silo, nonchè i verbali del pre-esame e dell’audizione svolta di fronte alla Commissione, anche in sede di dichiarazione di cessazione del diritto d’asilo, devono riportare i contenuti e la sottoscrizione degli intervenuti secondo le disposizioni previste dagli articoli 136 e 137 del codice di procedura penale, in quanto applicabile.

2. In ogni caso le parole del richiedente asilo riportate nel verbale devono essere a lui rilette, in lingua a lui comprensibile, prima della sottoscrizione dello stesso. Lo straniero ha comunque diritto di far inserire nel verbale rettifiche e precisazioni alle proprie dichiarazioni.

 

 

7.2.

Nel testo del comma 2 dell’art. 7 sostituire le parole "di cui all’articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione comunica tempestivamente all’Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo stesso indicata l’inizio del pre.esame." con le seguenti parole:

, nonchè l’avvocato di fiducia dello straniero. Il delegato della Commissione comunica tempestivamente e preventivamente al difensore, all’Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo stesso indicata l’inizio del pre-esame Il pre-esame si svolge in luogo non aperto al pubblico e avviene secondo i principi del contraddittorio e mediante domande che possono essere poste da ciascuno degli intervenuti. Subito dopo la conclusione del pre-esame il richiedente asilo riceve copia del verbale delllo stesso, vistate dall’autorità di fronte alla quale si è svolto il pre-esame.

 

 

 

 

7.4 b)

Alla lettera b) dell’articolo 7-bis sostituire le parole "abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italiana" con le seguenti parole:

 

nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata

 

 

7.4 e)

Nella lettera e) del comma 4 dell’articolo 7 sostituire le parole "ovvero qualora sia stata applicata" con le seguenti parole:

e gli sia stata perciò applicata

 

 

 

7.5.

Al comma 5 dell’articolo 7 sopprimere le parole "anche non vincolanti"

 

 

 

7.5 b), c), d).

Al comma 5 dell’articolo 7 sostituire il testo delle lettere b), c), d) con il seguente:

b) sussistono elementi concreti ed attuali, in base ai quali si può ritenere che lo straniero dopo l`ingresso nel territorio italiano e comunque prima dello svolgimento del pre-esame abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;

c) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;

d) i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su circostanze prodotte fraudolentemente dopo l’espatrio ovvero sono provate soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti, senza che comunque risultino altri elementi che facciano ritenere che nel Paese di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate negli articoli 2 e 10;

e) la domanda di asilo è presentata dallo straniero al solo fine di sottrarsi all’esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato che sia stato comunicato all’interessato in momento anteriore a quello in cui è stata presentata la domanda, senza che comunque risultino altri elementi che facciano ritenere che nel Paese di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate negli articoli 2 e 10.

 

7.7.

Nel comma 7 dell’articolo 7 sostituire il secondo periodo con il seguente:

In caso di esito negativo del pre-esame il provvedimento di inammissibilità della domanda di asilo o quello di manifesta infondatezza della domanda è comunicato dal delegato della Commissione al richiedente asilo, nonchè al dirigente di polizia di frontiera o al Prefetto, i quali dispongono rispettivamente il provvedimenti di respingimento o il provvedimento amministrativo di espulsione ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40. Il provvedimento di respingimento o di espulsione è eseguito dal Questore con accompagnamento alla frontiera non prima di 48 ore dal momento della consegna al richiedente del provvedimento e fino all’esecuzione del respingimento o dell’espulsione lo straniero è comunque trattenuto nei centri di permanenza temporanea e assistenza. Non si fa luogo al provvedimento di respingimento o di espulsione se il richiedente asilo abbia i requisiti per il soggiorno regolare in Italia ad altro titolo ovvero appartenga ad un unico nucleo familiare che abbia presentato contemporaneamente domanda di asilo ai sensi dell’articolo 4, comma 8, nel quale è ritenuta non manifestamente infondata e ammissibile la domanda di asilo presentata da almeno uno dei membri del nucleo familiare; in tale ultimo caso è rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo anche ai familiari la cui domanda sia stata ritenuta inammissibile o manifestamente infondata.

7.8.

Il primo periodo del comma 8 dell’art. 7 è sostituito dei seguenti:

I provvedimenti di inammissibilità della domanda di asilo e quelli di manifesta infondatezza della domanda sono adottati dal delegato della Commissione con atto scritto e motivato consegnato all’interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, recante anche le modalità di impugnazione. Contro tali provvedimenti ed i conseguenti provvedimenti di respingimento o di espulsione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo di dimora dello straniero. Il ricorso può anche essere presentato direttamente dall’interessato per le vie brevi e contestualmente al ricevimento del provvedimento. La presentazione del ricorso entro 48 ore dal momento del ricevimento del provvedimento ne sospende l’esecuzione fino alla pronuncia del TAR e comporta l’immediato trattenimento dello straniero presso uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza più vicino di cui all’articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40 fino alla comunicazione della decisione del TAR.

 

 

7.8.

Alla fine del comma 8 dell’articolo 7 aggiungere le seguenti parole:

Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il TAR si pronuncia, sentito l’interessato, con l’assistenza di un interprete e del suo difensore, anche nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 11 della citata legge, con ordinanza depositata non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo. Nella decisione di annullamento del provvedimento impugnato il giudice può disporre che il provvedimento di respingimento o di espulsione sia annullato e che il Questore trasmetta immediatamente la domanda di asilo all’esame della Commissione centrale; in tali casi lo straniero è trattenuto nei predetti centri di permanenza è rimesso in libertà e gli è rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Se il TAR respinge il ricorso il questore provvede ad eseguire l’espulsione dello straniero eventualmente trattenuto nel centro con accompagnamento immediato alla frontiera ad opera delle forze di polizia.

 

7.13

Alla fine dell’articolo 7 aggiungere il seguente nuovo comma:

13. Nelle situazioni in cui, a causa del verificarsi all`estero di una delle circostanze che in base all’articolo 2 della presente legge consentono il riconoscimento dell`asilo in Italia ovvero di altri gravi circostanze di carattere eccezionale che espongono le persone ivi residenti a gravi pericoli per l`incolumità personale, sia imminente o sia in corso l`ingresso, anche illegale, nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il Paese di origine o di residenza, in un numero tale che, per concentrazione nel tempo o nello spazio, comporti gravi pericoli per il mantenimento dell`ordine pubblico o della sicurezza nazionale o comporti comunque esigenze alle quali, per intensità o per estensione, i pubblici poteri possono provvedere soltanto avvalendosi di mezzi e poteri straordinari ed eccezionali, il consiglio di presidenza della Commissione, d’ufficio ovvero su richiesta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri o del delegato in Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, può disporre la determinazione di gruppo del diritto d’asilo o il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio, da conferire agli stranieri che appartengano ad un determinato gruppo o che siano fuggiti in un determinato periodo, secondo particolari criteri e modalità, stabiliti dalla Commissione stessa. In tali casi la Commissione può disporre che, salvo i casi in cui l’esame diretto della domanda di asilo da parte della Commissione sia necessario a causa dei dubbi sull’effettiva provenienza dello straniero o dell’apolide, tali provvedimenti siano direttamente adottati a tutti gli effetti da parte dei propri propri delegati al pre-esame. Il presente comma non si applica nei confronti degli stranieri per i quali siano stati adottati provvedimenti di protezione temporanea ai sensi dell’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

8.1. b)

Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 dopo la parola "rese" aggiungere le seguenti parole:

durante il pre-esame e

 

 

8.1. d)

Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 dopo la parola "presentata" aggungere (inserire) le seguenti parole:

dal richiedente asilo o dal suo difensore o dall’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o

 

 

8.2.

Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 aggiungere le seguenti parole:

La data per l’audizione è comunicata almeno dieci giorni prima dalla competente sezione della Commissione per iscritto al richiedente asilo, nonchè all’eventuale persona che lo assiste da questi indicato, al delegato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

 

 

8.8.

Al comma 8 dell’articolo 8 sostituire le parole "due membri" con le segueni:

tre membri

 

 

 

 

9.5.

Nel comma 5 dell’articolo 9 dopo le parole "la decisione di cui al comma 1, lettera b)" aggiungere le seguenti parole:

deve essere sempre adottata col voto favorevole della maggioranza dei componenti della sezione della Commissione e

 

 

 

9.7.

Alla fine dell’articolo 9 aggiungere il seguente nuovo comma:

 

7. In ogni caso la Commissione centrale per il diritto d`asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l’assiste.

 

 

10.2.

Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10 dopo le parole "trascorsi cinque anni dal rilascio del" aggiungere le seguenti parole:

primo

 

 

11.1.

Nel comma 1 dell’art. 11 sopprimere le parole "o di tutela delle relazioni internazionali".

 

 

 

11.6-bis

Alla fine del comma 6-bis dell’articolo 11 aggiungere il seguente periodo:

In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l`esistenza delle circostanze indicate nell’articolo 2 per il riconoscimento dell’asilo sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione e in tal caso la Commissione rilascia immediatamente allo straniero o all’apolide il certificato di riconoscimento del diritto d’asilo.

 

 

11.7

Alla fine dell’articolo 11 aggiungere il seguente nuovo comma

7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo.

 

 

 

 

 

12.4.

Nel comma 4 dell’articolo 12 dopo la parola "minoiri" aggiungere le seguenti parole:

di età inferiore a 14 anni

 

 

 

13

Nel comma 1 dell’articolo 13 sostituire le parole "la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione" con le seguenti parole:

la carta di soggiorno prevista dall’articolo 7 della legge 6 marzo 1998, n. 40

 

14

Nella rubrica e in tutto il testo dell’articolo 14 e in ogni altra parte della legge sostituire la parola "estinzione" con la parola

cessazione

 

14. 2

Alla fine del comma 2 dell’articolo 14 aggiungere le seguenti parole:

In ogni caso la cessazione del diritto d’asilo può essere pronunciata dalla Commissione soltanto a seguito di apposito procedimento iniziato d’ufficio ovvero su richiesta scritta e motivata presentata dal Questore o dal Ministro dell`interno. Gli elementi che sono a fondamento dell’avvio del procedimento per la dichiarazione dell’avvenuta cessazione del diritto d’asilo sono notificate dalla Commissione al delegato dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, nonchè allo straniero interessato con traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo. In tali casi lo straniero o la persona che l’assiste, entro trenta giorni dalla notificazione dell’avvio del procedimento, ha diritto di inviare alla Commissione per il tramite della Questura del luogo in cui dimora le proprie controdeduzioni scritte allegandovi ogni documentazione utile, nonchè la richiesta di essere ascoltato dalla Commissione in apposita audizione. La Questura rilascia allo straniero copia vistata delle controdeduzioni e della documentazione prodotta. La sezione della Commissione adotta la decisione soltanto dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di notificazione allo straniero dell’avvio del procedimento e comunque aver esaminato le controdeduzioni e la documentazione eventualmente prodotta dell’interessato, nonchè, ove sia stata, richiesta, all’audizione dello straniero.

 

 

14.4.

Alla fine del comma 4 dell’articolo 14 aggiungere le seguenti parole:

In ogni caso allo straniero o apolide che sia regolarmente iscritto ad un corso di studi o che abbia in corso un regolare rapporto di lavoro o una regolare attività di lavoro autonomo o che abbia titolo per attuare o mantenere il diritto all’unità familiare con altro familiare italano o straniero regolarmente soggiornante in Italia o disponga di percepire in Italia una pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità, reversibilità ovvero altri redditi non occasionali derivanti da fonte lecita di imporo annuo non inferiore all’importo annuo dell’asseghno sociale è rilasciato un permesso di soggiorno rispettivamente per studio, per lavoro subordinato, per lavoro aurtonomo o per motivi familiari o per residenza elettiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 7

Nel comma 7 dell’articolo 14 sostituire le parole "Qualora lo straniero presenti alla Questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto d’asilo" con le seguenti parole:

Qualora lo straniero presenti personalmente alla Questura una dichiarazione scritta e motivata con cui, consapevole che in tal caso il permesso di soggiorno per asilo gli sarà revocato, liberamente e spontaneamente rinuncia espressamente a godere in Italia del diritto d’asilo,

 

 

 

 

15.6

All’inizio del comma 6 dell’articolo 15 aggiungere le seguenti parole:

Fermo restando l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi e per gli effetti previsti dll’articolo 32 della legge 6 marzo 1998, n. 40,

 

 

 

18.2.

Alla fine del comma 2 dell’articolo 18 aggiungere le seguenti parole:

Tuttavia anche in tali procedimentio si applicano le disposizioni più favorevoli allo straniero o all’apolide previste dalla presente legge.

 

 

 

20

Dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente nuovo articolo:

 

ART. 20

(Coordinamento dei testi normativi in materia di asilo e di stranieri)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione ad emanare entro il 27 marzo 2000 un decreto legislativo che nell’ambito del testo unico delle disposizioni del testo unico concernente le disposizioni in materia di stranieri emanato ai sensi dell’articolo 47 della legge 6 marzo 1998, n. 40 provvede a riunire e coordinare fra loro, con le modifiche strettamente indispensabili a tale scopo, le disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 45 della medesima legge, le disposizioni della presente legge, nonchè ogni altra disposizione legislativa vigente in materia di stranieri non incompatibile con le predette disposizioni. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso almeno sessanta giorni del termine alle Commissioni parlamentari competenti e al Consiglio di Stato per l’acquisizione del parere entro i successivi trenta giorni. Il decreto legislativo è emanato tenendo conto dei pareri ricevuti.

2. Nell’esercizio delle deleghe legislative previste nel comma 1 del presente articolo e nell’articolo 47 della legge 6 marzo 1998, n. 40, si osservano i seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere la completa attuazione delle norme costituzionali, con particolare riguardo all’articolo 10, commi 2 e 3, della Costituzione, delle norme internazionali in vigore per l’Italia e delle norme comunitarie, con limitazione della discrezionalità amministrativa alle ipotesi in cui essa sia indispensabile per assicurare il rispetto delle norme costituzionali e degli obblighi internazionali della Repubblica;

b) prevedere l’attuazione delle misure raccomandate ai Paesi membri dell’Unione europea nella Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo COM (94) 23 def. del 23 febbraio 1994 sulle politiche d’immigrazione e di asilo, assicurando in particolare la completa attuazione dei seguenti obiettivi fondamentali ivi indicati:

1) agire sulla "pressione migratoria", attraverso lo studio, la prevenzione e una progressiva rimozione delle cause strutturali che inducono i movimenti migratori internazionali, finalizzata all’alleggerimento della pressione migratoria;

2) attuare un effettivo controllo dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, incentrato su una realistica politica delle quote di immigrazione per lavoro, sull’ammissione nel territorio dello Stato dei familiari degli stranieri titolari di un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e dei diversi tipi di asilanti e su un rafforzamento della prevenzione e della repressione dell’immigrazione illegale;

3) rafforzare le iniziative per l’integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti, sia attraverso il miglioramento della loro condizione giuridica e una progressione nell’attribuzione dei diritti che gli consentano di raggiungere gradualmente nel tempo un diritto di soggiorno stabile per sè e per la propria famiglia e condizioni di trattamento non irragionevolmente diverse rispetto a quelle previste per i cittadini, sia attraverso la creazione delle condizioni economiche e socio-culturali favorevoli per il successo dell’integrazione, sia attraverso iniziative di partecipazione e di dialogo degli stranieri, sia attraverso un rafforzamento della prevenzione e della repressione del razzismo e della xenofobia.

c) provvedere al riordinamento e al potenziamento delle amministrazioni statali, sia a livello centrale, sia a livello periferico, competenti in materia di controllo delle frontiere e di immigrazione, prevedendo che nell`ambito di ogni Ministero competente siano unificate o riorganizzate in un unico servizio o direzione centrale o ufficio, sia a livello centrale, sia a livello locale, le funzioni e gli uffici esistenti, le competenze, il personale e le strutture preposti alle problematiche dell`immigrazione e della condizione degli stranieri, in modo che a livello nazionale e locale sia assicurato un effettivo e costante collegamento e coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni statali e tra Stato, regioni ed enti locali, nonché con l`associazionismo, e in modo che, anche mediante l’istituzione di appositi uffici, osservatori e servizi di studio, collegamento e coordinamento, che coadiuvino il Presidente del Consiglio dei ministri, siano assicurati un effettivo e tempestivo governo di tutti gli aspetti del fenomeno migratorio e la più completa e costante esecuzione delle disposizioni legislative e rgolamentari in materia di immigrazione, asilo e stranieri;

d) prevedere l`abrogazione espressa delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrastanti con le disposizioni del decreto legislativo.

3. Entro il 30 aprile 2000 il Governo provvede ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento di attuazione del testo unico adottato col decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1, nel quale devono essere riunite e coordinate tra di loro, con le modifiche necessarie allo scopo, tutte le disposizioni del regolamento di attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge ed ogni altra disposizione regolamentare vigente in materia di stranieri non incompatibile con le predette disposizioni. Lo schema del regolamento è inviato alle Commissioni parlamentari competenti e al Consiglio di Stato non oltre i sessanta giorni precedenti la scadenza per l’acquisizione del parere entro i successivi trenta giorni. Il regolamento di attuazione è emanato tenendo conto dei pareri ricevuti.