Date: Fri, 24 Jul 1998 12:31:02 +0100

From: MARIA MARTA M FARFAN <MARIA_MARTA_M_FARFAN/INAS%INAS@inas.cisl.it> Subject: familiari stranieri di cittadini italiani To: briguglio@frascati.enea.it

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Caro Sergio,

a seguito del quesito di Sonia, ti invio questa

nota sui familiari stranieri di cittadini italiani. Tieni presente che sono solo appunti personali ( che darò alla Cisl) ma che ovviamente non implicano una posizione ufficiale. Spero che possano essere utili. !Buone vacanze!!!. Un cordiale saluto. Maria Marta

 

 

Familiari stranieri di cittadini italiani

Art 26, comma 2: In linea di principio, ai familiari stranieri di cittadini italiani si applicano le disposizioni del Dpr 1956/65, salvo le norme più favorevoli previste dalla legge n. 40/98, che prevedono l'equiparazione tra cittadino comunitario e cittadino italiano. Tali norme prevedono il diritto di soggiorno in uno stato membro ai cittadini comunitari; tale diritto è riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, al coniuge , discendenti e ascendenti propri e del coniuge che siano a loro carico. Questa norma dà la possibilità di fare soggiornare in Italia , ad esempio, al figlio del coniuge stranierio nato da un precedente matrimonio ( figli di primo letto, come vengono chiamati in gergo giuridico) o ai genitori del coniuge straniero, purchè siano a suo carico.

Le norme contenute nella legge sui cittadini italiani riguardano:

Ingresso

Art. 27, comma 5: prevede la possibilità di venire con i familiari al seguito.

Art 27, comma 9: i consolati rilasciano il visto di ingresso per i familiari al seguito.

Carta di soggiorno

Art 7, comma 2: la carta di soggiorno può essere richiesta da coniuge, figlio minore o genitore convivente di cittadino italiano o comunitario Art 28, comma 4: allo straniero che affettua il ricongiungimento con italiano è rilasciata una carta di soggiorno

Permesso per motivi familiari

Art 28, comma 1 (b) : chi contrae matrimonio con italiano può avere un permesso di soggiorno per motivi familiari se ha soggiornato regolarmente da almeno un'anno in Italia.

in contraddizzione con:

dpr 1956 ( norme sui comunitari)

art. 7, comma 2 della legge 40/98 ( carta di soggiorno) art. 28, comma 4 della legge 40/98 ( carta di soggiorno) art. 17 ( divieto di espulsione) che darebbe la possibilità ai familiari di cittadini italiani di avere un permesso di soggiorno per motivi familiari anche se non hanno alcun titolo di soggiorno .

Art. 28, comma 1 (c): al familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con cittadino italiano ( coniuge e figli, ascendenti propri e del coniuge secondo il dpr 1956) può essere convertito il permesso di soggiorno in motivi familiari entro un'anno dalla scadenza del permesso.

in contraddizione con :

dpr 1956 ( norme sui comunitari)

art. 28, comma 4 della legge 40/98 ( carta di soggiorno)

Art. 28, comma 1 (d) : il minore italiano ha diritto al ricongiungimento con il genitore anche naturale. Al genitore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

in contraddizione con

art. 28, comma 4 ( carta di soggiorno)

Come è possibile constatare, vi sono grandi contraddizioni nel trattamento dei familiari di cittadini italiani. Perciò sarebbe importante inserire una norma di salvaguardia , nel Regolamento, nel Testo Unico ( in futuro) , oppure nel decreto legislativo sul cittadini comunitari , che potrebbe formulata come nel testo Russo Jervolino:

Le disposizioni contenute nel ( testo unico, regolamento. decreto sui cittadini comunitari) si applicano, in quanto più favorevoli, anche ai cittadini italiani, agli ex-italiani, ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrano nel territorio nazionale .

(Art. 36 - Istruzione primaria e secondaria) Occorre prevedere i casi, i modi e i termini per l'iscrizione presso le scuole secondarie degli studenti provenienti dall'estero.

E' gia' prescritto dall'art.36, comma 6. E' vero, comunque avevo interpretato l'art. 36,c.6 come riferito a coloro che già sono in Italia. La mia preoccupazione riguardava piuttosto l'iter per il rilascio di visti di ingresso e permessi di soggiorno a favore di coloro che, resiedendo all'estero, intendono venire a studiare in un'istituzione scolastica secondaria in Italia.