(22/7/1998)

ULTERIORI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 40/1998

 

1) Condizione dei minori stranieri (art. 29).

- Allo scopo di garantire la pienezza dei diritti del minore, cosi' come previsto dalla Legge 176/91, di ratifica della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, occorre prevedere che la richiesta del permesso di soggiorno possa essere avanzata non solo dal legale tutore o dal legale affidatario, ma anche dalle strutture pubbliche o private (cooperative, associazioni) che di fatto accolgono i minori su mandato delle amministrazioni pubbliche.

- Occorre chiarire che la mancanza di validi documenti di identita' non si preclude il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di affidamento, nei casi in cui sia comunque dimostrata la sussistenza delle condizioni che lo richiedono.

 

2) Assistenza sanitaria (art. 33)

- Occorre che siano definite urgenti le cure che non possono essere differite senza pericolo di danno per la vita o la salute del paziente. Dovrebbero invece essere definite essenziali le cure volte a eliminare

a) patologie infettive, anche non comprese tra quelle oggetto di interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3 dell'art. 33;

b) patologie che limitano la capacita' di movimento e/o di attivita' lavorativa, anche domestica, ovvero che, aggravandosi se non tempestivamente curate, potrebbero causarne limitazione.

- E' necessario prevedere che cure essenziali e continuative possano essere dispensate nell'ambito delle strutture della medicina di base o nei presidi sanitari, pubblici o accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera. Occorre altresi' prevedere che in tali strutture e presidi possano essere predisposti ambulatori di medicina di base specificamente destinati ai problemi sanitari degli stranieri, anche comunitari, non iscritti al Servizio sanitario nazionale, con particolare attenzione alle diversita' di lingua e di cultura.

- E' necessario specificare le modalita' con cui l'immigrato temporaneamente presente e non in regola con le norme di soggiorno puo' accedere alle prestazioni previste dall'articolo 33. E' consigliabile l'uso del codice STP (Straniero temporaneamente presente) da apporre sul ricettario regionale, secondo quanto gia' sperimentato sulla base di una circolare emanata dal Ministro della sanita' in attuazione del decreto-legge 489/1995, e dalla Regione Lazio in base alla Delibera di Giunta n.5122/1997. Il codice regionale STP con numero identificativo della struttura che lo ha rilasciato (singola azienda o specifici servizi della stessa azienda) e con numero progressivo, permette l'accesso alle prestazioni, la possibilita' di rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche o accreditate perche' vengano rimborsate, ed infine la prescrizione di farmaci che potranno essere erogati, a parita' di condizione di partecipazione alla spesa come per gli italiani, da parte delle farmacie convenzionate. Dovrebbe essere poi demandato ai Direttori Generali delle Aziende opedaliere e sanitarie l'individuazione di interventi di base atti alla prevenzione ed alle cure essenziali (anche in collaborazione con strutture di volontariato specifico con provata esperienza sul campo). Un ruolo determinante nella definizione delle politiche territoriali dovrebbe essere giocato infine dalle Regioni, che dovranno dotarsi di un sistema di pianificazione, monitoraggio e verifica degli interventi (gruppo di lavoro misto tra rappresentanti dell'ente locale, delle Aziende e del volontariato specifico). E' anche auspicabile che un analogo gruppo a carattere nazionale possa uniformare le procedure per l'accesso e le fruizioni delle prestazioni anche alla luce delle indicazioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000.

- Occorre stabilire che lo straniero non iscritto al Servizio sanitario nazionale possa avere accesso alle prestazioni sanitarie presso i presidi istituiti ai sensi del punto precedente. In tale sede lo straniero dovrebbe essere, all'occorrenza, indirizzato alle eventuali prestazioni specialistiche o di laboratori anche presso altri presidi. Deve essere previsto che

a) le prestazioni sanitarie a tutela dei minori stranieri possano essere richieste direttamente ai pediatri di base, ai consultori pediatrici o agli ambulatori pediatrici presso i presidi pubblici o accreditati, che dovranno provvedere, ove necessario, ad indirizzare a strutture sanitarie di secondo livello;

b) le prestazioni per la donna gravida possano essere richieste direttamente presso i presidi ospedalieri o i consultori, come per le cittadine italiane;

c) le prestazioni di medicina preventiva possano essere richieste, per quanto riguarda le vaccinazioni, con accesso diretto alle strutture consultoriali, e, per quanto riguarda profilassi, cura e diagnosi delle malattie infettive, con accesso diretto agli ambulatori delle divisioni di malattie infettive dei presidi ospedalieri.

- Occorre prevedere che la domanda di rimborso degli oneri per le cure ospedaliere sia presentata dal responsabile amministrativo del presidio ospedaliero al Prefetto, su apposito modulo predisposto dal Ministero dell'interno recante le generalita' dello straniero, l'indicazione della sua nazionalita' e della residenza nel paese d'origine, e corredato dei seguenti documenti:

a) contabilita' della spesa, con la dichiarazione che e' redatta in conformita' con le tariffe vigenti deliberate dalla Regione;

b) dichiarazione sottoscritta dallo straniero di non essere iscritto al Servizio sanitario nazionale e di trovarsi in stato di indigenza, con esplicita indicazione del fatto che lo straniero goda, o meno, in altro Stato di coperture assicurative e, nel caso, degli estremi di esse; la dichiarazione dovrebbe essere ricevuta e autenticata dal responsabile amministrativo del presidio o da suo delegato; in mancanza di sottoscrizione da parte dello straniero, il responsabile amministrativo o il suo delegato dovrebbero certificare i motivi di tale mancanza.

Nel rispetto delle norme di tutela previste dal comma 5 dell'articolo 33, la presentazione della domanda dovrebbe essere effettuata a prestazione conclusa.

- Occorre prevedere che la domanda di rimborso degli oneri per le cure ambulatoriali a carico del Fondo sanitario nazionale sia presentata dal responsabile amministrativo del presidio sanitario alla Regione di appartenenza; la domanda dovrebbe esssere presentata per via informatica riportando le generalita' dello straniero, l'indicazione della sua nazionalita' e della residenza nel paese d'origine, l'indicazione analitica delle prestazioni erogate e delle corrispondenti spese, in conformita' con le tariffe vigenti deliberate dalla Regione. E' opportuno prevedere che, al momento della richiesta di prestazioni, lo straniero sottoscriva una dichiarazione nella quale afferma di non essere iscritto al Servizio sanitario nazionale e di trovarsi in stato di indigenza, con esplicita indicazione dell'eventuale godimento, in altro Stato, di coperture assicurative e, nel caso, degli estremi di esse; la dichiarazione dovrebbe essere ricevuta e autenticata dal responsabile amministrativo del presidio o da suo delegato; in mancanza di sottoscrizione da parte dello straniero, il responsabile amministrativo o il suo delegato dovrebbero certificare i motivi di tale mancanza.