PAOLO BONETTI

Ricercatore in diritto costituzionale

nella Facoltà di giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Milano

 

 

 

OSSERVAZIONI CIRCA I CONTENUTI GENERALI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 6 MARZO 1998, N. 40

(Disciplina dell’immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero)

 

 

I^ PARTE:

CRITERI E CONTENUTI GENERALI DEL REGOLAMENTO

 

La nuova legge sull’immigrazione prevede un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, cioè di una fonte regolamentare che non si limita a prevedere le norme strettamente necessarie per l’esecuzione delle disposizioni della legge a cui si riferisce, ma che è espressamente chiamato dalla previsione del citato articolo 17 a disciplinare l’attuazione e l’integrazione della legge allorchè rechi norme di principio, escluse quelle relative a materie riservate alla competenza regionale da norme costituzionali o da norme legislative.

Vi è dunque per il governo il concreto diritto-dovere di prevedere nel regolamento tutta la disciplina di fonte secondaria che attui e integri anche le norme di principio della legge sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, in tutti i casi in cui la vigenza della norma legislativa superiore renda inutile ricorrere a norme di rango legislativo, cioè in particolare all’emanazione di specifiche norme da parte di quei decreti legislativi con i quali ai sensi dell’art. 47 della medesima legge n. 40/1998 dovranno essere adottati il testo unico delle disposizioni legislative sullo straniero, le disposizioni correttive eventualmente necessarie alla migliore attuazione dei principi della legge n. 40/1998 e le disposizioni per armonizzare le altre norme legislative vigenti in materia di condizione giuridica dello straniero alle norme della legge stessa.

Il regolamento di attuazione è chiamato dunque a colmare quella cinquantennale carenza di certezza del diritto in materia di condizione giuridica dello straniero che è incompatibile non soltanto con la riserva di legge in materia prevista dall’art. 10, comma 2 Cost., ma anche con i nuovi principi di trasparenza dell’azione amministrativa, resi ancor più urgenti dalle nuove norme in materia di circolazione transfrontaliera delle persone previste de importanti obblighi internazionali in vigore per l’Italia.

Infatti per effetto delle procedure previste dagli Accordi di Schengen, dalla circolare del Ministero degli Affari esteri n. 8 del 17 settembre 1997 e dalla nuova legge sull’immigrazione, le procedure per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno appaiono ancor più complesse e differenziate ed è perciò essenziale che per assicurare la certezza del diritto e la certezza dei rapporti giuridici esse siano conosciute in tutte le loro fasi e i loro elementi, salvo per quei limitatissimi aspetti tecnici che sia indispensabile mantenere riservati in quanto effettivamente connessi con le esigenze di sicurezza, di mantenimento delle relazioni internazionali e di funzionamento del SIS.

Questa esigenza di uniforme applicazione della normativa vigente e di trasparenza, da tempo prevista da leggi e regolamenti degli altri Paesi europei, è peraltro richiesta dalla necessità di rispettare la riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista nell’art. 10, comma 2, Cost. ed è comunque già fatta propria anche dall’art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che siano "pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano dispoizioni per l’applicazioni di esse"BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��one di tutte le disposizioni della legge, nei casi in cui tale esecuzione non sia espressamente riservata dalla legge stessa ad appositi regolamenti ministeriali o decreti o direttive o ad altri atti e ad attuare ed integrare le norme di principio da essa previste, che non siano di competenza delle Regioni.

Mentre successivamente saranno illustrate le parti della legge che necessitano comunque di una attuazione ed integrazione occorre preliminarmente segnalare che è senz’latro indispensabile per l’effettivo rispetto della natura stessa del regolamento di attuazione, il fatto che tale regolamento provveda a:

a) disciplinare, in conformità con le norme internazionali in vigore in Italia, ogni altro aspetto della condizione giuridica dello straniero non disciplinato dalla legge sull’immigrazione e dei relativi procedimenti amministrativi sempre che non si tratti di materia riservata comunque alla legge statale o regionale dalle norme costituzionali;

b) indicare i diversi tipi di visto di ingresso rilasciabili e, in conformità con le disposizioni nazionali, con le norme comunitarie e con le norme internazionali in vigore per l’Italia, e prevedere, relativamente ad ogni tipo di visto di ingresso, la durata di utilizzazione del visto, i presupposti per il rilascio e la documentazione da allegare o da esibire ai fini della domanda dei diversi tipi di visto, nonchè i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di visto di ingresso e per il rilascio o per il diniego degli stessi;

c) indicare i diversi tipi di permesso di soggiorno rilasciabili e, in conformità con le disposizioni nazionali, con le norme comunitarie e con le norme internazionali in vigore per l’Italia, prevedere i presupposti per il rilascio, per il rinnovo e per la conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno, indicare la documentazione da allegare o da esibire ai fini delle relative domande e delle domande di carta di soggiorno, i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego degli stessi, nonché la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari;

d) prevedere, in allegato, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti l’ingresso, il soggiorno, l’allontanamento e il trattamento dello straniero previsti dalla legge sull’immigrazione e dal regolamento stesso;

e) disciplinare, in conformità con le norme internazionali in vigore per l`Italia, il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide;

f) disciplinare, in conformità con i princìpi e i criteri previsti dagli accordi internazionali in vigore per l’Italia e dalle raccomandazioni adottate dal Consiglio d`Europa, gli elementi specifici della condizione giuridica e del trattamento degli stranieri detenuti od internati in istituti penitenziari italiani;

g) prevedere l`abrogazione espressa delle vigenti disposizioni regolamentari ed amministrative non abrogate ai sensi della nuova legge sull’immigrazione, contrastanti con le disposizioni della medesima legge o del regolamento;

h) prevedere le disposizioni transitorie relative alle amministrazioni pubbliche e alla condizione giuridica degli stranieri regolarmente soggiornanti alla data di entrata in vigore della legge e del suo regolamento di attuazione e degli altri stranieri presenti nel territorio dello Stato, nonchè ogni altra misura operativa necessarie per la più celere applicazione delle norme della nuova legge;

i) prevedere che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge sull’immigrazione cessino di avere applicazione le direttive, le istruzioni, le circolari, e ogni altro atto emanato prima di tale data dalle amministrazioni dello Stato che disponga in generale sui procedimenti in materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni ovvero nel quale si determini l’interpretazione di norme giuridiche in materia di disciplina dell’immigrazione straniera o di condizione giuridica dello straniero ovvero si dettino disposizioni per l’applicazione di esse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II^ PARTE:

SCHEMA DELLE LACUNE, ATTUAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 40/1998 ALLE QUALI E’ NECESSARIO CHE IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PROVVEDA

 

(N.B.

1): il riferimento è agli articoli e ai commi della legge che devono essere attuati dal regolamento

2): le presenti note di per sè non riguardano gli oggetti che la legge espressamente riserva al regolamento di attuazione, nel senso che in genere si omette di riprodurre quelle materie che già devono essere disciplinate dal regolamento in virtù di una esplicita previsione della legge n. 40/1998)

 

 

ART. 2 (passim)

Precisare che ai fini dell`applicazione della legge e del suo regolamento, per straniero regolarmente soggiornante si intendono le persone che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) straniero titolare di carta di soggiorno in corso di validità;

b) straniero titolare di permesso soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

c) minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno straniero;

d) straniero che abbia presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno ovvero abbia presentato domanda di rilascio della carta di soggiorno, fino alla consegna all’interessato del provvedimento che decide sull’istanza proposta.

 

ART. 2, comma 2:

Precisare che in virtù della parità di trattamento con i cittadini italiani circa i diritti in materia civile prevista dalla legge per gli stranieri regolarmente soggiornanti:

1) gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori o tutori o affidatari hanno diritto di accesso, a parità di condizioni con i cittadini italiani, nel rispetto dei modi e dei limiti eventualmente previsti dalla legge e dal regolamento stesso, nelle liste di collocamento e ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato o di attività di lavoro autonomo e al medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli eventualmente previsti per l`attività svolta, nonchè ad ogni tipo di corso o di attività di formazione e di riqualificazione professionale e a tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria;

2) non è richiesta la verifica della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle

disposizioni preliminari al codice civile per tutti gli atti giuridici compiuti in Italia dagli

stranieri regolarmente soggiornanti.

 

ART. 2, COMMA 5

Disciplinare le modalità per consentire allo straniero e all’amministrazione la scelta della lingua in cui effettuare la traduzione dell’atto in materia di ingresso, soggiorno o allontanamento da comunicarsi allo straniero.

 

ART. 2, COMMA 6:

Prevedere (in adempimento degli impegni a cui il Governo è stato vincolato con l’o.d.g. n. 104 approvato dal Senato della Repubblica al momento dell’approvazione della legge n. 40/1998) che:

1) l’obbligo di informazione delle autorità diplomatico-consolari del Paese di cui è cittadino lo straniero circa i provvedimenti adottati nei suoi confronti o gli eventi della sua vita non può comunque comportare la diffusione dei dati sensibili e dei dati inerenti alla salute dello straniero ai sensi e nei limiti degli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

2) l’obbligo di informazione delle autorità diplomatico-consolari del Paese di cui è cittadino lo straniero circa i provvedimenti adottati nei suoi confronti o gli eventi della sua vita non si applica quando, anche su segnalazione dello straniero, in conseguenza delle informazioni trasmesse possano comunque derivare per chiunque nel Paese straniero persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero trattamenti inumani o degradanti vietati dalle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

 

ART. 3, COMMA 3

Precisare che il testo dei decreti di determinazione dei flussi di ingresso devono essere immediatamente trasmessi e illustrati nei diversi Paesi di origine degli stranieri ammissibili nel territorio dello Stato mediante forme di pubblicizzazione attuate o promosse dal Governo secondo modalità indicate dalle disposizioni dei decreti di programmazione annuale.

 

ART. 4, COMMA 1

I) Indicare quali siano i documenti di viaggio riconosciuti ai fini dell’ingresso e delBAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��essi degli stranieri per soggiorni di durata inferiore a tre mesi

2) ai fini della sufficienza dei mezzi di sostentamento i controlli siano effettuati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero e dalla polizia di frontiera con i medesimi criteri e sulla base dei medesimi elementi.

 

II) Disciplinare quale sia la documentazione da considerarsi idonea a confermare lo scopo e le condizioni di soggiorno.

 

ARTICOLO 4, COMMI 2, 3 E 4:

Disciplinare tutta la materia dei visti di ingresso:

1) Disciplina del visto in generale:

- natura, effetti, limiti

- visti individuali e visti collettivi

- tipologie di visto: visti Schengen uniformi, visti a validità territoriale limitata, visti per soggiorni di lunga durata

- categorie speciali di stranieri richiedenti il visto: apolidi, marittimi, rifugiati, titolari di passaporto diplomatico e di servizio

- autorità competente al rilascio del visto

- il rilascio del visto su delega di altro Stato contraente degli Accordi di Schengen

- l’autorizzazione al rilascio del visto da parte del Ministero degli Affari esteri

2) Disciplina del procedimento per il rilascio del visto:

- presentazione della domanda di visto e della relativa documentazione giustificativa

- presupposti per la ricevibilità della domanda di visto

- esame della domanda di visto e individuazione del tipo di visto rilasciabile

- norme generali sui controlli preventivi di sicurezza

- Autorizzazione al rilascio del visto

- Compilazione della vignetta-visto

- Percezione dei diritti consolari

- apposizione della vignetta e rilascio del visto

- comunicazione alle autorità centrali dello Stato dell’avvenuto rilascio del visto

3) Disciplina dei contenuti e delle modalità di consegna allo straniero della comunicazione scritta che illustra diritti e doveri relativi all’ingresso e al soggiorno

4) Disciplina del diniego del visto di ingresso o di reingresso

5) Disciplina dei casi eccezionali di rilascio di visti in frontiera

6) Disciplina dei casi speciali di rilascio di permessi in frontiera (permesso per visita città, permesso per marittimi e crocieristi)

 

 

ART. 4, COMMA 4

Disciplinare la tipologia dei visti di ingresso rilasciabili (per ciascun visto: finalità, durata, requisiti, condizioni, casi particolari, documentazione da allegare a ciascuna istanza di visto):

- Visti Schengen uniformi: visto di transito aeroportuale, visto di transito, visti per soggiorni di breve durata (turismo, affari, culto, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, missione, motivi familiari, studio, tirocinio)

- Visti a validità territoriale limitata: norme generali, casi nei quali possono essere rilasciati, richiesta ed autorizzazione al rilascio di un visto a validità territoriale limitata, obbligo di informazione egli altri Stati contraenti degl Accordi di Schengen

- Visti per soggiorni di lunga durata: adozione, affari, attività sportiva, culto, cure mediche, dimora, diplomatico, inserimento nel mercato del lavoro, lavoro autonomo, lavoro stagionale, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, ricongiungimento familiare, studio, tirocinio.

 

ART. 5, COMMI 2 E 3:

 

Disciplinare tutta la materia dei permessi di soggiorno:

1) Disciplina generale delle modalità di rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno;

2) Disciplina della dichiarazione di soggiorno e delle condizioni dello straniero che l’ha presentata fino al ricevimento del provvedimento emesso a seguito dell’istanza di rilascio del permesso

3) Disciplina di ogni tipo di permesso di soggiorno rilasciabile :

- indicare i diversi tipi di permesso di soggiorno rilasciabili, sia in conformità dei diversi tipi di visto di ingresso previsti dalla legge e dal regolamento, sia in conformità della tipologia di permessi di soggiorno espressamente menzionati da disposizioni della legge (cfr. artt. 5, commi 2 e 3; 21; 26, comma 1; 29; 32, comma1 lett. b); 34): acquisto della cittadinanza italiana, adozione, affari, affidamento, asilo, asilo umanitario, attesa emigrazione in altro Stato, attività sportiva, culto, cure mediche, dimora, diplomatico, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, lavoro autonomo, lavoro stagionale, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, richiesta di asilo, ricongiungimento familiare, residenza elettiva, studio, tirocinio, turismo

- in conformità con le disposizioni nazionali, con le norme comunitarie e con le norme internazionali in vigore per l’Italia, prevedere i presupposti per il rilascio, per il rinnovo e per la conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno

- in particolare differenziare gli importi, i criteri e le modalità richiesti per la dimostrazione della disponibilità di mezzi di sostentamento necessari per il soggiorno sulla base della funzione e della tipologia di ciascun tipo di permesso di soggiorno;

- indicare (anche in allegato al regolamento) la documentazione da allegare o da esibire ai fini delle relative domande

- indicare i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego di ogni tipo di permesso di soggiorno,

- prevedere la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari

4) Disciplina dei permessi di soggiorno da rilasciarsi ai ministri di culto in conformità con le disposizioni del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede e delle leggi di approvazione delle intese concluse con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

ART. 5, COMMA 5:

 

I) Indicare quali siano le irregolarità amministrative sanabili in presenza delle quali deve ritenersi comunque consentito il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

II) Prevedere che, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 16 della legge, il rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o la revoca del permesso di soggiorno sono disposti dal Questore nei casi in cui, sulla base di concreti ed attuali elementi di riscontro, risulti che lo straniero esercita abitualmente in Italia la prostituzione o l’accattonaggio o il contrabbando o il commercio in condizioni abusive.

 

 

 

ART. 5, COMMI 5 e 6

 

Prevedere che :

1) Il rifiuto, la revoca, l`annullamento, il rifiuto del rinnovo e il rifiuto della conversione del permesso di soggiorno sono disposti dal questore al quale è stata indirizzata la domanda, con provvedimento scritto e motivato che deve essere notificato o comunicato all`interessato, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, e deve riportare le modalità e i termini dell`impugnazione.

2) I provvedimenti di revoca, annullamento e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno divengono esecutivi quindici giorni dopo la loro comunicazione o notificazione, salva l’applicazione delle diverse disposizioni previste dalla legge.

 

 

ART. 5, COMMA 6

Prevedere che

1) nel caso in cui lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti di accordi internazionali (p. es. Accordi di Schenegen) il suo permesso di soggiorno non possa essere rifiutato o revocato qualora si tratti di permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo, motivi familiari, richiesta di asilo, motivi di salute, motivi religiosi.

2) tale permesso di soggiorno rilasciato in deroga all’inammissibilità ai sensi degli Accordi di Schengen deve recare apposita menzione tradotta in inglese, francese, tedesco, spagnolo.

 

 

ART. 5, COMMA 9

I) Disciplinare i requisiti necessari per il rilascio di un permesso differente da quello precedentemente richiesto o revocato o non rinnovato.

II) Prevedere che:

1) salvi i casi in cui la legge o il suo regolamento di attuazione lo vietino espressamente, il permesso di soggiorno avente durata superiore ad un anno può comunque essere convertito, a domanda del titolare da presentarsi in qualsiasi momento (anche al di fuori della fase di richiesta di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno) al questore della provincia in cui si trova, in qualunque altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero possegga i requisiti richiesti;

2) allo straniero che non possa più ottenere un permesso di soggiorno per asilo politico o per asilo umanitario sia comunque consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio.

 

 

ART. 6, COMMA 1:

Precisare che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o per motivi familiari, nonché i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori o tutori o affidatari hanno diritto di accesso, a parità di condizioni con i cittadini italiani, fatti salvi i modi e i limiti eventualmente previsti dalla legge e dal suo regolamento di attuazione, ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato e ad ogni tipo di attività di lavoro autonomo e godono del medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli eventualmente previsti per l`attività svolta, nonchè ad ogni intervento di politica del lavoro, ad ogni tipo di corso di formazione e di riqualificazione professionale e a tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria.

 

 

ART. 6, COMMA 3:

Prevedere che

1) gli ufficiali e agenti di P.S. hanno comunque l’obbligo di richiedere l’esibizione del passaporto o altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o carta di soggiorno agli stranieri che siano sottoposti ad indagini di polizia giudiziaria, agli stranieri sottoposti a fermo, arresto, ordine di custodia cautelare, ordine di carcerazione, nonchè agli stranieri che esercitano la prostituzione o l’accattonaggio o il contrabbando o il commercio in condizioni abusive, e di tale accertamento devono dare atto in apposito verbale.

2) ogni straniero privo di documenti di viaggio o di documenti di soggiorno deve essere sempre condotto dagli ufficiali o agenti di P.S. negli uffici della questura per provvedere agli accertamenti necessari e per l’adozione dell’eventuale provvedimento di respingimento o del provvedimento amministrativo di espulsione.

 

 

ART. 6, COMMA 4

Prevedere che

1) salvo che la legge o il regolamento prevedano importi differenti, il reddito è considerato sufficiente se si tratta di reddito annuo imponibile secondo le disposizioni vigenti in materia tributaria, derivante da fonte lecita, di importo superiore a quello previsto dall’art. 27, comma 2, lett. b) della legge;

2) sono considerate fonti di reddito legittime le medesime fonti di reddito previste dalle disposizioni in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche;

3) l’autorità di P.S. ha l’obbligo di richiedere informazioni ed atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro od altra fonte legittima agli stranieri, ancorchè regolarmente soggiornanti, che esercitano in Italia la prostituzione o l’accattonaggio o il contrabbando o il commercio in condizioni abusive

 

 

ART. 6, COMMA 5

Prevedere che

1) ai fini della iscrizione anagrafica dello straniero sia richiesta l’esibizione del passaporto o documento di viaggio, della carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno in corso di validità da qualsiasi Questore rilasciato, nonchè ogni altra documentazione previta dalla legge per i cittadini italiani

2) la documentata ospitalità dello straniero presso un centro di accoglienza deve risultare dalla data di dichiarazione di ospitalità dello straniero resa alla Questura dal responsabile del centro ai sensi delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza

 

 

 

 

ART. 6, COMMA 6:

Disciplinare le modalità della comunicazione al Questore competente delle variazioni del domicilio abituale dello straniero che non sia già residente in un Comune.

 

 

ART. 6, COMMA 8

Prevedere che

1) se entro quindici giorni dalla data in cui il provvedimento è stato notificato o comunicato all`interessato è depositato ricorso contro i provvedimenti di rifiuto, di revoca, di annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno la presentazione del ricorso differisce i termini per l’esecuzione dei provvedimenti di revoca, di rifiuto di rinnovo e di annullamento del permesso di soggiorno fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale.

2) In caso di annullamento dell`atto impugnato il questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformità alla sentenza del giudice.

3) Qualora, per effetto di uno dei provvedimenti di rifiuto, di revoca, di annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, nei confronti di uno straniero sia disposto il provvedimento amministrativo di espulsione che è stato impugnato, il ricorso giurisdizionale contro tale provvedimento deve essere presentato o, se già presentato al tribunale amministrativo regionale, è comunque esaminato e deciso dal pretore contestualmente al ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione.

 

 

ART. 7, COMMA 1:

Precisare che ai fini del rilascio della carta di soggiorno:

1) ai fini della dimostrazione che lo straniero richiedente è titolare di un permesso di soggiorno che consente un determinato di rinnovi il richiedente straniero al momento della presentazione della domanda della carta di soggiorno deve essere titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità per lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo o motivi religiosi o residenza elettiva;

2) ai fini della dimostrazione del reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari il richiedente deve dimostrare di disporre in Italia al momento della presentazione della domanda di rilascio della carta di un reddito imponibile annuo derivante da fonte lecita e non occasionale, il cui importo, calcolato su base mensile, sia superiore all’importo mensile della soglia di reddito prevista dalle disposizioni legislative vigenti ai fini dell’accesso al reddito minimo di inserimento, determinata anche sulla base delle scale di equivalenza;

3) (in conformità con l’impegno a cui il Governo è tenuto in base all’o.d.g. n. 410 approvato dalle Camere al momento dell’approvazione della legge n. 40/1998) i familiari per i quali deve essere dimostrata la sufficienza dei redditi al fine del loro sostentamento sono quelli per i quali è consentito il rilascio della carta di soggiorno per effetto della domanda presentata dallo straniero richiedente, cioè il coniuge e i figli minori conviventi.

 

 

ART. 7, COMMI 1, 2 e 3:

I) Prevedere la documentazione che lo straniero deve allegare o produrre ai fini del rilascio della carta di soggiorno, e cioè

A) per il rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge:

1) certificazione (o autocertificazione nei casi previsti da disposizioni di legge) attestante lo stato di famiglia;

2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e dei familiari e della ricevuta della sua presentazione;

3 a) qualora il richiedente conviva in Italia con altro coniuge straniero, certificazione (o autocertificazione nei casi previsti da disposizioni di legge) relativa alla celebrazione del matrimonio, con allegata traduzione e legalizzazione qualora si tratti di matrimonio celebrato all’estero;

3 b) qualora il richiedente conviva in Italia con figlio minore, certificato (o autocertificazione nei casi previsti da disposizioni di legge) di nascita del minore straniero, con allegata traduzione e legalizzazione qualora si tratti di nascita avvenuta all’estero;

4) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato da meno di trenta giorni, sia del richiedente, sia, ove convivano in Italia col richiedente, del coniuge e dei figli minori;

5) passaporto o altro documento di viaggio in corso di validità, sia del richiedente, sia, ove convivano in Italia col richiedente, del coniuge e dei figli minori;

6) permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente rilasciato per lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo o motivi religiosi o residenza elettiva;

7) certificato dei carichi pendenti rilasciato da meno di 30 giorni dalla Procura della Repubblica presso il tribunale, sia del richiedente, sia, ove convivano in Italia col richiedente, del coniuge e dei figli minori;

8) certificato dei carichi pendenti rilasciato rilasciato da meno di 30 giorni dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale, sia del richiedente, sia, ove convivano in Italia col richiedente, del coniuge e dei figli minori;

9 ) documentazione attestante la liceità e non occasionalità delle fonti di reddito.

B) per il rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge:

1) certificazione (o autocertificazione nei casi previsti da disposizioni di legge) attestante lo stato di famiglia;

2 a) qualora il richiedente conviva in Italia con altro coniuge straniero o italiano, certificazione (o autocertificazione nei casi previsti da disposizioni di legge) relativa alla celebrazione del matrimonio, con allegata traduzione e legalizzazione qualora si tratti di matrimonio celebrato all’estero, nonchè, per il matrimonio celebrato con cittadino italiano, con allegata certificazione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri italiani dello stato civile;

2 b) qualora il richiedente conviva in Italia con genitore o figlio minore, certificato (o autocertificazione nei casi previsti da disposizioni di legge) di nascita del richiedente, nonchè, se del caso, del fiBAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD ��BAD �nei casi previsti dalle disposizioni di legge) attestante la residenza in Italia del coniuge o del figlio minore o del genitore del richiedente;

7) certificato dei carichi pendenti relativo al richiedente, rilasciato da meno di 30 gg. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

8) certificato dei carichi pendenti relativo al richiedente, rilasciato da meno di 30 gg. dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale.

II) Prevedere che

1) il richiedente la carta di soggiorno deve presentare la domanda alla Questura della Provincia in cui si trova lo straniero;

2) al richiedente è rilasciata ricevuta della presentazione della domanda recante l’indicazione della data di presentazione della domanda e del responsabile del procedimento;

3) la Questura provvede sulla domanda di rilascio della carta di soggiorno entro 30 gg. dalla presentazione della domanda, salva la possibilità che per una sola volta prima di tale termine il responsabile del procedimento con atto scritto richieda all’istante l’integrazione della documentazione prodotta, caso in cui il termine decorre dalla data della presentazione da parte dell’istante della documentazione ad integrazione;

4) il provvedimento di diniego della carta di soggiorno è comunicata dal questore all’interessato con atto scritto e motivato, con allegate le modalità di impugnazione e tradotta in una lingua compresa dallo straniero o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo.

III) Precisare che la carta di soggiorno può comunque essere richiesta e rilasciata anche nei casi in cui ne sia stato precedentemente disposto il rifiuto o la revoca, in tutti i casi in cui successivamente al provvedimento di rifiuto o di revoca della carta di soggiorno lo straniero sia definitivamente prosciolto da ogni imputazione per i reati indicati nell’articolo 7, comma 3, della legge ovvero lo straniero abbia ottenuto provvedimento di riabilitazione.

IV) Prevedere che

1) la cancelleria del giudice che pronuncia sentenza di condanna dello straniero titolare di carta di soggiorno per uno dei reati indicati nell’articolo 7, comma 3, della legge trasmette copia della sentenza al Questore della provincia in cui si trova lo straniero, o, in mancanza, al Questore che ha rilasciato la carta, i quali con decreto scritto e motivato comunicato all’interessato, con allegata traduzione e indicazione delle modalità di impugnazione, dispongono la revoca della carta e, anche contestualmente, l’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno;

2) in caso di revoca della carta di soggiorno allo straniero è rilasciato permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, motivi familiari, asilo, motivi religiosi, residenza elettiva, motivi di giustizia, cure mediche, salvo che il Questore, a conclusione dell’esecuzione di una pena detentiva, debba disporre l’esecuzione dell’espulsione disposta quale misura di sicurezza a seguito della sentenza definitiva di condanna.

 

 

ART. 7, COMMA 3:

Precisare che:

1) la revoca della carta di soggiorno è disposta dal Questore della provincia in cui lo straniero dimora con atto scritto e motivato comunicato all`interessato, unitamente alle modalità di impugnazione, con allegata traduzione in lingua a lui comprensibile ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese e spagnola;

2) contestualmente alla revoca della carta di soggiorno il questore dispone il rilascio allo straniero che non debba essere espulso ad un permesso di soggiorno per lavoro subordianto o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio o per motivi giudiziari;

3) in caso di annullamento da parte del giudice del provvedimento di revoca della carta di soggiorno il questore, su richiesta dell’interessato, rilascia la carta di soggiorno a cui lo straniero ha titolo in conformità della sentenza del giudice.

 

 

ART. 7, COMMA 4, LETT. B)

 

Precisare che lo straniero titolare della carta di soggiorno può svolgere in Italia ogni tipo di attività non espressamente vietata dalla legge allo straniero o da essa riservata al cittadino italiano o ai cittadini di altro Paese membro dell’Unione europea, in esenzione dalla verifica della condizione di reciprocità eventualmente prevista dalle disposizioni vigenti.

 

 

 

ART. 7, COMMA 4, LETT. C)

 

Precisare che lo straniero titolare di carta di soggiorno accede a tutti i servizi e le prestazioni della pubblica amministrazione, salvo che si tratti di atti o prestazioni che la legge espressamente vieta allo straniero o riserva esclusivamente al cittadino italiano o ai cittadini di altri membri dell’Unione europea.

 

 

ART. 8, COMMI 1 E 2:

 

I ) Disciplinare

1) modalità del respingimento e forze di polizia competenti ad eseguirlo;

2) modalità e criteri dell’accompagnamento alla frontiera dello straniero respinto;

3) criteri in base ai quali disporre nei confronti degli stranieri entrati illegalmente nel territorio dello Stato il respingimento o l’espulsione;

4) casi in cui è consentita l’ammissione dello straniero nel territorio dello Stato ancorchè si tratti di persona che abbia tentato di fare ingresso illegale in Italia

 

II) Prevedere che in mancanza di elementi obiettivi che facciano ritenere che lo straniero sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato da meno di 8 giorni, non si debba disporre il respingimento, ma il provvedimento amministrativo di espulsione.

 

 

 

 

ART. 8, COMMA 3:

 

Precisare che:

1) il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito dalle forze di polizia con accompagnamento immediato dello straniero respinto a bordo del vettore indicato nel comma 3 della legge ovvero, ove ciò non sia possibile, a bordo del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce nel territorio del Paese di origine o di provenienza dello straniero respinto o di qualsiasi altro Stato, possibilmente prescelto dallo stesso straniero, nel cui territorio sia effettivamente consentita la sua regolare ammissione;

2) in caso di rifiuto o di omissione della presa in carico dello straniero il responsabile è punito ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge ed è immediatamente arrestato dalle forze di polizia;

3) in caso di impossibilità di esecuzione immediata del respingimento il dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera ne informa immediatamente il Questore al fine dell’adozione da parte di questi della misura del trattenimento dello straniero respinto, di cui all’art. 12 della legge.

 

 

ART. 8, COMMA 5:

 

Disciplinare (in conformità con l’o.d.g. n. 5 approvato dal Senato della Repubblica al momento dell’approvazione della legge n. 40/1998) luoghi, soggetti, criteri e modalità di prestazione dell’assistenza dello straniero respinto presso i valichi di frontiera, affinchè egli possa comunque accedere a centri o servizi di assistenza alla frontiera, come quelli previsti dall’art. 9, comma 5 della legge, nei quali l’assistenza sia prestata anche da parte di organismi di tutela dei diritti dell’uomo e dello straniero, anche per consentire a tali organismi di segnalare all’amministrazione la necessità di non procedere nel caso concreto al respingimento allorchè vi siano elementi in base ai quali si possa ritenere che la persona si trovi nelle situazioni previste dall’art. 8, comma 4 (abbia presentato domanda di asilo o abbia lo status di rifugiato o appartenga a categorie per le quali siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari) o dall’art. 17, comma 1 (persona che non deve essere respinta verso un Paese in cui vi è pericolo di persecuzione o non vi è protezione da rischio di essere inviato nel Paese in cui lo straniero potrebbe essere perseguitato) o dall’art. 29, comma 3 (autorizzazione all’ingresso o alla permanenza temporanea dello straniero da parte del tribunale per i minorenni a tutela della condizione psico-fisica del parente minorenne che si trova in Italia)

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8, COMMA 6:

 

I) Disciplinare l’istituzione e l’ordinamento del registro in cui devono essere annotati i respingimenti, disciplinare tempi e modi delle annotazioni, e prevedere modalità di accesso e di ottenimento di copia da parte dello straniero o del suo difensore o dell’autorità giudiziaria o dell’autorità di pubblica sicurezza o della polizia giudiziaria o di chiunque altro vi abbia interesse.

II) Precisare che:

1) in virtù degli articoli 2, comma 5, e 11, comma 7, il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, unitamente alle modalità di impugnazione.

2) Esso può essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova il valico di frontiera presso cui il respingimento è effettuato.

3) Non è consentita la sospensione dell`esecuzione del provvedimento impugnato.

 

 

ART. 9 (Passim):

Prevedere che al fine di prevenire e reprimere i reati previsti dalla legge il Ministro dell`interno, di concerto con i Ministri interessati, istituisce speciali raggruppamenti operativi interforze e appositi servizi centrali e locali di ciascuna forza di polizia, i quali, secondo le direttive del Ministro dell`interno e dei prefetti, predispongono controlli e verifiche sistematiche, anche in collaborazione con i corpi di polizia municipale e con i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e si coordinano fra loro ai fini informativi, investigativi e operativi, anche nell`ambito delle indagini di polizia giudiziaria.

 

ART. 9, COMMA 5:

I ) Disciplinare

1) l’istituzione o indicazione dei servizi di accoglienza all’interno delle zone di transito alle frontiere costituiti per dare informazioni ed assistenza agli stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano.

2) la localizzazione e l’organizzazione del servizio d accoglienza

3) tipologia e modalità delle informazioni e dell’assistenza che deve essere fornita agli stranieri.

II) Prevedere la presenza nell’ambirto dei centri di organizzazioni internazionali e di associazioni e organizzazioni di volontariato di difesa dei diritti umani e di assistenza agli stranieri.

ART. 10, COMMA 6:

I) Prevedere che l’organo di polizia di frontiera ha l’obbligo di redigere immediatamente verbale delle dichiarazioni rese dal vettore che prima dell’effettuazione dei controlli al valico di frontiera spontaneamente riferisca della presenza a bordo del proprio mezzo di traspoto di straniero in posizione irregolare, e l’obbligo di trasmettere immediatamente al Prefetto e al Questore il predetto verbale nonchè gli atti relativi all’inosservanza di obblighi da parte dei vettori.

II) Disciplinare casi, modi e tempi della revoca o sospensione della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall’autorità amministrativa italiana al vettore inadempiente.

 

 

ART. 10, COMMA 7:

Disciplinare i contenuti del modulo recante l’esito del controllo e delle ispezioni operate nell’ambito di operazioni di polizia per la prevenzione o repressione delle immigrazioni clandestine

 

 

ART. 10, COMMA 8:


Disciplinare i particolari della custodia gudiziale da parte degli organi di polizia dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzati alla repressione dell’immigrazione clandestina.


ART. 11, COMMA 1:

Precisare che ai fini dell’insorgenza del presupposto per disporre il provvedimento di espulsione adottato dal Ministro dell’Interno occorre che si verifichi il caso in cui, sulla base di circostanze obiettive, la permanenza o presenza in Italia dello straniero, anche in transito, costituisca, in ragione del comportamento tenuto dallo straniero o della sua situazione giuridica, un pericolo concreto ed attuale per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

 

ART. 11, COMMA 2, LETT. A):

Precisare che ai fini del verificarsi del presupposto richiesto per disporre l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. a) della legge occorre comunque che lo straniero non si trovi in alcuna delle situazioni in cui le disposizioni di accordi internazionali o della legge o del suo regolamento di attuazione consentono l’ingresso e il soggiorno.

 

 

ART. 11, COMMA 2, LETT. B) :

I) Precisare che ai fini del verificarsi del presupposto richiesto per disporre l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. b) della legge dello straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato occorre comunque che il provvedimento di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno sia stato precedentemente comunicato allo straniero ai sensi dell’art. 11, comma 7 della legge

II) Prevedere che nella motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato sia obbligatorio indicare la data di emanazione, la Questura e gli estremi del provvedimento di revoca o di annullamento

 

 

ART. 11, COMMA 2, LETT. C):

I) Precisare che ai fini del verificarsi del presupposto richiesto per disporre l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. c) l’appartenenza dello straniero alle categorie di soggetti ivi indicate risulti rispettivamente dall’avvenuta applicazione allo straniero di una misura di prevenzione ovvero dalla avvenuta iscrizione dello straniero nel registro degli indagati per il reato di associazione di tipo mafioso di una Procura della Repubblica.

II) Prevedere che nella motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero sia obbligatorio indicare gli estremi del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione o dell’iscrizione nel registro degli indagati.

 

ART. 11, COMMA 3

Prevedere che:

1) prima della proposta al Prefetto o al Ministro dell’Interno dell’adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza devono sempre consultare gli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno per verificare se nei confronti dello straniero sia pendente un procedimento penale e degli esiti dell’avvenuta consultazione si deve dare atto nella motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione;

2) qualora dall’avvenuta consultazione del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno uno straniero espellibile risulti sottoposto a procedimento penale e l’autorità giudiziaria non abbia già in precedenza rilasciato nulla-osta all’espulsione ovvero qualora lo straniero espellendo sia stato arrestato il nulla-osta all’espulsione deve essere richiesto prima dell’emanazione del provvedimento amministrativo di espulsione con domanda scritta e motivata del Questore o del Ministro dell’Interno depositata alla cancelleria o segreteria del giudice competente per la fase del procedimento in corso (GIP durante le indagini preliminari, GUP dopo la conclusione delle indagini preliminari, giudice competente per il giudizio di 1° grado o per il giudizio sull’impugnazione) ovvero trasmessa al giudice dalla polizia giudiziaria contestualmente alla comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuto arresto dello straniero.

3) sulla domanda di nulla-osta all’espulsione l’autorità giudiziaria che non debba pronunciarsi al momento della convalida si deve pronunciare comunque con decreto motivato depositato entro le 48 ore successive al deposito della domanda dell’autorità di P.S.

4) gli estremi del nulla-osta all’espulsione devono essere indicati nella motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione

5) il Questore dispone il provvedimento di trattenimento ai sensi dell’art. 12 della legge nei confronti dello straniero rimesso in libertà a seguito della mancata applicazione o cessazione della misura cautelare detentiva al momento dell’uscita dall’istituto penitenziario o al momento della pronuncia o comunicazione del provvedimento del giudice che dispone la rimessione in libertà dello straniero arrestato o la cessazione della misura cautelare detentiva, sempreche lo straniero risulti comunque indagato per i fatti per i quali era stato disposto l’arresto o la misura cautelare detentiva e soltanto se sussistono i medesimi casi in cui la legge consente il trattenimento nei confronti degli stranieri espulsi; in tal caso l’avvenuto trattenimento dello straniero deve essere comunicata dal questore anche all’autorità gudiziaria procedente e al difensore dello straniero.

6) gli estremi di ogni provvedimento di espulsione e la data dell’effettivo allontanamento dello straniero espulso dal territorio dello Stato devono essere immediatamente trasmessi allo schedario del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e, ove previsto dalle disposizioni degli Accordi di Schengen, al SIS.

 

 

ART. 11, COMMA 4, LETT. A) :

Precisare che si trattiene indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l’intimazione, lo straniero che rimanga nel territorio italiano oltre i 15 giorni successivi alla consegna del provvedimento di espulsione, salvo che si sia verificata una delle seguenti circostanze:

a) il giudice abbia annullato il provvedimento amministrativo di espulsione a seguito del ricorso presentato dallo straniero o del giudizio di convalida del trattenimento;

b) lo straniero espulso sia sottoposto a cure urgenti ospedaliere o ambulatoriali ai sensi dell’articolo 33 della legge;

c) lo straniero sia sottoposto dall’autorità giudiziaria a misura cautelare detentiva ovvero a carcerazione a seguito di sentenza definitiva di condanna;

d) il tribunale per i minorenni abbia comunicato al Questore, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della legge, l’autorizzazione dello straniero espulso a permanere temporaneamente nel territorio italiano per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico, all’età e alle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, minore di cui lo straniero espulso sia familiare;

e) sia sopraggiunta una causa di inespellibilità dello straniero prevista dall’articolo 17 della legge; prevedere che in tal caso il provvedimento di espulsione deve essere annullato d’ufficio;

f) sia sopraggiunto un nuovo procedimento penale a carico dello straniero espulso, per il quale l’autorità giudiziaria competente non abbia rilasciato il nulla-osta all’espulsione previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge; prevedere che in tal caso il provvedimento amministrativo di espulsione deve essere annullato d’ufficio;

g) lo straniero abbia ottenuto dal Questore un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno nei casi consentiti dalla legge; prevedere che in tal caso il provvedimento amministrativo di espulsione deve essere contestualmente annullato d’ufficio;

h) il pretore non abbia ancora depositato la decisione sul ricorso contro il provvedimento di espulsione dopo i prescritti dieci giorni dall’avvenuto deposito del ricorso;

i) lo straniero entro i successivi trenta giorni abbia la necessità di esercitare il diritto alla difesa in un procedimento giudiziario che si svolge in Italia ovvero debba essere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

 

ART. 11, COMMI 4 E 5:

I) Disciplinare con quali modalità, da quale forza pubblica, a quale valico di frontiera e con quali tempi avvenga l’accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso.

II) Prevedere che, fatta salva l’eventuale necessità di disporre il trattenimento dello straniero espulso ai sensi dell’articolo 12 della legge, l’accompagnamento dello straniero espulso alla frontiera avviene:

a) immediatamente dopo la consegna allo straniero del provvedimento amministrativo di espulsione adottato dal Ministro dell’Interno o di quello adottato dal Prefetto nel quale sia menzionato il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento;

b) immediatamente dopo il completamente degli accertamenti sull’identità dello straniero da cui risulti che lo straniero si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l’intimazione di un prededente provvedimento di espulsione.

 

 

ART. 11, COMMA 6:

I) Disciplinare quali prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di polizia di frontiera possono essere contenuti nel decreto di espulsione ad esecuzione differita.

II) Precisare che:

1) il termine di 15 giorni per lasciare il territorio nazionale decorre dalla data di consegna allo straniero del provvedimento di espulsione;

2) il trattenimento dello straniero che deve essere espulso con espulsione ad esecuzione differita può essere disposto soltanto subito dopo la consegna del decreto di espulsione che menzioni il concreto pericolo che lo straniero espulso si sottragga all’esecuzione del provvedimento e che in tal caso l’espulsione dello straniero trattenuto non può comunque essere eseguita prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna allo straniero del provvedimento amministrativo di espulsione e sempreche il giudice non abbia annullato il provvedimento.

 

ART. 11, COMMA 7

Prevedere che della comunicazione allo straniero del decreto di espulsione deve essere redatto verbale firmato sia dallo straniero (salvo che egli si rifiuti di farlo), sia dall’ufficiale o agente di P.S. che gli consegna il provvedimento di espulsione.

 

ART. 11, COMMI 9, 10 e 11

I) Indicare i criteri e i modi per individuare quale è il giudice ordinario competente a decidere il ricorso contro l’espulsione nell’ambito dell’ordinamento giudiziario (G.I.P. o G.U.P. o pretore competente in materia penale o pretore competente in materia civile) e quale sarà quando entrerà in funzione il giudice unico di 1° grado.

II) Precisare che:

1) il giudice accoglie il ricorso contro il provvedimento di espulsione sia se accerta che non ricorrono i presupposti indicati nei commi 1 o 2 dell’articolo 11 della legge sia qualora esso riguardi uno straniero che rientri tra i soggetti dei quli l’art. 17 della legge vieta l’espulsione ovvero che abbia titolo ad ottenere una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno in base alle disposizioni degli articoli 16 e 28 della legge ovvero che appartenga a categorie di soggetti nei confronti dei quali siano state disposte misure di protezione temporanea con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adotato ai sensi dell’articolo 18 della legge ovvero sia stato autorizzato alla permenenza temporanea nel territorio dello Stato con provvedimento del tribunale per i minoreni ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della legge;

2) nel giudizio sul ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lett. b) della legge nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato deve valutare la legittimità dei provvedimenti di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno sulla base dei quali è stato disposto il provvedimento amministrativo di espulsione;

3) l’accoglimento del ricorso contro il provvedimento di espulsione comporta l’annullamento dell’atto impugnato e, qualora lo straniero espulso sia trattenuto nei centri di cui all’art. 12 della legge, l’immediata uscita dello straniero dal centro stesso;

4) l’esecuzione dell’espulsione dello straniero trattenuto ai sensi dell’art. 12 può essere effettuata soltanto dopo che il pretore abbia rigettato il ricorso contro l’espulsione;

5) in ragione della brevità dei termini di impugnazione e al fine di assicurare effettività al diritto alla difesa, per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato avviene di diritto e non richiede alcun tipo di valutazione preliminare.

III) Prevedere che

1) il provvedimento del giudice che decide sul ricorso contro il provvedimento di espulsione deve essere depositato in cancelleria il giorno stesso della pronuncia del provvedimento e deve essere immediatamente comunicato, anche per le vie brevi o via fax, sia al difensore dello straniero, sia al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova;

2) il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione può essere presentato dallo straniero in via breve anche contestualmente alla notifica o alla consegna di un provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo con accompagnamento immediato alla frontiera e in tal caso l’ufficiale o agente di P.S. che riceve il ricorso provvede a certificare l’autenticità della sottoscrizione personale da parte dello straniero ricorrente, ne rilascia ricevuta scritta allo straniero e provvede all’immediata trasmissione del ricorso alla cancelleria del pretore o alla segreteria del Tribunale amministrativo del Lazio.

3) il Ministero dell’Interno, di intesa con il Ministero di Grazia e giustizia e con il Ministero degli Affari esteri provvede alla stampa e distribuzione di appositi moduli mediante i quali lo straniero ha facoltà di presentare i ricorsi contro le espulsioni da sottoscriversi personalmente e anche nella lingua del Paese di origine;

4) l’accesso alla sede della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero da parte degli stranieri espulsi che intendano presentare ricorso avverso il provvedimento amministrativo di espulsione avvenga con priorità rispetto agli altri stranieri;

5) il giudice, immediatamente dopo il deposito del ricorso contro l’espulsione, provvede alla designazione del difensore d’ufficio allo straniero che ne sia privo e, ove necessario, alla nomina di un interprete

6) L’annullamento del provvedimento di espulsione è immediatamente comunicato dal giudice al Prefetto e al Questore, i quali provvedono immediatamente alla cancellazione della segnalazione dell’avvenuta espulsione dagli schedari del centro di elaborazione dati del Ministero dell’Interno e del SIS.

III) Disciplinare

1) le modalità di inoltro dei ricorsi contro le espulsioni alla cancelleria o segreteria dei giudici da part6e degli ufficiali o agenti di P.S. e da parte dei funzionari delle rappresentanze diplomatico-consolari all’estero;

2) le speciali modalità per il rimborso delle spese processuali e per il pagamento degli onorari dei difensori nell’ambito dei procedimenti di ricorso avverso i provvedimenti di espulsione.

 

 

ART. 11, COMMA 13:

I) Prevedere che:

1) la polizia di frontiera al momento dell’uscita dello straniero dal territorio dello Stato appone un timbro di uscita sul passaporto o documento di viaggio dello straniero espulso e comunica immediatamente al centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e al SIS l’avvenuto allontanamento dello straniero e la durata del divieto di rientro prescritta nel provvedimento di espulsione o nel provvedimento del giudice;

2) la nuova espulsione con accompagnamento immediato dello straniero precedentemente espulso avvenga con il provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell’art. 11, lett. a) della legge, nella cui motivazione devono essere menzionati gli esiti degli accertamenti da cui risulti che lo straniero dopo aver ricevuto un precedente provvedimento di espulsione aveva attraversato un valico di frontiera, che il provvedimento non era stato comunque annullato, che lo straniero non aveva ottenuto la prescritta autorizzazione al rientro da parte del Ministro dell’Interno, che non era ancora trascorso il termine del periodo di divieto di rientro, nonchè gli estremi del nulla-osta all’espulsione prescritto dall’articolo 11, comma 3, della legge rilasciato da parte della l’autorità giudiziaria che procede per il reato di reingresso illegale dello straniero espulso;

3) L’autorizzazione al reingresso deve essere richiesta personalmente dallo straniero espulso mediante apposita domanda scritta e motivata presentata alla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di cui lo straniero è cittadino o in cui lo straniero espulso risiede abitualmente, la quale deve rilasciarne copia e ricevuta datata dell’avvenuta presentazione.

4) Sulla domanda di autorizzazione al reingresso il Ministero dell’Interno si pronuncia con atto scritto e motivato comunicato all’estero allo straniero entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

5) l’autorizzazione al reingresso dello straniero espulso deve essere comunque rilasciata dal Ministero dell’Interno, salvo che il magistrato competente ritenga tuttora sussistente la pericolosità sociale dello straniero espulso a titolo di misura di sicurezza, nei casi in cui sussistono i requisiti previsti dagli articoli 26, 27 e 28 della legge per il ricongiungimento familiare o per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ovvero nei casi in cui sussistono i motivi di giustizia previsti dall’articolo 15 della legge o da altre disposizioni della legge o del suo regolamento di attuazione ovvero qualora il tribunale per i minorenni abbia disposto l’autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 29, comma 3 della legge.

6) L’avvenuto rilascio dell’autorizzazione al reingresso è immediatamente comunicata dal Ministero dell’Interno al Centro elaborazioni dati dello stesso Ministero, al Ministero degli Affari esteri, e al SIS, nonchè alla rappresentanza diplomatico-consolare che ha trasmesso la domanda e, nei casi in cui lo straniero sia stato espulso a seguito di provvedimento giudiziario, al magistrato competente per l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione o al giudice che aveva disposto l’espulsione ai sensi dell’articolo 14 della legge.

 

 

ART. 11, COMMA 14:

Prevedere che:

1) il termine per il divieto di rientro dell’espulso decorre dalla data in cui lo straniero attraversa il valico di frontiera in uscita dal territorio italiano;

2) la polizia di frontiera deve fare apposita annotazione dell’avvenuto attraversamento della frontiera sia sul documento di viaggio dello straniero, sia nel Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno;

3) in mancanza di un posto di polizia di frontiera presso il valico di frontiera dell’avvenuto attraversamento possono dare atto con le medesime modalità altri ufficiali o agenti di P.S. anche su richiesta dello straniero stesso;

4) i motivi legittimi addotti dallo straniero al fine di ottenere dal giudice l’abbreiazione del divieto di rientro devono essere indicati nel ricorso contro l’espulsione e devono fare riferimento alla comprovata esistenza di legami con familiari legalmente residenti in italia, necessità di cure mediche, necessità di prendere parte a gudizi, motivi di studio presso scuole o università italiane, occupazione lavorativa documentata;

5) l’eventuale provvedimento del giudice di riduzione del periodo di divieto di rientro è adottato nel provvedimento di rigetto del ricorso contro l’espulsione e deve essere immediatamente comunicato al Questore e al Ministro dell’Interno, i quali provvedoono alla sua immediata annotazione nello schedario del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e nel SIS.

 

 

ART. 11, COMMA 15

I) Indicare tassativamente quali siano gli elementi obiettivi sulla base dei quali deve essere dimostrata la presenza in Italia degli stranieri.

II) Prevedere che:

1) la dimostrazione dell’arrivo in Italia prima del 27 marzo 1998 deve essere data dallo straniero espellendo al momento dei controlli sulla propria posizione precedenti alla consegna del provvedimento di espulsione;

2) la presenza in Italia dalla data di ingresso deve essere ininterrotta.

III) Disciplinare in quali casi il Questore ha l’obbligo di disporre il trattenimento dello straniero espulso.

IV) Precisare che in ogni caso l’espulsione dello straniero trattenuto nei centri di cui all’articolo 12 può essere eseguita soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla data della consegna del provvedimento di espulsione e sempreche il pretore abbia convalidato il trattenimento e abbia rigettato l’eventuale ricorso presentato contro l’espulsione.

 

 

ART. 12, COMMA 1:

I) Precisare che in base alle disposizioni degli articoli 2, comma 5, e 11, comma 7, della legge il provvedimento di trattenimento dello straniero deve essere scritto e motivato, deve recare i termini e le modalitàdella convalida e deve essere comunicato in copia allo straniero con allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile.

II) Prevedere che:

1) l’impossibilità di eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento si verifica in tutti i casi in cui l’accompagnamento immediato alla frontiera non possa comunque essere completato entro le 24 ore successive all’avvenuta comunicazione allo straniero del provvedimento stesso;

2) nel provvedimento di trattenimento devono essere comunque indicati i seguenti elementi:

- gli estremi del provvedimento di espulsione o di respingimento che deve essere esguito;

- l’impossibilità di eseguire il provvedimento entro le 24 ore successive alla comunicazione all’interessato;

- quale sia la causa ostativa all’esecuzione del provvedimento;

- il luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e assistenza nel quale lo straniero deve essere trattenuto;

- le modalità di accompagnamento dello straniero al centro in cui deve essere trattenuto.

 

 

ART. 12, COMMA 2:

Prevedere che

1) lo straniero trattenuto nel centro riceve vitto, alloggio e assistenza sanitaria e sociale e ha diritto di comunicare con la propria famiglia, con un difensore, con organizzazioni e associazioni di tutela dei diritti umani o di assistenza degli stranieri e con i rappresentanti diplomatici e consolari del proprio Paese;

2) salvo che il Questore della Provincia in cui ha sede il centro abbia disposto con provvedimento scritto e motivato che vi ostino comprovati motivi di ordine e sicurezza nazionale, il difensore dello straniero, i rappresentanti di associazioni e organizzazioni di tutela dei diritti umani o di assistenza degli stranieri e i rappresentanti diplomatici e consolari del Paese di cui è cittadino lo straniero hanno comunque il diritto di accedere al luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e di assistenza e di parlare con lo straniero ivi trattenuto, osservando le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla vigilanza del centro da parte delle forze di polizia.

 

 

ART. 12, COMMA 3:

I) Indicare i criteri e i modi per individuare quale è, nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, il giudice ordinario competente a decidere della convalida del trattenimento e dell’eventuale proroga dello stesso (G.I.P. o G.U.P. o pretore competente in materia penale o pretore competente in materia civile) e quale sarà quando entrerà in funzione il giudice unico di 1° grado, fermo restando che debba trattarsi di giudice appartenente al medesimo tipo di ufficio giudiziario competente a giudicare del ricorso contro i provvedimenti amministrativi di espulsione.

II) Prevedere che:

1) Il questore o, nel caso di straniero espulso o respinto, il dirigente dell`ufficio di polizia di frontiera, nel caso di straniero respinto alla frontiera, consegnano allo straniero trattenuto copia del provvedimento di trattenimento, recante altresì i diritti e doveri dello straniero trattenuto, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo;

2) il questore e i dirigenti degli uffici di polizia di frontiera, anche in conformità con le direttive del Ministero dell`Interno e con le direttive adottate dai Prefetti ai sensi dell’articolo 9 della legge, nonchè con le disposizioni di accordi internazionali in vigore per l’Italia e in collaborazione con le forze di polizia, adottano ogni misura per consentire la più celere eliminazione dell`impedimento materiale all`allontanamento dello straniero dal territorio italiano;

3) il Questore che adotta il provvedimento di trattenimento ha l’obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore successive all`emanazione del provvedimento, sia al pretore del luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto, sia, in copia al Questore della Provincia in cui ha sede il centro stesso copia del provvedimento di trattenimento, dei provvedimenti di espulsione o di respingimento, dei documenti di identificazione e di viaggio eventualmente in possesso dello straniero e di ogni altro atto relativo alla condizione dello straniero trattenuto e all`impedimento all`esecuzione del respingimento o dell`espulsione, nonchè il ricorso contro il provvedimento di espulsione eventualmente presentato ad altro Pretore dallo straniero trattenuto e un rapporto sintetico nel quale sono illustrate le concrete possibilità esistenti circa i tempi e i modi con i quali si prevede l’eliminazione dell’impedimento all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione o di respingimento e nel quale è possibile che sia presentata e motivata la richiesta di proroga del trattenimento per ulteriori 10 giorni.

 

 

ART. 12, COMMA 4:

Prevedere che

1) nel giudizio di convalida del trattenimento lo straniero deve essere comunque assistito da un difensore (eventualmente nominato d’ufficio dal questore del luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e assistenza), al quale il questore deve immediatamente far pervenire copia di tutti i medesimi atti che sono stati comunicati al pretore competente per la convalida, nonchè da un inteprete, scelti e compensati negli stessi modi e forme previsti dall’art. 11, comma 5, della legge;

2) nel giudizio di convalida del trattenimento il pretore accerta che nei confronti dello straniero sussistano i presupposti previsti dall’articolo 8 della legge, in caso di respingimento, ovvero dall’articolo 11, in caso di espulsione amministrativa, ovvero di quelli di cui agli articoli 13 e 14, in caso di espulsione disposta dall’autorità giudiziaria, nonchè che in ogni caso sussistano i presupposti di cui all’articolo 12 della legge, e, se tali presupposti sussistono e se non ricorra una delle cause ostative all`allontanamento dal territorio dello Stato indicate nell`articolo 17 della legge, convalida il provvedimento del questore.

3) In caso di accoglimento del ricorso contro il provvedimento di espulsione il provvedimento di trattenimento si intende revocato.

4) Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dall’art. 12 della legge sono esenti da ogni imposta o tributo.

5) gli atti processuali concernenti il procedimento per la convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero o per il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione, per i quali è richiesta o consentita la partecipazione dello straniero, possono svolgersi anche presso il luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e assistenza.

 

 

 

ART. 12, COMMA 5:

I) Precisare che le forze di polizia possano procedere all’esecuzione dell’espulsione o del respingimento dello straniero trattenuto comunque dopo che il giudice abbia disposto sia la convalida della misura del trattenimento, sia il rigetto del ricorso eventualmente presentato dallo straniero contro il provvedimento di espulsione prima della conclusione del giudizio sulla convalida del trattenimento.

II) Prevedere che

1) il periodo in cui lo straniero deve essere trattenuto nel centro decorre dal momento in cui lo straniero fa ingresso nel centro di permanenza temporanea e assistenza;

2) L`avvenuto allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto alla frontiera, anche su volontà di questi espressa dopo la convalida del trattenimento da parte del pretore, fa comunque cessare la misura del trattenimento ed è comunicato senza ritardo al pretore a cura delle autorità di pubblica sicurezza.

3) Qualora alla scadenza del periodo massimo previsto per la misura di trattenimento non sia ancora cessato l`impedimento materiale all`esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore, anche osservando le condizioni eventualmente stabilite dal pretore nel decreto di convalida del trattenimento o in quello di proroga dello stesso, consente allo straniero trattenuto l`uscita dal luogo in cui è trattenuto e gli rilascia, a richiesta dell’interessato, un permesso di soggiorno temporaneo che lo abilita a provvedere con mezzi leciti al proprio sostentamento.

4) la proroga del trattenimento dello straniero per ulteriori 10 giorni sia disposta dal giudice o nel decreto di convalida del trattenimento o con successivo atto scritto e motivato;

5) in ogni caso la proroga del trattenimento dello straniero può essere adottata su richiesta scritta e motivata del Questore del luogo in cui ha sede il centro di permanenza temportanea e assistenza, dalla quale risulti che sussistono concreti elementi sulla base dei quali si possa ragionevolemente ritenere possibile che l’eliminazione degli impedimenti all’esecuzione dell’espulsione o del respingimento possa avvenire entro i 10 giorni successivi alla scadenza dei venti giorni successivi all’inizio del trattenimento;

6) la richiesta da parte del Questore di proroga del trattenimento che sia stata presentata successivamente al deposito del decreto di convalida del trattenimento deve essere depositato alla cancelleria del medesimo giudice non oltre i quattro giorni precedenti la scadenza del periodo di venti giorni dall’inizio del trattenimento, deve essere contestualmente inviato in copia al difensore dello straniero e dà luogo ad un procedimento che si svolge e si conclude di fronte al pretore nei medesimi termini, alle medesime condizioni e con le medesime forme previste dallalegge e dal regolamento per il giudizio di convalida del trattenimento.

7) i decreti del pretore adottati nei giudizi previsti dall’articolo 12 della legge sono immediatamente comunicati, anche via fax, al Questore del luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e assistenza e al difensore dello straniero.

 

 

ART. 12, COMMA 6:

Precisare che l’annullamento da parte della Corte suprema di Cassazione dei decreti di convalida del trattenimento o di proroga dello stesso comporta la cessazione di ogni effetto del trattenimento.

 

 

ART. 12, COMMA 7:

I) Disciplinare criteri e modalità per effettuare la vigilanza dei centri di permanenza temporanea e assistenza da parte delle forze di polizia e per effettuare il ripristino immediato in caso di violazione del trattenimento da parte dello straniero.

II) Precisare che:

1) L`allontanamento illegale dello straniero dal centro ovvero l’autorizzazione all’allontanamento dal centro da parte del responsabile del centro in cui lo straniero è trattenuto, consentita nei soli casi di documentate esigenze di giustizia o di cure mediche o per gravi motivi relativi alla salute di un familiare regolarmente soggiornante in Italia o ricoverato presso una struttura ospedaliera italiana (anche a seguito dell’avvenuta autorizzazione alla permanenza in Italia dello straniero disposta dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 29, comma 3 della legge) e soltanto con l’accompagnamento dello straniero da parte delle forze di polizia, comportano la sospensione del decorso dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 12 della legge, fino alla data di ripristino della custodia.

2) Nei confronti dello straniero che si sottragga illegalmente alla custodia disposta nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 11 della legge.

3) Al fine di eseguire e mantenere il trattenimento o al fine di provvedere al giudizio

di convalida del trattenimento o al fine di eseguire l’accompagnamento alla frontiera

dello straniero respinto o espulso è consentito l`accompagnamento dello straniero a

cura della forza pubblica da e per il luogo in cui è disposto il trattenimento.

ART. 12, COMMA 8

Disciplinare criteri e modalità per la stipula delle convenzioni per effettuare gli accompagnamenti alla frontiera, l’istituzione dei centri di permanenza temporanea e assistenza e la fornitura dei servizi ad essi pertinenti.

 

ART. 12, COMMA 9:

Prevedere che:

1) in ogni caso tutti gli oneri per l`alloggiamento, l`assistenza, l’accompagnamento, il trasporto e il rimpatrio degli stranieri sono posti a carico del Ministero dell’interno.

2) Al fine dell`attivazione dei centri previsti nel comma 1 dell’art. 12 della legge sono utilizzati preferibilmente, previa ristrutturazione o riadattamento, beni demaniali da individuare in ciascuna delle regioni in cui maggiore è la presenza di stranieri e nelle diverse aree del Paese maggiormente esposte al rischio della immigrazione illegale.

3) Qualora non siano disponibili posti nei centri indicati nel comma 1 dell’articolo 12 della legge ovvero lo straniero disponga legalmente in Italia di un alloggio in proprietà o in locazione ovvero lo straniero necessiti di cure urgenti nel provvedimento che dispone il trattenimento o in un provvedimento successivamente emanato l’autorità a cui spetta emanare o convalidare il provvedimento di trattenimento ordina, che lo straniero sia trattenuto sotto il controllo delle forze di polizia, rispettivamente presso altre strutture alloggiative ovvero presso il proprio alloggio ovvero presso strutture ospedaliere, osservando i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

 

ART. 13

Prevedere che:

1) La misura di sicurezza dell`espulsione è immediatamente comunicata dalla cancelleria del giudice al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova, anche al fine dell’inserimento della stessa negli schedari del centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e del SIS, nonchè, ove si tratti di straniero detenuto o internato, al direttore dell’istituto penitenziario.

2) La misura di sicurezza dell’espulsione è eseguita, alla fine dell`esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, effettuato al momento della dimissione dall`istituto penitenziario ovvero, nei casi in cui non debba essere effettivamente eseguita una pena detentiva, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3) Lo straniero detenuto o internato che debba essere espulso dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza non può accedere a misure alternative alla detenzione, salva l`applicazione di accordi internazionali che, previo accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, consentano l`espiazione della pena detentiva nel Paese di cui il condannato è cittadino.

4) Il giudice, nella sentenza in cui ordina l`espulsione a titolo di misura di sicurezza, determina la durata, comunque non inferiore a cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio dello Stato, del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall`articolo 11, comma 13, della legge e in tal caso sulla richiesta di autorizzazione al rientro il Ministro dell`Interno procede soltanto dopo aver chiesto e ottenuto nulla osta dell`autorità giudiziaria competente circa l`avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

5) Il direttore dell’istituto penitenziario in cui lo straniero che deve essere espulso è detenuto o internato provvede, almeno 60 giorni precedenti alla data di scarcerazionedel condannato, a prendere gli opportuni contatti con il Questore e con le forze di polizia per prevenire o eliminare ogni eventuale impedimento all’effettiva esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione al momento della dimissione dall’istituto penitenziario, con particolare riferimento agli impedimenti indicati nell’articolo 12, comma 1.

6) Qualora durante l’esecuzione della pena detentiva la misura di sicurezza dell’espulsione sia stata revocata dal magistrato di sorveglianza a seguito dell’accertamento della cessazione della pericolosità sociale dello straniero condannato, il provvedimento del magistrato è immediatamente comunicato dalla cancelleria del giudice al Prefetto e al Questore della provincia in cui lo straniero si trova, oltre che al direttore dell’istituto penitenziario in cui lo straniero sia eventualmente detenuto o internato.

7) In caso di revoca della misura di sicurezza dell’espulsione ovvero nei casi in cui lo straniero condannato da espellere rientri tra le categorie di stranieri inespellibili ai sensi dell’articolo 17 il Questore al momento della dimissione dello straniero dall’istituto penitenziario rilascia allo straniero, su sua domanda presentata tramite il direttore dell’istituto penitenziario almeno 20 giorni prima della fine dell’esecuzione della pena detentiva, un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno qualora si tratti di persona che ne abbia i requisiti o che non possa comunque essere espulsa ai sensi dell’articolo 17 o che possa ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della legge ovvero rientri tra le categorie destinatarie di misure di protezione temporanea eventualmente adottate con D.P.C.M. ai sensi dell’articolo 16 della legge ovvero qualora lo straniero sia stato autorizzato alla permanenza temporanea dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 29, comma 3.

8) il Questore comunica al direttore dell’istituto penitenziario la decisione sulla domanda del detenuto prima dell’uscita dall’istituto penitenziario e in caso di rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno provvede altresì alla cancellazione della segnalazione dell’espulsione dal Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno, nonchè da SIS, mentre in ogni altro caso prende gli opportuni contati col Prefetto affinchè emani decreto di espulsione amministrativa dello straniero, a lui consegnato ed eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dello straniero dall’istituto penitenziario.

 

 

ART. 14

 

Prevedere che :

1) In tutti i casi in cui uno straniero privo di documenti di soggiorno sia sottoposto a giudizio gli ufficiali o agenti di P.G. hanno l’obbligo di fornire, in ogni stato e grado del giudizio, al P.M. e al giudice, d’ufficio o su richiesta di costoro, la documentazione e tutti gli elementi necessari a verificare la sua posizione relativa agli obblighi del soggiorno, all’inesistenza di cause ostative all’espulsione previste dagli articoli 12, comma 1, e 17 della legge.

2) L’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione può essere disoposta dal giudice o d’ufficio o su richiesta del P.M. o su richiesta del difensore dell’imputato straniero

3) Nel provvedimento in cui dispone l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione deve indicare e motivare sia la responsabilità penale dello straniero, sia la pena detentiva che ritiene di irrogare in concreto, sia la sussistenza nella situazione giuridica dell’imputato dei presupposti previsti dall’art. 11, comma 2, per l’emanazione di un provvedimento amministrativo di espulsione, sia l’inesistenza di cause ostative all’esecuzione dell’espulsione, sia il valico di frontiera e il Paese verso cui lo straniero deve essere espulso, sia la durata del divieto di rientro.

4) Le forze di polizia procedono all`accompagnamento immediato del condannato espulso alla frontiera al momento della sua dimissione dall`istituto penitenziario o, se non detenuto, alla conclusione dell`udienza del giudizio nella quale è pronunciato il provvedimento del giudice che dispone l’espulsione ai sensi dell’articolo 14 della legge.

5) L’espulsione dal territorio dello Stato disposta ai sensi dell’art. 14 della legge ha come effetto il divieto di farvi rientro per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’effettivo allontanamento dal territorio italiano. In caso di rientro illegale si applica l`articolo 11, comma 13 della legge

6) in ogni caso il provvedimento di espulsione pronunciato dal giudice è immediatamente comunicato dalla sua cancelleria al Questore e, ove si tratti di straniero detenuto o internato, al direttore dell’istituto penitenziario, ai fini della sua esecuzione e della sua annotazione negli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e, ove richiesto, del SIS.

 

 

ART. 15

 

I) Disciplinare

1) i modi in cui lo straniero indagato o imputato o il suo difensore possono presentare la domanda di rientro in Italia e la documentazione necessaria da allegare.

2) le modalità più celeri di comunicazione tra Questore e autorità consolari italiane all’estero.

 

II) Indicare per quali atti previsti dal codice di procedura penale è consentito il reingresso in Italia dello straniero, anche se espulso.

III) Precisare che:

1) competente al rilascio dell’autorizzazione al reingresso prevista dall’art. 15 della legge è il Questore del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria di fronte alla quale si svolge il procedimento;

2) nel caso del reingresso dello straniero espulso l’autorizzazione del Questore prevista dall’articolo 15 della legge sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione al rientro disposta dal Ministro dell’Interno ai sensi dell’art. 11, comma 13, della legge;

3) l’autorizzazione al rientro rilasciata ai sensi dell’art. 15 della legge deve essere immediatamente trasmessa dal Questore sia al Ministero dell’Interno ai fini dell’annotazione nel Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno, sia, ove necessario, al SIS.

IV) Prevedere che:

1) Allo straniero autorizzato al rientro ai sensi dell’articolo 15 della legge nonchè allo straniero che in base ad altre disposizioni legislative o a provvedimenti dell’autorità giudiziaria abbia l`obbligo o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato al fine di evitare a sé pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall`invio nel Paese in virtù di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione della autorità giudiziaria, il questore rilascia, anche a richiesta del difensore dello straniero o dell`autorità giudiziaria, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie.

2) Se è trascorso un periodo superiore a sei mesi al primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia e fino a quando tali esigenze documentate permangono, il permesso è, a richiesta, rinnovabile più volte e consente la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e la temporanea instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo.

 

ART. 16, COMMI 1,2,3,4 e 7.

I) Disciplinare

1) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale;

2) le modalità per la presentazione della proposta o il parere circa il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezone sociale da parte dell’autorità giudiziaria;

II) Prevedere che:

1) ogni programma di assistenza ed integrazione sociale degli stranieri indicati nel comma 1 e di quelli indicati nel comma 6 dell’articolo 16 della legge è di livello nazionale o provinciale e deve essere concluso mediante un protocollo di intesa che indichi

- i soggetti stranieri beneficiari del programma,

- le finalità, le diverse fasi del programma e le attività da intraprendere in ciascuna fase da parte dei soggetti coinvoliti,

- gli enti pubblici e privati e i soggetti coinvolti nell’attività di orientamento, accoglienza, integrazione, formazione, istruzione scolastica e professionale, orientamento e avviamento lavorativo e alloggiativo,

- i criteri, i modi e i tempi per l’accesso al programma,

- i criteri e i modi con cui individuare i luoghi riservati in cui la persona straniera deve essere protetta,

- i criteri dei controlli della magistratura, delle forze di polizia e dell’ente locale circa l’effettiva prosecuzione da parte dello straniero del programma di assistenza ed integrazione al quale partecipa,

- l’individuazione delle condotte dello straniero da ritenersi incompatibili con le finalità del programma, suscettibili di costituire motivo di revoca del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale,

- l’istituzione e il funzionamento di un gruppo di coordinamento per la gestione del programma (composto da un magistrato addetto ad uffici del pubblico ministero, in funzione di coordinatore, da un rappresentante rispettivamente dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’ente locale e dell’ente a cui è affidato la realizzazione del programma), incaricato di esaminare collegialmente e riservatamente le domande di accesso al programma e di verificare l’andamento del comportamento di ogni beneficiario del progetto,

- i modi e i tempi per il pagamento delle spese sostenute dagli enti pubblici o privati incaricati di svolgere i servizi e le attività di orientamento, accoglienza, formazione e integrazione a cui lo straniero deve accedere.

2) ogni protocollo di intesa di livello nazionale o provinciale deve avere ottenuto preventivamente il parere favorevole, rispettivamente del Comitato nazionale per l’ordine e per la sicurezza pubblica e del Comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica, e deve essere sottoscritto rispettivanmente dal Procuratore nazionale antimafia ovvero dal competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale o da un suo sostituto da esso indicato, dal Direttore generale del Dipartimento della Pubblica sicurezza ovvero dal Questore o da un funzionario della Questura da esso indicato, dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco o da un dirigente provinciale o comunale da essi indicato, nonchè dal legale rappresentante dell’ente pubblico o privato incaricato di coordinare e collegare i servizi di orientamento, accoglienza, formazione e integrazione a cui lo straniero deve accedere.

 

 

ART. 16, COMMA 5

Precisare che qualora lo straniero abbia in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale che sia già stato rinnovato una prima volta è comunque convertito, anche durante il periodo di validità dello stesso, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

 

ART. 17

Prevedere che:

1) agli stranieri indicati nell’articolo 17 che ne siano privi e che non abbiano titolo per ottenere la carta di soggiorno il Questore della Provincia in cui si trovano ha l’obbligo di rilasciare, a richiesta dell’interessato, un permesso di soggiorno di durata corrispondente alla causa ostativa all’espulsione ovvero, se si tratta di minore di 14 anni, di provvedere, su richiesta del genitore regolarmente soggiornante in Italia, all’immediata iscrizione del minore sulla carta di soggiorno o sul permesso di soggiorno del genitore;

2) il Ministro dell’Interno o il Questore procedono d’ufficio, anche su richiesta scritta e motivata dello straniero stesso, all’annullamento del provvedimeno amministrativo di espulsione precedentemente adottato nei confronti di stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell’articolo 17 alla conseguente cancellazione dell segnalazione dell’espulsione dagli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e dal SIS.

 

 

 

 

ART. 18

Prevedere che

1) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 18 deve comunque essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e deve conformarsi agli orientamenti dell’Unione europea;

2) possono fruire delle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali anche gli stranieri che, pur appartenendo alle categorie menzionate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano stati respinti o espulsi dal territorio dello Stato prima della data di pubblicazione del decreto stesso;

 

ART. 19, COMMA 2:

Prevedere che in ogni caso ogni decreto di programmazione annuale dei flussi indica un numero massimo annuo di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale, complessivamente rilasciabili dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all`estero, distinto per specifici settori, qualifiche e mansioni ed eventualmente distinto anche sulla base dei periodi di tempo e delle regioni in cui gli stranieri così entrati potranno svolgere il lavoro.

 

 

ART. 19, COMMI 2 E 3

Disciplinare in modo coordinato e collegato l’istituzione e la gestione delle liste da istituirsi da parte delle intese indicate dall’art. 19, comma 3, della legge, con l’anagrafe informatizzata delle domande e delle offerte di lavoro concernenti lavoratori extracomunitari residenti all’estero, prevista dall’articolo 19, comma 4, della legge e con le liste di prenotazione per il rilascio dei visti di ingresso per l’inserimento nel mercato del lavoro, istituite dall’art.21, comma 4, della legge

 

 

ART. 20, COMMI 1, 2 E 6:

I) Disciplinare termini, modalità e forme per la presentazione e il rilascio delle autorizzazione al lavoro, nonchè la documentazione da allegare.

II) Indicare l’Ufficio periferico del Minstero del Lavoro competente per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

III) Prevedere che

1) nella domanda di autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve comunque comprovare l`effettiva disponibilità in Italia di un alloggio adeguato per il lavoratore straniero, la esistenza e regolarità del posto di lavoro offerto, il tipo di contratto di lavoro che si intende instaurare con il lavoratore straniero e la effettiva disponibilità da parte del datore di lavoro ovvero, per i lavori di assistenza a persone non autosufficienti, da parte dei familiari, di un reddito annuo, derivante da fonti lecite e non occasionali, il cui importo sia sufficiente a mantenere sé e i familiari con lui conviventi nonché a corrispondere la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti allo straniero,

2) l’ufficio periferico del Ministero del Lavoro rifiuta il rilascio dell’autorizzazione al lavoro se non sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla legge e dal regolamento e se risulta che il datore di lavoro negli ultimi dodici mesi abbia licenziato per riduzione di manodopera lavoratori assunti per i medesimi settori, qualifiche e mansioni di lavoro per i quali si richiede l’autorizzazione al lavoro ovvero abbia ottenuto l’autorizzazione all’inserimento lavorativo ai sensi dell’articolo 21 della legge senza che lo straniero di cui è stato favorito l’ingresso abbia attualmente in corso un regolare rapposto di lavoro, nonchè se risulta che il datore di lavoro o i suoi familiari siano indagati, imputati o condannati per uno dei reati indicati nell`articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei reati previsti dagli articoli 10, 20 e 22 della legge.

 

 

ART. 20, COMMI 3 E 4:

I) Disciplinare i criteri e le modalità con cui gli Uffici periferici del Ministero del lavoro devono effettuare le verifiche sulle domande di autorizzazione al lavoro e le comunicazioni mensili al Ministero del Lavoro delle autorizzazioni al lavoro rilasciate.

II) Precisare che per il rilascio dell`autorizzazione al lavoro si prescinde dal preventivo accertamento da parte dell’ufficio periferico del Ministero del Lavoro della effettiva indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della provincia e aventi le medesime qualifiche indicate per il posto di lavoro per il quale è presentata la domanda di autorizzazione al lavoro, salvo che ricorra uno dei seguenti casi:

a) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all`assunzione di lavoratore da occupare in settori, qualifiche o mansioni non incluse tra quelle che nei decreti di programmazione annuale dei flussi consentono l’ammissione in Italia ai fini di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all`assunzione di stranieri non iscritti nelle liste istituite ai sensi degli articoli 19 o 21 della legge anche se si tratti di persone che siano regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno, avente durata non inferiore a sei mesi, che non dà titolo all`iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora siano esaurite le quote complessive di visti di ingresso rilasciabili per lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per inserimento nel mercato del lavoro previste dai decreti di programmazione annuale dei flussi.

 

 

ART. 20, COMMA 5:

I) Disciplinare modi, termini e ufficio competente per il rilascio del libretto di lavoro a cittadini stranieri.

II) Prevedere che:

1) L`autorizzazione al lavoro costituisce titolo per il rilascio allo straniero del visto di ingresso per lavoro subordinato, del libretto di lavoro e di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di sei mesi.

2) L’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato originariamente autorizzato consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni.

3) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, comunque rilasciato, è rinnovato qualora lo straniero dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, non inferiore all`importo annuo dell`assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati ovvero qualora sia verificata la dichiarazione e la documentazione ad essa allegata che dimostrino che lo straniero nei due anni precedenti abbia concretamente svolto attività lavorative in condizioni illegali alle dipendenze di un determinato datore di lavoro.

4) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato per quattro anni se lo straniero ha in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali.

5) Il permesso è rinnovato per due anni se lo straniero risulta occupato con altri tipi di rapporti di lavoro subordinato o in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di tirocinio o di apprendistato, ovvero se percepisce in Italia una pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

6) Il permesso è rinnovato per un anno se lo straniero è iscritto nelle liste di collocamento e privo di occupazione regolare.

 

 

ART. 20, COMMA 7:

Prevedere che:

1) Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può iscriversi nelle liste di collocamento, alle medesime condizioni previste per il lavoratore italiano, anche qualora perda il posto di lavoro, per tutto il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, salvi i periodi di gravidanza e maternità o di malattia grave o di incidente sul lavoro.

2) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato consente al titolare, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, l`instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro consentito al lavoratore italiano nel settore privato, nonchè la possibilità di costituire o essere soci di ogni tipo di società cooperativa. Tuttavia lo straniero, nel periodo di un anno dalla data di ingresso regolare con visto di ingresso per lavoro subordinato, può accedere soltanto a posti di lavoro nel medesimo settore e con le medesime qualifiche e mansioni indicate nell`autorizzazione al lavoro, salvo che il visto di ingresso sia stato rilasciato ai sensi dell`articolo 21.

 

 

ART. 20, COMMA 8

Precisare che in ogni caso non compie il reato previsto e punito dall’articolo 20, comma 8, il datore di lavoro alle cui dipendenze si trovi uno straniero titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno che in base alla legge e al regolamento consente allo straniero di instaurare rapporti di lavoro subordinato.

 

 

 

 

ART. 21, COMMA 1

 

Prevedere che:

1) possono presentare la prestazione di garanzia i cittadini italiani residenti in Italia o i cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti in Italia o gli stranieri extracomunitari titolari di carta di carta di soggiorno in corso di validità o di permesso di soggiorno in corso di validità, della durata di almeno due anni, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per motivi religiosi, per residenza elettiva;

2) L’autorizzazione all’ingresso consente allo straniero di instaurare nel settore lavorativo indicato nella autorizzazione qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, inclusi rapporti di apprendistato, di tirocinio o di formazione, o qualsiasi attività di lavoro autonomo, nonché di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per un anno convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo se lo straniero abbia in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

3) In ogni caso l’autorizzazione all`ingresso non può essere concessa

a) nei casi in cui il garante, il legale rappresentante o un socio dell`ente privato o un familiare con essi convivente risulta indagato, imputato o condannato per uno dei reati indicati nell`articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei reati previsti dagli articoli 10, 20 e 22 della legge;

b) nei casi in cui si intenda favorire l’ingresso in Italia di stranieri che al momento della presentazione della domanda risultino minori di età o espulsi dal territorio dello Stato prima che sia trascorso il periodo di divieto di rientro in Italia ovvero indagati, imputati o condannati in Italia per uno dei reati non colposi indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o per uno dei reati previsti e puniti degli articoli 10, 20 e 21 della legge ovvero segnalati per la non ammissione in virtù delle disposizioni degli Accordi di Schengen;

c) nei casi in cui risulti che a livello nazionale sia già stato superato il numero massimo annuo di autorizzazioni rilasciabili all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro previsto dai decreti di determinazione dei flussi di ingresso.

4) nei confronti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro che entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro non possa documentare di avere in corso una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ovvero di avere i requisiti per ottenere il rilascio di un altro titolo di soggiorno o di avere regolarmente lavorato in Italia per almeno 30 giorni il Prefetto adotta il provvedimento amministrativo di espulsione previsto dall’art. 11, comma 2, lett. b) della legge.

 

ART. 21, COMMI 2 e 3:

Prevedere che

1) ai fini del rilascio da parte della Questura dell’autorizzazione all’ingresso di uno straniero per inserimento nel mercato del lavoro ogni soggetto garante per ogni straniero del quale intende favorire l’ingresso deve dimostrare di disporre di un immobile ad uso di abitazione che sia in proprietà o in locazione non temporanea o in uso o in usufrutto al garante (persona fisica o persona giuridica) ovvero, se si tratta di persona fisica privata, ai suoi familiari conviventi in Italiia, nel quale lo straniero che entrerà in Italia potrà essere effettivamente alloggiato per tutto il periodo dell’anno in cui soggiornerà nel territorio dello Stato, nonchè di un reddito imponibile annuo, derivante da fonte lecita e non occasionale, di importo complessivamente superiore a tre volte l’importo annuo dell’assegno sociale, a tal fine considerando, per i garanti che sono persone fisiche private, anche il cumulo con i redditi degli altri familiari conviventi con il garante.

2) Una nuova garanzia prestata ai sensi dell’art. 21 della legge può comunque essere ripresentata soltanto se lo straniero di cui precedentemente è stato favorita l’autorizzazione all`ingresso in Italia ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro abbia in corso, da più di sei mesi, un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

3) in ogni caso ogni persona fisica è ammessa a presentare garanzia per l’inserimento nel mercato del lavoro in favore di non più di due persone straniere per anno.

4) Nei decreti di determinazione dei flussi di ingresso in Italia per lavoro può essere previsto che in caso siano presentate garanzie per l’accesso al lavoro in numero complessivamente superiore al numero massimo di autorizzazioni rilasciabili previsto dagli stessi decreti siano rilasciate con priorità le autorizzazioni relative alle garanzie per le quali, anche sulla base delle dichiarazioni allegate alla domanda dal garante, risulti effettivamente verificata la disponibilità di un datore di lavoro all’immediata assunzione del lavoratore straniero che si trova all’estero.

 

 

ART. 21, COMMA 4:

I) Disciplinare modi e tempi per l’iscrizione nelle liste e per la loro tenuta da parte dei consolati.

II) Prevedere che

1) in ogni caso l`iscrizione nelle liste è effettuata tenendo conto dei titoli di studio posseduti dallo straniero, delle sue capacità ed esperienze professionali, della comprovata conoscenza della lingua italiana, del documentat precedente soggiorno regolare dello straniero in Italia, della documentata presenza in Italia di altri familiari regolarmente soggiornanti.

2) L`iscrizione può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere personalmente confermata dallo straniero ogni anno.

3) Eventuali variazioni dei dati non interrompono l`anzianità di iscrizione nelle liste.

4) I visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro rilasciati ai sensi dell’art. 21, comma 4, della legge possono essere limitati al fine di svolgere i lavori per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali è prevista, in tutto o in parte del territorio italiano, una rilevante e persistente carenza di manodopera per l`anno a cui si riferisce il decreto di programmazione ovvero per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali la legge, in ragione dell`essenzialità del rapporto di fiducia personale tra datore di lavoro e lavoratore, non prevede l`obbligo per il lavoratore della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento.

5) Il visto per inserimento nel mercato del lavoro rilasciato ai sensi dell’art. 21, comma 4 della legge consente il rilascio di un permesso di soggiorno non superiore a sei mesi per lavoro stagionale ovvero di un permesso di soggiorno della durata di un anno, che dà titolo ad instaurare direttamente in Italia una regolare occupazione rispettivamente di carattere stagionale o a tempo indeterminato per qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, inclusi rapporti di apprendistato, di tirocinio o di formazione; quest’ultimo permesso di soggiorno è convertibile in un permesso per lavoro subordinato se lo straniero abbia in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

 

ART. 22, COMMA 2:

Prevedere che:

1) ai fini del rilascio dell’autorizzazione al lavoro stagionale per gli stranieri residenti all’estero si applicano le disposizioni di cui all`articolo 20, commi 2, 3 e 4 della legge, nonchè le analoghe disposizioni in merito previste dal regolamento;

2) la disponibilità di un alloggio adeguato può essere offerta dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro o da più datori di lavoro stagionale della medesima zona in cui lo straniero svolgerà, anche consecutivamente, più rapporti di lavoro di carattere stagionale.

 

ART. 22, COMMA 3:

Precisare che l`autorizzazione al lavoro stagionale costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente durata pari ai lavori stagionali autorizzati.

 

 

ART. 22, COMMA 4:

I) Disciplinare i criteri e gli effetti della precedenza dei lavoratori stagionali che rientrino in Patria, nonché le verifiche sull`effettivo e regolare svolgimento del lavoro stagionale e sul rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

II) Prevedere che lo straniero che per la seconda volta ottenga il permesso di soggiorno stagionale può ottenerne la conversione in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora durante il periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale il competente ufficio periferico del Ministero del Lavoro rilasci in suo favore un’autorizzazione al lavoro per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa richiesta presentata ed esaminata con le medesime modalità e condizioni previste dall’art. 20 della legge.

 

 

ART. 23, COMMA 5:

Disciplinare i tempi e i modi per la ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore stagionale.

 

 

ART. 24, COMMA 2:

Disciplinare:

1) i livelli di adeguatezza delle risorse necessarie ai fini dello svolgimento in Italia di ogni tipo di attività di lavoro autonomo per la quale si richieda il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;

2) le modalità e la documentazione necessaria per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo nonchè per l’iscrizione ad albi, registri e ordini professionali eventualmente istituiti in Italia per lo svolgimento l’attività di lavoro autonomo per la quale si richieda il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;

 

ART. 24, COMMA 3

Prevedere che ai fini della dimostrazione della disponibilità di un alloggio in Italia da parte dello straniero che domandi il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo è necessaria la documentazione attestante che nella zona italiana in cui prevalentemente eserciterà l’attività di lavoro autonomo lo straniero richiedente o il suo familiare convivente disponga di un immobile ad uso di abitazione in proprietà o in locazione non temporanea o in uso o in usufrutto, nel quale lo straniero che entrerà in Italia potrà essere effettivamente alloggiato ovvero che sia stato regolarmente registrato in Italia un contratto preliminare di acquisto di un immobile ad uso di abitazione sito nella predetta zona da perfezionarsi entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda di visto da parte dello straniero o del suo familiare convivente, garantito da idonee fideiussioni bancarie di istituti di credito aventi sede in Italia ovvero che sia stata verificata dalla competente Questura garanzia presentata in Italia da parte di singoli o di enti aventi i medesimi requisiti, contenuti e limiti analoghi a quelli previsti per la garanzia da presentarsi ai sensi dell’art. 21 della legge ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro.

 

 

ART. 24, COMMA 5:

Disciplinare criteri, termini e modalità per l’acquisizione dei nulla-osta al rilascio dei visti di ingresso per lavoro autonomo da parte dei Ministeri competenti.

 

 

ART. 24, COMMA 7:

Prevedere che:

1) Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato per la durata di due anni, e successivamente rinnovato al titolare di un visto di ingresso per lavoro autonomo, nonchè allo straniero già regolarmente soggiornante in Italia anche ad altro titolo, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, dell’articolo 24 della legge e l`interessato dimostri di avere in corso una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

2) Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rinnovato anche per un`attività di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata.

3) Dopo il primo rinnovo il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente altresì l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

4) In ogni caso, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato soltanto se lo straniero dimostri di disporre di un reddito imponibile annuo, derivante da fonte lecita, di importo comunque non inferiore all`importo annuo dell`assegno sociale, e di aver conseguito dall`attività di impresa o di lavoro autonomo ricavi o compensi annui non inferiori a quelli indicati dal corrispondente parametro o studio di settore previsto dalle norme vigenti in materia fiscale.

 

 

ART. 26 (Passim)

I) Precisare che l`esercizio in Italia del diritto all`unità familiare non impedisce a ciascun componente del nucleo familiare di restare nel Paese di origine o di farvi rientro, di restare in Italia o di fissare altrove la propria dimora.

II) Prevedere che:

1) È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

2) Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi, e può essere rinnovato soltanto per gravi e comprovati motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

 

 

ART. 26, COMMA 2:

Precisare che ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea si applicheranno comunque le disposizioni del decreto legislativo emanato per effetto della delega legislativa prevista dall’art. 45 della legge.

 

 

 

ART. 27 (passim):

Indicare espressamente la documentazione da allegare alla domanda necessaria per ottenere il nulla-osta al ricongiungimento familiare e il relativo visto di ingresso.

 

ART. 27, COMMA 1, LETT. A):

Precisare che nel caso di straniero coniugato con matrimonio celebrato in uno Stato la cui legge consente il matrimonio poligamico, al fine di poter attuare il ricongiungimento familiare il richiedente non deve comunque convivere in Italia con altro coniuge.

 

ART. 27, COMMA 3, LETT. A):

Prevedere che per reddito annuo derivante da fonti lecite si intende il reddito annuo imponibile determinato secondo le norme tributarie.

 

 

ART. 27, COMMA 3, LETT. B):

Precisare che l’alloggio di cui lo straniero deve dimostrare la disponibilità deve essere intestato e regolarmente registrato a sè o ad un proprio familiare convivente a titolo di proprietà, locazione, uso, usufrutto o abitazione, e deve risultare adeguato in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo alle dimensioni dell’alloggio rispetto al numero di persone destinate ad abitarvi.

 

 

ART. 28, COMMA 3:

Prevedere che, salvo quanto è previsto dall’articolo 29 della legge, il primo permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare stesso in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell’articolo 27 della legge o ai sensi del primo comma dell’articolo 28 della legge ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo; negli altri casi il permesso di soggiorno ha la durata di due anni ed è successivamente rinnovato per la durata di quattro anni.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 29, COMMI 1 e 2:

Prevedere che

1) l’iscrizione del minore straniero sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno è effettuata dal questore della provincia in cui il minore dimora, previa domanda presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà

2) Al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con straniero è rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda del legale tutore o del legale affidatario, valido finchè dura lo stato di abbandono o l’affidamento.

3) L’iscrizione del minore nato in Italia nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore avviene a seguito di domanda del genitore trasmessa alla Questura della Provincia in cui abita il genitore dagli uffici competenti dell’azienda sanitaria in cui è avvenuto il parto contestualmente alla copia dell’atto di nascita.

 

 

ART. 29, COMMA 3

I) Disciplinare:

1) i modi e i tempi per la presentazione al tribunale per i minorenni della domanda di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare straniero del minore, nonchè la documentazione da allegare alla domanda;

2) il procedimento di esame della domanda da parte del tribunale per i minorenni;

3) le modalità e i termini per la immediata trasmissione dal tribunale per i minorenni alla rappresentanza diplomatico consolare italiana all’estero e/o alla Questura della autorizzazione rilasciata, anche ai fini del successivo inoltro al Centro elaborazione dati del Minstero dell’Interno e, ove prescritto, al SIS.

II) Indicare quali siano le attività del familiari da ritenersi comunque incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

III) Prevedere che l’avvenuto rilascio della autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni comporta l’obbligo che il Questore rilasci al familiare che sia privo di un titolo di soggiorno in Italia, in conformità dell’autorizzazione stessa, un permesso di soggiorno per cure mediche o per motivi familiari, nonchè l’obbligo per la rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero di rilasciare al familiare straniero si trovi all’estero un visto di ingresso per motivi familiari o per cure mediche.

 

ART. 32, COMMA 7

Prevedere che ai fini dell’iscrizione dello straniero al Servizio sanitario nazionale sia richiesta l’esibizione del passaporto o del documento di viaggio in corso di validità , nonchè il possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo ovvero, per i minorenni, il certificato di stato di famiglia e l’avvenuta iscrizione del minore sulla carta o sul permesso di soggiorno del genitore o di chi ne fa le veci.

 

ART. 33, COMMA 3:

Prevedere che agli stranieri presenti sul territorio dello Stato non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno sono comunque assicurati anche gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

ART. 36 (PASSIM):

Prevedere che:

1) In ogni caso l`educazione interculturale è attuata in conformità delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Consiglio d`Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, e delle disposizioni della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica.

2) Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno può iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, e accede agli esami finali e riceve il medesimo trattamento previsti per l`allievo italiano, fatta salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente avuta all`estero.

 

 

ART. 36, COMMA 6:

 

Disciplinare nel regolamento di attuazione della legge gli oggetti indicati nell’articolo 36, comma 6, della legge.

 

 

NORME DA ABROGARE CON IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:

I) Prevedere che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione sono abrogati:
a) gli articoli 147, primo comma, 170 e 332, del testo unico leggi sull`istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

b) l`articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897;

c) gli articoli 12, ultimo comma, e 49, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

d) l`articolo 318 del codice della navigazione;

e) l`articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) la legge 3 dicembre 1970, n. 995;

g) gli articoli 71, ultimo comma, e 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni;

h) l`articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;
i) il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 1986;

l) il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244;
m) il regolamento emanato con decreto del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato 14 agosto 1990, n. 294;

n) i commi 3, 4, 5 e 6 dell`articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
o) il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;

p) l`articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

q) l`articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996;
r) il regolamento adottato con decreto del Ministro dell`interno 2 gennaio 1996, n. 233.

II) Prevedere che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge cessano di avere applicazione le direttive, le istruzioni, le circolari, e ogni altro atto emanato prima di tale data dalle amministrazioni dello Stato che dispone in generale sui procedimenti in materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche in materia di disciplina dell’immigrazione straniera o di condizione giuridica dello straniero ovvero si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

 

NORME DI COORDINAMENTO DA INTRODURRE NEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:

Prevedere che:

1) Dalla data di entrata in funzione del giudice unico di primo grado i procedimenti di competenza del pretore previsti dalla legge, dal suo regolamento di attuazione e dai decreti legislativi delegati dalla legge sono attribuiti alla competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica.

2) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti emanano i decreti di loro competenza previsti dalla legge.

3) Entro il predetto termine il Governo attua e promuove idonee iniziative informative e divulgative al fine di dare la più ampia illustrazione e pubblicizzazione circa le norme della legge e del suo regolamento di attuazione e ne assicura la divulgazione anche nelle lingue degli stranieri presenti nel territorio dello Stato.