Allíattenzione di

Claudio Cottadelucci

Comunit‡ di S.Egidio

Fax 5800 197

Roma

Roma, 28.5.1998

p.c. Sergio Briguglio

ogg. alcune note per la parte del regolamento Legge n. 40 sullíintegrazione sociale

 

In merito al ruolo delle associazioni in base alla legge n.40 ho individuato per il momento alcune materie:

art. 9, 5: centri di accoglienza alla frontiera. Le associazioni non sono nominate, ma abbiamo sempre rivendicato la necessit‡ delle associazioni per garantire un corretto trattamento dellíimmigrato nel momento delicato del suo ingresso in Italia.

art. 21, 2: i criteri per líelenco delle associazioni, che possono dare garanzie per líingresso

art. 40, 2: il registro delle associazioni che possono collaborare con gli enti pubblici per promuovere líintegrazione

art. 44, 3: la commissione di esperti

Ci sono altri settori in cui si potrebbe insistere sul ruolo delle associazioni: sanit‡, scuola, minori. Immagino che se ne occuperanno le persone che cureranno quel settore.

 

Eí auspicabile che i criteri, che saranno fissati per líart. 40, 2, possano trovare applicazione anche in altri momenti, laddove Ë prevista la collaborazione delle associazioni (p.e. la questione dellíart. 9, 5, se non servono competenze o criteri specifici)

art. 21, 2: la maggior parte delle associazioni che fanno parte del Gruppo di Riflessione non Ë interessata

art. 40, 2: si deve distinguere tra associazioni italiane e associazioni straniere: le prime hanno soprattutto un ruolo di sostegno, le seconde pi˜ di autopromozione, socializzazione e cura dellíidentit‡ culturale

 

le associazioni italiane:

devono essere operative nel settore da almeno 3 anni e darne prova attraverso bilanci, relazioni annuali o altra documentazione

devono indicare in quali Regioni operano o se operano su tutto il territorio nazionale, e cioË

in 2/3 delle Regioni.

le associazioni straniere:

si deve trattare di associazioni formate secondo la legislazione italiana

i loro obiettivi devono essere in primo luogo la promozione della cultura díorigine, la solidariet‡ e la socializzazione tra gli immigrati.

deve essere realmente rappresentativo per il gruppo che dichiara di rappresentare; cioË avere come membri un numero sufficiente, per garantire questo.

il numero dei membri deve essere documentato con un elenco dettagliato, comprendendo dati sulle persone, che possono essere verificati.

un organismo di gestione con indicazioni su chi ne fa parte

operativo da 18 mesi, e questo dovr‡ essere documentato con materiale concernente líoperato, p.e., progetti, iniziative, attestati da parte di enti pubblici su collaborazioni ecc.