(18/5/1998)

PRINCIPALI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL REGOLAMENTO (TITOLI I, II e III)

 

1) Condizione di reciprocita' (art.2, co.2).

- Secondo l’o.d.g. n.111 del Senato, accettato dal Governo, la condizione di reciprocità sarebbe dalle legge implicitamente abrogata (completamente o limitatamente alle persone fisiche); anche utilizzando la delega di cui all’art.47 il Governo dovrebbe:

a) abrogare esplicitamente l’intera condizione (art.16 preleggi);

b) limitarla alle sole persone fisiche.

L'interpretazione minima, secondo cui le persone fisiche sono sottratte alla condizione di reciprocità, e' gia' stata opportunamente recepita dalla circolare n.11/98 del Ministero dell'interno. Se l’interpretazione più estensiva non venisse accolta (abrogazione esplicita dell'articolo 16 delle Preleggi), nella riformulazione della condizione dovrebbero essere escluse dalla reciprocità, oltre alle persone fisiche, anche i soci lavoratori delle cooperative e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice). In alternativa, potrebbero essere subordinate alla condizione di reciprocità solo le persone giuridiche costituite all'estero; di conseguenza le società di persone o di capitali costituite in Italia dovrebbero esserne comunque escluse.

 

2) Segnalazioni alle autorita' diplomatiche (art.2, co.6).

- L’obbligo deve comunque essere opportunamente delimitato per i dati riguardanti la salute, alla luce delle norme previste dalla L.675/96: il coordinamento tra le norme va quindi attuato prevedendo che la trasmissione dei dati sia subordinata al consenso scritto dell’interessato se capace di intendere e di volere.

- Al previo consenso dell’interessato va subordinata la trasmissione dei dati, come già recepito dalla circ.n.11/98 sulla base dell’o.d.g. del Senato n.104, nei casi in cui l’informazione possa pregiudicare la sicurezza personale dello straniero, in coerenza con i divieti di espulsione già espressi al primo comma dell’art.17.

- Sarebbe opportuno specificare che la minaccia alla sicurezza si configura non solo nei casi di minaccia alla vita propria e dei familiari, tutte ipotesi certamente ricomprese all’art.17 comma primo, ma anche:

a) quando la persona nel paese di appartenenza possa, in conseguenza delle informazioni trasmesse, essere sottoposto ai trattamenti vietati dall’art.3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

b) quando nel paese di appartenenza vengano sanzionati penalmente comportamenti che in Italia costituiscono semplici trasgressioni amministrative (come in alcuni dei casi in cui si applica il provvedimento di espulsione);

c) quando le pene previste per i reati che sono oggetto della comunicazione dei dati non siano, nelle misure e nelle modalità di esecuzione, proporzionate a quelle previste in Italia.

d) Le ultime condizioni indicate dovrebbero essere rispettate anche nel caso dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione (art.14).

 

3) Requisiti per il rilascio dei visti di ingresso (art.4).

- Coerentemente con l'emendamento apportato, in sede di approvazione parlamentare, al comma 7 dell'articolo 4, il regolamento non deve porre ulteriori condizioni restrittive al rilascio dei visti di ingresso, rispetto a quanto gia' esplicitamente previsto dalla legge. Deve invece esplicitamente riportare gli adempimenti e le formalita' che e' necessario rispettare ai fini del rilascio.

- Coerentemente con l'o.d.g. 7 del Senato accolto dal Governo, il requisito di disponibilita' di mezzi di sostentamento, all'infuori dei casi in cui e' esplicitamente previsto dalla legge (es.: ingresso per lavoro autonomo), non deve costituire impedimento all'ingresso nell'ambito delle quote programmate per lavoro. In particolare, non deve essere vanificato il canale di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro in assenza di sponsorizzazione (art.21, co.4): l'imposizione di requisiti relativi alla disponibilita' di mezzi per l'ingresso di lavoratori in cerca di occupazione renderebbe impossibile l'utilizzazione di questa esplicita previsione della legge, che costituisce la piu' rilevante innovazione apportata dalla riforma. Tale imposizione, per altro, non e' richiesta dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che, come si evince dagli articoli 5, 18, 21 e 23, lascia alla discrezione di ciascuna Parte contraente la definizione dei requisiti per l'ingresso finalizzato a un soggiorno di lunga durata (limitandosi a escludere che, in assenza dei requisiti uniformi - inclusi quelli relativi ai mezzi di sostentamento - previsti per l'ingresso finalizzato al sogggiorno di breve durata, lo straniero possa godere del diritto di libera circolazione nel territorio delle altre Parti).

 

4) Modalita' di dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento ai fini dell'ingresso (art.4).

- Deve essere evitato il rischio che i controlli alla frontiera in relazione alla disponibilita' di mezzi di sostentamento risultino piu' severi di quelli effettuati in sede di rilascio del visto. Un respingimento motivato da un esito negativo di tali controlli si traduce infatti in un danno grave per lo straniero privo di mezzi (che ha comunque sostenuto le spese per il viaggio). Il controllo deve essere effettuato dall'autorita' diplomatica o consolare italiana, sulla base di criteri esplicitamente definiti dal regolamento e dalle direttive el ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 3. Ulterioi controlli in frontiera, se realmente necessari, devono avvenire con modalita' certe definite dal regolamento, che escludano qualunque rischio di valutazione discrezionale da parte della polizia di frontiera.

 

5) Rilascio dei permessi di soggiorno (art.5).

- Il regolamento non deve introdurre condizioni restrittive per il rilascio dei permessi di soggiorno, per tutti i tipi di permesso esplicitamente contemplati dalla legge. Deve invece definire le modalita' di dimostrazione dei requisiti fissati dalla legge.

- Deve essere definita, coerentemente con il disposto del comma 3 dell'articolo 5, la durata di ciascun permesso. E' di fondamentale importanza che la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non sia legata alla durata dell'eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato. In tal caso, infatti, la conclusione del rapporto stesso comporterebbe la contemporanea scadenza del permesso, in contrasto con il disposto del comma 7 dell'articolo 20 e dell'articolo 8 della Convenzione OIL n.143).

- E' assolutamente necessario che non vengano introdotti dal regolamento permessi spurii, non contemplati ne' richiesti dalla legge, in relazione alle condizioni contingenti in cui si trovi il titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (permesso "per iscrizione nelle liste di collocamento", permesso per "perfezionamento della pratica di assunzione" e simili). La legge (articolo 20, comma 7) chiarisce che anche in situazioni transitorie di questo genere il lavoratore resta in possesso del permesso originario, la cui durata deve essere eventualmente prorogata. Disposizioni diverse provocherebbero, con l'attribuzione di permessi "deboli", una diminuzione del patrimonio di diritti del titolare di un permesso per lavoro subordinato (ad esempio, la facolta' di intraprendere attivita' di lavoro autonomo), e si tradurrebbero in un illegittimo aggravio delle sue condizioni.

- Devono anche essere esplicitamente definite le speciali modalita' di rilascio dei permessi relativi a soggiorni di breve durata per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, ed ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. E' opportuno anche che siano definiti requisiti e modalita' di rilascio per i permessi relativi a soggiorni per motivi religiosi, di residenza elettiva, di attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di affari, di missione, di transito, di attesa di emigrazione in altro Stato, di visita a familiari. In relazione a quest'ultimo permesso, in particolare, e' necessario che si tenga presente come tale tipo di soggiorno consenta di tutelare, sia pure in misura ridotta, il diritto all'unita' familiare, nei casi in cui lo straniero non sia in grado di procedere al ricongiungimento familiare. E' bene quindi che, nella definizione dei requisiti, si tenga conto delle limitate disponibilita' di reddito dei potenziali fruitori.

 

6) Rinnovo dei permessi di soggiorno (art.5).

- Nei casi in cui, ai fini del rinnovo del permesso, debba essere richiesta la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti, la misura di tali mezzi deve essere determinata, in coerenza con l’o.d.g. approvato dalla commissione Senato ed accolto dal Governo, con riferimento all’importo dell'assegno sociale. I mezzi di sostentamento devono inoltre essere calcolati sulla base dell’intero periodo di durata del permesso (in questo senso dovranno essere sempre possibili compensazioni tra i periodi), o, se questo risulta piu' vantaggioso per l'interessato, sulla base del reddito prevedibile, quaora la fonte di reddito abbia carattere di continuita' e prosegua oltre il termine di scadenza del permesso. In particolare, quindi, per lo straniero che abbia svolto attivita' di lavoro subordinato, devono essere considerate valide tanto la certificazione di una attivita' lavorativa di congrua durata complessiva conclusa (reddito maturato), quanto quella di attivita' in corso (prospettiva di reddito) anche in assenza di rilevanti redditi maturati in passato.

- Per quanto riguarda le fonti dei mezzi, tra queste vanno comprese:

a) quelle costituite da reddito da lavoro, dipendente o autonomo, in tutte le forme previste dalle norme;

b) quelle costituite dalla distribuzione di utili delle quote sociali nel caso, ad esempio, dei soci delle cooperative non lavoratori o delle associazioni in partecipazione;

c) quelle derivanti da borse di studio o da altri sussidi;

d) quelle riconducibili alla disponibilita' garantita da enti, associazioni o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti.

- Per quanto riguarda la documentazione idonea ad attestare i mezzi, oltre naturalmente alle dichiarazioni rese a fini fiscali o alla documentazione attestante la retribuzione (prospetti paga e/o versamenti previdenziali) e' necessario che il regolamento contempli esplicitamente la possibilita' di dichiarazione (autocertificazione) relativa allo svolgimento di attivita' lavorativa, in modo tale da consentire il rinnovo anche nei casi in cui il lavoratore sia costretto a lavorare in nero (ferma restandola possibilita' per l'autorita' competente di perseguire le infrazioni e i reati che in tal modo dovessero emergere). In alternativa si potrebbe prevedere - piu' debolmente - che costituisca titolo idoneo il ricorso all'autorità giudiziaria finalizzato alla dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro pregresso (sempre che l'eventuale accoglimento consenta di raggiungere la misura dei mezzi già indicata). Per coloro che sono regolarmente soggiornanti in Italia da più di cinque anni ma non hanno le condizioni di reddito sufficienti ad ottenere la carta, la prova dei mezzi di sussistenza idonei al rinnovo del permesso dovrebbe essere poi ragionevolmente facilitata includendo tra le dichiarazioni che attestano la presenza dei mezzi anche quelle delle associazioni o degli enti che attestano che la persona usufruisce di servizi essenziali (principalmente vitto e alloggio) finalizzati ad assicurarne i bisogni primari.

 

7) Conversione dei permessi di soggiorno (artt.5 e 6).

- In base al disposto del comma 9 dell'art.5, devono essere definiti i requisiti per il rilascio di altro permesso, quando debba essere negato il permesso originariamente detenuto. In particolare, deve essere presa esplicitamente in considerazione la possibilita' che sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, familiari o di studio a quanti non possano ottenere il rinnovo del permesso originariamente rilasciato per motivi umanitari (es.: profughi della ex Jugoslavia).

- Coerentemente con la stessa disposizione, e' necessario che il regolamento definisca le condizioni per la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita' (cioe' anche al di fuori della fase di richiesta di rilascio o di rinnovo) in permesso ad altro titolo. Sarebbe inaccettabile infatti che della conversione "di fatto " prevista dal comma 9 dell'articolo 5 potessero usufruire solo gli stranieri che non abbiano piu' titolo a soggiornare per i motivi originari, e solo in sede di rinnovo. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, devono essere definite le modalita' per la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro.

- Per rafforzare l’intenzione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 5, che tende a salvare gli effetti della domanda prodotta anche quando non sia possibile concedere il permesso richiesto, e' opportuno prevedere esplicitamente che in ogni caso il provvedimento di diniego della richiesta sia preceduto da comunicazione scritta all’interessato con l'indicazione di quali siano i requisiti mancanti o non documentati per ottenere il permesso richiesto o quello di altro tipo, con facolta' di integrare la domanda o la documentazione entro un termine breve. Tale comunicazione assolverebbe sia l'obbligo di motivazione posto in via generale dall'art.3 della Legge 241/90, sia la predetta funzione specifica di conservazione degli effetti della domanda.

- Deve essere chiarito, conformemente con il disposto del comma 1 dell'articolo 6, che l'utilizzazione per altre attivita' consentite del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari non richiede la conversione del titolo del permesso stesso.

 

8) Rilascio e revoca della carta di soggiorno (art.7).

- Devono essere definiti esplicitamente i requisiti e le corrispondenti modalita' di accertamento in relazione alla disponibilita' di mezzi di sostentamento, ai fini del rilascio della carta di soggiorno. Tali requisiti non devono risultare piu' restrittivi di quelli previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Si applicano anche a questo caso le indicazioni riportate al punto 6) riguardo alla possibilita' di autocertificazione di attivita' lavorativa e alla equivalente rilevanza dei redditi maturati e di quelli in via di maturazione (attivita' lavorative concluse e attivita' in corso). E' bene che il regolamento specifichi, coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 410, che i familiari per i quali deve essere garantito il sostentamento sono quelli a carico del richiedente. E' opportuno, in ogni caso, coerentemente con l'invito contenuto nell'o.d.g. 4, accolto dal Governo, che alla considerazione dei requisiti reddituali si anteponga quella del comportamento rispettoso della legge da parte dello straniero interessato.

- Deve essere esplicitamente definito l'elenco dei permessi di soggiorno (per i quali sia previsto un numero indeterminato di rinnovi) la cui titolarita' consente di richiedere il rilascio della carta di soggiorno. Coerentemente con la formulazione dell'articolo 7, comma 1, deve essere anche chiarito che la titolarita' di un siffatto permesso e' richiesta solo al momento della presentazione della richiesta, e non per tutti i cinque anni di soggiono regolare pregresso.

- Nel rispetto dell'o.d.g. 4 del Senato, accolto dal Governo, deve essere escluso che condanne a pene di entita' irrilevante possano incidere sul rilascio o sul mantenimento della carta di soggiorno, soprattutto quando si tratti di condanne non definitive. A piu' forte ragione questa indicazione deve applicarsi ai casi di semplice rinvio a giudizio.

 

9) Respingimento alla frontiera (art.8, co.5).

- Coerentemente con il disposto dell'articolo 17, commi 1 (principio di non refoulement) e 2 (divieti di espulsione), e dell'articolo 29, comma 3 (deroga, a tutela del diritto del minore, alle disposizioni su ingresso e soggiorno), e' necessario che sia assicurata dal regolamento la possibilita', per lo straniero sottoposto a provvedimento di respingimento, di accedere a centri o servizi di assistenza alla frontiera (la cui istituzione andrebbe coordinata con le disposizioni contenute nel ddl sul diritto d'asilo, attualmente in discussione al Senato).

- E' altresi' necessario, coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 5 del Senato, che il regolamento preveda le modalita' di prestazione di assistenza, in tali centri o servizi, da parte di organismi di tutela dei diritti dell'uomo, anche per consentire a tali organismi di segnalare all'amministrazione, ove necessario, l'opportunita' di dar luogo all'applicazione delle suddette disposizioni degli articoli 17 e 29.

 

10) Misure alternative all'espulsione (art.11).

- Coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 109, dovrebbe essere prevista la possibilita' di adottare sanzioni alternative all'espulsione (ad esempio, un'ammenda) quando, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui al comma 1, al comma 2, lettera c), e al comma 4, lettera a), risulti accertato l'inserimento sociale, familiare o lavorativo dello straniero, ovvero quando lo straniero possa ottenere garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 21, comma 1.

 

11) Ricorso contro l'espulsione (art.11).

- Deve essere previsto esplicitamente che, nei casi in cui la decisione sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione non sia adottata dal pretore entro i previsti dieci giorni, l'allontanamento dello straniero ricorrente sia automaticamente sospeso.

 

12) Autorizzazione al reingresso in Italia per lo straniero espulso (art.11).

- Coerentemente con il disposto dell'articolo 26, deve essere previsto esplicitamente che, salvo che ostino gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'autorizzazione al reingresso anticipato dello straniero espulso sia di norma concessa per consentire il ricongiungimento con familiare italiano o comunitario o straniero avente diritto a richiederlo.

- Devono essere esplicitamente previste le procedure per l'inserimento nel Sistema Informativo Schengen dei dati relativi ai divieti di reingresso (art.11, co.13 e 14), con l'eventuale specificazione della minor durata stabilita dal giudice, e soprattutto quelle per la cancellazione degli stessi in occasione della scadenza del divieto o della autorizzazione del reingresso anticipato.

 

13) Trattenimento nei centri di permanenza temporanea di stranieri gia' presenti in Italia alla data di entrata in vigore della legge (artt.11, co.15).

- Coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 107 del Senato, deve essere chiarito che, per stranieri che dimostrino di essere giunti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge, il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e' adottato solo qualora sussistano gravi motivi.

 

14) Situazioni di inespellibilita' (artt.12, 17 e 29).

- E' necessario che il regolamento preveda esplicitamente il rilascio di un permesso di soggiorno agli stranieri che ne siano privi e che rientrino nelle categorie per le quali non si puo' o non si deve procedere ad espulsione (artt.17 e 29). Il permesso dovra' essere di durata corrispondente alla circostanza che da' luogo alla condizione di non espellibilita': dovra' cioe' essere un permesso di lunga durata nei casi in cui la condizione sia permanente (ad esempio, relazioni di parentela con cittadini italiani); dovra' inoltre consentire al titolare di provvedere lecitamente al proprio sostentamento.

- Deve anche essere previsto il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo agli stranieri per i quali scadano i limiti di tempo per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 12 senza che sia stato eseguito l'allontanamento dal territorio dello Stato. Anche in questo caso, il permesso dovra' abilitare il titolare a provvedere con mezzi leciti al proprio sostentamento.

 

15) Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art.16).

- Coerentemente con il disposto del comma 1 dell'art.16, e' necessario chiarire, con riferimento alla formulazione del comma 2 dello stesso articolo, che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sono da considerarsi condizione sufficiente la gravita' e l'attualita' del pericolo, anche in mancanza di un rilevante contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale.

- Deve essere inoltre prevista, riguardo al disposto del comma 5, la possibilita' di conversione del permesso di soggiorno anche durante il periodo di validita' dello stesso e in caso di dimostrazione di attivita' lavorativa pregressa o di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

 

16) Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali (art.18).

- E' opportuno prevedere che delle eventuali misure di accoglienza per eventi eccezionali - adottate, verosimilmente, solo successivamente al verificarsi di imponenti flussi in ingresso, non altrimenti ammissibili in base alla normativa vigente - possano usufruire retroattivamente anche coloro che, rientrando nelle categorie individuate da tali misure, siano stati respinti o espulsi prima dell'adozione di esse.

 

17) Liste di prenotazione per l'ingresso per lavoro subordinato (artt.19, 20 e 21).

- E' opportuno che il regolamento coordini l'istituzione (obbligatoria) e la gestione delle liste di prenotazione di cui all'articolo 21, comma 4, con quella (facoltativa) delle liste previste dal comma 3 dell'articolo 19 e dell'anagrafe informatizzata di cui al comma 4 dello stesso articolo. In conformita' con il disposto del comma 4 del'articolo 21, deve essere previsto che l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro in assenza di prestazione di garanzia ("ricerca di lavoro") avvenga in base alla graduatoria fondata sull'anzianita' di iscrizione; diversi criteri possono invece essere indicati dal regolamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20, per la selezione degli iscritti in occasione di richiesta di autorizzazione al lavoro da parte di un datore di lavoro che non abbia conoscenza diretta del lavoratore.

- E' necessario prevedere modalita' di gestione delle liste e di trasmissione dei dati in esse contenuti all'anagrafe informatizzata tali da consentire, in relazione all'ingresso per ricerca di lavoro, il rispetto di un'unica graduatoria complessiva fondata sull'anzianita' di iscrizione. Resta salva la possibilita' di assegnazione di quote riservate a Stati con i quali siano stati stipulati gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 19.

 

18) Autorizzazione al lavoro (art.20).

- E' necessario chiarire che per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro si prescinde, in tutti i casi, dall'accertamento di indisponibilita', tale indisponibilita' essendo tenuta esplicitamente in considerazione in sede di definizione delle quote, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19.

 

19) Occupazione illegale (art.20).

- Deve essere chiarito, in conformita', ad esempio, con il disposto del comma 1 dell'articolo 6, che il divieto di instaurare rapporti di lavoro subordinato non riguarda, ovviamente, i titolari di permessi che abilitino allo svolgimento di attivita' lavorativa e i titolari di carta di soggiorno.

 

20) Prestazione di garanzia (art.21).

- E' necessario che, nel definire le modalita' per l'ammissione alla prestazione di garanzia, si distinguano i requisiti richiesti per la prestazione da parte del privato da quelli richiesti per la prestazione da parte di ente o associazione. Nel primo caso, allo scopo di ostacolare qualsiasi utilizzazione dello strumento a fini illeciti e di favorire, invece, forme di immigrazione assistita in contesti familiari, deve essere opportunamente limitato il numero massimo di prestazioni di garanzia per anno, ma, allo stesso tempo, i requisiti patrimoniali richiesti devono essere rigorosamente limitati a quelli corrispondenti alle necessita' di cui al comma 1 dell'articolo 21 (alloggio, sostentamento, assicurazione sanitaria), in modo particolare quando esistano vincoli di parentela tra il garante e il garantito. Nel secondo caso (enti o associazioni), il numero massimo di prestazioni di garanzia per anno dovrebbe essere messo in diretta correlazione con le disponibilita' patrimoniali del garante.

 

21) Ingresso per inserimento nel mercato di lavoro (art.21)

- Come sottolineato in precedenza, occorre chiarire che "i limiti e (...) le modalità stabiliti" dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, non possono comunque avere una funzione di abrogazione implicita della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 21. Debbono quindi comunque essere compatibili con la previsione che, trascorso il termine dei sessanta giorni, gli iscritti siano autorizzati all’ingresso almeno sino alla saturazione di una quota massima da definire per un arco di tempo prefissato (per esempio trimestrale) e secondo una preferenza determinata dall'ordine cronologico di iscrizione nelle liste.

 

22) Lavoro stagionale (artt.22 e 23).

- Devono essere esplicitamente previste le modalita' per far valere in modo certo il diritto di precedenza da parte del lavoratore che lasci il teritorio dello Stato nei termini previsti.

- E' opportuno definire esplicitamente le modalita' di ricostruzione della posizione contributiva, di cui al comma 5 dell'art.23.

 

23) Lavoro autonomo (art.24).

- In conformita' con il disposto del comma 1 dell'articolo 24, e' opportuno chiarire che ai fini dell'ingresso per lavoro autonomo non si applica la condizione di reciprocita'.

- E' necessario specificare quali debbano essere considerate "risorse adeguate" e quali siano le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti, in relazione allo svolgimento delle attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 2 dell'articolo 24 e per l'iscrizione negli albi corrispondenti.

- Devono essere specificate, con le stesse precauzioni indicate in relazione alla prestazione di garanzia per lavoro subordinato (vedi sopra), le modalita' per la prestazione di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 24. E' necessario inoltre chiarire che, riguardo alla dimostrazione di disponibilita' di alloggio, e' sufficiente la dimostrazione della disponibilita' di mezzi corrispondenti (l'alloggio puo' essere di fatto reperito solo sucessivamente all'ingresso).

- Deve essere esplicitamente stabilito che il rilascio dei visti di ingresso avviene, nei limiti delle quote di cui al comma 4 dell'articolo 3, nel rispetto dell'ordine corrispondente alla data di presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta.