(25/5/1998)

PRINCIPALI ELEMENTI DA INCLUDERE NEL REGOLAMENTO

(TITOLI I, II, III, IV e V)

 

1) Condizione di reciprocita' (art.2, co.2).

- Secondo l’o.d.g. n.111 del Senato, accettato dal Governo, la condizione di reciprocità sarebbe dalle legge implicitamente abrogata (completamente o limitatamente alle persone fisiche); anche utilizzando la delega di cui all’art.47 il Governo dovrebbe:

a) abrogare esplicitamente l’intera condizione (art.16 preleggi);

b) limitarla alle sole persone fisiche.

L'interpretazione minima, secondo cui le persone fisiche sono sottratte alla condizione di reciprocità, e' gia' stata opportunamente recepita dalla circolare n.11/98 del Ministero dell'interno. Se l’interpretazione più estensiva non venisse accolta (abrogazione esplicita dell'articolo 16 delle Preleggi), nella riformulazione della condizione dovrebbero essere escluse dalla reciprocità, oltre alle persone fisiche, anche i soci lavoratori delle cooperative e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice). In alternativa, potrebbero essere subordinate alla condizione di reciprocità solo le persone giuridiche costituite all'estero; di conseguenza le società di persone o di capitali costituite in Italia dovrebbero esserne comunque escluse.

 

2) Segnalazioni alle autorita' diplomatiche (art.2, co.6).

- L’obbligo deve comunque essere opportunamente delimitato per i dati riguardanti la salute, alla luce delle norme previste dalla L.675/96: il coordinamento tra le norme va quindi attuato prevedendo che la trasmissione dei dati sia subordinata al consenso scritto dell’interessato se capace di intendere e di volere.

- Al previo consenso dell’interessato va subordinata la trasmissione dei dati, come già recepito dalla circ.n.11/98 sulla base dell’o.d.g. del Senato n.104, nei casi in cui l’informazione possa pregiudicare la sicurezza personale dello straniero, in coerenza con i divieti di espulsione già espressi al primo comma dell’art.17.

- Sarebbe opportuno specificare che la minaccia alla sicurezza si configura non solo nei casi di minaccia alla vita propria e dei familiari, tutte ipotesi certamente ricomprese all’art.17 comma primo, ma anche:

a) quando la persona nel paese di appartenenza possa, in conseguenza delle informazioni trasmesse, essere sottoposto ai trattamenti vietati dall’art.3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

b) quando nel paese di appartenenza vengano sanzionati penalmente comportamenti che in Italia costituiscono semplici trasgressioni amministrative (come in alcuni dei casi in cui si applica il provvedimento di espulsione);

c) quando le pene previste per i reati che sono oggetto della comunicazione dei dati non siano, nelle misure e nelle modalità di esecuzione, proporzionate a quelle previste in Italia.

d) Le ultime condizioni indicate dovrebbero essere rispettate anche nel caso dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione (art.14).

 

3) Requisiti per il rilascio dei visti di ingresso (art.4).

- Coerentemente con l'emendamento apportato, in sede di approvazione parlamentare, al comma 7 dell'articolo 4, il regolamento non deve porre ulteriori condizioni restrittive al rilascio dei visti di ingresso, rispetto a quanto gia' esplicitamente previsto dalla legge. Deve invece esplicitamente riportare gli adempimenti e le formalita' che e' necessario rispettare ai fini del rilascio.

- Coerentemente con l'o.d.g. 7 del Senato accolto dal Governo, il requisito di disponibilita' di mezzi di sostentamento, all'infuori dei casi in cui e' esplicitamente previsto dalla legge (es.: ingresso per lavoro autonomo), non deve costituire impedimento all'ingresso nell'ambito delle quote programmate per lavoro. In particolare, non deve essere vanificato il canale di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro in assenza di sponsorizzazione (art.21, co.4): l'imposizione di requisiti relativi alla disponibilita' di mezzi per l'ingresso di lavoratori in cerca di occupazione renderebbe impossibile l'utilizzazione di questa esplicita previsione della legge, che costituisce la piu' rilevante innovazione apportata dalla riforma. Tale imposizione, per altro, non e' richiesta dalla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che, come si evince dagli articoli 5, 18, 21 e 23, lascia alla discrezione di ciascuna Parte contraente la definizione dei requisiti per l'ingresso finalizzato a un soggiorno di lunga durata (limitandosi a escludere che, in assenza dei requisiti uniformi - inclusi quelli relativi ai mezzi di sostentamento - previsti per l'ingresso finalizzato al sogggiorno di breve durata, lo straniero possa godere del diritto di libera circolazione nel territorio delle altre Parti).

 

4) Modalita' di dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento ai fini dell'ingresso (art.4).

- Deve essere evitato il rischio che i controlli alla frontiera in relazione alla disponibilita' di mezzi di sostentamento risultino piu' severi di quelli effettuati in sede di rilascio del visto. Un respingimento motivato da un esito negativo di tali controlli si traduce infatti in un danno grave per lo straniero privo di mezzi (che ha comunque sostenuto le spese per il viaggio). Il controllo deve essere effettuato dall'autorita' diplomatica o consolare italiana, sulla base di criteri esplicitamente definiti dal regolamento e dalle direttive el ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 3. Ulterioi controlli in frontiera, se realmente necessari, devono avvenire con modalita' certe definite dal regolamento, che escludano qualunque rischio di valutazione discrezionale da parte della polizia di frontiera.

 

5) Rilascio dei permessi di soggiorno (art.5).

- Il regolamento non deve introdurre condizioni restrittive per il rilascio dei permessi di soggiorno, per tutti i tipi di permesso esplicitamente contemplati dalla legge. Deve invece definire le modalita' di dimostrazione dei requisiti fissati dalla legge.

- Deve essere definita, coerentemente con il disposto del comma 3 dell'articolo 5, la durata di ciascun permesso. E' di fondamentale importanza che la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non sia legata alla durata dell'eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato. In tal caso, infatti, la conclusione del rapporto stesso comporterebbe la contemporanea scadenza del permesso, in contrasto con il disposto del comma 7 dell'articolo 20 e dell'articolo 8 della Convenzione OIL n.143).

- E' assolutamente necessario che non vengano introdotti dal regolamento permessi spurii, non contemplati ne' richiesti dalla legge, in relazione alle condizioni contingenti in cui si trovi il titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (permesso "per iscrizione nelle liste di collocamento", permesso per "perfezionamento della pratica di assunzione" e simili). La legge (articolo 20, comma 7) chiarisce che anche in situazioni transitorie di questo genere il lavoratore resta in possesso del permesso originario, la cui durata deve essere eventualmente prorogata. Disposizioni diverse provocherebbero, con l'attribuzione di permessi "deboli", una diminuzione del patrimonio di diritti del titolare di un permesso per lavoro subordinato (ad esempio, la facolta' di intraprendere attivita' di lavoro autonomo), e si tradurrebbero in un illegittimo aggravio delle sue condizioni.

- Devono anche essere esplicitamente definite le speciali modalita' di rilascio dei permessi relativi a soggiorni di breve durata per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, ed ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. E' opportuno anche che siano definiti requisiti e modalita' di rilascio per i permessi relativi a soggiorni per motivi religiosi, di residenza elettiva, di attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, di affari, di missione, di transito, di attesa di emigrazione in altro Stato, di visita a familiari. In relazione a quest'ultimo permesso, in particolare, e' necessario che si tenga presente come tale tipo di soggiorno consenta di tutelare, sia pure in misura ridotta, il diritto all'unita' familiare, nei casi in cui lo straniero non sia in grado di procedere al ricongiungimento familiare. E' bene quindi che, nella definizione dei requisiti, si tenga conto delle limitate disponibilita' di reddito dei potenziali fruitori. E' opportuno, in particolare, prevedere la possibilita' di soggiorno per visita a familiari per il coniuge e i familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano. La durata del soggiorno non dovrebbe superare i tre mesi, salvo che sussistano gravi motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

 

6) Rinnovo dei permessi di soggiorno (art.5).

- Nei casi in cui, ai fini del rinnovo del permesso, debba essere richiesta la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti, la misura di tali mezzi deve essere determinata, in coerenza con l’o.d.g. approvato dalla commissione Senato ed accolto dal Governo, con riferimento all’importo dell'assegno sociale. I mezzi di sostentamento devono inoltre essere calcolati sulla base dell’intero periodo di durata del permesso (in questo senso dovranno essere sempre possibili compensazioni tra i periodi), o, se questo risulta piu' vantaggioso per l'interessato, sulla base del reddito prevedibile, quaora la fonte di reddito abbia carattere di continuita' e prosegua oltre il termine di scadenza del permesso. In particolare, quindi, per lo straniero che abbia svolto attivita' di lavoro subordinato, devono essere considerate valide tanto la certificazione di una attivita' lavorativa di congrua durata complessiva conclusa (reddito maturato), quanto quella di attivita' in corso (prospettiva di reddito) anche in assenza di rilevanti redditi maturati in passato.

- Per quanto riguarda le fonti dei mezzi, tra queste vanno comprese:

a) quelle costituite da reddito da lavoro, dipendente o autonomo, in tutte le forme previste dalle norme;

b) quelle costituite dalla distribuzione di utili delle quote sociali nel caso, ad esempio, dei soci delle cooperative non lavoratori o delle associazioni in partecipazione;

c) quelle derivanti da borse di studio o da altri sussidi;

d) quelle riconducibili alla disponibilita' garantita da enti, associazioni o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti.

- Per quanto riguarda la documentazione idonea ad attestare i mezzi, oltre naturalmente alle dichiarazioni rese a fini fiscali o alla documentazione attestante la retribuzione (prospetti paga e/o versamenti previdenziali) e' necessario che il regolamento contempli esplicitamente la possibilita' di dichiarazione (autocertificazione) relativa allo svolgimento di attivita' lavorativa, in modo tale da consentire il rinnovo anche nei casi in cui il lavoratore sia costretto a lavorare in nero (ferma restandola possibilita' per l'autorita' competente di perseguire le infrazioni e i reati che in tal modo dovessero emergere). In alternativa si potrebbe prevedere - piu' debolmente - che costituisca titolo idoneo il ricorso all'autorità giudiziaria finalizzato alla dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro pregresso (sempre che l'eventuale accoglimento consenta di raggiungere la misura dei mezzi già indicata). Per coloro che sono regolarmente soggiornanti in Italia da più di cinque anni ma non hanno le condizioni di reddito sufficienti ad ottenere la carta, la prova dei mezzi di sussistenza idonei al rinnovo del permesso dovrebbe essere poi ragionevolmente facilitata includendo tra le dichiarazioni che attestano la presenza dei mezzi anche quelle delle associazioni o degli enti che attestano che la persona usufruisce di servizi essenziali (principalmente vitto e alloggio) finalizzati ad assicurarne i bisogni primari.

 

7) Conversione dei permessi di soggiorno (artt.5 e 6).

- In base al disposto del comma 9 dell'art.5, devono essere definiti i requisiti per il rilascio di altro permesso, quando debba essere negato il permesso originariamente detenuto. In particolare, deve essere presa esplicitamente in considerazione la possibilita' che sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, familiari o di studio a quanti non possano ottenere il rinnovo del permesso originariamente rilasciato per motivi umanitari (es.: profughi della ex Jugoslavia).

- Coerentemente con la stessa disposizione, e' necessario che il regolamento definisca le condizioni per la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita' (cioe' anche al di fuori della fase di richiesta di rilascio o di rinnovo) in permesso ad altro titolo. Sarebbe inaccettabile infatti che della conversione "di fatto " prevista dal comma 9 dell'articolo 5 potessero usufruire solo gli stranieri che non abbiano piu' titolo a soggiornare per i motivi originari, e solo in sede di rinnovo. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, devono essere definite le modalita' per la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato o autonomo.

- Per rafforzare l’intenzione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 5, che tende a salvare gli effetti della domanda prodotta anche quando non sia possibile concedere il permesso richiesto, e' opportuno prevedere esplicitamente che in ogni caso il provvedimento di diniego della richiesta sia preceduto da comunicazione scritta all’interessato con l'indicazione di quali siano i requisiti mancanti o non documentati per ottenere il permesso richiesto o quello di altro tipo, con facolta' di integrare la domanda o la documentazione entro un termine breve. Tale comunicazione assolverebbe sia l'obbligo di motivazione posto in via generale dall'art.3 della Legge 241/90, sia la predetta funzione specifica di conservazione degli effetti della domanda.

- Deve essere chiarito, conformemente con il disposto del comma 1 dell'articolo 6, che l'utilizzazione per altre attivita' consentite del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari non richiede la conversione del titolo del permesso stesso.

 

8) Rilascio e revoca della carta di soggiorno (art.7).

- Devono essere definiti esplicitamente i requisiti e le corrispondenti modalita' di accertamento in relazione alla disponibilita' di mezzi di sostentamento, ai fini del rilascio della carta di soggiorno. Tali requisiti non devono risultare piu' restrittivi di quelli previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Si applicano anche a questo caso le indicazioni riportate al punto 6) riguardo alla possibilita' di autocertificazione di attivita' lavorativa e alla equivalente rilevanza dei redditi maturati e di quelli in via di maturazione (attivita' lavorative concluse e attivita' in corso). E' bene che il regolamento specifichi, coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 410, che i familiari per i quali deve essere garantito il sostentamento sono quelli a carico del richiedente. E' opportuno, in ogni caso, coerentemente con l'invito contenuto nell'o.d.g. 4, accolto dal Governo, che alla considerazione dei requisiti reddituali si anteponga quella del comportamento rispettoso della legge da parte dello straniero interessato.

- Deve essere esplicitamente definito l'elenco dei permessi di soggiorno (per i quali sia previsto un numero indeterminato di rinnovi) la cui titolarita' consente di richiedere il rilascio della carta di soggiorno. Coerentemente con la formulazione dell'articolo 7, comma 1, deve essere anche chiarito che la titolarita' di un siffatto permesso e' richiesta solo al momento della presentazione della richiesta, e non per tutti i cinque anni di soggiono regolare pregresso.

- Nel rispetto dell'o.d.g. 4 del Senato, accolto dal Governo, deve essere escluso che condanne a pene di entita' irrilevante possano incidere sul rilascio o sul mantenimento della carta di soggiorno, soprattutto quando si tratti di condanne non definitive. A piu' forte ragione questa indicazione deve applicarsi ai casi di semplice rinvio a giudizio.

 

9) Respingimento alla frontiera (art.8, co.5).

- Coerentemente con il disposto dell'articolo 17, commi 1 (principio di non refoulement) e 2 (divieti di espulsione), e dell'articolo 29, comma 3 (deroga, a tutela del diritto del minore, alle disposizioni su ingresso e soggiorno), e' necessario che sia assicurata dal regolamento la possibilita', per lo straniero sottoposto a provvedimento di respingimento, di accedere a centri o servizi di assistenza alla frontiera (la cui istituzione andrebbe coordinata con le disposizioni contenute nel ddl sul diritto d'asilo, attualmente in discussione al Senato).

- E' altresi' necessario, coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 5 del Senato, che il regolamento preveda le modalita' di prestazione di assistenza, in tali centri o servizi, da parte di organismi di tutela dei diritti dell'uomo, anche per consentire a tali organismi di segnalare all'amministrazione, ove necessario, l'opportunita' di dar luogo all'applicazione delle suddette disposizioni degli articoli 17 e 29.

 

10) Misure alternative all'espulsione (art.11).

- Coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 109, dovrebbe essere prevista la possibilita' di adottare sanzioni alternative all'espulsione (ad esempio, un'ammenda) quando, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui al comma 1, al comma 2, lettera c), e al comma 4, lettera a), risulti accertato l'inserimento sociale, familiare o lavorativo dello straniero, ovvero quando lo straniero possa ottenere garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 21, comma 1.

 

11) Ricorso contro l'espulsione (art.11).

- Deve essere previsto esplicitamente che, nei casi in cui la decisione sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione non sia adottata dal pretore entro i previsti dieci giorni, l'allontanamento dello straniero ricorrente sia automaticamente sospeso.

 

12) Autorizzazione al reingresso in Italia per lo straniero espulso (art.11).

- Coerentemente con il disposto dell'articolo 26, deve essere previsto esplicitamente che, salvo che ostino gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'autorizzazione al reingresso anticipato dello straniero espulso sia di norma concessa per consentire il ricongiungimento con familiare italiano o comunitario o straniero avente diritto a richiederlo.

- Devono essere esplicitamente previste le procedure per l'inserimento nel Sistema Informativo Schengen dei dati relativi ai divieti di reingresso (art.11, co.13 e 14), con l'eventuale specificazione della minor durata stabilita dal giudice, e soprattutto quelle per la cancellazione degli stessi in occasione della scadenza del divieto o della autorizzazione del reingresso anticipato.

 

13) Trattenimento nei centri di permanenza temporanea di stranieri gia' presenti in Italia alla data di entrata in vigore della legge (artt.11, co.15).

- Coerentemente con l'impegno assunto dal Governo accogliendo l'o.d.g. 107 del Senato, deve essere chiarito che, per stranieri che dimostrino di essere giunti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge, il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e' adottato solo qualora sussistano gravi motivi.

 

14) Situazioni di inespellibilita' (artt.12, 17 e 29).

- E' necessario che il regolamento preveda esplicitamente il rilascio di un permesso di soggiorno agli stranieri che ne siano privi e che rientrino nelle categorie per le quali non si puo' o non si deve procedere ad espulsione (artt.17 e 29). Il permesso dovra' essere di durata corrispondente alla circostanza che da' luogo alla condizione di non espellibilita': dovra' cioe' essere un permesso di lunga durata nei casi in cui la condizione sia permanente (ad esempio, relazioni di parentela con cittadini italiani); dovra' inoltre consentire al titolare di provvedere lecitamente al proprio sostentamento.

- Deve anche essere previsto il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo agli stranieri per i quali scadano i limiti di tempo per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 12 senza che sia stato eseguito l'allontanamento dal territorio dello Stato. Anche in questo caso, il permesso dovra' abilitare il titolare a provvedere con mezzi leciti al proprio sostentamento.

 

15) Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art.16).

- Coerentemente con il disposto del comma 1 dell'art.16, e' necessario chiarire, con riferimento alla formulazione del comma 2 dello stesso articolo, che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sono da considerarsi condizione sufficiente la gravita' e l'attualita' del pericolo, anche in mancanza di un rilevante contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale.

- Deve essere inoltre prevista, riguardo al disposto del comma 5, la possibilita' di conversione del permesso di soggiorno anche durante il periodo di validita' dello stesso e in caso di dimostrazione di attivita' lavorativa pregressa o di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

 

16) Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali (art.18).

- E' opportuno prevedere che delle eventuali misure di accoglienza per eventi eccezionali - adottate, verosimilmente, solo successivamente al verificarsi di imponenti flussi in ingresso, non altrimenti ammissibili in base alla normativa vigente - possano usufruire retroattivamente anche coloro che, rientrando nelle categorie individuate da tali misure, siano stati respinti o espulsi prima dell'adozione di esse.

 

17) Liste di prenotazione per l'ingresso per lavoro subordinato (artt.19, 20 e 21).

- E' opportuno che il regolamento coordini l'istituzione (obbligatoria) e la gestione delle liste di prenotazione di cui all'articolo 21, comma 4, con quella (facoltativa) delle liste previste dal comma 3 dell'articolo 19 e dell'anagrafe informatizzata di cui al comma 4 dello stesso articolo. In conformita' con il disposto del comma 4 del'articolo 21, deve essere previsto che l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro in assenza di prestazione di garanzia ("ricerca di lavoro") avvenga in base alla graduatoria fondata sull'anzianita' di iscrizione; diversi criteri possono invece essere indicati dal regolamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20, per la selezione degli iscritti in occasione di richiesta di autorizzazione al lavoro da parte di un datore di lavoro che non abbia conoscenza diretta del lavoratore.

- E' necessario prevedere modalita' di gestione delle liste e di trasmissione dei dati in esse contenuti all'anagrafe informatizzata tali da consentire, in relazione all'ingresso per ricerca di lavoro, il rispetto di un'unica graduatoria complessiva fondata sull'anzianita' di iscrizione. Resta salva la possibilita' di assegnazione di quote riservate a Stati con i quali siano stati stipulati gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 19.

 

18) Autorizzazione al lavoro (art.20).

- E' necessario chiarire che per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro si prescinde, in tutti i casi, dall'accertamento di indisponibilita', tale indisponibilita' essendo tenuta esplicitamente in considerazione in sede di definizione delle quote, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19.

 

19) Occupazione illegale (art.20).

- Deve essere chiarito, in conformita', ad esempio, con il disposto del comma 1 dell'articolo 6, che il divieto di instaurare rapporti di lavoro subordinato non riguarda, ovviamente, i titolari di permessi che abilitino allo svolgimento di attivita' lavorativa e i titolari di carta di soggiorno.

 

20) Prestazione di garanzia (art.21).

- E' necessario che, nel definire le modalita' per l'ammissione alla prestazione di garanzia, si distinguano i requisiti richiesti per la prestazione da parte del privato da quelli richiesti per la prestazione da parte di ente o associazione. Nel primo caso, allo scopo di ostacolare qualsiasi utilizzazione dello strumento a fini illeciti e di favorire, invece, forme di immigrazione assistita in contesti familiari, deve essere opportunamente limitato il numero massimo di prestazioni di garanzia per anno, ma, allo stesso tempo, i requisiti patrimoniali richiesti devono essere rigorosamente limitati a quelli corrispondenti alle necessita' di cui al comma 1 dell'articolo 21 (alloggio, sostentamento, assicurazione sanitaria), in modo particolare quando esistano vincoli di parentela tra il garante e il garantito. Nel secondo caso (enti o associazioni), il numero massimo di prestazioni di garanzia per anno dovrebbe essere messo in diretta correlazione con le disponibilita' patrimoniali del garante.

 

21) Ingresso per inserimento nel mercato di lavoro (art.21)

- Come sottolineato in precedenza, occorre chiarire che "i limiti e (...) le modalità stabiliti" dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, non possono comunque avere una funzione di abrogazione implicita della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 21. Debbono quindi comunque essere compatibili con la previsione che, trascorso il termine dei sessanta giorni, gli iscritti siano autorizzati all’ingresso almeno sino alla saturazione di una quota massima da definire per un arco di tempo prefissato (per esempio trimestrale) e secondo una preferenza determinata dall'ordine cronologico di iscrizione nelle liste.

 

22) Lavoro stagionale (artt.22 e 23).

- Devono essere esplicitamente previste le modalita' per far valere in modo certo il diritto di precedenza da parte del lavoratore che lasci il teritorio dello Stato nei termini previsti.

- E' opportuno definire esplicitamente le modalita' di ricostruzione della posizione contributiva, di cui al comma 5 dell'art.23.

 

23) Lavoro autonomo (art.24).

- In conformita' con il disposto del comma 1 dell'articolo 24, e' opportuno chiarire che ai fini dell'ingresso per lavoro autonomo non si applica la condizione di reciprocita'.

- E' necessario specificare quali debbano essere considerate "risorse adeguate" e quali siano le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti, in relazione allo svolgimento delle attivita' di lavoro autonomo di cui al comma 2 dell'articolo 24 e per l'iscrizione negli albi corrispondenti.

- Devono essere specificate, con le stesse precauzioni indicate in relazione alla prestazione di garanzia per lavoro subordinato (vedi sopra), le modalita' per la prestazione di garanzia di cui al comma 3 dell'articolo 24. E' necessario inoltre chiarire che, riguardo alla dimostrazione di disponibilita' di alloggio, e' sufficiente la dimostrazione della disponibilita' di mezzi corrispondenti (l'alloggio puo' essere di fatto reperito solo sucessivamente all'ingresso).

- Deve essere esplicitamente stabilito che il rilascio dei visti di ingresso avviene, nei limiti delle quote di cui al comma 4 dell'articolo 3, nel rispetto dell'ordine corrispondente alla data di presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta.

 

24) Ricongiungimento familiare (art.27)

- Occorre indicare espressamente quale sia la documentazione da allegare in sede di richiesta di nulla-osta (art.27, comma 8). In particolare, devono essere stabilite le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento (art.27, comma 1), prevedendo la possibilita' di dichiarazione sostitutiva per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.

- Coerentemente con il disposto del comma 8 dell'articolo 27, che stabilisce tempi certi per la definizione delle procedure relative al ricongiungimento familiare, e in considerazione della difficolta' pratica nell'ottenere la certificazione del soddisfacimento dei requisiti relativi alle caratteristiche dell'alloggio, deve essere individuata l'autorita' preposta a tale certificazione, e deve essere adottato, in relazione alla richiesta di certificazione, il criterio del silenzio-assenso.

- Coerentemente con le disposizioni relative all'ingresso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo e per studio, e' opportuno specificare che, ai fini della dimostrazione di disponibilita' di reddito (art.27, comma 3), possa essere prodotta equivalente garanzia da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, o da parte di ente o associazione.

- La possibilita' di ricongiungimento con dimostrazione successiva dei requisiti di reddito e alloggio (art.27, comma 6) deve essere garantita anche al genitore legale, al tutore e all'affidatario del minore regolarmente soggiornante in Italia, che altrimenti risulterebbero inaccettabilmente discriminati.

 

25) Permesso di soggiorno per motivi familiari (art.28)

- Coerentemente con l'approvazione dell'emendamento che ha rimosso le restrizioni previste dal testo originario in relazione al tipo di permesso di soggiorno convertibile in permesso per motivi familiari, deve essere chiarito che la disposizione secondo la quale "la conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare" (art.28, comma 1, lettera c) non deve essere interpretata in senso restittivo. Qualora, infatti, la si intendesse (con evidente alterazione del significato dei termini adopeati dal legislatore) come preclusione ad una conversione nei casi in cui manchi meno di un anno alla scadenza del permesso, se ne tradirebbe la finalita', che consiste, evidentemente, nell'offrire una opportunita' di consolidamento della condizione di soggiorno dello straniero, senza richiederne un preventivo ritorno in patria. La conversione risulterebbe infatti consentita solo a stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata superiore - in senso stretto - a un anno; vale a dire, ai soli titolari di permessi di soggiorno per lavoro, per i quali la conversione del permesso in un permesso per motivi familiari e' del tutto priva di convenienza.

- La previsione relativa al genitore straniero, anche naturale, del minore italiano residente in Italia (art.28, comma 1, lettera d) deve essere estesa al tutore e all'affidatario del minore italiano, nonche' al genitore (nche naturale), al tutore e all'affidatario del minore cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.

- Coerentemente con la formulazione del comma 5 dell'articolo 28, che cita esplicitamente, i requisiti (relativi ai minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' lavorativa) da richiedere per la conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro, occorre chiarire che nessun altro requisito e' previsto per la conversione in permesso per lavoro o per studio nei casi contemplati dal suddetto comma.

 

26) Disposizioni in favore dei minori (art.29)

- La possibilita' che il Tribunale per i minorenni deroghi alle altre disposizioni su ingresso e soggiorno in relazione al genitore straniero di un minore che si tovi sul territorio italiano (art.29, comma 3), a tutela delle condizioni di sviluppo del minore stesso, deve essere estesa al caso di tutore o affidatario straniero di minore presente in Italia. Devono inoltre essere stabilite le modalita' con cui, in sede di espulsione o respingimento o richiesta di visto di ingresso, lo straniero possa concretamente richiedere al Tribunale per i minorenni l'adozione di una siffatta decisione, nonche' le modalita' e i termini per la trasmissione della decisione dal Tribunale per i minorenni alle autorita' diplomatiche o consolari italiane e, ove prescritto, al Sistema Informativo Schengen.

- Deve essere previsto che allo straniero autorizzato a soggiornare in Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 sia rilasciato un permesso di soggiorno che lo abiliti a provvedere con mezzi leciti al sostentamento proprio e dei familiari conviventi.

- Con riferimento alla possibilita' di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 29, devono essere indicate le attivita' da considerarsi incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

 

27) Assistenza sanitaria (artt.32, 33 e 34)

...

 

28) Esercizio delle professioni (art.35)

- Coerentemente con l'o.d.g. 500 del Senato accolto dal Governo, che impegna il Governo ad attivarsi perche' gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano conseguito i titoli abilitanti allo svolgimento delle professioni possano iscriversi agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, e' necessario stabilire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35, criteri per la definizione delle percentuali massime di impiego che non ostacolino l'accesso agli albi degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ne' lo svolgimento della corrispondente attivita' professionale. Tali criteri possono invece comportare restrizioni per l'accesso degli stranieri ancora residenti all'estero.

 

29) Studio (artt.36 e 37)

- Prevedere esplicitamente, in conformita' con il disposto del comma 1 dell'articolo 6 e del comma 4 dell'articolo 7, che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio, o di una carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno possa iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, accedere agli esami finali e ricevere il medesimo trattamento previsto per l'allievo italiano, salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente ricevuta all'estero.

- Coerentemente con l'o.d.g. 8 del Senato accolto dal Governo, deve essere stabilita la possibilita' di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all'articolo 37 fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi, nonche' la possibilita' di ulteriori rinnovi su indicazione del Consiglio di corso di laurea o per consentire allo studente di sostenere l'esame finale. Deve essere inoltre previsto che il rinnovo di detto permesso di soggiorno sia consentito, anche in mancanza dei requisiti di merito altrimenti previsti, qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi. Devono infine essere definite modalita' per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio che consentano di sostenere, dopo il conseguimento del titolo di studi, gli esami di abilitazione professionale o di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

- Coerentemente con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 e dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 37, deve essere stabilita la possibilita' di iscrizione del titolare di permesso per motivi di studio nelle liste di collocamento e negli albi o registri previsti per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

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...) Diritti in materia civile (Art.2, comma 2)

- Occorre prevedere che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori o tutori o affidatari abbiano diritto di accesso, a parita' di condizioni con i cittadini italiani nelle liste di collocamento e ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato o di attività di lavoro autonomo e al medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli eventualmente previsti per l'attivita' svolta, nonche' ad ogni tipo di corso o di attività di formazione e di riqualificazione professionale e a tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria.

 

...) Decreti sui flussi (art.3, comma 3)

- E' opportuno precisare che il testo dei decreti di determinazione dei flussi di ingresso deve essere immediatamente trasmesso e illustrato nei diversi Paesi di origine degli stranieri ammissibili nel territorio dello Stato mediante forme di pubblicizzazione attuate o promosse dal Governo secondo modalità indicate dalle disposizioni dei decreti di programmazione annuale.

 

...) Reingresso (art.4, comma 2)

- Devono essere disciplinate le modalita' con cui lo straniero titolare di permesso di soggiorno deve effettuare la preventiva comunicazione alla polizia di frontiera ai fini del reingresso nel territorio dello Stato.

 

...) Ingresso nel territorio dello Stato (art.4)

- Conformemente con le disposizioni degli Accordi di Schengen, deve essere precisato che la verifica dei mezzi sufficienti al rientro in patria e' necessaria solo ai fini degli ingressi per soggiorni di durata non superiore a tre mesi.

- Deve essere stabilito quale sia la documentazione da considerarsi idonea a confermare lo scopo e le condizioni di soggiorno.

- Devono essere stabiliti contenuti e modalita' di consegna allo straniero della comunicazione scritta che illustra diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno.

- Deve essere disciplinata la possibilita' di rilascio, in conformita' con le disposizioni degli Accordi di Schengen, di visti a validita' territoriale limitata.

 

...) Rinnovo del permesso (art.5)

- Occorre indicare quali siano le irregolarità amministrative sanabili in presenza delle quali deve ritenersi comunque consentito il rinnovo del permesso di soggiorno.

- Deve essere previsto che il rifiuto, la revoca, l'annullamento, il rifiuto del rinnovo e il rifiuto della conversione del permesso di soggiorno siano disposti dal questore al quale e' stata indirizzata la domanda, con provvedimento scritto e motivato che deve essere notificato o comunicato all'interessato, unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, e deve riportare le modalita' e i termini dell'impugnazione. E' opportuno, inoltre, prrevedere che i provvedimenti di revoca, annullamento e rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno divengano esecutivi quindici giorni dopo la loro comunicazione o notificazione, salva l'applicazione delle diverse disposizioni previste dalla legge.

 

...) Rifiuto e revoca del permesso (art.5)

- Occorre prevedere che, nel caso in cui lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti di accordi internazionali (ad esempio, gli Accordi di Schenegen) il suo permesso di soggiorno non possa essere rifiutato o revocato qualora si tratti di permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo, motivi familiari, richiesta di asilo, motivi di salute, motivi religiosi.

- Devono essere stabiliti i requisiti necessari per il rilascio di un permesso differente da quello precedentemente rifliutato o revocato o non rinnovato.

 

...) Conversione del permesso (art.5)

- E' necessario prevedere che, salvi i casi in cui la legge o il suo regolamento di attuazione lo vietino espressamente, il permesso di soggiorno avente durata superiore ad un anno possa comunque essere convertito, a domanda del titolare da presentarsi in qualsiasi momento (anche al di fuori della fase di richiesta di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno) al questore della provincia in cui si trova, in qualunque altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero possegga i requisiti richiesti. E' altresi' necessario prevedere che allo straniero che non possa più ottenere un permesso di soggiorno per asilo politico o per asilo umanitario sia comunque consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio o per motivi religiosi.

 

...) Fonti di reddito (art.6, comma 4)

- Devono essere considerate fonti di reddito legittime le medesime fonti di reddito previste dalle disposizioni in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche.

 

...) Variazioni di domicilio (art.6, comma 6)

- Devono essere disciplinate le modalità della comunicazione al Questore competente delle variazioni del domicilio abituale dello straniero che non sia già residente in un Comune.

 

...) Ricorsi contro i provvedimenti negativi in relazione al permesso di soggiorno (art.6, comma 8)

- Occorre prevedere che, se, entro quindici giorni dalla data in cui il provvedimento e' stato notificato o comunicato all'interessato, e' depositato ricorso contro i provvedimenti di rifiuto, di revoca, di annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, la presentazione del ricorso differisce i termini per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale. E' necessario anche prevedere che, in caso di annullamento dell'atto impugnato, il questore rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformita' con la sentenza del giudice.

 

...) Carta di soggiorno (art.7)

- Deve essere stabilito che, per straniero titolare di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi, si intende lo straniero che, al momento della presentazione della domanda della carta di soggiorno, e' titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo o motivi religiosi o residenza elettiva.

- Occorre stabilire limiti di tempo certi per il rilascio della carta di soggiorno.

- Occorre prevedere che la carta di soggiorno possa comunque essere richiesta e rilasciata anche nei casi in cui ne sia stato precedentemente disposto il rifiuto o la revoca, in tutti i casi in cui, successivamente al provvedimento di rifiuto o di revoca della carta, lo straniero sia definitivamente prosciolto da ogni imputazione per i reati indicati nell’articolo 7, comma 3, della legge, ovvero abbia ottenuto provvedimento di riabilitazione.

 

...) Respingimento alla frontiera (art.8)

- Deve essere stabilito, conformemente con il disposto degli articoli 2, comma 5, e 11, comma 7, che il provvedimento di respingimento alla frontiera e' adottato con atto scritto e motivato ed e' comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, unitamente alle modalita' di impugnazione. Deve essere altresi' previsto che tale provvedimento possa essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova il valico di frontiera presso cui il respingimento e' effettuato.

 

...) Espulsione (art.11)

- Occorre precisare che ai fini del verificarsi del presupposto richiesto per disporre l'espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. a) della legge e' necessario comunque che lo straniero non si trovi in alcuna delle situazioni in cui le disposizioni di accordi internazionali o della legge o del suo regolamento di attuazione consentono l’ingresso e il soggiorno.

- Occorre precisare che, ai fini del verificarsi del presupposto richiesto per disporre l'espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) della legge dello straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, e' necessario comunque che il provvedimento di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno sia stato precedentemente comunicato allo straniero ai sensi dell’art. 11, comma 7 della legge. Gli estremi del provvedimento di revoca o di annullamento devono essere riportati nella motivazione del provvedimento di espulsione.

- Occorre precisare che, ai fini del verificarsi del presupposto richiesto per disporre l'espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. c), l’appartenenza dello straniero alle categorie di soggetti ivi indicate risulti rispettivamente dall'avvenuta applicazione allo straniero di una misura di prevenzione ovvero dalla avvenuta iscrizione dello straniero nel registro degli indagati per il reato di associazione di tipo mafioso di una Procura della Repubblica. La motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero deve indicare gli estremi del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione o dell'iscrizione nel registro degli indagati.

- E' opportuno precisare che si considera trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione, lo straniero che rimanga nel territorio italiano oltre i 15 giorni successivi alla consegna del provvedimento di espulsione, salvo che si sia verificata una delle seguenti circostanze:

a) il giudice abbia annullato il provvedimento amministrativo di espulsione a seguito del ricorso presentato dallo straniero o del giudizio di convalida del trattenimento;

b) lo straniero espulso sia sottoposto a cure urgenti ospedaliere o ambulatoriali ai sensi dell'articolo 33 della legge;

c) lo straniero sia sottoposto dall'autorità giudiziaria a misura cautelare detentiva ovvero a carcerazione a seguito di sentenza definitiva di condanna;

d) il tribunale per i minorenni abbia comunicato al Questore, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge, l'autorizzazione dello straniero espulso a permanere temporaneamente nel territorio italiano per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico, all'eta' e alle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, minore di cui lo straniero espulso sia familiare;

e) sia sopraggiunta una causa di inespellibilita' dello straniero prevista dall'articolo 17 della legge; in tal caso il provvedimento di espulsione deve essere annullato d'ufficio;

f) sia sopraggiunto un nuovo procedimento penale a carico dello straniero espulso, per il quale l'autorita' giudiziaria competente non abbia rilasciato il nulla-osta all'espulsione previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge; in tal caso il provvedimento amministrativo di espulsione deve essere annullato d’ufficio;

g) lo straniero abbia ottenuto dal Questore un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno nei casi consentiti dalla legge; in tal caso il provvedimento amministrativo di espulsione deve essere contestualmente annullato d'ufficio;

h) il pretore non abbia ancora depositato la decisione sul ricorso contro il provvedimento di espulsione dopo i prescritti dieci giorni dall'avvenuto deposito del ricorso;

i) lo straniero entro i successivi trenta giorni abbia la necessita' di esercitare il diritto alla difesa in un procedimento giudiziario che si svolge in Italia ovvero debba essere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

- Occorre precisare che il termine di 15 giorni per lasciare il territorio nazionale decorre dalla data di consegna allo straniero del provvedimento di espulsione e che il trattenimento dello straniero che deve essere espulso con espulsione ad esecuzione differita puo' essere disposto soltanto subito dopo la consegna del decreto di espulsione che menzioni il concreto pericolo che lo straniero espulso si sottragga all'esecuzione del provvedimento. In tal caso occorre prevedere che l'espulsione dello straniero trattenuto non possa comunque essere eseguita prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna allo straniero del provvedimento amministrativo di espulsione.

- E' opportuno stabilire che della comunicazione allo straniero del decreto di espulsione debba essere redatto verbale firmato sia dallo straniero (salvo che egli si rifiuti di farlo), sia dall’ufficiale o agente di P.S. che gli consegna il provvedimento di espulsione.

- Deve essere precisato che

a) il giudice accoglie il ricorso contro il provvedimento di espulsione sia se accerta che non ricorrono i presupposti indicati nei commi 1 o 2 dell’articolo 11 della legge, sia qualora esso riguardi uno straniero che rientri tra i soggetti dei quali l'art. 17 della legge vieta l'espulsione, ovvero abbia titolo ad ottenere una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno in base alle disposizioni degli articoli 16 e 28 della legge, ovvero appartenga a categorie di soggetti nei confronti dei quali siano state disposte misure di protezione temporanea con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adotato ai sensi dell’articolo 18 della legge, ovvero sia stato autorizzato alla permenenza temporanea nel territorio dello Stato con provvedimento del tribunale per i minoreni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge;

b) nel giudizio sul ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lett. b) della legge nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, il giudice deve valutare la legittimita' dei provvedimenti di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno sulla base dei quali e' stato disposto il provvedimento amministrativo di espulsione;

c) l'esecuzione dell'espulsione dello straniero trattenuto ai sensi dell'art. 12 puo' essere effettuata soltanto dopo che il pretore abbia rigettato il ricorso contro l'espulsione;

d) in ragione della brevita' dei termini di impugnazione e al fine di assicurare effettivita' al diritto alla difesa, per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato avviene di diritto e non richiede alcun tipo di valutazione preliminare.

e) il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione puo' essere presentato dallo straniero in via breve anche contestualmente alla notifica o alla consegna di un provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo con accompagnamento immediato alla frontiera e in tal caso l'ufficiale o agente di P.S. che riceve il ricorso provvede a certificare l'autenticita' della sottoscrizione personale da parte dello straniero ricorrente, ne rilascia ricevuta scritta allo straniero e provvede all'immediata trasmissione del ricorso alla cancelleria del pretore o alla segreteria del Tribunale amministrativo del Lazio;

f) l'accesso alla sede della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero da parte degli stranieri espulsi che intendano presentare ricorso avverso il provvedimento amministrativo di espulsione avvenga con priorita' rispetto agli altri stranieri.

- Deve essere precisato che

a) l'autorizzazione al reingresso deve essere richiesta personalmente dallo straniero espulso mediante apposita domanda scritta e motivata presentata alla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di cui lo straniero è cittadino o in cui lo straniero espulso risiede abitualmente, la quale deve rilasciarne copia e ricevuta datata dell'avvenuta presentazione;

b) sulla domanda di autorizzazione al reingresso il Ministro dell'interno si pronuncia con atto scritto e motivato comunicato all'estero allo straniero entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

c) l'autorizzazione al reingresso dello straniero espulso deve essere rilasciata dal Ministro dell'Interno nei casi in cui sussistono i requisiti previsti dagli articoli 26, 27 e 28 della legge per il ricongiungimento familiare o per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero nei casi in cui sussistono i motivi di giustizia previsti dall'articolo 15 della legge o da altre disposizioni della legge o del suo regolamento di attuazione, ovvero qualora il tribunale per i minorenni abbia disposto l'autorizzazione all'ingresso ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge, salvo che il magistrato competente ritenga tuttora sussistente la pericolosita' sociale dello straniero espulso a titolo di misura di sicurezza.

- Occorre precisare che in ogni caso l'espulsione dello straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 12 puo' essere eseguita soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla data della consegna del provvedimento di espulsione.

 

...) Trattenimento dello straniero da espellere o da respingere (art.12)

- Deve essere precisato che in base alle disposizioni degli articoli 2, comma 5, e 11, comma 7, della legge il provvedimento di trattenimento dello straniero deve essere scritto e motivato, deve recare i termini e le modalita' della convalida e deve essere comunicato in copia allo straniero con allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile.

- Deve essere stabilito che

a) l'impossibilita' di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento si verifica in tutti i casi in cui l'alontanamento dal territorio dello Stato non possa comunque essere completato entro le 24 ore successive all'avvenuta comunicazione allo straniero del provvedimento stesso;

b) nel provvedimento di trattenimento devono essere comunque indicati i seguenti elementi:

- gli estremi del provvedimento di espulsione o di respingimento che deve essere eseguito;

- l'impossibilita' di eseguire il provvedimento entro le 24 ore successive alla comunicazione all'interessato;

- la causa ostativa all'esecuzione del provvedimento;

- il luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e assistenza nel quale lo straniero deve essere trattenuto;

- le modalita' di accompagnamento dello straniero al centro in cui deve essere trattenuto.

- E' necessario prevedere che

a) lo straniero trattenuto nel centro riceva vitto, alloggio e assistenza sanitaria e sociale e abbia diritto di comunicare con la propria famiglia, con un difensore, con organizzazioni e associazioni di tutela dei diritti umani o di assistenza degli stranieri e con i rappresentanti diplomatici e consolari del proprio Paese;

b) salvo che vi ostino comprovati motivi di ordine e sicurezza nazionale, il difensore dello straniero, i rappresentanti di associazioni e organizzazioni di tutela dei diritti umani o di assistenza degli stranieri e i rappresentanti diplomatici e consolari del Paese di cui e' cittadino lo straniero abbiano comunque il diritto di accedere al luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e di assistenza e di parlare con lo straniero ivi trattenuto, osservando le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla vigilanza del centro da parte delle forze di polizia.

- Deve essere stabilito che

a) nel giudizio di convalida del trattenimento lo straniero deve essere comunque assistito da un difensore (eventualmente nominato d'ufficio dal pretore competente per la convalida), al quale il questore deve immediatamente far pervenire copia di tutti i medesimi atti che sono stati comunicati al pretore, nonche' da un inteprete, scelti e negli stessi modi e forme previsti dall'art. 11, comma 10, della legge;

b) tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dall'art. 12 della legge sono esenti da ogni imposta o tributo.

- Occorre precisare che le forze di polizia possono procedere all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento dello straniero trattenuto solo dopo che il giudice abbia disposto sia la convalida della misura del trattenimento, sia il rigetto del ricorso eventualmente presentato dallo straniero contro il provvedimento di espulsione prima della conclusione del giudizio sulla convalida del trattenimento.

- L'allontanamento dello straniero trattenuto dal centro deve essere consentito in caso di documentate esigenze di giustizia, o di cure mediche, o per gravi motivi relativi alla salute di un familiare soggiornante in Italia.

- Occorre prevedere che, qualora non siano disponibili posti nei centri indicati nel comma 1 dell’articolo 12 della legge ovvero lo straniero disponga legalmente in Italia di un alloggio in proprieta' o in locazione, ovvero necessiti di cure urgenti, nel provvedimento che dispone il trattenimento o in un provvedimento successivamente emanato, l'autorita' cui spetta emanare o convalidare il provvedimento di trattenimento ordina che lo straniero sia trattenuto sotto il controllo delle forze di polizia, rispettivamente, presso altre strutture alloggiative, ovvero presso il proprio alloggio o presso strutture ospedaliere, osservando i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

...) Espulsione a titolo di misura di sicurezza (art.13)

- Occorre stabilire che, in caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, il Questore, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, rilasci allo straniero, su richiesta, un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno per i quali l'interessato sia in possesso dei requisiti, e provveda alla cancellazione della segnalazione dell'espulsione dal Sistema Informativo Schengen.

 

...) Diritto di difesa (art.15)

- E' necessario disciplinare i modi in cui lo straniero indagato o imputato o il suo difensore possono presentare la domanda di rientro in Italia ed stabilire quale sia la documentazione da allegare.

- E' necessario indicare per quali atti previsti dal codice di procedura penale sia consentito il reingresso in Italia dello straniero, anche se precedentemente espulso.

- Occorre precisare che:

a) competente al rilascio dell'autorizzazione al reingresso prevista dall'art. 15 della legge e' il Questore del luogo in cui ha sede l'autorita' giudiziaria di fronte alla quale si svolge il procedimento;

b) nel caso del reingresso dello straniero espulso l'autorizzazione del Questore prevista dall'articolo 15 della legge sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al rientro disposta dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 11, comma 13, della legge;

c) l'autorizzazione al rientro rilasciata ai sensi dell'art. 15 della legge deve essere immediatamente trasmessa dal Questore sia al Ministero dell'interno ai fini dell'annotazione nel Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, sia, ove necessario, al Sistema Informativo Schengen.

- Occorre stabilire che allo straniero autorizzato a entrare in Italia o a soggiornarvi al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione dell'autorita' giudiziaria, il questore rilasci, anche a richiesta del difensore dello straniero o dell'autorita' giudiziaria, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia, di durata pari alle documentate esigenze processuali o giudiziarie, rinnovabile, cil cui possesso consente la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o lo svolgimento di attivita' occasionali di lavoro autonomo.

 

...) Protezione sociale (art.16)

- Occorre stabilire i criteri per l'individuazione delle condotte dello straniero da ritenersi incompatibili con le finalita' del programma, e tali da giustificare la revoca del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

 

...) Divieti di espulsione (art.17)

- Occorre prevedere che, qualora i benefici dell'articolo 17 si applichino a un minore di eta' inferiore a14 anni, con genitore regolarmente soggiornante in Italia, il questore provveda all'immediata iscrizione del minore sulla carta di soggiorno o sul permesso di soggiorno del genitore.

- E' necessario stabilire che, nei casi contemplati dall'articolo 17, il Ministro dell'Interno o il Questore procedono d'ufficio all'annullamento del provvedimeno amministrativo di espulsione precedentemente adottato nei confronti dello straniero alla conseguente cancellazione della segnalazione dell'espulsione dagli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e dal Sistema Informativo Schengen.

 

...) Lavoro subordinato (art.20)

- Occorre precisare che per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro si prescinde dal preventivo accertamento di indisponibilita' di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della provincia e aventi le medesime qualifiche indicate per il posto di lavoro per il quale e' presentata la domanda di autorizzazione al lavoro, salvo che la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca a stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno che non dia titolo all'iscrizione nelle liste di collocamento, overo che siano esaurite le quote complessive di visti di ingresso rilasciabili per lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per inserimento nel mercato del lavoro previste dai decreti di programmazione annuale dei flussi.

- Occorre stabilire che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' rinnovato anche quando lo straniero dimostri di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati.

- E' opportuno stabilire che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia rinnovato

a) per quattro anni, se lo straniero ha in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali;

b) per due anni, se lo straniero risulta occupato con altri tipi di rapporti di lavoro subordinato o in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di tirocinio o di apprendistato, ovvero se percepisce in Italia una pensione di vecchiaia, di anzianita' o di invalidita';

c) per un anno, se lo straniero e' iscritto nelle liste di collocamento e privo di occupazione regolare.

- E' opportuno precisare che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato consente al titolare, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, di costituire o essere soci di ogni tipo di societa' cooperativa.

 

...) Inserimento nel mercato del lavoro (art.21)

- Occorre precisare che l'autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro consente allo straniero di instaurare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, inclusi rapporti di apprendistato, di tirocinio o di formazione, o qualsiasi attivita' di lavoro autonomo, nonche' di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per un anno convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo se lo straniero abbia in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato o una regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo.

- E' necessario disciplinare modi e tempi per l'iscrizione nelle liste e per la loro tenuta da parte dei consolati. E' anche opportuno stabilire che l'iscrizione nelle liste debba essere personalmente confermata dallo straniero ogni anno, e che eventuali variazioni dei dati non interrompano l'anzianita' di iscrizione nelle liste.

 

...) Lavoro autonomo (art.24)

- E' opportuno stabilire che il permesso di soggiorno per lavoro autonomo sia rinnovato qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, dell'articolo 24 della legge e l'interessato dimostri di avere in corso una regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo, anche diversa da quella originariamente autorizzata.

 

...) Permesso per motivi familiari (art.28)

- Occorre precisare che, nei casi in cui il titolo di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricongiungimento non debba essere rinnovato, il permesso per motivi familiari e' rinnovato con durata di quattro anni (ad esempio, il permesso del genitore di titolare di carta di soggiorno).

 

...) Disposizioni in favore dei minori stranieri (art.29)

- Occorre stabilire che al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con straniero sia rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda del legale tutore o del legale affidatario, valido finche' dura lo stato di abbandono o l'affidamento.

- Occorre prevedere che iscrizione del minore nato in Italia nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore avvenga a seguito di domanda del genitore, eventualmente trasmessa, alla Questura della Provincia in cui abita il genitore, dagli uffici competenti dell'azienda sanitaria in cui e' avvenuto il parto unitamente alla copia dell'atto di nascita.

- Devono essere disciplinate le modalita' per la immediata trasmissione dal tribunale per i minorenni alla rappresentanza diplomatico consolare italiana all'estero e/o alla Questura della autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 dell'articolo 29, anche ai fini del successivo inoltro al Centro elaborazione dati del Minstero dell'interno e, ove prescritto, al Sistema Informativo Schengen.

 

...) Assistenza sanitaria (art.33)

- E' necessario prevedere che agli stranieri presenti sul territorio dello Stato non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno siano comunque assicurati anche gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

 

...) Studio (art.36)

- E' opportuno stabilire che l'educazione interculturale sia attuata in conformita' con le risoluzioni e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, nonche' con le disposizioni della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica.

 

...) Abrogazioni e norme di coordinamento

- Occorre prevedere che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge cessino di avere applicazione tutte le norme di legge in contrasto con le disposizioni della legge 40 e del suo regolamento di attuazione, nonche' le direttive, le istruzioni, le circolari, e ogni altro atto emanato prima di tale data dalle amministrazioni dello Stato che disponga in generale sui procedimenti in materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni, ovvero nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche in materia di disciplina dell'immigrazione straniera o di condizione giuridica dello straniero, ovvero si dettino disposizioni per l'applicazione di esse.

- Occorre prevedere che Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione il Governo attui e promuova idonee iniziative informative e divulgative al fine di dare la piu' ampia illustrazione e pubblicizzazione alle norme della legge e del suo regolamento di attuazione, e ne assicuri la divulgazione anche nelle lingue degli stranieri presenti nel territorio dello Stato.