Proposte relative al regolamento di attuazione della L. 6 marzo 1998 n.40

Art.5 comma 9^

Per rafforzare l’intenzione della disposizione, che tende a "conservare" gli effetti della domanda prodotta anche quando non sia possibile concedere il permesso richiesto, sarebbe coerente prevedere che "in ogni caso il provvedimento di diniego della richiesta debba essere preceduto da comunicazione scritta all’interessato con l’indicazione di quali siano i requisiti mancanti o non documentati per ottenere il permesso richiesto o quello di altro tipo, con facoltà di integrare la domanda o la documentazione entro un termine breve".

La comunicazione assolve così sia l’obbligo di motivazione posto in via generale dall’art.3 della L.n.241/90, sia la funzione specifica di conservazione degli effetti epressa all’art.5 comma 9^.

Art.6 comma 1^

La prima parte della disposizione chiarisce che i motivi di lavoro subordinato,autonomo e familiari non costituiscono tipologie distinte di permessi: il permesso è comunque dello stesso tipo ( per questo sarebbe preferibile che il documento portasse una dicitura riassuntiva del tipo "per motivi di lavoro e famiglia ") mentre sono diverse le attività che con questo possono essere svolte, anche nello stesso periodo.

Per questa ragione il regolamento deve trattare solo delle modalità (e non dei requisiti) della conversione del permesso da studio alla tipologia "per motivi di lavoro e famiglia".

Art.21 comma 4^

Sarebbe opportuno chiarire che "i limiti e (...) le modalità stabiliti" dai decreti di cui all’art.3 comma 4^ non possono comunque avere una funzione di abrogazione implicita della norma. Per questo debbono prevedere che, trascorso il termine dei sessanta giorni, gli iscritti siano autorizzati all’ingresso almeno sino alla saturazione di una quota massima da definire per un arco di tempo prefissato (per esempio trimestrale) e secondo una preferenza determinata dall’ordine cronologico di iscrizione.