Proposte relative al regolamento di attuazione della L. 6 marzo 1998 n.40
Art.5 comma 9^
Per rafforzare lintenzione della disposizione, che tende a "conservare" gli effetti della domanda prodotta anche quando non sia possibile concedere il permesso richiesto, sarebbe coerente prevedere che "in ogni caso il provvedimento di diniego della richiesta debba essere preceduto da comunicazione scritta allinteressato con lindicazione di quali siano i requisiti mancanti o non documentati per ottenere il permesso richiesto o quello di altro tipo, con facoltà di integrare la domanda o la documentazione entro un termine breve".
La comunicazione
assolve così sia lobbligo di motivazione posto in via generale dallart.3 della L.n.241/90, sia la funzione specifica di conservazione degli effetti epressa allart.5 comma 9^.Art.6 comma 1^
La prima parte della disposizione chiarisce che i motivi di lavoro subordinato,autonomo e familiari non costituiscono tipologie distinte di permessi: il permesso è comunque dello stesso tipo ( per questo sarebbe preferibile che il documento portasse una dicitura riassuntiva del tipo "per motivi di lavoro e famiglia ") mentre sono diverse le attività che con questo possono essere svolte, anche nello stesso periodo.
Per questa ragione il regolamento deve trattare solo delle modalità (e non dei requisiti) della conversione del permesso da studio alla tipologia "per motivi di lavoro e famiglia".
Art.21 comma 4^
Sarebbe opportuno chiarire che "i limiti e (...) le modalità stabiliti" dai decreti di cui allart.3 comma 4^ non possono comunque avere una funzione di abrogazione implicita della norma. Per questo debbono prevedere che, trascorso il termine dei sessanta giorni, gli iscritti siano autorizzati allingresso almeno sino alla saturazione di una quota massima da definire per un arco di tempo prefissato (per esempio trimestrale) e secondo una preferenza determinata dallordine cronologico di iscrizione.