AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 10 MARZO 1998
226a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.
Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti al testo unificato
proposto dal relatore.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore e il
rappresentante del Governo avevano formulato i rispettivi pareri sugli
emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.
L'emendamento 1.1, nonchè gli emendamenti 1.3 e 1.4, sono dichiarati
decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.
La Commissione approva senza modifiche l'articolo 1.
Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 2 , sono dichiarati decaduti
per l'assenza dei proponenti il 2.6, il 2.7 e il 2.13 di contenuto identico,
il 2.11, nonchè il 2.12 e il 2.15, di contenuto identico.
Sull'emendamento 2.1, il senatore TABLADINI dichiara di non comprendere il
parere negativo del relatore. Quest'ultimo conferma che vi è una ragione di
aderenza alla formulazione delle convenzioni internazionali. Secondo il
senatore PASTORE, vi è anche un motivo sostanziale che consiglia di
mantenere il testo del relatore, poichè si tratta di assicurare la
possibilità dell'asilo anche per il caso in cui il paese di provenienza si
dichiari disponibile ad accogliere un interessato ma vi sia nei suoi
confronti una minaccia di persecuzione. Per lo stesso motivo anche il
senatore BESOSTRI ritiene preferibile mantenere il testo del relatore. Il
presidente VILLONE osserva che l'orientamento negativo della Commissione
sull'emendamento 2.1 è motivato esclusivamente da ragioni di coerenza con
l'ordinamento internazionale. La Commissione respinge l'emendamento.
È successivamente respinto anche l'emendamento 2.2.
L'emendamento 2.4 è ritirato dal proponente.
Gli emendamenti 2.7-bis e 2.15-bis, sono dichiarati decaduti per l'assenza
dei proponenti.
Quanto all'emendamento 2.5, il relatore GUERZONI ne prospetta una
riformulazione che viene accolta dal proponente, senatore Besostri (2.5
nuovo testo). In tale forma, la Commissione approva l'emendamento.
L'emendamento 2.9 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.
Sull'emendamento 2.3 il relatore conferma la sua disponibilità per la
seconda parte di esso, da inserire nel testo come comma aggiuntivo.
Il senatore PASTORE si sofferma sulla prima parte dell'emendamento,
ritenendola coerente alle disposizioni in cui si inserisce, poichè vi si
prevede un ulteriore caso consistente in atti discriminatori idonei a
mettere a repentaglio contestualmente la dignità personale e l'integrità
fisica degli interessati. Il relatore GUERZONI invita i senatori Pastore e
Maggiore a ritirare la prima parte dell'emendamento, riservandosi di
svolgere un'ulteriore riflessione in proposito per la discussione in
Assemblea e rammentando che sulla questione è in corso una elaborazione
anche da parte degli organismi interessati, con particolare riguardo al caso
della lesione dei diritti fondamentali. Il presidente VILLONE osserva che in
materia è preferibile attenersi, per quanto possibile, alle formulazioni
normative derivanti dalle convenzioni internazionali. Il senatore PASTORE
accede alla richiesta del relatore e ritira la prima parte dell'emendamento.
Sulla seconda parte dell'emendamento, il senatore PINGGERA domanda se non vi
sia nell'ordinamento vigente una definizione di rifugiato. Secondo il
PRESIDENTE tale definizione è già presente nell'ordinamento, desumibile
dalle convenzioni internazionali. Il sottosegretario VIGNERI osserva che si
tratta, nel caso in esame, di un rinvio tra norme interne.
Il senatore PASTORE riformula la seconda parte dell'emendamento 2.3 quale
comma aggiuntivo (2.3 nuovo testo). In tale forma l'emendamento è accolto
dalla Commissione.
Sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 2.10,
2.8 e 2.14.
L'articolo 2 è approvato nel testo modificato.
L'emendamento 3.5 è fatto proprio dal senatore PINGGERA in assenza del
proponente; nello stesso senso si risolve il senatore ANDREOLLI quanto
all'emendamento 3.15.
Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 3.5 e 3.15 sono accolti
dalla Commissione.
L'emendamento 3.25 viene ritirato dal senatore PINGGERA, che si dichiara
persuaso dal parere negativo espresso in proposito dal relatore.
L'emendamento 3.6 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.
Il presidente VILLONE ricorda che l'emendamento 3.16 era già stato ritirato
dal proponente.
In assenza dei proponenti, il RELATORE fa propri gli emendamenti 3.12 e
3.22, con una modifica di coordinamento (3.12/22 nuovo testo).
La Commissione approva il nuovo testo degli emendamenti.
Gli emendamenti 3.7 e 3.17, di contenuto identico, sono fatti propri dal
senatore ANDREOLLI in assenza del proponente e successivamente sono
approvati dalla Commissione.
Con la stessa procedura sono approvati gli emendamenti 3.8 e 3.18, di
contenuto identico.
L'emendamento 3.1 viene riproposto in un testo modificato da parte del
senatore PASTORE (3.1 nuovo testo). Il RELATORE esprime un parere favorevole
su tale emendamento, che la Commissione approva.
L'emendamento 3.3 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.
Viene momentaneamente accantonato l'esame degli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24,
di contenuto identico.
Gli emendamenti 3.11 e 3.21 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei
proponenti, così come gli emendamenti 3.14 e 3.23.
Quanto agli emendamenti 3.10 e 3.20, in assenza dei proponenti essi sono
fatti propri dal RELATORE e riformulati anche su indicazione del presidente
Villone. Nel nuovo testo, gli emendamenti sono accolti dalla Commissione.
Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, in precedenza
accantonati.
Sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei rispettivi proponenti, gli
emendamenti 3.4, 3.9 e 3.19.
La Commissione approva l'articolo 3, dopo una dichiarazione di voto
contrario del senatore TABLADINI.
Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.
L'emendamento 4.8 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.
L'emendamento 4.28 è respinto dalla Commissione.
L'emendamento 4.9 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.
Sull'emendamento 4.1, il relatore GUERZONI conferma il suo orientamento
contrario, mentre il senatore TABLADINI precisa che lo scopo della proposta
è di rendere più facile l'accesso all'asilo quando l'interessato non sia
transitato per i valichi di frontiera. Il RELATORE ribadisce che si tratta
di un caso giuridicamente non prevedibile, poichè vi sarebbero situazioni di
clandestinità o di irregolarità. Il senatore ANDREOLLI osserva invece che
l'interessato potrebbe trovarsi nel territorio nazionale ad altro titolo, e
legittimamente. Secondo il presidente VILLONE, la questione posta
dall'emendamento merita di essere approfondita. Il senatore PASTORE esclude
che si tratti di casi rilevanti. Il senatore MARCHETTI suggerisce di
accantonare la votazione dell'emendamento. Il presidente VILLONE ritiene
invece preferibile votare sull'emendamento, nella consapevolezza che si
tratta comunque di una questione aperta, la cui soluzione deve essere
studiata con maggiore ponderazione in vista della discussione in Assemblea.
Il senatore PINGGERA ritiene che l'emendamento sia fondato su una
possibilità concreta. Il presidente VILLONE ribadisce che l'esigenza
sostanziale sottesa all'emendamento è indiscutibile, ma la soluzione tecnica
dovrebbe essere individuata disponendo di un tempo più congruo. Secondo il
senatore ANDREOLLI, è preferibile accantonare la votazione dell'emendamento.
Il relatore GUERZONI conferma la sua opposizione all'emendamento, che
giudica estraneo al contesto normativo. La votazione dell'emendamento viene
quindi accantonata.
Quanto agli emendamenti 4.15 e 4.22, fatti propri dal senatore MARCHETTI in
assenza dei proponenti, il relatore GUERZONI e il sottosegretario VIGNERI
confermano il proprio orientamento negativo e la Commissione li respinge.
Sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.20 e 4.26, di contenuto identico, il
presidente VILLONE ricorda i pareri negativi del relatore e del Governo,
motivati evidentemente in base alla valutazione che una procedura completa
di esame e decisione sulle richieste di asilo non potrebbe essere svolta
nelle condizioni indicate dagli emendamenti. Secondo il senatore PASTORE,
gli emendamenti colmano una lacuna limitatamente alla fase di presentazione
della domanda. Il presidente VILLONE osserva che le modifiche potrebbero
condurre a conseguenze aberranti, poichè ogni veicolo italiano potrebbe
essere utilizzato per richieste di asilo. Il senatore MARCHETTI considera
tale ipotesi pienamente coerente allo scopo del disegno di legge. Il
senatore PASTORE annuncia la sua astensione sull'emendamento, così come i
senatori FISICHELLA e MAGGIORE. Gli emendamenti, posti congiuntamente in
votazione, non risultano accolti.
L'emendamento 4.29 è ulteriormente motivato dal senatore PINGGERA. In
proposito il relatore GUERZONI conferma il suo parere contrario, poichè si
tratta di una disposizione che potrebbe essere utilizzata in modo
strumentale e improprio, mentre in tali circostanze è necessaria una forma
di controllo pubblico. L'emendamento viene respinto dalla Commissione.
Gli emendamenti 4.16 e 4.23 sono fatti propri dal senatore MARCHETTI, che li
riformula su indicazione del relatore e del senatore Besostri. Nel nuovo
testo gli emendamenti sono accolti dalla Commissione, dopo ulteriori
chiarimenti e interventi del senatore PASTORE, del sottosegretario VIGNERI,
del presidente VILLONE e del senatore BESOSTRI.
Il relatore GUERZONI presenta quindi l'emendamento 7.0.1, tendente ad
aggiungere un articolo dopo il 7, riguardante la questione sollevata con una
serie di emendamenti e concernente la possibilità di esercitare forme di
vigilanza su quanti richiedono l'asilo, durante la fase di pre-esame delle
domande.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554
Art 1.
Al comma 1, sostituire le parole: ´lo Stato italianoª, con le seguenti: ´La
Repubblicaª.
1.1
Lubrano di Ricco
Al comma 1, sopprimere le parole: ´su base individualeª.
1.3
Lubrano di Ricco
1.4 (Identico all'em. 1.3)
Diana Lino
Art. 2.
Sostituire l'articolo con il seguente:
´Art. 2.
1. Il diritto d'asilo è garantito:
a) allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale è
cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, abbia il
fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di
sesso, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o
etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che è effettivamente impedito, nel paese del
quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, nell'esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1 del presente articolo, è
riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa
esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come
Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati,
firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio
1970, n. 95ª.
2.6
Marchetti
Al comma 1, sostituire le parole: ´Il diritto di asilo, nel territorio dello
Stato, è garantitoª con il seguente periodo: ´Ha diritto di asilo, nel
territorio della Repubblicaª.
2.7
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ´al quale è riconosciutoª,
fino a: ´14 febbraio 1970, n. 95, eª, aggiungere, alla fine della lettera
a), il periodo: ´A detto straniero o apolide è riconosciuto, nei modi
stabiliti dalla presente legge, lo status di rifugiato previsto dalla
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24
luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal
protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31
gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95ª.
2.11
Lubrano di Ricco
2.12 (Identico all'em. 2.11)
Diana Lino
2.15 (Identico all'em. 2.11)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere le parole ´o non vogliaª.
2.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ´impedito nell'esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana edª.
2.2
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ´Costituzione italianaª, sostituire
la parola: ´edª, con la seguente: ´ovveroª.
2.4
Besostri
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ´ed espostoª, con le seguenti:
´o espostoª.
2.7-bis
Lubrano di Ricco
2.13 (Identico all'em. 2.7)
Diana Lino
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ´Costituzione italianaª, sostituire
le parole da: ´ed espostoª, fino alla fine, con le seguenti: ´e il mancato
riconoscimento dei diritti democratici comporti limitazioni persistenti alla
libertà personale ovvero costituisca concreto pericolo per la vita propria o
di familiari e parentiª.
2.5
Besostri
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ´per la vitaª, inserire le seguenti:
´propria o di familiariª.
2.5 (Nuovo testo)
Besostri
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´, a causa
di situazioni di guerra o guerra civile o di aggressione esterna o di
occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi,
persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblicoª.
2.9
Lubrano di Ricco
2.15-bis (Identico all'em. 2.9)
Diana Lino
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´ovvero ad
atti discriminatori di tale gravità da mettere a repentaglio la sua dignità
personale e la sua integrità fisica. Nella presente legge, con il termine di
|rifugiato| si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato
riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente dispostoª.
2.3
Pastore, Maggiore
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
´1-bis. Nella presente legge, con il termine di |rifugiato| si intende
qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di
asilo, salvo che sia diversamente dispostoª.
2.3 (Nuovo testo)
Pastore, Maggiore
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
´b-bis) Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il
riconoscimento dello status di rifugiato, è stato obbligato a lasciare il
paese d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di
conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o
religiosa o violazioni estese dei diritti umaniª.
2.10
Lubrano di Ricco
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
´b-bis) allo straniero o all'apolide che non voglia avvalersi della
protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente
abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libertà
riconosciuti nella |Convenzione quadro per la protezione delle minoranze
nazionali|, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1o
febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n. 302 del 28 agosto
1997, in vigore dal 1o marzo 1998ª.
2.8
Lubrano di Ricco
2.14 (Identico all'em. 2.8)
Diana Lino
Art. 3.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´, sulla permanenza o
cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia
di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di
attuazioneª.
3.5
Lubrano di Ricco
3.15 (Identico all'em. 3.5)
Diana Lino
Al comma 2, sostituire le parole: ´È presieduta da un prefettoª con le
seguenti: ´è presieduta da un magistrato nel grado di consigliere di
cassazioneª.
3.25
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
´3. La commissione si articola in tre sezioni, ciascuna delle quali è
composta da:
a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della
magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei
procedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona
umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di
presidente;
b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza
ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di
tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di
vicepresidente;
c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a
dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari
della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o
nell'applicazione degli accordi internazionali;
d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non
inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari
esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali
e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;
e) un docente universitario o ricercatore qualificato, designato dal
Consiglio universitario nazionale tra le persone di riconosciuta competenza
in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della
condizione giuridica dello straniero;
f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato
dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati tra gli
appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti
fondamentali della persona umana o dei diritti dello stranieroª.
3.6
Lubrano di Ricco
3.16 (Identico all'em. 3.6)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´Le disposizioni del
regolamento emanato ai sensi del presente comma devono comunque tenere conto
degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea,
con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e
per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che
devono essere assicurate nell'ambito delle stesseª.
3.12
Lubrano di Ricco
3.22 (Identico all'em. 3.12)
Diana Lino
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´Le disposizioni del
regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere
conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare
riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la
cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono
essere assicurate nell'ambito delle stesseª.
3.12/22 (Nuovo testo)
Lubrano di Ricco
Al comma 4, sostituire le parole: ´designato dal Ministro dell'internoª con
le seguenti: ´designato dal Presidente del Consiglio dei ministriª.
3.7
Lubrano di Ricco
3.17 (Identico all'em. 3.7)
Diana Lino
Al comma 4, dopo le parole: ´supplente per ogni componente della
Commissioneª, aggiungere il seguente periodo: ´Il Presidente del Consiglio
dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili
ed umaniª.
3.8
Lubrano di Ricco
3.18 (Identico all'em. 3.8)
Diana Lino
Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: ´espertoª, inserire la seguente:
´di chiara famaª.
3.1
Pastore, Maggiore
Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: ´espertoª, inserire la seguente:
´qualificatoª.
3.1 (Nuovo testo)
Pastore, Maggiore
Al comma 4, sostituire la parola: ´designatoª, con le seguenti: ´su
designazione del consiglio italiano per i rifugiatiª.
3.3
Lubrano di Ricco
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´Partecipa al consiglio
di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite
per i rifugiati, con funzioni consultiveª.
3.2
Marchetti
3.5 (Identico all'em. 3.2)
Lubrano di Ricco
3.24 (Identico all'em. 3.2)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Sostituire il comma 7 (soppresso) con il seguente:
´7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione. Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa,
gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte
le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie,
informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento
delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le
sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo.
La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è
sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il
funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da
iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei ministriª.
3.11
Lubrano Di Ricco
3.21 (Identico all'em. 3.11)
Diana Lino
Sostituire il comma 10 con il seguente:
´10. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata
del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato,
ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori e, a pena di
decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè
ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una
retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazioneª.
3.14
Lubrano di Ricco
3.23 (Identico all'em. 3.14)
Diana Lino
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Partecipano al
consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili
ed umani di cui al comma 4, a turno e, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiatiª.
3.10
Lubrano di Ricco
3.20 (Identico all'em. 3.10)
Diana Lino
Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Possono
partecipare al consiglio di presidenza, su invito del Presidente della
Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di
diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiatiª.
3.10/20 (Nuovo testo)
Lubrano di Ricco
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´assiste ai lavori un
rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiatiª.
3.4
Lubrano di Ricco
Al comma 11-bis premettere le seguenti parole: ´I componenti di ciascuna
sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di
cui all'articolo 7. In via eccezionale,ª.
3.9
Lubrano di Ricco
3.19 (Identico all'em. 3.9)
Diana Lino
Art. 4.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
´a) al rappresentante diplomatico o consolare italiano nel paese di
cittadinanza o di residenza abituale;ª
4.8
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: ´prima dell'ingresso nel
territorio dello Statoª con le seguenti: ´in occasione dell'ingresso nel
territorio dello Statoª.
4.28
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
´a-bis) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione;ª.
4.9
Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole ´alla questura del luogo di
dimoraª con le seguenti: ´eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul
territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura
del luogo di provvisoria dimoraª.
4.1
Tabladini, Speroni, Tirelli
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: ´Qualora la
domanda si asilo sia notificata anche verbalmente dall'interessato al
comandante di vettore aereo o navale diretto in Italia, sia italiano sia
straniero, e questi ne dia tempestiva comunicazione alle autorità italiane,
il vettore è esentato dalle sanzioni previste dalla legislazione in vigore
per il trasporto di persone prive della documentazione prescrittaª.
4.15
Lubrano di Ricco
4.22 (Identico all'em. 4.15)
Diana Lino
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
´b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di
cittadinanza o di dimora;
b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazioneª.
4.6
Marchetti
4.13 (Identico all'em. 4.6)
Lubrano di Ricco
4.20 (Identico all'em. 4.6)
Diana Lino
4.26 (Identico all'em. 4.6)
Pasquali, Magnalbò, Siliquini
Al comma 2, dopo la parola: ´organizzazioniª aggiungere le seguenti: ´o il
cui intervento viene richiesto o sollecitato dal richiedente asiloª.
4.29
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Lo straniero ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei
motivi soggettivi e oggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di
produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da
lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in
condizioni di scrivere liberamente nella propria lingua e di ottenere
informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura
e sui diritti e facoltà di cui può disporreª.
4.16
Lubrano di Ricco
4.23 (Identico all'em. 4.16)
Diana Lino
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ´Lo straniero ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per l'esposizione dei motivi posti a
base della domanda, ha il diritto di produrre o indicare ogni documentazione
utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda
e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria
lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo
svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporreª.
4.16/23 (Nuovo testo)
Lubrano Di Ricco
Art. 7.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
´Art. 7-bis.
(Trattenimento del richiedente asilo nella fase del pre-esame)
1. Qualora il pre-esame di cui all'articolo 7 duri o, ragionevolmente, possa
durare più di due giorni e, in ogni caso, quando la domanda di asilo sia
presentata in Questura, il funzionario di polizia della frontiera o della
Questura, su richiesta del delegato della Commissione Centrale, dispone che
il richiedente asilo ed i suoi familiari vengano trasferiti, ove non abbiano
altro titolo di soggiorno sul territorio nazionale, presso la più vicina
sezione speciale per richiedenti asilo, costituita ai sensi del successivo
comma 8, nei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge recante ´Disciplina dell'immigrazione
e norme sulle condizioni dello stranieroª.
2. Il richiedente asilo ed i suoi familiari possono essere trattenuti presso
la sezione speciale di cui al successivo comma 8, solo per il tempo
strettamente necessario alla definizione della fase del pre-esame e per
l'effettuazione dell'eventuale respingimento.
3. La polizia di frontiera o la Questura trasmettono gli atti al Pretore
senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dal provvedimento che
dispone il trattenimento.
4. Il Pretore, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui alla presente
legge convalida il provvedimento della polizia nei modi di cui all'articolo
737 e successivi del codice di procedura civile sentito, ove lo ritenga
necessario, l'interessato.
5. La convalida comporta il trattenimento dell'interessato per un periodo
non superiore ai 20 giorni complessivi. Su richiesta del Questore, il
Pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni,
purchè sia ragionevolmente prevedibile una definizione della fase del
pre-esame entro il nuovo termine.
6. In caso di mancata convalida del provvedimento del funzionario di polizia
da parte del Pretore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5, al
richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso un apposito permesso di
soggiorno. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza,
presso le strutture di accoglienza del comune ove fissano la propria
residenza, dal quale hanno l'obbligo di non allontanarsi senza
autorizzazione della competente Questura.
7. Alla decisione sul pre-esame conseguono gli effetti di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 7.
8. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di
cui all'articolo 12, comma 1, della legge recante |Disciplina
dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero|, sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, distinte e separate
del resto dei centri e caratterizzate da ogni possibile agevolazione della
vita familiare e sociale compatibile con le misure di vigilanza previste al
comma 7 del citato articolo 12. Le modalità per la gestione delle sezioni
speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro
dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarietà Socialeª.
7.0.1
Il Relatore