AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 12 MARZO 1998
227a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
VILLONE
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di martedì 10 marzo.
Il PRESIDENTE propone di accantonare l'esame dei residui emendamenti
riferiti all'articolo 4 del testo unificato proposto dal relatore, come pure
gli emendamenti all'articolo 5 e all'articolo 7. Ritiene infatti preferibile
concentrare intanto l'attenzione sull'emendamento aggiuntivo proposto dal
relatore (7.0.1), rivolto ad introdurre nel testo l'articolo 7-bis e
concernente in particolare il problema della vigilanza dei richiedenti asilo
nella fase di pre-esame delle domande.
La Commissione consente.
Il relatore GUERZONI, quindi, illustra l'emendamento 7.0.1, che prevede il
ricovero dei richiedenti asilo in apposite sezioni dei centri di accoglienza
di cui all'articolo 12 della nuova legge sull'immigrazione, con le
conseguenti misure di vigilanza.
Il presidente VILLONE osserva che l'esame preliminare, riferito
esclusivamente alla non manifesta infondatezza della domanda, non dovrebbe
comportare un tempo massimo così prolungato come quello indicato
nell'emendamento.
Il relatore GUERZONI replica che vi sono a volte situazioni assai complesse,
che esigono tempi di valutazione adeguati.
Il senatore BESOSTRI ritiene importante precisare dapprima la natura e i
limiti della fase di pre-esame, commisurandovi successivamente i termini di
legge.
Il presidente VILLONE insiste nel sottolineare che la fase di pre-esame
comporta esclusivamente una valutazione sommaria e necessariamente celere.
Secondo il relatore GUERZONI nella fase di pre-esame si decide in effetti
sulla stessa probabilità di ammettere l'accesso per motivi di asilo,
trattandosi pertanto di una decisione importante. Va rilevato, in proposito,
che le stesse competenze della Commissione incaricata di valutare le domande
sono in parte trasferite alle rispettive articolazioni competenti sul
pre-esame.
Il senatore TABLADINI osserva che il pre-esame delle domande deve essere
commisurato alle condizioni di fatto e non può comunque eccedere il termine
massimo di quattro giorni, come viene proposto nel suo sub-emendamento
7.0.1/4. Nel confermare che la sua parte politica non si oppone a una nuova
legge in materia di asilo, paventa la possibilità di adottare normative
inapplicabili, come quella recente sull'immigrazione, che secondo le ultime
dichiarazioni del Ministro dell'interno non può essere realizzata. Le sue
proposte di sub-emendamento all'emendamento 7.0.1 sono rivolte ad assicurare
la necessaria sorveglianza in fase di pre-esame, in primo luogo a tutela
degli interessati e senza che tale momento si protragga eccessivamente nel
tempo. Si sofferma quindi sugli altri subemendamenti da lui presentati in
riferimento all'emendamento 7.0.1.
Il sottosegretario SINISI precisa che il ministro Napolitano ha rilevato le
inevitabili difficoltà applicative della nuova disciplina dell'immigrazione,
ma non ha mai definito inapplicabile la nuova legge. Quanto al pre-esame
delle domande di asilo, conferma che si tratta esclusivamente di una
valutazione sulla non manifesta infondatezza, al fine di verificare se vi
sono o meno conclamate situazioni di insussistenza dei presupposti per
l'asilo.
Il senatore PASTORE riconosce che il relatore ha compiuto un apprezzabile
sforzo di recepimento delle istanze di modifica del testo emerse dalla
discussione e formulate in appositi emendamenti. Tuttavia l'emendamento
7.0.1 risulta complessivamente farraginoso, poichè l'eccessiva durata della
fase di pre-esame determina necessariamente una serie di complicazioni
dovute alle imprescindibili garanzie di procedimento. Appare a suo avviso
preferibile, pertanto, la soluzione indicata dal subemendamento 7.0.1/4, che
prevede un breve termine ulteriore e le conseguenti condizioni di vigilanza,
compresa la possibilità di trasferimento in altre località.
Il presidente VILLONE considera meritevoli della massima considerazione i
rilevi mossi dai senatori Tabladini e Pastore all'emendamento 7.0.1: un
prolungamento eccessivo della fase di pre-esame, infatti, potrebbe alterarne
la funzione trasformandola in un'esame di merito privo delle prescritte
garanzie. Egli giudica preferibile, di conseguenza, fissare con precisione
un termine ragionevolmente breve per la conclusione della fase di pre-esame,
nella consapevolezza che una volta esaurita la valutazione di carattere
preliminare la decisione di merito deve essere adottata con tutte le
necessarie garanzie di procedimento.
Il senatore BESOSTRI condivide la valutazione del Presidente e osserva che
un termine troppo esteso per la fase di pre-esame in caso di esito negativo
tramuterebbe la misura del respingimento in quello di una vera e propria
espulsione. Egli prospetta la possibilità di prevedere un termine massimo di
sette giorni, esclusivamente per i casi eccezionali.
Il senatore ANDREOLLI ritiene che per circostanze eccezionali il tempo di
pre-esame possa esser prolungato oltre le 48 ore ma in una misura
ragionevole e comunque non tale da trasformare quella fase del procedimento
nell'esame di merito della domanda.
Secondo il senatore MAGGIORE, il termine complessivo di quattro giorni può
essere considerato congruo.
Il senatore PASTORE osserva che l'aspetto problematico della questione
riguarda esclusivamente la vigilanza degli interessati, in particolare
quando questi si rivolgono alle questure e non ai posti di frontiera: senza
una disciplina di dettaglio delle modalità di soggiorno in attesa della
decisione preliminare sarebbe sufficiente prescrivere la vigilanza, con le
necessarie misure di assistenza a favore degli interessati.
Il senatore TABLADINI osserva che all'impostazione appena enunciata dal
senatore Pastore corrisponde sostanzialmente il subemendamento 7.0.1/4.
Il RELATORE dichiara di non condividere affatto l'orientamento che si sta
formando attorno alla questione.
Il presidente VILLONE comprende che la discussione in corso non coincide
interamente con lo schema normativo elaborato dal relatore nell'emendamento
7.0.1: egli tuttavia ritiene necessario tener conto dei molteplici argomenti
addotti per una soluzione diversa e propone di proseguire la discussione
nella seduta pomeridiana.
La Commissione consente.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.