AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 12 MARZO 1998

227a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di martedì 10 marzo.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l'esame dei residui emendamenti

riferiti all'articolo 4 del testo unificato proposto dal relatore, come pure

gli emendamenti all'articolo 5 e all'articolo 7. Ritiene infatti preferibile

concentrare intanto l'attenzione sull'emendamento aggiuntivo proposto dal

relatore (7.0.1), rivolto ad introdurre nel testo l'articolo 7-bis e

concernente in particolare il problema della vigilanza dei richiedenti asilo

nella fase di pre-esame delle domande.

La Commissione consente.

Il relatore GUERZONI, quindi, illustra l'emendamento 7.0.1, che prevede il

ricovero dei richiedenti asilo in apposite sezioni dei centri di accoglienza

di cui all'articolo 12 della nuova legge sull'immigrazione, con le

conseguenti misure di vigilanza.

Il presidente VILLONE osserva che l'esame preliminare, riferito

esclusivamente alla non manifesta infondatezza della domanda, non dovrebbe

comportare un tempo massimo così prolungato come quello indicato

nell'emendamento.

Il relatore GUERZONI replica che vi sono a volte situazioni assai complesse,

che esigono tempi di valutazione adeguati.

Il senatore BESOSTRI ritiene importante precisare dapprima la natura e i

limiti della fase di pre-esame, commisurandovi successivamente i termini di

legge.

Il presidente VILLONE insiste nel sottolineare che la fase di pre-esame

comporta esclusivamente una valutazione sommaria e necessariamente celere.

Secondo il relatore GUERZONI nella fase di pre-esame si decide in effetti

sulla stessa probabilità di ammettere l'accesso per motivi di asilo,

trattandosi pertanto di una decisione importante. Va rilevato, in proposito,

che le stesse competenze della Commissione incaricata di valutare le domande

sono in parte trasferite alle rispettive articolazioni competenti sul

pre-esame.

Il senatore TABLADINI osserva che il pre-esame delle domande deve essere

commisurato alle condizioni di fatto e non può comunque eccedere il termine

massimo di quattro giorni, come viene proposto nel suo sub-emendamento

7.0.1/4. Nel confermare che la sua parte politica non si oppone a una nuova

legge in materia di asilo, paventa la possibilità di adottare normative

inapplicabili, come quella recente sull'immigrazione, che secondo le ultime

dichiarazioni del Ministro dell'interno non può essere realizzata. Le sue

proposte di sub-emendamento all'emendamento 7.0.1 sono rivolte ad assicurare

la necessaria sorveglianza in fase di pre-esame, in primo luogo a tutela

degli interessati e senza che tale momento si protragga eccessivamente nel

tempo. Si sofferma quindi sugli altri subemendamenti da lui presentati in

riferimento all'emendamento 7.0.1.

Il sottosegretario SINISI precisa che il ministro Napolitano ha rilevato le

inevitabili difficoltà applicative della nuova disciplina dell'immigrazione,

ma non ha mai definito inapplicabile la nuova legge. Quanto al pre-esame

delle domande di asilo, conferma che si tratta esclusivamente di una

valutazione sulla non manifesta infondatezza, al fine di verificare se vi

sono o meno conclamate situazioni di insussistenza dei presupposti per

l'asilo.

Il senatore PASTORE riconosce che il relatore ha compiuto un apprezzabile

sforzo di recepimento delle istanze di modifica del testo emerse dalla

discussione e formulate in appositi emendamenti. Tuttavia l'emendamento

7.0.1 risulta complessivamente farraginoso, poichè l'eccessiva durata della

fase di pre-esame determina necessariamente una serie di complicazioni

dovute alle imprescindibili garanzie di procedimento. Appare a suo avviso

preferibile, pertanto, la soluzione indicata dal subemendamento 7.0.1/4, che

prevede un breve termine ulteriore e le conseguenti condizioni di vigilanza,

compresa la possibilità di trasferimento in altre località.

Il presidente VILLONE considera meritevoli della massima considerazione i

rilevi mossi dai senatori Tabladini e Pastore all'emendamento 7.0.1: un

prolungamento eccessivo della fase di pre-esame, infatti, potrebbe alterarne

la funzione trasformandola in un'esame di merito privo delle prescritte

garanzie. Egli giudica preferibile, di conseguenza, fissare con precisione

un termine ragionevolmente breve per la conclusione della fase di pre-esame,

nella consapevolezza che una volta esaurita la valutazione di carattere

preliminare la decisione di merito deve essere adottata con tutte le

necessarie garanzie di procedimento.

Il senatore BESOSTRI condivide la valutazione del Presidente e osserva che

un termine troppo esteso per la fase di pre-esame in caso di esito negativo

tramuterebbe la misura del respingimento in quello di una vera e propria

espulsione. Egli prospetta la possibilità di prevedere un termine massimo di

sette giorni, esclusivamente per i casi eccezionali.

Il senatore ANDREOLLI ritiene che per circostanze eccezionali il tempo di

pre-esame possa esser prolungato oltre le 48 ore ma in una misura

ragionevole e comunque non tale da trasformare quella fase del procedimento

nell'esame di merito della domanda.

Secondo il senatore MAGGIORE, il termine complessivo di quattro giorni può

essere considerato congruo.

Il senatore PASTORE osserva che l'aspetto problematico della questione

riguarda esclusivamente la vigilanza degli interessati, in particolare

quando questi si rivolgono alle questure e non ai posti di frontiera: senza

una disciplina di dettaglio delle modalità di soggiorno in attesa della

decisione preliminare sarebbe sufficiente prescrivere la vigilanza, con le

necessarie misure di assistenza a favore degli interessati.

Il senatore TABLADINI osserva che all'impostazione appena enunciata dal

senatore Pastore corrisponde sostanzialmente il subemendamento 7.0.1/4.

Il RELATORE dichiara di non condividere affatto l'orientamento che si sta

formando attorno alla questione.

Il presidente VILLONE comprende che la discussione in corso non coincide

interamente con lo schema normativo elaborato dal relatore nell'emendamento

7.0.1: egli tuttavia ritiene necessario tener conto dei molteplici argomenti

addotti per una soluzione diversa e propone di proseguire la discussione

nella seduta pomeridiana.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.