SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XIII LEGISLATURA --------------------
478a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1998
(Pomeridiana)
Presidenza del presidente MANCINO
RESOCONTO SOMMARIO ......... Pag. V-X
RESOCONTO STENOGRAFICO ......... 1-29
ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ......... 31-52
ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli
atti di indirizzo e di controllo) ......... 53-73
INDICE
RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
CONGEDI E MISSIONI ......... Pag. 1
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO
ELETTRONICO ......... 1
UFFICIO DI PRESIDENZA
Votazione per l'elezione di un senatore Segretario ......... 2
Votazione a scrutinio segreto ......... 7
DISEGNI DI LEGGE
Seguito della discussione:
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo:
Pasquali (AN) ......... 3, 15, 18
Tabladini (Lega Nord-Per la Padania indip.) ......... 3, 9, 11
Guerzoni (Dem. Sin. - L'Ulivo), relatore ......... 4, 5,
10
Sinisi, sottosegretario di Stato per l'interno ......... 5, 12
16
Novi (Forza Italia) ......... 6, 14
Jacchia (UDR) ......... 11, 13, 27
Marchetti (Com.) ......... 15, 17
Gasperini (Lega Nord-Per la Padania indip.) ......... 15, 20, 21
Verifiche del numero legale ......... 6, 14
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ......... 27, 28
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998
......... 28
ALLEGATO A
DISEGNI DI LEGGE NN. 203, 554 E 2425:
Articolo 7 ......... Pag. 31
Articolo 8 ed emendamenti ......... 32, 33
Articolo 9 ed emendamenti ......... 36, 37
Articolo 10, emendamenti e ordine del giorno ......... 39, 40, 42
Articolo 11 ed emendamenti ......... 42, 43
Articolo 12 ed emendamenti ......... 44
Articolo 13 ed emendamenti ......... 45, 46
Articolo 14 ed emendamenti ......... 49, 50
...
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana sono stati esaminati e votati gli
emendamenti all'articolo 7 del testo unificato proposto dalla Commissione.
Il Senato approva l'articolo 7.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.
PASQUALI (AN). Illustra l'emendamento 8.6.
TABLADINI (LNPI). Illustra gli emendamenti 8.7, 8.14 e 8.16.
GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati tutti gli altri emendamenti presentati dal suo Gruppo.
GUERZONI, relatore. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 8.6 ed esprime parere
favorevole sugli emendamenti 8.14 e 8.16 (in relazione a quest'ultimo suggerisce tuttavia di
aggiungere un riferimento al comma 2 dell'articolo 4). Esprime infine parere contrario su
tutti gli altri emendamenti.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del
relatore, salvo che per gli emendamenti 8.6 e 8.16, su cui si pronuncia in senso contrario, e
per l'emendamento 8.14, su cui si rimette all'Assemblea.
Il Senato respinge gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4. Con votazione preceduta dalla
verifica del numero legale, richiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato respinge quindi
l'emendamento 8.5. Vengono poi respinti gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e
8.12.
TABLADINI (LNPI). Non tutte le organizzazioni umanitarie sono da porre sullo stesso
piano: per questo l'emendamento 8.13 ed in particolare il successivo 8.14 meritano
l'approvazione dell'Assemblea.
GUERZONI, relatore. Ribadisce i pareri già resi, rispettivamente, sugli emendamenti 8.13 e
8.14. Pur comprendendo le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo,
conferma il parere favorevole all'emendamento 8.16, qualora integrato nel senso da lui
indicato.
Con successive votazioni, il Senato respinge l'emendamento 8.13, approva l'emendamento
8.14, respinge l'emendamento 8.15 e, dopo che il senatore TABLADINI (LNPI) ha
accettato la proposta di modifica avanzata dal relatore, approva l'emendamento 8.16, nel
testo modificato. È quindi approvato l'articolo 8, nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.
TABLADINI (LNPI). Illustra l'emendamento 9.7.
GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 9.
JACCHIA (UDR). La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 9 appare ambigua e non
consapevole della serietà dell'esame da parte della Commissione centrale. (Applausi dal
Gruppo LNPI).
GUERZONI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati
all'articolo 9.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del
relatore.
Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. Con
votazione preceduta dalla verifica del numero legale richiesta dal senatore NOVI (FI), il
Senato respinge l'emendamento 9.4a; respinge altresì l'emendamento 9.5 e la prima parte
dell'emendamento 9.6, fino alle parole ´essere reiteratoª. Risultano di conseguenza preclusi
la seconda parte dell'emendamento 9.6 e gli emendamenti 9.7 e 9.8. Il Senato infine
respinge l'emendamento 9.9 ed approva l'articolo 9 nel suo complesso.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.
GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario.
MARCHETTI (Com). Dà per illustrato l'emendamento 10.7.
PASQUALI (AN). Illustra l'emendamento 10.8.
LUBRANO di RICCO (Verdi). Ritira l'emendamento 10.15 e lo trasforma nell'ordine del
giorno n. 150. (v. allegato A).
TABLADINI (LNPI). Esprime stupore per il fatto il senatore Lubrano di Ricco si sia
adeguato alla volontà del Governo, così rinunciando ad una battaglia da lui lungamente
condotta in Commissione.
GUERZONI, relatore. Invita i presentatori degli emendamenti 10.7 e 10.12 a ritirarli ed
esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti. Formula inoltre parere favorevole
sull'ordine del giorno n. 150.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore
ed accoglie l'ordine del giorno n. 150.
Il Senato respinge gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, e 10.6.
MARCHETTI (Com.). Insiste sull'emendamento 10.7.
Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 10.7, 10.8 e 10.11.
PASQUALI (AN). Insiste per la votazione dell'emendamento 10.12.
Il Senato respinge quindi gli emendamenti 10.12, 10.13, 10.14 e 10.16; approva infine
l'articolo 10.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.
GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario.
PASQUALI (AN). L'emendamento 11.4 si illustra da sé.
GUERZONI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del
relatore.
Con successive votazioni, il Senato respinge tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11
ed approva l'articolo 11 nel suo complesso.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.
GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 12.
GUERZONI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda col parere del relatore.
Il Senato respinge tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12 ed approva l'articolo 12 nel
suo complesso.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.
GASPERINI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario.
PASQUALI (AN). Illustra gli emendamenti 13.4 e 13.5 e dà per illustrati gli altri
emendamenti recanti la sua firma.
TABLADINI (LNPI). Dà per illustrato l'emendamento 13.19.
GUERZONI, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti 13.5 e 13.6 e contrario
a tutti gli altri emendamenti all'articolo 13.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda col parere del relatore.
Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4,
approva gli emendamenti 13.5 e 13.6 e respinge tutti i restanti emendamenti presentati
all'articolo 13; approva infine l'articolo 13 nel testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.
GASPERINI (LNPI). Illustra l'emendamento 14.5 e dà per illustrati gli altri emendamenti
recanti la sua firma.
GUERZONI, relatore. La previsione di cui all'emendamento 14.5 è già soddisfatta dalla
partecipazione del Governo italiano ad un apposito programma europeo; pertanto ne chiede il
ritiro, così come dell'emendamento 14.12. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli altri
emendamenti.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Conferma l'indicazione fornita dal relatore in
riferimento all'emendamento 14.5 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.
Risultato di votazione
PRESIDENTE. Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un senatore Segretario
e proclama eletto il senatore TABLADINI (LNPI), che invita a prendere posto sul banco
della Presidenza e a cui rivolge le felicitazioni sue personali e dell'intera Assemblea.
(Generali applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge:
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4.
GASPERINI (LNPI). Insiste per la votazione dell'emendamento 14.5.
Si passa alla votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento,
dell'emendamento 14.5.
PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per
un'ora.
La seduta, sospesa alle ore 18,17 è ripresa alle ore 19,17.
PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo
102-bis del Regolamento, dell'emendamento 14.5.
Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione alla
prossima seduta.
SPECCHIA, segretario. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v.
Allegato B).
PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 5 novembre 1998. (v.
Resoconto stenografico).
La seduta termina alle ore 19,22.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente MANCINO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
SPECCHIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno
precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bassanini, Bernasconi, Bettoni
Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, Del Turco, De
Martino Francesco, De Zulueta, Di Pietro, Duva, Elia, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Larizza,
Lauria Michele, Leone, Manconi, Masullo, Monticone, Ossicini, Pagano, Papini,
Pappalardo, Pieroni, Piloni, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Valiani, Vigevani, Viviani,
Volcic.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, Diana Lino, Lauricella,
Martelli e Speroni per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Turini,
per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al
Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate
votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto
dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.
Votazione per l'elezione di un senatore Segretario
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un senatore
Segretario.
Il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, non essendo rappresentato nel
Consiglio di Presidenza, ha avanzato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento, la
richiesta che si proceda alla elezione di un Segretario.
L'Assemblea dovrà ora votare per l'elezione di un senatore Segretario appartenente a tale
Gruppo.
A tale scopo, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nominativo, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento.
Risulterà eletto colui che, essendo iscritto al Gruppo di cui sopra - cioè al Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente - otterrà il maggior numero di voti.
Per le operazioni di voto è stata predisposta un'urna. Quando avranno votato i senatori
presenti in questo momento nell'Aula, l'urna resterà aperta per dare modo agli altri senatori
di partecipare alla votazione, mentre l'Assemblea potrà proseguire nell'esame del successivo
punto all'ordine del giorno.
I senatori, chiamati in ordine alfabetico (rispetto ai presenti in Aula), passeranno sotto il
banco della Presidenza e deporranno la scheda nell'urna predisposta.
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore Segretario.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione dei senatori presenti in questo momento in Aula.
PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che le urne rimarranno aperte per un'altra
mezz'ora di tempo per permettere di votare a chi ancora non lo abbia fatto.
(L'urna resta aperta)
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn.
204, 554 e 2425. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.
Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi l'Assemblea ha concluso l'esame
degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Pertanto, metto ai voti l'articolo 7.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i
presentatori ad illustrare.
GASPERINI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.
PASQUALI. Signor Presidente, credo che l'emendamento 8.6 abbia una sua valenza e
debba essere, pertanto, valutato positivamente dall'Assemblea.
I firmatari di tale emendamento ritengono che sia opportuno, se non necessario, porre un
termine anche all'approfondimento dell'istruttoria che è prevista, in quanto la Commissione è
investita della possibilità di una proroga istruttoria purché sia adeguatamente motivata. In
caso contrario, resterebbe un termine aperto secondo noi in modo assurdo o per meglio dire
vi sarebbe una carenza assoluta di termini per quanto riguarda la fase che consegue alla
riapertura dell'istruttoria.
Per queste ragioni, insisto su questo emendamento e lo sottopongo all'Assemblea con la
speranza che possa essere valutato positivamente.
TABLADINI. Signor Presidente, intervengo per illustrare solo gli emendamenti 8.7, 8.14 e
8.16.
L'emendamento 8.7 - si tratta sempre del solito tasto - stabilisce che: ´Nelle more della
pronuncia e della notifica della decisione della Commissione centrale, il richiedente asilo
permane sotto sorveglianzaª. Ribadisco il concetto che, finché non sia trascorso il periodo in
cui il richiedente asilo politico non abbia avuto l'okay dalla prima Commissione che lo
giudica, egli debba essere sorvegliato per non doverci poi rammaricare di aver iniziato un
lavoro all'interno di questa Commissione e trovare questo signore in veste di insalutato
ospite.
L'emendamento 8.14 è teso ad aggiungere alle parole: ´Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiatiª le parole: ´, la Croce Rossa Italianaª, in quanto ritengo che si tratti di
un ente morale che ha tutti i meriti per trattare questo tipo di argomento.
L'emendamento 8.16 propone di aggiungere dopo le parole ´organizzazioni umanitarie
specializzateª (a parte il fatto che il termine ´specializzateª mi dà l'idea di qualcosa di tecnico
piuttosto che di carattere umanitario, ricordo che ieri è stata ´bocciataª una parola contenuta
in un emendamento perché non piaceva al relatore, anche se secondo me era più idonea) le
parole ´di comprovata affidabilitàª, poiché ritengo tale espressione più adatta anche dal
punto di vista lessicale, dovendosi riferire ad ´organizzazioni umanitarieª, in quanto la sola
espressione ´organizzazioni umanitarie specializzateª - ripeto - mi sembra suoni male anche
sotto tale profilo.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1 e
8.2.
Ritengo, inoltre, l'emendamento 8.3 non accoglibile in quanto inerisce il caso di colui o colei
che non può rientrare in patria, ancorché abbia avuto il rifiuto della domanda di asilo, in
quanto, se vi fosse costretto, porrebbe in pericolo la sua stessa esistenza: si tratta di una delle
norme fondamentali e centrali di tutte le convenzioni internazionali. A questo riguardo,
ricordo ai presentatori che, non a caso, successivamente nel testo è previsto l'istituto del
mancato rimpatrio provvisorio, diretto proprio a fronteggiare casi consimili. Esprimo,
dunque, parere contrario su tale emendamento.
Parimenti, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.4 e 8.5.
Sull'emendamento 8.6 mi rimetto all'Assemblea, ma voglio chiarire il perché. Qui c'è da
tutelare l'interesse del soggetto che ha avuto accesso alla domanda. È giusto, come propone
l'emendamento, assicurarsi che entro un certo periodo di tempo dall'audizione (in questo
caso, sessanta giorni) vi sia la risposta, in un senso o nell'altro, ma vorrei anche ricordare
che è interesse di questi soggetti far sì che la Commissione centrale abbia più tempo possibile
per esaminare i documenti e le situazioni, poiché in molti casi le questioni sono molto
complesse. Questa è quindi la ragione, signor Presidente, per la quale mi rimetto
all'Assemblea.
Ritengo che l'emendamento 8.7 non sia accoglibile, in quanto tratta di un soggetto che abbia
superato il preesame e sia in possesso di un permesso di soggiorno che mantiene fino a
quando non esce dal paese, qualora l'esame della domanda non abbia avuto esito positivo.
Esprimo, dunque, parere contrario su tale emendamento.
Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 8.8 e 8.9. A quest'ultimo riguardo,
ricordo che i trenta giorni previsti dal comma 5 sono un periodo di tempo ragionevolmente
necessario per consentire ad un soggetto di lasciare un paese nel quale è inserito almeno da
diversi mesi.
Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 8.10 e rilevo, in merito, che il termine è
stato già dimezzato rispetto a quello previsto dalle norme in vigore.
Esprimo inoltre parere contrario anche sull'emendamento 8.11, per le stesse motivazioni, e
sull'emendamento 8.12.
Non ritengo di poter accogliere la proposta dei presentatori dell'emendamento 8.13 - su cui
esprimo parere contrario - volta ad inserire nel testo un organismo come la Croce Rossa
Internazionale, mentre - anche se la questione potrebbe essere discussa - esprimo parere
favorevole sul successivo emendamento, l'8.14, che propone invece l'inserimento della
Croce Rossa Italiana.
Sono poi contrario all'emendamento 8.15. Vorrei ricordare che queste organizzazioni
umanitarie sono quelle che abbiamo previsto precedentemente nel testo e che sono sottoposte
ad autorizzazione ministeriale.
Sono poi favorevole all'emendamento 8.16 se i presentatori sono disponibili a completare la
loro proposta di modifica, volta ad aggiungere le parole: ´di comprovata affidabilitàª, con le
altre: ´di cui all'articolo 4, comma 2ª.
PRESIDENTE. Quindi, propone un'integrazione.
GUERZONI, relatore. È un'integrazione significativa, altrimenti il mio parere sarà
contrario.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in
esame.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, fatta
eccezione per l'emendamento 8.14, il parere del Governo è conforme a quello che ha
espresso il relatore. Dico fatta eccezione per l'emendamento 8.14 perché il Governo intende
rimettersi all'Assemblea.
Il relatore, per quanto riguarda questo emendamento, ha espresso parere favorevole a che
venga inserita la voce: ´la Croce Rossa Italianaª dopo le parole: ´Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiatiª al comma 6 dell'articolo 8. Ad avviso del Governo, la Croce
Rossa Italiana è una delle organizzazioni umanitarie specializzate previste dalla legge e non si
comprenderebbe la ragione per cui la Croce Rossa Italiana debba essere espressamente
prevista, mentre altre organizzazioni umanitarie, pur riconosciute e di altrettanto valore -
anche se non possiamo non ricordare i meriti della Croce Rossa Italiana, perché già
largamente impiegata in passato, per il servizio che rende, proprio per l'effettuazione delle
operazioni di rimpatrio volontario -, non sono previste. Per queste ragioni il Governo si
rimette all'Assemblea sull'emendamento 8.14.
Riteniamo inoltre non accettabile, e quindi che il parere debba essere contrario
sull'emendamento 8.16, volto ad aggiungere le parole: ´di comprovata affidabilitઠdopo le
parole: ´organizzazioni umanitarie specializzateª al comma 6 dell'articolo 8. Basti ragionare
a contrario e immaginare che sarebbe davvero singolare se il Governo affidasse questi
compiti ad organizzazioni umanitarie specializzate che non fossero di comprovata affidabilità.
Perciò riteniamo che questo emendamento debba essere respinto.
Non faccio invece alcuna obiezione a che venga fatto una richiamo all'articolo 4, comma 2;
auspicherei però che le parole ´di comprovata affidabilitઠnon venissero riportate nel testo.
In aggiunta a quanto ho detto, mi permetto di portare qualche altra argomentazione.
Per quanto riguarda l'emendamento 8.3, il principio dell'impossibilità di rimpatrio anche in
caso di rigetto della domanda di asilo discende da convenzioni internazionali che noi abbiamo
accettato. Il principio è recepito nella legge n. 40 del 1998 all'articolo 17, che prevede il
divieto di espulsione, in alcuni casi, anche quando non sarebbe possibile rilasciare il
permesso di soggiorno. Sarebbe davvero singolare che davanti a situazioni personali
particolari, che dovrebbero indurci a fare diversamente, applicassimo addirittura per la legge
sul diritto di asilo un trattamento più sfavorevole rispetto a quello adottato per la legge
sull'immigrazione.
Aggiungo che per quanto riguarda l'emendamento 8.6 il parere è contrario. L'emendamento
proposto dalla senatrice Pasquali e da altri senatori potrebbe essere meritevole di attenzione
ed anche di accoglimento, ma riteniamo che l'introduzione solo del termine di 60 giorni non
farebbe altro che introdurre una clausola di per sè insufficiente, perché non si capirebbe che
cosa accadrebbe una volta che i 60 giorni fossero decorsi. Quindi, da solo, non è certamente
un emendamento accoglibile; sarebbero necessari altri elementi normativi integrativi che
disciplinassero la condizione giuridica di questi soggetti una volta decorsi i 60 giorni.
Non intendo aggiungere altro per ragioni di brevità e quindi, per i restanti emendamenti, mi
rimetto al parere del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.5.
Verifica del numero legale
NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Senatore Novi, è sicuro di riuscire a trovare l'appoggio per questa sua
richiesta?
NOVI. Può darsi, Presidente.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
Mi sembra che la richiesta non sia appoggiata.
AZZOLLINI. No, Presidente, è appoggiata!
(La richiesta risulta appoggiata).
PRESIDENTE. In effetti, ora la richiesta è appoggiata. Sarebbe necessaria però una
maggiore sollecitudine durante le votazioni.
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Chiusura di votazione
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un senatore
segretario.
Invito pertanto i senatori segretari a procedere allo spoglio delle schede.
(I senatori segretari procedono al computo dei voti).
Hanno preso parte alla votazione i senatori:
Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Asciutti, Azzollini,
Baldini, Barbieri, Barrile, Battafarano, Battaglia, Bedin, Bergonzi, Bertoni, Besostri, Besso
Cordero, Bettamio, Bevilacqua, Bianco, Boco, Bonatesta, Bonavita, Bonfietti, Bornacin,
Bortolotto, Bosi, Brignone, Bruni, Bruno Ganeri, Brutti, Bucci, Bucciarelli, Bucciero,
Caddeo, Callegaro, Calvi, Camber, Camerini, Camo, Campus, Capaldi, Caponi, Carcarino,
Carella, Carpinelli, Caruso Antonino, Castellani Carla, Castellani Pierluigi, Cazzaro,
Centaro, Cimmino, Cioni, Cirami, Cò, Colla, Conte, Corrao, Cortelloni, Costa, Coviello,
Crescenzio, Curto, Cusimano,
D'Alessandro Prisco, D'Alì, Daniele Galdi, De Anna, Debenedetti, De Corato, De Guidi, De
Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Guido, Demasi, Diana Lorenzo, Dolazza,
Dondeynaz, Donise,
Erroi,
Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Firrarello, Fisichella, Florino, Follieri,
Forcieri, Fumagalli Carulli, Fusillo,
Gambini, Gasperini, Giaretta, Giovanelli, Greco, Grillo, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni,
La Loggia, Lauria Baldassare, Lauro, Lo Curzio, Loiero, Lombardi Satriani, Lorenzi,
Loreto, Lubrano di Ricco,
Maconi, Maggi, Maggiore, Magnalbò, Manara, Manfredi, Manieri, Manis, Mantica, Manzi,
Marchetti, Marino, Marri, Mazzuca Poggiolini, Mele, Meloni, Meluzzi, Micele, Mignone,
Migone, Milio, Minardo, Montagna, Montagnino, Monteleone, Monticone, Morando,
Moro, Mulas, Mundi, Mungari, Murineddu,
Napoli Bruno, Napoli Roberto, Nava, Nieddu, Novi,
Occhipinti,
Palumbo, Papini, Pardini, Parola, Pasquali, Pasquini, Passigli, Pastore, Pedrizzi, Pelella,
Pellegrino, Pellicini, Pera, Peruzzotti, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Pianetta, Piatti,
Pinggera, Pinto, Pizzinato, Polidoro, Pontone, Preda, Preioni, Provera,
Ragno, Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Rizzi, Robol, Rognoni, Ronconi, Rossi, Rotelli,
Russo, Russo Spena,
Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Scivoletto, Scopelliti, Sella di Monteluce, Semenzato,
Senese, Servello, Smuraglia, Specchia, Speroni, Squarcialupi, Staniscia,
Tabladini, Tapparo, Tarolli, Terracini, Thaler Ausserhofer, Tirelli, Toia, Tomassini,
Ucchielli,
Valentino, Valletta, Vedovato, Vegas, Veltri, Ventucci, Veraldi, Vertone Grimaldi, Villone,
Visentin, Viserta Costantini,
Wilde,
Zanoletti, Zilio.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri
senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.13.
TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TABLADINI. Signor Presidente, per la prima volta rilevo che non c'è concordanza tra il
Governo e il relatore nell'espressione del parere. Non dico che questo mi faccia piacere,
perché sarebbe fuori luogo, ma comunque vedo che c'è un certo margine di discussione tra il
Governo e il relatore. Quindi, apprezzo questa situazione, anche perché significa che il mio
emendamento è stato quanto meno oggetto di discussione, il che fa sempre piacere.
Mi ero battuto per l'approvazione dell'emendamento 8.14, ma, ripensandoci, mi sembra che
l'emendamento 8.13 abbia una valenza superiore: trattandosi di cittadini stranieri, ritengo che
giustamente debba essere interessata la Croce Rossa Internazionale e non quella italiana,
chiamata ad intervenire solo per competenza ´di suoloª. Quindi, auspico l'approvazione
dell'emendamento 8.13, che propone il coinvolgimento della Croce Rossa internazionale, e
in subordine dell'emendamento 8.14, che richiede l'intervento della Croce Rossa italiana.
Comunque, non accetto le osservazioni che sono state avanzate dal Sottosegretario circa il
fatto che tutte le organizzazioni umanitarie debbano essere considerate sullo stesso piano.
Ritengo invece che la Croce Rossa Internazionale o la Croce Rossa Italiana per questo
specifico compito siano sicuramente l'ente o l'organizzazione più adatta. Non mi piace il
termine ´specializzataª, però ritengo che in questo caso lo si potrebbe usare: vale a dire
sicuramente la più adatta a gestire queste problematiche.
Insisto perché ritengo che ciò vada anche a favore dello stesso cittadino richiedente l'asilo
politico.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore se ha qualcosa da aggiungere.
Il senatore Tabladini in sostanza sostiene che inserire la Croce Rossa Internazionale risolve
anche il problema della presenza automatica, senza possibilità di giudizio, della Croce Rossa
Italiana. Poi intende aggiungere con l'emendamento 8.16 le parole: ´di comprovata
affidabilitઠperché desidera che queste organizzazioni siano, appunto, di comprovata
affidabilità.
GUERZONI, relatore. Signor Presidente, ribadisco il mio parere contrario all'inserimento
della Croce Rossa Internazionale, perché è già presente l'Organizzazione internazionale
dell'ONU (ACNUR) rappresentativa al massimo livello.
Faccio il ragionamento contrario: siccome la Croce Rossa Internazionale delegherebbe poi
quella italiana, credo sia più utile, anche se sono fondate le osservazioni del rappresentante
del Governo, la presenza della Croce Rossa Italiana. Mantengo pertanto il parere espresso.
Per quanto riguarda l'emendamento 8.16, signor Presidente, comprendo le preoccupazioni
del Sottosegretario circa la dizione: ´di comprovata affidabilitàª, però siamo in sede politica
e di conseguenza bisogna ragionare anche politicamente. Con l'aggiunta che propongo, cioè:
´di cui all'articolo 4, comma 2ª, si rimanda, signor Sottosegretario, ad organizzazioni
autorizzate dal Ministero, che senz'altro saranno affidabili. Confermo perciò il mio parere
favorevole all'emendamento 8.16 a condizione che i proponenti accettino di completarlo con
le parole: ´di cui all'articolo 4 comma 2ª.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal senatore Gasperini e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Chiedo al senatore Tabladini se accetta l'aggiunta proposta dal relatore all'emendamento
8.16.
TABLADINI. Sono d'accordo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Poiché permane la contrarietà del Governo al testo originario
dell'emendamento 8.16, procediamo alla votazione per parti separate.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.16, consistente nel testo originario
dell'emendamento.
È approvata.
Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 8.16, che si sostanzia nell'aggiunta,
proposta dal relatore, in fine, delle parole: ´di cui all'articolo 4, comma 2ª.
È approvata.
Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che
invito i presentatori ad illustrare.
GASPERINI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.
TABLADINI. Signor Presidente, mi permetta solo per quanto riguarda l'emendamento 9.7.
Mi scusi, ma ho un po' di febbre.
L'emendamento in questione recita: ´Il provvedimento di impossibilità temporanea al
rimpatrio non può essere reiterato più di due volteª. Diciamo che dopo due volte uno
effettivamente debba essere rimpatriato. La prima volta può esserci un impedimento, la
seconda volta un altro impedimento, ma poi deve pur essere rimpatriato; quindi, da questo
punto di vista, ritengo si debba mettere almeno un paletto alla possibilità di rimpatrio,
altrimenti, con situazioni di rinvio, questo signore può permanere tranquillamente non si sa
per quanto tempo nel nostro paese.
JACCHIA. Signor Presidente, credo che il comma 1 dell'articolo 9 sia del tutto fuori di
quello che possiamo immaginare ragionevole perché in esso si afferma che la Commissione
centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del
diritto di asilo, può decidere l'inopportunità del rimpatrio del richiedente. Mi è stato spiegato
che la Commissione può trovarsi di fronte ad un caso in cui questo signore che vuole il
diritto d'asilo è un patriota che per la sua patria ha commesso dei crimini e quindi viene
perseguito per essi. A questo punto, se è veramente un criminale - se non è così verrò
corretto - non vedo perché si ritiene inopportuno il rimpatrio.
Teniamo conto che la Commissione centrale è un organo serissimo. All'articolo 8, comma 2
(non ne abbiamo parlato perché si va alla velocità del suono), si dice che ´La Commissione
centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivatoª e che ´deve fornire una
valutazione espressa di tutti gli elementi acquisitiª.
A questo punto, colleghi, se è così importante quello che fa la Commissione, se accerta la
mancanza dei presupposti necessari, è inutile che ci mettiamo ancora a dire che si potrebbe
comunque ritenere inopportuno il rimpatrio. Ad un certo punto ci vuole un minimo di
certezza e quindi direi che questa è una norma ambigua: da un lato, dice che si accertano i
presupposti necessari e, dall'altro, che, se non è proprio così, si può decidere il rimpatrio.
Togliamo l'ambiguità della norma. (Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania
indipendente e del senatore Cortelloni).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere negativo sugli emendamenti 9.1 e
9.2.
Voglio interloquire con il collega Jacchia. Qui siamo in sostanza di fronte, come diceva
poc'anzi il Sottosegretario, ad una questione centrale, quella sulla quale è sorta culturalmente
nella comunità internazionale la problematica del diritto d'asilo. Qui siamo di fronte ad un
cittadino che, pur non avendo i requisiti per essere accolto, tuttavia rischia la vita e, di
conseguenza, abbiamo istituito il permesso di impossibilità temporanea al rimpatrio.
Risolviamo i problemi in questi termini. Accogliere questo emendamento, significa ferire
mortalmente tutto l'impianto e tutta la filosofia del diritto di asilo. Perciò, il mio parere è
contrario.
Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento 9.3 e sull'emendamento 9.4 poiché, in
quest'ultimo caso, il provvedimento è sempre e continuamente sottoposto a verifica, non c'è
bisogno di introdurre l'indicazione che le verifiche debbano avvenire ogni sei o ogni tre
mesi. Anzi, se facessimo questo, indeboliremmo l'obbligo di verifica.
Parere contrario sull'emendamento 9.4a, perché la norma istituisce la carta di soggiorno
mutuata dalla legge n. 40 del 1998 e mi pare che il tempo previsto per ottenerla sia congruo.
Parere negativo sull'emendamento 9.5 per le ragioni dette sopra.
Parere contrario sull'emendamento 9.6, data la natura imprevedibile e non programmabile
della fine della condizione di pericolo per l'esistenza del soggetto: non possiamo
programmare che il permesso di soggiorno per impossibilità temporanea al rimpatrio sia per
un anno, perchè esso è rinnovabile per tutto il tempo in cui perdura la situazione che ha
consentito l'accesso al permesso.
Per le stesse ragioni, il parere è contrario sugli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del
relatore.
Per quanto riguarda l'emendamento 9.4a, preciso che il tempo di permanenza in Italia
previsto per ottenere la carta di soggiorno, secondo la legge n. 40 del 1998, è di cinque anni,
per cui sarebbe singolare se introducessimo, per chi corre pericolo di vita, una disciplina più
sfavorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.
JACCHIA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
JACCHIA. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore una precisazione relativamente
all'emendamento 9.1. Vorrei domandargli di farci un esempio concreto, in modo che
possiamo divertirci tutti, del caso in cui la Commissione centrale, che è composta da persone
serie, accerta la mancanza dei presupposti necessari al riconoscimento del diritto d'asilo, ma
la persona, nonostante questo accertamento, viene gratificato dell'inopportunità del
rimpatrio. Vorrei che il relatore ci fornisse un esempio: si tratta di una persona che,
combattendo per la sua etnia o la patria, ha preso un poliziotto e lo ha fatto a fettine? In tal
caso, verrebbe perseguito nel proprio paese, altrimenti qual è questo caso preciso? (Applausi
ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Cortelloni).
PRESIDENTE. Voi applaudite il senatore Jacchia, ma vi prego di farlo con convinzione.
GUERZONI, relatore. Signor Presidente, può rispondere più ampiamente anche il Governo.
Non entro nel particolare, ma, secondo quanto stabiliamo in precedenti disposizioni di
questo disegno di legge, non ne avrebbe diritto lo straniero che fosse responsabile di crimini
contro l'umanità e di genocidio. In una parte della normativa stabiliamo anche che i soggetti
responsabili di crimini di questa natura non potrebbero godere dell'ospitalità, nonostante
siano in pericolo per la loro esistenza.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Gasperini e da altri
senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4a.
Verifica del numero legale
NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4a, presentato dal senatore Gasperini e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Gasperini e da
altri senatori, fino alle parole: ´non può essere reiteratoª.
Non è approvata.
A seguito di questa votazione sono preclusi la seconda parte dell'emendamento 9.6 e gli
emendamenti 9.7 e 9.8.
Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 9.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine
del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.
GASPERINI. Diamo per illustrati gli emendamenti da noi presentati.
MARCHETTI. Anche noi diamo per illustrato l'emendamento 10.7.
PASQUALI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 10.8. Il comma 3
dell'articolo 10 prevede che la sentenza del TAR che rigetta il ricorso disponga il ritiro del
permesso di soggiorno e intimi all'interessato di lasciare il territorio dello Stato entro quindici
giorni. Ora noi ci domandiamo perché, una volta che tutto è stato accertato e approfondito e
che il TAR si è pronunciato in senso negativo per il richiedente asilo, debba passare ancora
un termine di quindici giorni, che riteniamo troppo lungo.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 10.15, presentato dal senatore Lubrano Di
Ricco, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 150.
LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1
e 10.2. Ritengo non accoglibile l'emendamento 10.3, per le stesse argomentazioni già svolte
in sede di espressione del parere sull'emendamento 8.10. Per le stesse ragioni sono contrario
all'emendamento 10.4. Anche sugli emendamenti 10.5 e 10.6 il parere è contrario.
Per quanto riguarda l'emendamento 10.7, invito i presentatori a ritirarlo poiché non ritengo
sia giusto caricare il magistrato di tale incombenza, che tocca a noi fissare nella norma.
D'altra parte, segnalo quanto si dispone al comma 4 di questo articolo: vi sono diversi modi
di fronteggiare situazioni particolari. Per tali ragioni, ritengo sia giusto ritirare tale
emendamento; diversamente, il parere è contrario.
Sono inoltre contrario all'emendamento 10.8 poiché ritengo che sette giorni siano troppo
pochi, che siano un termine irragionevole; ugualmente esprimo parere contrario
sull'emendamento 10.11.
Anche per quanto riguarda l'emendamento 10.12, inviterei i presentatori a ritirarlo perché
quella che si vorrebbe sopprimere è invece una formulazione voluta dalla Commissione e
condivisa dal Governo. Parere contrario anche all'emendamento 10.13, mentre ritengo non
accoglibile l'emendamento 10.14 poiché in tal caso si tratta di un cittadino che ha bisogno di
lavorare in questa fase.
Il parere invece è favorevole sull'ordine del giorno n. 150, presentato dal senatore Lubrano
Di Ricco.
Mi dichiaro infine contrario all'emendamento 10.16.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo è
conforme a quello espresso dal relatore. Vorrei soltanto aggiungere una considerazione
relativamente agli emendamenti 10.7 e 10.8. La condizione giuridica di chi ha richiesto
l'asilo e non ha ricevuto accoglienza alla sua domanda è analoga a quella del cittadino
extracomunitario irregolare che si trova nel nostro paese, cioè di chi, giunto legittimamente,
ha perduto il diritto a permanere nel territorio del nostro Stato. Per la condizione di questi
soggetti, dalla legge n. 40 del 1998 sull'immigrazione è previsto che, in caso di espulsione,
si proceda con l'intimazione e la diffida a lasciare il territorio dello Stato entro quindici
giorni. Sarebbe davvero singolare, se non addirittura normativamente incoerente, riservare a
soggetti che si trovino in situazioni assolutamente identiche un trattamento giuridico
differenziato.
È per questo motivo che gli emendamenti 10.7 e 10.8 vanno respinti, così come ha richiesto
il relatore.
TABLADINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TABLADINI. Signor Presidente, è pur vero che, se l'estensore di un emendamento lo
trasforma in un ordine del giorno che viene accettato dal relatore e dal Governo, in pratica
l'emendamento stesso decade. Però, poiché volevo fare mio questo emendamento, credo di
essere nel diritto di conoscere come sia stato redatto l'ordine del giorno, anche per valutare
se effettivamente abbia attinenza con l'emendamento in discussione. In caso contrario, faccio
mio l'emendamento 10.15 del senatore Lubrano di Ricco.
PRESIDENTE. Senatore Tabladini, quando esamineremo l'emendamento 10.15,
analizzeremo la situazione.
Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore Marchetti, le ricordo che le è stato rivolto l'invito di ritirare l'emendamento 10.7;
altrimenti il relatore e il Governo esprimono parere contrario.
MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto, perché non ho capito se il
numero 15 sia magico. C'è, per esempio, l'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice
Pasquali e dai senatori Magnalbò e Lisi, che stabilisce: ´entro sette giorniª; esso non va bene
perché tale termine è troppo breve, e io sono d'accordo.
Il numero 15, però, è intoccabile. Credo che le varie fattispecie possano essere molto diverse
l'una dall'altra e che talvolta il termine possa arrivare al massimo di 15 giorni, come è
previsto nell'articolo. Altre volte può anche accadere che sia necessario un termine più breve
o più lungo; per tale motivo ho proposto che il termine debba essere indicato nella sentenza.
Ritengo, infatti, che nessuno meglio del magistrato possa conoscere la fattispecie sulla quale
è chiamato a pronunciarsi e, quindi, nel pronunciare la sentenza debba anche indicare il
termine entro il quale il provvedimento debba poi avere attuazione.
Volevo semplicemente spiegare la motivazione riguardo questo mio emendamento,
riscontrando veramente una difficoltà di confronto con il rappresentante del Governo in
quest'Aula.
PRESIDENTE. Poiché non vi è mutamento di opinione da parte del relatore e del Governo,
metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatrice Pasquali, le è stato rivolto l'invito a ritirare l'emendamento 10.12.
PASQUALI. Signor Presidente, lo ritirerei con dispiacere e senza convinzione, perché
ritengo che l'espressione: ´salvi casi di forza maggioreª lasci una'eccessiva elasticità di
valutazione.
Pertanto, non accetto l'invito di ritirare l'emendamento 10.12 e chiedo che si proceda alla sua
votazione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.12, presentato dalla senatrice Pasquali e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.13, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.14, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che il senatore Lubrano Di Ricco ha ritirato l'emendamento 10.15, trasformandolo
in un ordine del giorno: il senatore Tabladini vorrebbe conoscere la connessione tra
l'emendamento presentato ed il contenuto dell'ordine del giorno n. 150. Ricordo che l'ordine
del giorno recita: ´Il Senato impegna il Governo a valutare la possibilità che gli atti
concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dall'articolo 10 siano esenti da ogni
imposta o tributoª e il contenuto dell'emendamento è il seguente: ´Aggiungere, in fine, il
seguente comma: ´6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel
presente comma sono esenti da ogni imposta o tributoª.ª Anziché affermare questo concetto
in un comma posto alla fine del comma 6 dell'articolo 10, lo si afferma attraverso un
apposito ordine del giorno. D'altra parte, comprendo la diversità...
TABLADINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TABLADINI. Signor Presidente, prendo atto che effettivamente, come si dice, ´non cade
una virgolaª, ma mi stupisco del fatto che il senatore Lubrano Di Ricco, che si è fortemente
battuto per questo emendamento anche in Commissione (poiché credo che egli sia a
conoscenza, purtroppo, della fine cui vanno incontro questi ordini del giorno) e che è un
uomo che porta avanti una sua personale filosofia contraria alla mia, ma che comunque ha
sempre seguìto con dirittura morale (come per ogni atto che compie), si adagi e si adegui alle
volontà del Governo. Mi dispiace per questa situazione, perché naturalmente sarei stato
pronto io a redigere un emendamento del genere o ad aggiungere la mia firma
all'emendamento, se il senatore Lubrano Di Ricco avesse avuto il coraggio di mantenerlo.
PRESIDENTE. Senatore Tabladini, il senatore Lubrano Di Ricco, probabilmente, è un
collaboratore del ministro Visco.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 150 (già emendamento 10.15),
non lo metto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 10.16, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 10.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i
presentatori ad illustrare.
GASPERINI. Signor Presidente, diamo per illustrati i nostri emendamenti.
PASQUALI. Signor Presidente, l'emendamento 11.4 si illustra da sé.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati all'articolo 11, in quanto modificherebbero la struttura del provvedimento.
Vorrei soffermarmi solo sull'emendamento 11.4, invitando la senatrice Pasquali e gli altri
senatori proponenti a ritirarlo, poiché - come ho spiegato quando abbiamo esaminato
l'articolo 13 in Commissione - la verifica sulla condizione del soggetto ad ottenere e
mantenere il diritto d'asilo è continuata. Di conseguenza, è una previsione già contenuta nel
testo dell'articolo 13.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo esprime un
parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Gasperini e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 11.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i
presentatori ad illustrare.
GASPERINI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti che abbiamo
presentato all'articolo 12.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarzi sugli
emendamenti in esame.
GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 12.1,
12.2 e 12.3; si tratta di preservare il procedimento che riguarda il rinnovo del permesso di
soggiorno e del documento di viaggio; di conseguenza, lo ripeto, il mio parere è contrario.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo su
questi emendamenti è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Gasperini e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 12.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i
presentatori ad illustrare.
GASPERINI. Signor Presidente, ella desidera che mi dilunghi nell'illustrazione dei miei
emendamenti, oppure no? Me lo dica perché posso anche rinunciare; se vuole, però, posso
parlare per un paio d'ore, ma credo che l'ora è tarda.
PRESIDENTE. Senatore Gasperini, non metto in dubbio che lei possa parlare anche oltre le
due ore, però l'economia della seduta consiglierebbe di procedere con una certa urgenza.
GASPERINI. Allora rinunzio e do per illustrati gli emendamenti a mia firma.
PASQUALI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 13.4, ritengo che non
sia ultroneo inserire nel testo al nostro esame quanto abbiamo proposto, cioè le parole: ´da
verificarsi periodicamenteª, dopo le parole: ´il riconoscimento del diritto d'asiloª del comma
2 dell'articolo 13, perché altrimenti non vediamo come sia possibile che la Commissione
centrale possa accertare accidentalmente che non ricorrono più le condizioni che hanno
determinato il riconoscimento del diritto d'asilo. Quindi, una verifica periodica ci appare
necessaria.
Con l'emendamento 13.5 noi chiediamo che venga sostituita l'espressione: ´può dichiarareª
del comma 2 dell'articolo 13 con l'espressione: ´dichiaraª. Evidentemente, c'è una
differenza sostanziale; non vediamo perché si ´possaª soltanto dichiarare senza che ci sia
l'obbligo, invece, di dichiarare.
Do poi per illustrati gli emendamenti 13.9, 13.12, 13.15 e 13.20.
PRESIDENTE. L'emendamento 13.19 si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in
esame.
GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 13.1,
13.2, 13.3 e 13.4.
Il parere è poi favorevole agli emendamenti 13.5 e 13.6.
Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 13.7 e 13.8. Relativamente a quest'ultimo
emendamento, vorrei far notare che si tratta di cittadini che magari si trovano nel nostro
paese da anni, di conseguenza, 30 giorni per preparare le valigie ci vogliono.
Esprimo infine parere contrario agli emendamenti 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14,
13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19 e 13.20.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo su
questi emendamenti è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Gasperini e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.9, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.12, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.13, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.14, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.15, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.16, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.17, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.18, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.19, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.20, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti, che invito i presentatori ad
illustrare.
GASPERINI. Signor Presidente, vorrei soffermarmi brevemente sull'emendamento 14.5,
con il quale si chiede di inserire il seguente comma 2-bis: ´È istituita presso il Ministero
dell'interno una banca dati fotodattiloscopica, collegata in rete telematica con i posti di
frontiera e le questure, contenente i dati anagrafici e gli estremi di identificazione dei
richiedenti asiloª.
Mi sembra che questa disposizione sia necessaria, utile ed opportuna per tenere sotto
controllo quelle persone che hanno chiesto ed ottenuto asilo, affinché vi sia sempre una
correlazione tra la richiesta di asilo, la concessione di asilo e quella necessità - più volte
affermata, mi sembra, anche dal relatore - di controllare coloro che hanno ricevuto una
risposta affermativa. Si tratta di uno dei modi per controllare queste persone che hanno
ottenuto il beneficio richiesto. Quindi, sottoponiamo all'Assemblea la necessità di pensare e
riflettere sull'introduzione del comma 2-bis, che mi sembra utile ed opportuno.
Do per illustrati tutti gli altri emendamenti.
PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GUERZONI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.1
e 14.2, poiché intervengono a cambiare la struttura del procedimento, e 14.3.
Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 14.4, con il quale si propone di
sopprimere il comma in cui è prevista l'assistenza ai richiedenti asilo durante la fase del
pre-esame.
Ricordo che sull'emendamento 14.5 la 5a Commissione ha espresso parere contrario, però
vorrei attenermi alla sostanza della proposta. Una previsione di questo tenore è già presente
in un programma europeo, denominato EURODAC, e pertanto la richiesta è già soddisfatta
con la partecipazione a quel programma. Naturalmente, il Governo potrà essere più preciso
su questo tema. Pertanto, invito i presentatori a ritirare l'emendamento in esame, altrimenti il
mio parere è contrario, perché andremmo a produrre una sovrapposizione o a chiedere che il
Ministero si ritiri dal programma europeo.
La proposta avanzata con l'emendamento 14.6 è una previsione già esistente; perciò, sono
contrario.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 e 14.11, poiché
intervengono sulla struttura del procedimento.
Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 14.12 (altrimenti il mio parere è contrario, dal
momento che su tale emendamento c'è un pronunciamento in senso contrario della 5a
Commissione), poiché contraddiremmo la scelta che viene proposta all'articolo 18.
Anche sull'emendamento 14.13 la 5a Commissione ha espresso un parere contrario. In ogni
caso, esprimo anch'io parere contrario.
PRESIDENTE. Vorrei far notare ai colleghi che dovremo effettuare almeno quattro votazioni
con il procedimento elettronico.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, il
parere, così come lo ha espresso anche il relatore, è contrario su tutti gli emendamenti
all'articolo 14.
Solo per l'emendamento 14.5 vorrei aggiungere che la posizione del Governo è quella di
seguire il programma europeo cosiddetto EURODAC.
Di questo programma europeo EURODAC in sede di Comitato esecutivo Schengen è stata
chiesta l'estensione anche agli immigrati clandestini. La posizione del Governo italiano,
insieme alla posizione del Governo svedese che io stesso ho potuto raccogliere in sede di
Comitato, è stata quella che comunque l'archivio delle impronte dattiloscopiche debba essere
esercitato soltanto nei confronti degli extracomunitari che non danno contezza della propria
identificazione e che sarebbe irragionevole procedere all'acquisizione delle impronte digitali
nei confronti di coloro che invece abbiano un valido ed autentico documento di
riconoscimento.
Comunque, seguiremo nelle sedi comunitarie ogni iniziativa che possa andare in questo
senso, attenendoci appunto alle linee di indirizzo che ho preannunziato. Il parere in questa
sede, anche per ragioni di bilancio, è contrario.
Risultato di votazione
PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un
senatore segretario:
Senatori presenti ......... 226
Senatori votanti ......... 225
Hanno ottenuto voti i senatori:
Tabladini ......... 176
(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)
Manara ......... 1
Colla ......... 1
Schede bianche ......... 42
Schede nulle ......... 5
Proclamo eletto segretario il senatore Tabladini, appartenente al Gruppo Lega Nord-Per la
Padania indipendente, che ha avanzato la richiesta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del
Regolamento.
Rivolgo al senatore Tabladini le mie felicitazioni, come quelle dei colleghi presenti in Aula, e
lo invito a prendere posto sul banco della Presidenza. (Applausi dai Gruppo Lega Nord-Per
la Padania indipendente, Alleanza Nazionale, Forza Italia, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e
Verdi-L'Ulivo).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Gasperini e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.5, sul quale la 5a Commissione ha espresso
parere contrario.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento
14.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono
astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.
(La seduta, sospesa alle ore 18,16, è ripresa alle ore 19,17).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
GASPERINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPERINI. Signor Presidente, mi rivolgo alla sua cortesia affinchè ci restituisca, per
breve tempo, il senatore Tabladini che è l'ispiratore degli emendamenti che stiamo
esaminando. Egli vi ha lavorato giorno e notte, questa è la sua battaglia personale e sono
anche preoccupato per la sua salute. Inoltre, signor Presidente, anche se non fa più parte del
mio Gruppo, sono preoccupato anche per il senatore Jacchia che, questa mattina, ha
illustrato da par suo un emendamento e poi ha votato contro: qualcuno ha sostenuto che il
braccio ha tradito la mente; non vorrei che tornando a casa facesse come Muzio Scevola,
accendesse un braciere e si bruciasse il braccio. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la
Padania indipendente).
PRESIDENTE. Speriamo di no! Senatore Gasperini, accolgo la sua richiesta e invito il
senatore Specchia al banco della Presidenza per sostituire il senatore Tabladini nella funzione
di segretario.
JACCHIA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
JACCHIA. Un modestissimo giurista, come dichiara di essere il senatore Gasperini, non
dovrebbe permettersi di continuare ad attaccare gli ex colleghi, che hanno abbandonato il
Gruppo perchè ne avevano le scatole piene. (Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la
Padania indipendente).
PERUZZOTTI. Bravo, bravo!
PRESIDENTE. Colleghi, è necessario rispettare l'autonomia e l'indipendenza del
parlamentare che - lo ricordo - siede in Aula senza vincolo di mandato.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 14.5, sul quale la 5a Commissione
ha espresso parere contrario.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento
14.5, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono
astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione)
Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di
legge in titolo alla prossima seduta.
Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza.
SPECCHIA, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che
sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 5 novembre 1998
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 5 novembre, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
alle ore 9,30
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
II. Discussione dei disegni di legge:
1. Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP
(3040-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
2. Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori
pubblici (2288-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale).
3. MANIERI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; BRUNO GANERI ed altri;
SALVATO ed altri; D'INIZIATIVA GOVERNATIVA. - Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di
adozione di minori stranieri (130-160-445-1697-2545-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).
alle ore 16
Interrogazioni sugli impianti di termodistruzione nella regione Campania.
La seduta è tolta (ore 19,22).
Licenziato per la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,20
Allegato A
DISEGNI DI LEGGE
Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203-554-2425)
ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Articolo 7.
(Esame della domanda d'asilo)
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla
Commissione;
c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine da cui si è allontanato
lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua
famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei
diritti civili ed umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della
Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del
procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non
si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del
procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il
minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento
della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione
di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una
idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza
dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o
esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del
richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove
occorra, la Commissione nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione
acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in
quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la
partecipazione di almeno due membri della competente sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della
Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia
autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in
quella occasione, alla Commissione centrale.
ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Articolo 8.
(Decisione sulla domanda di asilo)
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente
legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge;
c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella
decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti
e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i
termini per la sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione,
con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la
Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e
del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere
nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal
richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare
il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a
soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10,
comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla
notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in
caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione
dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, predispone programmi di rientro
in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.
EMENDAMENTI
L'articolo 8 è soppresso.
8.1
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 1 è soppresso.
8.2
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
8.3
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 2 è soppresso.
8.4
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 3 è soppresso.
8.5
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´che non può protrarsi comunque oltre
sessanta giorni dall'audizioneª.
8.6
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ´Nelle more della pronuncia e della
notifica della decisione della Commissione centrale, il richiedente asilo permane sotto
sorveglianzaª.
8.7
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 4 è soppresso.
8.8
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 5 è soppresso.
8.9
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 5, sostituire le parole: ´entro 30 giorniª con le seguenti: ´entro 15 giorniª.
8.10
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 5, sostituire le parole: ´entro trenta giorniª con le altre: ´entro trenta giorni
lavorativiª.
8.11
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 6 è soppresso.
8.12
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 6, dopo le parole: ´Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiatiª
aggiungere le seguenti: ´, la Croce Rossa Internazionaleª.
8.13
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 6, dopo le parole: ´Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiatiª
aggiungere le seguenti: ´, la Croce Rossa Italianaª.
8.14
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 6, sopprimere le parole: ´o con organizzazioni umanitarie specializzateª.
8.15
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 6, dopo le parole: ´organizzazioni umanitarie specializzateª aggiungere le
seguenti: ´di comprovata affidabilitàª.
8.16
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 6, dopo le parole: ´organizzazioni umanitarie specializzateª aggiungere le
seguenti: ´di comprovata affidabilità, di cui all'articolo 4, comma 2ª.
8.16 (Nuovo testo)
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Articolo 9.
(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il
riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati
dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel
paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può
decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione
al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio,
rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle
condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi cinque
anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere
il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo
straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e
di integrazione di cui all'articolo 16.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità,
verificatisi in paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure
straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno
beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il
riconoscimento del diritto di asilo. A tal fine si procede al pre-esame della domanda
presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste
dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere
concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità
temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.
EMENDAMENTI
L'articolo 9 è soppresso.
9.1
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 1 è soppresso.
9.2
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 2 è soppresso.
9.3
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 2, sostituire le parole: ´di un annoª con le seguenti: ´di sei mesiª.
9.4
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
9.4a
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 2, sostituire le parole: ´cinque anniª, con le seguenti: ´dieci anniª.
9.5
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
´2-bis. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio non può essere reiterato,
più di una voltaª.
9.6
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
´2-bis. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio non può essere reiterato
più di due volteª.
9.7
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
´2-bis. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio non può essere reiterato
più di tre volteª.
9.8
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Sopprimere il comma 3.
9.9
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Articolo 10.
(Ricorsi)
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del
diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo di
domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un
permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico,
di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e
seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonchè quelli previsti dagli articoli 21 e
seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1030, sono ridotti alla metà e la competente autorità
giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel
termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente
asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato
disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio
dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore,
il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della
Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non
sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della
Commissione centrale il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla
definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.
EMENDAMENTI
L'articolo 10 è soppresso.
10.1
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 1 è soppresso.
10.2
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 1, sostituire le parole: ´nel termine di trenta giorniª con le altre: ´nel termine di
quindici giorniª.
10.3
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 1, sostituire le parole: ´nel termine di trenta giorniª con le altre: ´nel termine di
trenta giorni lavorativiª.
10.4
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 2 è soppresso.
10.5
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 3 è soppresso.
10.6
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 3, sostituire le parole: ´quindici giorniª con le altre: ´entro il termine che deve
essere indicato dalla sentenza stessaª
10.7
Marchetti, Russo Spena, Marino, Salvato, Manzi
Al comma 3 sostituire le parole: ´entro quindici giorniª con le altre: ´entro sette giorniª.
10.8
Pasquali, Magnalbò, Lisi
Il comma 4 è soppresso.
10.11
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 4 sopprimere le parole: ´salvi i casi di forza maggioreª.
10.12
Pasquali, Magnalbò, Lisi
Il comma 5 è soppresso.
10.13
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Sopprimere il comma 6.
10.14
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Aggiungere in fine il seguente comma:
´6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma
sono esenti da ogni imposta o tributoª.
10.15
Lubrano di Ricco
Il comma 7 è soppresso.
10.16
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
ORDINE DEL GIORNO
Il Senato[ (*) Accolto dal Governo.]
impegna il Governo a valutare la possibilità che gli atti concernenti i procedimenti
giurisdizionali previsti dall'articolo 10 siano esenti da ogni imposta o tributo.
9.203-554-2425.150 (già em. 10.15)
Lubrano di Ricco
ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Articolo 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno
e documento di viaggio)
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un
apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.
Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia
della decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della
provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni,
che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione
degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di
riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un
documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del
permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio
per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità
alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di
un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un
documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui
documenti dei genitori.
EMENDAMENTI
L'articolo 11 è soppresso.
11.1
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 1 è soppresso.
11.2
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 2 è soppresso.
11.3
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
´2-bis. Il permesso di soggiorno è revocato nel caso in cui la Commissione centrale accerti
la mancanza, originaria o sopravvenuta, del diritto di asiloª.
11.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi
Il comma 3 è soppresso.
11.5
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 4 è soppresso.
11.6
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Articolo 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede
alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una
deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste
dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima
in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la
carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.
EMENDAMENTI
L'articolo 12 è soppresso.
12.1
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 1 è soppresso.
12.2
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 1, sostituire le parole: ´sei mesiª con le altre: ´dodici mesiª.
12.3
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Articolo 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)
1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per
il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dagli articoli 7, 8 e 10.
2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno
determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni
previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, può dichiarare la estinzione del diritto
di asilo e ne dà comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione
all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel
caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di
soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui
l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la
estinzione del diritto di asilo.
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del
relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel
territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in
materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia
all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del
diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il
rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica
della decisione negativa.
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate
dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai sensi del
predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto
di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della
Commissione centrale.
8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di
rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.
EMENDAMENTI
L'articolo 13 è soppresso.
13.1
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 1 è soppresso.
13.2
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 2 è soppresso.
13.3
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 2, dopo le parole: ´il riconoscimento del diritto d'asiloª inserire le seguenti: ´da
verificarsi periodicamenteª.
13.4
Pasquali, Magnalbò, Lisi
Al comma 2, sostituire le parole: ´può dichiarareª con la seguente: ´dichiaraª.
13.5
Pasquali, Magnalbò, Lisi
Al comma 2, dopo le parole: ´e ne dઠinserire la seguente: ´immediataª.
13.6
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 3 è soppresso.
13.7
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 3, sostituire le parole: ´con decorrenza dal trentesimo giornoª con le seguenti:
´con decorrenza dal quindicesimo giornoª.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: ´entro trenta giorniª con le seguenti:
´entro quindici giorniª.
13.8
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 3, sostituire la parola: ´trentesimoª con la seguente: ´quindicesimoª.
13.9
Pasquali, Magnalbò, Lisi
Il comma 4 è soppresso.
13.10
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 5 è soppresso.
13.11
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Sopprimere il comma 5.
13.12
Pasquali, Magnalbò, Lisi
Al comma 5, sostituire le parole: ´entro trenta giorniª con le altre: ´entro trenta giorni
lavorativiª.
13.13
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 6 è soppresso.
13.14
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
13.15
Pasquali, Magnalbò, Lisi
Il comma 7 è soppresso.
13.16
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 8 è soppresso.
13.17
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 8, sostituire le parole: ´in collaborazione con l'Alto Commissariatoª con le
seguenti: ´, eventualmente con l'ausilio dell'Alto Commissariatoª.
13.18
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 8, sostituire le parole: ´può predisporreª con le altre: ´dispone e cura
l'esecuzione deiª.
13.19
Tabladini, Gasperini, Speroni
Al comma 8, sostituire la parola: ´puòª con l'altra: ´deveª.
13.20
Pasquali, Magnalbò, Lisi
ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Capo III
MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE
Articolo 14.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato
registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione
di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del
comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame
di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale
da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei
locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia
possibile riadattare locali già esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed
infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si
protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e
sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei
familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali
per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del
Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le
predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai
richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in
frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40. In
caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due
giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo
nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso
può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 38, comma 1, della
legge 6 marzo 1998, n. 40, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal
comma 3 dell'articolo 6.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 12 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i
relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi
del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,
e delle relative disposizioni di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell'articolo 4,
comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo
mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di
bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo
comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo
incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza
di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi
internazionali umanitari dotati di idonee strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza,
ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale
accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite
determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente col
mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si
svolge l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate
gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con
oneri a carico del Ministero dell'interno.
EMENDAMENTI
L'articolo 14 è soppresso.
14.1
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 1 è soppresso.
14.2
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 1, sostituire le parole: ´entro novanta giorniª con le altre: ´entro trenta giorniª.
14.3
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 2 è soppresso.
14.4
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
´2-bis. È istituita presso il Ministero dell'interno una banca dati fotodattiloscopica, collegata
in rete telematica con i posti di frontiera e le questure, contenente i dati anagrafici e gli
estremi di identificazione dei richiedenti asiloª.
14.5
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
´2-bis. Prestando assistenza e cure di prima necessità ai richiedenti asilo, i presidi sanitari di
frontiera provvedono ad effettuare un monitoraggio epidemiologico degli stessiª
14.6
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 3 è soppresso.
14.7
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 4 è soppresso.
14.8
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 5 è soppresso.
14.9
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 6 è soppresso.
14.10
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Il comma 7 è soppresso.
14.11
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 7, sostituire le parole: ´a carico del Ministero dell'internoª con le seguenti: ´a
carico dello stanziamento dell'unità previsionale di base 7.2.1.12, capitolo 8789 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per il 1998 di
cui alla Tabella D della legge 27 dicembre 1997, n. 450ª.
14.12
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini
Al comma 7, sostituire le parole: ´a carico del Ministero dell'internoª con le seguenti: ´a
carico del Ministero degli affari esteriª.
14.13
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti,
Dolazza, Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago,
Bianco, Antolini