Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Circolare n. 3452, 9/11.1998

Codeste Camere rientrano, per la propria attivita' di tenuta di albi e registri, tra gli organi "competenti per le iscrizioni in albi o registri, per il rilascio di autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio di attivita'" di cui all'art. 4, lettera b) del decreto in oggetto. Pertanto devono rilasciare il previsto nulla-osta per attestare "la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attivita'" che il cittadino straniero non comunitario intende svolgere in forma autonoma.

Il nulla osta in parola consiste in una attestazione che dichiari la non esistenza di motivi ostativi all'accoglimento di una eventuale domanda di iscrizione (o denuncia di inizio di attivita') del soggetto interessato all'albo o registro che abilita all'esercizio di quella determinata attivita' di lavoro autonomo.

Piu' specificamente, il predetto nulla-osta attesta che determinati soggetti sono in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di quelle determinate attivita' autonome per le quali e' prevista l'iscrizione nel REC o nel Registro delle imprese per l'attivita' di pulizie; installazione di impianti ed autoriparazione (attivita', queste ultime, disciplinate segnatamente dalla legge 82/94, dalla legge 46/90 e dalla legge 122/92); sicche', ove costoro risultassero successivamente in possesso del visto (sic!) di soggiorno e dei necessari requisiti morali, potrebbbero legittimamente procedere all'avvio dell'attivita'.

Rammentando che, ai sensi dell'art.; 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, "lo straniero regolarmente soggiornante nel teritorio dello Stato gode degli stessi diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano", si ricorda che, in via generale, non e' richiesto il verificarsi delle condizioni di reciprocita'.

Si tratta pertanto di un accertamento limitato all'aspetto professionale, in quanto si ritiene che nella presente fase codeste Camere di commercio non possano, sulla base della documentazione disponibile, valutare il possesso dei previsti requisiti morali. D'altra parte tali requisiti si ritiene possano essere meglio valutati dalle locali Questure all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

Con l'occasione questo Ministero invita codeste Camere al massimo impegno nello svolgere i descritti adempimenti fornendo, ove richiesto, diretta collaborazione alle Questure anche con l'invio di propri qualificati dipendenti presso le Questure stesse.

Risulta infatti che presso alcune Questure si stia provvedendo alla costituzione di sportelli unici per la trattazione congiunta di questioni di competenza di differenti autorita', ai fini della regolarizzazione della posiozione dei cittadini stranieri non comunitari presenti in Italia.

Infine si invitano codeste Camere a fornire copia della presente circolare ai Segretari e ai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, ai quali deve intendersi esteso l'invito ad adoperarsi per il rilascio dei nulla-osta nelle modalita' sopra illustrate, ed a fornire i nulla-osta in discorso anche nei casi di attivita' artigiane per il cui svolgimento non sia necessario il possesso di specifici requisiti, specificando tale circostanza.