Di seguito alla circolare p.n. del 30 ottobre scorso, sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla possibilita' di ammettere alla regolarizzazione prevista dal decreto in oggetto i cittadini extracomunitari, gia' colpiti da provvedimento di espulsione, che avanzino istanza di revoca del provvedimento stesso o abbiano presentato ricorso giurisdizionale sul quale non sia ancora intervenuta una pronuncia definitiva.

In proposito, si chiarisce preliminarmente che le Questure potranno ricevere le prenotazioni anche degli stranieri gia' colpiti da provvedimento di espulsione.

All'atto della presentazione della domanda di regolarizzazione i predetti stranieri potranno presentare l'istanza di revoca del provvedimento di espulsione, rivolta al Prefetto competente, insieme alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 o 4 o 5 del D.P.C.M. in oggetto.

Le Questure, valutata la sussistenza o meno dei predetti requisiti, dovranno inoltrare la richiesta di revoca al Prefetto evidenziando gli esiti dell'accertamento e tenendo sospeso l'ulteriore seguito della domanda di regolarizzazione.

I Sigg. Prefetti, ai quali come noto compete in via esclusiva la decisione di merito sull'istanza di revoca, riconsidereranno, alla luce dei predetti requisiti, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi nonche' i motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di cui si chiede la revoca.

La decisione sull'istanza di revoca verra' comunicata alla Questura, la quale provvedera' a convocare lo straniero per notificargli il provvedimento adottato dal Prefetto. Nel caso in cui sia intervenuta la revoca, la Questura proseguira' l'istruttoria della domanda di regolarizzazione, altrimenti adottera' le misure previste dalla normativa vigente.

Resta inteso che gli stranieri potranno produrre istanza di revoca del provvedimento di espulsione per violazione delle norme sul soggiorno, anche in pendenza di ricorso giuridizionale.

A tale riguardo, si precisa che la sola ordinanza di sospensiva adottata dal Giudice Amministrativo non puo' essere considerata sufficiente ai fini dell'accoglienza dell'istanza di regolarizzazione, essendo necessaria la decisione definitiva del TAR di annullamento del provvedimento di espulsione ed essendo gli interessati gia' in possesso di permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Diverse sono le considerazioni che devono svolgersi nel caso di pendenza di un giudizio dinanzi a un Giudice ordinario come previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 286/1998, vista la particolare celerita' con la quale interviene una definizione. In tale caso, si ritiene opportuno attendere, per la valutazione delle domande, che il Giudice si pronunci per lo meno in prima istanza.

In merito al quesito relativo alla possibilita', per gli stranieri dichiarati inammissibili in altro Stato firmatario dell'Accordo di Schengen, di poter beneficiare dellla regolarizzazione prevista dal D.P.C.M. in oggetto, si chiarisce che gli stessi potranno effettuare la prenotazione. All'atto della successiva presentazione della domanda, pero', le Questure, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 o 4 o 5 del richiamato D.P.C.M., avvieranno la nota procedura di cui alla circolare n. 52 del 17 novembre 1997 finalizzata ad eliminare l'inammissibilita', tenendo sospeso l'ulteriore seguito della domanda di regolarizzazione fino ad avvenuta conclusione della procedura stessa.

Si chiarisce, altresi', che nel caso di mancata presentazione dello straniero richiedente la regolarizzazione alla data indicata dalle Questure al momento della prenotazione, per giustificati motivi debitamente documentati (es.: ricovero ospedaliero), puo' essere fissata, in via eccezionale e a richiesta dell'interessato, una nuova data per la presentazione della prescritta documentazione.

Analoga possibilita' potra' essere concessa, a richiesta, qualora gli Uffici della Pubblica Aministrazione interessati alla regolarizzazione (Camera di Commercio, Direzioni Provinciali del Lavoro, etc.) non abbiano fornito il nulla-osta entro la data fissata all'atto della prenotazione.

Infine, tenuto conto che il termine di presentazione delle prenotazioni e' comunque fissato, come indicato nella circolare p.n. del 6.11.1998, al 15 dicembre, dovra' essere consentito agli stranieri che siano stati invitati a presentare l'istanza in una data antecedente al 15 dicembre e che o non si siano presentati per mancanza della prescritta documentazione o per motivi di forza maggiore o abbiano presentato la stessa documentazione incompleta, di ripetere la prenotazione sempre entro la data sopra indicata, con ulteriore invito a presentarsi successivamente.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.