OGGETTO: Decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998.-

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto datato 16 ottobre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 successivo, ha emanato un decreto che definisce, per il 1998, i permessi di soggiorno da rilasciarsi ad integrazione di quanto disposto dal decreto di programmazione dei flussi di ingresso già adottato il 24 dicembre 1997.

Il cennato provvedimento si conforma al "Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998 n. 40" pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 15.9.1998.

Nell'ottica di una programmazione compatibile con il mercato del lavoro e con le politiche di integrazione ed in considerazione delle risultanze della relazione sulla presenza degli stranieri in Italia, anche in condizione di irregolarità, è stato, infatti, previsto in tale Documento di programmazione, che il completamento del contingente relativo al 1998 possa essere riservato a lavoratori stranieri che dimostrino con elementi oggettivi, di essere già presenti in Italia prima dell'entrata in vigore della legge 40/98 e che possano dimostrare di possedere specifici requisiti.

Tanto premesso, con riserva di più puntuali direttive, anche in relazione alle concorrenti competenze di altre Amministrazioni, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le istruzioni relative alle disposizioni di immediata applicazione.

Relativamente all'art. 1 si evidenzia che per il residuo periodo dell'anno in corso viene consentito il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale o atipico e per lavoro autonomo, ai cittadini extracomunitari residenti all'estero ed a quelli presenti in Italia, in possesso dei requisiti previsti nello stesso decreto, entro la quota massima di 38.000 unità aggiuntiva a quella già fissata con il citato decreto 24 dicembre 1997.

Pertanto, le Questure entro il 15 dicembre, termine ultimo indicato negli artt. 3, 4 e 5 per la presentazione delle istanze, dovranno accettare le domande avanzate dagli stranieri, eventualmente utilizzando il sistema delle prenotazioni, così come effettuato in precedenti occasioni, accogliendo, compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna questura, le eventuali indicazioni degli stessi richiedenti circa la data di presentazione dell'istanza, corredata della prescritta documentazione. Il giorno in cui è richiesta la prenotazione vale quale data di presentazione.

Nell’ambito di un tetto massimo di 38.000 persone è stato, inoltre, previsto, dall’art.2, l’ingresso, in via preferenziale, a favore di cittadini albanesi, tunisini e marocchini, in relazione agli accordi bilaterali stipulati con i rispettivi Paesi.

In particolare, potranno essere chiamati o autorizzati n. 3.000 cittadini albanesi, con una riserva di 1.500 posti per i lavoratori che hanno accettato di rimpatriare, dopo aver soggiornato in Italia a seguito dei noti eventi verificatisi nel corso del 1997. Saranno altresì chiamati ed autorizzati n. 1.500 cittadini marocchini e 1.500 tunisini.

Ai predetti stranieri verrà rilasciato un permesso di soggiorno con la motivazione e la durata previste dal visto di ingresso.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto in oggetto la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale o atipico, a tempo determinato e indeterminato può essere presentata anche dai cittadini stranieri già presenti in Italia prima del 27 marzo 1998 alla Questura competente per territorio, corredata dalla documentazione indicata ai punti a), b) e c) dello stesso articolo.

Si sottolinea che, a norma dell’art. 6, dovrà essere preliminarmente accertata l’identità dei richiedenti, mediante esibizione del passaporto o altro documento equipollente, idoneo ad attestare la nazionalità e le generalità dell’interessato.

Sono, ovviamente, esclusi dalla possibilità di regolarizzare la propria posizione coloro che, pur essendo stati presenti prima del 27 marzo 1998 risultano aver lasciato il territorio nazionale ed esservi rientrati in data successiva, salvo che l’allontanamento sia riconducibile a gravi e documentate esigenze.

Per quanto concerne la prova della presenza in Italia si rappresenta, innanzitutto, che tutti i documenti presentati dovranno avere data certa antecedente al 27 marzo 1998 . Essi potranno consistere in:

- atti provenienti dalla Pubblica Amministrazione o da questa ricevuti (es. permessi di soggiorno scaduti, iscrizione anagrafica o in pubblici registri; documenti d'identità, denuncia di smarrimento degli stessi; istanze; ecc...);

- documenti nominativi provenienti da Enti fornitori di pubblici servizi (contratti di utenze domestiche; documenti sanitari di data certa; effetti postali; ecc...);

- documentazione scolastica;

- atti privati nominativi di data certa (contratti di locazione; scritture private autenticate; dichiarazione di ospitalità effettuata ai sensi dell'art.147 T.U.L.P.S.);

- documentazione alberghiera nominativa;

- documentazione proveniente da organismi umanitari e assistenziali attestante, inequivocabilmente, una effettiva prestazione a favore dell'interessato (di natura assistenziale, economica, legale, ecc...).

Coloro che potranno dimostrare di essere stati presenti in Italia in una data molto antecedente a quella del 27 marzo 1998, dovranno altresì comprovare la continuità di tale presenza fino alla predetta data.

Relativamente al requisito del possesso di un contratto di lavoro, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale darà specifiche istruzione alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro per quanto riguarda la verifica dei contratti; l’attestazione che verrà apposta dai predetti Uffici sul contratto varrà quale nulla-osta.

In merito alla documentazione circa la sistemazione alloggiativa si ritiene che la stessa possa consistere nell'esibizione di:

- un contratto di affitto o altro titolo legittimante la disponibilità dell'immobile;

- un documento che accerti l'effettiva ospitalità nel quale si indichi la sistemazione alloggiativa offerta allo straniero (stanza, posto letto), supportata dall'esibizione della denuncia prevista dall'art. 7 del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", da produrre, al più tardi all’atto del ritiro del permesso di soggiorno.

L'ospitalità potrà essere offerta anche da un cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di regolare contratto di affitto, o che comunque disponga di idonea sistemazione alloggiativa, o da un centro di accoglienza.

L'articolo 4 del decreto prevede, inoltre, la possibilità di regolarizzazione a favore degli stranieri che, presenti in Italia prima del 27 marzo 1998, vogliono intraprendere un'attività di lavoro autonomo.

Al riguardo, oltre alla prova della presenza in Italia, documentata con le modalità già indicate, gli stranieri dovranno fornire la documentazione relativa ai requisiti previsti dall'art. 26 del citato Testo Unico.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti professionali e degli altri richiesti per lo svolgimento dell'attività indicata dallo straniero verrà effettuato dagli organi competenti (Camera di Commercio, Comuni, Ordini professionali ecc.) attraverso il rilascio di appositi nulla-osta.

Per quanto concerne la sistemazione alloggiativa, si richiama quanto già indicato precedentemente, mentre per il requisito relativo alle capacità economiche, oltre alla dimostrazione di possedere il reddito previsto dall'art. 26

comma 3 del Testo Unico, lo straniero dovrà essere in possesso anche delle risorse occorrenti per l'attività da intraprendere.

Da tale requisito si prescinde per l'attività di commercio ambulante, mentre, in attesa che il Ministero dell'Industria provveda a quantificare le risorse necessarie per ciascuna attività, di cui si darà conto in successiva circolare, le Questure accetteranno le domande con riserva di esame da effettuarsi sulla scorta delle indicazioni che saranno fornite dal suddetto Dicastero.

L'art. 5 del decreto stabilisce la possibilità che venga richiesto, entro il 15 dicembre, il rilascio di permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare, al di fuori dei limiti quantitativi previsti dall'art. 1, a favore dei cittadini extracomunitari già presenti in Italia prima del 27 marzo 1998 purchè sussistano le condizioni ed i requisiti richiesti dall'art. 29 del Testo Unico.

Al riguardo, si attira l'attenzione sulla circostanza che il ricongiungimento potrà essere richiesto non solo con cittadino straniero già regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di cui all'art. 28 commi 1 e 2 del Testo Unico, ma anche con il familiare che abbia ottenuto un permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, beneficiando della regolarizzazione prevista dal presente decreto.

Viene inoltre subordinato, dall’art. 6 del decreto in oggetto, il rilascio dei permessi di soggiorno, oltre che alla verifica dei presupposti indicati negli articoli precedenti, all’esibizione di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare in Italia del Paese di appartenenza.

Si rappresenta, infine, che sono esclusi dall’applicazione del decreto in oggetto i cittadini extracomunitari per i quali l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti, salvo i casi di revoca, perché espulsi o segnalati in base a Convenzioni o accordi, ai fini del respingimento o non ammissione, o perché suscettibili di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero per i motivi di cui all’art. 13 comma 2, lettera c), del testo unico.

Tenuto conto delle diverse categorie di destinatari del decreto e della necessità di garantire pari opportunità per tutti i richiedenti, il rilascio dei permessi di soggiorno avverrà dopo una prima verifica, a livello nazionale, del numero dei vari tipi di richieste presentate o delle prenotazioni. Si fa pertanto riserva di ulteriori istruzioni in merito, che saranno concertate con le altre amministrazioni interessate.

Pertanto, ciascuna Questura, solo successivamente, rilascerà i permessi di soggiorno, utilizzando un criterio temporale, in base alla data di presentazione o prenotazione.

Poiché, peraltro, il soggiorno per motivi di coesione familiare non è soggetto ai limiti di quota, i permessi di soggiorno per tali motivi potranno già essere rilasciati, indipendentemente dai criteri temporali di cui sopra.

Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di regolarizzazione si suggerisce l'opportunità di allestire, in ciascuna provincia, in collaborazione con gli altri Uffici periferici dei Dicasteri interessati alla regolarizzazione, sportelli polifunzionali per riunire in una stessa area gli operatori competenti alle diverse fasi della procedura.

Tale iniziativa, concordata anche con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e già utilizzata in consimili circostanze, rappresenta infatti un utile strumento per favorire la contestualità delle decisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole Amministrazioni a diverso titolo competenti, e rappresenta una proficua ipotesi di lavoro che si auspica possa essere utilmente perseguita dalle SS.LL. nell'attuazione delle procedure di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari.

 

Si precisa che, essendo soppresso il limite biennale al rilascio di permessi di soggiorno per motivi di studio agli studenti universitari fuori corso, e non essendo ancora in vigore il regolamento di attuazione del testo unico qui in argomento, i permessi di soggiorno in questione possono essere rilasciati, a richiesta degli interessati e previa verifica dei requisiti di studio prescritti, senza tenere conto del limite predetto, anche se nel frattempo, sia stato adottato un provvedimento negativo.

 

 

 

PER IL MINISTRO, Il Capo della Polizia