CIRCOLARE N.126

prot. 8455 - 4 nov 1998

OGGETTO: decreto sui flussi migratori per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del T.U. 25.7.98, n. 286 sull'immigrazione - DPCM del 16 ottobre 1998.

Si trasmette, in allegato alla presente, la copia del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24.10.1998, relativo alla programmazione dei flussi migratori per l'anno 1998, che integra quella gia' fissata dal precedente Decreto interministeriale 24.12.l997.

Il D.P.C.M. in oggetto e' stato elaborato ai sensi dell'art. 3, comma 4° del T.U. 25.7.98, n. 286 sull'immigrazione, nell'ambito delle previsioni triennali definite nel documento programmatico sulla politica della immigrazione e tenuto conto della portata e delle implicazioni del fenomeno dell'immigrazione irregolare in Italia, di cui alla Relazione al Parlamento sullo stesso oggetto.

Per la residua parte dell'anno 1998, si dispone sia un ampliamento di flussi migratori in ingresso, in via preferenziale per albanesi, marocchini e tunisini, sia una regolarizzazione per lavoro o per ricongiungimento familiare degli stranieri già presenti in Italia prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione succitata.

In particolare, il decreto in oggetto stabilisce che possano essere rilasciati per la residua parte dell'anno in corso permessi di soggiorno per lavoro nell'ambito di una quota totale massima di 38.000 persone, in aggiunta agli ingressi previsti con il decreto succitato del 24.12.97 ed a quelli autorizzati in base alla circolare ministeriale n. 104/98.

Stante il carattere esaustivo delle previsioni per il 1998, nella quota di 38.000 persone rientrano gli ingressi per lavoro che le Direzioni Regionali avessero rilevato eventualmente in eccedenza sul totale massimo attribuito finora con le circ. n. 75/98 e 104/98.

I permessi di soggiorno per lavoro di che trattasi possono riguardare sia il lavoro subordinato (a tempo determinato che indeterminato), anche a carattere stsgionale, o la collaborazione non occasionale e coordinata con l'attivita' del committente, sia il lavoro autonomo. Si rammenta che, per il lavoro autonorno, la autorizzazione o la regolarrizzazione, non sono di competenza del Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda la parte di competenza di questo Miinistero, si forniscono le seguenti disposizioni.

1. INGRESSO DI CITTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

Come disposto dall'art. 2 del decreto in oggetto sono prefissate quote di ingresso a favore di cittadini albanesi (n. 3.000 ingressi di cui 1.500 a favore di coloro cbe hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia), marocchini (n. l500 íngressi) e tunisini (n. 1.500 ingressi) per effetto di accordi bilaterali gia' stipulati. Per quanto concerne l'elenco dei cittadini albanesi che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia, sara' inviata quanto prima apposita nota.

Tale quota di 6000 autorizzazioni viene ripartita in 4000 ingressi per lavoro subordinato e 2000 per lavoro autonomo (rispettivamente 1000 per l'Albania, 500 per il Marocco e 500 per la Tunisia).

Tali flussi di entrata per 1avoro sono riconosciuti in via preferenziale rispetto ai lavoratori prosenienti da altre aree. Al riguardo si ritiene ammissibile anche l'ulteriore autorizzazione di 3000 lavoratori, solo per lavoro stagionale, provenienti da altri Paesi extracomunitari.

Le autorizzazioni da parte di codesti Uffici, sino alla fine dell'annoj, non potranno quindi superare le 7.000 unita', comprese le 4.000 unita' provenienti dai tre Stati suindicati.

A questo proposito, è allegato un prospetto di attribuzione delle quote di autorizzazioni rilasciabili, per ogni regione, con la quota preferenziale agli albanesi, marocchini e tunisini.

Al fine di rendere efficace la ricordata preferenza da riservare ai Paesi con i quali sono state raggiunte le intese bilaterali, codesti uffici dovranno promuovere, presso i datori di lavoro, le liste di lavoratori, gia' disponibili o che saranno successivamente inoltrate, assicurando, in ogni caso, la precedenza ai lavoratori delle liste ovvero, in carenza, ai residenti nei tre Paesi, nel caso di richieste di autorizzazioni non nominative.

Le Direzioni Regionali dei Lavoro - Settore Politiche del Lavoro dovranno provvedere ad assegnare le quote a ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro secondo le riconosciute esigenze e sono tenute a vigilare per l'esatto adempimento della presente, provvedendo alle dovute comunicazioni a questo Servizio.

Ferma restando la rilevazione trimestrale ( AUT 1/ST e AUT 2/ST), gli uffici in indirizzo provvederanno alle comunicazioni mensili alla scrivente delle autorizzazioni gradualmente rilasciate, specificando la nazionalità di appartenenza solo per albanesi, tunisini e marocchini nonche' segnalando le autorizzazioni a1 lavoro stagionale, come di consueto, per aree di provenienza.

Per le Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Sicilia, gli Uffici Regionali in indirizzo provvederanno a rendere noto il testo della presente circolare alle sedi provinciali.

2. SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA REGOLARIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. in oggetto, e' possibile ottenere un permesso di soggiorno per lavoro anche per gli stranieri non comunitari già presenti in Italia, su apposita richiesta alla Questura competente, entro il l5.12.98, corredata da:

a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998;

b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero un contratto di collaborazione, di carattere non occasionale, svolto senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinato con l'attivita' del committente, ed avente ad oggetto prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa, a fronte di un corrispettivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attivita' lavorativa autonoma. Tali contratti devono recare sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del pennesso di soggiorno, e devono essere verificatl dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro;

c} idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.

2.1 ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO RELATIVI AL PUNTO b) SOPRA INDICATO

Lavoro subordinato

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche stagionale o a tempo indeterminato deve essere autenticato si sensi della normativa vigente in materia.

In luogo di tale autentica, nel caso di assunzione di collaboratore familiare, il contratto di lavoro potra' essere sottoscritto anche di fronte al funzionario della Direzione Provinchle del lavoro, incaricato all'uopo, che provvedera' ad accertare le generalita' dei sottoscrittori ed a certificare l'avvenuta stipula in propria presenza sulla copia.

Oltre a tale incombenza od all'accertamento della relata di autentica sulla copia del contratto, il funzionario incaricato dovra' veriticare che nel contratto sia stata inclusa la sola condizione sospensiva dellaa concessione del permesso di soggiorno (in altri termini, il lavoratore, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno, potra' senz'altro iniziare a svolgere le prestazioni).

Inoltre, il medesimo dovra' accertare che il livello retributivo concordato non risulti inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro applicabili nonché riscontrare la conformita' ag1i stessi di altre condizioni eventualmente inserite.

Collaborazione non occasionale e coordinata con l'attivita' del committente.

Per quanto attiene alle attività di collaborazione non occasionale e coordinata con l'attivita' del committente che non rientrano nella figura del lavoro subordinato, si dovra' valutare l'effettiva sussistenza nel contratto soggetto a verifica di tutte le clausole ricordate nel D.P.C.M., non potendosi ovviamente effettuare in quel momento alcuna verifica in concreto sulle mansioni effettivamente svolte.

Inoltre, il contratto di collaborazione di che trattasi dovra' contenere 1a clausola espressa che il corrispettivo previsto non sia inferiore ai minimi stabiliti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attivita' lavorativa autonoma.

A1 fine di accelerare le procedure di tali verifiche, le Direzioni Provinciali del Lavoro potranno avvalersi anche di schemi di contratto eventualmente predisposti all'uopo nelle singole sedi, da distribuire in loco agli stranieri od ai committenti interessati.

Il contratto di collaborazione deve essere autenticato ai sensi della normativa vigente.

Per la verifica della condizione sospensiva e per l'inizio delle prestazioni, si rimanda a quanto gia' precisato per il lavoro subordinato.

2.2 PROCEDURE

Al termine dell'esame del testo del contratto, dovra' essere apposto sulla copia un timbro attestante l'avvenuto controllo formale eseguito ai sensi del D.P.C.M., con la sottoscrizione del funzionario che ha svolto i riscontri dovuti.

A tal proposito, ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro provvedera' a mettere a disposizione delle Questure, deputate nelle province alla ricezione delle domande di regolarizzazione, il personale qua1ificato per svolgere i compiti suesposti, anche, eventualmente, presso le sedi delle Questure medesime secondo le indicazioni delle locali Prefetture.

Infine, si sottolinea la necessità di effettuare un costante monitoraggio del numero di contratti verificati per ogni settimana in sede provinciale.

A tal fine, le Direzioni Regionali del Lavoro trasmetteranno i dati di cui sopra, distinti per categoria di contratto, come da prospetto allegato, entro il lunedi' successivo la settimana di riferimento.

Con successive istruzioni, saranno impartite le direttive atte a registrare i nominativi dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati alla regolarizzazione, a1 fine di valutare anche la congruita' del numero delle regolarizzazioni effettuate.

IL MINISTRO