- informazioni per i cittadini+ stranieri non comunitari presenti in italia prima del 27 marzo 1998 che intendono chiedere un permesso di soggiorno

(decreto del presidente del consiglio dei ministri 16 ottobre 1998 — g.u. n. 249 del 24 ottobre 1998).

 

 

- (francese)

 

 

 

 

 

- (inglese)

 

 

 

- (spagnolo)

 

 

- (arabo)

Ø

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

le domande devono essere presentate alla questura competente per territorio ENTRO IL 15 DICEMBRE 1998

Le Questure possono accettare le domande anche utilizzando il sistema delle prenotazioni. In tal caso il giorno in cui è richiesta la prenotazione vale quale data di presentazione.

 

Ø REQUISITI COMUNI A TUTTI I RICHIEDENTI

a) Idonea documentazione circa l’effettiva presenza in Italia prima del 27.3.1998 (comprovando la continuità in caso di una data molto antecedente). Essa potrà consistere in:

- atti provenienti dalla Pubblica Amministrazione o da questa ricevuti (es. permessi di soggiorno scaduti, iscrizioni anagrafica o in pubblici registri, documenti di identità, denuncia di smarrimento degli stessi, istanze, ecc…);

- documenti nominativi provenienti da Enti fornitori di pubblici servizi (contratti di utenze domestiche, documenti sanitari di data certa, effetti postali, ecc…);

- documentazione scolastica;

- atti privati nominativi di data certa (contratti di locazione, scritture private autenticate, dichiarazioni di ospitalità effettuate ai sensi dell’art. 147 T.U.L.P.S.);

- documentazione alberghiera nominativa;

- documentazione proveniente da organismi umanitari e assistenziali attestante, inequivocabilmente, una effettiva prestazione a favore dell’interessato (di natura assistenziale, economica, legale, ecc…).

b) Esibizione di valido passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza

c) Idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa (contratto locazione, o altro titolo legittimante la disponibilità dell’immobile) in copia, oppure un documento che accerti l’effettiva ospitalità, nel quale si indichi la sistemazione alloggiativa offerta allo straniero (stanza, posto letto) supportata dall’esibizione della denuncia prevista dall’art. 7 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

d) 3 fotografie o 4 in caso di prenotazione

e) marca da bollo da lire 20.000.

 

Ø REQUISITI SPECIFICI

§ LAVORO SUBORDINATO O DI COLLABORAZIONE

contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, determinato, a carattere stagionale o di collaborazione coordinata non occasionale a condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

In ogni caso il contratto deve:

a) contenere sottoscrizione autenticata. In luogo di tale autentica, il contratto di lavoro potrà essere sottoscritto anche di fronte al funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro, che provvederà ad accertare le generalità dei sottoscrittori ed a certificare l’avvenuta stipula in propria presenza sulla copia;

b) prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno;

c) riportare l’attestazione dell’avvenuta verifica della competente Direzione Provinciale del Lavoro.

 

§ LAVORO AUTONOMO

a) Nulla osta dell’organo competente, (Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato, Comune, Ordini professionali), per iscrizione in albi o registri, per il rilascio dell’autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio dell’attività attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attività.

b) Idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti

di cui all’art. 26 del Testo Unico.

- reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, oppure

- di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

c) Idonea documentazione circa il possesso delle risorse occorrenti per l’attività da intraprendere, escluso il commercio ambulante.

 

§ RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’art. 29 del Testo Unico.

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto non solo con cittadino straniero già regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di cui all’art. 28 commi 1 e 2 del Testo Unico, ma anche con il familiare che abbia ottenuto un permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, beneficiando della regolarizzazione prevista dal presente decreto.

Il rilascio di permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare è al di fuori dei limiti quantitativi previsti dal decreto.

 

§ MOTIVI DI STUDIO

 

Essendo soppresso il limite biennale al rilascio di permessi di soggiorno per motivi di studio agli studenti universitari fuori corso, e non essendo ancora in vigore il regolamento di attuazione del testo unico qui in argomento, i permessi di soggiorno in questione possono essere rilasciati, a richiesta degli interessati e previa verifica dei requisiti di studio prescritti, senza tener conto del limite predetto, anche se nel frattempo, sia stato adottato un provvedimento negativo.

 

Ø MOTIVI DI ESCLUSIONE

a) stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno a rientrare nel territorio nazionale o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso;

b) stranieri che sono suscettibili di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale ovvero per i motivi di cui all’art. 13 del T.U.;

c) stranieri segnalati in base agli accordi internazionali ai fini del respingimento o della non ammissione.