GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

ACLI

ACSE

AGESCI

CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

COMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728

CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

 

DISPOSIZIONI NECESSARIE PER UNA EFFICACE APPLICAZIONE

DEL DECRETO SULLA REGOLARIZZAZIONE

20/11/1998

 

Prenotazione

- Le prenotazioni siano accolte sulla base della semplice esibizione del documento di viaggio o della attestazione di identita' sostitutiva. Sia rilasciata ricevuta nominativa di ogni prenotazione.

 

Prova di presenza

- Sia considerata valida la dichiarazione delle associazioni da lungo tempo impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo alla erogazione di servizi in data anteriore al 27/3/1998.

- Riguardo alle prove "remote", non si chieda allo straniero di produrre ulteriori prove. Riguardo alle interruzioni di presenza, si renda possibile l'autocertificazione dei motivi gravi.

- Si consideri il visto Schengen (o il timbro a data apposto all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna in paese diverso dall'Italia) quale prova valida di presenza anteriore al 27 marzo 1998.

 

Disponibilita' di alloggio

- Sia consentita l'autocertificazione della disponibilita' di alloggio (si tratta di un dato verificabile dalla polizia). Si supererebbe cosi' il problema dei titolari di immobili non disponibili ad effettuare la dichiarazione di ospitalita'.

- Si chiarisca che non e' necessario che il titolare dell'immobile si presenti con lo straniero regolarizzando a rendere la dichiarazione di ospitalita', e che questa puo' essere effettuata anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

Documento di viaggio e attestazione di identita'

- Siano previste disposizioni ad hoc per i profughi (ad esempio, dal Kosovo) e per i richiedenti asilo che hanno visto rigettata la loro domanda e sono in attesa di decisione del TAR sul ricorso, qualora questi siano privi di passaporto e impossibilitati a recarsi in ambasciata per richiedere l'attestazione di identita'.

- Si consideri valida l'attestazione di identita' a prescindere dalla data di rilascio.

 

Espulsioni pregresse

- Sia data disposizione uniforme su tutto il territorio nazionale per la revoca d'ufficio delle espulsioni pregresse, ogni qual volta risulti l'unico requisito mancante per la regolarizzazione, anche nei casi in cui l'espulsione sia stata irrogata in provincia diversa da quella in cui si chiede la regolarizzazione.

- Si stabilisca esplicitamente una moratoria delle esecuzioni delle espulsioni revocabili.

- Si chiarisca che sono revocabili

a) le espulsioni per violazione delle norme su ingresso e soggiorno (art. 7 co. 2 L. 39/90, o ai sensi della L. 40/98);

b) le espulsioni comminate ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 39/90, prima della nota sentenza della Corte Costituzionale e delle conseguenti disposizioni emanate dal Ministero, con cui si riconosceva che tali espulsioni erano di competenza del giudice come misure di sicurezza (impostazioni poi recepita nella legge 40/98): si tratta in questi casi per lo più di persone che, in conseguenza di reati commessi diversi anni orsono, hanno subito prima l'espulsione e poi non hanno potuto regolarizzarsi con il decreto Dini, stante l'esclusione automatica, in quel caso adottata, dei condannati per reati ricompresi nell'art. 380 c.p.p.;

c) le espulsioni adottate ai sensi dell'art. 25 L. Reale, che anch'esse - come le precedenti - non hanno più base giuridica, essendo stato abrogato tale articolo dalla legge 40/98;

d) le altre espulsioni adottate ai sensi dell'art. 7 L. 39/90, salvo che rientrino (eventualmente a seguito di richiesta di riesame motivata, proposta dall'interessato contestualmente alla domanda) nella tipologia citata dalla circolare (espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; misura di prevenzione);

d) le espulsioni giudiziali, conseguenti a condanna penale e disposte dal giudice come misura di sicurezza, qualora sia revocata dal Magistrato di Sorveglianza tale misura;

e) le espulsioni adottate da altro Stato aderente alla Convenzione di Schengen, previa consultazione con la Parte interessata, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione.

 

Lavoro subordinato e parasubordinato

- Si stabilisca di rilasciare permessi della durata di un anno (come previsto dalla bozza di regolamento) nei casi di stipula di un contratto a tempo determinato ovvero di un contratto atipico. Questo darebbe senso alla previsione relativa ai lavori atipici (il contratto atipico che un lavoratore puo' esibire al momento della regolarizzazione sara' tipicamente di durata limitatissima, e sarebbe insensato fargli corrispondere un permesso della stessa durata).

- Si chiarisca la situazione relativa ai rapporti di lavoro alle dipendenze da piu' datori di lavoro: quanti datori di lavoro devono sottoscrivere i contratti? devono essere presentati piu' contratti part-time? e' possibile che un solo datore di lavoro sia delegato, per la sottoscrizione, dagli altri? qual e' il minimo di ore complessive settimanali per ottenere la regolarizzazione?

- Si chiarisca la posizione dei dipendenti e dei soci di cooperative. Accedono a permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo? Sono previsti limiti al numero di soci che possono essere regolarizzati da una cooperativa?

- Si chiarisca la procedura da seguire in caso di impossibilita' del datore di lavoro a recarsi personalmente in commissariato. Si diano le disposizioni necessarie a Comuni e Circoscrizioni perche' accettino di autenticare firme di stranieri irregolari.

- Si chiarisca che e' consentita la regolarizzazione per lavoro di stranieri minori in eta' da lavoro, anche in caso di irregolarita' o di assenza dei genitori.

- Si dia rilevanza alla denuncia, eventualmente concordante, di rapporti di lavoro subordinato pregressi.

 

Lavoro autonomo

- Sia ammessa autocertificazione del reddito disponibile, non essendo questo dimostrabile in altro modo.

- Allo straniero che si regolarizza per lavoro autonomo venga immediatamente rilasciato un permesso della durata di due anni (senza, quindi, che si ipotizzi il rilascio di permessi di breve durata da prorogare a seguito della effettiva iscrizione nell'albo).

- Si solleciti l'indicazione delle risorse necessarie da parte del Ministero dell'industria.

- Si consideri come requisito sufficiente per la regolarizzazione per lavoro autonomo l'avvio delle procedure di iscrizione ad albi e registri (ove previsti), eventualmente in attesa dell'istituzione dei corsi di qualficazione.

- Si chiarisca che l'apertura di Partita IVA e la corrispondente dichiarazione di inizio attivita' davanti all'Ufficio IVA sono da considerarsi requisito sufficiente per la regoalrizzazione per lavoro autonomo qualora non sia prevista l'iscrizione in albi o registri o il rilascio di ulteriori autorizzazioni o licenze.

- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di attivita' artistiche possono usufruire della regolarizzazione.

 

Motivi familiari

- Si stabilisca di esonerare lo straniero che chieda la regolarizzazione per motivi familiari (che risponde a un diritto, non ad una aspirazione, e che quindi e' sottratta a quote) dalla dimostrazione del possesso del requisito relativo alla data di ingresso.

- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio e, per quanto possibile, al reddito, criteri piu' restrittivi (come da Testo unico) di quelli previsti per la regolarizzazione per lavoro.

 

Conversione del permesso di soggiorno

- Si chiarisca che non vi e' alcun impedimento alla conversione di un qualnque permesso di soggiorno in corso di validita' in uno dei permessi previsti dal decreto, previa dimostrazione dei requisiti.