Alla c.a. del Ministro dell'interno

On. Rosa Russo Jervolino

Fax.: 46549534, 46549549

2 pg. da Sergio Briguglio

 

Cara Rosetta,

ti segnalo diversi punti critici relativi all'applicazione del decreto sulla regolarizzazione, con l'auspicio che possano trovare soluzione.

1) Deve essere chiarito che, ai sensi dell'art. 4 del decreto-flussi e delle vigenti norme su lavoro autonomo e IVA, lo straniero che intende offrire piccoli servizi (il giardiniere-scaricatore-imbianchino-etc.) puo' ottenere il permesso per lavoro autonomo previa dichiarazione, all'Ufficio IVA, di inizio attivita' e, se richiesto dalla particolare attivita', apertura della Partita IVA. Si deve prescindere, in questo caso, dall'acquisizione di altri nulla-osta, come pure dalla certificazione di disponibilita' di risorse (evidentemente non necessarie per il tipo di attivita' considerata). Si deve prescindere altresi' dalla dimostrazione di disponibilita' di reddito, priva di senso per chi si accinga a intraprendere l'attivita', potendosi invece richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, con le modalita' previste dalla bozza di regolamento (prima, cioe', che abbia luogo il rilascio del permesso).

2) Alcuni commissariati richiedono, quale requisito per la prenotazione, la dimostrazione di qualche requisito (disponibilita' di alloggio, prova della presenza, disponibilita' di lavoro). Deve essere chiarito che l'unico requisito per prenotarsi, in attesa di completamento della documentazione, deve essere l'esibizione del documento di identita'.

3) Deve essere consentita l'autocertificazione della disponibilita' di alloggio. Si tratta infatti di un dato verificabile dalla polizia. Si supererebbe cosi' il problema dei proprietari di immobili non disponibili ad effettuare la dichiarazione di ospitalita'. Sarebbe anche opportuno chiarire che l'ospitalita' a stranieri irregolari non comporta sanzioni.

4) Lavoro subordinato a tempo determinato e lavoro atipico: non esistono disposizioni precise, ma l'orientamento naturale dovrebbe essere quello di rilasciare permessi della durata di un anno (come previsto dalla bozza di regolamento). Questo darebbe senso alla faccenda dei lavori atipici (il contratto atipico che un lavoratore puo' esibire al momento della regolarizzazione sara' tipicamente di durata limitatissima, e sarebbe insensato fargli corrispondere un permesso della stessa durata).

5) Lavoro alle dipendenze da piu' datori di lavoro: la situazione e' confusa. Quanti datori di lavoro devono sottoscrivere i contratti? Si presentano piu' contratti part-time? Qual e' il minimo di ore complessive settimanali per ottenere la regolarizzazione? Non ci sono risposte chiare. Urge un intervento chiarificatore da parte del Ministero del lavoro (per la faccenda dei datori di lavoro) e di quello dell'interno (per la questione del minimo di ore).

6) Dovrebbe essere considerata specificamente la posizione dei dipendenti e dei soci di cooperative. I primi dovrebbero accedere a un permesso per lavoro subordinato, i secondi per lavoro autonomo.

7) Lavoro autonomo: a tutt'oggi le camere di commercio si rifiutano di rilasciare nulla-osta, perche' non sanno cosa esaminare. Manca inoltre l'indicazione delle risorse necessarie (dovrebbe essere fornita dal Ministero dell'industria). Urge un intervento del Ministero dell'interno che stimoli il Ministero dell'industria o che, in mancanza di indicazioni, decida di andare a buon senso. Per buon senso si intende qui considerare come requisito sufficiente per la regolarizzazione l'avvio delle procedure di iscrizione ad albi e registri (ove previsti), eventualmente in attesa dei corsi di qualficazione.

8) Espulsioni pregresse. In caso di espulsione ad opera del prefetto della stessa provincia in cui si presenta la domanda di regolarizzazione, la richiesta di revoca puo' essere istruita d'ufficio dal responsabile dell'ufficio stranieri (cosi' si comporta la Questura di Roma). Resta da risolvere il problema delle richieste da indirizzare a prefetti di altre province.

9) Familiari. Riguardo ai familiari entrati dopo il 27 marzo, i minori sono regolarizzabili a regime (anche fuoi dalle previsioni del decreto). L'altro genitore, pero', non lo e'. Sarebbe opportuno che si interpretasse la particolarita' della regolarizzazione per famiglia (che risponde a un diritto, non ad una aspirazione, e che quindi e' sottratta a quote) come capace di superare anche il requisito della data di ingresso; la legge stabilisce infatti che il diritto del minore all'unita' familiare e' da considerarsi prevalente (art. 28, comma 3, Testo Unico). Vi e' anche un problema relativo alla disponibilita' di alloggio. I requisiti previsti dal Testo unico ai fini del ricongiungimento sono piu' restrittivi di quelli previsti dal decreto ai fini della regolarizzazione per lavoro. Sarebbe opportuno che venissero transitoriamente rilassati anche i primi (per evitare che lo stesso alloggio sia considerato adeguato per regolarizzarmi per lavoro, ma non per regolarizzare i miei familiari).

10) Prove di presenza. Riguardo alle prove "remote", e' opportuno che non si chieda allo straniero di produrre ulteriori prove. Riguardo alle interruzioni di presenza, i motivi gravi dovrebbero poter essere autocertificati

11) Richiedenti asilo in pendenza di ricorso. Queste persone sono tipicamente prive di passaporto e non possono chiedere - per ovvi motivi - la dichiarazione sostitutiva all'ambasciata. A rigore, sulla base della circolare, non possono accedere alla regolarizzazione. Urge un intervento del Ministero dell'interno.

12) Conversioni di permessi di soggiorno. Occorre chiarire che non vi e' alcun impedimento alla conversione di un qualnque permesso di soggiorno in corso di validita' in uno dei permessi previsti dal decreto, previa dimostrazione dei requisiti.

 

Cordiali saluti

 

 

Sergio Briguglio