(12/11/1998)

GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

 

 

ULTERIORI PROBLEMI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO SULLA REGOLARIZZAZIONE

 

1) Anche a Verona, la Questura chiede, gia' all'atto della prenotazione, elementi di prova sull'esistenza di un contratto di lavoro. Pare anche che la stessa Questura consideri scadute le attestazioni di identita' rilasciate dalle ambasciate in data non sufficientemente recente. Urge una disposizione generale che eviti ovunque chiusure di questo genere.

 

2) La Questura di Torino non ha ancora risolto la problematica relativa al foglio di espulsione ricevuto negli ultimi 5 anni. Urge una disposizione ministeriale che uniformi la prassi, gia' adottata dalle Questure di Roma e di Bologna, di accettazione contestuale dell'istanza di revoca e della prenotazione per la regolarizzazione.

 

3) Occorre specificare il tipo di regolarizzazione (lavoro autonomo o subordinato) riservata a isoci di cooperative. Alla Questura di Trieste non sanno come comportarsi e hanno presentato - pare - un quesito al Ministero competente. Alla Questura di Torino sembra prevalere l'orientamento di considerare i soci lavoratori (aspiranti tali, essendo irregolari) come autonomi. La soluzione proposta e' stata quella di accettare come documentazione lavorativa l'impegno del CdA della cooperativa ad accettare l'interessato come socio lavoratore con la consueta "sola condizione sospensiva" del buon esito della richiesta di regolarizzazione. Questa soluzione potrebbe essere suggerita anche alle altre Questure, salvo che si voglia indicare invece un piu' ampio spettro di soluzioni, con riferimento agli specifici rapporti di lavoro.

Inoltre, sono previsti limiti al numero di soci che possono essere regolarizzati da una cooperativa?

 

4) Occorrerebbe chiarire se gli stranieri che vivono di attivita' artistiche (disciplinate separatamente dal Testo unico) possano usufruire della regolarizzazione, e a quali condizioni. In alcune comunita' (ad esempio, quella Latino-americana) vi sono molti casi di questo genere).

 

5) Urge chiarire che l'apertura di Partita IVA e la corrispondente dichiarazione di inizio attivita' davanti all'Ufficio IVA sono da considerarsi requisito sufficiente per la regoalrizzazione per lavoro autonomo qualora non sia prevista l'iscrizione in albi o registri o il rilascio di ulteriori autorizzazioni o licenze (art. 4 del decreto). Segnalano dal Consolato dell'Equador come invece sia stato considerato insufficiente tale requisito.

 

6) E' opportuno chiarire che il visto Schengen (o il timbro a data apposto all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna in paese diverso dall'Italia) costituisce prova valida di presenza anteriore al 27 merzo 1998.

 

7) E' opportuno dare disposizioni affinche', salvo che esistano fondati sospetti in relazione a traffici di dichiarazioni false, le attestazioni di presenza fornite da associazioni tradizionalmente affidabili e da altri servizi (ad esempio, scuole di lingua), siano considerate valide anche in assenza di registri.