Alla c.a. del Ministro dell'interno

On. Rosa Russo Jervolino

fax: 46549534

2 pg. da Sergio Briguglio

 

 

Cara Rosetta,

in attesa di potertene parlare direttamente, desidero porre alla tua attenzione la seguente questione.

Uno dei problemi principali incontrato dagli stranieri nel percorso di regolarizzazione e' costituito dalla scarsa disponibilita' dei datori di lavoro a metterli in regola ovvero, per coloro che vivono (lecitamente) di prestazioni di servizio varie ed occasionali (giardiniere, scaricatore, etc.), dalla effettiva impossibilita' di trovare un contratto di lavoro. Fortunatamente il decreto-flussi prevede la possibilita' di regolarizzazione per lavoro autonomo. Questa e' comunque condizionata al possesso di diversi requisiti:

a) documentata presenza anteriore al 27/3/98;

b) disponibilita' di alloggio;

c) assenza di provvedimenti di espulsione a carico (o revoca degli stessi da parte del Prefetto);

d) nulla-osta dell'organo competente all'iscrizione in albi o registri, o al rilascio di autorizzazione o licenza, o alla ricezione della dichiarazione di inizio attivita';

e) disponibilita' di risorse adeguate per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa;

f) disponibilita' di un reddito non inferiore a quello previsto per l'esenzione dal ticket (sedici milioni annui, se non sbaglio).

I primi tre requisiti sono comuni alle altre forme di regolarizzazione (lavoro subordinato e famiglia); gli ultimi tre sono specifici della regolarizzazione per lavoro autonomo.

L'ottenimento del nulla-osta per l'iscrizione in certi albi o registri (es.: commercio) e' estremamente problematico, giacche' tale iscrizione e' condizionata a sua volta dal possesso di requisiti molto stringenti (documentazione dei titoli di studio, superamento di corsi di qualificazione, etc.).

Esistono pero' albi per i quali non sono richiesti requisiti particolari. Uno di questi e' l'albo delle imprese artigiane. Le Camere di commercio (o, se capisco bene, le Commissioni provinciali per l'artigianato) non dovrebbero avere alcuna difficolta' nel rilasciare il suddetto nulla-osta.

Ottenuto il nulla-osta, fermi restando gli altri requisiti, il lavoratore straniero puo' ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A quel punto gli si offrono due strade:

1) perfezionare l'iscrizione all'albo, dimostrando di aver aperto la Partita IVA e - mediante esibizione di fatture rilasciate - di avere in corso l'attivita' in questione. L'onere piu' rilevante, per lo straniero, sarebbe legato al fatto che per tali attivita' i versamenti dovuti all'INPS sono calcolati presumendo un reddito di ventuno milioni l'anno; ammontano cosi' a circa tre milioni e mezzo l'anno (trecentomila al mese). Positivamente, pero', lo straniero che presta piccoli servizi diventerebbe protagonista della legalizzazione del proprio lavoro (col rilascio della fattura), con evidente vantaggio in sede di dimostrazione di reddito ai fini del rinnovo del permesso.

2) avvalersi del disposto dell'art.6, comma 1, del Testo unico ("Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.") e, in futuro, delle disposizioni del Regolamento di attuazione che disciplinano l'utilizzo e la conversione del permesso (nella bozza attualmente all'esame del Consiglio di Stato, l'art. 13), per iscriversi nelle liste di collocamento e stipulare qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato.

 

E' da notare come, per le attivita' qui esaminate, non sono quantificabili le risorse necessarie (lettera e). Perche' questa procedura (che - sia chiaro - si muoverebbe all'interno del dettato del decreto, e darebbe adeguata risposta a un bacino di irregolarita' certamente produttivo) vada a buon fine, e' necessario che il Ministero dell'interno intervenga con opportune disposizioni atte a garantire che

i) sia ammessa autocertificazione del reddito disponibile (come si puo' documentare, se non con autocertificazione, un reddito prodotto in Italia da uno straniero irregolare?).

Perche' poi si mantenga valido lo scenario di cui al punto 2) (iscrizione nelle liste di collocamento), di rilievo per lo straniero che non ce la faccia a versare all'INPS trecento mila lire al mese, deve essere chiaro che

ii) allo straniero che si regolarizza per lavoro autonomo viene immediatamente rilasciato un permesso della durata di due anni (senza, quindi, che si ipotizzi il rilascio di permessi di breve durata da prorogare a seguito della effettiva iscrizione nell'albo).

 

Infine, perche' non sia inutilmente preclusa la regolarizzazione (per lavoro subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia) a stranieri che di fatto posseggono i requisiti, e' necessario che

iii) sia consentita l'autocertificazione della disponibilita' di alloggio (si tratta di un dato verificabile dalla polizia);

iv) sia considerata valida la dichiarazione delle associazioni "solide" riguardo alla erogazione di servizi in data anteriore al 27/3/1998;

v) sia data disposizione uniforme su tutto il territorio nazionale per la revoca d'ufficio delle espulsioni pregresse, previo accertamento del possesso degli altri requisiti per la regolarizzazione, anche nei casi in cui siano state irrogate in provincia diversa da quella in cui si chiede la regolarizzazione.

 

Un tuo cenno di riscontro in merito a quanto esposto e' indispensabile, anche per evitare che si creino speranze infondate negli immigrati.

 

Un caro saluto

 

 

 

Sergio Briguglio