La pubblicazione della circolare di applicazione del decreto-flussi segna l'avvio della regolarizzazione di una parte - sperabilmente ampia - del bacino di immigrazione irregolare presente in Italia. Il decreto ha stabilito che, presentando domanda entro il 15 dicembre, potranno regolarizzarsi per lavoro poco piu' di trentamila immigrati, a condizione di soddisfare certi requisiti: presenza in Italia antecedente al 27 marzo scorso, disponibilita' di alloggio, concreta possibilita' di avviare attivita' di lavoro subordinato, "atipico" o autonomo. Accanto a questi potranno regolarizzarsi, senza limiti numerici, quanti posseggano i requisiti per il ricongiungimento familiare con uno straniero regolarmente soggiornante o appena regolarizzato, fermo restando il requisito relativo alla presenza in Italia. Esclusi dalla regolarizzazione, invece, quanti siano entrati successivamente al 27 marzo o siano stati colpiti in passato da un provvedimento di espulsione. La circolare chiarisce ora alcuni dei punti oscuri del decreto (come, ad esempio, dimostrare in pratica la disponibilita' di alloggio), consentendo cosi' l'effettiva presentazione delle domande. Altri punti, e non di poco conto, restano invece ancora indefiniti o vengono esplicitati in modo eccessivamente restrittivo. Cerco di passarli in rassegna.

Domande in esubero: non e' scritto da nessuna parte che lo straniero la cui domanda risulti in eccesso rispetto alla quota fissata per l'anno in corso sia comunque autorizzato a soggiornare in Italia in attesa di un successivo decreto sui flussi. Al Ministero dell'interno tutti assicurano che sara' cosi'; il decreto-flussi e' pero' un atto del Presidente del Consiglio, e - anche senza imbarcarsi in analisi della situazione politica attuale - puo' lo straniero esser certo che a fine anno avremo lo stesso Presidente del Consiglio?

Stranieri usciti dall'Italia e rientrati: sono esclusi dalla possibilita' di regolarizzazione. In questo modo restano inutilmente condannate all'irregolarita' persone che hanno avuto il solo torto di tornare per brevi periodi in patria per rivedere i familiari. Ne' la legge, ne' il testo del decreto li discrimina rispetto a coloro che siano rimasti fermi in Italia; perche' punirli con la circolare? Sono cosi' pericolosi per il nostro paese?

Prova della presenza in Italia: sono considerati validi solo documenti ufficiali (ai quali un clandestino raramente accede), ricevute d'albergo (e' noto che i clandestini, sbarcando a Roma, vanno ad alloggiare all'Hilton...), documentazione rilasciata da organismi umanitari e assistenziali. Quest'ultima e' la previsione piu' sensata, ovviamente; teniamo presente pero' che l'immigrato questa documentazione o ce l'ha o non ce l'ha. Se non ce l'ha, cosa fa? torna indietro nel tempo e si procura il tesserino della Caritas? o lo espelliamo? Ancora una volta: e' cosi' pericoloso? perche' ha perso o non ha mai chiesto un tesserino? Inoltre: se la prova di presenza e' troppo remota, lo straniero deve dimostrare la continuita' del soggiorno fino alla data fatidica del 27 marzo. E' come dire: chi sa firmare solo con la croce, deve allegare una dichiarazione autografa con la quale riconosce che la croce e' sua!

Lavoro autonomo: lo straniero deve farsi rilasciare il nulla-osta dalle autorita' competenti (camere di commercio, ordini profesisonali, etc.) per l'iscrizione all'albo, il rilascio della licenza, etc.. Manca l'esplicita considerazione di quella che e' a piu' diffusa figura di lavoratore autonomo straniero: il prestatore d'opera occasionale; quello cioe' che oggi si offre come giardiniere a beneficio di Tizio, domani come scaricatore a beneficio di Caio, e cosi' via. A un lavoratore di questo genere dovrebbe essere richiesta solo l'apertura della Partita IVA o di una posizione previdenziale, giacche' non esiste alcun albo dei "giardinieri-scaricatori-e-cosi'-via". Il rischio ora e' che la camera di commercio, non dovendo autorizzare nulla... rifiuti il nulla-osta. Resterebbe fuori la maggior parte dei lavoratori stranieri. Altro ostacolo e' rappresentato dalla necessita' di dimostrare di disporre di un reddito annuo superiore al minimo previsto per la partecipazione alla spesa sanitaria; domanda: se lo straniero chiede di avviare un'attivita' di lavoro autonomo, come posso chiedergli che mi dimostri di disporre gia' di un reddito?

Espulsioni pregresse: sono esclusi dalla regolarizzazione coloro che siano stati gia' raggiunti da un provvedimento del genere, salvo che il provvedimento sia revocato dal prefetto. Non e' scritto pero' se la revoca sia richiesta d'ufficio dalla questura in caso di possesso degli altri requisiti, o debba essere richiesta e ottenuta preventivamente dallo straniero. In quest'ultimo caso, quanti dei moltissimi interessati riuscirebbero a farcela entro il 15 dicembre?

Ronchey, sul Corriere della Sera di ieri, si chiede quanti immigrati possano essere ragionevolmente ammessi in Italia ogni anno e lamenta la mancanza di risposte da parte dei predicatori che la pensano diversamente da lui. Non pretendo che Ronchey frequenti le mie "prediche", ma ripeto da anni (in compagnia di associazioni, sindacati, Censis, demografi, Monorchio e altri) che il nostro paese dovrebbe ammettere flussi legali per un ammontare di almeno centomila unita' per anno, e che potrebbe farlo senza problema. Gli stranieri attualmente in condizioni irregolari sono ne' piu' ne' meno di quelli che avrebbero potuto fare ingresso legale se le prediche fossero state ascoltate. Se si vuol cominciare a farlo ora, si tratta di mettere in moto la politica delle quote e di sanare completamente il bacino di irregolarita' attualmente presente. E' un lavoro in due fasi: per l'ingresso di quote regolari dall'estero e' necessario istituire le liste di prenotazione nei consolati italiani e ammettere gli immigrati a cercare lavoro sul territorio; ed e' il compito per i prossimi anni. Per l'emersione del bacino di irregolarita', e' necessario che la regolarizzazione appena avviata risulti ampia ed efficace. E' il compito per quest'anno. E richiede nuove circolari ed altri decreti.