Al Ministro dell’Interno

Al Ministro dell’Industria

Commercio e Artigianato

Al Ministro del Lavoro

P.C. Al prof. Guefi

Gentile Ministro

ci sembra necessario, a pochi giorni dall’avvio della regolarizzazione iniziata dal decreto del Presidente del Consiglio del 16 ottobre 1998, evidenziare alcuni aspetti problematici che la prima prassi applicativa ha giˆ messo in luce.

Riteniamo senza dubbio, come abbiamo anche ripetutamente proposto nella fase di discussione del provvedimento, che uno degli aspetti pi_ innovativi del decreto sia costituito dalla possibilitˆ, offerta dall’art.4, di richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, attraverso la presentazione di domanda corredata da ãidonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art.26 del testo unico (...). A tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attivitˆ dovrˆ essere attestata mediante il nulla osta dell’organo competente per l’iscrizione in albi o registri, per il rilascio dell’autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio attivitˆä.

Se nella fase attuale le procedure ordinarie seguite per ottenere queste autorizzazioni non vengono in parte semplificate e in parte modificate, si pu˜ giˆ da adesso prevedere che quasi nessuno potrˆ effettivamente ottenere il nulla osta richiesto e che pertanto uno degli aspetti pi_ innovativi del decreto verrˆ cancellato di fatto nella prassi.

Il problema pu˜ essere concretamente chiarito riferendosi alle due situazioni pi_ ricorrenti, rappresentate dal commercio al minuto (la circolare contiene un riferimento utile all’ambulantato) e dalle molteplici attivitˆ artigiane che gli immigrati possono esercitare utilmente, anche per le professionalitˆ giˆ acquisite nel paese di provenienza, ad esempio nel settore collegato alle costruzioni, nella falegnameria o nella lavorazione dei metalli.

Per l’esercizio regolare del lavoro autonomo nel commercio al minuto _ necessaria una duplice autorizzazione: quella conseguente all’iscrizione al Registro esercenti il commercio e quella rilasciata dal Comune (a Roma non si rilasciano autorizzazioni da oltre due anni).

Per conseguire quest’ultima lo straniero deve prima ottenere dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Scambi culturali una dichiarazione di corrispondenza, che attesta il valore dei titoli di studio all’estero dallo straniero (la dichiarazione viene rilasciata sulla base della traduzione giurata dei titoli e dell’attestazione del consolato), quindi iscriversi al corso di preparazione all’esame (della durata di 150 ore obbligatorie), sostenere e superare l’esame e solo allora iscriversi al registro (per cui attualmente le Camere di Commercio richiedono comunque il preventivo possesso del permesso di soggiorno).

E’ evidente che completare questo percorso entro il 15 dicembre _ assolutamente impossibile e che quindi, se non si dispongono procedure alternative, la regolarizzazione per l’esercizio di commercio al minuto non sarˆ accessibile praticamente a nessuno straniero.

La proposta di semplificazione che formuliamo al riguardo _ duplice:

rilasciare il permesso sulla base di dichiarazione dello straniero che attesti di aver intrapreso la procedure necessaria, in particolare con la richiesta di dichiarazione di corrispondenza al Ministero della Pubblica Istruzione e con l’iscrizione ai corsi di preparazione per il R.E.C;

prescindere per la concessione del permesso dal nulla osta comunale, anticipando di pochi mesi quanto giˆ disposto con il D.Lgs.114 del 13.3.1998, che prevede la liberalizzazione delle licenze per il piccolo commercio.

La verifica sul completamento del percorso indicato potrˆ comunque essere operata in un momento successivo, al pi_ tardi al primo rinnovo.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per l’esercizio del lavoro artigiano.

La richiesta di autorizzazione, formulata dalla ditta individuale o dalla societˆ di persone, incontra un primo ostacolo nella necessitˆ di aprire in precedenza la partita iva: per questo adempimento infatti non dovrebbe essere richiesto il permesso di soggiorno.

Il secondo ostacolo riguarda la successiva verifica da parte dei vigili urbani e la decisione di autorizzare da parte delle apposite commissioni: anche queste due attivitˆ difficilmente potranno essere completate entro il 15 dicembre.

Per queste ragioni proponiamo che per l’apertura della posizione iva non sia richiesto il permesso di soggiorno e che questo sia poi rilasciato sulla base della semplice richiesta di autorizzazione alla Camera di Commercio. Anche in questo caso un eventuale esito negativo della successiva verifica da parte dei vigili urbani sarebbe comunque motivo idoneo alla revoca del permesso o al rifiuto del rinnovo dello stesso.