COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO

Centro senza Frontiere

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Che cosa è necessario fare per regolarizzarsi

1.La domanda di regolarizzazione deve essere presentata ai Commissariati o alle Questure entro il 15 dicembre: probabilmente entro quella data verrà solo rilasciata una ricevuta e fissato, con la prenotazione, il successivo appuntamento per presentare tutta al documentazione.

2. Sono esclusi dalla regolarizzazione:

quelli che presentano la domanda oltre il termine del 15 dicembre

quelli che sono arrivati in Italia dopo il 27 marzo

quelli che hanno avuto espulsioni in altri paesi europei

Le espulsioni ricevute in Italia sono un ostacolo alla regolarizzazione solo se si tratta di espulsioni decise con una sentenza del giudice.

Se lo straniero ha avuto ripetute condanne penali, prima di presentare domanda di regolarizzazione si consiglia di contattare le associazioni di aiuto legale o un avvocato.

Nel caso di espulsione amministrativa ( cioè data perché il permesso mancava o era scaduto) insieme alla domanda di regolarizzazione bisogna anche presentare richiesta al Prefetto di annullare (revoca) il precedente provvedimento.

3. Lo straniero che presenta la domanda al Commissariato deve avere prima di tutto:

3.1. Come documento di riconoscimento il passaporto; se non si ha il passaporto può essere accettata anche l’attestazione di identità fornita dal Consolato.

Se risulta impossibile avere l’attestazione dal Consolato, si può tentare, anche se non è sicuro, di presentare la domanda anche con un passaporto scaduto o con il vecchio permesso di soggiorno.

3.2. La prova della presenza in Italia prima del 27 marzo 1998.

La prova può essere data con il timbro di ingresso sul passaporto (va bene anche il timbro di altri paesi dell’area Schengen come Germania, Francia Spagna, Austria ed altri), documenti sanitari, ricevute d’albergo, depositi di denaro alle poste, multe, attestazioni di associazioni di volontariato e altri documenti di prova.

Se lo straniero ha la prova che stava in Italia prima del 27 marzo, ma poi è uscito dal paese e la sua uscita è stata registrata, allora deve spiegare i gravi motivi per cui è stato costretto a lasciare l’Italia (per esempio la malattia di un parente, un problema familiare) e produrre la documentazione.

4. E’ possibile chiedere il permesso di soggiorno per lavoro dipendente, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare:

4.1. Per lavoro dipendente bisogna fornire questa documentazione:

Un contratto di lavoro subordinato in qualsiasi settore, senza obbligo di versamenti previdenziali anticipati e senza dichiarazioni riguardanti il passato. Il datore di lavoro, italiano o straniero con permesso di soggiorno regolare, si deve impegnare ad assumere il lavoratore straniero per il futuro, in questo senso non ha valore per la regolarizzazione la denuncia di un lavoro precedente. Per il lavoro domestico lavoratore e datore di lavoro devono firmare il contratto, su un modulo che viene consegnato nei commissariati, il minimo di ore settimanali è di 24 ore. Per gli altri settori è necessario preparare il contratto, anche semplicemente una dichiarazione in cui si dice che si vuole assumere ed applicare il contratto collettivo del settore; si possono fare assunzioni a part time, secondo il minimo di ore previsto dai contratti collettivi.

La documentazione che prova la disponibilità di un alloggio: oltre al contratto di affitto o alla cessione di fabbricato, viene anche accettata la dichiarazione di chi ha la casa in affitto con contratto regolare. Chi è ospitato da un centro di accoglienza deve richiedere la dichiarazione al centro.

4.2. Per lavoro autonomo bisogna fornire questa documentazione:

La prova dei mezzi economici necessari ad avviare l’attività. La cifra richiesta dipende dal tipo di attività e non sarà certamente fissata prima del 15 dicembre, chi vuol fare commercio ambulante non deve dare la prova dei mezzi economici.

Per chi vuol fare il piccolo commercio, sia fisso sia ambulante, bisogna far tradurre il proprio titolo di studio al consolato e far dichiarare il valore di questo (quanti anni di studio, quale materie, quale grado...), poi andare al ministero della pubblica istruzione (ufficio degli scambi con l’estero, via Ippolito Nievo) e richiedere il certificato per l’iscrizione al registro del commercio, infine andare alla camera di commercio (via Capitan Bavastro), iscriversi e frequentare un corso di circa due mesi (£.800.000), sostenere l’esame e quindi iscriversi al registro.

Per chi invece vuol fare lavoro artigiano (per esempio lavori di pittura, falegnameria, lavorazione di metalli...) bisogna costituire una ditta anche individuale o una piccola società, prendere la partita iva e poi andare alla camera di commercio (via dell’Oceano Indiano) e chiedere l’autorizzazione. Dopo la richiesta i vigili urbani devono verificare che l’attività lavorativa viene effettuata.

La documentazione che prova la disponibilità di un alloggio è uguale a quella richiesta per il lavoro dipendente.

4.3. Per ricongiungimento familiare:

Può fare richiesta lo straniero che abbia un permesso della durata di almeno un anno, a favore dei familiari più stretti: padre, madre, figli minorenni, marito o moglie. Non si può quindi fare il ricongiungimento con i figli maggiorenni, i fratelli, i nipoti, i cugini o gli zii. La richiesta va presentata alla Questura Centrale e non ai Commissariati.

Se uno straniero presenta domanda di regolarizzazione per lavoro dipendente o autonomo, i suoi familiari più stretti possono, sempre entro il 15 dicembre, richiedere la regolarizzazione per ricongiungimento.

Insieme alla domanda il familiare in regola deve provare il reddito dell’ultimo anno e l’alloggio.