SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XIII LEGISLATURA --------------------

458a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1o OTTOBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,

indi del vice presidente FISICHELLA

 

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge:

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

PRESIDENTE. Riprende l'esame del testo unificato proposto dalla Commissione,

ricordando che nella seduta pomeridiana del 29 luglio era iniziato l'esame

degli emendamenti all'articolo 3. Ricorda altresì che so<EOP>no stati

ritirati gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.27, 3.29 e 3.30.

Stante l'assenza del senatore Speroni, che lo aveva fatto proprio dopo il

ritiro da parte dei presentatori, dichiara decaduto l'emendamento 3.14.

TABLADINI. Fa proprio l'emendamento 3.14.

PRESIDENTE. Poiché tale votazione, a norma dell'articolo 102-bis del

Regolamento, deve essere effettuata mediante procedimento elettronico,

sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,56.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.14, mediante procedimento

elettronico.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la

seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 11,03.

Si passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.14, mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la

seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12,07.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.14.

Il Senato con votazione elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del

Regolamento, respinge l'emendamento 3.14; respinge poi l'emendamento 3.15

fino alle parole ´ entro 60 giorniª; di conseguenza risultano preclusi la

seconda parte dell'emendamento stesso e gli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18.

Viene poi approvato l'emendamento 3.21.

TABLADINI. Insiste nel chiedere l'approvazione dell'emendamento 3.22.

Dopo che il relatore GUERZONI ed il sottosegretario TESTA hanno ribadito il

proprio parere contrario, il Senato respinge l'emendamento 3.22.

<EOP>

LUBRANO DI RICCO. Ritira l'emendamento 3.25.

Il Senato approva poi l'emendamento 3.26, mentre è respinto l'emendamento

3.28. È altresì approvato l'emendamento 3.31; di conseguenza risulta

precluso l'emendamento 3.32.

Il Senato approva quindi l'articolo 3 nel testo emendato.

...

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei

disegni di legge nn. 203, 554 e 2425.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla

Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 29 luglio l'Assemblea ha

iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Pertanto, riprendiamo la votazione dall'emendamento 3.14, presentato e

successivamente ritirato dalla senatrice Pasquali, ma fatto proprio dal

senatore Speroni, il quale però non è presente in Aula.

TABLADINI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.14.

PRESIDENTE. Avverto che su questo emendamento la 5a Commissione ha espresso

parere contrario e pertanto si dovrà procedere con votazione nominale con

scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Dal momento che non sono ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso,

sospendo la seduta fino alle ore 9,55.

(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,56).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Poichè la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario, dobbiamo

procedere alla votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento

3.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la

votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice <EOP>Pasquali

e da altri senatori, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Speroni, e

successivamente dal senatore Tabladini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i

senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 11,03).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.14, sul quale la 5a

Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la

votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 3.14 presentato dalla senatrice Pasquali e da

altri senatori, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Speroni, e

successivamente dal senatore Tabladini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i

senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Le operazioni di voto procedono a rilento. Il

senatore De Luca Athos si attarda e chiede al Presidente di aspettare prima

di chiudere la votazione. Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania

indipendente).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12,07).

<EOP>

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Dobbiamo votare

nuovamente, come voi sapete, l'emendamento 3.14, sul quale la 5a Commissione

ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la

votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice Pasquali e da

altri senatori, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Speroni, e

successivamente dal senatore Tabladini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i

senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti ......... 154

Senatori votanti ......... 153

Maggioranza ......... 77

Favorevoli ......... 12

Contrari ......... 136

Astenuti ......... 5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.15 verrà votato per parti separate.

Nel caso in cui la prima parte sarà respinta, saranno preclusi la restante

parte dell'emendamento 3.15, nonchè gli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.15, fino alle parole: ´entro

60 giorniª, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvata.

<EOP>

A seguito di tale votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento

3.15, nonchè gli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18.

Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti 3.19 e 3.20.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dalla senatrice Pasquali e da

altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per consentire un ordinato svolgimento dei

lavori vi prego di rimanere ai vostri banchi e di non creare capannelli.

Senatore Gualtieri, è stato considerato colpevole del capannello!

Senatore Tabladini, ha facoltà di parlare.

TABLADINI. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore e al Governo di

valutare con attenzione la filosofia alla base dell'emendamento 3.22 prima

di procedere alla sua reiezione. Vorrei sottolineare che ci si troverà poi

in una situazione in cui bisognerà far fronte a determinate spese per un

utilizzo che è già dichiarato qui. Peraltro, è stata indicata anche la

copertura finanziaria di questo emendamento, per cui non si capisce tale

atteggiamento dal momento che la proposta emendativa va proprio in direzione

di una migliore applicazione di questo provvedimento.

Non si capisce - ripeto - perché l'emendamento dovrebbe essere respinto. Non

c'è una logica; forse non è stato letto e quindi sarebbe il caso che il

relatore e il rappresentante del Governo lo leggessero.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a

pronunziarsi nuovamente, in riferimento a questa indicazione,

sull'emendamento in esame.

GUERZONI, relatore. Il relatore è contrario. Come ho già detto, si tratta di

compiti già previsti che la Commissione può affrontare senza aggravio di

spese.

TESTA, sottosegretario di stato per l'interno. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Attese le posizioni ribadite dal relatore e dal Governo, metto

ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore Gasperini e da altri

senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.23 e 3.24 sono stati ritirati.

<EOP> Sull'emendamento 3.25, presentato dal senatore Lubrano di Ricco, vi è

un invito da parte del relatore e del Governo a ritirarlo. Il senatore

Lubrano Di Ricco accoglie tale invito?

LUBRANO DI RICCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.26, presentato dal senatore

Lubrano Di Ricco.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.27 è stato ritirato.

Poiché anche gli emendamenti 3.29 e 3.30 sono stati ritirati, non si rende

necessaria la votazione per parti separate dell'emendamento 3.28.

Metto ai voti l'emendamento 3.28, presentato dal senatore Gasperini e da

altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dal senatore Gasperini e da

altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 3.32 è precluso.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

...

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203-554-2425)

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i

Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione

centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata

´Commissione centraleª, alla quale è affidato il compito di esaminare e

decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge,

sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche

consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo

regolamento di attuazione.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un

prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile

per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale

rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute

rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri,

da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non

inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero

dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento

emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli

atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,

dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai

criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello

status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al

riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del

Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri

con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del

Mini<EOP>stero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato

con qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di

diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni

componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri

designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. Le

sezioni sono regolarmente costituite con la partecipazione di quattro

componenti. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un

funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non

inferiore a consigliere di prefettura.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei

ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza

di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni

occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione

centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti

dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere

internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le

indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo

stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei

progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo

a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero

dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione

medesima.

9. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari designati

a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori ruolo

nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di

presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente

della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di

presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione

consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di

cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno

stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande

d'asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di

cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad

assicurare <EOP>l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale,

dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del

pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna

prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali

determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della

Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed

ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività

svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte

nelle materie di competenza.

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

´7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e

di valutazione. Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa,

gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte

le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie,

informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento

delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le

sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo.

La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è

sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il

funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da

iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa

della Presidenza del Consiglio dei ministriª.

3.14

Pasquali, Magnalbò, Lisi

Al comma 7, sostituire le parole: ´entro 60 giorniª con le seguenti: ´entro

sei mesiª.

3.15

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

Al comma 7, sostituire le parole: ´entro 60 giorniª con le seguenti: ´entro

120 giorniª.

3.16

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

<EOP>

Al comma 7, sostituire le parole: ´entro 60 giorniª con le seguenti: ´entro

90 giorniª.

3.17

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

Al comma 7, sostituire le parole: ´entro 60 giorniª con le seguenti: ´entro

80 giorniª.

3.18

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

All'articolo 3 è soppresso il comma 8.

3.19

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

All'articolo 3 è soppresso il comma 9.

3.20

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

Al comma 9, dopo le parole: ´durata nella caricaª inserire le parole: ´e per

lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettiveª.

3.21

Pasquali, Magnalbò, Lisi

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

´9-bis. È istituito un fondo di un miliardo per l'anno 1998 da destinare

alla Commissione centrale per studi, informazioni, indagini di monitoraggio

e classificazione dei Paesi a rischio da cui possono venire le richieste di

diritto d'asilo, nonchè per la creazione di un archivio computerizzato che

contenga dati utili alla Commissione ai fini dell'accoglimento delle

domande. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento per l'anno 1998 di cui alla Tabella C, Rubrica Ministero degli

affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, della legge 27

dicembre 1997, n. 450ª.

3.22

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

<EOP>

All'articolo 3 è soppresso il comma 10.

3.23

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

All'articolo 3 è soppresso il comma 11.

3.24

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´Assiste ai lavori un

rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiatiª.

3.25

Lubrano di Ricco

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´Possono partecipare

al consiglio di presidenza, su invito del Presidente della Commissione e con

funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed

umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle

Nazioni Unite per i rifugiatiª.

3.26

Lubrano di Ricco

All'articolo 3 è soppresso il comma 12.

3.27

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

Al comma 12, sostituire le parole: ´entro il mese di febbraioª con le

seguenti: ´entro il mese di maggioª.

3.28

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

Al comma 12, sostituire le parole: ´entro il mese di febbraioª con le

seguenti: ´entro il mese di aprileª.

3.29

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

<EOP>

Al comma 12, sostituire le parole: ´entro il mese di febbraioª con le

seguenti: ´entro il mese di marzoª.

3.30

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

Al comma 12, dopo le parole: ´materie di competenzaª inserire le seguenti:

´Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale

relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni

parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua ricezione,

esprimendosi sul suo contenuto con proprio parereª.

3.31

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini

Al comma 12, dopo le parole: ´materie di competenzaª inserire le seguenti:

´Entro il mese di luglio il Governo trasmette al Parlamento copia di tale

relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni

parlamentari esaminano il documento entro il mese di ottobre, esprimendosi

sul suo contenuto con proprio parereª.

3.32

Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,

Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,

Antolini