SENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XIII LEGISLATURA --------------------
458a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 1o OTTOBRE 1998
(Antimeridiana)
Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente FISICHELLA
Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge:
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
PRESIDENTE. Riprende l'esame del testo unificato proposto dalla Commissione,
ricordando che nella seduta pomeridiana del 29 luglio era iniziato l'esame
degli emendamenti all'articolo 3. Ricorda altresì che so<EOP>no stati
ritirati gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.23, 3.24, 3.27, 3.29 e 3.30.
Stante l'assenza del senatore Speroni, che lo aveva fatto proprio dopo il
ritiro da parte dei presentatori, dichiara decaduto l'emendamento 3.14.
TABLADINI. Fa proprio l'emendamento 3.14.
PRESIDENTE. Poiché tale votazione, a norma dell'articolo 102-bis del
Regolamento, deve essere effettuata mediante procedimento elettronico,
sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,56.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.14, mediante procedimento
elettronico.
PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la
seduta per un'ora.
La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 11,03.
Si passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.14, mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la
seduta per un'ora.
La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12,07.
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.14.
Il Senato con votazione elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del
Regolamento, respinge l'emendamento 3.14; respinge poi l'emendamento 3.15
fino alle parole ´ entro 60 giorniª; di conseguenza risultano preclusi la
seconda parte dell'emendamento stesso e gli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18.
Viene poi approvato l'emendamento 3.21.
TABLADINI. Insiste nel chiedere l'approvazione dell'emendamento 3.22.
Dopo che il relatore GUERZONI ed il sottosegretario TESTA hanno ribadito il
proprio parere contrario, il Senato respinge l'emendamento 3.22.
<EOP>
LUBRANO DI RICCO. Ritira l'emendamento 3.25.
Il Senato approva poi l'emendamento 3.26, mentre è respinto l'emendamento
3.28. È altresì approvato l'emendamento 3.31; di conseguenza risulta
precluso l'emendamento 3.32.
Il Senato approva quindi l'articolo 3 nel testo emendato.
...
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo
(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo
(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei
disegni di legge nn. 203, 554 e 2425.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.
Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 29 luglio l'Assemblea ha
iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Pertanto, riprendiamo la votazione dall'emendamento 3.14, presentato e
successivamente ritirato dalla senatrice Pasquali, ma fatto proprio dal
senatore Speroni, il quale però non è presente in Aula.
TABLADINI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.14.
PRESIDENTE. Avverto che su questo emendamento la 5a Commissione ha espresso
parere contrario e pertanto si dovrà procedere con votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
Dal momento che non sono ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso,
sospendo la seduta fino alle ore 9,55.
(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,56).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Poichè la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario, dobbiamo
procedere alla votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento
3.14.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice <EOP>Pasquali
e da altri senatori, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Speroni, e
successivamente dal senatore Tabladini.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.
(La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 11,03).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.14, sul quale la 5a
Commissione ha espresso parere contrario.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico, dell'emendamento 3.14 presentato dalla senatrice Pasquali e da
altri senatori, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Speroni, e
successivamente dal senatore Tabladini.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione). (Le operazioni di voto procedono a rilento. Il
senatore De Luca Athos si attarda e chiede al Presidente di aspettare prima
di chiudere la votazione. Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania
indipendente).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.
(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12,07).
<EOP>
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425
PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Dobbiamo votare
nuovamente, come voi sapete, l'emendamento 3.14, sul quale la 5a Commissione
ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice Pasquali e da
altri senatori, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Speroni, e
successivamente dal senatore Tabladini.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti ......... 154
Senatori votanti ......... 153
Maggioranza ......... 77
Favorevoli ......... 12
Contrari ......... 136
Astenuti ......... 5
Il Senato non approva.
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.15 verrà votato per parti separate.
Nel caso in cui la prima parte sarà respinta, saranno preclusi la restante
parte dell'emendamento 3.15, nonchè gli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.15, fino alle parole: ´entro
60 giorniª, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.
Non è approvata.
<EOP>
A seguito di tale votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento
3.15, nonchè gli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18.
Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti 3.19 e 3.20.
Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dalla senatrice Pasquali e da
altri senatori.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.
TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per consentire un ordinato svolgimento dei
lavori vi prego di rimanere ai vostri banchi e di non creare capannelli.
Senatore Gualtieri, è stato considerato colpevole del capannello!
Senatore Tabladini, ha facoltà di parlare.
TABLADINI. Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore e al Governo di
valutare con attenzione la filosofia alla base dell'emendamento 3.22 prima
di procedere alla sua reiezione. Vorrei sottolineare che ci si troverà poi
in una situazione in cui bisognerà far fronte a determinate spese per un
utilizzo che è già dichiarato qui. Peraltro, è stata indicata anche la
copertura finanziaria di questo emendamento, per cui non si capisce tale
atteggiamento dal momento che la proposta emendativa va proprio in direzione
di una migliore applicazione di questo provvedimento.
Non si capisce - ripeto - perché l'emendamento dovrebbe essere respinto. Non
c'è una logica; forse non è stato letto e quindi sarebbe il caso che il
relatore e il rappresentante del Governo lo leggessero.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi nuovamente, in riferimento a questa indicazione,
sull'emendamento in esame.
GUERZONI, relatore. Il relatore è contrario. Come ho già detto, si tratta di
compiti già previsti che la Commissione può affrontare senza aggravio di
spese.
TESTA, sottosegretario di stato per l'interno. Anche il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Attese le posizioni ribadite dal relatore e dal Governo, metto
ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore Gasperini e da altri
senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 3.23 e 3.24 sono stati ritirati.
<EOP> Sull'emendamento 3.25, presentato dal senatore Lubrano di Ricco, vi è
un invito da parte del relatore e del Governo a ritirarlo. Il senatore
Lubrano Di Ricco accoglie tale invito?
LUBRANO DI RICCO. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.26, presentato dal senatore
Lubrano Di Ricco.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 3.27 è stato ritirato.
Poiché anche gli emendamenti 3.29 e 3.30 sono stati ritirati, non si rende
necessaria la votazione per parti separate dell'emendamento 3.28.
Metto ai voti l'emendamento 3.28, presentato dal senatore Gasperini e da
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dal senatore Gasperini e da
altri senatori.
È approvato.
A seguito della precedente votazione, l'emendamento 3.32 è precluso.
Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.
È approvato.
...
Allegato A
DISEGNI DI LEGGE
Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(203-554-2425)
ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Articolo 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione
centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata
´Commissione centraleª, alla quale è affidato il compito di esaminare e
decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge,
sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche
consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo
regolamento di attuazione.
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un
prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile
per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale
rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute
rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non
inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero
dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento
emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli
atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai
criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello
status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al
riguardo.
4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri
con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del
Mini<EOP>stero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato
con qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di
diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni
componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri
designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. Le
sezioni sono regolarmente costituite con la partecipazione di quattro
componenti. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non
inferiore a consigliere di prefettura.
5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.
6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza
di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni
occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione
centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti
dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere
internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le
indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei
progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.
8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo
a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero
dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione
medesima.
9. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari designati
a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori ruolo
nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica.
10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di
presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente
della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di
presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione
consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di
cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno
stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande
d'asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di
cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad
assicurare <EOP>l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale,
dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del
pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna
prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali
determinati in relazione alle effettive necessità.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della
Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività
svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte
nelle materie di competenza.
EMENDAMENTI
Sostituire il comma 7, con il seguente:
´7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione. Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa,
gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte
le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie,
informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento
delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le
sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo.
La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è
sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il
funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da
iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei ministriª.
3.14
Pasquali, Magnalbò, Lisi
Al comma 7, sostituire le parole: ´entro 60 giorniª con le seguenti: ´entro
sei mesiª.
3.15
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
Al comma 7, sostituire le parole: ´entro 60 giorniª con le seguenti: ´entro
120 giorniª.
3.16
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
<EOP>
Al comma 7, sostituire le parole: ´entro 60 giorniª con le seguenti: ´entro
90 giorniª.
3.17
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
Al comma 7, sostituire le parole: ´entro 60 giorniª con le seguenti: ´entro
80 giorniª.
3.18
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
All'articolo 3 è soppresso il comma 8.
3.19
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
All'articolo 3 è soppresso il comma 9.
3.20
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
Al comma 9, dopo le parole: ´durata nella caricaª inserire le parole: ´e per
lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettiveª.
3.21
Pasquali, Magnalbò, Lisi
Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
´9-bis. È istituito un fondo di un miliardo per l'anno 1998 da destinare
alla Commissione centrale per studi, informazioni, indagini di monitoraggio
e classificazione dei Paesi a rischio da cui possono venire le richieste di
diritto d'asilo, nonchè per la creazione di un archivio computerizzato che
contenga dati utili alla Commissione ai fini dell'accoglimento delle
domande. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento per l'anno 1998 di cui alla Tabella C, Rubrica Ministero degli
affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, della legge 27
dicembre 1997, n. 450ª.
3.22
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
<EOP>
All'articolo 3 è soppresso il comma 10.
3.23
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
All'articolo 3 è soppresso il comma 11.
3.24
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´Assiste ai lavori un
rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiatiª.
3.25
Lubrano di Ricco
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ´Possono partecipare
al consiglio di presidenza, su invito del Presidente della Commissione e con
funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed
umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiatiª.
3.26
Lubrano di Ricco
All'articolo 3 è soppresso il comma 12.
3.27
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
Al comma 12, sostituire le parole: ´entro il mese di febbraioª con le
seguenti: ´entro il mese di maggioª.
3.28
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
Al comma 12, sostituire le parole: ´entro il mese di febbraioª con le
seguenti: ´entro il mese di aprileª.
3.29
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
<EOP>
Al comma 12, sostituire le parole: ´entro il mese di febbraioª con le
seguenti: ´entro il mese di marzoª.
3.30
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
Al comma 12, dopo le parole: ´materie di competenzaª inserire le seguenti:
´Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale
relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni
parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua ricezione,
esprimendosi sul suo contenuto con proprio parereª.
3.31
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini
Al comma 12, dopo le parole: ´materie di competenzaª inserire le seguenti:
´Entro il mese di luglio il Governo trasmette al Parlamento copia di tale
relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni
parlamentari esaminano il documento entro il mese di ottobre, esprimendosi
sul suo contenuto con proprio parereª.
3.32
Gasperini, Tabladini, Speroni, Provera, Preioni, Wilde, Peruzzotti, Dolazza,
Brignone, Lorenzi, Castelli, Moro, Rossi, Ceccato, Tirelli, Lago, Bianco,
Antolini