PAOLO BONETTI

Ricercatore in diritto costituzionale

nella Facoltà di giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Milano

 

 

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO

SULLO SCHEMA DEL

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

(stesura del 26 settembre 1998, con gli aggiornamenti del 30 settembre e del 2 ottobre)

 

 

 

PREMESSA GENERALE

Ringraziando per l’invito del Governo a fornire un parere sul testo, con le seguenti note si formulano le osservazioni di carattere giuridico sull’articolato dello schema di regolamento finora elaborato dal Governo stesso nella speranza di aver contribuito a migliorare un testo essenziale per un efficace governo del fenomeno migratorio.

1. Anzitutto si osserva con favore la scelta che nel testo dello schema di regolamento esaminato il Governo abbia fatto la sclta di prevedere norme integrative della più generale posizione giuridica dello straniero, così conformandosi alla natura di regolamento di attuazione e non di esecuzione del regolamento stesso.

Infatti la nuova legge sull’immigrazione prevede un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, cioè una fonte regolamentare che non si limita a prevedere le norme strettamente necessarie per l’esecuzione delle disposizioni della legge a cui si riferisce, ma che è espressamente chiamato dalla previsione del citato articolo 17 a disciplinare l’attuazione e l’integrazione della legge allorchè rechi norme di principio, escluse quelle relative a materie riservate alla competenza regionale da norme costituzionali o da norme legislative.

Vi è dunque per il Governo il concreto diritto-dovere di prevedere nel regolamento tutta la disciplina di fonte secondaria che attui e integri anche le norme di principio della legge sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, in tutti i casi in cui la vigenza della norma legislativa superiore renda inutile ricorrere a norme di rango legislativo, cioè in particolare all’emanazione di specifiche norme da parte di quei decreti legislativi con i quali ai sensi dell’art. 47 della medesima legge n. 40/1998 dovranno essere adottati il testo unico delle disposizioni legislative sullo straniero, le disposizioni correttive eventualmente necessarie alla migliore attuazione dei principi della legge n. 40/1998 e le disposizioni per armonizzare le altre norme legislative vigenti in materia di condizione giuridica dello straniero alle norme della legge stessa.

Il regolamento di attuazione è chiamato dunque a colmare quella cinquantennale carenza di certezza del diritto in materia di condizione giuridica dello straniero che è incompatibile non soltanto con la riserva di legge in materia prevista dall’art. 10, comma 2 Cost., ma anche con i nuovi principi di trasparenza dell’azione amministrativa, resi ancor più urgenti dalle nuove norme in materia di circolazione transfrontaliera delle persone previste de importanti obblighi internazionali in vigore per l’Italia.

Infatti per effetto delle procedure previste dagli Accordi di Schengen, dalla circolare del Ministero degli Affari esteri n. 8 del 17 settembre 1997 e dalla nuova legge sull’immigrazione, le procedure per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno appaiono ancor più complesse e differenziate ed è perciò essenziale che per assicurare la certezza del diritto e la certezza dei rapporti giuridici esse siano conosciute in tutte le loro fasi e i loro elementi, salvo per quei limitatissimi aspetti tecnici che sia indispensabile mantenere riservati in quanto effettivamente connessi con le esigenze di sicurezza, di mantenimento delle relazioni internazionali e di funzionamento del SIS.

Questa esigenza di uniforme applicazione della normativa vigente e di trasparenza, da tempo prevista da leggi e regolamenti degli altri Paesi europei, è peraltro richiesta dalla necessità di rispettare la riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista nell’art. 10, comma 2, Cost. ed è comunque già fatta propria anche dall’art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che siano "pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazioni di esse".

Tale esigenza di semplificazione e di certezza del diritto è ora specificamente imposta dagli obiettivi che il Governo stesso ha delineato per tutti i pubblici poteri nei prossimi tre anni. E’ infatti soprattutto il regolamento di attuazione che può dare effettiva concretezza proprio ad alcuni aspetti dello stesso Documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, approvato con il D.P.R. 5 agosto 1998, il quale prevede espressamente tre grandi obiettivi verso i quali deve tendere la politica di integrazione dell’Italia: A) costruire relazioni positive; B) Garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze; C) Assicurare i diritti di presenza legale).

A tale proposito si ricorda che il Documento programmatico espressamente prevede che:

1) nell’ambito dell’obiettivo finalizzato a costruire relazioni positive che per compiere passi avanti nel processo di integrazione occorre, tra l’altro, evitare che gli immigrati "percepiscano l’Italia come un paese ostile, ingiusto, da temere che (...) non garantisce continuità di permanenza sul territorio nazionale; crea incertezza e precarietà; nega opportunità di inserimento" ed evitare che i cittadini italiani e gli immigrati percepiscano "la pubblica amministrazione e le forze dell’ordine come interlocutori ostili e faticosi" (cfr. parte terza, punto 2.A).

2) nell’ambito dell’obiettivo finalizzato ad assicurare i diritti della presenza legale "in linea con le misure normative previste dalla legge volte a rafforzare lo status giuridico dei residenti di lungo periodo, potrebbero essere introdotte una serie di misure di carattere amministrativo volte a semplificare le procedure e a ridurre la duplicazione dei documenti. La macchinosità e la rigidità delle procedure sono infatti spesso causa di incertezza e di ritorno nell’illegalità. Pertanto si propone un coordinamento delle amministrazioni per:

- la semplificazione delle procedure per: rinnovo del permesso di soggiorno; richiesta della carta di soggiorno; ricongiungimento familiare; riconoscimento dei titoli di studio;

- il coordinamento delle procedure per il permesso di soggiorno, iscrizione all’anagrafe, iscrizione all’INPS, iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

- riduzione della duplicazione dei documenti per richiesta di visto, permesso di soggiorno, presentazione di garanzia, offerta di lavoro, etc. sia da parte degli stranieri che degli italiani coinvolti" (cfr. parte terza, punto 2.C)

In base alle predette considerazioni è perciò indispensabile che fin dalla redazione del testo del regolamento stesso si colga l’occasione per soddisfare tali esigenza di trasparenza e di certezza, includendo nel regolamento stesso anche la disciplina dei predetti aspetti.

In altri termini appare indispensabile che il regolamento di attuazione contenga:

1) la disciplina delle materie espressamente conferite dal Testo unico alla disciplina del regolamento stesso;

2) le norme necessarie per dare completa esecuzione a tutte le disposizioni dello stesso Testo unico, nei casi in cui tale esecuzione non sia espressamente riservata dalle medesime disposizioni ad appositi regolamenti ministeriali o decreti o direttive o ad altri atti;

3) l’attuazione e l’integrazione delle norme di principio previste dal Testo unico, che non siano di competenza delle Regioni;

4) la disciplina espressa, in conformità con le norme costituzionali, con le norme internazionali in vigore in Italia e con gli orientamenti indicati nel citato Documento programmatico, di ogni altro aspetto della condizione giuridica dello straniero non disciplinato dal Testo unico e dei relativi procedimenti amministrativi sempre che non si tratti di materia riservata comunque alla legge statale o regionale dalle norme costituzionali.

2. Alla luce della predetta premessa si illustrerà dettegliatamente come molte parti dello schema del regolamento appaiono ancora incomplete e lontane dal raggiungere quegli obiettivi di certezza sopra delineati e prescritti dallo stesso Documento programmatico e come pertanto si ritiene indispensabile l’introduzione di molte nuove norme, sia al fine di chiarire le ambiguità del testo delle disposizioni proposte, sia al fine di colmare le numerose lacune rispetto alle predette esigenze di attuazione e di completezza.

Ambiguità e lacune saranno successivamente indicate in modo dettagliato (in corsivo) e se ne delineerà (in stampatello) una ragionevole soluzione normativa.

3. In ogni caso occorre riconoscere che lo schema di regolamento proposto contiene altresì diverse disposizioni illegittime, cioè disposizioni viziate da illegittimità per violazione (anche per omissione) delle disposizioni del Testo unico stesso. Poichè, come è noto, tali vizi di illegitimità avrebbero come effetto che le singole disposizioni regolamentari sarebbero annullabili da qualsiasi giudice amministrativo ovvero sarebbero disapplicabili dal giudice ordinario, è evidente che sarebbe inutile includerle nel testo.

Anche le illegittimità saranno successivamente indicate in modo dettagliato (in corsivo), con l’indicazione (in stampatello) della soluzione alternativa proposta.

4. Il numero delle osservazioni ivi allegate è pertanto assai consistente, sia per l’alto numero delle disposizioni contenute nello schema del regolamento, sia per il notevole numero di ambiguità, lacune ed illegittimità riscontrate nel testo stesso, spesso su materie di grande importanza, in presenza delle quali appare ragionevole suggerire che si addivenga ad una ulteriore stesura del testo che tenga conto delle numerose osservazioni qui illustrate.

Si auspica perciò che il Governo ancor prima di inviare lo schema del regolamento al Consiglio di Stato e alle Camere voglia approfonditamente considerare le seguenti osservazioni al fine di riformulare una nuova stesura dello schema di regolamento da sottoporre alla preminare deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULL’ARTICOLATO PROPOSTO

 

 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

*** LACUNA: ARTICOLO PRELIMINARE AGGIUNTIVO "Definizioni"

Come di solito avviene per la redazione di ogni tipo di regolamento è necessario che il testo si apra con un ulteriore articolo contenente la identificazione uniforme e ufficiale di alcune definizioni ricorrenti usate nel regolamento e nel testo unico.

In particolare è indispensabile che nel regolamento siano espressamente previste almeno due definizioni ricorrenti sia nel Testo unico, sia nel regolamento stesso:

- Per "testo unico" si deve intendere il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- Per "straniero regolarmente soggiornante" si deve intendere il cittadino di Paese non appartenente all’Unione europea che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) straniero titolare di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

b) straniero titolare di permesso soggiorno in corso di validità o di rinnovo;

c) minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno in corso di validità di cui sia titolare un altro straniero;

d) straniero che abbia presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno ovvero abbia presentato domanda di rilascio della carta di soggiorno, fino alla consegna all’interessato del provvedimento che decide sull’istanza proposta.

 

 

ART. 1 (Accertamento della condizione di reciprocità)

- art. 1, comma 1

ILLEGITTIMITA’ e LACUNA:

A) In virtù dell’art. 2, comma 2, del T.U. è obbligatorio che il regolamento preveda espressamente non soltanto i criteri per l’accertamento della reciprocità, ma anche la disciplina delle modalità con le quali i responsabili del procedimento amministrativo e i notai presentano al Ministero degli Affari esteri le richieste di accertamento della condizione di reciprocità, con quale tipo di atto il Ministero risponda alle domande, entro quali termini, con quali effetti.

A tale proposito è opportuno che il regolamento preveda ulteriori disposizioni che codifichino la prassi recentemente instaurata dal Ministero degli Affari esteri al fine di sveltire e semplificare le procedure, cioèoccorre inserire un’ulteriore norma che preveda che l’accertamento della reciprocità avviene senza alcun tipo di interpellanza del Ministero allorchè l’atto o l’attività che lo straniero intende compiere in Italia sia già compreso tra quelli per i quali il Ministero degli affari esteri, con propri comunicati ufficiali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, abbia già proceduto in via generale all’accertamento Paese per Paese della sussistenza della condizione di reciprocità.

B) In generale la disposizione sembra mantenere la sussistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16, disp. prel. cod.civ., per le persone giuridiche.

Tuttavia la vigenza della condizione di reciprocità appare in contrasto con il sistema della nuova legge, almeno per ciò che riguarda l’esercizio di attività di lavoro autonomo che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia svolga mediante la costituzione o la partecipazione a persone giuridiche (p. es. società di capitali): in tali casi la vigenza della condizione di reciprocità appare illegittima, sia perchè viola il principio generale di parità di trattamento degli stranieri regolarmente soggiornanti con i cittadini italiani per i diritti in materia civile (previsto dal’art. 2, comma 2, T.U.), nel senso che la condizione di reciprocità posta da una disposizione previgente si configura come ulteriore impedimento all’esercizio del lavoro autonomo o ad attività suscettibili di produrre redditi di capitale, oltre a quelli espressamente previsti dal testo unico stesso (cfr. artt. 26, comma 1, e 37 T.U.) o dalle convenzioni internazionali, sia perchè impedisce anche allo straniero titolare di carta di soggiorno di "svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge spressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino" (art. 9, comma 4, lett. b) T.U.).

E’ perciò indispensabile che nel testo sia introdotta un’ulteriore disposizione che, salvo che il testo unico o le convenzioni internazionali prevedano diversamente, la verifica della sussistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16, disp. prel. cod. civ., non è richiesta per tutti gli atti compiuti in Italia da parte di stranieri regolarmente soggiornanti nell’ambito della costituzione o della partecipazione in Italia a persone giuridiche operanti nel territorio della Repubblica.

 

 

ART. 3 (Comunicazioni allo straniero)

 

- art. 3, comma 3

ILLEGITTIMITA’:

In base all’art. 2, comma 6, T.U. ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione la traduzione degli atti non è facoltativa, ma obbligatoria, anche per prevenire il verificarsi di valutazioni discrezionali su circostanze opinabili come la comprensione della lingua italiana, il che avrebbe potuto rendere meno effettivo l’esercizio del diritto alla difesa.

Pertanto è illegittima la disposizione che prevede che la traduzione sia facoltativa o debba comunque essere effettuata su richiesta dell’interessato.

E’ pertanto indispensabile che la disposizione sia rivista, in modo che nel regolamento sia previsto che la traduzione degli atti deve essere sempre allegata all’atto comunicato allo straniero.

LACUNE:

L’effettività del diritto alla difesa rende altresì indispensabile che il regolamento preveda ulteriori disposizioni che disciplinino:

- gli elementi minimi che devono comunque essere tradotti in ogni atto;

- i criteri per la redazione dei formulari dettagliati e le forme della loro pubblicità;

- le modalità per consentire allo straniero e all’amministrazione la scelta della lingua in cui effettuare la traduzione dell’atto in materia di ingresso, soggiorno o allontanamento da comunicarsi allo straniero.

 

 

 

ART. 4 (Comunicazione all’autorità consolare)

 

- art. 4, commi 3 e 4

LACUNE:

A) L’art. 2, comma 7, del T.U. rende obbligatoria la comunicazione all’autorità consolare dei provvedimenti riguardanti gli stranieri e tale obbligo è previsto in attuazione degli obblighi internazionali della Repubblica derivanti dalle convenzioni internazionali sulla protezione diplomatica, istituto posto a tutela anche dei diritti fondamentali degli stranieri.

Pertanto, trattandosi di rinuncia all’esercizio di diritti fondamentali che coinvolgono anche obblighi internazionali del Paese, a cui la legge sugli stranieri deve comunque conformasi per effetto dell’art. 10, comma 2, Cost., ogni atto di rinuncia all’obbligo di informazione all’autorità consolare non può essere disciplinato in modo vago, ma deve essere regolato in modo tassativo.

Occorre dunque che la disposizione del comma 3 sia modificata in modo da introdurre la previsione che la rinuncia deve essere fatta in modo spontaneo mediante un atto scritto e sottoscritto personalmente dallo straniero di fronte all’autorità competente, anche nella propria lingua.

B) Occorre altresì che la disposizione del comma 4 sia modificata in modo da prevedere che l’avvenuta omissione della comunicazione all’autorità consolare per il pericolo di persecuzione sia comunque comunicata per iscritto allo straniero interessato da parte dell’autorità procedente, salvo che si tratti di straniero che ha lo status di rifugiato o ha presentato domanda di asilo o fruisce di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

C) E’ altresì indispensabile (in adempimento degli impegni a cui il Governo è stato vincolato con l’o.d.g. n. 104 approvato dal Senato della Repubblica al momento dell’approvazione della legge n. 40/1998) che sia introdotta una ulteriore disposizione che preveda che:

1) l’obbligo di informazione delle autorità diplomatico-consolari del Paese di cui è cittadino lo straniero circa i provvedimenti adottati nei suoi confronti o gli eventi della sua vita non può comunque comportare la diffusione dei dati sensibili e dei dati inerenti alla salute dello straniero ai sensi e nei limiti degli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

2) l’obbligo di informazione delle autorità diplomatico-consolari del Paese di cui è cittadino lo straniero circa i provvedimenti adottati nei suoi confronti o gli eventi della sua vita non si applica quando, anche su segnalazione dello straniero, in conseguenza delle informazioni trasmesse possano comunque derivare per chiunque (non soltanto per lo straniero in questione o per i suoi familiari) nel Paese straniero persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero trattamenti inumani o degradanti vietati dalle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

 

 

 

 

 

 

CAPO II - INGRESSO E SOGGIORNO

 

 

ART. 5 (Rilascio dei visti di ingresso)

- art. 5, comma 1:

AMBIGUITA’:

Occorre che la disposizione sia modificata in modo da specificare quali sono i criteri per individuare quando sussistono i "casi particolari" che consentono il rilascio dei visti da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari non territorialmente competenti.

 

- art. 5, comma 3:

***LACUNA:

Tale disposizione appare assai criticabile.

Il regolamento di attuazione è infatti chiamato a colmare quella cinquantennale carenza di certezza del diritto in materia di condizione giuridica dello straniero che è incompatibile non soltanto con la riserva di legge in materia prevista dall’art. 10, comma 2 Cost., ma anche con i nuovi principi di trasparenza dell’azione amministrativa, resi ancor più urgenti dalle nuove norme in materia di circolazione transfrontaliera delle persone previste de importanti obblighi internazionali in vigore per l’Italia.

Infatti per effetto delle procedure previste dagli Accordi di Schengen, dalla circolare del Ministero degli Affari esteri n. 8 del 17 settembre 1997 e dalla nuova legge sull’immigrazione, le procedure per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno appaiono ancor più complesse e differenziate ed è perciò essenziale che per assicurare la certezza del diritto e la certezza dei rapporti giuridici esse siano conosciute in tutte le loro fasi e i loro elementi, salvo per quei limitati aspetti di carattere tecnico che sia indispensabile mantenere riservati in quanto effettivamente connessi con le esigenze di sicurezza, di mantenimento delle relazioni internazionali e di funzionamento del SIS.

Questa esigenza di uniforme applicazione della normativa vigente e di trasparenza, da tempo prevista da leggi e regolamenti degli altri Paesi europei, è peraltro richiesta dalla necessità di rispettare la riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista nell’art. 10, comma 2, Cost. ed è comunque già fatta propria anche dall’art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che siano "pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazioni di esse".

Come impongono gli obiettivi della politica di integrazione prescritti dal Documento triennale programmatico approvato con il D.P.R. 5 agosto 1998 l’entrata in vigore della normativa sull’immigrazione deve essere l’occasione per soddisfare tale esigenza di trasparenza e di certezza, includendo nel regolamento di attuazione la disciplina dei predetti aspetti.

Alla luce delle predette considerazioni generali è indispensabile per l’effettivo rispetto della natura stessa del regolamento di attuazione, la revisione della citata disposizione regolamentare in modo che, ove si ritenga inopportuno che sia lo stesso regolamento a provvedervi direttamente, sia previsto che un apposito decreto (non una mera circolare o direttiva o disposizione vaga) del Ministro degli Affari esteri, da emanarsi di concerto con gli altri Ministri competenti (in prima applicazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento), e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sono disciplinati espressamente, in conformità con le disposizioni nazionali (in particolare con il T.U. e il suo regolamento), con le norme comunitarie e con le norme internazionali in vigore per l’Italia i seguenti oggetti:

1) Disciplina del visto in generale:

- natura, effetti, limiti

- visti individuali e visti collettivi

- tipologie di visto: visti Schengen uniformi, visti a validità territoriale limitata, visti per soggiorni di lunga durata

- l’indicazione dei diversi tipi di visto di ingresso rilasciabili;

- la previsione, relativamente ad ogni tipo di visto di ingresso, della durata di utilizzazione del visto, dei requisiti e delle condizioni per il rilascio e della documentazione da allegare o da esibire ai fini della domanda dei diversi tipi di visto,

- i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di visto di ingresso e per il rilascio o per il diniego degli stessi;

- (in allegato) gli schemi generali dei modelli delle domande di visto con opportune traduzioni nelle lingue più praticate

- categorie speciali di stranieri richiedenti il visto: apolidi, marittimi, rifugiati, titolari di passaporto diplomatico e di servizio

- il rilascio del visto su delega di altro Stato contraente degli Accordi di Schengen

- l’autorizzazione al rilascio del visto da parte del Ministero degli Affari esteri

2) Disciplina del procedimento per il rilascio del visto:

- presentazione della domanda di visto e della relativa documentazione giustificativa

- presupposti per la ricevibilità della domanda di visto

- esame della domanda di visto e individuazione del tipo di visto rilasciabile

- norme generali sui controlli preventivi di sicurezza (escluse quelle indispensabili per il funzionamento del SIS)

- Autorizzazione al rilascio del visto

- Compilazione della vignetta-visto

- Percezione dei diritti consolari

- apposizione della vignetta e rilascio del visto

- comunicazione alle autorità centrali dello Stato dell’avvenuto rilascio del visto

3) Disciplina dei casi eccezionali di rilascio di visti in frontiera

4) Disciplina dei casi speciali di rilascio di permessi in frontiera (permesso per visita città, permesso per marittimi e crocieristi).

 

- art. 5, comma 5:

LACUNA:

L’esigenza di pubblicità dei requisiti e delle condizioni per il rilascio dei visti non dovrebbe essere lasciata alla buona volontà o all’improvvisazione di ogni Rappresentanza diplomatico-consolare.

E’ pertanto necessario introdurre un’ulteriore norma che preveda che il Ministero degli Affari esteri, d’intesa con le altre amminstrazioni interessate, provvede a stampare e distribuire in ognuna delle Rappresentanze italiane all’estero un opuscolo, tradotto nelle diverse lingue, che illustri in modo semplice, ma esaustivo i requisiti e le condizioni per il rilascio di ogni tipo di visto.

 

 

 

 

 

- art. 5, comma 6:

LACUNA e AMBIGUITA’

A) Poichè l’accertamento dei mezzi di sussistenza durante la permanenza in Italia è requisito essenziale previsto dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, T.U. ai fini del rilascio del visto di ingresso e del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno è indispensabile che tale requisito sia il più possibile disciplinato in via generale dalla disposizione del regolamento, più che dalla direttiva del Ministro dell’Interno.

Pertanto l’art. 5, comma 6, lett. c) del regolamento potrebbe dunque fissare un requisito generale, secondo il quale salvo i casi in cui le disposizioni del T.U. o del regolamento dispongano diversamente, si richiede comunque che ogni straniero che entra o soggiorna in Italia dimostri la disponibilità in Italia di un reddito o di denaro o di mezzi di pagamento proprio o di familiari conviventi ovvero di una garanzia di terzi, aventi un importo non inferiore, per ogni mese di soggiorno e per ogni persona che deve entrare in Italia, all’importo mensile dell’assegno sociale.

B) Inoltre è indispensabile che sia introdotta una norma che in conformità all’art. 5, comma 1, lett. c) della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen, precisi che la verifica dei mezzi necessari al rientro in patria è obbligatoria soltanto ai fini degli ingressi degli stranieri per soggiorni di durata inferiore a tre mesi.

C) Infine poichè anche il requisito della "condizione di alloggio" appare troppo vago e suscettibile di applicazioni troppo disomogenee.

Pertanto l’art. 5, comma 6, lett. d) del regolamento dovrebbe essere sostituito da una disposizione che indichi in modo preciso i requisiti e gli elementi minimi per accertare le condizioni di alloggio.

 

- art. 5, comma 7

AMBIGUITA’:

La disposizione in materia di familiari al seguito deve essere meglio precisata mediante ulteriori norme che prevedano che gli ingressi dei familiari al seguito sono quelli previsti dall’art. 29, commi 4 e 5, T.U.

 

*** LACUNA A causa della perdurante prassi di Questure e Comuni di richiedere numerose e complicate documentazioni diversificate da zona a zona ai fini della presentazione della domanda di ricongiungimento è peraltro indispensabile che in tale norma o in altra norma del regolamento si precisi la documentazione necessaria da allegare alla domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare, adottando criteri il più possibile certi ed omogeneamente applicabili sul territorio nazionale, secondo le linee seguenti.

In primo luogo si deve precisare che il reddito annuo disponibile derivante da fonti lecite da considerare è il reddito netto annuo del richiedente o del suo familiare convivente, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo modello 101, con allegata la documentazione relativa alle fonti di reddito, ritenendosi fonti lecite di reddito tutte le fonti di reddito previste dalle norme vigenti in materia fiscale.

In secondo luogo occorre rendere più certi gli accertameni relativi alla dimostrazione della disponibilità dell’alloggio ai fini del ricongiungimento familiare, inserendo nella disposizione ulteriori norme che prevedano che:

a) ai fini della dimostrazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio il richiedente deve produrre copia del contratto registrato di acquisto o locazione o di costituzione del diritto di uso, usufrutto o abitazione, intestato alla persona residente in Italia che presenta la domanda di ricongiungimento o da familiare convivente, corredato dalla dichiarazione di cessione di fabbricato prevista dalla normativa vigente, ovvero nel caso di ricongiungimento con un figlio di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, dichiarazione scritta, con sottoscrizione autenticata, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà, con allegata la copia del contratto registrato intestato a tale titolare o a suo familiare convivente;

b) ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo alle dimensioni dell’alloggio rispetto al numero di persone destinate ad abitarvi, gli uffici della Questura raffrontano i parametri minimi previsti dalle leggi delle diverse Regioni e Province autonome in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, indicati in apposita comunicazione trasmessa alla Questura stessa, anche per il tramite del Ministero dell’Interno o dei Commissariati del Governo presso ogni Regione, da parte dei competenti assessorati delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e la documentazione relativa all’alloggio che l’interessato ha l’obbligo di allegare alla domanda di nulla-osta al ricongiungimento, cioè documentazione già oggi facilmente reperibile in base alla normativa vigente (senza cioè istituire nuovi e gravosi compiti a carico di soggetti pubblici non menzionati nel T.U. e da altre disposizioni legislative vigenti):

- copia della mappa dell’unità immobiliare iscritta nel registri del nuovo catasto edilizio urbano, rilasciata da meno di 30 giorni, nella quale sia anche indicata la misura della superficie dell’alloggio;

- copia del certificato di abitabilità o da un certificato di idoneità igienico sanitaria, rilasciati da meno di 30 giorni ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie ed urbanistiche.

LACUNE:

Al di là degli ingressi per ricongiungimento familiare occorre altresì disciplinare espressamente l’importante caso degli ingressi e soggiorni (brevi) per visita a familiari di terzo grado - casi già disciplinati dalla legge n. 39/1990 - mediante l’inroduzione di ulteriori norme che prevedano che:

1) È consentito il rilascio di un visto di ingresso per visita ai familiari stranieri entro il terzo grado del cittadino italiano residente in Italia o dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di un permesso per cure mediche ovvero dello straniero detenuto o internato in un istituto penitenziario nel territorio italiano.

2) Il permesso di soggiorno per visita ai familiari ha la durata indicata nel visto di ingresso, comunque non superiore a tre mesi, e può essere rinnovato soltanto per gravi e comprovati motivi relativi alle condizioni di salute del familiare visitato in Italia.

 

- art. 5, comma 8

LACUNE:

A) Il termine per il rilascio dei visti deve essere riformulato in modo più certo e preciso a seconda del tipo di visti prevedendo che il termine di 90 giorni sia un termine massimo per tutti i visti, e perciò occorre modificare la disposizione nel senso di prevedere che diversi e più brevi termini possono essere previsti dal Testo unico, dal regolamento di attuazione o dal decreto del Ministro degli affari esteri che disciplina la tipologia dei visti.

B) Inoltre al fine di dare certezza alla previsione del termine per il rilascio del visto occorre che sia introdotta una disposizione che preveda il rilascio di un’apposita ricevuta della presentazione della domanda di visto, recante la data e il luogo della presentazione della domanda.

C) E’ altresì necessario che il regolamento contenga una norma che provveda a disciplinare i contenuti e le modalità di consegna allo straniero, da parte dell’autorità che rilascia il visto, della comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustra diritti e doveri relativi all’ingresso e al soggiorno, prevista dall’art. 4, comma 2, T.U.

 

 

ART. 6 (Ingresso nel territorio dello Stato)

- art. 6, comma 2:

LACUNA:

Per esigenze di certezza della condizione giuridica dello straniero e di trasparenza dell’azione amministrativa è indispensabile che la norma precisi la forma della disposizione adottabile da parte del Ministero della Sanità: ai sensi delle vigenti disposizioni in materia sanitaria si deve trattare di ordinanza del Ministro della Sanità pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

 

- art. 6, comma 4:

LACUNA:

Per esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e di certezza della condizione giuridica dello straniero occorre introdurre nella disposizione un’ulteriore norma che preveda che la comunicazione dell’autorizzazione allo sbarco adottata in deroga da parte del comandante del porto o del direttore dell’aeroporto sia effettuata con atto scritto, che può essere inviato con ogni mezzo alle autorità e che, prima dell’uscita dal porto o dall’aeroporto, deve essere consegnato in copia a ciascuno degli stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per effetto dell’autorizzazione stessa.

 

- art. 6, comma 6:

LACUNA:

Per esigenze di certezza dei rapporti giuridici occorre che la norma sia integrata in modo da prevedere la disciplina delle modalità di diramazione e di pubblicazione delle istruzioni di attuazione della Convenzione di applicazione di Schengen e indicare l’autorità italiana incaricata di provvedervi.

 

 

 

 

 

ART. 7 (Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)

- art. 7, comma 1

AMBIGUITA’

La dizione "Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione" deve essere riformulata in modo più preciso, come segue: "territorio di uno Stato aderente all’Accordo di Schengen, per il quale siano in vigore le disposizioni della relativa Convenzione di applicazione".

 

 

ART. 8 (Richiesta del permesso di soggiorno)

- art. 8, comma 1

LACUNE:

A) Per esigenze di trasparenza e di certezza della condizione giuridica dello straniero la disposizione deve prevedere per quali tipi di permesso di soggiorno è richiesta l’apposizione della marca da bollo sui relativi permessi ovvero la gratuità generalizzata per tutti i permessi.

A tal fine appare ragionevole che sia previsto che sono comunque presentate gratuitamente tali domande allorchè il soggiorno corrisponda all’esercizio di un diritto soggettivo di cui è titolare anche lo straniero (diritto a vivere in famiglia, diritto alla salute, diritto d’asilo, diritto alla difesa, libertà religiosa): permesso di soggiorno per motivi familiari, iscrizione dei minori sul permesso di soggiorno, permessi di soggiorno rilasciati a minori di età, permesso di soggiorno per cure mediche, permesso di soggiorno per asilo o per richiesta si asilo o per motivi umanitari, permesso di soggiorno per motivi di giustizia, permesso di soggiorno per motivi religiosi o di culto.

B) Per esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e di certezza del diritto è necessario che la disposizione preveda che il decreto del Ministro dell’Interno è emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento

 

- art. 8, comma 2, lett. c):

LACUNA:

Al fine di semplificare la richiesta di permesso di soggiorno e di consentire alla Questura l’eventuale applicazione dell’art. 5, comma 9, T. U. (rilascio automatico di permesso di soggiorno diverso da quello richiesto, qualora l’interessato manchi dei relativi requisiti) è necessario che sia introdotta la previsione che lo straniero deve indicare oltre al motivo del soggiorno il tipo di permesso di soggiorno richiesto.

 

- art. 8, comma 6:

LACUNA:

Per esigenze di certezza della condizione giuridica dello straniero occorre che nel regolamento sia introdotta una norma contenente la disciplina della condizione dello straniero che ha presentato la richiesta del permesso di soggiorno fino al ricevimento del provvedimento emesso a seguito dell’istanza di rilascio del permesso

 

ART. 9 (Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

 

- art. 9, comma 4

*** LACUNE:

La norma omette di disciplinare il caso della richiesta di permesso di soggiorno in favore di minore di età o dell’iscrizione del minore sul permesso di soggiorno.

E’ indispensabile dunque che siano introdotte ulteriori norme che prevedano che:

1) la domanda domanda di permesso di soggiorno in favore di un minore ovvero di iscrizione dello stesso sul permesso di soggiorno può essere presentata anche da uno dei genitori regolarmente soggiornanti che eserciti la potestà sul minore ovvero dalla persona a cui il minore sia legalmente affidato.

2) L’iscrizione del minore nato in Italia nel permesso di soggiorno del genitore avviene a seguito di domanda del genitore trasmessa alla Questura della Provincia in cui abita il genitore dagli uffici competenti dell’azienda ospedaliera in cui è avvenuto il parto contestualmente alla copia dell’atto di nascita.

 

- art. 9, comma 6

AMBIGUITA’:

La disposizione non è pertinente con la materia disciplinata dall’articolo e dovrebbe essere oggetto di un’autonomo articolo.

Occorre inoltre che la disposizione precisi meglio gli articoli del T.U. che devono essere riprodotti.

 

 

ART. 10 (Rilascio del permesso di soggiorno)

 

- art. 10, comma 1

ILLEGITTIMITA

Anzitutto la disposizione dell’art. 10, comma 1, lett. c) contiene una norma illegittima nella parte in cui prevede che il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza sia rilasciabile soltanto a favore dello straniero già in possesso di permesso di soggiorno per altri motivi. Infatti l’art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 consente alla persona che ha perduto la cittadinanza italiana di riacquistarla non soltanto dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel erritorio della Repubblica (cfr. art. 13, comma 1, lett. d) l. n. 91/1992), e in tal caso è implicito che in base al T.U. l’iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente è consentita soltanto se lo straniero sia titolare di permesso di soggiorno, ma anche nel caso in cui la persona dichiara (anche al console italiano) di volere riacquistare la cittadinanza italiana e ha stabilito o stabilisce entro un anno dalla dichiarazione la residenza nel territorio della Repubblica (cfr. art. 13, comma 1, lett. c) L. n. 91/1992). In tale ultimo caso è evidente che il solo motivo dell’ingresso e del soggiorno in Italia è quello di riacquistare la cittadinanza italiana ed è perciò indispensabile che al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente sia necessario che il regolamento istituisca un apposito visto e permesso di soggiorno per riacquisto della cittadinanza italiana, in mancanza dei quali si impedirebbe allo straniero ex italiano e potenziale cittadino italiano di fare ingresso in Italia al fine di stabilire la propria residenza e di presentare la domanda per il riacquisto della cittadinanza.

 

 

*** LACUNE: Occorre altresì rilevare che la norma deve essere integrata mediante l’introduzione di una disposizione che consenta la disciplina completa dei singoli permessi di soggiorno, per dare completa attuazione alla riserva di legge prevista dall’art. 10, comma 2 Cost. in materia di condizione giuridica dello straniero e per assicurare trasparenza e certezza dei diritti e dei doveri degli stranieri.

Come si è già osservato, è indispensabile che il regolamento di attuazione non soltanto provveda a disciplinare le materie ad esso espressamente conferite dalla legge stessa, ma provveda anche a disciplinare l`esecuzione di tutte le disposizioni della legge, nei casi in cui tale esecuzione non sia espressamente riservata dalla legge stessa ad appositi regolamenti ministeriali o decreti o direttive o ad altri atti e ad attuare ed integrare le norme di principio da essa previste, che non siano di competenza delle Regioni.

Pertanto è indispensabile che, in analogia con quanto si prevede a proposito dei visti di ingresso, al fine di rispettare la natura stessa del regolamento di attuazione, la revisione della disposizione regolamentare in modo che, ove non si ritenga opportuno che vi provveda lo stesso regolamento, sia previsto che un apposito decreto (non una mera circolare o diretiva o disposizione vaga) del Ministro dell’Interno, da emanarsi di concerto con gli altri Ministri competenti (in prima applicazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento), e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale disciplina espressamente, in conformità con le disposizioni nazionali (in particolare con il T.U. e il suo regolamento), con le norme comunitarie e con le norme internazionali in vigore per l’Italia i seguenti oggetti:

1) l’indicazione di tutti i diversi tipi di permesso di soggiorno rilasciabili, sia in conformità dei diversi tipi di visto di ingresso previsti dal T.U. e dal regolamento, sia in conformità della tipologia di permessi di soggiorno espressamente menzionati da disposizioni del T.U. (cfr. artt. 5, commi 2 e 3; 21; 22; 23; 24; 30, comma 1; 31; 34, comma 1, lett. b); 36): acquisto della cittadinanza italiana, adozione, affari, affidamento, asilo, asilo umanitario, attesa emigrazione in altro Stato, attività sportiva, culto, cure mediche, dimora, diplomatico, gara sportiva, inserimento nel mercato del lavoro, lavoro autonomo, lavoro stagionale, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, richiesta di asilo, ricongiungimento familiare, residenza elettiva, studio, tirocinio, turismo;

2) i presupposti per il rilascio, per il rinnovo e per la conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno, in conformità con le disposizioni nazionali (in particolare del T.U. e suo regolamento), con le norme comunitarie e con le norme internazionali in vigore per l’Italia, prevedere;

3) la differenziazione degli importi, dei criteri e delle modalità richiesti per la dimostrazione della disponibilità di mezzi di sostentamento necessari per il soggiorno sulla base della funzione e della tipologia di ciascun tipo di permesso di soggiorno;

4) l’indicazione della documentazione da allegare o da esibire ai fini della presentazione della domanda di rilascio, di rinnovo o di conversione di ciascun tipo di permesso di soggiorno;

5) i termini, le modalità e le procedure per la domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione o per il diniego relativamente ad ogni tipo di permesso di soggiorno;

6) la durata di ogni tipo di permesso, i diritti e i doveri, gli obblighi e le facoltà dei rispettivi titolari.

 

 

 

- art. 10, comma 2:

LACUNA:

Per esigenze di certezza del diritto è indispensabile che si preveda che il decreto del Ministro dell’Interno che collega permesso di soggiorno e codice fiscale sia esteso anche agli stranieri titolari di carta di soggiorno e sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

- art. 10, comma 3

AMBIGUITA’

Per esigenze di maggiore precisione è necessario che la norma indichi quale sia la documentazione ritenuta valida al fine di attestare l’avvenuto assolvimento degli obbighi sanitari (tessera sanitaria in corso di validità, attestazione dell’avvenuta stipulazione della polizza assicurativa ecc.)

 

 

 

ART. 11 (Rifiuto del permesso di soggiorno)

 

- art. 11, comma 1:

LACUNE:

*** A) Anzitutto è indispensabile che la disciplina prevista dall’articolo dovrebbe disciplinare in modo analogo gli effetti di altri provvedimenti amministrativi negativi in materia di soggiorno che producono la medesima conseguenza di mettere lo straniero in condizione di insicurezza sulla propria condizione giuridica e di espellibilità:

- revoca del permesso di soggiorno;

- annullamento del permesso di soggiorno;

- rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.

B) In ogni caso la disposizione regolamentare appare insufficiente a dare completa attuazione alle disposizioni legislative e perciò al fine di evitare applicazioni disomogenee di tale disposizione e di migliorare la certezza della condizione giuridica dello straniero la disposizione deve essere corredata di ulteriori norme che prevedano che:

1) l’individuazione delle "irregolarità amministrative sanabili" in presenza delle quali in base all’art. 5, comma 5, T.U. il permesso di soggiorno o il suo rinnovo possano comunque essere rilasciati;

2) la precisazione che in base all’art. 5, comma 9, T.U. non si debba comunque procedere al rifiuto del permesso di soggiorno richiesto, ma al rilascio di un altro tipo di permesso di soggiorno, qualora lo straniero si trovi nelle condizioni previste dal T.U. per il rilascio di un altro tipo di permesso di soggiorno;

3) la precisazione che, in applicazione dell’art. 5, comma 6, T.U., nel caso in cui lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti di accordi internazionali (p. es. Accordi di Schenegen) il suo permesso di soggiorno non possa essere rifiutato o revocato qualora si tratti di permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo, motivi familiari, richiesta di asilo, cure mediche, motivi religiosi, e che in tali casi i predetti permessi di soggiorno si considerano rilasciati in deroga all’inammissibilità prevista ai sensi degli Accordi di Schengen e devono perciò recare apposita menzione, tradotta in inglese, francese, tedesco, spagnolo, che il permesso di soggiorno non può essere utilizzato per l’ingresso e il soggiorno in altri Paesi che abbiano aderito all’Accordo di Schengen.

 

 

- Art. 11, comma 2:

***LACUNE:

A) La disposizione appare del tutto insufficiente a dare effettiva attuazione alle disposizioni che consentono il rilascio di una carta di soggiorno o di un permesso soggiorno ad altro titolo (cfr. commi 5, 6 e 9 dell’art. 5 T.U.), anche agli stranieri che comunque non devono essere espulsi o respinti (cfr. art. 19 T.U.).

Pertanto è indispensabile che la disposizione sia modificata in modo da prevedere che con il provvedimento di rifiuto o di revoca o di annullamento o di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno il Questore indica allo straniero un termine di 15 giorni lavorativi per presentarsi ad un posto di polizia di frontiera indicato nel provvedimento e lasciare volontariamente il territorio della Repubblica ovvero a presentare la richiesta di un altro tipo di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà a disporre l’espulsione amministrativa.

B) Per dare effettiva attuazione al diritto di difesa dello straniero contro i provvedimenti amministrativi previsto dall’art. 6, comma 10, T.U. , senza incentivare intenti dilatori, occorrono altresì ulteriori norme che, disciplinino la condizione giuridica dello straniero che si sia legalmente attivato per mantenere la propria situazione legale pregiudicata dai provvedimenti negativi del soggiorno e che perciò prevedano che:

1) se entro quindici giorni dalla data in cui il provvedimento di rifiuto, di revoca, di annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno è stato notificato o comunicato all`interessato è depositato ricorso contro il provvedimento stesso con l’allegata domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, il questore, a richiesta dell’interessato e previa esibizione del ricorso e delle attestazioni dell’avvenuto deposito dello stesso, rilascia allo straniero che non abbia titolo ad ottenere altro tipo di permesso di soggiorno un permesso di soggiorno per motivi di giustizia fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale sulla domanda incidentale di sospensione e rinnovabile fino alla decisione del giudice amministrativo sul merito del ricorso soltanto se il giudice abbia accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;

2) In caso di annullamento dell`atto impugnato il questore rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformità alla sentenza del giudice.

 

- art. 11, comma 3:

ILLEGITTIMITA’ E AMBIGUITA’

Anzitutto tale disposizione non precisa in che cosa consista il rimpatrio, se cioè sia una misura assistenziale o, più probabilmente, come sembra suggerire la rubrica dell’articolo nel quale è collocato la disposizione, l’effetto dei provvedimenti di rifiuto del permesso di soggiorno.

In tale ultimo senso la norma è illegittima perchè riproducendo il contenuto dell’art. 269 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., norma che la dottrina riteneva implicitamente abrogata già dalla legge n. 39/1990, e che comunque appare incompatibile con la sistematica dei provvedimenti previsti dal T.U., finisce col prevedere un ulteriore tipo di provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato (il foglio di via obbligatorio), oltre quelli di respingimento e di espulsione previsti dal T.U., così violando la riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista dall’art. 10, comma 2 Cost.

Occorre dunque sopprimere la disposizione, anche perchè in parte il suo contenuto, allorchè prevede un avviso al console dello straniero da rimpatriare finisce con il creare confusione e sovrapposizioni con le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la comunicazione all’autorità consolare.

 

 

ART. 12 (Rinnovo del permesso di soggiorno)

- art. 12, comma 2

LACUNE:

A) Anzitutto esigenze di certezza della condizione giuridica dello straniero impongono di integrare la disposizione da un’ulteriore norma che precisi in quali casi ai sensi dell’art. 5, comma 4, T.U. il rinnovo del permesso di soggiorno ha una durata doppia di quella originaria e in quali no.

B) Infine per esigenze di trasparenza e di certezza della condizione giuridica dello straniero è necessario che sia introdotta una ulteriore norma che preveda che:

1) salvo che la legge o il regolamento prevedano importi differenti, è considerato sufficiente il reddito annuo imponibile secondo le disposizioni vigenti in materia tributaria, derivante da fonti lecite, di importo non inferiore a quello indicato nell’art. 29, comma 2, lett. b) T.U.;

2) sono considerate fonti di reddito legittime le medesime fonti di reddito previste dalle disposizioni in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche

AMBIGUITA’

La disposizione regolamentare appare comunque insufficiente a dare effettiva attuazione all’obiettivo di dare sicurezza alla presenza legale dello straniero regolarmente soggiornante in Italia previsto nel Documento programmatico approvato con il D.P.R. 5 agosto 1998, soprattuto nei casi in cui lo straniero soggiorni in Italia per esercitare diritti fondamentali di cui anch’egli è titolare (diritto a vivere in famiglia, diritto alla salute, diritto d’asilo, diritto alla difesa, libertà religiosa), sicchè occorre anzitutto rendere il più possibile effettiva la tutela dela rinnovabilità dei corrispondenti permessi di soggiorno rilasciati allo straniero, subordinando la rinnovabilità degli stessi all’obbligo di dimostrare mezzi di sostentamento ai soli casi in cui vi siano elementi concreti e attuali che facciano ritenere che lo straniero in realtà esercita in Italia attività illecite (attività criminali, prostituzione, accattonaggio molesto, contrabbando, commercio in condizioni abusive ecc.).

E’ dunque indispensabile che la disposizione sia rivista in modo da introdurre un’ulteriore norma che preveda che la dimostrazione della disponibilità di un reddito non è richiesta al fine del rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi familiari, dell’iscrizione dei minori sul permesso di soggiorno, dei permessi di soggiorno rilasciati a minori di età, del permesso di soggiorno per cure mediche, dei permessi di soggiorno per asilo o per richiesta di asilo o per motivi umanitari, del permesso di soggiorno per motivi di giustizia, del permesso di soggiorno per motivi religiosi o di culto, salvo che sussistano elementi concreti ed attuali che fanno ritenere che lo straniero eserciti in Italia un’attività illecita.

 

- art. 12, comma 4

ILLEGITTIMITA’:

Anzitutto la disposizione appare del tutto opposta al raggiungimento dell’obiettivo di assicurare la continuità della permanenza legale indicato nel Documento programmatico approvato con il D.P.R. 5 agosto 1998.

In ogni caso si tratta di norma illegittima perchè finisce col prevedere un ulteriore caso di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, oltre quelli previsti dal testo unico, così violando la riserva di legge in materia di condizione giuridica dello straniero prevista dall’art. 10, comma 2 Cost.

Inoltre tale norma è una violazione irragionevole della libertà di circolazione e di soggiorno di cui gode anche lo straniero regolarmente soggiornante, anche per effetto della parità di trattamento con i cittadini italiani prevista dall’art. 2 T.U. sia per i diritti fondamentali, sia per i diritti in materia civile: per effetto dell’esercizio di tale libertà allo straniero deve essere comunque consentito di restare fuori dell’Italia durante il periodo di validità del permesso di soggiorno senza essere sottoposto ad alcun tipo di onere di dimostrazione dei motivi di tale allontanamento.

Occorre dunque sopprimere la disposizione.

 

 

ART. 13 (Conversione del permesso di soggiorno)

*** n.b.: In ragione del contenuto di tale articolo la rubrica dovrebbe avere ad oggetto anche la utilizzabilità del permesso di soggiorno.

 

- art. 13, comma 1

ILLEGITTIMITA’

La disposizione della lettera c) menziona due permessi di soggiorno distinti (per ricongiungimento familiare e per ingresso al seguito del lavoratore) che non sono affatto istituiti dal T.U., il cui art. 30 istituisce invece un unico permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale è rilasciato a diverse categorie di stranieri, tra le quali lo straniero entrato in Italia a seguito di visto di ingresso per ricongiungimento familiare e quello entrato in Italia a seguito di visto di ingresso al seguito del lavoratore.

Pertanto è indispensabile che la disposizione regolamentare sia riformulata nel senso di fare riferimento soltanto ad un solo tipo di permesso, cioè il permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall’art. 30, commi 1 e 2, e dall’art. 31, comma 2, del T.U.

LACUNE:

Al fine di conseguire l’obiettivo indicato nel Documento programmatico approvato con il D.P.R. 5 agosto 1998 di semplificare le procedure e di evitare di irrigidire eccessivamente il sistema dei permessi di soggiorno di lunga durata è altresì indispensabile che nel regolamento siano introdotte nuove norme che disciplininino espressamente gli altri casi di convertibilità del permesso di soggiorno (soprattuto da e per il permesso di soggiorno per motivi familiari) e che prevedano che:

1) sono comunque salvi gli altri casi previsti dal T.U. (p. es. artt. 24, comma 4, e 30, commi 1, lett. c) e 5) nei quali è consentita la conversione del permesso di soggiorno;

2) salvi i casi in cui il T.U. o il suo regolamento di attuazione lo vietino espressamente o dispongano diversamente, il permesso di soggiorno avente durata superiore ad un anno può comunque essere convertito in qualunque altro tipo di permesso di soggiorno per il quale lo straniero possegga i requisiti richiesti, previa domanda del titolare da presentarsi in qualsiasi momento prima della scadenza del permesso (anche al di fuori della fase di richiesta di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno) al questore della provincia in cui lo straniero si trova.

 

- art. 13, comma 3:

AMBIGUITA’ e LACUNE:

La disposizione non chiarisce che cosa sia il "nuovo permesso di soggiorno per l’attività effettivamente svolta", se cioè si tratti di un permesso di soggiorno rilasciato per il titolo corrispondente all’attività svolta, e soprattutto trascura di considerare i casi previsti dall’art. 30 T.U.. comma 1, lett. c), e d), che prevedono la convertibilità da un altro permesso di soggiorno al permesso di soggiorno per motivi familiari.

Occorre pertanto modificare la disposizione in modo da tenerne conto.

- art. 13, comma 4

AMBIGUITA’ E LACUNE:

A) Esigenze di certezza della condizione giuridica dello straniero rendono indispensabile che nel regolamento si introducano ulteriori norme che prevedano:

1) la disciplina dei criteri e delle modalità per il rilascio dell’autorizzazione dell’istituzione scolastica o formativa (incluse quelle universitarie?) al lavoro degli studenti stranieri;

2) la facoltà per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio di iscriversi nelle liste di collocamento al fine di prestare le attività di lavoro subordinato;

3) la possibilità per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio, fatta salva la facoltà di svolgere un’attività lavorativa esterna all’Università, di accedere comunque allo svolgerimento, a parità di condizioni con gli studenti italiani, delle attività a tempo parziale di collaborazione ai servizi universitari, previste dall’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

B) Peraltro poichè è evidente che il limite di 20 ore settimanali per lo svolgimento di attività lavorative dovrebbe essere finalizzato a consentire allo studente di provvedere al suo sostentamento senza essere distolto dal tempo necessario ad una regolare frequenza dei corsi e ad uno studio intenso, occorre che tale limite sia effettivamente commisurato al periodo della vita universitaria dello studente.

Appare infatti ragionevole introdurre una ulteriore norma che preveda che lo straniero titolare di permesso di soggiorno per studio può instaurare rapporti di lavoro anche a tempo pieno e senza necessità di previe autorizzazioni qualora si tratti di rapporti di lavoro di carattere stagionale o a tempo determinato da svolgersi

a) durante i periodi di vacanza scolastica o accademica;

b) durante il periodo in cui le lezioni e gli esami dei corsi universitari sono conclusi;

c) durante i periodi in cui lo straniero abbia completato tutti gli esami previsti per il corso universitario e debba soltanto sostenere la prova dell’esame finale del corso o la prova dell’esame di ammissione ad un corso universitario di livello superiore o le prove di abilitazione all’esercizio di una professione.

C) In ogni caso occorre che si chiarifichi che cosa deve intendersi esattamente per "20 ore settimanali, anche cumulabili".

 

- art. 13, comma 5:

AMBIGUITA’ e LACUNE

Per esigenze di certezza della condizione giuridica dello straniero occorre specificare quale la documentazione del rapporto di lavoro idonea al fine di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per motivi di lavoro (contratto in corso o disponibilità all’assunzione?).

 

 

ART. 14 (Iscrizioni anagrafiche)

- art. 14, commi 2 e 3

ILLEGITTIMITA’

Le due disposizioni sono illegittime nelle parti in cui, in violazione dell’art. 6, comma 7, T.U., prevedono norme in contrasto con la parità di trattamento degli stranieri con i cittadini italiani ai fini delle iscrizioni e delle variazioni anagrafiche, cioè norme che, ponendosi in contrasto anche con l’obiettivo di semplificare le procedure a carico degli stranieri regolarmente soggiornanti previsto dal Documento programmatico indicato dal D.P.R. 5 agosto 1998, istituiscono a carico dello straniero regolarmente soggiornante oneri aggiuntivi (rinnovo della dichiarazione di dimora abituale dopo il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno, reperibilità dopo la scadenza del permesso o della carta di soggiorno) al fine del mantenimento dell’iscrizione nelle liste anagrafiche.

E’ pertanto indispensabile che tali parti delle citate disposizioni siano soppresse.

LACUNE:

Peraltro in base all’art. 6, comma 7, T.U. il regolamento deve limitarsi a stabilire le modalità delle iscrizioni e variazioni anagrafiche e perciò è invece indispensabile che accanto a tali disposizioni il regolamento contenga altre norme che prevedano che:

1) ai fini della iscrizione anagrafica dello straniero sia richiesta l’esibizione del passaporto o documento di viaggio, della carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno in corso di validità da qualsiasi Questore rilasciato, nonchè ogni altra documentazione previta dalla legge per i cittadini italiani

2) la documentata ospitalità dello straniero presso un centro di accoglienza deve risultare dalla data di dichiarazione di ospitalità dello straniero resa alla Questura dal responsabile del centro ai sensi dell’art. 7 T.U.

 

- art. 14, comma 6

LACUNA:

Per esigenze di trasparenza e di coerenza con l’ordinamento giuridico si deve prevedere che il decreto del Ministro dell’Interno che disciplina le modalità di comunicazione anche in via telematica dei dati concernenti gli stranieri presenti nei diversi archivi e schedari pubblici sia emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, sentiti i pareri della Conferenza unificata e della Autorità per l’informatica nella Pubblica amministrazione, e debba essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

ART. 15 (Richiesta della carta di soggiorno)

 

- art. 15, comma 1:

LACUNE:

A) Al fine di prevenire le prevedibili applicazioni discordanti circa l’obbligo o meno di apporre marche da bollo alla domanda della carta di soggiorno occorre che nella disposizione sia inserita una ulteriore norma che preveda che la richiesta della carta di soggiorno è presentata gratuitamente.

B) Al fine di dare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa occorre prevedere che il decreto del Ministro dell’Interno che approva il modello della scheda per la rtichiesta della carta di soggiorno è emanato contestualmente a quelli che diciscplinano i modelli dei permessi di soggiorno e della carta di soggiorno.

 

- art. 15, commi 2, lett. d), 3, lett. b) e 6

ILLEGITTIMITA’

Le citate disposizioni prescrivono l’esibizione di fonti di reddito sufficienti anche nei casi diversi da quelli previsti dall’art. 9, comma 1, T.U. in cui la carta di soggiorno è rilasciata soltanto sulla base della sussistenza di un determinato legame di parentela con cittadino italiano o comunitario residenti in Italia.

E’pertanto indispensabile che tali disposizioni siano corrette in modo da prevedere che l’esibizione della documentazione relativa al reddito è richiesta soltanto per il rilascio della crata di soggiorno richiesta nei casi indicati dall’art. 9, comma 1, T.U.

 

- art. 15, comma 3, lett. c) :

AMBIGUITA’
Per evitare le prevedibili applicazioni discordanti del testo occorre che nella norma sia introdotta la precisazione che i certificati ivi indicati devono essere stati rilasciati da meno di 30 giorni.

 

- art. 15, comma 4:

LACUNE:

A) Per evitare che si verifichino applicazioni discordanti di fondamentali elementi necessari per dare effettiva attuazione all’art. 9, comma 1, T.U. occorre che nella norma siano introdotte disposizioni più precise che prevedano che:

1) al fine della dimostrazione della disponibilità di reddito si deve riferirsi al reddito netto annuo relativo all’ultimo anno, secondo le risultanze dell’ultima dichiarazione dei redditi;

2) al fine della dimostrazione del requisito della convivenza dei familiari il richiedente deve produrre i certificati di residenza e di stato di famiglia, salvo che si tratti di stranieri che ai sensi dell’art. 30, comma 4, T.U. effettuano il ricongiungimento familiare con un cittadino italiano o dell’Unione europea ovvero un cittadino extracomunitario già titolare di carta di soggiorno.

B) Inoltre per assicurare maggiorei certezza della condizione giuridica dello straniero occorre che siano introdotte ulteriori norme che prevedano che:

1) la domanda di carta di soggiorno relativa ai familiari di cui all’art. 9, comma 1 T.U. può essere presentata in qualsiasi momento, anche disguntamente alla posizione del richiedente principale;

2) quando la domanda di carta di soggiorno è presentata dal richiedente in favore sia di sè stesso sia dei suoi familiari conviventi essa può essere avanzata mediante un’unica istanza;

3) la domanda di carta di soggiorno per il minore straniero, anche se abbia compiuto 14 anni, può essere presentata anche dal genitore o dal legale tutore o affidatario.

 

 

ART. 16 (Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

 

- art. 16, comma 1

LACUNE:

A) Al fine di evitare interpretazioni distorte delle condizioni previste dal T.U. per il rilascio della carta di soggiorno occorre che il regolamento provveda a precisare meglio tali fondamentali condizioni.

Appare dunque indispensabile l’introduzione di ulteriori norme che prevedano che:

1) la dimostrazione della titolarità di permesso di soggiorno ininterrottamente rinnovato per cinque anni deve essere richiesta soltanto per lo straniero che presenta la domanda di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 1, T.U., ma non per i suoi familiari conviventi;

2) si considera regolarmente soggiornante da almeno cinque anni e titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi lo straniero i cui permessi di soggiorno siano stati ininterrottamente rinnovati per almeno cinque anni e che al momento della presentazione della domanda sia titolare di un permesso di soggiorno che sia stato rilasciato con una durata di almeno un anno;

3) nei casi previsti dall’art. 30, comma 4, T.U. la carta deve essere comunque rilasciata allo straniero che effettua il ricongiungimento con straniero extracomunitario che sia già titolare della carta di soggiorno, cioè che entri in Italia con visto per ricongiungimento familiare;

4) nei casi previsti dall’art. 31, comma 2, T.U. la carta deve essere comunque rilasciata al minore che ha compiuto 14 anni e che risulti essere stato già iscritto nella carta di soggiorno del genitore straniero o affidatario.

B) *** La disposizione omette inoltre di disciplinare l’importantissima condizione del minore straniero prevista dall’art. 31, cioè l’iscrizione nella carta di soggiorno dello straniero titolare di carta di soggiorno del figlio minore convivente di età inferiore a 14 anni, sia che sia nato in Italia, sia che giunga per ricongiungimento familiare o con visto di ingresso al seguito nei casi previsti dall’art. 29, comma 4, T. U., nonchè del minore legalmente affidato.

E’ pertanto indispensabile l’introduzione di una nuova norma che disciplini tale materia

 

 

 

 

- art. 16, comma 2:

LACUNE:

A) Poichè l’art. 9, comma 1, T.U. prevede che la carta di soggiorno è a tempo indeterminato è necessario dare effettiva attuazione all’obiettivo di dare sicurezza ai diritti di presenza legale, prescritto dal documento programmaticvo previsto dal D.P.R. 5 agosto 1998, mantenendo certezza alla condizione giuridica dello straniero che ne è titolare disciplinando espressamente le conseguenze dell’eventuale mancato rinnovo del documento costituente la carta di soggiorno, senza che comunque tali conseguenze impediscano un tardivo rinnovo dello stesso.

E’ indispensabile perciò che sia introdotta una nuova norma che preveda che qualora entro l’undicesimo anno lo straniero non richieda il rinnovo del documento costituente la carta di soggiorno e fino a quando non presenti la domanda di rinnovo egli gode in Italia del trattamento dello straniero titolare di un permesso di soggiorno e non può esercitare i diritti e le facoltà previsti per il titolare di carta di soggiorno.

B) L’esigenza di assicurare maggiore certezza nella condizione giuridica dello straniero e di prevenire applicazioni disomogenee delle disposizioni legislative è altresì indispensabile che siano introdotte ulteriori norme di attuazione della disciplina del rilascio della carta di soggiorno che prevedano che:

1) in ogni caso il rinnovo del documento costituente la carta di soggiorno deve essere richiesto personalmente dallo straniero ai quali è rilasciata al Questore della Provincia in cui risiede;

2) gli uffici della Questura prima di consegnare allo straniero la carta di soggiorno devono ritirare ed annullare il permesso di soggiorno di cui in precedenza lo straniero era eventualmente titolare ovvero, nel caso di minori di età superiore a 14 anni, devono procedere alla cancellazione dell’iscrizione del minore stesso in precedenza eventualmente apposta sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno del genitore o del legale affidatario o tutore.

C) *** In ogni caso la disposizione omette di disciplinare espressamente il caso della revoca della carta di soggiorno previsto dall’articolo 9, comma 3, T.U.

La notevole riduzione di diritti e garanzie arrecate da tale atto alla condizione giuridica dello straniero rendono indispensabile l’introduzione nel regolamento di una nuova disposizione o nuovo articolo, che preveda che:

1) la cancelleria del giudice che pronuncia sentenza di condanna dello straniero titolare di carta di soggiorno per uno dei reati indicati nell’articolo 9, comma 3, T.U. trasmette copia della sentenza al Questore della provincia in cui si trova lo straniero, o, in mancanza, al Questore che ha rilasciato la carta, i quali con decreto scritto e motivato comunicato all’interessato, con allegata traduzione e indicazione delle modalità di impugnazione, dispongono la revoca della carta e, ove possibile contestualmente, il rilascio di un permesso di soggiorno;

2) in caso di revoca della carta di soggiorno allo straniero il Questore rilascia un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o studio o motivi familiari o asilo o motivi religiosi o residenza elettiva o motivi di giustizia o cure mediche o attesa riconoscimento della cittadinmanza italiana, sulla base della condizione di vita in cui si trova la persona e della documentazione da egli prodotta;

3) a seguito della sentenza definitiva di assoluzione dello straniero a cui era stata revocata la carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 3, T.U. il Questore, previa esibizione di copia della sentenza, rilascia allo straniero assolto, su domanda, la carta di soggiorno se sussistono gli altri requisiti previsti dal T.U. e dal regolamento e gli ritira il permesso di soggiorno rilasciatogli in sostituzione della carta revocata;

4) a seguito della sentenza definitiva di condanna dello straniero a cui era stata revocata la carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 3, T.U. il Questore dispone la revoca del permesso di soggiorno rilasciatogli in sostituzione della carta revocata soltanto nei casi in cui la sentenza definitiva disponga altresì che lo straniero debba essere espulso dal territorio dello Stato quale misura di sicurezza ai sensi dell’art. 15 T.U. o del codice penale;

5) la revoca della carta di soggiorno è disposta dal Questore della provincia in cui lo straniero dimora con atto scritto e motivato comunicato all`interessato, unitamente alle modalità di impugnazione, con allegata traduzione in lingua a lui comprensibile ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese e spagnola;

6) in caso di annullamento da parte del giudice del provvedimento di revoca della carta di soggiorno il questore, su richiesta dell’interessato, rilascia la carta di soggiorno a cui lo straniero ha titolo in conformità della sentenza del giudice.

 

 

***LACUNA: ARTICOLO AGGIUNTIVO SUL RESPINGIMENTO

Mancano disposizioni regolamentari della disciplina del respingimento (art. 10 T.U.)

In considerazione dell’esigenza di dare effettività sia al diritto alla difesa, sia all’obbligo costituzionale (cfr. art. 13 Cost.) della tassatività, dell’eccezionalità e dell’urgenza dei casi e dei modi in cui la legge può consentire all’autorità di pubblica sicurezza l’adozione di provvedimenti restrittivi alla libertà personale è infatti indispensabile che sia introdotta una disposizione regolamentare che contenga alcune importantissime precisazioni.

A) Occorre infatti disciplinare:

1) modalità dell’adozione e dell’esecuzione del respingimento e forze di polizia competenti ad eseguirlo;

2) modalità e criteri dell’accompagnamento alla frontiera dello straniero respinto;

3) criteri in base ai quali disporre nei confronti degli stranieri entrati illegalmente nel territorio dello Stato il respingimento o l’espulsione;

4) casi in cui è consentita l’ammissione dello straniero nel territorio dello Stato ancorchè si tratti di persona che abbia tentato di fare ingresso illegale in Italia.

B) Occorre altresì prevedere che in mancanza di elementi obiettivi che facciano ritenere che lo straniero sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato da meno di 8 giorni, non si debba disporre il respingimento, ma il provvedimento amministrativo di espulsione.

C) Occorre ancora prevedere espressamente che non si deve comunque procedere ad adottare il respingimento allorchè sussistano elementi in base ai quali si possa ritenere che la persona si trovi in alcune situazioni previste dal T.U., e cioè dall’art. 10, comma 4 (persona che abbia presentato domanda di asilo o abbia lo status di rifugiato o appartenga a categorie per le quali siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari) o dall’art. 19, comma 1 (persona che non deve essere respinta verso un Paese in cui vi è pericolo di persecuzione o non vi è protezione da rischio di essere inviato nel Paese in cui lo straniero potrebbe essere perseguitato) o dall’art. 31, comma 3 (avvenuta autorizzazione all’ingresso o alla permanenza temporanea dello straniero, in deroga alle disposizioni legislative, disposta da parte del tribunale per i minorenni a tutela della condizione psico-fisica del parente minorenne che si trova in Italia)

D) Occorre poi precisare che:

1) il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito dalle forze di polizia con accompagnamento immediato dello straniero respinto a bordo del vettore indicato nell’art. 10, comma 3, T.U. ovvero, ove ciò non sia possibile, a bordo del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce nel territorio del Paese di origine o di provenienza dello straniero respinto o di qualsiasi altro Stato, possibilmente prescelto dallo stesso straniero, nel cui territorio sia effettivamente consentita la sua regolare ammissione;

2) in caso di rifiuto o di omissione della presa in carico dello straniero di cui all’art. 10, comma 3, T.U., al responsabile si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, commi 1, 2 e 3 T.U.;

3) in caso di impossibilità di esecuzione immediata del respingimento il dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera ne informa immediatamente il Questore al fine dell’adozione da parte di questi della misura del trattenimento dello straniero respinto, di cui all’art. 14 T.U.

E) Occorre ancora che sia introdotta un’ulteriore norma (in conformità con l’o.d.g. n. 5 approvato dal Senato della Repubblica al momento dell’approvazione della legge n. 40/1998) al fine di disciplinare luoghi, soggetti, criteri e modalità di prestazione dell’assistenza dello straniero respinto presso i valichi di frontiera, prevista dall’art. 10, comma 5, T.U., affinchè egli possa comunque accedere alle prestazioni fornite dai centri o servizi di assistenza alla frontiera, come quelli previsti dall’art. 11, comma 5, T.U. della legge, nei quali l’assistenza sia prestata anche da parte di organismi di tutela dei diritti dell’uomo e dello straniero, anche per consentire a tali organismi di segnalare all’amministrazione la sussistenza di casi in cui in base alle disposizioni del T.U. o del regolamento occorre non procedere al respingimento.

F) Occorre infine un’ulteriore norma per provvedere a disciplinare l’istituzione e la tenuta del registro in cui ai sensi dell’art. 10, comma 6, T.U. devono essere annotati i respingimenti, disciplinare tempi e modi delle annotazioni, e prevedere modalità di accesso e di ottenimento di copia da parte dello straniero o del suo difensore o dell’autorità giudiziaria o dell’autorità di pubblica sicurezza o della polizia giudiziaria o di chiunque altro vi abbia interesse.

 

 

 

**** LACUNA: ARTICOLO AGGUNTIVO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE

Manca una norma regolamentare di attuazione dell’art. 12 T.U. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

A) Al fine di dare effettiva attuazione all’art. 12, comma 6, T.U. occorre pertanto introdurre ulteriori norme che provvedano a:

1) Prevedere che l’organo di polizia di frontiera ha l’obbligo di redigere immediatamente verbale delle dichiarazioni rese dal vettore che prima dell’effettuazione dei controlli al valico di frontiera spontaneamente riferisca della presenza a bordo del proprio mezzo di traspoto di straniero in posizione irregolare, e l’obbligo di trasmettere immediatamente al Prefetto e al Questore il predetto verbale nonchè gli atti relativi all’inosservanza di obblighi da parte dei vettori.

2) Disciplinare casi, modi e tempi della revoca o sospensione della licenza, autorizzazione o concessione rilasciate dall’autorità amministrativa italiana al vettore inadempiente.

B) Al fine di dare effettiva attuazione all’art. 12, comma 7, T.U. occorre altresì introdurre una nuova disposizione che provveda a disciplinare i contenuti del modulo recante l’esito del controllo e delle ispezioni operate nell’ambito di operazioni di polizia per la prevenzione o repressione delle immigrazioni clandestine

C) Al fine di dare effettiva attuazione all’art. 12, comma 8, T.U. occorre infine introdurre una nuova disposizione che provveda a disciplinare i particolari della custodia giudiziale da parte degli organi di polizia dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzati alla repressione dell’immigrazione clandestina.

 

 

 

 

 

CAPO III - ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 

 

**** LACUNA: ARTICOLO AGGIUNTIVO SUI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ESPULSIONE

Manca una norma regolamentare di attuazione della disciplina legislativa circa l’emanazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione previsti dall’art. 13 T.U.

In considerazione dell’esigenza di dare effettività sia al diritto alla difesa, sia all’obbligo costituzionale (cfr. art. 13 Cost.) della tassatività, dell’eccezionalità e dell’urgenza dei casi e dei modi in cui la legge può consentire all’autorità di pubblica sicurezza l’adozione di provvedimenti restrittivi alla libertà personale è indispensabile che la norma regolamentare precisi meglio i casi e i modi del provvedimento amministrativo di espulsione previsti dall’art. 13 T.U.

Pertanto è indispensabile l’introduzione di un’ulteriore disposizione regolamentare che contenga numerose norme di attuazione dell’art. 13 T.U..

A) Anzitutto occorre introdurre una norma che preveda che ai fini dell’insorgenza del presupposto per disporre il provvedimento di espulsione adottato dal Ministro dell’Interno ai sensi dell’art. 13, comma 1 T.U. occorre che si verifichi il caso in cui, sulla base di circostanze obiettive, la permanenza o presenza in Italia dello straniero, anche in transito, costituisca, in ragione del comportamento tenuto dallo straniero o della sua situazione giuridica, un pericolo concreto ed attuale per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

B) Occorre poi introdurre un’ulteriore nuova norma che precisi che ai fini del verificarsi del presupposto richiesto per disporre l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a) T.U. si sottrae ai controlli di frontiera lo straniero che comunque si introduce nel territorio dello Stato privo dei requisiti previsti dal T.U. per l’ingresso, salvo che lo straniero non si trovi in alcuna delle situazioni in cui le disposizioni di accordi internazionali o del T.U. o del suo regolamento di attuazione consentono comunque l’ingresso e il soggiorno sul territorio dello Stato.

C) Occorre poi introdurre altra norma che preveda che:

1) ai fini del verificarsi del presupposto richiesto per disporre l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) T.U. dello straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato occorre comunque che il provvedimento di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno sia stato precedentemente comunicato allo straniero ai sensi dell’art. 13, comma 7, T.U., secondo le modalità previste dal regolamento e che, nei casi previsti dal regolamento stesso, sia scaduto il termine contenuto nell’avviso allegato al provvedimento.

2) nella motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato sia obbligatorio indicare la data di emanazione, la Questura e gli estremi del provvedimento di revoca o di annullamento e, ove consentito dl regolamento, l’avvenuta scadenza del termine indicato nell’avviso del Questore per lasciare il territorio dello Stato senza che sia stato richiesto altro titolo di soggiorno.

D) Occorre introdurre un’ulteriore norma per precisare che

1) al fine del verificarsi del presupposto richiesto per disporre l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), T.U. l’appartenenza dello straniero alle categorie di soggetti ivi indicate risulti rispettivamente dall’avvenuta applicazione allo straniero di una misura di prevenzione ovvero dalla avvenuta iscrizione dello straniero nel registro degli indagati per il reato di associazione di tipo mafioso di una Procura della Repubblica;

2) nella motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero sia obbligatorio indicare gli estremi del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione o dell’iscrizione nel registro degli indagati.

E) Al fine di dare effettiva attuazione all’art. 13, comma 3, T.U. occorre introdurre ulteriore norme che prevedano che:

1) prima della proposta al Prefetto o al Ministro dell’Interno dell’adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza devono sempre consultare il Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno per verificare se nei confronti dello straniero sia pendente un procedimento penale e degli esiti dell’avvenuta consultazione si deve dare atto nella motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione;

2) qualora dall’avvenuta consultazione del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno uno straniero espellibile risulti sottoposto a procedimento penale e l’autorità giudiziaria non abbia già in precedenza rilasciato nulla-osta all’espulsione ovvero qualora lo straniero espellendo sia stato appena arrestato il nulla-osta all’espulsione deve essere richiesto prima dell’emanazione del provvedimento amministrativo di espulsione con domanda scritta e motivata del Questore o del Ministro dell’Interno depositata alla cancelleria o segreteria del giudice competente per la fase del procedimento in corso (GIP durante le indagini preliminari, GUP dopo la conclusione delle indagini preliminari, giudice competente per il giudizio di 1° grado o per il giudizio sull’impugnazione) ovvero trasmessa al giudice dalla polizia giudiziaria contestualmente alla comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuto arresto dello straniero.

3) sulla domanda di nulla-osta all’espulsione l’autorità giudiziaria che non debba pronunciarsi al momento della convalida si deve pronunciare comunque con decreto motivato depositato entro le 48 ore successive al deposito della domanda dell’autorità di P.S.

4) gli estremi del nulla-osta all’espulsione devono essere indicati nella motivazione del provvedimento amministrativo di espulsione

5) nei confronti dello straniero rimesso in libertà a seguito della mancata applicazione o cessazione della misura cautelare detentiva il Questore dispone il provvedimento di trattenimento ai sensi dell’art. 14 T.U. al momento dell’uscita dall’istituto penitenziario o al momento della pronuncia o comunicazione del provvedimento del giudice che dispone la rimessione in libertà dello straniero arrestato o la cessazione della misura cautelare detentiva, sempreche lo straniero risulti comunque indagato per i fatti per i quali era stato disposto l’arresto o la misura cautelare detentiva e soltanto se sussistono i medesimi casi in cui il T.U. consente il trattenimento nei confronti degli stranieri espulsi; in tal caso l’avvenuto trattenimento dello straniero deve essere comunicata dal questore anche all’autorità gudiziaria procedente e al difensore dello straniero.

6) gli estremi di ogni provvedimento di espulsione e la data dell’effettivo allontanamento dello straniero espulso dal territorio dello Stato devono essere immediatamente trasmessi allo schedario del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e, ove previsto dalle disposizioni degli Accordi di Schengen, al SIS.

F) Al fine di dare effettiva e contestuale attuazione sia all’art. 13, comma 4, lett. a) T.U., sia alle norme del T.U. che consentono allo straniero di restare comunque nel territorio italiano occorre introdurre una norma che preveda che si trattiene indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l’intimazione, lo straniero che rimanga nel territorio italiano oltre i 15 giorni successivi alla consegna del provvedimento di espulsione, salvo che si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) il giudice abbia annullato il provvedimento amministrativo di espulsione a seguito del ricorso presentato dallo straniero o del giudizio di convalida del trattenimento;

b) lo straniero espulso sia sottoposto a cure urgenti ospedaliere o ambulatoriali ai sensi dell’articolo 35 T.U.;

c) lo straniero sia sottoposto dall’autorità giudiziaria a misura cautelare detentiva ovvero a carcerazione a seguito di sentenza definitiva di condanna;

d) il tribunale per i minorenni abbia comunicato al Questore, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, T.U. l’autorizzazione dello straniero espulso a permanere temporaneamente nel territorio italiano per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico, all’età e alle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, minore di cui lo straniero espulso sia familiare;

e) sia sopraggiunta una causa di inespellibilità dello straniero prevista dall’articolo 19 T.U. e pertanto, previo annullamento del precedente provvedimento di espulsione, lo straniero può ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno;

f) sia sopraggiunto un nuovo procedimento penale a carico dello straniero espulso, per il quale l’autorità giudiziaria competente non abbia rilasciato il nulla-osta all’espulsione previsto dall’articolo 13, comma 3, T.U.; pertanto occorre anche prevedere che in tal caso il provvedimento amministrativo di espulsione deve essere annullato d’ufficio;

g) lo straniero abbia ottenuto dal Questore un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno nei casi consentiti dalle norme legislative o regolamentari; pertanto occorre anche prevedere che in tal caso il provvedimento amministrativo di espulsione deve essere contestualmente annullato d’ufficio;

h) il pretore non abbia ancora provveduto al deposito della decisione sul ricorso contro il provvedimento di espulsione dopo i prescritti dieci giorni dall’avvenuto deposito del ricorso;

i) lo straniero entro i successivi trenta giorni abbia la necessità di esercitare il diritto alla difesa in un procedimento giudiziario che si svolge in Italia ovvero debba essere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

G) In considerazione della notevole delicatezza delle conseguenze che ogni forma di accompagnamento alla frontiera causa alla libertà personale occorre inoltre introdurre norme ulteriori finalizzate a

1)disciplinare con quali modalità, da quale forza pubblica, a quale valico di frontiera e con quali tempi avvenga l’accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso;

2) prevedere che, fatta salva l’eventuale necessità di disporre il trattenimento dello straniero espulso ai sensi degli artt. 13 e 14 T.U., l’accompagnamento dello straniero espulso alla frontiera avviene:

a) immediatamente dopo la consegna allo straniero del provvedimento amministrativo di espulsione adottato dal Ministro dell’Interno o di quello adottato dal Prefetto nel quale sia menzionato il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento;

b) immediatamente dopo il completamente degli accertamenti sull’identità dello straniero da cui risulti che lo straniero si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l’intimazione di un prededente provvedimento di espulsione.

H) Al fine di dare effettiva attuazione all’art. 13, comma 6, T.U. occorre poi introdurre un’ulteriore norma che precisi:

1) i tipi e i criteri delle prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di polizia di frontiera che possono essere contenuti nel decreto di espulsione ad esecuzione differita.

2) il termine di 15 giorni per lasciare il territorio nazionale decorre dalla data di consegna allo straniero del provvedimento di espulsione;

3) il trattenimento dello straniero che deve essere espulso con espulsione ad esecuzione differita può essere disposto soltanto subito dopo la consegna del decreto di espulsione che menzioni il concreto pericolo che lo straniero espulso si sottragga all’esecuzione del provvedimento e in tal caso l’espulsione dello straniero trattenuto non può comunque essere eseguita prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna allo straniero del provvedimento amministrativo di espulsione e sempreche il giudice non abbia annullato il provvedimento.

I) Per dare effettiva e certa attuazione all’art. 13, comma 15, T.U. occorre indicare tassativamente quali siano gli elementi obiettivi sulla base dei quali deve essere dimostrata la presenza in Italia degli stranieri.

A tal fine occorre altresì prevedere che:

1) la dimostrazione dell’arrivo in Italia prima del 27 marzo 1998 deve essere data dallo straniero espellendo al momento dei controlli sulla propria posizione precedenti alla consegna del provvedimento di espulsione;

2) la presenza in Italia dalla data di ingresso deve essere ininterrotta.

Occorre poi disciplinare in quali casi il Questore ha l’obbligo di disporre il trattenimento dello straniero espulso ai sensi dell’art. 13, comma 15 T.U.

Occorre infine precisare che in ogni caso l’espulsione dello straniero trattenuto nei centri di permanenza temporanea e di assistenza può essere eseguita soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla data della consegna del provvedimento di espulsione e sempreche il pretore abbia convalidato il trattenimento e abbia rigettato l’eventuale ricorso presentato contro l’espulsione.

 

 

ART. 17 (Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

- art. 17, comma 1:

LACUNE:

A) La norma trascura di provvedere ad introdurre essenziali norme in materia di competenza del giudice e di effettività del diritto alla difesa dello straniero.

Occorre perciò introdurre nella disposizione ulteriori norme che prevedano:

1) i criteri e i modi per individuare quale è il giudice ordinario competente a decidere il ricorso contro l’espulsione nell’ambito dell’ordinamento giudiziario (G.I.P. o G.U.P. o pretore competente in materia penale o pretore competente in materia civile) e quale sarà quando entrerà in funzione il giudice unico di 1° grado.

2) la precisazione che, in ragione della brevità dei termini di impugnazione e al fine di assicurare effettività al diritto alla difesa, per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato avviene di diritto e non richiede alcun tipo di valutazione preliminare.

B) La disposizione regolamentare appare comunque del tutto insufficiente al fine di assicurare effettività al diritto di difesa dello straniero e di dare effettiva attuazione all’art. 13, comma 10, T.U. In particolare la posizione del ricorrente appare assai indebolita rispetto a quella della Amministrazione.

Pertanto occorre che la disposizione sia altresì modificata e integrata da ulteriori disposizioni che prevedano che:

1) il deposito in cancelleria avverso i provvedimenti amministrativi di espulsione può essere effettuato sia dallo straniero ricorrente che presenti personalmente il ricorso, sia dal suo difensore;

2) nel caso di ricorso depositato personalmente dallo straniero la cancelleria del giudice provvede entro i successivi 5 giorni a depositare copia del ricorso all’autorità che ha adottato il provvedimento;

3) il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione può essere presentato dallo straniero in via breve anche contestualmente alla notifica o alla consegna di un provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo con accompagnamento immediato alla frontiera e in tal caso l’ufficiale o agente di P.S. che riceve il ricorso provvede a certificare l’autenticità della sottoscrizione personale da parte dello straniero ricorrente, rilascia allo straniero ricevuta scritta della presentazione del ricorso e copia dello stesso e provvede all’immediata trasmissione del ricorso, anche via fax, alla cancelleria del pretore o alla segreteria del Tribunale amministrativo del Lazio;

3) il Ministero dell’Interno, di intesa con il Ministero di Grazia e giustizia e con il Ministero degli Affari esteri provvede alla stampa e distribuzione di appositi moduli mediante i quali lo straniero ha facoltà di presentare i ricorsi contro le espulsioni da sottoscriversi personalmente e anche nella lingua del Paese di origine;

4) il giudice, immediatamente dopo il deposito del ricorso contro l’espulsione, provvede alla designazione del difensore d’ufficio allo straniero che ne sia privo e, ove necessario, alla nomina di un interprete.

 

- art. 17, comma 2

LACUNE:

La disposizione appare insufficiente a dare effettività al diritto di difesa dello straniero espulso e ad impedire che si verifichino ostacoli o ritardi che facciano scadere il termine di 30 giorni prescritto dall’art. 13, comma 10, per la presentazione del ricorso.

Pertanto è indispensabile che si introducano ulteriori norme che prevedano che:

1) l’accesso alla sede della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero da parte degli stranieri espulsi che intendano presentare ricorso avverso il provvedimento amministrativo di espulsione avviene con priorità rispetto agli altri stranieri;

2) nel caso di ricorso presentato per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 13, comma 10, T.U. si riferisce alla data in cui lo straniero sottoscrive il ricorso alla presenza dei funzionari della Rappresentanza;

3) l’inoltro del ricorso da parte dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero avviene mediante invio del ricorso via fax il giorno stesso della presentazione del ricorso;

4) i funzionari della rappresentanza italiana rilasciano al ricorrente non solo ricevuta della presentazione del ricorso, ma anche una copia dello stesso.

 

 

 

 

 

- art. 17, comma 3

AMBIGUITA’ E LACUNE:

La disposizione appare assai criticabile nella parte in cui viola il principio del contraddittorio e vanifica l’effettività del diritto alla difesa dello straniero ricorrente, nel senso che finisce col porre in condizione svantaggiata la difesa del ricorrente rispetto alla difesa dell’Amministrazione.

E’ perciò indipensabile che la disposizione sia modificata in modo da prevedere che copia delle osservazioni trasmesse al giudice dall’autorità che ha adottato il provvedimento di espulsione devono essere fatte pervenire almeno due giorni prima della data fissata per l’udienza anche al difensore del ricorrente.

 

 

**** LACUNE: Le disposizioni dell’art. 17 si limitano a disciplinare lo svolgimento delle fasi preliminari del giudizio sui ricorsi contro le espulsioni, ma omettono di prevedere norme che diano concreta attuazione agli artt. 13 e 14 T.U. norma circa i contenuti e gli effetti dei provvedimenti del giudice circa il provvedimento di espulsione.

E’ pertanto indispensabile introdurre ulteriori nuove norme che prevedano che:

1) il giudice accoglie il ricorso contro il provvedimento di espulsione sia se accerta che non ricorrono i presupposti indicati nei commi 1 o 2 dell’articolo 13 T.U. sia qualora esso riguardi uno straniero che rientri tra i soggetti dei quli l’art. 19 T.U. vieta l’espulsione ovvero che abbia titolo ad ottenere una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno in base alle disposizioni degli articoli 18 e 30 T.U. ovvero che appartenga a categorie di soggetti nei confronti dei quali siano state disposte misure di protezione temporanea con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adotato ai sensi dell’articolo 20 T.U. ovvero sia stato autorizzato alla permenenza temporanea nel territorio dello Stato con provvedimento del tribunale per i minoreni ai sensi dell’articolo 31, comma 3, T.U.;

2) nel giudizio sul ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. b) T.U. nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato deve valutare la legittimità dei provvedimenti di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno sulla base dei quali è stato disposto il provvedimento amministrativo di espulsione;

3) il provvedimento del giudice che decide sul ricorso contro il provvedimento di espulsione deve essere depositato in cancelleria il giorno stesso della pronuncia del provvedimento e la cancelleria deve provvedere alla sua immediata comunicazione, anche per le vie brevi o via fax, sia al difensore dello straniero, sia al Prefetto e al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova;

4) l’accoglimento del ricorso contro il provvedimento di espulsione comporta l’annullamento dell’atto impugnato e, qualora lo straniero espulso sia trattenuto nei centri di permanenza temporanea e assistenza, l’immediata uscita dello straniero dal centro stesso;

5) qualora il giudice annulli il provvedimento di espulsione il Prefetto e il Questore provvedono immediatamente agli adempimenti necessari alla cancellazione della segnalazione dell’avvenuta espulsione dagli schedari del centro di elaborazione dati del Ministero dell’Interno e del SIS.

 

 

 

 

 

 

ART. 18 (Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

- art. 18, comma 1

***LACUNE:

La disposizione deve essere integrata con ulteriori norme che consentano l’effettiva attuazione dell’art. 13, commi 13 e 14, T.U. e migliorino così la certezza della condizione giuridica dello straniero, ancorchè espulso.

A) Al fine di dare effettiva attuazione all’art. 13, comma 13, T.U. occorre prevedere che

1) gli operatori delle forze di polizia comunicano immediatamente al centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e al SIS l’avvenuto allontanamento dello straniero dal territorio italiano e la durata del divieto di rientro prescritta nel provvedimento di espulsione o nel provvedimento del giudice;

2) in caso di rientro illegale dello straniero espulso la nuova espulsione con accompagnamento immediato dello straniero avviene a seguito di un nuovo provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, comma 4, lett. a) T.U., nella cui motivazione devono essere menzionati gli esiti degli accertamenti da cui risulti che lo straniero dopo aver ricevuto un precedente provvedimento di espulsione aveva attraversato un valico di frontiera, che il provvedimento non era stato comunque annullato, che lo straniero non aveva ottenuto la prescritta autorizzazione al rientro da parte del Ministro dell’Interno, che non era ancora trascorso il termine del periodo di divieto di rientro, che non sussistono le cause ostative all’espulsione previste dall’art. 19 T.U., nonchè gli estremi del nulla-osta all’espulsione prescritto dall’articolo 13, comma 3, T.U. rilasciato da parte della l’autorità giudiziaria che procede per il reato di reingresso illegale dello straniero espulso;

3) L’autorizzazione del Ministro dell’Interno al reingresso dello straniero espulso deve essere richiesta personalmente dallo straniero espulso mediante apposita domanda scritta e motivata presentata alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana che ha sede nel Paese di cui lo straniero è cittadino o in cui lo straniero espulso risiede abitualmente, la quale deve rilasciarne copia e ricevuta datata dell’avvenuta presentazione.

4) Sulla domanda di autorizzazione al reingresso il Ministero dell’Interno si pronuncia con atto scritto e motivato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda e tale atto è immediatamente inviato anche via fax alla Rappresentanza italiana presso la quale la domanda era stata presentata, la quale immediatamente ne dà avviso scritto all’interessato.

5) Il Ministro dell’Interno rilascia comunque l’autorizzazione al reingresso dello straniero espulso, salvo che il magistrato competente ritenga tuttora sussistente la pericolosità sociale dello straniero espulso a titolo di misura di sicurezza, nei casi in cui lo straniero si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 T.U. per il ricongiungimento familiare o per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ovvero nei casi in cui sussistono i motivi di giustizia previsti dall’articolo 17 T.U. o da altre disposizioni del T.U. o del suo regolamento di attuazione ovvero qualora il tribunale per i minorenni abbia disposto l’autorizzazione all’ingresso ai sensi dell’articolo 31, comma 3, T.U.

6) Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione al reingresso il Ministero dell’Interno compie gli adempimenti necessari a cancellare la segnalazione dell’espulsione dagli schedari del Centro elaborazioni dati dello stesso Ministero e del SIS, e ne dà avviso al Ministero degli Affari esteri e alla rappresentanza diplomatico-consolare che ha trasmesso la domanda nonchè, nei casi in cui lo straniero sia stato espulso a seguito di provvedimento giudiziario, al magistrato competente per l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione o al giudice che aveva disposto l’espulsione ai sensi dell’articolo 16 T.U.

B) Al fine di dare effettiva attuazione all’art. 13, comma 14, T.U. occorre infine introdurre una nuova disposizione che preveda che:

1) i motivi legittimi addotti dallo straniero al fine di ottenere dal giudice l’abbreviazione del divieto di rientro devono essere indicati nel ricorso contro l’espulsione e devono fare riferimento alla comprovata esistenza di legami con familiari legalmente residenti in italia o alla necessità di ricevere in Italia cure mediche o alla necessità di prendere parte a giudizi di fronte all’autorità giudiziaria italiana o a motivi di studio presso scuole o università italiane o ad occupazione lavorativa documentata;

2) il giudice provvede alla riduzione del periodo di divieto di rientro nel provvedimento di rigetto del ricorso contro l’espulsione;

3) l’avvenuta riduzione del periodo di divieto di rientro dello straniero espulso e la nuova durata dello stesso devono essere immediatamente comunicati a cura della cancelleria del giudice al Questore e al Ministro dell’Interno, i quali provvedono agli adempimenti necessari alla immediata annotazione del nuovo periodo di divieto di rientro nello schedario del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e nel SIS.

 

 

ART. 19 (Trattenimento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

- art. 19, comma 1:

LACUNE:

La disposizione appare insufficiente a precisare meglio i presupposti della misura del trattenimento prevista dall’art. 14, comma 1, T.U., anche in considerazione dell’esigenza di dare effettività sia al diritto alla difesa, sia all’obbligo costituzionale (cfr. art. 13 Cost.) della tassatività, dell’eccezionalità e dell’urgenza dei casi e dei modi in cui la legge può consentire all’autorità di pubblica sicurezza l’adozione di provvedimenti restrittivi alla libertà personale.

Pertanto è indispensabile che la disposizione sia integrata da ulteriori norme che prevedano che:

1) l’impossibilità di eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento si verifica in tutti i casi in cui l’accompagnamento immediato alla frontiera non possa comunque essere completato entro le 24 ore successive all’avvenuta comunicazione allo straniero del provvedimento stesso;

2) nel provvedimento di trattenimento devono essere comunque indicati:

- gli estremi del provvedimento di espulsione o di respingimento che deve essere eseguito;

- l’impossibilità di eseguire il provvedimento entro le 24 ore successive alla comunicazione all’interessato;

- quale sia la causa ostativa all’esecuzione del provvedimento;

- il luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e assistenza nel quale lo straniero deve essere trattenuto;

- le modalità di accompagnamento dello straniero al centro in cui deve essere trattenuto.

 

- art. 19, comma 3:

AMBIGUITA’

Per dare effettiva attuazione al diritto di difesa dello straniero occorre che le informazioni circa i diritti e i doveri dello straniero sia completa e uniforme.

Pertanto è indispensabile che la disposizione sia meglio precisata e modificata in modo da prevedere che l’illustrazione dei diritti e dei doveri dello straniero trattenuto nel centro è data per iscritto allo straniero in allegato alla comunicazione all’interessato del provvedimento di trattenimento.

- art. 19, comma 4

LACUNE:

Al fine di dare completa attuazione all’art. 14, comma 5, T.U. occorre che la disposizione sia integrata da ulteriori norme che prevedano che:

1) il periodo in cui lo straniero deve essere trattenuto nel centro decorre dal momento in cui lo straniero fa ingresso nel centro di permanenza temporanea e assistenza;

2) L`avvenuto allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto alla frontiera, anche su volontà di questi espressa dopo la convalida del trattenimento da parte del pretore, fa comunque cessare la misura del trattenimento ed è comunicato senza ritardo al pretore a cura delle autorità di pubblica sicurezza.

3) L`allontanamento illegale dello straniero dal centro ovvero l’autorizzazione all’allontanamento dal centro su autorizzazione nei casi previsti dal regolamento, comportano la sospensione del decorso dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 14 T.U. fino alla data di ripristino del trattenimento.

4) Qualora alla scadenza del periodo massimo previsto per la misura di trattenimento non sia ancora cessato l`impedimento materiale all`esecuzione del provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore, anche osservando le condizioni eventualmente stabilite dal pretore nel decreto di convalida del trattenimento o in quello di proroga dello stesso, dispone che lo straniero trattenuto esca dal centro in cui è trattenuto e gli rilascia, a richiesta dell’interessato, un permesso di soggiorno temporaneo che lo abilita a provvedere con mezzi leciti al proprio sostentamento.

5) La proroga del trattenimento dello straniero per ulteriori 10 giorni deve essere disposta dal giudice o nel decreto di convalida del trattenimento o con successivo decreto scritto e motivato;

6) in ogni caso la proroga del trattenimento dello straniero può essere adottata su richiesta scritta e motivata del Questore del luogo in cui ha sede il centro di permanenza temportanea e assistenza, nella quale devono essere indicati i concreti elementi sulla base dei quali si ritiene possibile che l’eliminazione degli impedimenti all’esecuzione dell’espulsione o del respingimento possa avvenire entro i 10 giorni successivi alla scadenza dei venti giorni successivi all’inizio del trattenimento;

7) la richiesta da parte del Questore di proroga del trattenimento che sia presentata successivamente al deposito del decreto di convalida del trattenimento deve essere depositata nella cancelleria del medesimo giudice non oltre i quattro giorni precedenti la scadenza del periodo di venti giorni dall’inizio del trattenimento, deve essere contestualmente inviata in copia dal Questore al difensore dello straniero e dà luogo ad un procedimento che si svolge e si conclude di fronte al pretore nei medesimi termini, alle medesime condizioni e con le medesime forme previste per il giudizio di convalida del trattenimento.

 

- art. 19, comma 5:

ILLEGITTIMITA

Poichè l’art. 14, comma 4, T.U. prevede che il pretore prima di decidere della convalida del provvedineto del trattenimento ha l’obbligo di sentire l’interessato, la disposizione regolamentare è illegittima, nella parte in cui prevede che il provvedimento di respingimento dello straniero trattenuto nel centro di permanenza temporanea e assistenza possa comunque essere eseguito anche prima del completamento della procedura giurisdizionale della convalida del trattenimento.

Nè appare ragionevolmente ipotizzabile che lo straniero respinto possa essere allontanato dal territorio italiano, ritenendo effettivamente possibile che egli possa essere successivamente autorizzato, ai sensi dell’art. 17 T.U., a rientrare sul territorio italiano entro le poche ore necessarie per il giudice al fine della convalida del provvedimento.

E’ poi evidente che tale norma finirebbe per impedire allo straniero respinto e trattenuto di avere gli strumenti giuridici per far valere di fronte al giudice l’eventuale pericolo di persecuzione al rientro in patria, circostanza in presenza della quale l’art. 19, comma 1, T.U. fa divieto di respingimento. La norma regolamentare sarebbe dunque illegittima anche perchè finirebbe per svuotare di ogni significato tale divieto.

Occorre dunque sopprimere la disposizione e sostituirla con una nuova norma che dia un’attuazione giuridicamente all’art. 14, comma 5, T.U., che cioè preveda che l’esecuzione dell’espulsione e del respingimento dello straniero trattenuto ai sensi dell’art. 14 T.U. può essere effettuata soltanto dopo che il pretore abbia convalidato il trattenimento e, ove sia stato presentato, abbia rigettato il ricorso contro l’espulsione.

 

 

*** LACUNE: In ogni caso mancano norme che diano effettiva ed uniforme attuazione alle disposizioni legislative in materia di procedura di convalida del trattenimento prevista dall’art. 14 T.U.

E’ dunque indispensabile che anche al fine di dare effettiva attuazione al diritto alla difesa dello straniero e al principio costituzionale del controllo giurisdizionale dei provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall’autorità di pubblica sicurezza, l’introduzione di ulteriori norme che prevedano:

1) i criteri e i modi per individuare quale è, nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, il giudice ordinario competente a decidere della convalida del trattenimento e dell’eventuale proroga dello stesso (G.I.P. o G.U.P. o pretore competente in materia penale o pretore competente in materia civile) e quale sarà quando entrerà in funzione il giudice unico di 1° grado, fermo restando che debba trattarsi di giudice appartenente al medesimo tipo di ufficio giudiziario competente a giudicare del ricorso contro i provvedimenti amministrativi di espulsione.

2) il Questore che adotta il provvedimento di trattenimento ha l’obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore successive all`emanazione del provvedimento, sia al pretore del luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto, sia, in copia al Questore della Provincia in cui ha sede il centro stesso copia del provvedimento di trattenimento, dei provvedimenti di espulsione o di respingimento, dei documenti di identificazione e di viaggio eventualmente in possesso dello straniero e di ogni altro atto relativo alla condizione dello straniero trattenuto e all`impedimento all`esecuzione del respingimento o dell`espulsione, nonchè il ricorso contro il provvedimento di espulsione eventualmente presentato ad altro Pretore dallo straniero trattenuto e un rapporto sintetico nel quale sono illustrate le concrete possibilità esistenti circa i tempi e i modi con i quali si prevede l’eliminazione dell’impedimento all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione o di respingimento e nel quale è possibile che sia presentata e motivata la richiesta di proroga del trattenimento per ulteriori 10 giorni.

3) il questore deve immediatamente far pervenire al difensore dello straniero trattenuto copia di tutti i medesimi atti che sono stati comunicati al pretore competente per la convalida;

4) il giudice ricevuti gli atti provvede alla nomina dell’inteprete;

5) nel giudizio di convalida del trattenimento il pretore accerta che nei confronti dello straniero sussistano i presupposti previsti dall’articolo 9 T.U., in caso di respingimento, ovvero dall’articolo 13 T.U., in caso di espulsione amministrativa, ovvero di quelli di cui agli articoli 15 e 16 T.U., in caso di espulsione disposta dall’autorità giudiziaria, nonchè che in ogni caso sussistano i presupposti di cui all’articolo 14 T.U., e, se tali presupposti sussistono e se non ricorra una delle cause ostative all`allontanamento dal territorio dello Stato indicate nell`articolo 19 T.U., convalida il provvedimento del questore.

6) Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dall’art. 14 T.U. sono esenti da ogni imposta o tributo.

7) gli atti processuali concernenti il procedimento per la convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero o per il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione, per i quali è richiesta o consentita la partecipazione dello straniero, possono svolgersi anche presso il luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e assistenza.

8) i decreti del pretore adottati nei giudizi previsti dall’articolo 14 T.U. sono immediatamente comunicati, anche via fax, a cura della cancelleria del giudice, al Questore del luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e assistenza e al difensore dello straniero.

 

 

ART. 20 (Modalità del trattenimento)

 

- art. 20, comma 3:

LACUNA:

Al fine di evitare che eventuali ritardi nell’emanazione del decreto ministeriale vanifichi la libertà di corrispondenza dello straniero trattenuto è indispensabile che la disposizione sia modificata in modo da prevedere che il decreto del Ministro dell’Interno sia emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

- art. 20, comma 7:

AMBIGUITA’ e LACUNE

Al fine di evitare applicazioni disomogenee della disposizione che potrebbero scoraggiare la collaborazione di enti del privato sociale alla gestione dei centri di trattenimento è indispensabile che la disposizione sia integrata da una norma che precisi in generale i contenuti minimi e le forme dei progetti di collaborazione alle attività di sostegno concordati da gli enti con il Prefetto della provincia in cui ha sede il centro.

 

 

ART. 22 (Attività di prima assistenza e soccorso)

- art. 22, comma 1

ILLEGITTIMITA’ E AMBIGUITA’

La disposizione appare ambigua ed assai criticabile.

E’ evidente infatti che la norma si riferisce soltanto allo straniero espulso o respinto che debba essere oggetto del provvedimento di trattenimento che in base all’art. 14, comma 1, T.U. è disposto dal Questore anche perchè occorre procedere al soccorso dello straniero. E’ inoltre implicito che le attività di "accoglienza" indicate nella disposizione non sono libere, ma sono prestate allo straniero sotto il controllo delle forze di polizia, anche perchè esse sono espressamente configurate come propedeutiche all’avvio dello straniero nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Pertanto la disposizione è illegittima nella parte in cui eludendo le forme e i limiti massimi di durata del trattenimento previsti nell’art. 14 T.U. finisce con l’istituire un nuovo tipo di misura limitativa della libertà personale dello straniero in violazione della riserva assoluta di legge prevista in materia dall’art. 13 Cost.

E’ perciò indispensabile che la disposizione sia rivista in modo da prevedere che:

1) lo straniero destinatario delle attività di accoglienza, assistenza e per le esigenze igienico-sanitario connesse al soccorso è colui che debba essere respinto od espulso e che si trovi nelle condizioni per essere oggetto del provvedimento di trattenimento indicate nell’art. 14, comma 1, T.U.

2) il tempo in cui sono attuate le attività di accoglienza, assistenza e primo soccorso deve comunque non superare le 48 ore, trascorse le quali lo straniero soccorso può liberamente allontanarsi salvo che, qualora sussistano gli elementi previsti dal T.U. per il respingimento o per l’espulsione nonchè per il trattenimento indicato dall’art. 14, comma 1, T.U., entro tale termine lo straniero abbia ricevuto copia dei predetti provvedimenti adottati nei suoi confronti e in tale ultimo caso entro il medesimo termine il questore deve far pervenire gli atti del trattenimento al pretore ai sensi dell’art. 14, comma 3, T.U. e tale periodo si computa nel periodo complessivo previsto dall’art. 14, comma 5, T.U.

 

 

**** LACUNE: ARTICOLO AGGIUNTIVO DI ATTUAZIONE DELL’ESPULSIONE ADOTTATA A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA

Mancano norme di attuazione dell’art. 15 T.U. (Espulsione a titolo di misura di sicurezza)

In considerazione dell’esigenza di dare effettività sia al diritto alla difesa, sia alla riserva di legge in materia di misure di sicurezza prevista dall’art. 25, ultimo comma, Cost. è indispensabile che la norma regolamentare precisi meglio i casi e i modi dell’adozione e dell’esecuzione dell’espulsione a titolo di misura di sicurezza previsto dall’art. 15 T.U., anche prevedendo i collegamenti tra autorità giudiziaria e autorità di pubblica sicurezza e disponendo collegamenti con le norme dei codici penale e di procedura penale.

Pertanto è indispensabile l’introduzione di un’ulteriore disposizione regolamentare che contenga numerose norme di attuazione dell’art. 15 T.U., che cioè preveda che:

1) L’ordine di esecuzione della sentenza definitiva che prevede la misura di sicurezza dell`espulsione è immediatamente comunicato dal pubblico ministero competente al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova, anche al fine dell’inserimento della stessa negli schedari del centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e del SIS, nonchè, ove si tratti di straniero detenuto o internato, al direttore dell’istituto penitenziario.

2) La misura di sicurezza dell’espulsione è eseguita, alla fine dell`esecuzione della pena detentiva eventualmente comminata, con accompagnamento immediato alla frontiera a cura delle forze di polizia, effettuato al momento della dimissione dall`istituto penitenziario ovvero, nei casi in cui non debba essere effettivamente eseguita una pena detentiva, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3) Lo straniero detenuto o internato che debba essere espulso dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza non può accedere a misure alternative alla detenzione, salva l`applicazione di accordi internazionali che, previo accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, consentano l`espiazione della pena detentiva nel Paese di cui il condannato è cittadino.

4) Il giudice, nella sentenza in cui ordina l`espulsione a titolo di misura di sicurezza, determina la durata, comunque non inferiore a cinque anni dalla data di effettivo allontanamento dal territorio dello Stato, del periodo durante il quale lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione indicata dall`articolo 11, comma 13, della legge e in tal caso sulla richiesta di autorizzazione al rientro il Ministro dell`Interno procede soltanto dopo aver chiesto e ottenuto nulla osta dell`autorità giudiziaria competente circa l`avvenuta cessazione della pericolosità sociale dello straniero espulso.

5) Il direttore dell’istituto penitenziario in cui lo straniero che deve essere espulso è detenuto o internato provvede, almeno 60 giorni precedenti alla data di scarcerazione del condannato, a prendere gli opportuni contatti con il Questore e con le forze di polizia per prevenire o eliminare ogni eventuale impedimento all’effettiva esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione al momento della dimissione dall’istituto penitenziario, con particolare riferimento agli impedimenti che danno luogo all’adozione della misura del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e di assistenza.

6) Qualora durante l’esecuzione della pena detentiva la misura di sicurezza dell’espulsione sia stata revocata dal magistrato di sorveglianza a seguito dell’accertamento della cessazione della pericolosità sociale dello straniero condannato, il pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza comunica immediatamente il provvedimento al Prefetto e al Questore della provincia in cui lo straniero si trova, oltre che al direttore dell’istituto penitenziario in cui lo straniero sia eventualmente detenuto o internato.

7) In caso di revoca della misura di sicurezza dell’espulsione ovvero nei casi in cui lo straniero condannato da espellere rientri tra le categorie di stranieri inespellibili ai sensi dell’articolo 19 T.U. il Questore al momento della dimissione dello straniero dall’istituto penitenziario rilascia allo straniero, su sua domanda presentata tramite il direttore dell’istituto penitenziario almeno 90 giorni prima della fine dell’esecuzione della pena detentiva, un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno qualora si tratti di persona che ne abbia i requisiti ovvero qualora si tratti di persona che non possa comunque essere espulsa ai sensi dell’articolo 19 T.U. o che possa ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell’articolo 18, comma 7, T.U. ovvero rientri tra le categorie destinatarie di misure di protezione temporanea eventualmente adottate con D.P.C.M. ai sensi dell’articolo 18 T.U. ovvero qualora lo straniero sia stato autorizzato alla permanenza temporanea dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 31, comma 3, T.U.

8) il Questore prima della data della dimissione dello straniero dall’istituto penitenziario comunica al direttore dell’istituto stesso la decisione sulla richiesta di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno presentata a nome del detenuto e in caso di rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno provvede altresì agli adempimenti necessari alla immediata cancellazione della segnalazione dell’espulsione dagli archivi del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno, nonchè dal SIS, mentre in ogni altro caso richiede tempestivamente al Prefetto l’emanazione di decreto di espulsione amministrativa dello straniero, provvedimento che deve essere a lui consegnato ed eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera al momento della dimissione dello straniero dall’istituto penitenziario.

 

 

**** LACUNE: ARTICOLO AGGIUNTIVO DI ATTUAZIONE DELL’ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Mancano norme di attuazione dell’art. 16 T.U. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione)

In considerazione dell’esigenza di dare effettività sia al diritto alla difesa, sia alla riserva di legge in materia di sanzioni penali prevista dall’art. 25, comma 2, Cost. è indispensabile che la norma regolamentare precisi meglio i casi e i modi dell’adozione e dell’esecuzione dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione previsto dall’art. 16 T.U.

Pertanto è indispensabile l’introduzione di un’ulteriore disposizione regolamentare che contenga numerose norme di attuazione dell’art. 16 T.U., che prevedano in particolare che:

1) In tutti i casi in cui uno straniero privo di documenti di soggiorno sia sottoposto a giudizio gli ufficiali o agenti di P.G. hanno l’obbligo di fornire, in ogni stato e grado del giudizio, al P.M. e al giudice, d’ufficio o su richiesta di costoro, la documentazione e tutti gli elementi necessari a verificare la sua posizione relativa agli obblighi del soggiorno e all’inesistenza di cause ostative all’espulsione previste dagli articoli 14, comma 1, e 19 T.U.

2) L’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione può essere disposta dal giudice d’ufficio o su richiesta del P.M. o su richiesta del difensore dell’imputato straniero.

3) Qualora lo straniero sia sottoposto ad altro procedimento penale il giudice deve comunque acquisire il nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente ai sensi dell’art. 13, comma 3, T.U.;

4) Nel provvedimento in cui dispone l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione il giudice deve indicare e motivare sia la responsabilità penale dello straniero, sia la pena detentiva che ritiene di irrogare in concreto, sia la sussistenza nella situazione giuridica dell’imputato dei presupposti previsti dall’art. 13, comma 2, T.U. per l’emanazione di un provvedimento amministrativo di espulsione, sia l’inesistenza delle condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, sia l’inesistenza di cause ostative all’esecuzione dell’espulsione, sia il valico di frontiera e il Paese verso cui lo straniero deve essere espulso, sia la durata del divieto di rientro.

5) Le forze di polizia procedono all`accompagnamento immediato del condannato espulso alla frontiera al momento della sua dimissione dall`istituto penitenziario o, se non detenuto, alla conclusione dell`udienza del giudizio nella quale è pronunciato il provvedimento del giudice che dispone l’espulsione ai sensi dell’articolo 16 T.U.

6) L’espulsione dal territorio dello Stato disposta ai sensi dell’art. 16 T.U. ha come effetto il divieto di farvi rientro per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’effettivo allontanamento dal territorio italiano. In caso di rientro illegale si applica l`articolo 13, comma 13, T.U.

7) in ogni caso il provvedimento di espulsione pronunciato dal giudice è immediatamente comunicato dalla sua cancelleria al Questore e, ove si tratti di straniero detenuto o internato, al direttore dell’istituto penitenziario, ai fini della sua esecuzione e della sua annotazione negli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e, ove richiesto, del SIS.

 

 

**** LACUNE: ARTICOLO AGGIUNTIVO DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PREVISTO DALL’ART. 17 T.U.

Mancano norme di attuazione dell’art. 17 t.u.

In considerazione dell’essenzialità, sia dal punto di vista costituzionale, sia dal punto di vista delle norme internazionali, del diritto alla difesa dello straniero, è indispensabile che si dia concreta attuazione all’art. 17.

Occorre dunque introdurre una disposizione che contenga norme di attuazione dell’art. 17 T.U., che prevedano almeno:

1) la domanda di rientro in Italia deve indicare gli atti processuali , allegando copia della documentazione attestante il procedimento giudiziario in corso, è presentata al Questore della Provincia in cui ha sede l’autorità giudiziaria di fronte alla quale si svolge il procedimento che riguarda lo straniero;

2) la domanda può esseredisciplina delle modalità più celeri di comunicazione tra Questore e autorità consolari italiane all’estero;

3) gli atti previsti dalle norme processuali penali per le quali è necessaria la presenza dello straniero in Italia ed è pertanto consentito il reingresso in Italia dello straniero ai sensi dell’art. 17 T.U., anche se espulso, sono indicati in apposito decreto del Ministro di Grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell’Interno, previo parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale;

4) il Questore rilascia l’autorizzazione al reingresso prevista dall’art. 17 T.U. in capo al Questore entro termini che consentano allo straniero stesso di essere effettivamente e regolarmnete presente in Italia alla data in cui devono svolgersi gli atti processuali e gli adempimenti necessari alla propria difesa;

5) nel caso del reingresso dello straniero espulso l’autorizzazione del Questore prevista dall’articolo 17 T.U. sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione al rientro disposta dal Ministro dell’Interno ai sensi dell’art. 13, comma 13, T.U. e consente l’immediato rilascio di un visto di ingresso per motivi di giustizia, anche in deroga alle condizioni previste in generale dal T.U. o dal regolamento per il rilascio dei visti di ingresso;

6) l’autorizzazione al rientro rilasciata ai sensi dell’art. 17 T.U. deve essere immediatamente trasmessa dal Questore sia al Ministero dell’Interno ai fini dell’annotazione nel Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno, sia, ove necessario, al SIS.

7) il Questore, anche a richiesta del difensore dello straniero o dell`autorità giudiziaria, rilascia un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia di durata pari alla durata delle documentate esigenze processuali o giudiziarie allo straniero autorizzato al rientro ai sensi dell’articolo 17 T.U. nonchè allo straniero che in base ad altre disposizioni legislative o a provvedimenti dell’autorità giudiziaria abbia l`obbligo o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato al fine di evitare a sé pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall`invio nel Paese in virtù di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione della autorità giudiziaria.

8) il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è rinnovabile a richiesta dell’interessato se è trascorso un periodo superiore a sei mesi al primo rilascio del permesso e fino a quando le esigenze documentate permangono;

9) il titolare del permesso di soggiorno per motivi di giustizia rinnovato ha facoltà di ottenere la temporanea iscrizione nelle liste di collocamento e di svolgere, durante il periodo di validità di tale permesso, rapporti di lavoro subordinato o attività occasionali di lavoro autonomo.

 

 

CAPO V - DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

Art. 23 (Servizi di accoglienza alla frontiera)

- art. 23, comma 2:

LACUNA:

Per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto è indispensabile prevedere che il provvedimento interministeriale sia adottato in forma di decreto da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento e da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

 

- art. 23, comma 3:

AMBIGUITA’

La disposizione non appare del tutto chiara e dovrebbe essere modificata sulla base dell’esatta disposizione dell’art. 40, comma 1, T.U., nel senso che si deve prevedere che:

1) l’autorità di pubblica sicurezza provveda ad interessare immediatamente il Sindaco di uno dei Comuni della Provincia in cui lo straniero si trova, affinchè adotti l’ordinanza prevista dall’art. 40, comma 1, T.U. che disponga l’accoglienza temporanea dello straniero in uno dei centri di prima accoglienza eventualmente istituiti sul suo territorio, qualora risultino posti disponibili;

2) le spese per l’accoglienza dello straniero eccezionalmente accolto sono poste a carico del Ministero dell’Interno.

 

-art. 23, comma 4:

AMBIGUITA’

La disposizione appare troppo vaga, nel senso che occorre che siano specificate quali sono le "risorse finanziarie già finalizzate ad analoghe strutture".

 

 

ART. 24 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

- art. 24, comma 1

LACUNE:

La disposizione omette di includere altri elementi che appaiono essenziali per dare effettiva attuazione alla ratio della disposizione dell’art. 18 T.U., con particolare riguardo alle esigenze di collegamento permanente tra autorità giudiziaria, autorità amministrative e soggetti privati, alle caratteristiche indispensabili di ogni programma di assistenza ed integrazione sociale e alla selezione dei casi da ammettere ai programmi.

Pertanto occorre introdurre ulteriori norme che prevedano che:

1) ogni programma di assistenza ed integrazione sociale degli stranieri indicati nel comma 1 e di quelli indicati nel comma 6 dell’articolo 18, T.U. deve comunque indicare

- la tipologia dei soggetti stranieri beneficiari del programma,

- le finalità, le diverse fasi del programma e le attività da intraprendere in ciascuna fase da parte dei soggetti coinvoliti,

- gli enti pubblici e privati e i soggetti coinvolti nell’attività di orientamento, accoglienza, integrazione, formazione, istruzione scolastica e professionale, orientamento e avviamento lavorativo e alloggiativo,

- i criteri, i modi e i tempi per la raccolta e l’esame delle richieste di accesso degli stranieri al programma,

- i criteri e i modi con cui individuare i luoghi riservati in cui la persona straniera deve essere protetta,

- i modi e i tempi per il pagamento delle spese sostenute dagli enti pubblici o privati incaricati di svolgere i servizi e le attività di orientamento, accoglienza, formazione e integrazione a cui lo straniero deve accedere.

2) quali sono i criteri dei controlli della magistratura, delle forze di polizia e dell’ente locale circa l’effettiva prosecuzione da parte dello straniero del programma di assistenza ed integrazione al quale partecipa;

3) quali siano le condotte dello straniero da ritenersi incompatibili con le finalità del programma, suscettibili di costituire motivo di revoca del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale,

4) al fine della gestione di ogni programma è prevista l’istituzione e il funzionamento di un gruppo di coordinamento (composto da un magistrato addetto ad uffici del pubblico ministero, in funzione di coordinatore, da un rappresentante rispettivamente dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’ente locale e dell’ente a cui è affidato la realizzazione del programma), incaricato di esaminare collegialmente e riservatamente le domande di accesso al programma e di verificare l’andamento del comportamento di ogni soggetto ammesso a partecipare al programma;

5) ogni programma di livello nazionale o provinciale deve avere ottenuto preventivamente il parere favorevole, rispettivamente del Comitato nazionale per l’ordine e per la sicurezza pubblica e del Comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica, e deve essere sottoscritto rispettivanmente dal Procuratore nazionale antimafia ovvero dal competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale o da un suo sostituto da esso indicato, dal Direttore generale del Dipartimento della Pubblica sicurezza ovvero dal Questore o da un funzionario della Questura da esso indicato, dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco o da un dirigente provinciale o comunale da essi indicato, nonchè dal legale rappresentante dell’ente pubblico o privato incaricato di coordinare e collegare i servizi di orientamento, accoglienza, formazione e integrazione a cui lo straniero deve accedere.

 

- art. 24, comma 3, lett. c)

LACUNA:

Al fine di assicurare trasparenza dell’azione amministrativa e di dare effettiva esecuzione alle disposizioni regolamentari è necessario che la disposizione preveda che il decreto del Ministro per le pari opportunità deve essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso e deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ART. 26 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

- art. 26, comma 1

LACUNE:

La disposizione appare incompleta nel senso che al fine di dare effettiva attuazione all’art. 18 T.U., è indispensabile che essa sia modificata prevedendo che:

1) l’adesione dello straniero al programma e l’accettazione degli impegni da parte del responsabile della struttura devono essere dati con atto scritto sottoscritto personalmente.

2) la presentazione della domanda e per il rilascio, il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere effettuata anche dal responsabile della struttura presso la quale il programma è attuato;

3) il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale che sia già stato rinnovato una volta è convertibile anche durante il periodo di validità dello stesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora lo straniero abbia in corso da almeno 6 mesi un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

- art. 26, comma 2

LACUNE E AMBIGUITA’:

A) Anzitutto la disposizione sembra lasciare nell’ambiguità il fondamentale requisito per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, e cioè in che cosa consistano le "dichiarazioni" rese nel corso del procedimento: spontanee dichiarazioni, testimonianze, denuncia ? E’ evidente che la risoluzione di tale aspetto appare decisivo per l’effettiva applicabilità dell’art. 18 T.U.

B) In ogni caso la disposizione omette di considerare il caso (precvisto dall’art. 18, comma 6, T.U.) dello straniero rimesso in libertà dall’istituto penitenziario in cui ha scontato una pena per un reato compiuto durante la minore età.

E’ indipensabile l’introduzione di una norma che disciplini in modo preciso le modalità e le condizioni per l’accesso di tali stranieri a tale condizioni, precisando in che cosa consista la "prova concreta che l’ex detenuto abbia dato prova di partecipazione ad un programma di assistenza e di integrazione sociale".

C) La norma appare insufficiente a dare completa attuazione all’art. 18 T.U. e deve perciò essere integrata da ulteriori norme che prevedano che la proposta o il parere dell’autorità giudiziaria devono essere date con atto scritto e motivato.

 

 

Art. 27 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento)

ILLEGITTIMITA’

Anzitutto è illegittimo la norma del comma 1, lett. a) prevedere il rilascio di un non meglio precisato permesso di soggiorno "per minori di età", poichè l’art. 31, comma 2, T.U. prevede soltanto il rilascio ai minori di 14 anni di un permesso di soggiorno "per motivi familiari".

LACUNE

A) In ogni caso il comma 1, lett. b) deve essere modificato in modo da introdurre una norma che preveda:

1) l’indicazione della documentazione necessaria ad attestare lo stato di famiglia o di coniugio indicate dall’art. 19, comma 2, lett. d) T.U.;

2) il rilascio della carta di soggiorno nei casi in cui lo straniero si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 9, comma 2, e 30, commi 1, lett. c) e d), e 4, T.U.

B) Il comma 1, lett. d) deve essere altresì modificato in modo da prevedere che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere rilasciato non soltanto "negli altri casi" (di divieto di espulsione), ma anche nei casi in cui l’art. 19, comma 1, T.U. prevede un divieto di respingimento.

C) Più in generale per dare effettiva attuazione all’art. 19 T.U. occorre altresì introdurre una ulteriore norma che preveda che contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno agli stranieri indicati nell’art. 19 T.U. il Questore provvede all’annullamento del provvedimeno amministrativo di espulsione precedentemente adottato nei confronti di stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell’articolo 19 e agli adempimenti necessari alla conseguente cancellazione della segnalazione dell’espulsione dagli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e dal SIS.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VI - DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

Art. 28 (Definizione delle quote d’ingresso per motivi umanitari)

- art. 28, comma 1:

LACUNE:

A) Per consentire una attuazione completa e sufficientemente flessibile della disciplina dei flussi di ingresso prevista dall’art. 21 T.U. occorre che la disposizione sia modificata in modo che si preveda che il Governo ha facoltà di distinguere le quote di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale in quote suddivise per specifici settori, qualifiche e mansioni di lavoro, nonchè sulla base dei periodi di tempo e delle regioni in cui gli stranieri così entrati potranno svolgere il lavoro.

B) Inoltre al fine di raggiungere l’obiettivo espressamente perseguito dalla nuova disciplina legislativa dell’immigrazione di renedere più efficace la disciplina dei flussi di ingresso in Italia per lavoro è indispensabile introdurre un’ulteriore norma che preveda che ogni anno il testo dei decreti di determinazione dei flussi di ingresso deve essere immediatamente trasmesso e illustrato nei diversi Paesi di origine degli stranieri ammissibili nel territorio dello Stato mediante forme di pubblicizzazione attuate o promosse dal Governo ovvero dalle Rappresentanze diplomatico consolari italiane all’estero anche con la diffusione di materiale informativo tradotto nella lingua di ciascun Paese ovvero secondo le modalità indicate dalle disposizioni dei decreti annuali di determinazione delle quote.

 

 

Art. 29 (Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

- art. 29, comma 1:

LACUNE:

La norma omette di disciplinare un aspetto fonsdamentale della disciplina del lavoro, poichè non precisa quali siano le conseguenze concrete sull’esame della domanda di autorizzazione al lavoro dei limiti quantitativi e qualitativi previsti nel decreto di determinazione delle quote di ingrasso per motivi di lavoro.

E’ dunque indispensabile che sia introdotta una norma che preveda:

1) i criteri temporali a livello nazionale per l’accettazione delle singole domande;

2) la deroga al rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti nel decreto annuale di determinazione delle quote e il conseguente rilascio dell’autorizzazione al lavoro previo accertamento da parte della Direzione provinciale del Lavoro della effettiva indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti in Italia nelle liste di collocamento e, in subordine, di lavoratori stranieri residenti all’estero iscritti nelle liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia e aventi le medesime qualifiche idonee a soddisfare l’offerta di lavoro per la quale è presentata la domanda di autorizzazione al lavoro, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

a) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all`assunzione di lavoratore da occupare in settori, qualifiche o mansioni non incluse tra quelle eventualmente indicate nei decreti di programmazione annuale delle quote di ingresso per motivi di lavoro;

b) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all`assunzione di stranieri non iscritti nelle liste istituite ai sensi degli articoli 21 o 23 T.U., anche se si tratti di persone che siano regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno, avente durata non inferiore a sei mesi, che non dà titolo all`iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora siano esaurite le quote complessive di visti di ingresso rilasciabili per lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per inserimento nel mercato del lavoro previste dai decreti in vigore di determinazione dei flussi ovvero qualora siano esaurite le eventuali quote preferenziali ivi indicate per i cittadini del Paese a cui appartiene lo straniero.

 

- art. 29, comma 2:

LACUNE:

Al fine di evitare il rilascio di autorizzazioni di lavoro presentate in frode alla legge e di dare maggior certezza circa i criteri di esame della domanda è indispensabile che nella disposizione sia introdotta una ulteriore norma che preveda che il datore di lavoro nella domanda deve indicare il tipo di mansioni che dovrà svolgere il lavoratore straniero e la corrispondenza tra il grado di qualificazione scolastica o professionale dello straniero residente all’estero e il tipo di mansioni richieste per il rapporto di lavoro.

- art. 29, comma 3, lett. c)

LACUNA E AMBIGUITA’

E’ essenziale che il requisito della capacità economica del datore di lavoro sia precisato in modo da evitare applicazioni disomogenee e di assicurare maggior certezza ed uniformità ai criteri per l’esame delle domande.

Pertanto è indispensabile che si introduca una ulteriore disposizione che preveda che nel caso di offerta di lavoro subordinato non riguardante l’attività di impresa l’attestazione della capacità economica del datore di lavoro consiste nell’attestazione, mediante l’esibizione dell’ultima dichiarazione dei redditi della effettiva disponibilità da parte del datore di lavoro ovvero, per i lavori di assistenza a persone non autosufficienti, da parte di uno o più dei familiari anche non conviventi, di un reddito annuo netto, derivante da fonti lecite e non occasionali, il cui importo sia non inferiore alla somma tra l’importo del reddito individuato ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. b) T.U. in base al numero dei familiari conviventi e l’importo della retribuzione minima annua lorda prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore per il tipo di lavoro offerto, comprensivo dell’importo annuo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori da versarsi in favore del lavoratore.

 

- art. 29, comma 4:

LACUNE:

Per evitare applicazioni troppo discrezionali della norma ed evitare il rilascio di autorizzazioni che mascherino il lavoro in condizioni illegali occorre introdurre una ulteriore disposizione che preveda che la domanda di autorizzazione al lavoro è rigettata se risulta che il datore di lavoro negli ultimi dodici mesi abbia licenziato per riduzione di manodopera lavoratori assunti per i medesimi settori, qualifiche e mansioni di lavoro per i quali si richiede l’autorizzazione al lavoro ovvero, nei casi in cui il tipo di lavoro offerto non necessiti di una particolare qualificazione professionale, abbia favorito il rilascio di una autorizzazione per inserimento nel mercato del lavoro mediante la prestazione di una garanzia ai sensi dell’articolo 23 T.U. senza che lo straniero di cui è stato favorito l’ingresso abbia attualmente in corso un regolare rapporto di lavoro.

 

 

Art. 30 (Nulla osta della questura e visto d’ingresso)

 

- art. 30, comma 5

LACUNE:

Per esigenze di completezza e di raccordo con la disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato la disposizione deve essere integrata da ulteriori norme che prevedano che:

1) L`esibizione della autorizzazione al lavoro e del visto di ingresso per lavoro subordinato danno titolo alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e del libretto di lavoro.

2) La consegna del permesso di soggiorno per lavoro subordinato allo straniero che sia entrato in Italia in possesso di visto di ingresso per lavoro è condizionata all’esibizione della comunicazione di assunzione regolarmente effettuata alla competente Direzione provinciale del lavoro da parte del datore di lavoro che aveva presentato la domanda di autorizzazione al lavoro.

 

 

ART. 31 (Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

 

- art. 31, comma 1

LACUNE:

*** A) Anzitutto la disposizione è formulata in modo da riferirsi soltanto alle liste formate in attuazione degli accordi bilaterali indicati dall’art. 21, comma 5, T.U., così omettendo di prevedere che tali liste siano utilizzate o utilizzabili o che liste analoghe siano istituite anche al fine di consentire l’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro previsto dall’art. 23, comma 4, T.U.

Pertanto è indispensabile che la disposizione sia modificata in modo da prevedere che al fine di consentire l’eventuale ingresso in Italia per inserimento nel mercato del lavoro previsto dall’art. 23, comma 4, T.U. è utilizzabile l’iscrizione nelle medesime liste tenute dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.

B) Inoltre al fine di disciplinare in modo uniforme la raccolta delle domande di iscrizione nelle liste occorre introdurre ulteriori norme che espressamente prevedano:

1) l’autorità competente alla raccolta delle domande (con preferenza per la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente sul territorio, anche con l’ausilio di personale qualificato dipendente da Organizzazioni internazionali (O.I.L., O.I.M.);

2) l’obbligo per la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero di dare la più ampia pubblicità, nella lingua del Paese, ai criteri, ai modi e ai termini per l’iscrizione nelle liste;

3) la facoltà che il decreto di programmazione annuale delle quote di ingresso per lavoro preveda la concentrazione della raccolta delle domande di iscrizione nelle liste in alcuni determinati periodi dell’anno;

4) la totale e incondizionata gratuità della presentazione della domanda di iscrizione nelle liste;

5) l’obbligo di rilasciare allo straniero un’apposita ricevuta, recante la data di presentazione della domanda di iscrizione e l’avviso che in ogni caso il visto di ingresso potrà essere rilasciato soltanto se lo straniero avrà i requisiti generali e le condizioni previsti dal T.U. per l’ingresso e il soggiorno in Italia, requisiti e condizioni che devono essere sinteticamente illustrati nella medesima ricevuta.

6) la domanda di iscrizione nelle liste deve essere presentata personalmente dall’interessato previa esibizione del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità ovvero della ricevuta della presentazione della domanda del passaporto presentata alle autorità del Paese di appartenenza, dai quali risulti che lo straniero ha un’età compresa tra i 18 e i 60 anni;

7) il divieto di presentazione delle domande da parte di ogni tipo di intermediari;

8) la facoltà che il decreto di determinazione delle quote preveda forme di spedizione, anche postale, delle domande presso alcune Rappresentanze italiane, con l’indicazione della data di ricevimento quale momento di iscrizione nelle stesse, salvo l’obbligo di presentarsi personalmente per la presentazione della domanda del visto.

 

- art. 31, comma 2

LACUNE:

A) Al fine di dare completezza agli elementi necessari ad individuare il lavoratore straniero iscritto nelle liste è opportuno che la disposizione sia integrata da un’ulteriore norma che preveda che:

1) il decreto del Ministro del Lavoro che definisce il modello della scheda diiscrizione nelle liste deve essere emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1998;

2) il modello di scheda di iscrizione l’interessato deve contenere tre ulteriori elementi che devono essere indicati dallo straniero:

a) eventuali titoli di studio legalmente riconosciuti;

b) eventuale presenza in Italia di familiari regolarmente residenti, con l’indicazione del loro luogo di residenza e dell’eventuale concreta disponibilità da parte di costoro di mettere a disposizione dello straniero di un alloggio adeguato;

c) eventuale disponibilità ad ottenere il rilascio di visti di ingresso nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 4, T.U. nei casi in cui tale rilascio sia previsto dal decreto di determinazione delle quote di ingresso per lavoro.

B) La disposizione prevista nel comma 2, lett. h) appare insufficiente a prevenire abusive utilizzazioni di diritto di prorità per i lavoratori stagionali che finirebbero per incentivare il lavoro stagionale in condizioni illegali nel senso che l’esibizione del semplice passaporto non attesta che lo straniero durante il periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale abbia effettivamente prestato regolari rapporti di lavoro subordinato di carattere stagionale.

Pertanto è indispensabile che le attestazioni previste nel comma 2, lett. h) siano integrate dalla previsione dell’obbligo di esibire anche il libretto di lavoro italiano attestante il lavoro stagionale svolto e le ricevute dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, anche in base all’art. 25 T.U., effettuati in favore del lavoratore straniero per il lavoro stagionale svolto ovvero, in mancanza, una documentazione riassuntiva di tali elementi appositamente rilasciata prima del rientro in patria al lavoratore straniero stagionale da parte della competente Direzione provinciale del lavoro.

 

- art. 31, comma 3

AMBIGUITA’E LACUNE:

A) La previsione che la trasmissione dei dati delle domande di iscrizione avvenga nell’ordine di priorità di iscrizione appare assai vaga e suscettibile di applicazioni disomogenee.

Pertanto è indispensabile che la disposizione sia modificata in modo da introdurre una norma che preveda quali siano e come si combinino i criteri di priorità (Paese per Paese, data di presentazione della domanda, diritto di priorità per gli stagionali) sia tra di loro, sia con i limiti qualitativi e quantitativi previsti nel decreto annuale di determinazione delle quote, sia con le eventuali quote preferenziali riservate ai cittadini che abbiano stipulato gli accordi bilaterali di riammissione indicati nell’art. 21, comma 1 T.U.

B) Al fine di semplificare le procedure e di anticipare l’individuazione di stranieri la cui posizione giuridica rivesta requisiti ostativi all’ingresso e al soggiorno in base al T.U. e al regolamento di attuazione è indispensabile che la disposizione sia integrata da un’ulteriore norma che preveda che i dati delle domande di iscrizione nelle liste e di rinnovo nelle stesse sono immediatamente trasmessi anche al Ministero dell’Interno.

C) Al fine di non disincentivare l’iscrizione nelle liste, così finendo per rendere più appetibile l’immigrazione clandestina, è indispensabile che la disposizione sia modificata in modo da introdurre una ulteriore norma che preveda che:

1) il rinnovo dell’iscrizione nelle liste non interrompe l’anzianità di iscrizione;

2) il rinnovo di iscrizione nelle liste avviene mediante una nuova scheda di iscrizione da presentarsi personalmente da parte dell’interessato entro il dodicesimo mese successivo alla precedente presentazione della domanda.

 

 

Art. 32 (Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

 

- art. 32, comma 1

LACUNE:

A) Al fine di semplificare le procedure e di anticipare l’individuazione di stranieri la cui posizione giuridica rivesta requisiti ostativi all’ingresso e al soggiorno in base al T.U. e al regolamento di attuazione è indispensabile che la disposizione sia integrata da un’ulteriore norma che preveda che i dati delle domande di iscrizione nelle liste e di rinnovo nelle stesse non siano immessi nel SIA del Ministero del Lavoro ovvero, se già immessi, siano cancellati qualora il Ministero dell’Interno comunichi che lo straniero è segnalato nel SIS ai fini della non ammissione.

B) Per ovvie ragioni di trasparenza dell’attività amministrativa e di certezza della condizione giuridica dello straniero deve essere altresì introdotta una ulteriore norma che preveda che ciascuno straniero, secondo le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, ha facoltà di prendere visione della propria posizione in graduatoria e dell’esattezza e attualità dei dati relativi alla propria condizione e di richiedere la rettifica dei dati.

 

- art. 32, comma 3

AMBIGUITA’:

In tale disposizione il riferimento all’ordine di priorità di iscrizione nella lista appare troppo vago.

Pertanto è indispensabile che anche tale disposizione sia modificata in modo da introdurre una norma che preveda quali siano e come si combinino i criteri di priorità (Paese per Paese, data di presentazione della domanda, diritto di priorità per gli stagionali) sia tra di loro, sia con i limiti qualitativi e quantitativi previsti nel decreto annuale di determinazione delle quote, sia con le eventuali quote preferenziali riservate ai cittadini che abbiano stipulato gli accordi bilaterali di riammissione indicati nell’art. 21, comma 1 T.U.

 

 

Art. 33 (Prestazione di garanzia)

 

- art. 33, comma 1

ILLEGITTIMITA’

La disposizione è illegittima, nella parte in cui non prevede che la prestazione di garanzia possa essere fatta anche dai cittadini comunitari e dai titolari di carta di soggiorno. Infatti in base al T.U. sono da considerarsi stranieri regolarmente soggiornanti anche i titolari di carta di soggiorno e in base alle norme comunitarie devono essere equiparati ai cittadini italiani anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea regolarmente residenti in Italia.

Pertanto è indispensabile che la disposizione sia modificata in modo da prevedere che sono ammessi a prestare la garanzia anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno e i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti in Italia.

LACUNE:

A) Poichè la prestazione della garanzia è finalizzata all’obiettivo di consentire allo straniero di inserirsi autonomamente e direttamente nel mercato del lavoro italiano occorre prevenire utilizzazioni della garanzia in frode alla legge.

Pertanto è indispensabile introdurre nella disposizione ulteriori norme che prevedano che:

1) i cittadini italiani che presentano la garanzia devono essere residenti in Italia;

2) gli stranieri di cui si intende favorire l’ingresso devono avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni;

3) il soggetto garante è ammesso a prestare una nuova garanzia soltanto se almeno uno degli stranieri, per i quali lo stesso garante, o, per i garanti persone fisiche, i propri familiari conviventi, siano stati ammessi in precedenza a prestare garanzia, abbia in corso in Italia, da almeno quattro mesi, un regolare rapporto di lavoro subordinato o una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

4) in ogni caso sono rilasciate con priorità le autorizzazioni relative alle garanzie per le quali, anche sulla base della copia del contratto di lavoro o dell’offerta irrevocabile allegati alla garanzia prestata dal garante, risulti effettivamente verificata dalla Direzione provinciale del lavoro la disponibilità di un datore di lavoro all’immediata assunzione del lavoratore straniero che si trova all’estero con le medesime condizioni retributive e previdenziali previste dal contratto colletivo nazionale di lavoro.

B) Infine al fine di garantire trasparenza e prevedibilità nell’esame delle garanzie prestate occorre che il requisito della capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia sia disciplinato in modo preciso.

Pertanto è indispensabile che sia introdotta una norma che preveda che almeno per le persone fisiche la capacità economica si intende verificata allorchè il garante attesti la disponibilità di un reddito derivante da fonti lecite e non occasionali di importo non inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. b) T.U.

 

- art. 33, comma 2, lett. a)

AMBIGUITA’

Al fine di individuare con certezza in che cosa consista l’assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale è indispensabile che la disposizione sia modificata nel senso di prevedere che deve essere richiesta la corresponsione di un importo pari all’ammontare del contributo annuale per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, determinato con il decreto del Ministro della Sanità indicato dall’articolo 34, comma 3, T.U.

 

- art. 33, comma 2, lett. c)

AMBIGUITA’

Il requisito della prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale appare sufficiente a garantire il sostentamento di una sola persona di cui si vuole favorire l’ingresso ed è pertanto indispensabile che la disposizione sia modificata in modo che sia previsto che è richista la disponibilità di mezzi di sostentamento in misura non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ciascuno degli stranieri di cui si intende favorire l’ingresso in Italia.

 

- art. 33, comma 2, lett. d)

AMBIGUITA’

La dizione "spese di rimpatrio" appare troppo vaga, perchè potrebbe alludere anche all’obbligo di rimborsare ogni spesa eventualmente sostenuta dal Ministero dell’Interno per provvedere all’esecuzione di eventuali provvedimenti di espulsione.

Pertanto è indispensabile che la disposizione sia modificata in modo da conformarsi all’obbligo previsto dall’art. 4, comma 3, T.U., prevedendo cioè l’obbligo del pagamento delle spese per il ritorno nel Paese di provenienza.

 

- art. 33, comma 3, lett. c)

AMBIGUITA’:

Per esigenze di chiarezza la disposizione deve essere corretta nel senso che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è uno di quelli menzionati dall’art. 35, comma 3, del regolamento.

 

 

Art. 34 (Autorizzazione all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro)

- art. 34, comma 1

ILLEGITTIMITA’, AMBIGUITA’ E LACUNE:

La disposizione appare mal formulata sotto diversi aspetti.

A) Anzitutto al fine di dare completa attuazione all’art. 23, comma 1, T.U. occorre meglio precisare le modalità di presentazione della domanda e perciò introdurre nella disposizione ulteriori norme che prevedano che:

1) la garanzia può essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti annuali di deteminazione delle quote di ingresso, qualora questi ultimi prevedano quote di ingresso per l’accesso al mercato del lavoro ai sensi dell’art. 23 T.U. ovvero in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, qualora i decreti di programmazioni pubblicati nell’anno precedente abbiano previsto quote di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro;

2) in ogni caso la garanzia è presentata personalmente dalla persona fisica che la presta ovvero dal rappresentante legale della persona giuridica o dell’ente pubblico.

B) Inoltre appare criticabile e difficilmente attuabile il semplice riferimento alle liste previste dall’art. 23, comma 4, T.U.

Infatti prevedere di riservare soltanto alla garanzia presentata dagli enti pubblici l’accesso per inserimento nel mercato del lavoro previsto per gli stranieri iscritti nelle liste istituite presso le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero ai sensi dell’art. 23, comma 4, T.U. significa in pratica renderlo difficilmente attuabile e perciò svuotata di senso e di attuazione proprio quella nuova modalità di ingresso in Italia per lavoro.

In ogni caso tale disposizione è illegittima perchè è evidente che prevedere l’indicazione nominativa della garanzia prestata dagli enti pubblici possa essere fatta soltanto nei confronti di stranieri iscritti in determinate liste e nell’ordine di priorità ivi indicate significa in pratica prevedere che l’indicazione nominativa diventi analoga ad una chiamata numerica, in violazione dell’esplicita previsione dell’art. 23, comma 1, T.U. in base alla quale invece deve trattarsi comunque di richiesta nominativa.

La disposizione dovrebbe essere radicalmente modificata nel senso di prevedere che la garanzia prestata dagli enti pubblici comporta la richiesta di autorizzazione all’ingresso per gli stranieri inseriti nelle liste previste dall’articolo 31 i quali abbiano altresì espresso la loro disponibilità ad ottenere il rilascio di visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

 

- art. 34, comma 2

LACUNE:

La disposizione non specifica le conseguenze della previsione che l’autorizzazione all’ingresso è rilasciata nell’ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della rispettiva quota.

E’ dunque indispensabile che la norma sia modificata in modo che sia previsto che l’autorizzazione all’ingresso è rilasciata a condizione che sulla base delle autorizzazioni analoghe fino a quel momento rilasciate in tutta Italia il rilascio dell’autorizzazione non comporti il superamento delle quote di ingressi per inserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell’art. 23 T.U. e, all’interno di queste, le eventuali quote distinte per Paese di provenienza degli stranieri, definite nei decreti annuali di programmazione degli ingressi per lavoro.

 

- art. 34, comma 5

ILLEGITTIMITA’ E LACUNE

La disposizione appare illegittima, nella parte in cui omette di ottemperare all’articolo 23, comma 4, T.U. che affida al regolamento di attuazione (e non ai decreti di determinazione delle quote) il compito di stabilire i requisiti per ottenere il visto per inserimento nel mercato del lavoro da rilasciarsi dopo che siano trascorsi i 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti annuali di determinazione delle quote di ingresso in Italia per lavoro.

Poichè tale adempimento attuativo è essenziale per consentire l’attivazione di tale ulteriore e più realistica tipologia di disciplina dei nuovi flussi di ingressi in Italia per lavoro è indispensabile che la disposizione sia integrata da ulteriori norme che prevedano che

1) dopo il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di determinazione delle quote, e qualora tale possibilità sia consentita da tale decreto, ulteriori visti di ingresso in Italia per inserimento nel mercato del lavoro possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri residenti all’estero e preventivamente iscritti nelle liste di cui all’articolo 31 e che al momento dell’iscrizione nelle liste abbiano espressamente manifestato la propria preferenza anche per tale tipo di ingresso, a condizione che risultino non ancora esaurite le complessive quote di ingresso per inserimento lavorativo previste per l’anno in corso dal predetto decreto di determinazione e, all’interno di queste, le quote eventualmente previste per i cittadini del Paese a cui appartiene lo straniero.

2) il decreto di determinazione delle quote di ingresso ha facoltà di prevedere che i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro da rilasciarsi ai sensi dell’art. 23, comma 4, T.U. siano, in tutto o in parte, limitati alle domande di rilascio presentate presso talune Rappresentanze diplomatico-consolari e/o siano limitati al fine di svolgere i lavori per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali è prevista, in tutto o in parte del territorio italiano, una rilevante e persistente carenza di manodopera per l`anno a cui si riferisce il decreto di programmazione ovvero per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali la legge, in ragione dell`essenzialità del rapporto di fiducia personale tra datore di lavoro e lavoratore, non prevede l`obbligo per il lavoratore della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento.

3) la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di determinazione delle quote rende noto con comunicazioni affisse o inviate o trasmesse con ogni tipo di diffusione rende nota agli iscritti nelle liste che abbiano in precedenza manifestato la loro disponibilità al rilascio di un visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro a quali stranieri, in base all’anzianità di iscrizione e ai limiti stabiliti dal predetto decreto, si possa rilasciare tale visto di ingresso e li invita a presentare la domanda di visto di ingresso entro il 150° giorno successivo alla pubblicazione del decreto, termine decorso il quale si intende che abbia rinunciato e il visto può essere rilasciato, seguendo l’ordine cronologico di iscrizione, ad altri stranieri iscritti che abbiano in precedenza manifestato la loro disponibilità al rilascio di un visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro ;

4) il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro di cui all’art. 23, comma 3, T.U. è rilasciato allo straniero iscritto nelle liste di cui all’art. 31 che, tra coloro che abbiano espressamente manifestato la propria preferenza anche per tale tipo di ingresso, abbia la più elevata anzianità di iscrizione e che attesti di disporre, in deroga ai mezzi di sussistenza indicati nell’articolo 5, comma 3, di mezzi economici non inferiori a sei volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

5) le spese necessarie allo straniero a cui è rilasciato il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell’art. 23, comma 4, T.U. al pagamento delle spese di viaggio, al pagamento nell’anno successivo al rilascio del permesso di soggiorno del contributo annuo previsto ai sensi dell’art. 43, comma 3 T.U. per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e al pagamento delle spese effettivamente sostenute in tale periodo per l’ospitalità ricevuta nei centri di prima accoglienza previsti dall’art. 40 T.U. sono poste a carico dell’INPS nei limiti del gettito complessivo dei contributi sostitutivi previsti dall’articolo 25, comma 2, T.U. versati all’INPS da destinarsi agli interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori stranieri, e secondo le modalità di pagamento disciplinate dal decreto di programmazione delle quote di ingresso che consente gli ingressi per inserimento nel mercato del lavoro previsti dall’articolo 23, comma 4, T.U.

 

 

Art. 35 (Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

- art. 35, comma 3:

LACUNE:

Al fine di precisare meglio la condizione giuridica dello straniero e di evitare applicazioni disomogenee delle disposizioni legislative, occorre che la disposizione sia integrata da una ulteriore norma che espressamente preveda che il permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro consente allo straniero di instaurare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato, inclusi rapporti di apprendistato, di tirocinio o di formazione, e, ai sensi dell’art. 22, comma 13, T.U., tutti i corsi di formazione e di riqualificazione professionale programmati in territorio italiano.

 

- art. 35, comma 4

LACUNE:

Per dare effettiva attuazione alle norme del T.U. che consentono comunque in casi particolari il rilascio di altri tipi di permessi di soggiorno o la conversione del permesso di soggiorno o il rilascio della carta di soggiorno è indispensabile che la disposizione sia rivista in modo da prevedere che lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che avendono i requisiti previsti da norme del T.U. o del regolamento, abbia richiesto il rilascio di un altro tipo di permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno.

 

 

Art. 36 (Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato o dimesso)

 

*** LACUNE: Poichè il regolamento omette di disciplinarle, è indispensabile che l’oggetto di tale disposizione sia ampliato alle più generali materie dell’iscrizione alle liste di collocamento e delle condizioni generali del trattamento e dell’accesso al lavoro degli stranieri regolarmente soggiornanti titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che in base al T. U. è idoneo per l’accesso al lavoro.

Anzitutto al fine di dare completa attuazione e di collegare tra di loro le disposizioni dell’art. 2, comma 2, T.U., che prevede la parità di trattamento dei lavoratori stranieri con i lavoratori italiani , e dell’art. 22, che disciplina il lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, occorre introdurre un’ulteriore norma che preveda che

1) gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per inserimento nel mercato del lavoro hanno diritto di accesso, a parità di condizioni con i cittadini italiani, fatti salvi i modi e i limiti eventualmente previsti dal T.U. e dal suo regolamento di attuazione, ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato e godono del medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, nonchè ad ogni tipo di beneficio e di intervento di politica del lavoro e ad ogni tipo di formazione e di riqualificazione previsto in Italia per i lavoratori e hanno altresì la possibilità di essere soci di ogni tipo di società cooperativa.

2) gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, motivi familiari, inserimento nel mercato del lavoro possono fare richiesta alla Direzione provinciale del lavoro di ottenere, previa esibizione del passaporto o del documento di identificazione e del titolo di soggiorno in corso di validità, il rilascio del libretto di lavoro da parte della Direzione provinciale del lavoro e l’iscrizione nelle liste di collocamento, a parità di condizioni con i cittadini italiani, nel rispetto delle modalità e dei limiti eventualmente previsti dal T.U. e dal suo regolamento di attuazione.

3) in ogni caso non compie il reato previsto e punito dall’articolo 22, comma 10, T.U. il datore di lavoro alle cui dipendenze si trovi uno straniero titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno che in base alla legge e al regolamento consente allo straniero di instaurare rapporti di lavoro subordinato.

4) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato

a) per quattro anni se lo straniero ha in corso un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali e sia già stato concluso il periodo di prova;

b) per due anni se lo straniero risulta occupato con altri tipi di rapporti di lavoro subordinato o in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di tirocinio o di formazione o di apprendistato, ovvero se percepisce in Italia una pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

c) per un anno se lo straniero è iscritto nelle liste di collocamento o nelle liste di mobilità e non ha in corso un regolare rapporo di lavoro.

 

- art. 36, commi 1 e 2

ILLEGITTIMITA’ E LACUNE:

Entrambe le disposizioni sono illegittime per violazione degli artt. 9, comma 4, lett. b), e 22, comma 9, T.U..

Pertanto esse devono essere modificate in modo da prevedere espressamente che:

1) l’iscrizione nelle liste di collocamento spetta anche allo straniero titolare di carta di soggiorno e in tal caso l’iscrizione e a tempo indeterminato al pari della durata di validità della carta stessa;

2) soltanto agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e non anche a tutti quegli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo che in base al T.U. hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e di svolgere attività lavorative dipendenti è applicabile la previsione che l’iscrizione nelle liste di collocamento dello straniero che perde il posto di lavoro avviene per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e per un periodo non inferiore ad un anno.

- art. 36, comma 3

ILLEGITTIMITA’

A)Poichè la disposizione estende a tutti gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno idoneo al lavoro una norma (art. 22, comma 9, T.U.) espressamente prevista soltanto nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, tale disposizione regolamentare è illegittima per violazione del principio di prità di trattamento tra lavoratori italiani e stranieri previsto dall’art. 2, comma 3, T.U.

Pertanto essa deve essere modificata in modo da prevedere che:

1) soltanto agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (e non anche a tutti quegli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo che in base al T.U. hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e di svolgere attività lavorative dipendenti) è applicabile la previsione che l’iscrizione nelle liste di collocamento dello straniero che perde il posto di lavoro avviene per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e per un periodo non inferiore ad un anno.

2) l’attestazione di iscrizione nelle liste di collocamento è la sola specifica documentazione che deve esibire lo straniero che presenta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e che è privo di lavoro regolare.

B) Inoltre la disposizione regolamentare appare comunque insufficiente a dare un collegamento preciso alle due norme contenute nell’art. 22, comma 9, T.U., nel quale da un lato si prevede che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno (a qualsiasi titolo esso sia rilasciato) e dall’altro lato si prevede che il rinnovo dell’iscrizione nelle liste di collocamento dello straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato avviene per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e in ogni caso per un periodo non inferiore ad un anno.

Occorre pertanto che il predetto periodo non sia sempre commisurato ad un anno, ma che, anche in conformità ad altre disposizioni previste dal T.U. o dalle altre norme legislative o regolamentari in vigore, abbia durate anche più lunghe a seconda della particolare condizione in cui si trova lo straniero. Se così non fosse la norma sarebbe anche costituzionalmente illegittima per violazione della riserva di legge prevista dall’art. 10, comma 2, Cost., nel senso che si porrebbe in contrasto con il divieto assoluto (previsto dall’art. 8 della Conv. O.I.L. n. 143/1975 O.I.L., ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158) di considerare irregolare uno straniero a causa della perdita del lavoro.

E’ dunque indispensabile che la disposizione regolamentare sia modificata in modo da introdurre una nuova norma che preveda che, fatti salvi i casi in cui il T.U. o il regolamento consente la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in un permesso ad altro titolo, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è comunque rinnovato anche dopo un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento nei casi in cui lo straniero documenti di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) aver avuto negli ultimi due anni ovvero avere in corso una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o cure a seguito di un incidente sul lavoro regolarmente denunciati;

b) avere effettivamente svolto ovvero avere in corso attività lavorative in condizioni illegali alle dipendenze di un determinato datore di lavoro, per le quali gli uffici ispetivi del Ministero del Lavoro o l’autorità giudiziaria abbiano in corso verifiche o abbiano già riscontrato il rapporto di lavoro irregolare;

c) aver frequentato o frequentare regolari corsi di qualificazione o di riqualificazione professionale;

d) avere svolto o avere in corso negli ultimi due anni un regolare rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o regolari rapporti di lavoro di carattere stagionale;

e) essere regolarmente iscritto ad un corso universitario ai sensi dell’art. 39, comma 5, T.U.;

f) disporre dei requisiti di alloggio e di reddito annuo indicati nell’art. 29, comma 3 T.U.;

g) accudire un figlio minore convivente, di età inferiore a tre anni, o un familiare inabile al lavoro secondo la legge italiana.

 

 

Art. 37 (Accesso al lavoro stagionale)

- art. 37, comma 2,

LACUNE:

Al fine di evitare un utilizzo abusivo del diritto di precedenza dello stagionale che rientra in patria dopo aver svolto lavoro stagionale, così finendo per agevolare il lavoro in condizioni illegali, occorre che la disposizione disciplini anche le modalità di accertamento di tali circostanze.

Pertanto è indispensabile che la disposizione sia modificata in modo da introdurre un’ulteriore norma che preveda che il diritto di precedenza sussiste allorchè lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale esibisca i seguenti documenti:

1) un’apposita dichiarazione rilasciata al lavoratore dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro che attestino che lo straniero ha effettivamente svolto durante il periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale regolari rapporti di lavoro di carattere stagionale per i quali risultano versati in favore del lavoratore i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;

2) il passaporto recante il timbro di uscita dal territorio italiano apposto al valico di frontiera entro 30 giorni da data di scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 

 

- art. 37, comma 6

AMBIGUITA’:

Al fine di evitare attuazioni disomogenee della disciplina legislativa del lavoro stagionale tale scarna disposizione non appare sufficiente, sicchè è indispensabile che essa sia integrata da una ulteriore norma che preveda che

1) l`autorizzazione al lavoro stagionale costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale avente data di scadenza in giorno successivo alla data di conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di carattere stagionale autorizzato;

2) durante il periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale il lavoratore straniero licenziato o dimesso può chiedere l’iscrizione nelle liste di collocamento al fine di accedere ad altri rapporti di lavoro di carattere stagionale.

 

- art. 37, comma 7

ILLEGITTIMITA’

La disposizione appare formulata in modo illegittimo, in violazione dell’art. 24, comma 4, T.U., sia perchè consente allo straniero autorizzato ad un nuovo ingresso in Italia per lavoro stagionale soltanto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sia perchè limita la trasformabilità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale introducendo due condizioni non previste dalla norma legislativa, cioè che l’offerta di lavoro concerna il medesimo settore produttivo e rientri nei limiti delle quote definite dal decreto annuale.

E’ pertanto indispensabile che la disposizione sia modificata in modo da prevedere che sia consentita la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, sia offerto al lavoratore e verificata dalla Direzione provinciale del Lavoro.

 

Art. 38 (Disposizioni relative al lavoro autonomo)

N.B.: L’articolo dovrebbe comunque essere collegato alla disciplina (e all’esenzione) della condizione di reciprocità prevista dal T.U. o dal regolamento o dalle convenzioni internazionali.

 

- art. 38, comma 1

LACUNE:

Al fine di coordinare la disposizione con le recenti innovazioni legislative che hanno razionalizzato le autorizzazioni per le attività produttive è indispensabile che la disposizione sia integrata da una nuova norma che preveda che per l’esercizio di attività che comportano l’autorizzazione all’insediamento di attività produttive l’attestazione deve essere rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive istituito ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nel territorio del Comune in cui avranno sede le attività produttive.

 

- art. 38, comma 3

LACUNE:

Al fine di evitare applicazioni disomogenee e di rendere più certi e prevedibili i parametri di riferimento è indispensabile che la disposizione sia modificata introducendo ulteriori norme che prevedano che:

1) l’attestazione dei parametri di riferimento per le libere professioni deve essere acquisita la sede territorialmente competente dell’Ordine o dell’Albo o del Registro istituiti dalla legge per il tipo di libera professione che si intende esercitare;

2) i parametri di riferimento riguardanti la disponibilità di risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività devono essere non inferiori all’importo dei ricavi o compensi annui indicati dal corrispondente parametro o studio di settore previsto dalle norme vigenti in materia fiscale per la zona in cui sarà esercitata l’attività.

 

- art. 38, comma 4

AMBIGUITA’ E LACUNE:

A) Anzitutto per esigenze di coordinamento il testo della disposizione del comma 3 deve essere corretto nel senso di sopprimere il riferimento alla Camera di commercio, che non è il solo ente abilitato dal comma 3 a rilasciare l’attestazione della disponibilità delle risorse finanziarie.

B) Inoltre al fine di dare completa attuazione all’art. 26, comma 3, T.U. e di rendere certa la procedura di rilascio del nulla-osta da parte delle Questure è indispensabile che la disposizione sia integrata da ulteriori norme che prevedano che:

1) la Questura competente al rilascio del nulla-osta è quella competente per la provincia in cui lo straniero alloggerà;

2) la domanda di nulla-osta può essere presentata personalmente o per il tramite di un procuratore ovvero può essere spedita alla Questura mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno;

3) ai fini della dimostrazione della disponibilità di un alloggio in Italia da parte dello straniero che domandi il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo è necessaria la documentazione attestante che nella zona italiana in cui prevalentemente eserciterà l’attività di lavoro autonomo lo straniero richiedente o il suo familiare convivente disponga, sulla base di un contratto registrato intestato a sè, di un immobile ad uso di abitazione in proprietà o in locazione non temporanea o in uso o in usufrutto, nel quale lo straniero che entrerà in Italia potrà essere effettivamente alloggiato ovvero che sia stato regolarmente registrato in Italia un contratto preliminare di acquisto di un immobile ad uso di abitazione sito nella predetta zona da perfezionarsi entro i sei mesi successivi al rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo, garantito da idonee fideiussioni bancarie di istituti di credito aventi sede in Italia;

4) ai fini della dimostrazione della disponibilità di un reddito e dell’alloggio la documentazione della disponibilità da parte dello straniero può essere sostituita da idonea garanzia, verificata dalla competente Questura, presentata da parte di singoli o di enti, secondo i medesimi requisiti, contenuti e limiti analoghi a quelli previsti per la garanzia da presentarsi ai sensi dell’art. 23 T.U. ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro.

 

- art. 38, comma 5

LACUNE:

A) Al fine di dare effettiva attuazione all’intento di semplificare e di rendere più certe le procedure previsto dal Documento programmatico approvato con D.P.R. 5 agosto 1998 occorre che la disposizione sia modificata in modo da introdurre una nuova norma che preveda che il nulla-osta provvisorio possa essere inviato, anche via fax, dalla Questura al domicilio estero eventualmente indicato nella domanda presentata o pervenuta.

B) Inoltre occorre che la norma preveda quali siano le conseguenze delle quote di ingressi per lavoro autonomo determinate nel decreto annuale e perciò occorre introdurre un’ulteriore norma che preveda che il nulla-osta è negato qualora sia stata superata a livvelo nazionale la quota di ingressi per lavoro autonomo prevista dai decreti di determinazione delle quote emanati ai sensi dell’art. 3, comma 4, T.U.

 

- art. 38, comma 6

AMBIGUITA’

La disposizione appare ambigua e poco conforme all’art. 26, comma 5 T.U.

Occorre che la norma sia modificata in modo da disciplinare criteri, termini e modalità per l’acquisizione dei nulla-osta al rilascio dei visti di ingresso per lavoro autonomo da parte dei Ministeri competenti.

 

- art. 38, comma 7

LACUNE:

La disposizione omette di prevedere una disciplina generale del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

E’ dunque indispensabile introdurre ulteriori norme che disciplinino il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, prevedendo che

1) Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato per la durata di due anni, e successivamente rinnovato, al titolare di un visto di ingresso per lavoro autonomo, nonchè allo straniero già regolarmente soggiornante in Italia anche ad altro titolo di durata superiore ad un anno, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, dell’articolo 26 T.U. e nell’articolo 37 T.U. e l`interessato dimostri di avere in corso una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo.

2) Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rinnovato anche per un`attività di lavoro autonomo diversa da quella originariamente autorizzata.

3) In ogni caso, e fatti salvi i casi di convertibilità del permesso stesso, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato soltanto se lo straniero dimostri di disporre di un reddito imponibile annuo, derivante da fonte lecita, di importo comunque non inferiore all`importo annuo dell`assegno sociale, e di aver conseguito dall`attività di impresa o di lavoro autonomo ricavi o compensi annui non inferiori a quelli indicati dal corrispondente parametro o studio di settore previsto dalle norme vigenti in materia fiscale.

 

 

Art. 39 (Ingresso per lavoro in casi particolari)

- art. 39, commi 1, 2, 4 e 16

ILLEGITTIMITA’

Tali disposizioni regolamentari sono criticabili sotto diversi profili.

Anzitutto la disciplina speciale prevista dall’articolo è configurata in modo tale che l’accesso ai lavori particolari indicati nell’articolo 27 T.U. sembrerebbe riservato soltanto a stranieri che facciano ingresso in Italia con le procedure speciali previste dal regolamento, tanto che per quasi tutti i predetti lavori si prevede che gli stranieri in essi impiegati devono lasciare l’Italia al termine di tali lavori.

Tuttavia dall’esame della natura dei lavori indicati nell’art. 27 T.U. è facilmente ricavabile che soltanto i lavori indicati nelle lettere e), g), i), r) del comma 1 dell’art. 27 T.U. riguardano stranieri che fin dall’inizio del loro ingresso in Italia sono autorizzati a soggiornare in Italia al solo fine di svolgere un ben determinato lavoro di durata temporanea (cfr. lett. g) e i) ovvero in considerazione di un particolare rapporto di lavoro o di formazione instaurato all’estero e intrinsecamente destinato soltanto a stranieri residenti all’estero (cfr. lett. e), e r). Pertanto la predetta configurazione della norma regolamentare produce l’effetto paradossale, antieconomico e discriminante (e forse involontario) di escludere dagli speciali (e spesso assai qualificati e remunerati) lavori diversi da quelli sopra indicati gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia.

Inoltre tutti i lavori indicati nell’art. 27 T.U. hanno carattere di specialità o per la speciale disciplina che la legge in generale dà per l’accesso di chiunque a quel tipo di rapporto di lavoro (cfr. art. 27, comma 1, lett. b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), e comma 2, T.U.) o perchè il datore di lavoro è un soggetto di diritto internazionale (cfr. art. 27, comma 4 T.U.) o perchè la particolare complessità, l’alta qualificazione e la grandissima responsabilità necessarie per svolgere l’attività, che rendono scarsi i lavoratori disponibili o che esigono che il datore di lavoro nutra totale fiducia e ritenga pienamente affidabile il lavoratore (cfr. art. 27, comma 1, lett. a), b), c), d), m) T.U.).

In ogni caso ogni tipo di divieto di mutare tipo di occupazione per lo straniero che abbia regolarmente soggiornato in Italia è incostituzionale perchè viola la riserva di legge rinforzata prevista dall’art. 10, c. 2 Cost., nel senso che supera il limite massimo di due anni per un simile divieto consentito dall’art. 14 della Conv. n. 143/1975 O.I.L. ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158.

E’ dunque indispensabile che le disposizioni regolamentari citate siano modificate e affiancate da ulteriori norme che prevedano che:

1) gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia possono comunque accedere ai lavori indicati nell’art. 27 T.U., esclusi quelli indicati nelle lettere e), g), i), r) del comma 1, previo rilascio delle autorizzazioni al lavoro eventualmente richieste in osservanza delle speciali disposizioni previste dal regolamento, in presenza delle quali lo straniero titolare di permesso di soggiorno non idoneo al lavoro può ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato avente durata pari all’autorizzazione al lavoro e rinnovabile per la medesima durata del rinnovo dell’autorizzazione al lavoro rinnovata;

2) in ogni caso gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno idoneo per l’accesso al lavoro ai sensi del T.U. o del regolamento, accedono ai lavori e attività indicati nelle lettere a) d) e f) del comma 1 dell’art. 27 T.U. secondo le procedure e alle condizioni previste per i cittadini italiani, salvo il rispetto delle disposizioni speciali previste dal T.U. o dal regolamento per il riconoscimento dei titoli di studio e per l’accesso ad attività per lo svolgimento della quale è prevista l’iscrizione ad un Ordine o Albo, previo superamento di esame di Stato;

3) non è rinnovabile soltanto l’autorizzazione al lavoro rilasciata nei confronti di stranieri entrati in Italia per svolgere i lavori indicati nelle lettere g), i), r) del comma 1 dell’art. 27 T.U.;

4) il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato a seguito di visto di ingresso e, ove prescritta, di autorizzazione al lavoro per uno dei lavori previsti nell’art. 27 T.U., comma 1, diversi da quelli indicati nelle lettere g), i), r), può essere utilizzato per un diverso rapporto di lavoro e può essere convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno dopo che siano trascorsi due anni dalla data di ingresso dello straniero in Italia.

 

- art. 39, comma 5

ILLEGITTIMITA’e AMBIGUITA’

La disposizione è illegittima nella parte in cui, disciplinando soltanto la condizione dei dirigenti e del personale altamente specializzato già assunti da società estere e temporaneamente trasferiti in Italia in attuazione degli accordi GATS ratificati e resi esecutivi con legge 29 dicembre 1994, n. 747, sembra voler limitare irragionevolmente i casi indicati nell’art. 27, comma 1, lett. a) T.U., norma che invece ha portata più ampia e si riferisce a tutti gli stranieri che svolgano le mansioni indicate nella disposizione legislativa anche se già regolarmente soggioranti in Italia. Pertanto in tali ultimi casi non sarebbe neppure possibile ipotizzare una durata improrogabile della loro autorizzazione al lavoro.

E’ dunque indispensabile che la disposizione sia integrata da un’ulteriore norma che preveda una disciplina distinta per gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia e che svolgano le mansioni indicate nell’art. 27, comma 1, lett. a) T.U.

 

 

- art. 39, comma 10

AMBIGUITA’ e LACUNE

La disposizione sembra sovrapporre il caso previsto dall’art. 27, comma 1, lett. i) T.U. (chiamata nell’ambito di appalti tra imprese) e quello previsto dall’art. 21, comma 2 T.U. (accordi internazionali bilaterali per l’esecuzione di opere o per lavori a tempo determinato). Tale identificazione è senz’altro oggettivamente possibile, ma la previsione all’art. 27 di una norma speciale rende evidente che tale sovrapposizione non è affatto scontata, nel senso che ben potrebbe esserci un appalto tra imprese, anche quando manchi un accordo internazionale che lo preveda espressamente.

Occorre dunque che il regolamento contenga un’ulteriore norma che preveda :

1) la disciplina distinta del caso in cui manchino accordi internazionali bilaterali;

2) la predisposizione degli opportuni controlli dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro sul lavoro degli stranieri autorizzati all’ingresso nei casi indicati dall’art. 27, comma 1, lett. i) T.U. per evitare utilizzi di manodopera in frode alla legge.

 

- art. 39, comma 13

ILLEGITTIMITA’ E LACUNE

La disposizione è illegittima, perchè omette di otemperare all’obbligo previsto dall’art. 27, comma 4, T.U. che prescrive che sia il regolamento di attuazione a prevedere norme per l’attuazione degli accordi internazionali in vigore relativamente all’ingresso e al soggiorno del personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari delle Rappresentanze diplomatico-consolari straniere aventi sede in Italia.

E’ pertanto indispensabile che il regolamento contenga una ulteriore norma per disciplinare in generale l’ingresso e soggiorno di tale personale, anche prescrivendo che l’assunzione di stranieri regolarmente soggiornanti presso tali datori di lavoro avviene alle medesime condizioni previste per i cittadini italiane, salvo che le convenzioni internazionali non dispongano diversamente.

 

 

Art. 40 (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)

 

ILLEGITTIMITA’ E LACUNA:

La disposizione omette completamente di considerare la situazione degli stranieri titolari di carta di soggiorno, i quali invece, in base all’art. 9, comma 3 T.U., ben possono iscriversi alle liste di collocamento e hanno dirito di svolgere ogni tipo di attività subordinata ed autonoma.

Occorre che la disposizione sia modificata per menzionare anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

N.B.: In tutte le norme la dizione U.S.L. dovrebbe essere forse aggiornata e più correttamente mutata in A.S.L.

 

 

Art. 41 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

*** LACUNA: In generale tale articolo omette di disciplinare in concreto le modalità per la presentazione della domanda di iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Poichè si tratta di adempimenti indispensabili per poter effettivamente fruire in modo prieno della tutela della salute prevista dall’art. 32 Cost. è indispensabile che siano introdotte ulteriori norme volte a disciplinare in modo uniforme le modalità della presentazione all’ASL della domanda dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, prevedendo che:

1) ogni straniero presenti personalmente la domanda di iscrizione, salva la facoltà di presentazione della domanda in nome del figlio minore o legalmente affidato da parte del genitore ovvero in nome di altro familiare regolarmente soggiornante ricoverato in una struttura ospedaliera;

2) lo straniero deve allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) il passaporto o altro documento di identificazione;

b) la copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno rientrante tra quelli indicati nell’art. 34 T.U. o dell’iscrizione del minore sugli stessi o la copia della ricevuta della domanda di rilascio o di rinnovo dei predetti documenti,

c) la copia del certificato di residenza o della ricevuta della iscrizione anagrafica nelle liste dei residenti in uno dei Comuni del territorio dell’ASL ovvero, qualora non sia residente nel territorio dell’ASL o non abbia richiesto l’iscrizione anagrafica in un Comune di tale territorio, autocertificazione di effettiva domiciliazione in un Comune situato nel territorio di riferimento dell’ASL;

d) nei casi degli stranieri indicati dall’art. 34, commi 3,4,5,6, T.U., la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo del contributo ivi previsto per l’iscrizione volontaria nel SSN;

3) gli uffici dell’ASL che ricevono la domanda, verificata la completezza e regolarità della documentazione allegata, rilasciano immediatamente al richiedente la ricevuta dell’iscrizione al SSN, recante la data e la ASL di iscrizione, e la tessera sanitaria.

 

- art. 41, comma 1

ILLEGITTIMITA’ E LACUNE

La disposizione è illegittima, nella parte in cui omette di prevedere tra gli stranieri obbligati all’iscrizione al SSN anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno (che in base all’art. 9, comma 3, T.U. sono comunque da considerarsi regolarmente soggiornanti) e gli stranieri regolarmente soggiornanti che, al di là del tipo di titolo di soggiorno in suo possesso, abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i quali l’art. 34, comma 1, T.U. prescrive comunque l’iscrizione al SSN, nonchè i minori e i familiari stranieri regolarmente soggiornanti a carico degli stranieri iscritti al SSN, ai quali si estende l’assistenza sanitaria ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, T.U..

Occorre dunque che siano introdotte ulteriori norme che prevedano che sono comunque tenuti a chiedere l’iscrizione al SSN anche

a) gli stranieri titolari di carta di soggiorno,

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti a qualsiasi titolo e regolarmente occupati in un’attività di lavoro subordinato o autonomo,

c) i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di stranieri iscritti al SSN ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 T.U., e gli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che siano familiari a carico di stranieri iscritti nel SSN ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 T.U.

- art. 41, comma 4

AMBIGUITA’

La disposizione appare contraria agli obiettivi di semplificazione delle procedure e di duplicazione dei documenti indicati nel Documento programmatico approvato con il D.P.R. 5 agosto 1998 nella parte in cui prevede a carico dello straniero l’onere di esibire all’USL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno rinnovato al fine di evitare la cancellazione dell’iscrizione al SSN.

In considerazione della gravità degli effetti di tale provvedimento al fine di assicurare la tutela della salute tali adempimenti dovrebbero essere assai semplificati e attuati allorchè il mutamento della situazione giuridica dello straniero sia definitiva.

A tal fine invece di prevedere oneri a carico dello straniero sarebbe sufficiente prevedere che la comunicazione della Questura all’ASL avvenga soltanto allorchè si siano prodotti i presupposti che in base al T.U. producono l’irrimediabile caducazione della regolarità del soggiorno (anche a seguito di verificata impossibilità di conversione del permesso in altro tipo di permesso) e i presupposti per l’adozione dei provvedimenti di espulsione (tra i quali l’art. 13 T.U. include il decorso di più di 60 giorni dalla scadenza senza che sia stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno).

Pertanto la disposizione dovrebbe essere modificata nel senso di prevedere che l’iscrizione è revocata a seguito di comunicazione scritta della Questura all’ASL contenente la segnalazione che il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni o è stato revocato o è stato annullato, senza che in tali casi sia stata presentata domanda di rinnovo del permesso o che un permesso sia stato comunque rinnovato o converito o rilasciato ad altro titolo che comunque comporti l’obbligo di iscrizione al SSN ai sensi, ovvero la segnalazione che sia stata disposta l’espulsione amministrativa o giudiziaria a carico dello straniero, salvo che sia pendente il ricorso contro i provvedimenti pregiudizievoli adottati nei confronti dello straniero.

 

- art. 41, comma 6

LACUNE:

La disposizione appare insufficiente a dare completa attuazione alle norme dell’art. 34, commi 3 e 4, T.U., nel senso che si omette di disciplinare l’esatta decorrenza dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale a seguito del pagamento di un contributo annuale nei casi in cui si consente l’iscrizione volontaria.

Dalle disposizioni legislative si ricava che il contributo è "annuo", che dà titolo all’iscrizione al S.S.N. e che può coprire soltanto stranieri regolarmente soggiornanti ed è perciò ragionevole introdurre un’ulteriore norma che preveda che l’iscrizione volontaria al S.S.N. ha durata commisurata alla durata di validità del permesso di soggiorno e in ogni caso non superiore a dodici mesi dalla data del versamento annuale del contributo.

 

Art. 42 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

- art. 42, comma 2

LACUNE:

Al fine di dare effettiva attuazione all’art. 35, comma 3 T.U., la disposizione appare insufficiente perchè ha un contenuto sostanzialmente ripetitivo di quanto già previsto dalla norma legislativa.

Al fine di evitare applicazioni disomogenei della norma legislativa che avrebbero gravi ripercussione sull’effettiva tutela della salute è invece indispensabile che la disposizione regolamentare sia modificata in modo da introdurre ulteriori norme che prevedano che:

1) gli stranieri accedono alle prestazioni assicurate ai sensi dell’art. 35, comma 3, T.U. alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dal T.U. o dal suo regolamento;

2) agli stranieri presenti sul territorio dello Stato non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno sono comunque assicurati anche gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 43 (Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

***LACUNA: In ogni caso occorre che nell’articolo si introducano ulteriori norme dirette a prevedere in quali altri casi e a quali condizioni sia consentito il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche anche a stranieri già presenti in Italia, anche irregolarmente soggiornanti.

 

- art. 43, comma 1, lett. b)

AMBIGUITA’ e LACUNE

La previsione del versamento di un deposito effettuato in lire italiane o in dollari statunitensi appare assai discutibile, sia per il riferimento ad una valuta straniera, sia per il fatto che, come è noto, tali riferimenti potrebbero essere più legittimamente superati alla luce dell’entrata in circolazione dell’EURO.

In ogni caso la disposizione omette di precisare con quali modalità e in quali casse si debba procedere al versamento e in quali casi sia possibile per l’interessato ripetere gli importi eventualmente eccedenti rispetto ai costi efettivamente sostenuti per le cure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

 

Art. 44 (Iscrizione scolastica)

 

- art. 44, comma 1

LACUNE:

A) Poichè l’ordinamento a tutela della salute degli altri alunni prevede l’obbligo di vaccinazioni per ogni alunno e perciò tale obbligo è configurato come preliminare all’ammissione di chiunque nelle classi, al fine di dare effettiva attuazione sia all’obbligo scolastico generalizzato previsto art. 38 T.U., sia all’accesso alle vaccinazioni obbligatorie anche per gli stranieri irregolari, previsto dall’art. 35, comma 3, T.U., è indispensabile che nella disposizione regolamentare siano introdotte ulteriori norme contenenti la disciplina delle modalità per accertare se il minore nel proprio Paese o altrove sia stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie in Italia ai fini dell’accesso e della permanenza nella scuola dell’obbligo.

B) La disposizione omette di considerare il caso della richiesta dall’estero di ingresso in Italia al fine dell’iscrizione di stranieri, anche maggiori di età, alle scuole dell’obbligo e alle scuole superiori italiane.

Occorre pertanto integrare la disposizione regolamentare con un’ulteriore norma che preveda una diciplina dei casi e dei modi delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado degli stranieri residenti all’estero e del rilascio dei corrispondenti visti di ingresso e permessi di soggiorno.

 

- art. 44, commi 2, 3, 4, 5

AMBIGUITA’

Tali disposizioni appaiono un po’ vaghe e suscettibili di consentire applicazioni discordanti ed eterogenee da scuola a scuola, le quali potrebbero ingenerare confusione, così disincentivando l’accesso degli stranieri ad alcune scuole in favore di altre, e finendo per rendere disomogenea l’effettiva attuazione dell’art. 38 T.U., così diventando illegittima per aver sostanzialmente eluso l’obbligo di disciplinare mediante regolamento le materie indicate nell’art. 38, comma 7, T.U.

E’ pertanto indispensabile che accanto a tali disposizioni siano introdotte ulteriori norme che prevedano che il Ministero della Pubblica istruzione con ordinanza pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, anche in conformità con gli accordi internazionali in vigore, impartisce alle istituzioni scolastiche le linee guida mediante le quali ogni Collegio dei docenti o Consiglio di circolo o di istituto dovrà provvedere alle deliberazioni e agli adempimenti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5.

 

- art. 44, comma 6

ILLEGITTIMITA’

La disposizione appare illegittima nella parte in cui, in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 38, comma 7, lett. d) T.U., omette di disciplinare i criteri per la stipula delle convenzioni, indicate nei commi 4 e 5 dell’art. 38 T.U., tra le istituzioni scolastiche e gli enti e istituzioni esterni.

E’ dunque indispensabile l’introduzione di un’ulteriore norma regolamentare che espressamente disciplini tale materia.

 

- art. 44, commi 7 e 8

LACUNE:

Poichè tali disposizioni attengono all’educazione interculturale (che riguarda tutti gli alunni, italiani o stranieri) è opportuno che esse non facciano parte di un articolo che disciplina l’iscrizione degli alunni stranieri, ma formi oggetto di un distinto articolo del regolamento.

In ogni caso al fine di assicurare che le iniziative italiane in materia di educazione interculturale siano omogenee con gli orientamenti elaborati nel resto d’Europa occorre che la disposizione sia integrata da un’ulteriore norma che preveda che l`educazione interculturale deve essere attuata in conformità delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Consiglio d`Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, e delle disposizioni della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e degli altri accordi internazionali in vigore per l’Italia in materia di cooperazione culturale e scientifica.

 

 

 

ART. 45 (Accesso degli stranieri alle università)

- art. 45, comma 1

ILLEGITTIMITA’ E LACUNE:

A) Anzitutto la disposizione regolamentare è illegittima, nella parte in cui subordina l’accesso alle università ad un limitato numero di posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri anche qualora si tratti degli stranieri regolarmente soggiornanti indicati nel comma 5 dell’art. 39 T.U., per i quali invece tale ultima norma prevede l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con i cittadini italiani. Con tale disposizione si viola l’art. 39, comma 4 T.U. che espressamente prevede

E’ pertanto indispensabile che tale disposizione sia modificata in modo da prevedere espressamente che gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia accedono ai corsi delle università al di fuori del numero di posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri residenti all’estero.

B) In generale la disposizione appare del tutto insufficiente a dare piena ed effettiva attuazione all’art. 39, comma 1, T.U., e in particolare all’intento espressamente ivi previsto, cioè quello di promuovere l’accesso degli stranieri ai corsi universitari, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri.Infatti poichè gli orientamenti del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea in materia indicano l’esigenza che in ogni Paese la presenza di studenti stranieri universitari sia non inferiore al 5% del totale degli studenti nazionali iscritti, è evidente che la quota di cui tratta l’art. 39, comma 1 T.U., dovrebbe essere una quota minima e non una quota massima ed una quota da calcolarsi a livello nazionale, ma in modo conforme al diritto costituzionalmente tutelato degli atenei di darsi ordinamenti autonomi nei limiti delle leggi dello Stato.

In considerazione dell’autonomia degli atenei e delle notevolissime differenze di affollamento di studenti iscritti a ciascun ateneo italiano è evidente che occorre evitare che la quota minima sia indicata da ogni Ateneo in modo troppo discrezionale, sicchè è indispensabile che la disposizione regolamentare sia modificata in modo da specificare fin da subito quali siano e da chi e con quali atti i "criteri predeterminati" in base ai quali i singoli atenei determinano il numero dei posti da destinare all’immatricolazione degli stranieri.

E’ pertanto indispensabile introdurre un’ulteriore norma che preveda che

1) i criteri predeterminati in base ai quali i singoli atenei determinano il numero dei posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri residenti all’estero, siano individuati con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento e da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale;

2) i criteri devono comunque stabilire che:

a) gli studenti stranieri iscritti negli atenei pubblici e privati aventi sede in Italia devono essere in un numero complessivo calcolato a livello nazionale in misura non inferiore al cinque per cento del numero totale degli studenti italiani iscritti in tutte le Università italiane;

b) il numero complessivo nazionale degli studenti stranieri residenti all’estero da immatricolarsi negli atenei italiani è ripartito tra i diversi atenei sulla base di percentuali minime di studenti stranieri, diversi dagli stranieri indicati nell’art. 39, comma 5, T.U., rispetto al totale degli studenti immatricolatisi per la prima volta all’Ateneo stesso nel precedente anno accademico, da individuarsi nell’ambito degli scaglioni differenziati di percentuali previsti nel decreto ministeriale a seconda del numero complessivo degli studenti iscritti immatricolatisi per la prima volta in ogni ateneo nell’ultimo anno accademico;

c) il Senato accademico di ogni Ateneo stabilisce il numero complessivo dei posti da destinarsi all’immatricolazione di studenti stranieri residenti all’estero e nell’ambito di tale numero stabilisce il numero complessivo dei posti per ogni corso di diploma universitario e per ogni corso di laurea attivati presso l’ateneo stesso.

 

- art. 45, comma 2

ILLEGITTIMITA’

La disposizione è comunque illegittima, perchè assegnando ad un imprecisato provvedimento ministeriale il compito di disciplinare gli adempimenti amministrativi conseguenti al decreto annuale del Ministro degli affari esteri finisce per eludere l’obbligo previsto dall’art. 39, comma 3, lett. a), T.U. che sia il regolamento e non un altro tipo di atti a disciplinare gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio.

La disposizione dovrebbe dunque essere integrata da ulteriori norme che recepiscano in linea generale una disciplina analoga a quella fino ad oggi disposta nell’ambito delle apposite circolari amnnuali dl Ministero degli Affari esteri.

Occorre dunque che la disposizione sia riformulata e sia integrata da ulteriori norme che prevedano che:

1) lo schema del decreto del Ministro degli Affari esteri previsto dall’art. 39, comma 4, T.U. deve essere trasmesso alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno ed è emanato, tenendo conto dei pareri espressi dalle commissioni parlamentari, entro il 15 marzo di ogni anno e deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

2) nel decreto del Ministro degli Affari esteri è indicato il numero massimo di visti di ingresso per studio per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero e in esso sono altresì indicati il numero di posti disponibili in ogni corso di laurea o di diploma universitario di ciascun Ateneo;

3) gli adempimenti amministrativi disciplinati dal provvedimento interministeriale devono concernere materia diversa dalla disciplina generale degli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio e dalla disciplina dei modi e dei tipi di garanzia economica richiesta agli stranieri che desiderano fare ingresso in Italia per iscriversi ai corsi universitari;

4) il provvedimento interministeriale che disciplina in generale gli adempimenti amministrativi deve essere pubblicato ogni anno entro il 30 aprile nella Gazzetta Ufficiale.

5) lo straniero residente all’estero che intenda ottenere un visto di ingresso per motivi di studio ha l’obbligo di presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro degli affari esteri previsto dall’art. 39, comma 4, T.U., una domanda di pre-iscrizione presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese al quale lo straniero appartiene o in cui risiede stabilmente;

6) nella domanda di pre-iscrizione il richiedente deve indicare un solo corso di laurea o di diploma universitario e l’Università presso la quale intende iscriversi, scegliendoli tra quelli indicati nel decreto del Ministro degli Affari esteri previsto dall’art. 39, comma 4T.U.;

7) alla domanda di pre-iscrizione lo straniero deve allegare la seguente documentazione:

a) titolo finale degli studi delle scuole secondarie superiori acquisito al termine di un percorso scolastico complessivo di almeno undici anni di studio ovvero iscrizione all’ultimo anno di studi in attesa di sostenere l’esame finale;

b) eventuali documenti degli studi accademici parziali;

c) eventuali attestati di frequenza a corsi di lingua italiana;

d) due fotografie di cui una autenticata;

e) documentazione attestante la stipulazione di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali cure urgenti e ricoveri ospedalieri di importo pari alla metà del contributo forfettario annuo per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, determinato ai sensi dell’art. 34, comma 5, T.U. ovvero dichiarazione consolare attestante che il diritto all’assistenza sanitaria deriva da un accordo internazionale in vigore tra l’Italia e il Paese del qaule lo straniero è cittadino;

f) garanzia di copertura economica comprovante la disponibilità in Italia da parte del solo straniero di un importo non inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale.

8) la garanzia di copertura economica deve essere mantenuta anche in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e può essere data mediante una delle seguenti :

a) lettera di credito bancario intestata allo straniero presso una banca avente sede in Italia che consenta al solo straniero di disporre per la durata di un anno dal rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno di un importo non inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale;

b) documentazione che attesti che lo straniero dispone in Italia di un reddito di importo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, derivante da borsa di studio o prestito d’onore regolarmente concessi allo straniero da un ente pubblico o privato, italiano o straniero, ovvero da soggetti privati iscritti nella seconda sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi dell’art. 50 del regolamento, ovvero derivante da attività lavorative o da altra fonte lecita;

c) garanzia fideiussoria di importo annuo non inferiore all’assegno sociale, utilizzabile soltanto dallo straniero per un anno dalla data di ingresso a seguito del rilascio del visto di ingresso per studio o dalla data del rinnovo del permesso di soggiorno, presentata alla Questura da enti o cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea residenti nel territorio italiano o stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per almeno due anni, e formulata alle medesime condizioni, ove applicabili, previste dalle disposizioni del regolamento circa la garanzia prestata in favore di straniero che faccia ingresso in Italia per inserimento nel mercato del lavoro ai sensi dell’art. 23, T.U.

d) l’attestazione fornita da Amministrazioni pubbliche o da altri soggetti pubblici che saranno forniti allo studente straniero una borsa di studio, un prestito d’onore o un servizio abitativo ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

- art. 45, comma 4

ILLEGITTIMITA’ E LACUNE:

A) Anzitutto la disposizione è illegittima nella parte in cui prevede la rinnovabilità anche del visto di ingresso, atto che, come è noto, esaurisce la sua funzione al momento dell’ingresso in Italia. E’ pertanto indispensabile sopprimere ogni menzione della rinnovabilità del visto di ingresso per motivi di studio.

B) Inoltre poichè è noto che nelle università italiane le sessioni di esami di ogni anno accademico terminano nei mesi di marzo-aprile dell’anno accademico successivo, tanto che lo studente fuori corso non è tenuto a iscriversi al nuovo anno accademico se entro tali sessioni esaurisce tutti gli esami di profitto previsti per il corso di laurea, esclusa la discussione della tesi di laurea, è indispensabile che la disposizione commisuri l’anno di corso da valutare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per studio non all’anno solare o all’anno accademico, bensì alle sessioni di esami relative all’anno accademico a cui è iscritto lo studente. Occorre altresì adattare la norma al procedimento particolare di iscrizione e di immatricolazione degli studenti stranieri residenti all’estero, nonchè alle particolarità del corso di dottorato di ricerca.

E’ perciò indispensabile che la disposizione sia integrata da una ulteriore norma che preveda che:

1) allo straniero che abbia fatto ingresso in Italia con un visto di ingresso per motivi di studio è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio avente data di scadenza al 15 novembre dell’anno in cui è stato rilasciato il visto e tale permesso costituisce titolo per l’iscrizione ai corsi di lingua italiana previsti nel comma 3 della disposizione regolamentare, per l’ammissione all’eventuale prova di conoscenza delle lingua italiana e alle prove di ammissione a corsi a numero programmato e per gli adempimenti necessari per l’immatricolazione ai corsi universitari;

2) il primo permesso di soggiorno per studio è rinnovato per ulteriori sei mesi (15 aprile dell’anno successivo) se lo straniero esibisce il certificato di immatricolazione e di iscrizione al primo anno di un corso di laurea o di diploma universitario ovvero copia della domanda di riassegnazione ad altra sede o corso universitari;

3) il secondo permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato per una durata ulteriore di un anno (fino al 15 aprile dell’anno successivo) previa esibizione del certificato di iscrizione al primo anno di un corso di laurea o di un corso di diploma universitario e, per i corsi in cui è obbligatoria la frequenza, della documentazione rilasciata dall’Università che attesti la frequenza dello studente straniero;

4) la data di scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato a studenti universitari iscritti ad anni di corso superiori al primo ha durata che termina al 15 aprile dell’anno accademico successivo a quello a cui era iscritto lo studente al momento del rilascio del precedente permesso di soggiorno per motivi di studio;

5) agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio e iscritti a corsi di dottorato di ricerca o a scuole di specializzazione è rilasciato un permesso della durata di un anno e valido fino al 30 aprile di ogni anno, previa esibizione dell’attestazione dell’iscrizione al corso, e tale permesso è poi rinnovabile per la durata di un anno previa esibizione dei successivi anni di corso o all’esame finale;

6) il permesso di soggiorno per motivi di studio è altresì rinnovato qualora lo straniero esibisca la documentazione attestante l’avvenuta iscrizione ad un altro tipo di corso universitario rispetto a quello in cui era iscritto in precedenza;

C) In ogni caso la disposizione è del tutto insufficiente a dare effettiva attuazione all’impegno a cui il Governo è vincolato per effetto dell’ordine del giorno n. 0/10/2898/I approvato dal Senato. Occorre pertanto che siano introdotte ulteriori norme che, in conformità con gli impegni indicati in quell’o.d.g., prevedano che:

1) il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovabile fino al terzo anno oltre la durata del corso di studio;

2) il permesso di soggiorno per motivi di studio è ulteriormente prorogabile nei casi in cui lo straniero debba sostenere l’esame di laurea o di diploma universitario e nei casi in cui lo richieda il Consiglio di facoltà o di corso di laurea relativo al corso al quale lo straniero è iscritto;

3) il permesso di soggiorno per studio è comunque rinnovato, anche in mancanza dei requisiti di merito previsti, qualora gravi e documentate ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi;

4) il permesso di soggiorno per studio è altresì rinnovato nei casi in cui lo straniero debba sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio di una professione o di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione e in tali casi il permesso di soggiorno è rinnovato, ogni volta per un periodo non superiore ad un anno previa attestazione di aver sostenuto le diverse prove previste ed è rinnovato, a richiesta, fino alla pubblicazione dei risultati delle prove di esame.

 

 

 

 

CAPO IX - DISPOSIZIONI SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE

 

**** LACUNA: ARTICOLO AGGIUNTIVO SULLA PROTEZIONE IN FAVORE DEI MINORI

Nel testo manca ogni attuazione all’art. 31, comma 3, T.U. circa la speciale autorizzazione del Tribunale dei minorenni a far restare o entrare in Italia gli stranieri o i minori anche in deroga alle disposizioni di legge quando ciò sia indispensabile in considerazione delle condizioni psico-fisiche del minore.

E’ dunque indispensabile introdurre un’ulteriore disposizione che preveda

1) la disciplina dei modi e i tempi per la presentazione al tribunale per i minorenni della domanda di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare straniero del minore, nonchè la documentazione da allegare alla domanda;

2) il procedimento di esame della domanda da parte del tribunale per i minorenni;

3) le modalità e i termini per la immediata trasmissione dal tribunale per i minorenni alla rappresentanza diplomatico consolare italiana all’estero e/o alla Questura della autorizzazione rilasciata, anche ai fini del successivo inoltro al Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno e, ove prescritto, al SIS.

4) l’indicazione di quali siano le attività del familiari da ritenersi comunque incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

5) l’avvenuto rilascio della autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni comporta l’obbligo che il Questore rilasci al familiare che sia privo di un titolo di soggiorno in Italia, in conformità dell’autorizzazione stessa, un permesso di soggiorno per cure mediche o per motivi familiari, nonchè l’obbligo per la rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero di rilasciare al familiare straniero si trovi all’estero un visto di ingresso per motivi familiari o per cure mediche.

 

 

**** ILLEGITTIMITA’ E LACUNA: ARTICOLO AGGIUNTIVO SUI PROCEDIMENTI CONTRO GLI ATTI DISCRIMINATORI O XENOFOBI

Nel testo manca omette di ottemperare all’obbligo, previsto dall’art. 44, comma 11, T.U., diprevedere le modalità della comunicazione del Pretore alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano concesso i benefici o gli appalti ad imprese per le quali il Pretore abbia accertato atti o comportamenti discriminatori che comportino la revoca o l’esclusione da tali agevolazioni, benefici o appalti.

 

 

 

Art. 50 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati)

- art. 50, comma 1:

LACUNE:

A) Anzitutto si omette di disciplinare espressamente le associazioni idonee a svolgere progetti educativi con le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 38 T.U.

Occorre dunque che la disposizione sia modificata nel senso di prevedere che nella 1^ sezione del registro sono inclusi i soggetti organizzati che svolgono attività e progetti educativi con le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 38 T.U.

B) Inoltre l’elenco delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati dimentica di includere le associazioni di stranieri che invece sono espressamente menzionate.

E’ dunque opportuno includere nella disposizione un’ulteriore norma che preveda l’istituzione di una 4^ sezione del Regostro delle associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri nel quale sono iscritte le associazioni di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che siano idonee a svolgere i progetti educativi con le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 38, comma 4, T.U. e/o le misure di integrazioni sociale indicate nell’art. 42, comma 1, T.U.

 

 

Art. 51 (Condizioni per l’iscrizione nel Registro)

- art. 51, comma 1, lett. a)

ILLEGITTIMITA’ E LACUNE

Anzitutto le condizioni indicate si configurano come inutilmente vessatorie.

Infatti da un lato la disposizione sembra dare un’attuazione incostituzionale al T.U. per violazione dell’art. 20, comma 1, Cost. che prescrive che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative: è evidente che esigere il carattere democratico dell’ordinamento interno e l’elettività delle cariche associative finiscono per escludere dal Registro gli enti ecclesiastici che svolgono attività in favore degli stranieri (che in base all’art. 7 dell’Accordo del 1984 modificativo del Concordato sono sia quelli che svolgono finalità di religione o di culto, sia quelli che hanno finalità di beneficienza e di istruzione).

Dall’altro si prescrive a tutti gli enti di dimostrare i requisiti anche nei casi in cui la sussistenza di tali requisiti sia già stata accertata in base ad altre norme legislative (cfr. le norme vigenti in materia di ONLUS o di organizzazioni di volontariato).

E’ dunque indispensabile che la norma sia modificata in modo da prevedere che la dimostrazione dei requisiti indicati nella lettera a) non sia richiesta per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che in base alle disposizioni vigenti abbiano la qualifica di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato istituiti ai sensi dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

- art. 51, comma 1, lett. c)

AMBIGUITA’

Il requisito della possibilità di operatività in Italia e all’estero appare ambiguo e deve essere meglio precisato per evitare che sia richiesto un requisito (operatività all’estero) che può essere in concreto poco attuabile dalla grande maggioranza degli enti che intendono iscriversi al registro, sia per rendere più ragionevole il requisito dell’operatività in Italia.

Pertanto la disposizione deve essere corretta nel senso di prevedere che nel Registro (e nella domanda di iscrizione allo stesso) deve essere indicato se l’ente opera a livello locale, regionale o nazionale e se ha la possibilità di operare all’estero.

 

- art. 51, comma 2

LACUNA:

L’elenco della documentazione da allegare alla domanda di ascrizione nel Registro appare insufficiente ad assicurare l’incensuratezza degli associati prevista da altre diisposizioni del regolamento quale condizione per iscriversi nel Registro.

Pertanto esigenze di coerenza interna al testo regolamentare è indispensabile prevedere che alla domanda siano allegati il certificato penale generale e i certificati dei carichi pendenti, rilasciati da meno di trenta giorni, di ciascuno dei rappresentanti legali dell’ente e dei membri degli organi di amministrazione e di controllo dell’ente.

 

- art. 51, comma 3, lett. a)

LACUNE:

La disposizione non precisa in che cosa debba consistere la disponibilità di strutture alloggiative idonee.

Occorre pertanto introdurre un’ulteriore norma che preveda che l’alloggio è idoneo se è conforme alle medesime caratteristiche dell’alloggio indicato dall’art. 29, comma 3, lett. a) T.U.

 

- art. 51, comma 3, lett. b)

AMBIGUITA’

Il requisito della disponibilità economica dell’ente appare assai vago e dovrebbe essere meglio precisato.

L’inclusione tra i requisiti richiesti agli enti che vogliano assicurare la garanzia prevista dall’art. 23, comma 1, T.U. della disponibilità economica adeguata ad assicurare anche l’eventuale "rimpatrio" dello straniero appare eccessivamente ampia ed ambigua, tanto che potrebbe ricomprendere anche le spese necessarie ad eseguire provvedimenti di espulsione, anche molti anni dopo l’ingresso in Italia dello sraniero. E’ pertanto necessario che la disposizione sia corretta in modo da menzionare soltanto la disponibilità economica idonea a fornire i mezzi economici necessari per le spese del viaggio di rientro in patria dello straniero allo scadere del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.

 

- art. 51, comma 4:

ILLEGITTIMITA’ E AMBIGUITA’

L’ultimo periodo della disposizione appare in contraddizione con altra disposizione del regolamento che prevede che comunque la garanzia prevista dall’art. 23, comma 1, T.U. può essere presentata per non più di stranieri all’anno. Occorre pertanto rivedere la disposizione.

Inoltre poichè comunque l’art. 23, comma 3, T.U. prescrive che sia il regolamento e non un altra fonte a disciplinare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto 8individuo o ente) può prestare in un anno, è illegittima la previsione che affida ad un futuro decreto del Ministro della solidarietà sociale la indicazione del numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun soggetto iscritto nel registro.

 

 

Art. 52 (Iscrizione nel Registro)

- Art. 52, comma 5

LACUNE:

La norma appare incompleta ad assicurare elementari esigenze di pubblicità degli enti iscritti nel Registro.

Occorre pertanto che la disposizione sia integrata da ulteriori norme che prevedano che:

1) l’elenco dei soggetti iscritti nella prima sezione del Registro è accessibile da qualsiasi pubblica amministrazione italiana e, su domanda, da qualunque altra persona, i quali possono prenderne visione e estrarne copia sia presso il Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia presso la Presidenza della Giunta di ogni Regione o Provincia autonoma, sia presso il CNEL, sia presso ogni Prefettura e ogni Provveditorato agli studi;

2) l’elenco dei soggetti iscritti nella seconda sezione del Registro è accessibile da qualsiasi pubblica amministrazione e, su domanda, da qualsiasi persona, i quali possono prenderne visione e estrarne copia, sia presso il Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia presso la Presidenza della Giunta di ogni Regione o Provincia autonoma, sia presso ogni Direzione provinciale del Lavoro, sia presso ogni Rappresentanza diplomatico consolare italiana all’estero;

3) l’elenco dei soggetti iscritti nella terza sezione del Registro è accessibile soltanto su domanda motivata presentata dal Questore, dal Procuratore della Repubblica, dal sindaco o dal rappresentante legale di ogni altro ente attualmente iscritto nella medesima sezione, i quali possono prenderne visione e estrarne copia sia presso il Dipartimento per gli Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia presso la Presidenza della Giunta di ogni Regione o Provincia autonoma, sia presso ogni Prefettura.

 

Art. 53 (Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

 

***ILLEGITTIMITA’ L’articolo è illegittimo nella parte in cui omette di otemperare alla prescrizione dell’art. 42, comma 7, T.U. che prevede che il regolamento ha l’obbligo di disciplinare non soltanto le modalità di funzionamento della Consulta, ma anche le modalità di costituzione della Consulta stessa.

E’ pertanto indispensabile che l’articolo sia integrato da tali norme.

In particolare è opportuno che il regolamento individui i criteri mediante i quali provvedere alle nomine dei membri della Consulta, reperendoli tra gli enti iscritti nella prima sezione del Registro degli enti istituito ai sensi del T.U. e del regolamento

 

- art. 53, comma 2

ILLEGITTIMITA’

La previsione di ulteriori membri della Consulta oltre a quelli indicati nell’art. 42, comma 4, T.U. appare illegitima. I soggetti aggiuntivi nominati in base alla disposizione regolamentare potrebbero stravolgere le proporzioni indicate nella norma legislativa.

E’ indispensabile che la disposizione sia corretta in modo da prevedere che tali soggetti, nonchè, ove necessario, i membri della Commissione per le politiche di integrazione prevista dll’art. 46 T.U. possano essere invitati dl Ministro-Presidente a partecipare volta per volta in qualità di uditori alle riunioni della Consulta.

 

- art. 53, comma 4

LACUNE:

La disposizione appare insufficiente ad assicurare effettiva operatività e autonomia alla Consulta.

Pertanto la disposizione deve essere integrata con norme simili a quelle usualmente previste per organismi analoghi, cioè norme che prevedano che:

1) La Consulta è convocata almeno ogni quattro mesi;

2) La Consulta elegge e revoca a scrutinio segreto due vicepresidenti, di cui uno tra i rappresentanti delle associazioni e degli enti e uno tra i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori extracomunitari;

3) La Consulta è convocata dal Presidente o d’ufficio o su richiesta di uno dei vicepresidenti o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri;

4) la Consulta adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento interno;

5) La Consulta può istituire commissioni permanenti tra i suoi membri o comitati di studio su problemi specifici;

6) La Consulta adotta le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti.

 

- art. 53, comma 5

ILLEGITTIMITA’ E LACUNE:

A) Anzitutto si omette di prevedere in quale modo la Consulta possa adempoiere il copito affidatole dall’art. 43, comma 4 T.U., di assicurare il collegamento con i Consigli territoriali previsti dall’art. 3, comma 6 T.U. e pertanto la disposizione deve essere integrata con ulteriore norme in tal senso.

B) In ogni caso i compiti della Consulta indicati in tale disposizione appaiono insufficienti e vaghi, soprattutto perchè le attribuzioni ivi previste appaiono prevalentemente volte all’analisi della situazione e non alla sua pre-visione.

E’ dunque indispensabile che la disposizione sia integrata da ulteriori norme che prevedano che la Consulta altresì:

1) promuove iniziative di attuazione del Documento triennale di programmazione delle politiche migratorie;

2) può chiedere l’audizione di rappresentanti dei Ministeri al fine di esprimere i suoi pareri sui provvedimenti generali in materia di stranieri;

3) deve esprimere il suo parere su ogni schema delle direttive ministeriali e dei decreti ministerali previsti dal T.U. o dal regolamento.

 

 

ART. 55 (Istituzione dei Consigli territoriali per l’immigrazione)

- art. 55, comma 1

AMBIGUITA’ E LACUNE’

Il testo appare ambiguo e lacunoso sotto diversi profili

A) Anzitutto non è chiaro se l’istituzioni avvenga con un unico decreto o possa avvenire con più decreti e se il decreto debba indicare o no i nominativi dei componenti o degli enti.

Appare preferibile l’inserimento di una disposizione che preveda espressamente che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento ogni Prefetto faccia pervenire al Presidente del consiglio dei Ministri sia i nominativi dei singoli componenti, sia i nominativi degli enti, tra i quali, in considerazione dell’imposrtanza delle materie da loro esercitate, dovrebbero essere previsti comunque il Questore, il Provveditore agli studi e il dirigente della Direzione provinciale del Lavoro o un loro delegato.

B) In ogni caso non è chiaro come siano strutturati i Consigli, se cioè ogni Prefetto o un suo delegato sia il Presidente e se e come tale Consiglio possa dotarsi di articolazioni interne e permanenti al fine di esaminare problematiche attinenti alla medesima materia. Occorre prevedere norme precise in materia.

C) Mancano infine norme che indichino criteri, modalità, mezzi e tempi di riunione con i quali i Consigli esercitino i loro compiti.

 

- art. 55, comma 3

AMBIGUITA’

Il testo non chiarisce in quali forme e con quali mezzi e con quali tempi sia attuato il "raccordo" che il Prefetto deve assicurare tra i Consigli e la Consulta nazionale. Occorre introdurre norme precise in tal senso.

 

 

 

Art. 56 (Fondo nazionale per le politiche migratorie)

- art. 56, comma 1

LACUNA:

Per esigenze di trasparenza e di celerità dell’azione amministrativa è indispensabile che la disposizione sia corretta nel senso che sia previsto che il decreto del Ministro per la solidarietà sociale deve essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento e, ogni anno, entro il 28 febbraio, e che il teesto del decreto deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

- art. 56, comma 5

AMBIGUITA’ E LACUNE

I criteri per la ripartizione del Fondo nazionale appaiono troppo vaghi e suscettibili di applicazioni che potrebbero vanificare le finalità degli interventi di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti previsti dagli articoli 38, 40 e 42 T.U.

Occorre cioè riferirsi a parametri che mirino con precisione a stranieri in cui è più facile presumere il bisogno di misure di integrazione sociale, escludendo cioè sia i dati degli stranieri extracomunitari cittadini di Paesi a sviluppo avanzato (Svizzera, USA, Canada, Giappone, Australia, Israele, Norvegia, Islanda, Malta,Nuova Zelanda), sia i dati degli stranieri soggiornanti in Italia per motivi di turismo, per motivi religiosi o per affari.

Pertanto è indispensabile che la disposizione sia modificata in modo dai prevedere che:

a) la presenza degli immigrati sul territorio deve riferirsi al numero dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 31 gennaio precedente, con esclusione degli stranieri soggiornanti per motivi diversi dal turismo, dai motivi religiosi e dagli affari e degli stranieri appartenenti a Paesi a sviluppo avanzato;

b) tra le situazioni di particolare disagio e le condizioni socio-economiche delle aree di riferimento occorre includere il numero degli stranieri extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale di tale numero sia in rapporto al totale delle persone iscritte nelle liste di collocamento in una determinata zona, sia in rapporto al totale degli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in quella zona, sia in rapporto al numero a livello nazionale degli extracomunitari iscrittinelle liste di collocamento.

 

- art. 56, comma 8

LACUNA:

Per esigenze di trasparenza e celerità dell’azione amministrativa occorre espressamente prevedere che il decreto del Ministro per la solidarietà sociale sia emanato entra sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento e sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Art. 57 (Attività delle Regioni e delle Province autonome)

- art. 57, comma 2

LACUNA:

Per ovvie esigenze di trasparenza e celerità dell’azione amministrativa e di certezza di diritto è indispensabile prevedere che il decreto del Ministro per la solidarietà sociale per la predisposizione dei programmi regionali sia emanato e pubblicato contestualmente al decreto dello stesso Ministro che prevede lo schema tipo dei parametri per la predisposizione dei programmi regionali, da emanarsi con le medesime modalità.

 

- art. 57, comma 4:

AMBIGUITA’ E LACUNE

La disposizione appare ambigua rispetto all’art. 45 T.U. nel quale il contributo delle associazioni appare non marginale, ma decisivo per la realizzazione dei programmi regionalie locali. E’ infatti opportuno che siano introdotte ulteriori norme che, nel rispetto delle autonomie legislative e amministrative, contribuiscano a rendere trasparente il processo di partecipazione degli enti privati ai predetti programmi, sia nella fase di preparazione del programma, sia nella fase di attuazione degli stessi.

Pertanto la disposizione dovrebbe essere integrata nel senso di prevedere che le Regioni, le Province autonome e gli enti locali hanno comunque l’obbligo di prevedere nell’ambito dei propri ordinamenti un congruo termine, adeguatamente pubblicizzato nel Bollettino ufficiale e nei maggiori quotidiani, entro il quale agli organismi iscritti nel registro di cui all’articolo 50 del regolamento sia consentito di inviare alla Regione o all’ente locale documentate proposte di iniziative da introdurre nel programma ovvero di presenziare a conferenze di servizio finalizzate alla formulazione del programma, nonchèanalogo termine per consentire a costoro di presentare documentata offerta di partecipazione alla realizzazione del programma approvato.

 

 

 

*** LACUNE: DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE DI COORDINAMENTO

Occorre infine introdurre nel regolamento ulteriori norme di carattere transitorio e finale che prevedano che:

1) dalla data di entrata in funzione del giudice unico di primo grado i procedimenti di competenza del pretore previsti dalla legge, dal suo regolamento di attuazione e dai decreti legislativi delegati dalla legge sono attribuiti alla competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica.

2) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione il Governo attua e promuove idonee iniziative informative e divulgative al fine di dare la più ampia illustrazione e pubblicizzazione circa le norme del T.U. e del suo regolamento di attuazione e ne assicura la divulgazione anche nelle lingue degli stranieri presenti nel territorio dello Stato.

3) alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione cessano di avere applicazione le direttive, le istruzioni, le circolari, e ogni altro atto emanato prima di tale data dalle amministrazioni dello Stato che dispongano in generale sui procedimenti in materia di stranieri da parte delle pubbliche amministrazioni ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche in materia di disciplina dell’immigrazione straniera o di condizione giuridica dello straniero ovvero si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.