Il Governo ha segnalato al Parlamento, nella Relazione sulla presenza
straniera in Italia e sulle situazioni di irregolarita' presentata alla
fine di Maggio, come il bacino di immigrazione irregolare in Italia ammonti
a circa duecentotrentamila unita'. A questa cifra va sommata quella
relativa agli ingressi che, a dispetto dell'inasprimento delle norme su
respingimenti ed espulsioni, hanno avuto luogo da Maggio a oggi. Non sembra
irragionevole quindi ipotizzare che il totale di presenze irregolari
raggiunga oggi le trecentomila unita'. Come giustamente sottolineato in
piu' punti della Relazione, queste presenze corrispondono, per la grande
maggioranza, a esperienze migratorie finalizzate a un positivo inserimento
nel nostro tessuto sociale e nel mercato del lavoro. Si tratta poi di un
apporto indispensabile, secondo quanto affermato nello studio demografico
allegato dal Governo al Documento programmatico, ai fini di un
bilanciamento - sia pure parziale - dello scompenso provocato
dall'abbassamento del tasso di natalita' del nostro Paese.
Queste considerazioni, unitamente alle preoccupazioni di carattere
umanitario per la sofferenza che il permanere delle condizioni di
irregolarita' provoca nella popolazione immigrata, e a quelle relative alla
impraticabilita' e inopportunita' di provvedimenti massicci di espulsione,
inducono a ritenere che debbano essere adottate coraggiose misure
finalizzate all'emersione degli immigrati in condizioni irregolari. Misure
di questo genere non confliggono con gli obblighi che al nostro Paese
derivano dall'adesione all'Accordo di Schengen, giacche' tale Accordo e la
sua Convenzione di applicazione non pongono alcuna limitazione alla
liberta' di ciascuna Parte contraente nel rilasciare permessi di soggiorno
di lunga durata. Sembrano anzi doverose, proprio alla luce dei nostri
impegni europei, giacche' la stabilizzazione di presenze finora irregolari
nel nostro Paese agirebbe sicuramente come elemento di dissuasione rispetto
al loro trasferimento altrettanto illegale in altro Paese dell'Unione
europea.
E' infine da tener presente come l'accoglimento da parte del Governo
dell'ordine del giorno del Senato, l'affermazione contenuta nel Documento
programmatico riguardo alla volonta' di far emergere il bacino di
irregolarita' e le anticipazioni fornite dagli organi di stampa riguardo ai
contenuti del decreto sui flussi ora all'esame delle competenti commissioni
parlamentari hanno generato negli immigrati una enorme aspettativa,
testimone, tra l'altro, della lodevolissima aspirazione di approdare ad un
inserimento legale e sereno nella nostra societa'.
Sfortunatamente, al di la' delle intenzioni certamente positive da cui trae
origine, l'attuale formulazione delle disposizioni contenute nel decreto di
programmazione dei flussi non sembrano rispondere all'esigenza di procedere
ad una rapida ed efficace opera di regolarizzazione. Non ci si riferisce
qui alla preoccupazione - pure legittima - per la fissazione di un limite
superiore al numero di permessi di soggiorno stabili che possono essere
rilasciati entro il corrente anno, giacche' niente impedisce che con
successivi decreti per l'anno seguente sia ammesso il rilascio dei permessi
mancanti; ne' alla preoccupazione per l'individuazione di un termine
piuttosto ravvicinato (il 30 Novembre) per la presentazione delle domande,
dal momento che l'adozione di opportuni provvedimenti puo' favorire uno
snellimento delle procedure richieste per tale presentazione.
L'insufficienza del provvedimento deriva piuttosto dalla definizione di
criteri inutilmente restrittivi per l'accesso alla regolarizzazione. Ci si
riferisce qui alla limitazione della possibilita' di emersione
a) ai soli stranieri che siano entrati prima del 27 Marzo scorso (con
l'esclusione, quindi, di quanti non riescano a dimostrare il possesso di
tale requisito, o siano entrati successivamente a quella data, in una
situazione - si badi - di incompleta applicazione della nuova legge);
b) ai soli stranieri che possano dimostrare di disporre di un alloggio
(cosa spesso difficile persino per i cittadini italiani, data l'alta
percentuale di contratti d'affitto non denunciati);
c) ai soli stranieri che dimostrino la possibilita' di avviare attivita' di
lavoro autonomo in piena regola o di lavoro subordinato alle dipendenze di
un datore di lavoro (con l'esclusione, quindi, di coloro che abbiano
vissuto e continuerebbero a vivere di lavori leciti, ma saltuari o precari,
che costituiscono una via di mezzo, difficilmente classificabile, tra il
lavoro subordinato e il lavoro autonomo);
d) ai soli stranieri (regolarizzazione per motivi familiari) che rientrino
nelle previsioni di legge per il ricongiungimento familiare (con
l'esclusione, quindi, di tutti gli altri familiari conviventi, quali figli
maggiorenni, fratelli, cugini, etc.);
e) ai soli stranieri le cui condizioni non ostino all'ingresso in Italia
(con l'esclusione, quindi, di tutti coloro che siano stati oggetto, in
passato, di provvedimenti di espulsione amministrativa).
Tali restrizioni, unitamente al breve tempo disponibile e alla assenza di
certezza per coloro la cui domanda risulti in esubero rispetto alla quota
fissata per il 1998, rischiano di determinare, contro la volonta' del
Governo che lo adotta, il fallimento del provvedimento. Il fondato timore
di non riuscire a dimostrare il pieno possesso dei requisiti e di
incorrere, in definitiva, in una intimazione di espulsione, indurra'
infatti una larga parte della popolazione irregolare ad astenersi dalla
presentazione della domanda di regolarizzazione.
Ci sembra necessario, pertanto, provvedere a consolidare l'efficacia del
provvedimento con l'adozione e l'adeguata pubblicizzazione delle seguenti
modifiche essenziali:
1) sia previsto esplicitamente il rilascio di un permesso di soggiorno
provvisorio, utilizzabile per lavoro e per studio e rinnovabile fino a
regolarizzazione completata, a quanti presentino domanda, anche in mancanza
di documentazione completa o in pendenza di semplice espulsione
amministrativa, e non rientrino nella quota fissata per il 1998;
2) sia ampliato il novero dei requisiti sufficienti per la regolarizzazione
per lavoro, con l'inclusione dei lavori saltuari o precari, e di quella per
motivi familiari, con l'inclusione di figli maggiorenni, fratelli, etc., e
sia presa in considerazione la possibilita' di regolarizzazione per studio;
3) sia considerata positivamente, sia pure in subordine rispetto alla
posizione di quanti siano da tempo inseriti in Italia, la condizione di chi
e' entrato dopo il 27 Marzo.