I permessi di soggiorno c.d. ìumanitariî nel regolamento di attuazione del testo unico sullíimmigrazione e la condizione dello straniero

Il regolamento di attuazione del testo unico sullíimmigrazione appare gravemente lacunoso riguardo allíarticolo 5 (permesso di soggiorno) comma 6, del testo unico. Il regolamento, infatti, nel suo articolo 11 (Rifiuto del permesso di soggiorno) non offre lumi sullíimportante passaggio del suddetto comma: ìil rifiuto o la revoca possono essere altresÏ adottati (...) salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionaliî. CiÚ appare in contrasto, tra líaltro, con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1998, che prevede esplicitamente la concessione di un permesso umanitario in determinati casi; con la prassi oramai instaurata dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, di ìraccomandareî in certi casi, a beneficio del richiedente cui sia stata respinta la richiesta di asilo, il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dello stesso comma 6; in generale, con líavvenuto rilascio, da parte di pi˜ Questure, di ana.logo permesso.

Occorre pertanto prevedere, nellíambito dellíarticolo 11 del regolamento, un eventuale comma 4, che faccia riferimento al passaggio succitato del comma 6 dellíarticolo 5 del testo unico, indicando come, qualora ricorrano i ìseri motiviî, possa venire rilasciato un permesso di soggiorno, della durata di un anno, valido anche per motivi di lavoro e studio.

Ben sappiamo come líarticolo 27 del regolamento (Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati líespulsione o il respingimento), che si riferisce allíarticolo 19 del testo unico (sul principio di non refoulement), gi‡ normi il rilascio di un permesso umanitario. PerÚ appare non corretto, ad avviso del CIR, far dipendere il rilascio di un permesso umanitario soltanto dallíarticolo 19, sia per i motivi gi‡ citati, sia perchË la previsione dellíarticolo 5 comma 6 del testo unico Ë relativa ad un diverso ìmomentoî -il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno- che precede quello dellíespulsione o del respingimento, e ad una casistica potenzialmente pi˜ ampia e legata anche a criteri maggiormente discrezionali.

Non si tratta perciÚ di creare un doppione, ma di indicare come quanto previsto dal comma 5 dellíarticolo 6 del testo unico integri e, per cosÏ dire, preceda quanto previsto dallíarticolo 19. Le due previsioni potrebbero bene, quindi, essere distinte e collegate tra loro.