GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

ACLI

ACSE

AGESCI

CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

COMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728

CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

 

 

NOTA SUL DECRETO-FLUSSI

 

Al di la' delle intenzioni certamente positive da cui trae origine, l'attuale formulazione delle disposizioni contenute nel decreto di programmazione dei flussi - almeno con riferimento alla versione trasmessa alle Commissioni parlamentari - non sembra rispondere all'esigenza di procedere ad una rapida ed efficace opera di regolarizzazione del bacino di immigrazione irregolare presente in Italia. Non ci riferiamo qui alla preoccupazione - pure legittima - per la fissazione di un limite superiore al numero di permessi di soggiorno stabili che possono essere rilasciati entro il corrente anno, giacche' niente impedisce che con successivi decreti per l'anno seguente sia ammesso il rilascio dei permessi mancanti; ne' alla preoccupazione per l'individuazione di un termine piuttosto ravvicinato per la presentazione delle domande, dal momento che l'adozione di opportuni provvedimenti puo' favorire uno snellimento delle procedure richieste per tale presentazione. L'insufficienza del provvedimento deriva piuttosto dalla definizione di criteri inutilmente restrittivi per l'accesso alla regolarizzazione. Pensiamo, in particolare, alla limitazione della possibilita' di emersione

a) ai soli stranieri che siano entrati prima del 27 Marzo scorso (con l'esclusione, quindi, di quanti non riescano a dimostrare il possesso di tale requisito, o siano entrati successivamente a quella data, in una situazione - si badi - di incompleta applicazione della nuova legge);

b) ai soli stranieri che possano dimostrare di disporre di un alloggio (cosa spesso difficile persino per i cittadini italiani, data l'alta percentuale di contratti d'affitto non denunciati);

c) ai soli stranieri che dimostrino la possibilita' di avviare attivita' di lavoro autonomo in piena regola o di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro (con l'esclusione, quindi, di coloro che abbiano vissuto e continuerebbero a vivere di lavori leciti, ma saltuari o precari, che costituiscono una via di mezzo, difficilmente classificabile, tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo);

d) ai soli stranieri (regolarizzazione per motivi familiari) che rientrino nelle previsioni di legge per il ricongiungimento familiare (con l'esclusione, quindi, di tutti gli altri familiari conviventi, quali figli maggiorenni, fratelli, cugini, etc.);

e) ai soli stranieri le cui condizioni non ostino all'ingresso in Italia (con l'esclusione, quindi, di tutti coloro che siano stati oggetto, in passato, di provvedimenti di espulsione amministrativa).

Tali restrizioni - se mantenute nella versione definitiva del decreto -, unitamente al breve tempo disponibile e alla assenza di certezza per coloro la cui domanda risulti in esubero rispetto alla quota fissata per il 1998, rischiano di determinare il fallimento del provvedimento. Il fondato timore di non riuscire a dimostrare il pieno possesso dei requisiti e di incorrere, in definitiva, in una intimazione di espulsione, indurra' infatti una larga parte della popolazione irregolare ad astenersi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione.

Ci sembra necessario, pertanto, provvedere a consolidare l'efficacia del provvedimento con l'adozione - anche per circolare - e l'adeguata pubblicizzazione delle seguenti modifiche essenziali:

1) sia previsto esplicitamente il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, utilizzabile per lavoro e per studio e rinnovabile fino a regolarizzazione completata, a quanti presentino domanda, anche in mancanza di documentazione completa o in pendenza di semplice espulsione amministrativa, e non rientrino nella quota fissata per il 1998;

2) sia ampliato il novero dei requisiti sufficienti per la regolarizzazione per lavoro, con l'inclusione dei lavori saltuari o precari, e di quella per motivi familiari, con l'inclusione di figli maggiorenni, fratelli, etc., e sia presa in considerazione la possibilita' di regolarizzazione per studio;

3) sia considerata positivamente, sia pure in subordine rispetto alla posizione di quanti siano da tempo inseriti in Italia, la condizione di chi e' entrato dopo il 27 Marzo.

 

Roma, 22/10/1998