(1/10/1998)

 

BOZZA DI REGOLAMENTO DEL 28/9/1998:

OSSERVAZIONI ESSENZIALI

 

Capo II - Ingresso e soggiorno

Art. 5 - Visti di ingresso.

- Comma 3: i requisiti relativi a ciascun tipo di visto sono parte fondamentale della condizione giuridica dello straniero. L'art. 10 della Costituzione pone una riserva di legge. E' gia' discutibile che la regolamentazione sia lasciata al regolamento; e' totalmente inaccettabile che sia rinviata a circolari del MAE.

- Comma 6: la lettera c), relativa alla disponibilita' dei mezzi di sostentamento dovrebbe applicarsi, ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli soggiorni di breve durata. In ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex art. 23, comma 4, del testo unico (ricerca di lavoro).

 

Art. 8 - Richiesta del permesso di soggiorno.

- Il regolamento deve definire le modalita' di dimostrazione dei requisiti fissati dalla legge per il rilascio dei permessi di soggiorno, per tutti i tipi di permesso esplicitamente contemplati dalla legge.

- Deve essere definita, coerentemente con il disposto del comma 3 dell'articolo 5 del Testo unico, la durata di ciascun permesso.

 

Art. 11 - Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno.

- Occorre prevedere che, se, entro un fissato termine dalla data in cui il provvedimento e' stato notificato o comunicato all'interessato, e' depositato ricorso contro i provvedimenti di rifiuto, di revoca, di annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, la presentazione del ricorso differisce i termini per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale. E' necessario anche prevedere che, in caso di annullamento dell'atto impugnato, il questore rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformita' con la sentenza del giudice.

 

Art. 12 - Rinnovo del permesso di soggiorno.

- Il regolamento deve specificare in quali casi il rinnovo e' concesso per una durata doppia di quella originaria, e in quali no.

- Comma 2: la disponibilita' di un reddito (da lavoro o da altra fonte lecita) non deve essere richiesta per il rinnovo di permessi per studio, motivi religiosi, giustizia, etc.

 

Art. 15 - Richiesta della carta di soggiorno.

- Deve essere stabilito che, per straniero titolare di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi, si intende lo straniero che, al momento della presentazione della domanda della carta di soggiorno, e' titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo o motivi religiosi o residenza elettiva.

 

Capo III - Espulsione e trattenimento

Art. 18 - Divieto di reingresso per gli stranieri espulsi.

- Deve essere precisato che l'autorizzazione al reingresso dello straniero espulso deve essere rilasciata dal Ministro dell'Interno nei casi in cui sussistono i requisiti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 del Testo unico per il ricongiungimento familiare.

 

Art. 20 - Modalita' del trattenimento.

- Comma 1: specificare che e' garantito anche il colloquio con esponenti di enti o associazioni. Salvo che vi ostino comprovati motivi di ordine e sicurezza nazionale, gli esponenti di associazioni e organizzazioni di tutela dei diritti umani o di assistenza degli stranieri, anche non convenzionate, devono comunque avere il diritto di accedere al luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e di assistenza e di parlare con lo straniero ivi trattenuto, osservando le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla vigilanza del centro da parte delle forze di polizia.

 

Capo IV - Disposizioni di carattere umanitario

Art. 23 - Servizi di accoglienza alla frontiera.

- Comma 2: l'odg n. 5 del Senato impegna il Governo ad adottare norme che consentano l'accesso delle associazioni ai servizi di accoglienza al fine di favorire l'informazione e l'assistenza dello straniero in relazione al rischio di refoulement e di abbandono di minori. Si tratta quindi di informazione ed assistenza anche di natura giuridica.

 

Capo V - Disciplina del lavoro

 

Art. 34 - Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

- Comma 1: le liste di cui si parla negli articoli precedenti sono quelle facoltative istituite sulla base di accordi bilaterali. L'art. 23 del testo unico prevede invece, al comma 4, l'istituzione obbligatoria di liste (per l'ingresso per ricerca di lavoro) nei consolati o nelle ambasciate italiane. Niente di male che le prime confluiscano nel piu' vasto insieme delle seconde; ma non possono rimpiazzarle.

 

Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

- Comma 3: disciplinare la prestazione di garanzia in favore del lavoratore autonomo.

 

Capo VI bis (da inserire) - Ricongiungimento, permesso per motivi familiari e condizione dei minori.

- Devono essere stabilite le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento, prevedendo la possibilita' di dichiarazione sostitutiva per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.

- Deve essere previsto che allo straniero autorizzato a soggiornare in Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del Testo unico sia rilasciato un permesso di soggiorno che lo abiliti a provvedere con mezzi leciti al sostentamento proprio e dei familiari conviventi.

 

Capo VII - Disposizioni in materia sanitaria

Art. 41 - Assistenza agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

- Comma 6: chiarire che le disposizioni del presente articolo relative a identificazione della residenza, durata dell'iscrizione e parita' con il cittadino italiano si applicano anche agli stranieri facoltativamente iscritti.

 

Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni

 

Art. 45 - Accesso degli stranieri alle universita'.

- Comma 4: disciplinare il rinnovo del permesso di soggiorno per studio conformemente all'odg n. 8 del Senato, prevedendo che il permesso possa essere rinnovato fino a tre anni fuori corso (salvo che non si voglia evitare la posizione di un limite), e anche oltre su indicazione del Consiglio di corso di laurea o per consentire l'affrontamento dell'esame finale; che i requisiti relativi al profitto siano rilassati in caso di impedimenti legati alle condizioni di salute; che siano coperti dal rinnovo i tempi necessari per sostenere, a titolo conseguito, gli esami di abilitazione professionale, di ammissione ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione. Tenuto conto poi del fatto che l'anno accademico termina nel mese di Aprile, fissare corrispondentemente il termine per calcolare il periodo in cui si devono sostenere gli esami prescritti e prevedere la possibilita' di proroga del permesso per consentire di sostenere gli esami entro tale termine.

 

Art. 47 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.

- Coerentemente con l'o.d.g. 500 del Senato accolto dal Governo, che impegna il Governo ad attivarsi perche' gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano conseguito i titoli abilitanti allo svolgimento delle professioni possano iscriversi agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, e' necessario stabilire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 del Testo unico, criteri per la definizione delle percentuali massime di impiego che non ostacolino l'accesso agli albi degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ne' lo svolgimento della corrispondente attivita' professionale.

 

Capo VII bis (da inserire) - Misure sulla condizione dei detenuti e di altri stranieri in condizioni particolari.

- Occorre prevedere che il detenuto straniero abbia la possibilita' di intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari, e che, in tali casi l'autorita' penitenziaria disponga la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

- E' opportuno prevedere che l'autorita' penitenziaria, anche in collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, si adoperi per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione e, comunque, allo svolgimento di attivita' lavorativa.

- La predisposizione di strutture alloggiative adibite a centro di accoglienza deve essere finalizzata a favorire anche

a) l’ospitalita' ed il sostegno allo straniero in condizioni di salute precarie, perche' dimesso dalle strutture ospedaliere ma non ancora in grado di provvedere a se' stesso o perche' sottoposto a terapie, anche tramite day hospital, prolungate e debilitanti;

b) la disponibilita' di una dimora che consenta al detenuto straniero maggiorenne, privo di alloggio idoneo o senza fissa dimora, di avvalersi della misura della detenzione domiciliare, nei casi previsti dall’art.47 ter, e dell’affidamento in prova di cui agli artt.47 e 47 bis dell’O.P.