Note all’ultima redazione del regolamento di attuazione

1. Requisito dell’alloggio

Art.5 comma 6^ lett.d)

Le condizioni di alloggio non devono costituire requisiti necessari all’ottenimento del visto quando questo viene richiesto per ragioni diverse dal ricongiungimento familiare.

Art.8 comma 4^ lett.c)

Le condizioni di alloggio possono essere richieste solo per il rilascio del permesso per motivi familiari.

2. Ipotesi di perdita del permesso non previste dal testo unico

Art.12 comma 4^

La disposizione va abolita: per ragioni di legittimità (non è contenuta nel testo unico e non può quindi essere introdotta in un regolamento di attuazione) e di opportunità, poiché non c’è nessuna ragione di convenienza ad irrigidire i meccanismi di permanenza nel paese.

3. L’ingresso nei centri di permanenza temporanea

Art.20 comma 7^

L’ingresso nei centri deve essere consentito a tutti i soggetti iscritti alla prima sezione del registro di cui all’art.50 comma 1^ lett.a).

 

4. Le particolari condizioni epidemiologiche

Art.6 comma 2^

Al riguardo esistono comunque disposizioni a livello internazionale; qualsiasi specificazioni in questo contesto risulta discriminatoria.

5. Ipotesi di espulsioni diverse da quelle previste al testo unico

Art.11 comma 3^

L’ipotesi di allontanamento "nei casi diversi dall’espulsione" contrasta con il testo unico che ha disciplinato in maniera esaustiva tutti i casi di allontanamento o per espulsione o per respingimento. Comunque il foglio di via presuppone l’applicazione di una misura di prevenzione che non ha riscontro nel testo unico e richiede il previo esaurimento del procedimento giurisdizionale.