(15/10/1998)

 

PRINCIPALI OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO DEL 29/9/1998

 

Capo II - Ingresso e soggiorno

Art. 5 - Visti di ingresso.

- Comma 3: i requisiti relativi a ciascun tipo di visto sono parte fondamentale della condizione giuridica dello straniero. L'art. 10 della Costituzione pone una riserva di legge. E' gia' discutibile che la regolamentazione sia lasciata al regolamento; e' totalmente inaccettabile che sia rinviata a circolari del MAE.

- Comma 6: la lettera c), relativa alla disponibilita' dei mezzi di sostentamento dovrebbe applicarsi, ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli soggiorni di breve durata. In ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex art. 23, comma 4, del testo unico (ricerca di lavoro).

- Comma 6, lettera d): le condizioni di alloggio non devono costituire requisiti necessari all’ottenimento del visto quando questo viene richiesto per ragioni diverse dal ricongiungimento familiare.

- Comma 7, lettera b): tenere presente che per minore di anni 14 al seguito del genitore e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorera'.

- Comma 8: novanta giorni di tempo per il rilascio del visto sono eccessivi per soggiorni di breve durata (se voglio fare le vacanze in Italia in Agosto, non mi va bene venirci invece in Novembre).

- Devono essere stabilite le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento, prevedendo la possibilita' di dichiarazione sostitutiva per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.

- Coerentemente con il disposto del comma 8 dell'articolo 29 del Testo unico, che stabilisce tempi certi per la definizione delle procedure relative al ricongiungimento familiare, e in considerazione della difficolta' pratica nell'ottenere la certificazione del soddisfacimento dei requisiti relativi alle caratteristiche dell'alloggio, deve essere adottato, in relazione alla richiesta di certificazione, il criterio del silenzio-assenso.

 

Art. 6 - Ingresso nel territorio dello Stato.

- Comma 1: deve essere chiarito che i controlli previsti dalla Convenzione di Schengen in relazione ai mezzi di sostentamento riguardano solo i soggiorni di breve durata, e non devono comunque inficiare la possibilita' di ingresso per ricerca di lavoro (art. 23, comma 4, del Testo unico).

- Comma 2: al riguardo degli stranieri provenienti da aree in cui sono presenti epidemie esistono comunque disposizioni a livello internazionale; qualsiasi specificazioni in questo contesto risulta discriminatoria.

 

Art. 8 - Richiesta del permesso di soggiorno.

- Comma 4: la lettera b) non deve applicarsi ai soggiorni per ricerca di lavoro.

- Comma 4, lettera c): le condizioni di alloggio devono essere richieste solo per il rilascio del permesso per motivi familiari.

- Il regolamento deve definire le modalita' di dimostrazione dei requisiti fissati dalla legge per il rilascio dei permessi di soggiorno, per tutti i tipi di permesso esplicitamente contemplati dalla legge.

- Deve essere definita, coerentemente con il disposto del comma 3 dell'articolo 5 del Testo unico, la durata di ciascun permesso. E' di fondamentale importanza che la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non sia legata alla durata dell'eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato. In tal caso, infatti, la conclusione del rapporto stesso comporterebbe la contemporanea scadenza del permesso, in contrasto con lo spirito del disposto del comma 9 dell'articolo 22 del Testo unico e dell'articolo 8 della Convenzione OIL n.143.

 

Art. 10 - Rilascio del permesso di soggiorno.

- Comma 1: il Testo unico indica la durata massima dei vari permessi. E' necessario chiarire che il permesso viene rilasciato con la durata massima consentita per ciascun motivo.

 

Art. 11 - Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno.

- Comma 3: l’ipotesi di allontanamento "nei casi diversi dall’espulsione" contrasta con il Testo unico che disciplina in maniera esaustiva tutti i casi di allontanamento, per espulsione o per respingimento. Comunque il foglio di via presuppone l’applicazione di una misura di prevenzione che non ha riscontro nel Testo unico e richiede il previo esaurimento del procedimento giurisdizionale.

- Occorre prevedere che, nel caso in cui lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti di accordi internazionali (ad esempio, gli Accordi di Schenegen) il suo permesso di soggiorno non possa essere rifiutato o revocato qualora si tratti di permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo, motivi familiari, richiesta di asilo, motivi di salute, motivi religiosi.

- Occorre prevedere che, se, entro un fissato termine dalla data in cui il provvedimento e' stato notificato o comunicato all'interessato, e' depositato ricorso contro i provvedimenti di rifiuto, di revoca, di annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, la presentazione del ricorso differisce i termini per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale. E' necessario anche prevedere che, in caso di annullamento dell'atto impugnato, il questore rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformita' con la sentenza del giudice.

- Occorre prevedere esplicitamente criteri e modalita' per il rilascio di un permesso di soggiorno, della durata di un anno, valido anche per motivi di lavoro e studio, nei casi in cui ricorrano i seri motivi di carattere umanitario di cui al comma 6 dell'articolo 5 del Testo unico. Una simile previsione e' necessaria per integrare quanto previsto dall'articolo 19 del Testo unico, riferendosi il suddetto comma al caso di rifiuto o revoca del permesso - provvedimenti comunque distinti da quello dell'espulsione.

 

Art. 12 - Rinnovo del permesso di soggiorno.

- Il regolamento deve specificare in quali casi il rinnovo e' concesso per una durata doppia di quella originaria, e in quali no.

- Comma 2: la disponibilita' di un reddito (da lavoro o da altra fonte lecita) non deve essere richiesta per il rinnovo di permessi per studio, motivi religiosi, giustizia, etc.

- Comma 3: dovrebbe essere capovolto l'onere della segnalazione: e' la questura che deve segnalare la definitiva decadenza dal diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. La disposizione e' in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 41 del presente regolamento.

- Comma 4: la disposizione va abolita: per ragioni di legittimità (non è contenuta nel Testo unico e non può quindi essere introdotta in un regolamento di attuazione) e di opportunita', poiche' non c’e' nessuna ragione di convenienza ad irrigidire i meccanismi di permanenza nel paese.

- Nei casi in cui, invece, ai fini del rinnovo del permesso, debba essere richiesta la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti, questi devono essere calcolati sulla base dell’intero periodo di durata del permesso (in questo senso dovranno essere sempre possibili compensazioni tra i periodi), o, se questo risulta piu' vantaggioso per l'interessato, sulla base del reddito prevedibile, qualora la fonte di reddito abbia carattere di continuita' e prosegua oltre il termine di scadenza del permesso. In particolare, quindi, per lo straniero che abbia svolto attivita' di lavoro subordinato, devono essere considerate valide tanto la certificazione di una attivita' lavorativa di congrua durata complessiva conclusa (reddito maturato), quanto quella di attivita' in corso (prospettiva di reddito) anche in assenza di rilevanti redditi maturati in passato.

- Per quanto riguarda le fonti dei mezzi, tra queste vanno comprese:

a) quelle costituite da reddito da lavoro, dipendente o autonomo, in tutte le forme previste dalle norme;

b) quelle costituite dalla distribuzione di utili delle quote sociali nel caso, ad esempio, dei soci delle cooperative non lavoratori o delle associazioni in partecipazione;

c) quelle derivanti da borse di studio o da altri sussidi;

d) quelle riconducibili alla disponibilita' garantita da enti, associazioni o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti.

 

Art. 13 - Conversione del permesso di soggiorno.

- Comma 4: un limite di venti ore lavorative settimanali per gli studenti e' basso e non consente di mantenersi, in mancanza di borsa di studio, salvo che si finisca per superarlo con ore di lavoro nero. Deve essere inoltre stabilita la possibilita' di iscrizione del titolare di permesso per motivi di studio nelle liste di collocamento e negli albi o registri previsti per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

 

Art. 15 - Richiesta della carta di soggiorno.

- Deve essere stabilito che, per straniero titolare di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi, si intende lo straniero che, al momento della presentazione della domanda della carta di soggiorno, e' titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo o motivi religiosi o residenza elettiva.

 

Art. 16 - Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.

- Comma 1: restano oscure le condizioni relative al tipo di permesso di soggiorno di cui il richiedente (ex art. 9, comma 1, del Testo unico) deve essere in possesso.

 

Capo III - Espulsione e trattenimento

- L'odg n. 109 del Senato impegna il Governo ad utilizzare il potere regolamentare per introdurre sanzioni alternative all'espulsione quando lo straniero risulti adeguatamente inserito nel tessuto sociale.

- Occorre stabilire che, in caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, il Questore, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, rilasci allo straniero, su richiesta, un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno per i quali l'interessato sia in possesso dei requisiti, e provveda alla cancellazione della segnalazione dell'espulsione dal Sistema Informativo Schengen.

 

Art. 17 - Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.

- Deve essere precisato che l'esecuzione dell'espulsione dello straniero che abbia presentato ricorso contro il provvedimento di espulsione puo' essere effettuata soltanto dopo che il pretore abbia rigettato tale ricorso.

 

Art. 18 - Divieto di reingresso per gli stranieri espulsi.

- Deve essere precisato che l'autorizzazione al reingresso dello straniero espulso deve essere rilasciata dal Ministro dell'Interno nei casi in cui sussistono i requisiti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 del Testo unico per il ricongiungimento familiare o per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero nei casi in cui sussistono i motivi di giustizia previsti dall'articolo 17 del Testo unico o da altre disposizioni del Testo unico o del regolamento di attuazione, ovvero qualora il tribunale per i minorenni abbia disposto l'autorizzazione all'ingresso ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo unico, salvo che il magistrato competente ritenga tuttora sussistente la pericolosita' sociale dello straniero espulso a titolo di misura di sicurezza.

- Devono essere esplicitamente previste le procedure per l'inserimento nel Sistema Informativo Schengen dei dati relativi ai divieti di reingresso (art.13, co.13 e 14, del Testo unico), con l'eventuale specificazione della minor durata stabilita dal giudice, e soprattutto quelle per la cancellazione degli stessi in occasione della scadenza del divieto o della autorizzazione del reingresso anticipato.

 

Art. 19 - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

- Comma 5: inaccettabile. Occorre al contrario stabilire che le forze di polizia possono procedere all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento dello straniero trattenuto solo dopo che il giudice abbia disposto sia la convalida della misura del trattenimento, sia il rigetto del ricorso eventualmente presentato dallo straniero contro il provvedimento di espulsione prima della conclusione del giudizio sulla convalida del trattenimento, e comunque, nei casi di espulsione, non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data della consegna del provvedimento di espulsione.

- Deve essere previsto il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo agli stranieri per i quali scadano i limiti di tempo per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del Testo unico senza che sia stato eseguito l'allontanamento dal territorio dello Stato. Anche in questo caso, il permesso dovra' abilitare il titolare a provvedere con mezzi leciti al proprio sostentamento.

 

Art. 20 - Modalita' del trattenimento.

- Comma 1: specificare che e' garantito anche il colloquio con esponenti di enti o associazioni. Salvo che vi ostino comprovati motivi di ordine e sicurezza nazionale, gli esponenti di associazioni e organizzazioni di tutela dei diritti umani o di assistenza degli stranieri, anche non convenzionate, devono comunque avere il diritto di accedere al luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e di assistenza e di parlare con lo straniero ivi trattenuto, osservando le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla vigilanza del centro da parte delle forze di polizia.

- Comma 7: l’ingresso nei centri deve essere consentito a tutti i soggetti iscritti alla prima sezione del registro di cui all’art.50, comma 1, lettera a).

 

Capo IV - Disposizioni di carattere umanitario

Art. 23 - Servizi di accoglienza alla frontiera.

- Comma 2: l'odg n. 5 del Senato impegna il Governo ad adottare norme che consentano l'accesso delle associazioni ai servizi di accoglienza al fine di favorire l'informazione e l'assistenza dello straniero in relazione al rischio di refoulement e di abbandono di minori. Si tratta quindi di informazione ed assistenza anche di natura giuridica.

- Deve essere stabilito, conformemente con il disposto degli articoli 2, comma 6, e 13, comma 7, del Testo unico che il provvedimento di respingimento alla frontiera e' adottato con atto scritto e motivato ed e' comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, unitamente alle modalita' di impugnazione. Deve essere altresi' previsto che tale provvedimento possa essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova il valico di frontiera presso cui il respingimento e' effettuato.

 

Art. 26 - Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

- Comma 2: coerentemente con il disposto del comma 1 dell'art.18 del Testo unico, e' necessario chiarire, con riferimento alla formulazione del comma 2 di quello stesso articolo, che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sono da considerarsi condizione sufficiente la gravita' e l'attualita' del pericolo, anche in mancanza di un rilevante contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale.

 

Art. 27 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.

- E' necessario stabilire che, nei casi contemplati dall'articolo 19 del Testo unico, il Ministro dell'Interno o il Questore procedono d'ufficio all'annullamento del provvedimeno amministrativo di espulsione precedentemente adottato nei confronti dello straniero alla conseguente cancellazione della segnalazione dell'espulsione dagli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e dal Sistema Informativo Schengen.

 

Capo V - Disciplina del lavoro

Art. 29 - Chiamata dello straniero residente all'estero.

- Comma 3: alla lettera c) devono essere fissati criteri per determinare in modo certo l'entita' della capacita' economica richiesta. Fino ad oggi, l'imposizione arbitraria di soglie di reddito molto elevate ha impedito, in moltissimi casi, che si instaurassero, per esempio, rapporti di lavoro tra stranieri e anziani bisognosi di assistenza domiciliare.

 

Art. 31 - Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.

- Comma 1 e comma 2, lettera d): la distinzione tra liste per lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e' del tutto priva di senso.

 

Art. 32 - Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.

- Comma 1: i dati relativi alla propria posizione in graduatoria devono essere accessibili a ciascun lavoratore.

 

Art. 33 - Prestazione di garanzia.

- Comma 1: stabilire cosa si intenda per capacita' economica adeguata alla prestazione di garanzia, facendo riferimento ai parametri fissati per il ricongiungimento familiare.

 

Art. 34 - Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

- Comma 1: le liste di cui si parla negli articoli precedenti sono quelle facoltative istituite sulla base di accordi bilaterali. L'art. 23 del testo unico prevede invece, al comma 4, l'istituzione obbligatoria di liste (per l'ingresso per ricerca di lavoro) nei consolati o nelle ambasciate italiane. Niente di male che le prime confluiscano nel piu' vasto insieme delle seconde; ma non possono rimpiazzarle.

 

Art. 35 - Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.

- Comma 3: puo' essere utile ribadire, coerentemente con un precedente articolo, che il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato scatta allorche' il reddito (anche cumulato con quello derivante da fonti lecite diverse dal lavoro subordinato) supera l'importo dell'assegno sociale.

- Occorre precisare che l'autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro consente allo straniero anche attivita' di lavoro autonomo, e di ottenenere un permesso per lavoro autonomo in presenza di regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo.

 

Art. 36 - Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato o dimesso.

- Comma 1: prevedere che si dia comunque luogo a iscrizione nelle liste di collocamento, anche per licenziamenti che occorrano dopo che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, nonche' in caso di conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

- Comma 3: chiarire che in caso di iscrizione nelle liste di collocamento successiva alla conclusione, per qualunque motivo, del rapporto di lavoro il titolo del permesso di soggiorno rimane quello "per lavoro subordinato".

- E' opportuno stabilire che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia rinnovato per quattro anni, se lo straniero ha in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali. In caso contrario resterebbe inefficace la previsione di possibile rinnovo per durata doppia di quella del permesso originale (art. 5, comma 4, del Testo unico).

 

Art. 37 - Accesso al lavoro stagionale.

- Comma 7: cosi' come e' formulato, il comma prevede che la conversione possa avvenire solo durante la seconda stagione di lavoro in Italia. Questo non e' previsto dal testo unico, che invece consente la conversione anche a partire dal primo anno di soggiorno per lavoro stagionale. Al comma 4 dell'art. 24 del testo unico, infatti, il soggetto (sottinteso) del secondo periodo e' "il lavoratore stagionale", e non "il lavoratore stagionale che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno...", come si evince dalla formulazione del primo periodo dello stesso comma.

- Comma 7: non sta scritto da nessuna parte, nel testo unico, che la possibilita' di lavoro che determina la conversione del permesso debba afferire allo stesso settore produttivo per cui e' stato autorizzato l'ingresso.

- Devono essere esplicitamente previste le modalita' per far valere in modo certo il diritto di precedenza da parte del lavoratore che lasci il teritorio dello Stato nei termini previsti.

 

Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

- Comma 3: disciplinare la prestazione di garanzia in favore del lavoratore autonomo.

- Comma 4: prevedere che la documentazione possa essere spedita (anziche' presentata) in questura.

- Comma 5: prevedere che la dichiarazione corredata dal nulla-osta della questura possa essere spedito all'interessato.

- Comma 6: qual'e' la documentazione che i ministeri competenti dovrebbero spedire al MAE?

- Comma 7: la limitazione sulla conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo contrasta con l'art. 13.

- E' necessario chiarire che, riguardo alla dimostrazione di disponibilita' di alloggio, e' sufficiente la dimostrazione della disponibilita' di mezzi corrispondenti (l'alloggio puo' essere di fatto reperito solo sucessivamente all'ingresso).

- E' opportuno stabilire esplicitamente che il permesso di soggiorno per lavoro autonomo sia rinnovato (per durata doppia di quella originariamente prevista) qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, dell'articolo 26 del Testo unico e l'interessato dimostri di avere in corso una regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo, anche diversa da quella originariamente autorizzata.

 

Capo VI bis (da inserire) - Ricongiungimento, permesso per motivi familiari e condizione dei minori.

- La possibilita' di ricongiungimento con dimostrazione successiva dei requisiti di reddito e alloggio (art.29, comma 6, del Testo unico) deve essere garantita, oltre che al genitore naturale, anche al genitore tout court, al tutore e all'affidatario del minore regolarmente soggiornante in Italia, che altrimenti risulterebbero inaccettabilmente discriminati.

- Coerentemente con l'approvazione dell'emendamento che ha rimosso le restrizioni previste dal testo originario in relazione al tipo di permesso di soggiorno convertibile in permesso per motivi familiari, deve essere chiarito che la disposizione secondo la quale "la conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare" (art.30, comma 1, lettera c, del Testo unico) non deve essere interpretata in senso restittivo. Qualora, infatti, la si intendesse (con evidente alterazione del significato dei termini adoperati dal legislatore) come preclusione ad una conversione nei casi in cui manchi meno di un anno alla scadenza del permesso, se ne tradirebbe la finalita', che consiste, evidentemente, nell'offrire una opportunita' di consolidamento della condizione di soggiorno dello straniero, senza richiederne un preventivo ritorno in patria. La conversione risulterebbe infatti consentita solo a stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata superiore - in senso stretto - a un anno; vale a dire, ai soli titolari di permessi di soggiorno per lavoro, per i quali la conversione del permesso in un permesso per motivi familiari e' del tutto priva di convenienza.

- Coerentemente con la formulazione del comma 5 dell'articolo 30 del Testo unico, che cita esplicitamente, i requisiti (relativi ai minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' lavorativa) da richiedere per la conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro, occorre chiarire che nessun altro requisito e' previsto per la conversione in permesso per lavoro o per studio nei casi contemplati dal suddetto comma.

- Occorre stabilire che al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con straniero sia rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda del legale tutore o del legale affidatario, valido finche' dura lo stato di abbandono o l'affidamento.

- La possibilita' che il Tribunale per i minorenni deroghi alle altre disposizioni su ingresso e soggiorno in relazione al genitore straniero di un minore che si tovi sul territorio italiano (art.31, comma 3, del Testo unico), a tutela delle condizioni di sviluppo del minore stesso, non deve essere subordinata alla condizione di convivenza del genitore e del minore (e' frequente il caso di genitori alloggiati presso il datore di lavoro e costretti ad affidare il figlio minore ad un istituto). Tale possibilita' deve inoltre essere estesa al caso di tutore o affidatario straniero di minore presente in Italia. Devono infine essere stabilite le modalita' con cui, in sede di espulsione o respingimento o richiesta di visto di ingresso, lo straniero possa concretamente richiedere al Tribunale per i minorenni l'adozione di una siffatta decisione, nonche' le modalita' e i termini per la trasmissione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero e/o alla Questura della autorizzazione rilasciata dal Tribunale per i minorenni ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del Testo unico, anche ai fini del successivo inoltro al Centro elaborazione dati del Minstero dell'interno e, ove prescritto, al Sistema Informativo Schengen.

- Deve essere previsto che allo straniero autorizzato a soggiornare in Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del Testo unico sia rilasciato un permesso di soggiorno che lo abiliti a provvedere con mezzi leciti al sostentamento proprio e dei familiari conviventi.

 

Capo VII - Disposizioni in materia sanitaria

Art. 41 - Assistenza agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

- Comma 4: chiarire che la cancellazione ha luogo quando venga meno il diritto, e non solo l'obbligo, di iscrizione al SSN.

- Comma 6: chiarire che le disposizioni del presente articolo relative a identificazione della residenza, durata dell'iscrizione e parita' con il cittadino italiano si applicano anche agli stranieri facoltativamente iscritti.

- Deve essere chiarito come, ai fini del rinnovo del permesso per motivi di studio, sia sufficiente, in caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la certificazione della iscrizione in corso di validita' (salva l'eventuale condizione di esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota relativa all'iscrizione per il periodo per cui si chiede il rinnovo).

- Occorre precisare che la copertura sanitaria per i richiedenti asilo (art.34, comma 1, del Testo unico) vale sino al completamento delle procedure di riconoscimento dello status, inclusi gli eventuali ricorsi.

- Occorre precisare che la parita' con i cittadini italiani rispetto alla fruizione dei servizi (art.34, comma 1, del Testo unico) comprende anche la possibilita' di accedere alle prestazioni sanitarie in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero (Circolare del Ministero della Sanita' n. 33 del 1989) e l'esenzione dal pagamento dei ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche in caso di indigenza, patologie di rilevanza sociale (ipertensione arteriosa, diabete, tubercolosi, infezione da HIV, etc.), tutela della maternita', e per le categorie di invalidi ed assimilati e di donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione.

 

Art. 42 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.

- E' necessario prevedere che agli stranieri presenti sul territorio dello Stato non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno siano comunque assicurati anche gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

- E' necessario prevedere possibilita' di accesso a comunita' terapeutiche o ad altre strutture protette (e relativi strumenti di finanziamento) per i detenuti stranieri tossicodipendenti o affetti da patologie incompatibili con la vita carceraria (ad esempio, AIDS). Analoghe possibilita' vanno previste per gli stranieri dimessi da istituti penitenziari.

 

Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni

Art. 44 - Iscrizione scolastica.

- Comma 7: stabilire esplicitamente, in conformita' con il disposto del comma 1 dell'articolo 6 e del comma 4 dell'articolo 9 del Testo unico, che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio, o di una carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno possa iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, accedere agli esami finali e ricevere il medesimo trattamento previsto per l'allievo italiano, salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente ricevuta all'estero.

- E' necessario che sia disciplinato il riconoscimento legale dei titoli di studio conseguiti all'estero (art.38, comma 7, lettera b, del Testo unico), nonche' la "dichiarazione di corrispondenza", che, pur non implicando tale riconoscimento, viene attualmente rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (per i soli titoli secondari ottenuti all'estero) e risulta utile per la dimostrazione della qualifica professionale presso il collocamento o le camere di commercio.

 

Art. 45 - Accesso degli stranieri alle universita'.

- Comma 4: disciplinare il rinnovo del permesso di soggiorno per studio conformemente all'odg n. 8 del Senato, prevedendo che il permesso possa essere rinnovato fino a tre anni fuori corso (salvo che si voglia evitare la posizione di un limite), e anche oltre su indicazione del Consiglio di corso di laurea o per consentire l'affrontamento dell'esame finale; che i requisiti relativi al profitto siano rilassati in caso di impedimenti legati alle condizioni di salute; che siano coperti dal rinnovo i tempi necessari per sostenere, a titolo conseguito, gli esami di abilitazione professionale, di ammissione ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione. Tenuto conto poi del fatto che l'anno accademico termina nel mese di Aprile, fissare corrispondentemente il termine per calcolare il periodo in cui si devono sostenere gli esami prescritti e prevedere la possibilita' di proroga del permesso per consentire di sostenere gli esami entro tale termine.

- Comma 5: chiarire che la parita' si estende a tutte le provvidenze, incluse l'esenzione dalle tasse universitarie, le collaborazioni a tempo parziale, la partecipazione ai progetti internazionali (ad esempio, il progetto Socrates-Erasmus).

- Occorre specificare che la parita' rispetto agli studenti italiani (art.39, comma 1, del Testo unico) si estende all'accesso alle abilitazioni professionali, ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, senza i vincoli previsti precedentemente (ad esempio, la titolarita' di borsa di studio).

 

Art. 46 - Riconoscimento dei titoli di studio universitari.

- Comma 1: e' preferibile centralizzare la competenza del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

 

Art. 47 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.

- Coerentemente con l'o.d.g. 500 del Senato accolto dal Governo, che impegna il Governo ad attivarsi perche' gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano conseguito i titoli abilitanti allo svolgimento delle professioni possano iscriversi agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, e' necessario stabilire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 del Testo unico, criteri per la definizione delle percentuali massime di impiego che non ostacolino l'accesso agli albi degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ne' lo svolgimento della corrispondente attivita' professionale. Tali criteri possono invece comportare restrizioni per l'accesso degli stranieri ancora residenti all'estero.

 

Capo VII bis (da inserire) - Misure relative a stranieri in condizioni particolari.

- E' opportuno che l'equiparazione dello straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno al cittadino italiano ai fini della fruizione delle misure di assistenza sociale sia estesa esplicitamente alla iscizione nelle liste degli invalidi civili ai fini delle assunzioni obbligatorie (legge 482/1968). Deve essere anche previsto che lo straniero portatore di handicap o di invalidita' possa accedere all'accertamento di tale condizione a parita' con i cittadini italiani.

- Occorre prevedere che il detenuto straniero abbia la possibilita' di intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari, e che, in tali casi l'autorita' penitenziaria disponga la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta. Occorre inoltre prevedere che, quando non siano presenti in Italia familiari in possesso di un apparecchio telefonico, il detenuto straniero possa effettuare telefonate dirette ad altri destinatari, compatibilmente con le suddette esigenze.

- E' opportuno prevedere che l'autorita' penitenziaria, anche in collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, si adoperi per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione e, comunque, allo svolgimento di attivita' lavorativa (indispensabile allo straniero per procurarsi lecitamente sia pur minimi mezzi economici nel periodo della sua detenzione).

- E' necessario prevedere che al cittadino straniero detenuto sia rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, sempre che il cittadino straniero non debba essere espulso ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico.

- E' necessario prevedere la possibilita' di prestazione di garanzia, in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento, da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, ovvero da parte di enti o associazioni, finalizzata all'ingresso di familiari in visita allo straniero detenuto.

- La predisposizione di strutture alloggiative adibite a centro di accoglienza deve essere finalizzata a favorire anche

a) l’ospitalita' ed il sostegno allo straniero in condizioni di salute precarie, perche' dimesso dalle strutture ospedaliere ma non ancora in grado di provvedere a se' stesso o perche' sottoposto a terapie, anche tramite day hospital, prolungate e debilitanti;

b) la disponibilita' di una dimora che consenta al detenuto straniero maggiorenne, privo di alloggio idoneo o senza fissa dimora, di avvalersi della misura della detenzione domiciliare, nei casi previsti dall’art.47 ter, e dell’affidamento in prova di cui agli artt.47 e 47 bis dell’O.P.

 

Capo VIII - Disposizioni sull'integrazione sociale

Art. 51 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

- Comma 1, lettera c): non si capisce perche' l'associazione debba essere operativa anche all'estero.

- Comma 3, lettera a): la disponibilita' di strutture alloggiative non e' da dimostrare al momento dell'iscrizione nel Registro. Si tratta invece di dimostrare, come stabilito altrove nel Regolamento, la disponibilita' di alloggio limitatamente alle persone da garantire.

- Comma 4: comma pleonastico, dal momento che riprende nella sede non appropriata la discipina della richiesta di prestazione di garanzia, che e' cosa diversa dall'iscrizione nel Registro.

- Comma 7: "comma 1" deve leggersi "articolo 50, comma 1, lettera c)".