B O Z Z A D I D E C R E T O

Integrazione del Decreto Interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il Documento Programmatico relativo alla politica dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto legislativo;

VISTA la Relazione sul fenomeno della immigrazione irregolare in Italia presentata al Parlamento;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata la necessità di aggiornare le quantificazioni degli ingressi previsti;

CONSIDERATO che il predetto Documento Programmatico contiene specifici impegni, nell'ambito del periodo triennale, anche per l'ultima parte dell'anno 1998;

CONSIDERATO che la programmazione dei flussi migratori deve tenere conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il triennio 1998-2000 e, nella fase di prima applicazione della nuova normativa in materia, della presenza in Italia di stranieri che già soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per i quali può definirsi un inserimento lavorativo regolare in conformità del predetto Documento Programmatico;

RITENUTO di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso per l'anno in corso con carattere d'urgenza affinché si possa disporre dei suoi concreti effetti nell'ultima parte dell'anno 1998;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari permanenti;

D'INTESA con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell'Interno, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato e il Ministro per la Solidarietà Sociale;

D E C R E T A

Articolo 1

Sino al 31 dicembre 1998, è consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e 4, a quelli già presenti in Italia, entro una quota totale massima di 38.000 persone.

 

 

Articolo 2

Nell’ambito di tale quota massima è consentito in via preferenziale l’ingresso in Italia di:

a) fino a 3.000 cittadini albanesi chiamati ed autorizzati nominativamente, tenuto conto degli accordi bilaterali stipulati con l'Albania, di cui fino a 1.500 lavoratori albanesi che hanno accettato di rimpatriare dopo essere stati in Italia;

b) fino a 1.500 cittadini marocchini e fino a 1.500 cittadini tunisini, chiamati ed autorizzati nominativamente, tenuto conto degli accordi bilaterali finora stipulati con Marocco e Tunisia.

 

Articolo 3

Sino al 30 novembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:

a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998;

b) un contratto di lavoro subordinato con sottoscrizione autenticata, a condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili, sottoposto alla sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno, verificato dalla competente Direzione provinciale del lavoro;

c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.

 

Articolo 4

Sino al 30 novembre 1998, possono egualmente richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:

a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998;

b) idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A tal fine la sussistenza degli altri requisiti richiesti per lo svolgimento della medesima attività dovrà essere attestata mediante il nulla osta dell’organo competente per l’iscrizione in albi o registri, per il rilascio dell’autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio dell’attività;

c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il possesso delle risorse occorrenti per l’attività da intraprendere.

 

Articolo 5

Fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, quando ricorrono le altre condizioni di cui all’articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, gli stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 6 marzo 1998, possono altresì richiedere alla Questura territorialmente competente, sino al 30 novembre 1998 il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con il cittadino straniero già in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del predetto Testo Unico, ovvero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, ai sensi degli articoli 1 o 2 del presente decreto.

 

 

Articolo 6

I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono rilasciati previa esibizione del passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza e previa verifica dei presupposti di cui al presente decreto, salvo che si tratti di persone per le quali l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti.

 

 

Roma, ------------

Il Presidente del Consiglio dei Ministri