Commenti "bozza regolamento"

art.4, 4 mettere che comunque questo vale per tutti i rifugiati della Convenzione di Ginevra, oltre nei casi indicati.

Art.5, 4 le rappresentanze diplomatiche devono garantire l’accesso agli uffici di competenza per gli utenti.

art.5,8 gli originali della documentazione richiesta devono essere restituito, in particolare la documentazione sullo stato di famiglia, che l’utente in alcuni paese può ottenere solo una volta.

Art.5, 9 che succede se l’utente non riceve risposta entro 90 giorni ? Vale come risposta positiva, ma come dimostrare cioè alla frontiera ?

art.6,1 2 volte gli stessi controlli ! Lo straniero deve portare con se un altra volta tutta la documentazione in merito, probabilmente in forma originale.

art.8,2 grandioso ! ! ! !

art.8, 3 come si ottiene il visto di reingresso in caso di smarrimento ? criteri, documentazione necessaria, che dovrebbe essere ridotta al minimo.

art.9, 1 come si fa per chi non sa scrivere con il nostro alfabeto o è analfabeto ?

art.9, 4 il regolamento non può prevedere ulteriori criteri e documentazione in merito, che quelli previsti dalla legge.

Art.9, 5 documento di viaggio ; abbiamo fatto presente ripetutamente il notevole costo del travel document, in realtà basta un documento che attesta l’identità della persona.