(27/9/1998)

 

SOMMARIO DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO DEL 10/9/1998 E PRINCIPALI OSSERVAZIONI

Avvertenza: le modifiche intervenute rispetto alla bozza del 10/8/1998 sono evidenziate in corsivo.

 

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 - Reciprocita'.

- L'accertamento della condizione di reciprocita' e' richiesto, dai responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento di diritti in materia civile attribuiti al cittadino, al MAE, nei soli casi previsti dal Testo unico o da Convenzioni internazionali.

 

Art. 2 - Rapporti con la pubblica amministrazione.

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 15/68 limitatamente a quanto e' certificabile o attestabile da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del Testo unico o del regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

 

Art. 3 - Comunicazioni allo straniero.

- I provvedimenti negativi in relazione al soggiorno o all'ingresso sono comunicati allo straniero accompagnati dall'indicazione delle modalita' di impugnazione e da una sintesi dettagliata in lingua a lui comprensibile o, se non e' posibile, in una delle lingue maggiormente diffuse, secondo la preferenza dello straniero.

- In caso di espulsione, lo straniero e' informato del diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza da quello d'ufficio, e di accedere al gratuito patrocinio, qualora ne sussistano i presupposti.

 

Art. 4 - Comunicazioni all'autorita' consolare.

- L'informazione all'autorita' consolare e' effettuata nel rispetto delle leggi che tutelano i dati personali.

- Ai fini della comunicazione, per ricovero ospedaliero urgente si intende quelo effettuato in presenza di pericolo di vita per l'interessato.

- I soggetti tenuti alla comunicazione devono chiedere esplicitamente allo straniero se intenda rinunciare ad avvalersi dell'autorita' consolare. La rinuncia per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore.

- La comunicazione non e' comunque effettuata quando allo straniero o ai componenti del suo nucleo familiare ne possa derivare il pericolo di persecuzione per uno dei motivi in relazione ai quali si applica il principio di non refoulement.

 

Capo II - Ingresso e soggiorno

Art. 5 - Visti di ingresso.

- Il rilascio di visti di ingresso o transito e' di competenza delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane abilitate e, salvo casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera possono essere autorizzati a rilasciare, per casi di assoluta necessita', visti di ingresso o di transito della durata massima di dieci o cinque giorni rispettivamente.

- I requisiti per i vari tipi di visto sono disciplinati da istruzioni del MAE, periodicamente aggiornate.

- Le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane assicurano la pubblicita' in relazione ai requisiti per l'ottenimento dei visti.

- Alla domanda di visto deve essere allegata documentazione relativa a

a) finalita' del viaggio;

b) indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

c) disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti per duata del viaggio e del soggiorno, secondo le direttive emanate, in base al Testo unico, dal Ministro dell'interno;

d) condizione di alloggio;

nonche', per ricongiungimenti familiari o ingressi di familiari al seguito, la documentazione relativa a

a) vincoli di parentela, condizioni di inabilita' al lavoro (se richiesta) e convivenza, con autenticazione dell'autorita' consolare italiana attestante la fedelta' della traduzione all'originale rilasciato dall'autorita' locale;

b) disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL;

c) disponibilita' dei mezzi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del Testo unico.

- Il visto e' rilasciato, di norma, entro novanta giorni dalla richiesta.

Osservazioni:

- Comma 3: i requisiti relativi a ciascun tipo di visto sono parte fondamentale della condizione giuridica dello straniero. L'art. 10 della Costituzione pone una riserva di legge. E' gia' discutibile che la regolamentazione sia lasciata al regolamento; e' totalmente inaccettabile che sia rinviata a circolari del MAE.

- Comma 6: la lettera c), relativa alla disponibilita' dei mezzi di sostentamento dovrebbe applicarsi, ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli soggiorni di breve durata. In ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex art. 23, comma 4, del testo unico (ricerca di lavoro).

- Comma 7, lettera b): tenere presente che per minore di anni 14 al seguito del genitore e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorera'.

- Comma 8: novanta giorni di tempo per il rilascio del visto sono eccessivi per soggiorni di breve durata (se voglio fare le vacanze in Italia in Agosto, non mi va bene venirci invece Novembre).

- Devono essere stabilite le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento, prevedendo la possibilita' di dichiarazione sostitutiva per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.

- Coerentemente con il disposto del comma 8 dell'articolo 29 del Testo unico, che stabilisce tempi certi per la definizione delle procedure relative al ricongiungimento familiare, e in considerazione della difficolta' pratica nell'ottenere la certificazione del soddisfacimento dei requisiti relativi alle caratteristiche dell'alloggio, deve essere adottato, in relazione alla richiesta di certificazione, il criterio del silenzio-assenso.

 

Art. 6 - Ingresso nel territorio dello Stato.

- L'ingresso e' comunque subordinato ai controlli previsti dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, a quelli doganali e valutari, a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale.

- Nei confonti di stranieri provenienti da aree in cui sono presenti epidemie, il Ministero della sanita' puo' disporre che l'ingresso sia condizionato alla presentazione di certificazione di assenza di patologie infettive in atto.

- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di ingresso con l'indicazione della data.

- L'attracco o l'atterraggio di vettori provenienti dall'estero in luoghi diversi dai valichi autorizzati puo' essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze. In tali casi il controllo di frontiera e' effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente e dagli uffici di sanita' marittima o aerea.

 

Art. 7 - Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.

- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di uscita con data.

- Il reingresso dello straniero regolarmente soggiornante e' consentito previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validita'.

- In mancanza (per smarrimento, sottrazione o scadenza) del permesso o della carta di soggiorno, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana con procedura semplificata.

 

Art. 8 - Richiesta del permesso di soggiorno.

- La richiesta di permesso di soggiorno, da presentare al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, deve essere corredata da quattro copie di foto in formato tessera. Deve riportare l'indicazione

a) delle generalita' del richiedente e dei figli di eta' inferiore a quattordici anni conviventi da iscrivere nel permesso di soggiorno;

b) del luogo dove l'interessato intende soggiornare;

c) del motivo del soggiorno.

- All'atto della richiesta deve essere esibito

a) il passaporto con il visto di ingresso (se richiesto);

b) per soggiorni per motivi diversi dal lavoro, documentazione attestante la disponibilita' di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

Puo' essere richiesta inoltre, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Testo unico, la dimostrazione

a) dell'esigenza di un soggiorno della durata richiesta;

b) della disponibilita' di mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno rapportata al numero di persone a carico;

c) della disponibilita' dell'alloggio o delle altre risorse prescritte dal Testo unico o dal presente regolamento.

Queste disposizioni non si applicano al caso di richiedenti asilo o di stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale. Nei casi di divieto di espulsione, e' richiesta solo l'esibizione del passaporto.

- Allo straniero e' rilasciata scheda della domanda di permesso corredata di foto, con l'indicazione della data utile per il ritiro del permesso e con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere prodotta la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi all'assicurazione in materia sanitaria.

Osservazioni:

- Comma 3: la lettera b) non deve applicarsi neanche ai soggiorni per ricerca di lavoro.

- Comma 4: la lettera b) non deve applicarsi ai soggiorni per ricerca di lavoro.

- Il regolamento deve definire le modalita' di dimostrazione dei requisiti fissati dalla legge per il rilascio dei permessi di soggiorno, per tutti i tipi di permesso esplicitamente contemplati dalla legge.

- Deve essere definita, coerentemente con il disposto del comma 3 dell'articolo 5 del Testo unico, la durata di ciascun permesso. E' di fondamentale importanza che la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non sia legata alla durata dell'eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato. In tal caso, infatti, la conclusione del rapporto stesso comporterebbe la contemporanea scadenza del permesso, in contrasto con lo spirito del disposto del comma 9 dell'articolo 22 del Testo unico e dell'articolo 8 della Convenzione OIL n.143.

 

Art. 9 - Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.

- Per soggiorni di durata non superiore a trenta giorni dello straniero sul cui passaporto, con visto (se richiesto), figuri il timbro di ingresso con data, la scheda della domanda di permesso con foto sostituisce il permesso di soggiorno.

- Per soggiorni per turismo, di durata non superiore a trenta giorni, di gruppi di almeno dieci persone, la richiesta del permesso puo' essere effettuata dal capo del gruppo. La disponibilita' di mezzi per soggiorno e viaggio puo' essere dimostrata con l'attestazione dell'avvenuto pagamento del viaggio e del soggiorno turistico organizzato. Anche in questo caso la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno sostituisce il permesso.

- Per soggiorni in convivenze religiose, in ospedali o in altri luoghi di cura, la richiesta e il ritiro del permesso puo' essere effettuata da chi presiede le case, gli ospedali o le altre comunita' in cui lo straniero e' ospitato.

- Per soggiorni di durata non superiore a trenta giorni non vale l'obbligo di segnalazione della variazione di domicilio.

- Negli alberghi, negli esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alla frontiera deve essere messe a disposizione degli ospiti stranieri una trascrizione, tradotta nelle lingue piu' diffuse, delle disposizioni del Testo unico e del regolamento concernenti ingresso e soggiorno.

 

Art. 10 - Rilascio del permesso di soggiorno.

- Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto di ingresso o dal Testo unico. Il permesso puo' essere rilasciato anche per

a) richiesta asilo e asilo politico;

b) emigrazione in altro paese;

c) acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (per lo straniero gia' in possesso di altro permesso).

- Il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del codice fiscale dello straniero, anche ai fini dell'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri.

- La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi all'assistenza sanitaria deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

Osservazioni:

- Comma 1: il Testo unico indica la durata massima dei vari permessi. E' necessario chiarire che il permesso viene rilasciato con la durata massima consentita per ciascun motivo.

 

Art. 11 - Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno.

- In caso di rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvi i casi in cui debbano o possano essere disposti il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera ovvero possa si possa applicare la misura di trattenimento di cui al comma 1 dell'articolo 14 del Testo unico, lo straniero e' avvisato che, sussistendone i presupposti, si pocedera' a espulsione nei suoi confronti. Allo straniero e' concesso un termine non superiore a otto giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato.

- Negli altri casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, fuori dai casi di espulsione, allo straniero puo' essere consegnato il foglio di via obbligatorio, o concesso un termine non superiore a dieci giorni per lasciare il territorio dello Stato dal valico indicato.

Osservazioni:

- Occorre prevedere che, nel caso in cui lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti di accordi internazionali (ad esempio, gli Accordi di Schenegen) il suo permesso di soggiorno non possa essere rifiutato o revocato qualora si tratti di permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo, motivi familiari, richiesta di asilo, motivi di salute, motivi religiosi.

- Occorre prevedere che, se, entro un fissato termine dalla data in cui il provvedimento e' stato notificato o comunicato all'interessato, e' depositato ricorso contro i provvedimenti di rifiuto, di revoca, di annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, la presentazione del ricorso differisce i termini per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale. E' necessario anche prevedere che, in caso di annullamento dell'atto impugnato, il questore rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformita' con la sentenza del giudice.

 

Art. 12 - Rinnovo del permesso di soggiorno.

- Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi dell'area Schengen per motivi di turismo non puo' essere rinnovato oltre la duata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi di carattere umanitario o relativi a obblighi costituzionali o internazionali.

- Ai fini del rinnovo, la disponibilita' di un reddito da fonte lecita, sufficiente al sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi a carico, puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato.

- Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato in caso di interruzione del soggiorno per un periodo superiore a sei mesi, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

Osservazioni:

- Il regolamento deve specificare in quali casi il rinnovo e' concesso per una durata doppia di quella originaria, e in quali no.

- Comma 2: la disponibilita' di un reddito (da lavoro o da altra fonte lecita) non deve essere richiesta per il rinnovo di permessi per studio, motivi religiosi, giustizia, etc.

- Nei casi in cui, invece, ai fini del rinnovo del permesso, debba essere richiesta la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti, questi devono essere calcolati sulla base dell’intero periodo di durata del permesso (in questo senso dovranno essere sempre possibili compensazioni tra i periodi), o, se questo risulta piu' vantaggioso per l'interessato, sulla base del reddito prevedibile, qualora la fonte di reddito abbia carattere di continuita' e prosegua oltre il termine di scadenza del permesso. In particolare, quindi, per lo straniero che abbia svolto attivita' di lavoro subordinato, devono essere considerate valide tanto la certificazione di una attivita' lavorativa di congrua durata complessiva conclusa (reddito maturato), quanto quella di attivita' in corso (prospettiva di reddito) anche in assenza di rilevanti redditi maturati in passato.

- Per quanto riguarda le fonti dei mezzi, tra queste vanno comprese:

a) quelle costituite da reddito da lavoro, dipendente o autonomo, in tutte le forme previste dalle norme;

b) quelle costituite dalla distribuzione di utili delle quote sociali nel caso, ad esempio, dei soci delle cooperative non lavoratori o delle associazioni in partecipazione;

c) quelle derivanti da borse di studio o da altri sussidi;

d) quelle riconducibili alla disponibilita' garantita da enti, associazioni o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti.

 

Art. 13 - Conversione del permesso di soggiorno.

- Il permesso di soggiorno per lavoro subodinato o autonomo o per motivi familiari puo' essere utilizzato validamente per le altre attivita' consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare

a) il permesso per lavoro subordinato puo' essere utilizzato per lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto e in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge;

b) il permesso per lavoro autonomo consente lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il lavoro e' in corso, previa comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) Il permesso per motivi familiari consente l'esercizio di lavoro autonomo o subordinato alle precedenti condizioni.

- L'ufficio che rilascia il titolo autorizzatorio ovvero la Direzione provinciale del lavoro comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, lo svolgimento dell'attivita' nei casi in cui il permesso e' utilizzato per motivi di versi da quelli per cui e' stato rilasciato.

- All'atto del rinnovo il titolo del permesso e' modificato corrispondentemente all'attivita' svolta.

- Previa autorizzazione dell'istituzione scolastica o formativa, il permesso per studio consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per un ammontare massimo di venti ore settimanali.

- Salvo che sia diversamente stabilito da eventuali accordi in base ai quali lo straniero e' stato ammesso agli studi in Italia, il permesso per studio o formazione puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso per lavoro nei limiti delle quote fissate dai decreti di programmazione dei flussi.

Osservazioni:

- Comma 4: un limite di venti ore lavorative settimanali per gli studenti e' basso e non consente di mantenersi, in mancanza di borsa di studio, salvo che si finisca per superarlo con ore di lavoro nero. Deve essere inoltre stabilita la possibilita' di iscrizione del titolare di permesso per motivi di studio nelle liste di collocamento e negli albi o registri previsti per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

 

Art. 14 - Iscrizioni anagrafiche.

- Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare davanti all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procede ad accertamenti ed aggiornamenti della scheda anagrafica e ne da' comunicazione al Questore.

- La cancellazione dalle liste anagafiche dello straniero ha luogo, oltre che per i motivi gia' previsti per i cittadini italiani, anche per irreperibilita' accertata, anche per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere entro trenta giorni. La cancellazione e' comunicata al Questore.

- Nella scheda anagrafica dello straniero e' comunque inserita l'indicazione della cittadinanza e della data di scadenza del permesso di soggiorno o di riascio o rinnovo della carta di soggiorno.

- Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinata la comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri tra le varie amministrazioni interessate, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

 

Art. 15 - Richiesta della carta di soggiorno.

- All'atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno lo straniero deve indicare:

a) le generalita';

b) il luogo o i luoghi dove l'interessato ha dimorato nei cinque anni precedenti;

c) il luogo di residenza;

d) le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.

- La domanda deve essere corredata da

a) copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato dall'autorita' italiana da cui risultino nazionalita', anno e luogo di nascita del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi (o del modulo 101) per l'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni in procedimenti penali in corso;

d) foto-tessera in quattro esemplari;

e) marca da bollo, se prescritta.

- Quando la richiesta riguardi anche i familiari dello straniero richiedente, deve essere prodotta anche la documentazione comprovante

a) lo stato di conuge o di figlio minore (rilasciata dall'autorita' dello Stato estero e autenticata dall'autorita' consolare italiana);

b) la disponibilita' di alloggio che soddisfi i requisiti previsti in relazione al ricogiungimento familiare (la prova essendo rappresentata dalla certificazione prescritta dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso);

c) il reddito, nella misura stabilita per il ricongingimento familiare, tenuto anche conto dei redditi dei familiari conviventi non a carico.

- Se la carta e' richiesta in relazione a coniuge, genitore convivente o figlio minore di citadino italiano o comunitario, nella richiesta devono essere indicate le generalita' di entrambi i congiunti interessati. In caso di richiesta per il figlio minore, la richiesta stessa deve essere effettuata da chi esercita la potesta' sul minore. I vincoli di parentela devono essere provati con opportuna certificazione.

- All'atto della richiesta viene rilasciata ricevuta con l'indicazione della data utile per il ritiro della carta. La ricevuta non sostituisce la carta.

Osservazioni:

- Deve essere stabilito che, per straniero titolare di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi, si intende lo straniero che, al momento della presentazione della domanda della carta di soggiorno, e' titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo o motivi familiari o asilo o motivi religiosi o residenza elettiva.

 

Art. 16 - Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.

- La carta di soggiorno e' rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i reqisiti previsti.

- Il documento costituente la carta di soggiorno deve essere rinnovato ogni dieci anni, corredato da nuove fotografie.

Osservazioni:

- Comma 1: restano oscure le condizioni relative al tipo di permesso di soggiorno di cui il richiedente (ex art. 9, comma 1, del Testo unico) deve essere in possesso.

 

Capo IV - Espulsione e trattenimento

Osservazioni:

- L'odg n. 109 del Senato impegna il Governo ad utilizzare il potere regolamentare per introdurre sanzioni alternative all'espulsione quando lo straniero risulti adeguatamente inserito nel tessuto sociale.

- Occorre stabilire che, in caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, il Questore, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, rilasci allo straniero, su richiesta, un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno per i quali l'interessato sia in possesso dei requisiti, e provveda alla cancellazione della segnalazione dell'espulsione dal Sistema Informativo Schengen.

 

Art. 17 - Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.

- I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che curano l'inoltro del ricorso presentato dall'estero ne rilasciano attestazione all'interessato.

- L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' trasmettere al giudice le proprie osservazioni o presentarle oralmente in camera di consiglio (in caso di ricorso esaminato contestualmente al procedimento di convalida del trattenimento).

- L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo' essere rappresentata nel procedimento in camera di consiglio da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

Osservazioni:

- Deve essere precisato che l'esecuzione dell'espulsione dello straniero che abbia presentato ricorso contro il provvedimento di espulsione puo' essere effettuata soltanto dopo che il pretore abbia rigettato tale ricorso.

 

Art. 18 - Divieto di reingresso per gli stranieri espulsi.

- Il divieto di reingresso opera a decorrere dalla data di uscita del territorio.

Osservazioni:

- Deve essere precisato che l'autorizzazione al reingresso dello straniero espulso deve essere rilasciata dal Ministro dell'Interno nei casi in cui sussistono i requisiti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 del Testo unico per il ricongiungimento familiare o per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero nei casi in cui sussistono i motivi di giustizia previsti dall'articolo 17 del Testo unico o da altre disposizioni del Testo unico o del regolamento di attuazione, ovvero qualora il tribunale per i minorenni abbia disposto l'autorizzazione all'ingresso ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo unico, salvo che il magistrato competente ritenga tuttora sussistente la pericolosita' sociale dello straniero espulso a titolo di misura di sicurezza.

- Devono essere esplicitamente previste le procedure per l'inserimento nel Sistema Informativo Schengen dei dati relativi ai divieti di reingresso (art.13, co.13 e 14, del Testo unico), con l'eventuale specificazione della minor durata stabilita dal giudice, e soprattutto quelle per la cancellazione degli stessi in occasione della scadenza del divieto o della autorizzazione del reingresso anticipato.

 

Art. 19 - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

- Il provvedimento di trattenimento e' comunicato all'interessato unitamente al provvedimento di espulsione o respingimento. Lo straniero e' informato del diritto di essere assistito da difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di accedere al gratuito patrocinio.

- Lo straniero e' informato del fatto che, in caso di allontanamento dal centro, la misura sara' ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

- Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo necessario per l'allontanamento dal territorio, ne' oltre i limiti previsti dalla legge. Il trattenimento cessa in caso di mancata convalida.

- Lo svolgimento del procedimento di convalida non puo' essere motivo di ritardo nell'esecuzione dell'allontanamento.

Osservazioni:

- Comma 5: inaccettabile. Occorre al contrario stabilire che le forze di polizia possono procedere all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento dello straniero trattenuto solo dopo che il giudice abbia disposto sia la convalida della misura del trattenimento, sia il rigetto del ricorso eventualmente presentato dallo straniero contro il provvedimento di espulsione prima della conclusione del giudizio sulla convalida del trattenimento, e comunque, nei casi di espulsione, non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data della consegna del provvedimento di espulsione.

- Deve essere previsto il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo agli stranieri per i quali scadano i limiti di tempo per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del Testo unico senza che sia stato eseguito l'allontanamento dal territorio dello Stato. Anche in questo caso, il permesso dovra' abilitare il titolare a provvedere con mezzi leciti al proprio sostentamento.

 

Art. 20 - Modalita' del trattenimento.

- Devono essere garantiti, fermo restando il divieto di allontanamento dal centro, la liberta' di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, la liberta' di corrispondenza, anche telefonica, e i diritti fondamentali della persona.

- Nel centro sono assicurati i servizi per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta' di culto.

- Il centro contribuisce, entro limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, alle spese telefoniche.

- Il trattenimento puo' avvenire solo presso i centri individuati in base alla legge e presso i luoghi di cura, in caso di ricovero per urgenti necessita' di soccorso sanitario.

- In caso di ricovero dello straniero, o di necessita' che egli si rechi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice o presso la rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero in caso di pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri motivi di carattere eccezionale, puo' essere autorizzato l'allontanamento dal centro. Il questore provvede all'accompagnamento da parte della forza pubblica.

- Possono accedere al centro i familiari conviventi, il difensore, i ministri di culto, i membri di associazioni autorizzate, mediante convenzioni, a svolgere attivita' di assistenza ovvero attivita' di sostegno nell'ambito di progetti di collaborazione concordati con il Prefetto.

- Il gestore e il personale del centro sono tenuti a collaborare con il questore.

Osservazioni:

- Comma 1: specificare che e' garantito anche il colloquio con esponenti di enti o associazioni. Salvo che vi ostino comprovati motivi di ordine e sicurezza nazionale, gli esponenti di associazioni e organizzazioni di tutela dei diritti umani o di assistenza degli stranieri, anche non convenzionate, devono comunque avere il diritto di accedere al luogo in cui ha sede il centro di permanenza temporanea e di assistenza e di parlare con lo straniero ivi trattenuto, osservando le prescrizioni e limitazioni derivanti dalla vigilanza del centro da parte delle forze di polizia.

 

Art. 21 - Funzionamento dei centri di permanenza temporanea ed assistenza.

- Per la gestione dei centri e' possibile stipulare convenzioni con l'Ente locale e con altri soggetti pubblici o privati.

- Il prefetto dispone i contolli necessari sulla amministrazione e sulla gestione del centro.

 

Art. 22 - Attivita' di prima assistenza e soccorso.

- Le attivita' di accoglienza e di assistenza, anche di carattere igienico-sanitario, connesse al soccorso dello straniero possono essere attuate anche al di fuori delle strutture di permanenza temporanea, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso alle strutture stesse o all'adozione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

 

Capo V - Disposizioni di carattere umanitario

Art. 23 - Servizi di accoglienza alla frontiera.

- I servizi di accoglienza alla frontiera sono istituiti presso i valichi dove sia stato presentato il maggior numero di domande di asilo negli ultimi tre anni, nell'ambito delle risorse individuate dal documento programmatico.

- I servizi di assistenza possono essere espletati anche mediante convenzioni con associazioni di volontariato o cooperative di solidarieta' sociale. I servizi di informazione possono essere assicurati anche mediante sistemi automatizzati.

- In mancanza di servizi e in caso di necessita', e' interessato l'Ente locale perche' provveda all'accoglienza in un centro di accoglienza.

Osservazioni:

- Comma 2: l'odg n. 5 del Senato impegna il Governo ad adottare norme che consentano l'accesso delle associazioni ai servizi di accoglienza al fine di favorire l'informazione e l'assistenza dello straniero in relazione al rischio di refoulement e di abbandono di minori. Si tratta quindi di informazione ed assistenza anche di natura giuridica.

- Deve essere stabilito, conformemente con il disposto degli articoli 2, comma 6, e 13, comma 7, del Testo unico che il provvedimento di respingimento alla frontiera e' adottato con atto scritto e motivato ed e' comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, unitamente alle modalita' di impugnazione. Deve essere altresi' previsto che tale provvedimento possa essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova il valico di frontiera presso cui il respingimento e' effettuato.

 

Art. 24 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.

- I programmi di asistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 del Testo unico (sul soggiorno per motivi di protezione sociale) sono finanziati dallo Stato per il settanta per cento e dall'Ente locale per il trenta per cento. Il contributo dello Stato e' disposto dal Ministro per le pari opportunita' previa valutazione della commissione appositamente istituita presso il Dipartimento delle pari opportunita'. La Commissione verifica lo stato di attuazione dei progetti ed esprime un parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni di cui all'art. 47, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

 

Art. 25 - Convenzioni con soggetti privati.

- I soggetti privati che vogliono svolgere le attivita' di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 del Testo unico devono iscriversi nella apposita sezione del registro delle associazioni di cui all'art. 42 del Testo unico e stipulare una convenzione con l'Ente locale.

- L'Ente locale verifica il possesso dei requisiti formali e professionali per lo svolgimento dell'attivita'. L'Ente locale dispone anche verifiche semestrali sullo stato di attuazione del programma.

- I soggetti convenzionati devono

a) comunicare al Sindaco l'avvenuto inizio del programma;

b) provvedere a tutti gli adempimenti burocratici per conto delle persone assistite, se impossibilitate;

c) presentare all'Ente locale un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma;

d) rispettare le norme sulla riservatezza e sulla sicurezza delle persone assistite, anche dopo la fine del programma;

e) comunicare a Sindaco e questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero assistito.

 

Art. 26 - Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

- Il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale una volta acquisiti

a) il programma di assistenza ed integrazione sociale conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale appositamente istituita;

b) l'adesione dello straniero al programma, previa avvertenza delle conseguenze di una interruzione della partecipazione al programma stesso;

c) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma sara' realizzato.

- La proposta o il parere del Procuratore della Repubblica sono espressi solo se e' stato iscritto un procedimento penale per fatti di violenza o di grave sfruttamento ai danni dello straniero richiedente, e se lo stesso straniero ha reso dichiarazioni nel corso del procedimento.

Osservazioni:

- Comma 2: coerentemente con il disposto del comma 1 dell'art.18 del Testo unico, e' necessario chiarire, con riferimento alla formulazione del comma 2 di quello stesso articolo, che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sono da considerarsi condizione sufficiente la gravita' e l'attualita' del pericolo, anche in mancanza di un rilevante contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale.

 

Art. 27 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.

- In caso di divieto di espulsione, e' rilasciato, secondo i casi, un permesso di soggiorno

a) per minore eta' (minori), salva l'iscrizione del minore di eta' inferiore a quattordici anni nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario straniero regolarmente soggiornanti, e salvo l'obbligo di informare il Tribunale per i minorenni in caso di minore abbandonato;

b) per motivi familiari (congiunti di italiani);

c) per cure mediche, della durata necessaria come attestata da certificazione sanitaria (donne incinte e donne che abbiano partorito negli ultimi sei mesi);

d) per motivi umanitari (non refoulement), salvo che sia possibile l'allontanamento verso uno Stato che provveda ad accordare protezione.

Osservazioni:

- E' necessario stabilire che, nei casi contemplati dall'articolo 19 del Testo unico, il Ministro dell'Interno o il Questore procedono d'ufficio all'annullamento del provvedimeno amministrativo di espulsione precedentemente adottato nei confronti dello straniero alla conseguente cancellazione della segnalazione dell'espulsione dagli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e dal Sistema Informativo Schengen.

 

Capo VI - Disciplina del lavoro

Art. 28 - Definizione delle quote di ingresso per lavoro.

- Le quote indicate nei decreti sui flussi sono suddivise per ciascun tipo di lavoro: lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale e lavoro autonomo.

- Sono predisposti i collegamenti informativi tra uffici del lavoro, rappresentanze diplomatiche e consolari e questure.

Osservazioni:

- Comma 1: non ha nessun senso stabilire quote distinte per lavoro a tempo determinato e per lavoro a tempo indeterminato, non essendoci una vera distinzione tra le due tipologie. La distinzione tra lavoro stanziale e lavoro stagionale ha senso perche' ad essa corrisponde una distinzione tra i tipi di soggiorno e dei diritti ad esso connessi.

 

Art. 29 - Chiamata dello straniero residente all'estero.

- L'autorizzazione al lavoro per lo straniero residente all'estero e' rilasciata, su richiesta del datore di lavoro, dalla Direzione provinciale del lavoro.

- La domanda deve contenere

a) le generalita' del datore di lavoro o del titolare dell'impresa;

b) le generalita' di ogni lavoratore che si intende assumere;

c) l'impegno di assicurare al lavoratore il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro applicabili;

d) la sede dell'attivita' lavorativa;

e) l'indicazione delle modalita' di alloggio, con l'indicazione del soggetto che sosterra' le spese e, se questi e' il lavoratore, l'ammontare delle spese stesse.

- Alla domanda devono essere allegati

a) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, qualora ad assumere sia un'impresa;

b) copia del contratto di lavoro, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore;

c) copia dela documentazione prodotta dal datore di lavoro a fini fiscali attestante la sua capacita' economica.

- L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata entro venti giorni, previa verifica dei requisiti e del numero di richieste presentate per lo stesso periodo rapportato alle capacita' economiche e alle necessita' relative all'attivita' lavorativa.

Osservazioni:

- Comma 3: alla lettera c) devono essere fissati criteri per determinare in modo certo l'entita' della capacita' economica richiesta. Fino ad oggi, l'imposizione arbitraria di soglie di reddito molto elevate ha impedito, in moltissimi casi, che si instaurassero, per esempio, rapporti di lavoro tra stranieri e anziani bisognosi di assistenza domiciliare.

 

Art. 30 - Nulla osta della questura e visto di ingresso.

- L'autorizzazione al lavoro, unitamente alla domanda e alla documentazione prodotta, e' presentata alla questura per l'apposizione del nulla osta ai fini dell'ingresso. In mancanza di motivi ostativi a carico del lavoratore o del datore di lavoro, il nulla osta e' apposto entro venti giorni dal ricevimento della documentazione.

- Il nulla osta puo' essere rifiutato se il datore di lavoro risulta denunciato per uno dei reati previsti a riguardo dal Testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del c.p.p., o se sia stata applicata a suo carico una misura cautelare.

- L'autorizzazione corredata dal nulla osta e' spedita allo straniero che la presenta, per il rilascio del visto, alla rappreentanza diplomatica o consolare competente.

- Il visto e' rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

 

Art. 31 - Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.

- Le liste di cui all'art. 21 del Testo unico sono aggiornate con l'anno solare. Sono tenute distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, determinato e stagionale, e sulla base della data di presentazione delle domande.

- Le liste riportano, per ogni nominativo, il Paese d'origine, il numero progressivo di presentazione della domanda, il tipo di rapporto di lavoro preferito, le capacita' professionali, la conoscenza della lingua italiana o di una lingua straniera, le precedenti esperienze lavorative, l'eventuale diritto di precedenza per lavoro stagionale.

- I dati contenuti nelle liste sono trasmessi al Ministero del lavoro per l'inserimento nell'Abagrafe annuale informatizzata di cui all'art. 21 del Testo unico.

- L'iscrizione ha effetto per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda. In caso di nuova iscrizione l'anzianita' decorre comunque dalla data di tale iscrizione.

Osservazioni:

- Comma 1 e comma 2, lettera d): la distinzione tra liste per lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e' ancor meno sensata della determinazione di quote distinte.

- Comma 4: il rinnovo (senza soluzione di continuita') dell'iscrizione nelle liste non deve interrompere l'anzianita' di iscrizione. In caso contrario, resta forte l'incentivo per una migrazione irregolare.

 

Art. 32 - Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.

- I dati delle liste sono messi a disposizione dei datori di lavoro e dei sindacati.

- Le chiamate al lavoro sono effettuate, relativamente ai lavoratori iscritti nella lista, con le modalita' di cui agli articoli 29 e 30 del presente regolamento.

- Per le richieste numeriche si procede, a parita' di requisiti professionali, nell'ordine di priorita' di iscrizione nella lista.

Osservazioni:

- Comma 1: i dati relativi alla propria posizione in graduatoria devono essere accessibili a ciascun lavoratore.

 

Art. 33 - Prestazione di garanzia.

- Possono prestare garanzia i cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a due anni, che dispongano di risorse economiche adeguate e per le quali non sussista alcuno dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione al lavoro.

- La garanzia puo' essere prestata per non piu' di due stranieri per anno. Deve riguardare

a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

b) la disponibilita' di alloggio;

c) la prestazione di mezzi di sostentamento in misura non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

- La garanzia relativa ai punti a), c) e d) deve essere prestata mediante fideiussione o polizza assicuativa, il cui titolo e' depositato in questura all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso. Il titolo e' restituito a seguito del diniego dell'autorizzazione o del visto, o a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro suubordinato.

- La garanzia relativa all'alloggio puo' essere certificata mediante impegno di chi ne ha la disponibilita', corredato dalla documentazione relativa all'idoneita' prevista dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

- La garanzia puo' essere prestata anche da associazioni professionali e sindacali e da associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, a condizione che

a) sussistano le condizioni patrimoniali previste da apposito regolamento o, in mancanza, condizioni proporzionali a quelle previste per la prestazione di garanzia da parte di privati;

b) non sussistano a carico dei legali rappresententi e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al lavoro;

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dell'ordinamento dell'associazione.

- Regioni, enti locali e comunita' montane possono prestare garanzia nei limiti delle risorse deliberate dai rispettivi ordinamenti.

Osservazioni:

- Comma 1: la durata residua del permesso necessaria per poter prestare garanzia deve essere ridotta a diciotto mesi. La previsione di una durata di due anni esclude, di fatto, tutti i titolari di permesso di soggiorno

- Comma 1: stabilire cosa si intenda per capacita' economica adeguata alla prestazione di garanzia, facendo riferimento ai parametri fissati per il ricongiungimento familiare.

 

Art. 34 - Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

- La garanzia e' presentata, con la documentazione prescritta, alla questura con l'indicazione nominativa degli stranieri. In caso di garanzia prestata da ente o associazione, la garanzia riguarda i soggetti in posizione piu' alta nelle liste.

- L'autorizzazione e' concessa, se sussistono i requisiti, e se non esistono motivi ostativi, entro sessanta giorni. Copia dell'autorizzazione e' trasmessa alla Direzione centrale del lavoro.

- L'autorizzazione e' inviata al lavoratore straniero, e da questi presentata, con la richiesta di visto, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Il visto e' rilasciato entro trenta giorni, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Osservazioni:

- Comma 1: le liste di cui si parla negli articoli precedenti sono quelle facoltative istituite sulla base di accordi bilaterali. L'art. 23 del testo unico prevede invece, al comma 4, l'istituzione obbligatoria di liste (per l'ingresso per ricerca di lavoro) nei consolati o nelle ambasciate italiane. Niente di male che le prime confluiscano nel piu' vasto insieme delle seconde; ma non possono rimpiazzarle.

- L'ingresso per ricerca di lavoro, che scatta, a completamento delle quote programmate per l'inserimento nel mercato del lavoro, una volta trascorsi sessanta giorni riservati alla prelazione degli sponsor (art. 23, comma 4, del Testo unico), e' completamente dimenticato dalla presente versione del regolamento. Non si dimentichi che e' l'unico canale serio di ingresso regolare per lavoro. Se non lo si rendera' efficiente, l'immigrazione fluira' sempre per vie irregolari o improprie (es.: asilo).

 

Art. 35 - Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.

- Lo straniero entrato per inserimento nel mercato del lavoro deve chiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro e, esibendo la scheda della domanda di permesso, l'iscrizione nelle liste di collocamento. Il permesso e' rilasciato a condizione che l'iscrizione sia stata effettuata.

- In presenza di un contratto di lavoro, lo straniero iscritto nelle liste di collocamento ottiene un permesso per lavoro subordinato della durata

a) di due anni, in caso di rapporto a tempo indeterminato;

b) del rapporto di lavoro, ma comunque non inferiore a dodici mesi, in caso di rapporto stagionale o a tempo determinato.

- Alla scadenza del permesso per inserimento nel mercato del lavoro, lo straniero che non abbia ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve lasciare l'Italia.

Osservazioni:

- Comma 3: puo' essere utile ribadire, coerentemente con un precedente articolo, che il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato scatta allorche' il reddito (anche cumulato con quello derivante da fonti lecite diverse dal lavoro subordinato) supera l'importo dell'assegno sociale.

- Occorre precisare che l'autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro consente allo straniero di instaurare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, inclusi rapporti di apprendistato, di tirocinio o di formazione, o qualsiasi attivita' di lavoro autonomo, nonche' di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per un anno convertibile in permesso per lavoro subordinato o autonomo se lo straniero abbia in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato o una regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo.

 

Art. 36 - Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato o dimesso.

- I lavoratori licenziati o dimessi prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro in Italia sono iscritti nelle liste di collocamento per il periodo di durata residua del permesso e, comunque, per un periodo non inferiore a un anno.

- Il permesso di soggiorno del lavoratore licenziato o dimesso (nuovamente iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di durata residua del permesso, ma comunque per un periodo di durata non inferiore a un anno) e' rinnovato con scadenza non anteriore a un anno dalla data di nuova iscrizione nelle liste di collocamento.

- Per l'ulteriore rinnovo del permesso e per l'obbligo di uscita dal territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Osservazioni:

- Comma 1: prevedere che si dia comunque luogo a iscrizione nelle liste di collocamento, anche per licenziamenti che occorrano dopo che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro.

- E' opportuno stabilire che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato sia rinnovato

a) per quattro anni, se lo straniero ha in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali;

b) per due anni, se lo straniero risulta occupato con altri tipi di rapporti di lavoro subordinato o in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di tirocinio o di apprendistato, ovvero se percepisce in Italia una pensione di vecchiaia, di anzianita' o di invalidita';

c) per un anno, se lo straniero e' iscritto nelle liste di collocamento e privo di occupazione regolare.

In caso contrario, tra l'altro, resterebbe inefficace la previsione di possibile rinnovo per durata doppia di quella del permesso originale (art. 5, comma 4, del Testo unico).

Art. 37 - Accesso al lavoro stagionale.

- Le autorizzazioni al lavoro stagionale sono rilasciate entro quindici giorni dalla richiesta, con le modalita' previste dall'art. 29 del presente regolamento e nel rispetto dei diritti di precedenza per il reingresso.

- Le richieste di autorizzazione possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria, per conto degli associati, o da piu' datori di lavoro, per lo stesso lavoratore straniero, per piu' periodi di lavoro nel corso della stessa stagione. Fermo restando il limite massimo previsto per il soggiorno (sei o nove mesi), ulteriori autorizzazioni al lavoro per lo stesso lavoratore stagionale vanno collegate alla prima e considerate compresa in questa.

- Riguardo al nulla-osta della questura si osservano le disposizioni dell'art. 30 del presente regolamento.

- La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato e' possibile solo a partire dalla seconda stagione regolare, nell'ambito delle quote fissate per gli ingressi per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Osservazioni:

- Comma 7: cosi' come e' formulato, il comma prevede che la conversione possa avvenire solo durante la seconda stagione di lavoro in Italia. Questo non e' previsto dal testo unico, che invece consente la conversione anche a partire dal primo anno di soggiorno per lavoro stagionale. Al comma 4 dell'art. 24 del testo unico, infatti, il soggetto (sottinteso) del secondo periodo e' "il lavoratore stagionale", e non "il lavoratore stagionale che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno...", come si evince dalla formulazione del primo periodo dello stesso comma.

- Comma 7: non sta scritto da nessuna parte, nel testo unico, che la possibilita' di lavoro che determina la conversione del permesso debba afferire allo stesso settore produttivo per cui e' stato autorizzato l'ingresso.

- Devono essere esplicitamente previste le modalita' per far valere in modo certo il diritto di precedenza da parte del lavoratore che lasci il teritorio dello Stato nei termini previsti.

 

Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

- La richiesta di mancanza di motivi ostativi all'iscrizione in albi o registri e agli altri adempimenti previti per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro autonomo puo' essere effettuata anche dal procuratore dello straniero.

- Per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o tecniche il Ministro (o altro organismo) competente per materia provvede al riconoscimento dei titoli di studio o delle attestazioni di capacita' professionali rilasciati all'estero.

- Per la dichiarazione, relativa all'assenza di motivi ostativi, da parte dell'autorita' competente si prescinde dalla effettiva presenza dello straniero in Italia e dal possesso del permesso di soggiorno.

- Lo straniero deve anche ottenere dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o dall'Ordine professionale l'attestazione dei parametri di riferimento relativi alle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio della professione.

- Dichiarazione e attestazione, unitamente a copia della domanda presentata per ottenerla e della documentazion eprodotta, devono essere presentate in questura per l'apposizione del nulla osta ai fini dell'ingresso.

- Il nulla osta e' apposto entro venti giorni dalla presentazione della domanda se non sussistono motivi ostativi.

- Dichiarazione, autorizzazione e nulla osta sono presentati alla rappresentanza consolare o diplomatica ai fini del rilascio del visto. Il visto e' rilasciato previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della documentazione fatta pervenire al M.A.E. dai ministeri competenti e dall'Unione delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Osservazioni:

- Comma 3: disciplinare la prestazione di garanzia in favore del lavoratore autonomo.

- Comma 4: prevedere che la documentazione possa essere spedita (anziche' presentata) in questura.

- Comma 5: prevedere che la dichiarazione corredata dal nulla-osta della questura possa essere spedito all'interessato.

- Comma 6: qual'e' la documentazione che i ministeri competenti dovrebbero spedire al MAE?

- E' necessario chiarire che, riguardo alla dimostrazione di disponibilita' di alloggio, e' sufficiente la dimostrazione della disponibilita' di mezzi corrispondenti (l'alloggio puo' essere di fatto reperito solo sucessivamente all'ingresso).

- E' opportuno stabilire esplicitamente che il permesso di soggiorno per lavoro autonomo sia rinnovato (per durata doppia di quella originariamente prevista) qualora siano soddisfatte le condizioni indicate nei commi 2, 3 e 4, dell'articolo 26 del Testo unico e l'interessato dimostri di avere in corso una regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo, anche diversa da quella originariamente autorizzata.

 

Art. 39 - Ingresso per lavoro in casi particolari.

- Per ciascuno dei casi particolari di ingresso per lavoro fuori quota previsti dall'articolo 27 del Testo unico sono stabilite la durata massima dell'autorizzazione al lavoro e del permesso di soggiorno, nonche' competenze e modalita' di rilascio delle autorizzazioni.

 

Art. 40 - Anagrafe dei lavoratori.

- Sono comunicati all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

a) le autorizzazioni allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e le iscrizioni nelle liste di collocamento (qualora riguardino stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi);

b) le iscrizioni e variazioni anagrafiche segnalate alla questura;

c) le assunzioni segnalate dai datori di lavoro.

 

Capo VI bis (da inserire) - Ricongiungimento, permesso per motivi familiari e condizione dei minori.

Osservazioni:

- La possibilita' di ricongiungimento con dimostrazione successiva dei requisiti di reddito e alloggio (art.29, comma 6, del Testo unico) deve essere garantita, oltre che al genitore naturale, anche al genitore tout court, al tutore e all'affidatario del minore regolarmente soggiornante in Italia, che altrimenti risulterebbero inaccettabilmente discriminati.

- Coerentemente con l'approvazione dell'emendamento che ha rimosso le restrizioni previste dal testo originario in relazione al tipo di permesso di soggiorno convertibile in permesso per motivi familiari, deve essere chiarito che la disposizione secondo la quale "la conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare" (art.30, comma 1, lettera c, del Testo unico) non deve essere interpretata in senso restittivo. Qualora, infatti, la si intendesse (con evidente alterazione del significato dei termini adoperati dal legislatore) come preclusione ad una conversione nei casi in cui manchi meno di un anno alla scadenza del permesso, se ne tradirebbe la finalita', che consiste, evidentemente, nell'offrire una opportunita' di consolidamento della condizione di soggiorno dello straniero, senza richiederne un preventivo ritorno in patria. La conversione risulterebbe infatti consentita solo a stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata superiore - in senso stretto - a un anno; vale a dire, ai soli titolari di permessi di soggiorno per lavoro, per i quali la conversione del permesso in un permesso per motivi familiari e' del tutto priva di convenienza.

- Coerentemente con la formulazione del comma 5 dell'articolo 30 del Testo unico, che cita esplicitamente, i requisiti (relativi ai minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' lavorativa) da richiedere per la conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro, occorre chiarire che nessun altro requisito e' previsto per la conversione in permesso per lavoro o per studio nei casi contemplati dal suddetto comma.

- Occorre stabilire che al minore straniero in stato di abbandono o comunque non convivente con straniero sia rilasciato e rinnovato un autonomo permesso di soggiorno su domanda del legale tutore o del legale affidatario, valido finche' dura lo stato di abbandono o l'affidamento.

- La possibilita' che il Tribunale per i minorenni deroghi alle altre disposizioni su ingresso e soggiorno in relazione al genitore straniero di un minore che si tovi sul territorio italiano (art.31, comma 3, del Testo unico), a tutela delle condizioni di sviluppo del minore stesso, non deve essere subordinata alla condizione di convivenza del genitore e del minore (e' frequente il caso di genitori alloggiati presso il datore di lavoro e costretti ad affidare il figlio minore ad un istituto). Tale possibilita' deve inoltre essere estesa al caso di tutore o affidatario straniero di minore presente in Italia. Devono infine essere stabilite le modalita' con cui, in sede di espulsione o respingimento o richiesta di visto di ingresso, lo straniero possa concretamente richiedere al Tribunale per i minorenni l'adozione di una siffatta decisione, nonche' le modalita' e i termini per la trasmissione alla rappresentanza diplomatico consolare italiana all'estero e/o alla Questura della autorizzazione rilasciata dal Tribunale per i minorenni ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del Testo unico, anche ai fini del successivo inoltro al Centro elaborazione dati del Minstero dell'interno e, ove prescritto, al Sistema Informativo Schengen.

- Deve essere previsto che allo straniero autorizzato a soggiornare in Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del Testo unico sia rilasciato un permesso di soggiorno che lo abiliti a provvedere con mezzi leciti al sostentamento proprio e dei familiari conviventi.

 

Capo VII - Disposizioni in materia sanitaria

Art. 41 - Iscrizione al servizio sanitario nazionale.

- Lo straniero per il quale valga l'obbligo di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e' iscritto, con i familiari a carico, nella ASL del territorio in cui dimora. Per dimora si intende

a) la residenza anagrafica

ovvero, in mancanza di essa,

b) il domicilio che figura sul permesso di soggiorno in corso di validita' o di rinnovo.

La dimora da oltre tre mesi in un centro di accoglienza e' considerata abituale.

- Il lavoratore stagionale o frontaliero e' iscritto, per tutta la durata dell'attivita' lavorativa, nella ASL del Comune nel quale e' stato eletto domicilio.

- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del Testo unico, per "lavoro autonomo" si intende qualsiasi attivita' lavorativa che non rientri nell'ambito del lavoro subodinato. Non si considerano impegnati in attivita' di lavoro autonomo i titolari di permesso di soggiorno per affari.

- La parita' stabilita dal comma 1 dell'articolo 34 del Testo unico comporta che

a) gli stranieri iscritti nelle liste di collocamento sono iscritti gratuitamente al Servizio sanitario nazionale;

b) si applica anche agli stranieri la ficalizzazione dei contributi di assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, come previsto dal decreto legislativo 446/97;

c) non e' necessario procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale; si procede a cancellazione dell'iscritto in caso di revoca o di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, sempre che non penda ricorso al TAR avverso tali provvedimenti, ovvero in caso di vaiazioni dello status della persona che comportino il venir meno del diritto all'iscrizione;

d) lo straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale puo' fruire dell'assistenza riabilitativa e protesica.

- L'iscrizione facoltativa al SSN e' consentita allo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi. Si applicano le disposizioni del presente articolo relative all'identificazione della dimora ai fini dell'iscrizione.

Osservazioni:

- Comma 5: chiarire che si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 del presente articolo (anziche' 1 e 3). Il comma 4 infatti riguarda la specificazione della parita' con il cittadino italiano in fatto di obblighi e diritti dell'iscritto; il comma 3 specifica solo il significato dell'espressione "lavoro autonomo", irrilevante nel caso considerato dal comma 5).

- Deve essere chiarito come, ai fini del rinnovo del permesso per motivi di studio, sia sufficiente, in caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la certificazione della iscrizione in corso di validita' (salva l'eventuale condizione di esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota relativa all'iscrizione per il periodo per cui si chiede il rinnovo).

- Occorre precisare che la copertura sanitaria per i richiedenti asilo (art.34, comma 1, del Testo unico) vale sino al completamento delle procedure di riconoscimento dello status, inclusi gli eventuali ricorsi.

- Occorre precisare che la parita' con i cittadini italiani rispetto alla fruizione dei servizi (art.34, comma 1, del Testo unico) comprende anche la possibilita' di accedere alle prestazioni sanitarie in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero (Circolare del Ministero della Sanita' n. 33 del 1989) e l'esenzione dal pagamento dei ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche in caso di indigenza, patologie di rilevanza sociale (ipertensione arteriosa, diabete, tubercolosi, infezione da HIV, etc.), tutela della maternita', e per le categorie di invalidi ed assimilati e di donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione.

 

Art. 42 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.

- Le Aziende ospedaliere o le ASL chiedono al Ministero dell'interno il rimborso per le prestazioni ospedaliere urgenti lasciate insolute dallo straniero regolarmente soggiornante non iscritto al Servizio sanitario nazionale.

- Le prestazioni non urgenti sono erogate, su richiesta, dietro pagamento delle tariffe relative.

- Il rimborso degli oneri per le prestazioni erogate sulla base di accordi internazionali ovvero, a beneficio di profughi o sfollati, sulla base di specifiche disposizioni di legge che li pongano a carico delle amministrazioni pubbliche e' chiesto dalle Aziende ospedaliere, tramite le USL, al Ministero della sanita'.

- Agli stranieri irregolari sono assicurate le prestazioni urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, come previsto dall'art. 35, comma 3, del Testo unico. Per la prescrizione e la registrazione delle prestazioni, per la loro rendicontazione e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate e' utilizzato un codice regionale formato dall sigla STP (straniero temporaneamente pesente), dal codice ISTAT relativo alla struttura che lo rilascia e da un numero progresivo attribuito al momento del rilascio. Il codice e' riconosciuto su tutto il territorio nazionale e identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'art. 35, comma 3, del Testo unico.

- Le Regioni individuano le modalita' piu' opportune perche' le cure essenziali e continuative previste dall'art. 35, comma 3, del Testo unico possano essere erogate nelle strutture della medicina del territorio o nei presidi pubblici o accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale o ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

- Le prestazioni erogate a soggetti privi di risorse sufficienti, incluse le quote di partecipazione alla spesa non versate, sono rmborsate alle Aziende ospedaliere dalle ASL, quando non si tratti di prestazioni urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno.

- Lo stato di indigenza e' riconosciuto sulla base di autodichiarazione dell'interessato presentata all'ente erogante la prestazione.

- La richiesta di rimborso di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali deve essere presentata al Ministero dell'interno con la sola indicazione del codice regionale STP di identificazione dello straniero, della diagnosi e del tipo di prestazione erogata.

Osservazioni:

- E' necessario prevedere che agli stranieri presenti sul territorio dello Stato non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno siano comunque assicurati anche gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

- E' necessario prevedere possibilita' di accesso a comunita' terapeutiche o ad altre strutture protette (e relativi strumenti di finanziamento) per i detenuti stranieri tossicodipendenti o affetti da patologie incompatibili con la vita carceraria (ad esempio, AIDS). Analoghe possibilita' vanno previste per gli stranieri dimessi da istituti penitenziari.

 

Art. 42 bis - Ingresso e soggiorno per cure mediche.

- In caso di ingresso per cure mediche, il deposito cauzionale per la copertura degli oneri presumibili delle prestazioni richieste, ove richiesto, dovra' ammontare al cinque per cento della somma prevista e dovra' essere versato in lire italiane o in dollari USA.

- L'ingresso per cure mediche nell'ambito di interventi umanitari puo' aver luogo anche in relazione a programmi approvati dalle regioni ai sensi dell'articolo 32, comma 15, della legge 449/97.

 

Capo VIII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni

Art. 43 - Iscrizione scolastica.

- L'iscrizione dei minori alla scuola dell'obbligo puo' essere richiesta, anche per minori irregolarmente soggiornanti, in qualunque periodo dell'anno scolastico.

- L'iscrizione di minori privi di documentazione anagrafica o relativa al soggiorno completa sono iscritti con riserva. L'incompletezza della documentazione e' sanata per effetto del conseguimento dei titoli finali del corso di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

- L'iscrizione e' disposta, d'ufficio, per a classe corrispondente all'eta' anagrafica del minore. L'iscrizione puo' essere disposta per classe diversa, sulla base di determinazioni adottate dal collegio dei docenti tenendo conto del diverso ordinamento degli studi (in tal caso, iscrizione in una classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore), della preparazione del minore, del corso di studi svolto, del titolo di studi posseduto.

- Il Collegio dei docenti propone la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi, evitando che si formino classi con presenza straniera predominante.

- Per l'approfondimento della conoscenza della lingua italiana possono essere attivati corsi intensivi nell'ambito delle attivita' aggiuntive.

- Il Consiglio di circolo o di istituto stipula convenzioni per l'attivazione di interventi a tutela della diversita' culturale e di lingua.

- A vantaggio degli stranieri adulti le istituzioni scolastiche organizzano corsi di lingua, corsi per il onseguimento del titolo della scuola dell'obbligo, il diploma di qualifica o il diploma di scuola secondaria superiore, corsi di formazione e tutte le altre iniziative previste dall'O.M. n.455/97.

- Il Collegio dei docenti formula proposte relative alle modalita' di comunicazione (anche con l'apporto di mediatori culturali) con le famiglie degli alunni stranieri.

Osservazioni:

- Comma 1: che cosa vuol dire che l'irregolarita' e' sanata dal conseguimento dei titoli di studio?

- Comma 6: stabilire chi puo' accedere ai corsi di istruzione superiore e di formazione.

- Occorre prevedere esplicitamente, in conformita' con il disposto del comma 1 dell'articolo 6 e del comma 4 dell'articolo 9 del Testo unico, che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio, o di una carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno possa iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, accedere agli esami finali e ricevere il medesimo trattamento previsto per l'allievo italiano, salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente ricevuta all'estero.

- E' necessario che sia disciplinato il riconoscimento legale dei titoli di studio conseguiti all'estero (art.38, comma 7, lettera b, del Testo unico), nonche' la "dichiarazione di corrispondenza", che, pur non implicando tale riconoscimento, viene attualmente rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (per i soli titoli secondari ottenuti all'estero) e risulta utile per la dimostrazione della qualifica professionale presso il collocamento o le camere di commercio.

 

Art. 44 - Accesso degli stranieri alle universita'.

- Il numero di studenti stranieri ammessi all'immatricolazione e' definito da ciascun ateneo entro il 31 dicembre di ogni anno in armonia con gli orientamenti comunitari in materia e in coerenza con le esigenze dela politica estera di cooperazione allo sviluppo. Sono ammessi in soprannumero gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio assegnate, per tutta la durata del corso, dal MAE o dai governi dei paesi di provenienza. In caso di corsi a numero chiuso, l'ammissione e' comunque subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.

- Sono istituiti corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli studenti entrati con visto di ingresso per studio, nell'ambito delle quote programmate, o che rientrino nelle categorie che possono accedere all'iscrizione universitaria (art. 39, comma 5, del Testo unico) e che non siano in possesso di certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.

- Il rinnovo del permesso di soggiorno per studio e' condizionato al superamento di un esame per il primo anno, di due per i successivi.

- Gli studenti stranieri accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 390/91 a parita' con gli studenti italiani.

- Per la concessione di borse di studio, prestiti d'onore e servizi abitativi si applicano le disposizioni del D.P.C.M. emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 390/91. Regioni e Universita' possono comunque destinare una percentuale di posti agli studenti stranieri.

- Per l'accertamento delle condizioni economiche degli studenti stranieri si applicano le disposizioni del suddetto decreto. La certificazione e' effettuata dalle competenti autorita' del paese dove i redditi sono stati prodotti; la corripondente documentazione e' tradotta in lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti. Qualora esistano particolari difficolta', attestate dall'Ambasciata italiana, per il rilascio della documentazione, la certificazione puo' esere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia ed e' legalizzata dalla Prefettura.

- Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano, ai fini dell'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, le dichiarazioni di valore, per l'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria conseguiti all'estero, fornendo informazioni sul sistema di valutazione cui fa riferimento il giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'universita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri, sonodeterminate le tabelle di corrispondenza tra la valutazione adottata all'estero e quella adottata in Italia.

- Le regioni possono consentire l'accesso gratuito alle mense universitarie allostudente straniero in condizioni (documentate) di disagio economico.

Osservazioni:

- Comma 4: regolamentare la prestazione di garanzia a vantaggio di studenti universitari. Stabilire poi che la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento non debba corrispondere all'intero anno di validita' del permesso di soggiorno (oggi e' richiesta la dimostrazione di copertura corrispondente a un milione di lire al mese per un periodo di sei mesi, e gia' questa previsione risulta limitativa), anche in considerazione dei tempi necessari agli adempimenti burocratici relativi all'assegnazione di borse e provvidenze. Prevedere infine, stante il carattere spesso assai precario dell'attivita' lavorativa svolta dallo studente, che la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento possa fondarsi su autodichiarazione dell'interessato.

- Comma 5: disciplinare il rinnovo del permesso di soggiorno per studio conformemente all'odg n. 8 del Senato, prevedendo che il permesso possa essere rinnovato fino a tre anni fuori corso (salvo che non si voglia evitare la posizione di un limite), e anche oltre su indicazione del Consiglio di corso di laurea o per consentire l'affrontamento dell'esame finale; che i requisiti relativi al profitto siano rilassati in caso di impedimenti legati alle condizioni di salute; che siano coperti dal rinnovo i tempi necessari per sostenere, a titolo conseguito, gli esami di abilitazione professionale, di ammissione ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione. Tenuto conto poi del fatto che l'anno accademico termina nel mese di Aprile, fissare corrispondentemente il termine per calcolare il periodo in cui si devono sostenere gli esami prescritti e prevedere la possibilita' di proroga del permesso per consentire di sostenere gli esami entro tale termine.

- Comma 6: chiarire che la parita' si estende a tutte le provvidenze, incluse l'esenzione dalle tasse universitarie, le collaborazioni a tempo parziale, la partecipazione ai progetti internazionali (ad esempio, il progetto Socrates-Erasmus).

- Occorre specificare che la parita' rispetto agli studenti italiani (art.39, comma 1, del Testo unico) si estende all'accesso alle abilitazioni professionali, ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, senza i vincoli previsti precedentemente (ad esempio, la titolarita' di borsa di studio).

 

Art. 45 - Riconoscimento dei titoli di studio universitari.

- Il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti all'estero, e' effettuato, nell'ambito della loro autonomia, dalle universita' e dagi istituti di istruzione universitari, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.

- Le universita' e gli istituti di istruzione universitari si pronunciano sulla richiesta di riconoscimento entro novanta giorni, salva la necessita' di una fase istruttoria ulteriore della durata di trenta giorni.

- In caso di rigetto della domanda o di superamento dei termini prescritti, il richiedente puo' presentare, entro sessanta giorni, istanza al M.U.R.S.T., che invita, con osservazioni motivate, l'universita' a riesaminare la richiesta o a pronunciarsi in merito.

- Il riconoscimento dei titoli di studio di istruzione superiore per finalita' diverse dallo svolgimento di una professione in Italia e' operato secondo le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

Osservazioni:

- Comma 1: e' preferibile centralizzare la competenza del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

- E' opportuno che sia disciplinata anche la "dichiarazione di corrispondenza" dei titoli universitari, che pur non comportando un riconoscimento legale del titolo (e non conferendo quindi al titolare abilitazione all'esercizio di una professione), e' utile a dimostrare il livello della formazione universitaria conseguita.

 

Art. 46 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.

- Per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione conseguiti in un paese straniero si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 115/92 e 319/94 o delle specifiche direttive della Comunita' europea.

- Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di misure compensative, il Ministro competente cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 115/92 e all'articolo 14 del decreto legislativo 312/94, puo' disporre, con decreto, che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della prova, i contenuti della formazione aggiuntiva e le sedi dove la stessa deve essere acquisita.

- Le Universita' possono provvedere all'omologazione del diploma di laurea e degli altri titoli di studio universitari del settore sanitario nonche' all'ammissione agli esami di abilitazione per l'esercizio di una professione sanitaria solo nei confronti di quanti rientrino nelle quote per le specifiche professioni sanitarie definite sulla base dell'articolo 3, comma 4, del Testo unico. A tal fine, le Universita' sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Ministero della sanita' sulla omologabilita' del titolo e sulla ammissibilita' dello straniero agli esami di Stato.

Osservazioni:

- Comma 7: si tratta di una evidente forzatura interpretativa del disposto del Testo unico, dovendo essere contingentate, sulla base dell'articolo 37, comma 3, del Testo unico le iscrizioni negli albi, non gli accessi all'abilitazione o al riconoscimento dei titoli.

- Coerentemente con l'o.d.g. 500 del Senato accolto dal Governo, che impegna il Governo ad attivarsi perche' gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano conseguito i titoli abilitanti allo svolgimento delle professioni possano iscriversi agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, e' necessario stabilire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 del Testo unico, criteri per la definizione delle percentuali massime di impiego che non ostacolino l'accesso agli albi degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ne' lo svolgimento della corrispondente attivita' professionale. Tali criteri possono invece comportare restrizioni per l'accesso degli stranieri ancora residenti all'estero.

 

Art. 46 bis - Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.

- Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

- Per l'iscrizione e la cancellazione da tali elenchi speciali si applicano le disposizioni del Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni.

- Il Ministro della sanita' pubblica ogni anno gli elenchi speciali e gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconocimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

- L'iscrizione in albi o elenchi speciali e' disposta previo accertamento della conoscenza della lingua e delle principali disposizioni che regolano lo svolgimento della professione in Italia. L'accertamento e' effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Ministero della sanita', con oneri a carico dell'interessato.

- Presidi e istituzioni sanitarie pubblici o privati comunicano il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

- Per gli stranieri appartenenti a un ordine religioso si deroga, riguardo all'iscrizione negli albi professionali e allo svolgimento della professione alle dipendenze dell'ordine stesso, alle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del Testo unico.

 

Art. 46 ter - Prestazione professionale occasionale di servizi sanitari.

- Lo straniero in possesso di titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria conseguito in un paese non appartenente all'Unione europea puo' esercitare prestazioni professionali occasionali, anche in strutture pubbliche o private, senza essere iscritto in albi professionali o elenchi speciali, previa autorizzazione del Ministero della sanita' (concessa anche per periodi tempo predeterminati e ricorrenti in relazione ad esigenze di pubblico interesse assistenziale, didattico e di ricerca).

- Con l'autorizzazione sono stabiliti le condizioni e i limiti temporali per tale esercizio, tenendo conto della formazione professionale acquisita.

- L'autorizzazione e' comunicata all'ordine professionale, per l'iscrizione temporanea nell'albo o in apposito registro, senza oneri a carico dell'interessato.

 

Capo VIII bis (da inserire) - Misure di assistenza sociale, alloggio, condizione dei detenuti

Osservazioni:

- E' opportuno che l'equiparazione dello straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno al cittadino italiano ai fini della fruizione delle misure di assistenza sociale sia estesa esplicitamente alla iscizione nelle liste degli invalidi civili ai fini delle assunzioni obbligatorie (legge 482/1968). Deve essere anche previsto che lo straniero portatore di handicap o di invalidita' possa accedere all'accertamento di tale condizione a parita' con i cittadini italiani.

- Occorre prevedere che il detenuto straniero abbia la possibilita' di intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari, e che, in tali casi l'autorita' penitenziaria disponga la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta. Occorre inoltre prevedere che, quando non siano presenti in Italia familiari in possesso di un apparecchio telefonico, il detenuto straniero possa effettuare telefonate dirette ad altri destinatari, compatibilmente con le suddette esigenze.

- E' opportuno prevedere che l'autorita' penitenziaria, anche in collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, si adoperi per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione e, comunque, allo svolgimento di attivita' lavorativa (indispensabile allo straniero per procurarsi lecitamente sia pur minimi mezzi economici nel periodo della sua detenzione).

- E' necessario prevedere che al cittadino straniero detenuto sia rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, sempre che il cittadino straniero non debba essere espulso ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico.

- E' necessario prevedere la possibilita' di prestazione di garanzia, in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento, da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, ovvero da parte di enti o associazioni, finalizzata all'ingresso di familiari in visita allo straniero detenuto.

- La predisposizione di strutture alloggiative adibite a centro di accoglienza deve essere finalizzata a favorire anche

a) l’ospitalita' ed il sostegno allo straniero in condizioni di salute precarie, perche' dimesso dalle strutture ospedaliere ma non ancora in grado di provvedere a se' stesso o perche' sottoposto a terapie, anche tramite day hospital, prolungate e debilitanti;

b) la disponibilita' di una dimora che consenta al detenuto straniero maggiorenne, privo di alloggio idoneo o senza fissa dimora, di avvalersi della misura della detenzione domiciliare, nei casi previsti dall’art.47 ter, e dell’affidamento in prova di cui agli artt.47 e 47 bis dell’O.P.

 

Capo IX - Disposizioni sull'integrazione sociale

Art. 47 - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' in favore degli immigrati.

- Il registro tenuto presso il Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio e' diviso in tre sezioni:

a) enti e associazioni che svolgono attivita' per l'integrazione sociale (art. 42 del Testo unico);

b) enti e associazioni ammesse alla prestazione di garanzia (art. 23 del Testo unico);

c) enti e associazioni abilitati alla realizzazione di programmi di protezione sociale (art. 18 del Testo unico).

- L'iscrizione alla sezione di cui alla lettera a) e' condizione necessaria per l'accesso, diretto o attraverso convenzioni, ai fondi previsti dall'art. 45 del Testo unico.

- Non possono essere iscritti nel registro enti o associazioni i cui responsabili siano stati colpiti da misure di prevenzione o siano sottoposti a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal Testo unico o dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., ovvero siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno degli stessi reati.

 

Art. 48 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

- Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a) del presente regolamento enti e associazioni che possano provare

a) fini statutari di solidarieta' e non di lucro; democraticita' dell'ordinamento interno;

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto;

c) sede legale in Italia e possibilita' di azione in Italia e all'estero;

d) esperienza biennale di lavoro per l'integrazione degli stranieri.

- Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) del presente regolamento enti e associazioni che possano provare

a) disponibilita' di strutture alloggiative;

b) disponibilita' economiche adeguate alla prestazione di garanzia e all'eventuale rimpatrio dello straniero (per il sostentamento dello straniero si fa riferimento all'importo dell'assegno sociale, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, dello stesso importo aumentato del settantacinque per cento per ciascuno di essi; il decreto di cui all'articolo 49, comma 1, del presente regolamento indica il numero massimo di garanzie che possono essere presentate in relazione alla disponibilita' patrimoniale e alloggiativa).

- Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) del presente regolamento enti e associazioni che possano provare

a) disponibilita' di operatori competenti che assicurino prestazioni con carattere di continuita', ancorche' volontarie;

b) disponibilita' di strutture alloggiative;

c) esistenza di rapporti con enti locali, regioni o altre istituzioni;

d) la pianificazione di adeguati programmi di assistenza e integrazione;

e) l'adozione di misure per la tutela dei dati personali delle persone assistite.

- Per il primo anno di applicazione della legge possono iscriversi nella sezione di cui alla lettera c) solo i soggetti che abbiano gia' svolto attivita' nel settore. Successivamente possono iscriversi anche soggetti privi di esperienza specifica, purche' legati in rapporto di partenariato con uno dei soggetti gia' iscritti.

Osservazioni:

- Comma 1, lettera c): non si capisce perche' l'associazione debba essere operativa anche all'estero.

- Comma 3, lettera a): la disponibilita' di strutture alloggiative non e' da dimostrare al momento dell'iscrizione nel Registro. Si tratta invece di dimostrare, come stabilito altrove nel Regolamento, la disponibilita' di alloggio limitatamente alle persone da garantire.

- Comma 4: comma pleonastico, dal momento che riprende nella sede non appropriata la discipina della richiesta di prestazione di garanzia, che e' cosa diversa dall'iscrizione nel Registro.

- Comma 5: "comma 2" deve leggersi "comma 1".

- Comma 7: "comma 2" deve leggersi "articolo 47, comma 1, lettera c)".

 

Art. 49 - Iscrizione nel Registro.

- L'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 24, comma 2, limitatamente all'iscrizione nella sezione di cui articolo 47, comma 1, lettera c). Il diniego e' comunicato entro novanta giorni dalla domanda di iscrizione, trascorsi i quali vale il silenzio-assenso.

- I soggetti iscritti nella sezione di cui alla lettera a) inviano ogni anno, entro il 30 gennaio, una relazione dell'attivita' svolta e segnalano ogni cambiamento sostanziale intervenuto in relazione a ciascuno dei requisiti richiesti. Il Dipartimento affari sociali provvede all'aggiornamento annuale della sezione, anche dietro effettuazione di controlli e richiesta di ulteriore documentazione.

- L'elenco degli iscritti e' comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

Art. 50 - Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

- La Consulta ha sede presso il Dipartimento affari sociali. E' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere nominati componenti della Consulta, oltre alle figure gia' dettate dall'articolo 42, comma 4, del Testo unico, anche rappresentanti delle associazioni attive nel campo dell'immigrazione e rappresentanti della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 281/97. Possono essere invitati anche i membri dei Consigli territoriali di cui all'articolo 3, comma 6, del Testo unico.

- I componenti della Consulta restano in carica tre anni.

- La Consulta e' convocata almeno ogni sei mesi.

- La Consulta acquisisce il parere delle associazioni ai fini della predisposizione del documento programmatico, cura il collegamento dei Consigli territoriali, verifica lo stato di applicazione della legge.

- Con il decreto che istituisce la Consulta sono stabilite, sentito il Presidente del CNEL, le modalita' di raccordo con l'organismo di cui all'articolo 42, comma 11, del Testo unico.

 

Art. 51 - Fondo nazionale per le politiche migratorie.

- Il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo di cui all'art. 45 del Testo unico in base alle seguenti quote:

a) ottanta per cento per interventi delle Regioni e delle province autonome;

b) venti per cento per interventi statali (inclusi quelli richiesti dagli artt. 20 e 46 del Testo unico).

- Le somme stanziate dall'articolo 18 del Testo unicosono messe a disposizione del Ministro per le pari opportunita' per interventi di protezione sociale.

- Una quota non superiore al cinque per cento dei finanziamenti ottenuti dalle regioni puo' essere utilizzata per programmi interregionali di formazione e scambio di esperienze inmateria di servizi per gli immigrati.

- Le regioni partecipano con un contributo non inferiore al venti per cento del costo di ciascun programma.

- La ripartizione dei fondi tiene conto delle linee guida indicate nel documento programmatico, della rilevanza della presenza di immigrati nelle diverse regioni, delle condizioni socio-economiche delle aree di riferimento e dell'esistenza di situazioni di disagio nelle aree urbane.

- I programmi predisposti dalle regioni sono finalizzati a

a) favorire il riconoscimento dei diritti degli immigrati;

b) favorire l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali e alle istituzioni scolastiche;

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione;

d) tutelare l'identita' culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

e) consentire un positivo reinserimento dello straniero nel paese di origine.

- Le regioni presentano una relazione annuale sugli interventi effettuati.

 

Art. 52 - Attivita' delle regioni e delle province autonome.

- Le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento affari sociali i programmi (durata massima: tre anni) che intendono svolgere. La comunicazione e' condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti.

- Ai fini dell'attuazione dei programmi, regioni e province autonome assicurano la partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'art. 42 del Testo unico.

- In caso di mancata comunicazione dei programmi da parte delle regioni o di mancato impegno contabile, entro dodici mesi, delle quote assegnate, i finanziamenti sono revocatie destinati ad altre regioni.

 

Art. 53 - Attivita' delle amministrazioni statali.

- Le amministrazioni statali presentano al Dipartimento affari sociali, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del fondo di cui alla lettera b) dell'art. 51 del presente regolamento, i programmi da finanziare nell'ambito di tale fondo.

- Ai fini dell'attuazione dei programmi, le amministrazioni possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), del presente regolamento.

- Le amministrazioni statali presentano al Ministro della solidarieta' sociale, entro dodici mesi dall'erogazione dei finanziamenti, una relazione sull'attuazione dei programmi.