Roma, 20 settembre 1998
Cari amic"
vi inviamo come daccordo questa proposta di documento a commento della bozza del Governo. Aspettiamo di avere quanto prima le vostre osservazioni. Un saluto
Daniela Pompei e Claudio Cottatellucci
Osservazioni sulla bozza del Decreto del Governo
per la regolarizzazione degli immigrati
Proponiamo di seguito una valutazione di sintesi della ãbozza del Decreto del Governo per la regolarizzazione degli immigratiä con lindicazione di correzioni e miglioramenti che allo stato appaiono assolutamente indispensabili.
Si tratta di considerazioni che scaturiscono da unesperienza più che decennale che le associazioni scriventi hanno maturato sia nella conoscenza diretta della realt dellimmigrazione, sia nella verifica delle opportunit e dei problemi che sono derivati dalle normative precedenti e soprattutto dalle prassi applicative.
In una valutazione complessiva questa bozza di decreto non convince e potrebbe lasciare irrisolte molte delle situazioni a cui si propone di fornire risposta.
Non convince prima di tutto rispetto alle indicazioni espresse nello.d.g. n.100 del Senato e alle stesse analisi e proposte elaborate nella ãRelazione sulla presenza straniera in Italia e sulle situazioni di irregolaritä presentata dal Ministero dellInterno al Senato.
Introduce infatti, a nostro giudizio senza motivo, limiti ed esclusioni, rigidit e difficolt applicative che non hanno riscontro né nelle indicazioni espresse dal Parlamento, né nelle analisi contenute nella relazione del Ministero per lapprofondimento del problema .
Questi elementi rischiano di rendere inoperanti o residuali anche alcuni aspetti positivi che certamente il decreto contiene ( per esempio per la prima volta in unipotesi di regolarizzazione si fa riferimento anche ai lavoratori autonomi).
1. Cominciando dai limiti e dalle esclusioni: la prima considerazione riguarda il tetto dei 38 mila ( in realt 32 mila detratti quanti saranno chiamati su accordo dai paesi di provenienza): la stima del documento preparatorio, misurata su indicatori realistici e non allarmistica, indicava in circa 230 mila gli irregolari presenti dal marzo 98: quale sar la sorte di coloro che non rientrano nel numero dei regolarizzabili perché, pur avendone i requisiti, eccedono la quota fissata ? Dopo la segnalazione alle questure, che equivale ad una autodenuncia, restano in attesa di rientrare nelle quote degli anni successivi ( realisticamente nella quota 99) ? In quale condizione e con quali garanzie ?
E soprattutto questultimo, a nostro giudizio, linterrogativo cruciale: per questo proponiamo che:
·
sia innalzata in maniera significativa la quota prevista per il 1998 ;·
se non si intende modificare la quota fissata, comunque a chi si presenta per la regolarizzazione sia riconosciuta la condizione di non espellibilit ed assicurato un permesso di soggiorno per motivi umanitari che consenta di lavorare sino a quando non si verr inseriti nelle successive quote.Altrimenti lesito della regolarizzazione è fin dora segnato: le incertezze indotte dal questo limite numerico spingeranno la gran parte degli immigrati a restare nella condizione di irregolarit; la cifra dei 32 mila rappresenta una previsione che proprio le restrizioni contenute nel decreto finiranno per far avverare.
2. E necessario prescindere dal limite quantitativo dei 38 mila non solo, come opportunamente previsto, nel caso di ricongiungimento familiare, ma anche per gli immigrati che siano stati in precedenza regolarmente in possesso di permesso di soggiorno, successivamente non rinnovato o revocato per una semplice irregolarit amministrativa o per i richiedenti asilo che non hanno ottenuto il riconoscimento.
La stessa osservazione vale, a maggior ragione, per quanti non hanno potuto rinnovare il permesso per cause che la nuova normativa non considera più ostative.
Come è evidente si tratta di situazioni diverse da quelle degli immigrati che si regolarizzano per la prima volta e per questo da non sottoporre a limiti numerici: sono tutti quei casi di ãritorno nella originaria condizione di legalitä che erano gi stati evidenziati nella ãRelazione sulla presenza straniera in Italia e sulle situazioni di irregolaritä (pag.8) presentata dal Ministero dellInterno al Senato.
Per questo proponiamo linserimento di un comma secondo allart.5:
ãPossono altres" richiedere permesso di soggiorno alle Questure fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, coloro che in precedenza sono stati in possesso di permesso di soggiorno, non rinnovato o revocato per una semplice irregolarit amministrativa o per motivi che la normativa attuale non considera ostativi al rilascio o al rinnovo, ed i richiedenti asilo che non hanno ottenuto il riconoscimentoä.
3. Sempre tra gli elementi che contraddicono la finalit del provvedimento ricordiamo il limite temporale del 30 novembre.
Le esperienze delle precedenti regolarizzazioni insegnano che sessanta giorni sono un tempo assolutamente insufficiente per diffondere linformazione, attivare le procedure e superare difficolt e resistenze (basta pensare alla dichiarazione che i datori di lavoro devono rendere ): nel90 sono stati utilizzati sei mesi, nel 95 quattro. Non è realistico pensare - se veramente si vuole far emergere il fenomeno - che ora ne siano sufficienti solo due.
Per questo proponiamo che il termine di regolarizzazione non sia comunque precedente la data del 31 dicembre 1998.
4. La lettura dellart.6, precisamente del riferimento alle ãpersone per le quali lingresso e il soggiorno nel territorio dello stato non possono essere consentitiä , non è di facile interpretazione. A chi si riferisce lesclusione dagli effetti della regolarizzazione ?
Una lettura rigorosa, nel rispetto della nuova normativa, porta ad escludere solo quanti sono stati espulsi per ãmotivi di ordine pubblico e di sicurezza dello statoä: la posizione di questi è infatti differenziata sia nellesecuzione del provvedimento come nellimpugnativa, limpedimento al rientro nel paese non è sottoposto a limite temporale e quindi il soggiorno ãnon pu essere consentitoä attraverso la regolarizzazione.
Questa è linterpretazione più corretta, tuttavia la formulazione attuale resta incerta e potrebbe comprendere anche chiunque abbia in passato ricevuto un decreto di espulsione per qualsiasi altro motivo.
Unestensione del genere contraddice per le stesse finalit della legge, crea disparit ingiustificate tra immigrati che sono nella stessa condizione di irregolarit, contraddice le scelte operate in passato in occasione di analoghi provvedimenti quando, vale la pena ricordarlo, la precedente espulsione non solo non era causa ostativa, ma spesso costituiva uno degli elementi utilizzati a riprova della data di presenza nel paese.
Per questo proponiamo che lart.6 sia specificato nellinterpretazione in tal modo:
ãsalvo che si tratti di persone per le quali lingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti perché espulsi per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello statoä.
5. Dal confronto col lordine del giorno approvato al Senato emerge anche che non è ricompresa tra le possibilit di regolarizzazione la concessione del permesso per motivi di studio.
Questi ipotesi invece risponde ad unesigenza reale e riteniamo possa essere soddisfatta a condizione che linteressato produca liscrizione ad un corso di studio di istruzione generale o professionale e la dichiarazione relativa ai mezzi di sostentamento.Rigidit e difficolt applicative sono invece prevedibili in rapporto ai requisiti richiesti.
6. La previsione, allart.4, del ãpossesso dei requisiti di cui allart.26 comma 2^ e 3^ ä e del successivo ãnulla osta dellorgano competente per liscrizione in albi o registriä fa infatti prevedere il fallimento inevitabile della richiesta di regolarizzazione per lavoro autonomo.
Chi è in una condizione di irregolarit non pu possedere i requisiti richiesti, tenuto conto che le autorizzazioni relative richiedono procedure lunghe che un irregolare non ha titolo per avviare.
Per questo proponiamo che in questi casi la regolarizzazione sia subordinata alla dichiarazione da parte dellimmigrato di voler avviare attivit lavorativa in forma autonoma, comprovata della disponibilit economica necessaria, anche attraverso autocertificazione, e dallinizio delle procedure necessarie ad ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni.
7. Altre rigidit derivano dalla previsione, sia per il lavoro dipendente come per quello autonomo, del requisito della ãidonea documentazione circa la sistemazione alloggiativaä. Proprio per la condizione di irregolarit da cui debbono emergere, gli immigrati non possono avere la documentazione richiesta, del resto è noto che la difficolt, anche per i regolari, a produrre un contratto di affitto o una dichiarazioe di ospitalit è tra le cause più frequenti del ritorno allirregolarit.
Del resto lattestazione del possesso dei mezzi di sostentamento è gi ricavabile dalle certificazioni relative ai rapporti lavorativi.
Per questi motivi proponiamo lesclusione di questo requisito.