Roma, 20 settembre 1998

Cari amic"

vi inviamo come daccordo questa proposta di documento a commento della bozza del Governo. Aspettiamo di avere quanto prima le vostre osservazioni. Un saluto

Daniela Pompei e Claudio Cottatellucci

 

 

Osservazioni sulla bozza del Decreto del Governo

per la regolarizzazione degli immigrati

Proponiamo di seguito una valutazione di sintesi della ãbozza del Decreto del Governo per la regolarizzazione degli immigratiä con l’indicazione di correzioni e miglioramenti che allo stato appaiono assolutamente indispensabili.

Si tratta di considerazioni che scaturiscono da un’esperienza più che decennale che le associazioni scriventi hanno maturato sia nella conoscenza diretta della realtˆ dell’immigrazione, sia nella verifica delle opportunitˆ e dei problemi che sono derivati dalle normative precedenti e soprattutto dalle prassi applicative.

In una valutazione complessiva questa bozza di decreto non convince e potrebbe lasciare irrisolte molte delle situazioni a cui si propone di fornire risposta.

Non convince prima di tutto rispetto alle indicazioni espresse nell’o.d.g. n.100 del Senato e alle stesse analisi e proposte elaborate nella ãRelazione sulla presenza straniera in Italia e sulle situazioni di irregolaritˆä presentata dal Ministero dell’Interno al Senato.

Introduce infatti, a nostro giudizio senza motivo, limiti ed esclusioni, rigiditˆ e difficoltˆ applicative che non hanno riscontro né nelle indicazioni espresse dal Parlamento, né nelle analisi contenute nella relazione del Ministero per l’approfondimento del problema .

Questi elementi rischiano di rendere inoperanti o residuali anche alcuni aspetti positivi che certamente il decreto contiene ( per esempio per la prima volta in un’ipotesi di regolarizzazione si fa riferimento anche ai lavoratori autonomi).

1. Cominciando dai limiti e dalle esclusioni: la prima considerazione riguarda il tetto dei 38 mila ( in realtˆ 32 mila detratti quanti saranno chiamati su accordo dai paesi di provenienza): la stima del documento preparatorio, misurata su indicatori realistici e non allarmistica, indicava in circa 230 mila gli irregolari presenti dal marzo ’98: quale sarˆ la sorte di coloro che non rientrano nel numero dei regolarizzabili perché, pur avendone i requisiti, eccedono la quota fissata ? Dopo la segnalazione alle questure, che equivale ad una autodenuncia, restano in attesa di rientrare nelle quote degli anni successivi ( realisticamente nella quota ’99) ? In quale condizione e con quali garanzie ?

E’ soprattutto quest’ultimo, a nostro giudizio, l’interrogativo cruciale: per questo proponiamo che:

· sia innalzata in maniera significativa la quota prevista per il 1998 ;

· se non si intende modificare la quota fissata, comunque a chi si presenta per la regolarizzazione sia riconosciuta la condizione di non espellibilitˆ ed assicurato un permesso di soggiorno per motivi umanitari che consenta di lavorare sino a quando non si verrˆ inseriti nelle successive quote.

Altrimenti l’esito della regolarizzazione è fin d’ora segnato: le incertezze indotte dal questo limite numerico spingeranno la gran parte degli immigrati a restare nella condizione di irregolaritˆ; la cifra dei 32 mila rappresenta una previsione che proprio le restrizioni contenute nel decreto finiranno per far avverare.

2. E’ necessario prescindere dal limite quantitativo dei 38 mila non solo, come opportunamente previsto, nel caso di ricongiungimento familiare, ma anche per gli immigrati che siano stati in precedenza regolarmente in possesso di permesso di soggiorno, successivamente non rinnovato o revocato per una semplice irregolaritˆ amministrativa o per i richiedenti asilo che non hanno ottenuto il riconoscimento.

La stessa osservazione vale, a maggior ragione, per quanti non hanno potuto rinnovare il permesso per cause che la nuova normativa non considera più ostative.

Come è evidente si tratta di situazioni diverse da quelle degli immigrati che si regolarizzano per la prima volta e per questo da non sottoporre a limiti numerici: sono tutti quei casi di ãritorno nella originaria condizione di legalitˆä che erano giˆ stati evidenziati nella ãRelazione sulla presenza straniera in Italia e sulle situazioni di irregolaritˆä (pag.8) presentata dal Ministero dell’Interno al Senato.

Per questo proponiamo l’inserimento di un comma secondo all’art.5:

ãPossono altres" richiedere permesso di soggiorno alle Questure fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, coloro che in precedenza sono stati in possesso di permesso di soggiorno, non rinnovato o revocato per una semplice irregolaritˆ amministrativa o per motivi che la normativa attuale non considera ostativi al rilascio o al rinnovo, ed i richiedenti asilo che non hanno ottenuto il riconoscimentoä.

3. Sempre tra gli elementi che contraddicono la finalitˆ del provvedimento ricordiamo il limite temporale del 30 novembre.

Le esperienze delle precedenti regolarizzazioni insegnano che sessanta giorni sono un tempo assolutamente insufficiente per diffondere l’informazione, attivare le procedure e superare difficoltˆ e resistenze (basta pensare alla dichiarazione che i datori di lavoro devono rendere ): nel’90 sono stati utilizzati sei mesi, nel ’95 quattro. Non è realistico pensare - se veramente si vuole far emergere il fenomeno - che ora ne siano sufficienti solo due.

Per questo proponiamo che il termine di regolarizzazione non sia comunque precedente la data del 31 dicembre 1998.

4. La lettura dell’art.6, precisamente del riferimento alle ãpersone per le quali l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello stato non possono essere consentitiä , non è di facile interpretazione. A chi si riferisce l’esclusione dagli effetti della regolarizzazione ?

Una lettura rigorosa, nel rispetto della nuova normativa, porta ad escludere solo quanti sono stati espulsi per ãmotivi di ordine pubblico e di sicurezza dello statoä: la posizione di questi è infatti differenziata sia nell’esecuzione del provvedimento come nell’impugnativa, l’impedimento al rientro nel paese non è sottoposto a limite temporale e quindi il soggiorno ãnon pu˜ essere consentitoä attraverso la regolarizzazione.

Questa è l’interpretazione più corretta, tuttavia la formulazione attuale resta incerta e potrebbe comprendere anche chiunque abbia in passato ricevuto un decreto di espulsione per qualsiasi altro motivo.

Un’estensione del genere contraddice per˜ le stesse finalitˆ della legge, crea disparitˆ ingiustificate tra immigrati che sono nella stessa condizione di irregolaritˆ, contraddice le scelte operate in passato in occasione di analoghi provvedimenti quando, vale la pena ricordarlo, la precedente espulsione non solo non era causa ostativa, ma spesso costituiva uno degli elementi utilizzati a riprova della data di presenza nel paese.

Per questo proponiamo che l’art.6 sia specificato nell’interpretazione in tal modo:

ãsalvo che si tratti di persone per le quali l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti perché espulsi per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello statoä.

5. Dal confronto col l’ordine del giorno approvato al Senato emerge anche che non è ricompresa tra le possibilitˆ di regolarizzazione la concessione del permesso per motivi di studio.

Questi ipotesi invece risponde ad un’esigenza reale e riteniamo possa essere soddisfatta a condizione che l’interessato produca l’iscrizione ad un corso di studio di istruzione generale o professionale e la dichiarazione relativa ai mezzi di sostentamento.Rigiditˆ e difficoltˆ applicative sono invece prevedibili in rapporto ai requisiti richiesti.

6. La previsione, all’art.4, del ãpossesso dei requisiti di cui all’art.26 comma 2^ e 3^ ä e del successivo ãnulla osta dell’organo competente per l’iscrizione in albi o registriä fa infatti prevedere il fallimento inevitabile della richiesta di regolarizzazione per lavoro autonomo.

Chi è in una condizione di irregolaritˆ non pu˜ possedere i requisiti richiesti, tenuto conto che le autorizzazioni relative richiedono procedure lunghe che un irregolare non ha titolo per avviare.

Per questo proponiamo che in questi casi la regolarizzazione sia subordinata alla dichiarazione da parte dell’immigrato di voler avviare attivitˆ lavorativa in forma autonoma, comprovata della disponibilitˆ economica necessaria, anche attraverso autocertificazione, e dall’inizio delle procedure necessarie ad ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni.

7. Altre rigiditˆ derivano dalla previsione, sia per il lavoro dipendente come per quello autonomo, del requisito della ãidonea documentazione circa la sistemazione alloggiativaä. Proprio per la condizione di irregolaritˆ da cui debbono emergere, gli immigrati non possono avere la documentazione richiesta, del resto è noto che la difficoltˆ, anche per i regolari, a produrre un contratto di affitto o una dichiarazioe di ospitalitˆ è tra le cause più frequenti del ritorno all’irregolaritˆ.

Del resto l’attestazione del possesso dei mezzi di sostentamento è giˆ ricavabile dalle certificazioni relative ai rapporti lavorativi.

Per questi motivi proponiamo l’esclusione di questo requisito.