Resoconto dellincontro del GDLDDL del 29 luglio 1999
Premessa:
Oggetto prestabilito e finalità precipua dellincontro è stata lanalisi della relazione dellOn. Antonio Soda come presentata alla Commissione Affari Costituzionali in data 21.7.99.
Per esigenze di semplificazione, il resoconto della riunione è stato schematizzato distinguendolo in base alle disposizioni del ddl su cui il gruppo di lavoro si e maggiormente soffermato - articoli 2 (titolari del diritto di asilo), articolo 6 (pre-esame) e articolo 13 ( estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno) - riportando, sotto la voce NOTA, quanto affermato dal relatore Soda, quale necessario punto di avvio delle riflessioni.
Riferimenti alla normativa internazionale
Viene innanzitutto rilevato limpegno del relatore nella descrizione della normativa vigente, la cui analisi denota la comprensione dellimportanza - non meramente formale - del contesto internazionale in cui il DDL si colloca.
Sono state rilevate tuttavia alcune imprecisioni terminologiche: in particolare appare non solo poco chiara, ma addirittura errata la parafrasi dellart.1 lett.e) della Convenzione di Ginevra del 1951, contenuta a pagina 6 della relazione (punto 2).
Articolo 2 del ddl:
Altri problemi di carattere terminologico, ma potenzialmente in grado di causare confusione sostanziale sul piano applicativo, vengono sottolineati esaminando larticolo 2 del DDL, contenente la fondamentale definizione di titolare del diritto di asilo in base alla Convenzione di Ginevra (lett.a) e in base alla Costituzione della Repubblica (lett.b):
NOTA: il relatore si dice soddisfatto della espressa inclusione di sesso e gruppo etnico tra i motivi di persecuzione, in aggiunta a quanto previsto nel testo della Convenzione del 1951...
-lAcnur sottolinea che il termine "nazionalità" come contenuto ed inteso nellart. 1, lett. a), secondo periodo, della Convenzione di Ginevra è più ampio di "cittadinanza";
- come tale esso è gia di per sé stesso comprensivo del concetto di "gruppo etnico";
- un ulteriore precisazione riguarda il termine "sesso": in alcune pronunce (per esempio in Canada) esso è stato riconosciuto quale concetto rientrante, in determinati casi, nella nozione piu ampia di "gruppo sociale".
NOTA: il relatore non pare accorgersi della doppia condizione contenuta nellattuale formulazione dellart.2, lett. a) (status di rifugiato secondo Convenzione 51 + condizioni in base alle quali
J riconosciuto lo status in base alla medesima Convenzione)- Il Gruppo di lavoro è concorde nel sostenere leliminazione della doppia condizione (cf. proposta emendamento Briguglio).
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Osservazione ex-post dellACNUR (ovvero al momento della stesura del presente resoconto): rivedendo la proposta di emendamento Briguglio ci siamo accorti che togliendo agni rifermimento esplicito alla Convenzione di Ginevra, parafrasando soltanto una parte dellart. 1 (2,a) della stessa, si "perdono" gli altri riferimenti alla definizione di rifugiato della Convenzione (per es. i pochi rifugiati ex-IRO rimasti) e non si tiene conto della clausole di esclusione (art. 1,F). Proponiamo, pertanto, di ridiscutere la proposta di emendamento.
- il Gruppo di lavoro, pur non approvando pienamente lattuale formulazione dellarticolo 2, lett. b), ritiene che essendo il dettato costituzionale (art.10, comma 3) alquanto generico al riguardo (impedimento dell "effettivo esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione italiana"), la disposizione legislativa dovrebbe comunque essere piu precisa: vd. proposta Briguglio, che adotta una definizione analoga a quella gia fatta propria dallOUA.
NOTA: il relatore sottolinea con compiacimento laccostamento normativo-procedurale tra il diritto dasilo ai sensi della Convenzione e quello Costituzionale, affermando che lapplicazione ad entrambe delle medesime clausole di inammissibilita` ne costiuisce un coerente corollario
- Il Gruppo di lavoro, pur non avendo motivo di opporsi alla contestualitá normativa ed alla previsione della medesima procedura per entrambe (è stato rilevato che i diritti riconosciuti al titolare del diritto di asilo, come disciplinati dallart.15 del ddl, sono addirittura piu estesi di quelli ex Convenzione), ha approfondito la discussione circa le problematiche inerenti la mancanza di coerenza tra disciplina nazionale ed internazionale, in particolare con riferimento a:
a) criteri di inammissibilita (art.6) - vd. infra;
b) cause di espulsione (art.13) - vd. infra.
Articolo 6 del ddl:
Si possono cosi riassumere le osservazioni del relatore:
- merita aprrofondimento la questione delleventuale spostamento del momento di valutazione (dal pre-esame al merito) delle clausole di esclusione di cui allart. 1F della Convenzione di Ginevra;
- comma 4, lett. c) contiene cause di inammissibilita che corrispondono a clausole di diritto internazionale vincolanti per gli Stati;
- non sembrano fondate le obiezioni alla previsione di cui al comma 4, let. e), in quanto valutazione rimessa alla potesta degli Stati.
In particolare il GDL ha precisato quanto segue:
- non concorda con lapplicazione dei criteri di inammissibilità come attualmente previsti (art. 6, comma 4) sotto diversi profili:
- riguardo al momento di verifica: non appare infatti possibile in concreto, né tantomeno opportuna, la valutazione di condizioni - quali quelle previste nell art. 1, lett.F) della Convenzione di Ginevra - già nel momento del pre-esame.
Comportando unanalisi approfondita della situazione di fatto, tali condizioni andrebbero vagliate successivamente, durante il vero e proprio esame della domanda.
- riguardo poi, in particolare, le condizioni di cui allart.6, comma 4 lett. e) (condanna per uno dei reati di cui allart. 380 c.p.p, vale a dire per cui è previsto larresto in flagranza...) il Gruppo di lavoro concorda nel sostenere leliminazione dellintera disposizione, ritenendo sufficiente la previsione dellesclusione nel caso di pericolosità dello straniero per la sicurezza dello Stato, come gia prevista alla lett. f) del medesimo comma;
- in ogni caso, la corretta valutazione delle cause di ammissibilita` dovrebbe avvenire secondo il "balancing test", ovvero tenendo contemporaneamente conto sia delleffettiva pericolosità sociale dello straniero - e dunque delle esigenze di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato -, da un lato, sia dei pericoli in cui incorrerebbe lo straniero qualora rimpatriato, dallaltro;
Il relatore non ritiene necessario colmare la lacuna della mancata previsione dellaudizione dellinteressato durante il pre-esame in base al carattere sommario di tale fase ed alla possibilita di intervenire al riguardo eventualmente nel regolamento attuativo.
Il GDL non concorda con le conclusioni di Soda: si dovrebbe almeno ammettere il diritto dellinteressato ad essere sentito qualora ne faccia richiesta (vd. anche proposta Briguglio).
In base alle considerazioni effettuate - valutata anche la proposta formulata dal CIR di intendere lammissibilita quale momento di verifica di criteri meramente formali e comprensivo della determinazione dello Stato competente (secondo i criteri della Convenzione di Dublino) - il GDL ha cosi` riassunto lordine procedurale ideale delle verifiche genericamente indicate con il termine di pre-esame:
1. manifesta infondatezza della domanda (con la precisazione di non effettuare in tale sede le verifiche di congruita` che si estenderebbero al merito della questione);
2. paese terzo sicuro (tale nozione dovrebbe essere pero relativizzata in relazione alla concreta e precisa situazione del singolo (è stata in proposito menzionata una recente pronuncia della giurisprudenza inglese);
3. ammissibilità (con le precisazioni di cui supra);
4. determinazione dello Stato competente secondo la Convenzione di Dublino(con le precisazioni di cui supra).
Tuttavia non si è arrivati ad una conclusione rispetto alla questione del SE (ed eventualmente COME) proporre una modifica in tal senso, inquanto lattuale approccio (prima determinazione della competenza ex-Dublino e soltanto dopo esame sotto il profilo dellammissibilità e della manifesta infondatezza) è nettamente più favorevole per il richiendente che, se non altro, guadagna un po di tempo...
Quindi: da approfondire/ridiscutere
NOTA: riguardo al ricorso contro lesito del pre-esame, il relatore ritiene fondata la necessita` di previsione delleffetto sospensivo ed avanza una prima proposta di modifica dellart. 6, comma 8 attribuendo la competenza alla Commissione Centrale, che dovra` provvedere entro pochi giorni.
Soddisfatto per lattenzione rivolta alla necessita` delleffetto sospensivo del ricorso, il GDL ha in proposito - nuovamente - riflettuto sullopportunita di attribuire la competenza, invece che alla Commissione Centrale, al giudice ordinario.
Si è giunti alla conclusione di mantenere ferma - almeno in un primo momento - la proposta di ricorso al giudice ordinario e cio` sulla base di due ordini di considerazioni:
a) pare poco pratico prevedere laudizione dinnanzi la Commissione Centrale nella fase del pre-esame; cè quindi il rischio che tale organo decida solo in base al rapporto inviato dal Delegato;
b) pare dubbia lindipendenza di giudizio della Commissione rispetto alla decisione di un suo delegato.
Si precisa che il GDL non ritiene comunque lorgano competente per il ricorso una questione prioritaria.
Articolo 13 ddl:
Non sono stati espressamente menzionati - creando cosi` il rischio di una lacuna normativa che ad avviso del GDL va opportunamente evitata - i motivi di espulsione dello straniero, già titolare del diritto di asilo: lunico riferimento è contenuto, appunto, nellart. 13 (estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno) comma 3. Secondo il GDL lespulsione va espressamente limitata allunico caso incidentalmente già menzionato nel ddl, ovvero ai motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato - sempre effettuato il suindicato "balancing test" - coerentemente con quanto previsto dallart.32 della Convenzione di Ginevra (espulsione);
- si ribadisce, comunque, che il principio di non refoulement dovrebbe essere rispettato anche nel provvedimento di espulsione e si è in proposito rilevato che lart. 19 (divieti di espulsione e di respingimento) del Testo Unico sullimmigrazione fornisce allo straniero maggiori garanzie di quanto non faccia la Convenzione del 51.
Francesca Paltenghi
6 agosto 1999