Proposta di DECRETO (Prima bozza con correzioni Briguglio)

 

 

Premessa:

Considerando che l’esodo di cittadini jugoslavi appartenenti all’etnia albanese, costretti ad abbandonare il Kosovo, la loro regione di origine, ha raggiunto dimensioni inaspettate;

considerando che tale esodo ha creato una situazione difficile da gestire nei paesi limitrofi, soprattutto in Albania e nella ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, e in Montenegro, ove attualmente si trovano un cospicuo numero di rifugiati rispettivamente sfollati interni;

considerando che la situazione nella quale si trovano gran parte di questi rifugiati e sfollati interni, nonostante gli sforzi di assistenza da parte dei governi, degli organismi internazionali e degli organismi non-governativi, continua purtroppo ad essere caratterizzata da sofferenze sotto vari aspetti, non ultimo anche sotto il profilo psicofisico;

considerando che un certo numero di rifugiati e sfollati interni, attualmente ospitati in Montenegro e nei paesi limitrofi, potrebbe avere legami con familiari o altre persone residenti in Italia, oppure che per la loro particolare vulnerabilità’ avrebbero bisogno di un trasferimento in Italia;

ritenendo che da questa situazione derivino rilevanti esigenze umanitarie:

visto l’articolo 20 del DL 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che prevede l’adozione di misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;

 

 

Proposta contenuti decreto

Si propone di adottare le appropriate misure per consentire - anche in deroga alle norme vigenti in materia, l’arrivo, l’ammissione e l’assistenza in Italia delle seguenti categorie di rifugiati:

1. Rifugiati e sfollati interni, provenienti dal Kosovo, ovvero persone che hanno dovuto abbandonare i loro luoghi di abituale dimora a causa della guerra che affligge la Repubblica Federale jugoslava, e che hanno familiari regolarmente soggiornanti in Italia a qualsiasi titolo.

1.1 Unicamente ai fini dell’ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, per "familiari" si intendono tutti i parenti entro il terzo grado. In casi eccezionali e per giustificati motivi potrà essere autorizzato il ricongiungimento con parenti entro il quarto grado.

1.2 Unicamente ai fini dell’ammissione in Italia ai sensi del presente decreto, il familiare soggiornante in Italia che chiede il ricongiungimento è esentato dall’obbligo di cui al comma 3 (a) e (b) dell’articolo 29 del DL 25 luglio 1998, n.286.

1.3 In considerazione dell’oggettiva difficoltà di seguire la procedura di ricongiungimento prevista dalle norme vigenti in materia, al fine di operare i ricongiungimenti di cui al presente decreto s’instaura una procedura semplificata. In particolare, qualora non sia oggettivamente possibile la certificazione, da parte degli interessati, dei legami di parentela di cui al paragrafo 1.1, detta certificazione puo' essere sostituita da idonea dichiarazione rilasciata, secondo prescritte modalita', dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite o dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Sono previste, inoltre, modalita' semplificate per il rilascio dei visti di ingresso nei casi in cui agli interessati non sia possibile recarsi presso la rappresentanza diplomatica o consolare competente. I tempi previsti per il rilascio o il diniego del nulla-osta al ricongiungimento e del corrispondente visto di ingresso sono ridotti a complessivi quindici giorni.

1.4 Alle persone che hanno ottenuto l’autorizzazione per il ricongiungimento familiare viene rilasciato un apposito lasciapassare al fine di poter utilizzare anche mezzi di trasporto pubblico nonché vettori privati.

1.5 Alle persone che si sono ricongiunte in Italia viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari che consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

1.6 Le persone che si sono ricongiunte con i familiari in Italia hanno inoltre diritto a beneficiare delle misure di particolare assistenza previste dall’articolo 4 del presente decreto.

1.7 Gli organismi non-governativi e di volontariato hanno la possibilità, nell’ambito della loro competenze e sotto la loro responsabilità, di proporre e sostenere ricongiungimenti familiari di persone di cui al comma 1 del presente articolo, e di fare da tramite, previa delega da parte delle persone interessate, con le autorità competenti.

2.1 Lo Stato italiano ammetterà sul suo territorio in base a procedure semplificate (da definire) rifugiati e sfollati interni, provenienti dal Kosovo, ovvero persone che hanno dovuto abbandonare i loro luoghi di abituale dimora a causa della guerra che affligge la Repubblica Federale jugoslava, che sono da considerarsi di particolare vulnerabilità, ad esempio persone che necessitano di cure mediche non disponibili in loco, allo scopo di offrire loro le cure necessarie in Italia.

2.2 I criteri per la selezione di questa categoria di persone e le procedure per il loro trasferimento saranno definite in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

2.3 Alle persone di cui al comma 2 del presente articolo viene rilasciato, a seconda dei casi, un permesso di soggiorno per cure mediche oppure per motivi umanitari. Il permesso per cure mediche potrà, per giustificati motivi, essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per un anno e rinnovabile, se persistono i motivi per i quali è stato rilasciato ovvero se, alla scadenza del permesso, il rimpatrio risulta comnque inopportuno o impossibile. Il permesso per motivi umanitari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività` di lavoro.

3.1 Cittadini italiani, cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, Enti Locali, e organismi non-governativi possono offrirsi per ospitare una o più persone - scelte tra rifugiati e sfollati interni, provenienti dal Kosovo, o tra coloro che hanno dovuto abbandonare i loro luoghi di abituale dimora a causa della guerra che affligge la Repubblica Federale jugoslava - in base a particolari rapporti e legami già stabiliti in precedenza o per altri giustificati motivi. A tal fine, coloro che propongono di ospitare una o più persone facenti parte della suddetta categoria, devono dare idonea garanzia di essere disposti e in grado di fornire effettivamente un` adeguata ospitalità e i mezzi necessari al sostentamento, in misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale, per tutto il periodo proposto.

3.4 Per la verifica dei requisiti e la decisione sull’idoneità delle offerte di ospitalità’ e’ competente ..............

* un’apposita commissione ...............

* la Prefettura competente per territorio

* altro.

3.4 Per l’arrivo e l’ammissione in Italia ai sensi del precedente paragrafo si segue la procedura di cui al comma 3 dell’articolo 1 del presente decreto.

3.5 Alle persone che sono arrivate in Italia in base al presente articolo viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per un anno, rinnovabile se persistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. Tale permesso consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale. Qualora, alla scadenza del periodo di ospitalita', il rimpatrio risulti inopportuno o impossibile, il permesso per motivi umanitari puo' essere rinnovato anche a prescindere dal permanere delle condizioni di ospitalita'. Il permesso cosi' rinnovato consente l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

4. Al fine di garantire alle persone ammesse in Italia in base agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto un adeguata assistenza, in considerazione della condizione di particolare bisogno in cui essi si potranno trovare, si stanziano ************** Lit. da gestire dal Ministero dell’Interno.

4.1 Per la messa in atto delle necessarie misure di assistenza ordinaria e straordinaria, il Ministero dell’Interno si può anche avvalere della collaborazione degli Enti Locali e di organismi non-governativi qualificati, stipulando apposite convenzioni.

5. Le misure previste dal presente decreto non pregiudicano la possibilità di chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato o comunque del diritto d'asilo ai sensi della normativa internazionale e nazionale in vigore.