Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-03-1999

ORDINANZA 26 marzo 1999
Disposizioni urgenti per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica. (Ordinanza n. 2967).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato al coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 marzo 1999, con il quale e' stato dichiarato fino al 30 giugno
1999 lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare
un eventuale, eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle
zone di guerra dell'area balcanica;
Dispone:

Art. 1.
1. Il Ministero dell'interno provvede al coordinamento delle
attivita' necessarie a fronteggiare un eventuale eccezionale esodo
delle popolazioni provenienti dalle zone di crisi dell'area
balcanica, stabilendo indirizzi operativi uniformi per le attivita'
dei prefetti, cui compete il coordinamento a livello provinciale
dell'emergenza.

Art. 2.
1. I prefetti, anche in deroga agli strumenti urbanistici, adottano
tutte le misure necessarie per allestire e gestire, in via di estrema
urgenza, centri di prima accoglienza, provvedendo anche
all'esecuzione delle opere accessorie indispensabili per la loro
funzionalita'.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la direzione generale della protezione civile
e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ed il Ministero
della difesa provvedono a fornire, anche mediante nuove acquisizioni,
i beni mobili necessari, ivi compresa la loro movimentazione, il
trasporto e il posizionamento, nonche' il loro eventuale recupero.
3. Per il trasporto delle roulottes si provvede tramite il
raggruppamento autonomo recupero beni mobili di protezione civile del
Ministero della difesa e l'Automobile club d'Italia. Eventuali danni
arrecati a terzi durante il trasporto sono a carico
dell'amministrazione statale.

Art. 3.
1. In deroga alle vigenti norme in materia di procedure concorsuali
per l'affidamento di beni, forniture e servizi, le amministrazioni
che attuano gli interventi possono procedere a trattativa privata.
2. Sono inoltre autorizzate deroghe alle seguenti norme:
art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile
1994, n. 367;
articoli 5, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5
dicembre 1983, n. 939;
art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n. 1076;
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 8, 9, 10 ultimo
comma, 27 e 28 (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 11;
regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 1, 3, 4, 9,
27, 28, 29;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno
1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli 16, 17, 24, 25, 28, 29, 32
e 34;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9,
10, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.
1. Per la gestione dei centri di prima accoglienza i prefetti
possono avvalersi della Croce rossa italiana e di organizzazioni di
volontariato. I benefici previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, a favore degli appartenenti
alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ivi
compresi i volontari lavoratori autonomi, possono essere estesi anche
alle organizzazioni di volontariato chiamato a fornire la propria
collaborazione per le attivita' di cui alla presente ordinanza.

Art. 5.
1. Per la durata dello stato di emergenza l'assistenza sanitaria e
gli interventi igienicosanitari alle persone provenienti dalla zona
balcanica attualmente in crisi sono assicurati dalle unita' sanitarie
locali, territorialmente competenti, sulla base delle direttive
regionali e con oneri a carico del Fondo sanitario regionale. Le
relative spese sostenute dalle unita' sanitarie locali saranno
rimborsate, in via forfettaria, d'intesa con il Ministro della
sanita' e le regioni interessate.

Art. 6.
1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i
macchinari destinati alla realizzazione degli interventi della
presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade
della Repubblica anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto
e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.
1. Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza si
provvede a carico del capitolo 4246 dello stato di previsone del
Ministero dell'interno.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: Russo Jervolino