APPENDICE GIURIDICA

INTEGRAZIONE

 

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Stato, regioni, province e comuni, in collaborazione con associazioni di stranieri, autorità, o enti pubblici e privati dei paesi di origine, favoriscono attività per gli stranieri regolarmente soggiornanti: corsi di lingua italiana e cultura dei paesi di provenienza; diffusione di informazione su diritti, doveri, opportunità, per l’inserimento nella società italiana; diffusione della conoscenza e valorizzazione delle espressioni culturali, sociali, economiche e religiose delle culture "altre", informazione sulle cause dell’immigrazione e prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, convenzioni con le associazioni per l’impiego di stranieri regolari, in qualità di mediatori interculturali, corsi di formazione.

 

Decreto del presidente della Repubblica, 5 agosto 1998, Documento programmatico relativo alle politiche dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della Legge 6 marzo 1998 n. 40

Parte terza: politiche di integrazione

Per integrazione si intende un processo di non discriminazione e di inclusione delle differenze, nel costante e quotidiano tentativo di tenere insieme principi universali e particolarismi, che prevenga situazioni di emarginazione, frammentazione e ghettizzazione, che minacciano l’equilibrio e la coesione sociale e affermi principi universali come il valore della vita umana, della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la valorizzazione e la tutela dell’infanzia, sui quali non si possono concedere deroghe, neppure in nome del valore della differenza.

L’acquisizione dei diritti di cittadinanza costituisce la strada maestra verso l’integrazione e la partecipazione alla vita della società.

Gli stranieri possono costituire associazioni, sulla base della nazionalità, delle credenze religiose e di interessi culturali. Queste possono partecipare, alla pari di altre associazioni di volontariato, a programmi di intervento sul territorio realizzati dagli enti locali. Si garantisce una presenza degli immigrati negli organismi consultivi nazionali e territoriali previsti dalla Legge.

Gli obiettivi verso i quali deve tendere la politica di integrazione sono:

Le misure di integrazione trovano il loro coronamento nella partecipazione alla vita collettiva, sociale e politica. Saranno favorite forme di associazionismo e di rappresentanza degli immigrati.

Agenti e strumenti per le politiche di integrazione.

La politica di integrazione è una parte integrante della politica migratoria e investe organismi delle Amministrazioni centrali e degli enti locali, i quali gestiranno gli interventi sul territorio, anche utilizzando i finanziamenti previsti dal fondo per l’immigrazione. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. Organismi appositi per supportare l’azione del governo nella definizione di una politica di integrazione sono:

Priorità per il 1998-2000

Risorse

Fondo nazionale per le politiche migratorie (art. 45 T.U, art. 58 Regolamento), istituito presso la Presidenza del Consiglio del ministri, destinato al finanziamento delle iniziative per l’accoglienza per eventi eccezionali, per l’istruzione e l’educazione interculturale, per i centri di accoglienza e l’accesso all’abitazione, per la Commissione per le politiche di integrazione, per le misure di integrazione sociale, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province, e dei comuni.

 

Ripartizione del Fondo nazionale delle politiche migratorie del 1998: 80% del totale (70,5 miliardi di lire)

Ripartizione del Fondo nazionale delle politiche migratorie del 1998: rimanente 20%.

Ripartizione del Fondo nazionale delle politiche migratorie del 1999 (68 miliardi di lire), attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei Conti.

ABITAZIONE

 

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Commi 1 — 3. Centri di accoglienza, strutture alloggiative aperte gratuitamente a italiani e stranieri (con la sola esclusione dei soggiornanti per motivi di turismo), che offrono oltre alla possibilità di alloggio anche servizi (orientamento al lavoro, lingua italiana, assistenza ai servizi sociali) volti a rendere autonomi il più presto possibile gli ospiti; predisposti dalle regioni, in collaborazione con comuni, province e associazioni di volontariato.

Comma 4. Alloggi sociali, strutture alloggiative collettive a costi calmierati aperte a italiani e stranieri, che offrono ospitalità per periodi di tempo limitato.

Comma 5. Contributi regionali per opere di risanamento di alloggi di proprietà dei comuni, delle province o di enti morali pubblici e privati, da destinare, per un numero determinato di anni, a stranieri titolari di carta di soggiorno, o permesso per lavoro subordinato, autonomo, studio, motivi famigliari, asilo politico e umanitario.

Comma 6. Diritto degli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino regolari attività di lavoro subordinato o autonomo, di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa.

LEGGI REGIONALI

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

Art. 3, criteri di priorità per favorire la fruizione dell’edilizia abitativa da parte di lavoratori stranieri immigrati

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

UMBRIA

PIEMONTE

PUGLIA

SICILIA

L. R. n. 171, 29/02/1992. Istituzione di centri di prima accoglienza e servizi a favore degli immigrati extracomunitari e le loro famiglie.

L. R n. 178, 16/10/1992. Erogazione di contributi a favore di centri di prima accoglienza e servizi per immigrati extracomunitari e le loro famiglie.

L. R. n. 193, 12/02/1994. Indirizzi relativi all’erogazione di contributi ai centri di prima accoglienza e servizi a favore degli immigrati extracomunitari e le loro famiglie. Elenco delle Associazioni che in attuazione del "Piano 92" hanno goduto dei finanziamenti previsti dalla "Legge Martelli" sui centri di prima accoglienza.

L. R. n. 341, 29/03/1999. Disposizioni sull’integrazione sociale. Istituzione del Fondo Nazionale per le politiche Migratorie.

TRENTO

VALLE D’AOSTA

VENETO

DISCRIMINAZIONE

 

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Un comportamento è considerato discriminatorio se direttamente o indirettamente comporta una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza che scaturisca dalla razza, dal colore, dall’ascendenza, dall’origine, o dalla convinzione religiosa; destinatari della norma: Pubblici Ufficiali, fornitori di beni o servizi, chiunque imponga condizioni svantaggiose allo straniero nell’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione, ai servizi socio — assistenziali, o impedisca allo straniero l’esercizio di un’attività economica legittima.

Ricorso al giudice civile per ottenere un provvedimento che ordini la cessazione del comportamento discriminatorio e ne rimuova gli effetti.

Trattato sull’Unione europea, firmato ad Amsterdam il 7 febbraio 1992,

entrato in vigore il 1 maggio 1999

ONU, CERD (Committee on the elimination of racial discrimination), Convenzione internazionale per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale C 7 273 Add. 1, 23 settembre 1993

Decreto — legge, 26 aprile 1993 n. 122, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, convertito con modificazioni nella Legge n. 205 del 25 giugno 1993

Legge n. 654 del 13 ottobre 1975 di ratifica della Convenzione di New York sull’eliminazione della discriminazione razziale, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 21 dicembre 1965, Risoluzione 2106 A (XX), entrata in vigore il 4 gennaio 1969

 

ISTRUZIONE

 

Costituzione della Repubblica italiana,

art. 34, la scuola è aperta a tutti.

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Iscrizione scolastica.

I minori stranieri presenti sul territorio, qualunque sia la loro condizione giuridica, sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.

Le istituzioni scolastiche promuovono: l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore; corsi di lingua italiana; corsi di formazione, la comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati.

L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva, senza che questo pregiudichi il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

Ordinanza Ministeriale n. 455, 1997 Ministero della Pubblica Istruzione. Centri territoriali permanenti (Ctp) per la formazione degli adulti immigrati in Italia

Consiglio U.E, Risoluzione del 30 novembre 1994 sull’ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri a fini di studio

Circolare del Ministero della Pubblica istruzione, 2 marzo 1994, n. 73

Importanza al dialogo interculturale e alla convivenza democratica quale impegni progettuali della scuola. L’educazione interculturale si basa sul rispetto delle diversità, sul rapporto dialettico tra culture diverse, sulla ricerca di elementi comuni.

Circolare del Ministero della Pubblica istruzione n. 5 del 12 gennaio 1994

I minori, anche se appartenenti a famiglie con presenza irregolare sul territorio italiano, sono iscritti, con riserva, in attesa della regolarizzazione della loro posizione, nelle scuole italiane. La successiva C. M. 119 del 6 / 4 / 1995 dispone che la riserva sia sciolta in senso positivo a seguito del conseguimento del titolo conclusivo di studio di istruzione secondaria inferiore e superiore.

Legge n. 148, del 5 giugno 1990

Riforma dei programmi della scuola elementare, indica come finalità la formazione dell’uomo e del cittadino, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali,, sociali e culturali.

Circolare del Ministero della pubblica istruzione, n. 205, 26 / 7 / 1990. La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale

Circolare del Ministero della pubblica istruzione, n. 301, 8 / 9 / 1989, Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero, che dimostrino disponibilità economiche adeguate, in considerazione anche di prestazione di garanzia, borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici o privati italiani, o per le quali le amministrazioni attestino che saranno forniti allo studente straniero. È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente.

Gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare agli studenti stranieri per l'anno accademico successivo ed istituiscono corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche (eccezioni per gravi motivi di salute o di forza maggiore), ma non per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente l’esercizio di attività lavorative subordinate part-time. Può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Specifici visti d’ingresso e permessi di soggiorno, per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale. Il superamento di tali esami unitamente all’adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l’iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana. Priorità ai cittadini stranieri che hanno soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni.

La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all’istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari.

 

LAVORO

 

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Capo II Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

Gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia in possesso di titolo di abilitazione riconosciuto in Italia, possono usufruire, entro un anno dall'entrata in vigore della legge 40/98 della possibilità di iscriversi ad ordini o collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, in elenchi speciali da istituire presso i ministeri competenti, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana. L'iscrizione agli albi è considerata condizione necessaria per l'esercizio delle professioni, anche in caso di rapporto di lavoro subordinato.

Decorso il termine di un anno per le iscrizioni agli ordini, collegi ed elenchi speciali , le possibilità di nuove iscrizioni per gli stranieri che intendono esercitare in Italia attività professionali, verranno determinate annualmente con il sistema delle quote definite nei decreti di programmazione dei flussi e dalla definizione di percentuali massime di impiego.

Titolo III, artt. 21 — 27. Disciplina del lavoro. Regolamento, artt. 30 — 41

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero, deve presentare all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l’autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste previste dagli accordi con Stati non appartenenti all’Unione europea, dimostrando una sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore non comunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da lire due milioni a lire sei milioni. In caso di rimpatrio il lavoratore non comunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e lasciano il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell’ingresso di uno straniero per consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti determinanti le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio nazionale per lavoro subordinato — anche stagionale — ovvero autonomo, apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all’ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il "garante" è tenuto a dimostrare la possibilità di assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per tutta la durata del permesso di soggiorno.

L’autorizzazione all’ingresso consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

Sono ammessi a prestare tali garanzie anche regioni, enti locali, associazioni professionali e sindacali, enti ed associazioni del volontariato.

Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti sulle quote di ingresso, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all’estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione.

Possibilità per i datori di lavoro di presentare al competente ufficio periferico del Ministero del lavoro richiesta nominativa per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con un cittadino straniero.

In mancanza di una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste previste dagli accordi con Stati non appartenenti all’Unione europea. L’autorizzazione al lavoro stagionale potrà essere rilasciata per un minimo di 20 giorni e per un massimo di 6 mesi, o di 9 mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto.

Qualora siano state rispettate le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e vi sia stato, alla scadenza di validità dello stesso, rientro nel paese di provenienza, il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo, sempre per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

Le Commissioni regionali per l’impiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.

Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano, come forme di previdenza e assistenza obbligatoria, l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie e di maternità.

In sostituzione dei contributi per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all’importo dei medesimi contributi, che viene destinato ad interventi di carattere socio-assistenziale.

Qualora la materia non sia stata regolata da accordi o convenzioni internazionali, i medesimi contributi potranno essere liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio italiano.

In caso di successivo ingresso in Italia, è data possibilità al lavoratore straniero di ricostruire la posizione contributiva individuale.

L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all’Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un’attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o comunitari e che dimostri di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia, di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo sufficiente o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Viene eliminata la condizione di reciprocità.

E’ inoltre possibile accedere ad attività di lavoro autonomo partendo da permessi per lavoro subordinato non stagionale, per motivi di studio o formazione. Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo.

Lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l’esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno.

Circolare Ministero dell'Interno n. 18, 21 aprile 1998

Chiarisce che per l'esercizio di attività autonome non è necessario richiedere preventivamente alla questura un permesso di lavoro autonomo, se si è già titolari di permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari. Lo straniero che intende svolgere un lavoro autonomo potrà quindi chiedere direttamente agli organi competenti (es: Camera di commercio, ordini professionali ecc.) le iscrizioni e le autorizzazioni necessarie per ottenere l'abilitazione all'esercizio dell'attività. Solo successivamente dovrà comunicare alla questura il cambiamento di attività, per annotarlo sul permesso di soggiorno.

Circolare Ministero dell’Interno n. 11, 20 marzo 1998

Precisa che la verifica della condizione di reciprocità non è più richiesta, visto l' art. 2 della legge 40/98, per la conversione del permesso da altro titolo in lavoro autonomo

 

 

Legge n. 158, 10 aprile 1981, ratifica la Convenzione O.I.L (Organizzazione internazionale del lavoro) n. 143,24 giugno 1975 sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti

Legge n. 845, 21 dicembre 1978, "Legge quadro in materia di formazione professionale"

Delega sia la programmazione che la gestione del sistema di formazione professionale alle regioni. Art. 2, possono frequentare i corsi anche i cittadini "ospiti per ragioni di lavoro e di formazione professionale"

Consiglio U.E, Risoluzione, 4 marzo 1996 sullo status dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli stati membri

Consiglio U.E, Risoluzione, 20 giugno 1994 sulle limitazioni all’ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli stati membri per fini di occupazione,

armonizzazione in senso restrittivo

ONU, Assemblea Generale, 18 dicembre 1990, Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e membri delle loro famiglie

Consiglio d’Europa, 24 novembre 1977, Convenzione europea sullo status legale dei lavoratori migranti

MINORI

 

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Il minore non può essere espulso se non con provvedimento del Ministro dell’interno adottato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.

Possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale valido per lo svolgimento di attività lavorativa o di studio in favore di stranieri che abbiano terminato l’espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età ed abbiano dato prova concreta di partecipazione a programmi di assistenza ed integrazione sociale.

Art. 28. Diritto all’unità familiare (tutelato agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione). Riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

Sono esclusi dal diritto al ricongiungimento i lavoratori stagionali, tutti coloro che sono autorizzati a soggiornare per breve periodo al fine di svolgere attività occasionali. In tali casi, tuttavia, la competente rappresentanza diplomatica italiana potrà rilasciare un visto per "motivi familiari" di breve durata che comporta il divieto di esercitare qualsiasi tipo di attività lavorativa (Ministero degli Affari Esteri Circolare n. 8 del 17.09.1997 recante "Norme sui visti e sull’ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen").

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, il loro interesse deve avere una considerazione preminente.

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per - il coniuge non legalmente separato, - i figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati o legalmente separati (col consenso dell’altro genitore), - i genitori a carico, - i parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro; il genitori naturale del minore legalmente soggiornante.

Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo sufficiente.

E’ altresì consentito l’ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

E’ rilasciato - allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, o con visto di ingresso al seguito del proprio familiare, o con visto d’ingresso per ricongiungimento al figlio minore; - agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno, sposati con cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; - al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento (in caso di famigliari di rifugiato si prescinde dal loro possesso di un regolare permesso di soggiorno) - al genitore straniero di minore italiano residente in Italia, anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

Il figlio minore dello straniero regolarmente soggiornante è iscritto sul permesso di soggiorno di quest’ultimo e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, o la più favorevole tra quella dei due genitori. Medesime disposizioni sono previste per i minori affidati ai sensi dell’art. 4 L.184/1983.

Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, o una carta di soggiorno.

Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato.

In caso di allontanamento dal territorio dello Stato dei genitori o dell’affidatario, il minore segue i propri familiari, nel rispetto del diritto del minore ad essere cresciuto dai genitori nell’ambito della famiglia, secondo la Legge 184/1983 sull’adozione e l’affidamento dei minori "Il minore ha diritto ad essere educato nell’ambito della propria famiglia" (art. 1) e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo, "Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le Autorità competenti non decidano, sotto la riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo" (art.9).

Qualora debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal tribunale dei minorenni.

Il Comitato ha il compito di provvedere al rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati e non richiedenti asilo presenti sul territorio e per attuare il ricongiungimento famigliare nei paesi di origine. (Disposizione introdotta dal Decreto legislativo n. 113, 13 aprile 1999, recepito dal T.U art. 33, comma 2 bis). Il Regolamento concernente i compiti del Comitato, DPCM n. 535, 9 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 25 gennaio 2000, prevede la possibilità***

In nessun caso può disporsi l’espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (in esame alla Corte dei Conti), "regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri"

Introduce ex-novo il concetto di rimpatrio assistito, affinché il minore possa essere consegnato alla sua famiglia o alle autorità responsabili del paese di provenienza. Il Comitato vigila sulle modalità di soggiorno dei minori presenti in Italia, di deliberazione sull’ingresso per l’affidamento temporaneo e di ricerca dei famigliari per un eventuale rimpatrio. Procedure per la realizzazione di programmi di accoglienza temporanea di minori stranieri da parte di associazioni di volontariato e di enti locali, di durata massima di novanta giorni lavorativi.

Legge n. 285, 28 agosto 1997. Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 marzo 1994

Istituisce il Comitato per i minori stranieri presso il Dipartimento per gli Affari sociali con il compito di monitorare l’ingresso e l’uscita dal territorio italiano dei minori non accompagnati ospitati da enti e famiglie italiane per periodi di vacanza di breve durata.

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, L’Aia, 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476

Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea, 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati e cittadini i paesi terzi

Per la prima volta definizione di minore non accompagnato e linee guida per l’accoglienza, l’ammissione e il trattamento dei minori in queste condizioni al fine di tutelare in ogni occasione i loro diritti e la loro integrità psicofisica.

Circolare del Ministero dell’Interno n. 32, 20/7/1993

Minori stranieri privi di permesso di soggiorno in stato di abbandono in Italia." In assenza di una normativa, dettava disposizioni in ordine al rilascio del permesso di soggiorno sulla base di provvedimenti di protezione adottati dal tribunale dei minorenni, in sintonia con quanto sancito dall’art. 20 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176

Impegno per gli Stati firmatari a rispettare, garantire e rendere effettivi i diritti di ogni fanciullo senza distinzione, prescindendo dalla loro origine nazionale, etnica, sociale (art.2). Diritto di ogni fanciullo, temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente famigliare, ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato e, ove esso non li garantisca, alla protezione sostitutiva degli Stati parti (art. 20). Diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici (art.24).

 

PARTECIPAZIONE POLITICA DIRITTO DI VOTO

 

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Consigli territoriali per l’immigrazione, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Interno; hanno compiti di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi. E' responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti consigli ed il loro raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. Sono composti da rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, dal presidente della provincia, da un rappresentante della regione, dal sindaco del comune capoluogo e dei comuni della provincia di volta in volta interessati, dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio, da rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei consigli i rappresentanti delle aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione. Operano in collegamento con le consulte regionali.

Consulta nazionale per i problemi degli stranieri immigranti e delle loro famiglie, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato; composta da: rappresentanti delle associazioni e degli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione, rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro dei diversi settori economici, esperti designati rispettivamente dai ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell’interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità; rappresentanti delle autonomie locali, rappresentanti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ed esperti dei problemi dell’immigrazione.

Acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico, in relazione alle condizioni degli immigrati; esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale.

Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

Camera dei deputati, Disegno di legge costituzionale, n. 4167,

presentato il 25 settembre 1997

A causa delle divergenze insorte in sede di discussione parlamentare del disegno di legge e dei progetti abbinati, la questione del diritto al voto amministrativo, che nelle intenzioni del Governo avrebbe dovuto costituire, tra i diritti riconosciuti al titolare della carta di soggiorno, un elemento particolarmente significativo ai fini della partecipazione dello straniero alla vita pubblica del paese, fu invece stralciata (art. 38 A.C. 3240) e fu presentato alla Camera dei Deputati apposito disegno di legge di revisione dell’articolo 48 della Costituzione (A.C. 4167), per riconoscere allo straniero il diritto di voto, con l’esclusione delle elezioni delle camere e regionali. Il diritto di voto viene riconosciuto condizione essenziale per la partecipazione alla vita pubblica locale e per l’integrazione degli stranieri immigrati e regolarmente soggiornanti in Italia.

Trattato sull’Unione europea, firmato ad Amsterdam il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1 maggio 1999, Artt. 17 — 22, Cittadinanza dell’Unione

Gli stranieri cittadini dei paesi membri dell’Unione possono votare negli altri paesi dell’Unione nei quali si trovino a risiedere, sia per le elezioni locali, che per quelle europee.

Legge n. 203, 1994, ratifica della, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, n. 144, 5 febbraio 1992,

(ratificata da Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia)

Si introduce nell’ordinamento italiano l’effettiva possibilità di costituire organismi rappresentativi della popolazione straniera.

Gli stati che aderiscono alla convenzione si sono impegnati a garantire ai residenti stranieri, al pari dei nazionali: la libertà di espressione, assemblea ed associazione; la possibilità effettiva di costituire consulte o organismi rappresentativi dei residenti stranieri; il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali (l’Italia ha invece avanzato una riserva a quest’ultimo punto)

Legge n. 142, 1990 sulle autonomie locali, art. 6

I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei "cittadini" (includendo coloro che, pur non essendo cittadini italiani, risiedono nel territorio del Comune o vi svolga attività lavorativa e di studio) all’amministrazione locale.

RELIGIONE

 

Costituzione della Repubblica italiana

Legge n. 1159, 1929

Riconoscimento delle confessioni religiose, come persone giuridiche, e dell’esercizio dei culti diversi da quello cattolico, definiti "ammessi". Ai sensi di questa legge viene riconosciuto il Centro culturale islamico come ente morale.

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato, per soggiorni brevi, per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto e per soggiorni in istituti religiosi

Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato anche per motivi religiosi.

Decreto istitutivo della Commissione consultiva per la libertà religiosa, 14 marzo 1997, registrato al Ministero del Tesoro, 10 maggio 1997; alla Corte dei Conti, 11 giugno 1997.

Disegno di Legge in materia di libertà religiosa A.C. 3947

Predisposto dalla Commissione per la libertà religiosa, intende abrogare la Legge n. 1159 del 1929, attuare la tutela costituzionale degli interessi religiosi collettivi e dare formale attuazione all’ art. 8, comma 3, relativo alla stipulazione delle intese con le confessioni religiose, definendo e regolando le procedure da seguire in vista della conclusione delle intese.

Il governo ha presentato alcuni emendamenti volti a corrispondere alcune istanze avanzate dalle comunità islamiche operanti in Italia, riguardanti prescrizioni religiose in materia di sepoltura, alimentare, di festività e di preghiera.

 

SANITÀ

 

Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Art. 53 compartecipazione di tutti alla spesa sostenuta dallo Stato, attraverso un contributo differenziato in base al reddito.

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Titolo V, capo I Disposizioni in materia sanitaria, artt. 34 — 36

Obbligo dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale e parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, per motivo di lavoro subordinato, lavoro autonomo o per iscrizione alle liste di collocamento, per motivi familiari, asilo, acquisto della cittadinanza (la residenza in Italia non è più un requisito, quindi notevole aumento dei destinatari della norma). L’iscrizione dà diritto all’assistenza sanitaria, estesa ai famigliari a carico. L’iscrizione scade salvo esibizione della documentazione che attesta che la scadenza o la revoca del permesso non sia definitiva.

Lo straniero regolarmente soggiornante che non rientra nelle categorie precedenti oltre agli studenti e agli stranieri alla pari soggiornanti, deve assicurarsi e può farlo iscrivendosi al SSN.

Ai minori stranieri viene garantita ogni forma di assistenza, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori.

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno(anche definiti stranieri temporaneamente presenti — S.T.P), sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane; la tutela della salute del minore; le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale; la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. Tali prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate utilizzando un codice a sigla STP, garantendo così l’anonimato. A tali soggetti viene attribuita una tessera sanitaria identificata in base al numero.

Gli oneri finanziari per le prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali per gli indigenti sono a carico del Ministero dell’Interno, mentre per le spese sostenute per la tutela di bisogni particolari, come ad esempio nel caso della gravidanza e della maternità, o di campagne di prevenzione, si attinge al fondo sanitario nazionale, riducendo di un pari ammontare le spese per interventi di emergenza.

Ingresso e soggiorno per cure mediche

Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventuale accompagnatore possono, su dichiarazione della struttura sanitaria italiana e versamento di una somma a titolo cauzionale, ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno, con durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico e rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate. La domanda può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

Il trasferimento per cure mediche in Italia può avvenire anche per motivi umanitari, definiti ai sensi dell’art. 12, c. 2, lettera c) del D.lgs. n. 502/92, come modificato dal D.lgs n. 517/93 previa autorizzazione del Ministero della Sanità d’intesa col Ministero degli Affari esteri. Le spese sono rimborsate dal Fondo sanitario nazionale.

Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998 — 2000

Prima parte, Obiettivi di salute

La popolazione migrante viene espressamente compresa tra i soggetti deboli di cui l'Obiettivo IV si propone di rafforzare la tutela.

Obiettivi:

Progetto Obiettivo "Salute degli Immigrati" la cui stesura è stata affidata ad una Commissione insediata presso il Ministero della Sanità, istituita con Decreto ministeriale del 2/11/1998.

Circolare Ministero della Sanità, n. DPS/40/98/1010 del 22 aprile 1998

Precisa le categorie di stranieri assistibili (regolarmente soggiornanti, assistiti in base a convenzioni internazionali, non in regola con le norme sull’ingresso ed il soggiorno), le corrispondenti modalità di assistenza, nel senso di un interpretazione estensiva degli interventi "fondamentali" ed i requisiti necessari all’iscrizione al S.S.N. Non si deve più procedere alla cancellazione annuale dell’iscritto al S.S.N.

 

LEGGI REGIONALI

ABRUZZO

Legge vigente

n. 10 del 13.02.1990

Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all’estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo.

Modifiche:

n. 10 del 11.02.1992

Modifiche ed integrazioni della L.R. n. 10/90 recante: "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all’estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo".

n. 42 del 2.09.1993

Modifiche ed integrazioni della L.R. n. 10/90 recante: "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all’estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo".

n. 79 del 28.04.1995

Modifiche ed integrazioni della L.R. n. 10/90 recante: "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all’estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo".

Leggi relative a situazioni o eventi particolari

n. 72 del 26.11.1991

Interventi a favore delle popolazioni iugoslave.

Altra normativa e documentazione

B.U.R. n. 28 del 4.11.1994

Piano Sanitario Regionale.

 

BASILICATA

Legge vigente

n. 21 del 13.04.1996

Intervento a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ed istituzione della commissione regionale dell’immigrazione.

Legge precedente

n. 6 del 21.02.1990

Provvidenze per i lavoratori lucani all’estero ed istituzione della Commissione regionale dei lucani all’estero e della Commissione Regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata.

Modifiche

n. 7 del 25.01.1993

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 6/90: "Provvidenze per i lavoratori lucani all’estero ed istituzione della Commissione regionale dei lucani all’estero e della Commissione Regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata".

Leggi relative a situazioni o eventi particolari

n. 32 del 13.11.1989

Interventi a favore delle popolazioni armene colpite dal sisma del dicembre 1988 e gennaio 1989.

Delibere Giunta Regionale

n. 8004 del 14.12.93

Approvazione programma 1993 per la realizzazione di Centri di prima accoglienza e Servizi per i cittadini extracomunitari ex art. 11 Legge 28.02.90 N° 39 e art. 4 D.M. 26.07.90 N° 244.

CALABRIA

Legge vigente

n. 17 del 9.04.1990

Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione.

 

CAMPANIA

Legge vigente

n. 3 del 3.11.1994

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti da paesi extracomunitari.

EMILIA ROMAGNA

Legge vigente

n. 14 del 21.02.1990

Iniziative regionali a sostegno dell’emigrazione e dell’immigrazione. Nuove norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione.

Modifiche

n.35 del 14.04.1995

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali in favore dell’emigrazione e dell’immigrazione. Nuove norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione".

Leggi relative a situazioni o eventi particolari

n. 2 del 25.01.1989

Istituzione di un fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni dell’Armenia vittime del terremoto.

n. 11 del 21.02.1990

Istituzione di un fondo di solidarietà a favore del popolo rumeno.

n. 8 del 4.04.1991

Concorso della regione emilia-romagna alle iniziative del comitato italiano dell’Unicef in favore dei bambini della zona del golfo persico.

n. 16 del 28.06.1991

Iniziative di solidarietà a favore dei profughi albanesi

n. 31 del 4.08.1992

Iniziative di solidarietà a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Iugoslavia.

n. 5 del 2.04.1996

Interventi a favore di popolazioni colpite da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie.

Altra normativa e documentazione

B.U.R. supplemento speciale n. 278 del 22.12.1998

Progetto di Legge d’iniziativa della Giunta Regionale

"Norme per l’inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati". Oggetto consiliare n. 4693.

Piano Sanitario Bologna: comunicazione dell'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali del Comune di Bologna. Seduta di 6/4/99. Atti Giunta P.G. 50116/99.

Delibere Giunta Regionale

n. 195/1989

Direttiva concernente l’assistenza sanitaria ai lavoratori extracomunitari residenti e dimoranti in Emilia romagna ai sensi dell’art. 1 L. 30 dicembre 1986 n. 943 e art. 5 D.L. n. 663/1979 convertito in L. 29.02.1980 n.33.

n. 133/1992

Direttiva concernente l’assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari residenti e dimoranti in Emilia romagna ai sensi della L. 30 dicembre 1986 n. 943 e della L. 28.02.1990 n. 39.

n. 2103/1994

Terzo programma di attività formative urgenti in applicazione art. 1, comma 1, lett. D), della legge 135/90.

n. 2567/1996

Approvazione progetto regionale "Prostituzione" in attuazione deliberazione consiliare n. 366 del 4 luglio 1996.

n. 2377/1997

Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio regionale. Assegnazione delle somme alle aziende UU.SS.LL. Relativa determinazione n. 8399 del 31.08.1998: assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio regionale. Liquidazione delle somme alle Aziende USL.

n. 10/1998

Realizzazione di materiale informativo multilingue sulla contraccezione, gravidanza e prevenzione. Assegnazione e concessione finanziamento all’Azienda USL di Modena.

n. 54/1999

Piano Sanitario Regionale 1999-2001: Proposta della Giunta al Consiglio Regionale.

Circolari e Note

Assessorato Sanità e Servizi Sociali Regionali del 27.02.1991:

assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari disoccupati ed iscritti nelle liste di collocamento, firmate dall’assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali Regionali.

Circolare telegrafica del Ministero dell’Interno:

Direzione Generale dei Servizi Civili - Servizio Interventi di Assistenza Sociale - Divisione Applicazione Accordi Internazionali - prot. n. 1250/216/STR/D.G.S.C., 10.12.1998: Spese per assistenza sanitaria in favore di cittadini stranieri indigenti privi di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Nota del Ministero della Sanità:

del 22/04/1998 relativa all’applicazione della Legge Nazionale n. 40/98.

ZINGARI:

Legge vigente

n. 47 del 23.11.1988

Norme per le minoranze nomadi in Emilia Romagna.

Delibere

Comune di Modena n. 1268 del 22.10.98:

Realizzazione progetti di iniziativa regionale - art. 41 L. R. 2/85 - anno 1998 - Approvazione progetto attuativo per interventi di integrazione dei bambini nomadi.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge vigente

n. 46 del 10.09.1990

Istituzione dell’Ente regionale per i problemi dei migranti.

Modifiche

n. 18 del 11.05.1993

Riforma e riordinamento di Enti Regionali.

Altre leggi in materia

n. 26 del 9.07.1990

Assestamento del bilancio ai sensi dell’art.10 della legge regionale n.10/82, variazioni al bilancio per l’anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili. Art.21.

n. 4 del 1.02.1991

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991). Art.29.

n. 51 del 30.06.1993

Disposizioni finanziarie per favorire l’attuazione del Piano Regionale socio-assistenziale e integrazione e modifiche a normative del settore.

ZINGARI:

Legge vigente

n. 11 del 14.03.1988

Norme a tutela della cultura Rom nell’ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Modifiche

L.R. n. 54 del 20.06.1988

Modificazione alla Legge Regionale 14.03.1988 n. 11: Norme a tutela della cultura Rom nell’ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L.R. n. 25 del 24.06.1991

Modificazione ed integrazioni alla Legge Regionale 14.03.1988 n. 11: Norme a tutela della cultura Rom nell’ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, già modificata dalla Legge Regionale 20.06.1988

LAZIO

Legge vigente

n. 17 del 16.02.1990

Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari.

Altre leggi in materia

n. 26 del 9.03.1990

Finanziamenti ai comuni per interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi.

n. 8 del 15.02.1992

Strutture di prima accoglienza per immigrati extracomunitari.

n. 30 del 26.07.1991

Disposizioni ed interventi regionali in materia di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo.

Delibere Giunta Regionale

n. 5122 del 31.07.1997

Attivazione dei livelli uniformi di assistenza per stranieri temporaneamente presenti

n. 1358/98

Individuazione Centro riferimento regionale per la formazione salute immigrati.

n. 7953/98

Programmazione degli interventi nel campo dell’immigrazione - Ripartizione stanziamenti di cui al Decreto legislativo n. 286/98 L. 40/98.

n. 4089/99

L.R. 17/1990-Piano annuale 1999 ex art. 4 e riparto stanziamento cap. 42309- Attuazione interventi a favore di immigrati extracomunitari. Esercizio fin. 1999.

n. 4629/99

L. R. 17/1990 art.5 -Finanziamento dei 5 piani provinciali relativi ad iniziative ed interventi a favore di immigrati extracomunitari.

n. 4778/99

Decreto leg.vo 286/1998. Programmzione interventi campo immigrazione anno 1998. Progetti presentati delle cinque province del Lazio importo complessivo di £. 10.014.619.000 trsferiti con D. P. C. M. 28/9/98.

n. 4779/99

Decreto leg.vo 286/1998. Programmazione interventi campo immigrazione anno 1998. Ripartizione ulteriore quota di finanziamento, assegnata alla Regione Lazio pari a £. 2.503.655.000 con D. P. C. M. 18/12/98.

Decreto Presidente Giunta Regionale n. 2439/97

Costituzione gruppo regionale di valutazione e monitoraggio.

Circolari

n. 49/97

Trasmissione delibera 5122/97 e chiarimenti applicativi.

n. 56/97

Determinazione delle quote di finanziamento di parte corrente a destinazione indistinta spettanti alle AUSL, aziende ospedaliere ed altri enti erogatori di servizi sanitari per l’esercizio finanziario 1997. Criteri, vincoli, priorità e modalità per la predisposizione dei bilanci di previsione 1997. Ripartizione delle ulteriori assegnazioni a valere sul F.S.N. 1996 Parte Corrente.

n. 11/98

Assistenza sanitaria immigrati regolari (disoccupati et al.); STP e farmaceutica.

n. 24/98 e integrazione prot. 5915/98

Chiarimenti applicativi.

n. 18/99

Assistenza sanitaria persone provenienti da zone di guerra (e asilo politico).

n. 24/99

Iscrizione temporanea regolarizzandi e documenti necessari per regolari.

n. 45/99

Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri indigenti non iscritti al SSN.

Assessore Sanità prot. 2203/57-56/2329/98

Attribuzione oneri prestazioni urgenti.

ZINGARI:

Legge vigente

n. 82 del 24.5.1985

Norme a favore dei Rom.

Proposta di legge regionale di Marzo 1997:

"Norme a tutela del popolo zingaro" in sostituzione della Legge Regionale 24 maggio 1985 n. 82.

LIGURIA

Legge vigente

n. 7 del 09.02.1990

Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

Altre leggi in materia

n. 20 del 27.08.1992

Integrazione alla legge regionale n. 59/78 — Interventi in materia di emigrazione.Istituzione della Consulta Regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione.

Leggi relative a situazioni o eventi particolari

n. 17 del 06.08.92

Interventi a favore della popolazione dell’America colpita dal terremoto del 7.12.1988.

n. 27 del 11.06.93

Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta Regionale per l’emigrazione.

n. 49 del 10.09.93

Modifica della legge regionale n. 27/93 "Nuove norme in materia...."

Delibere Regionali

n. 23 del 11.06.1999

Approvazione del Piano Sanitario Regionale 1999/2001.

ZINGARI:

Legge vigente

n. 6 del 22.7.1992

Tutela della cultura e della identità delle minoranze zingare e nomadi.

LOMBARDIA

Legge vigente

n. 38 del 4.07.1988

Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie.

Leggi relative a situazioni o eventi particolari

n. 1 del 4.01.85

Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

n. 63 del 27.11.89

Iniziative della regione Lombardia a favore della popolazione dell’Armenia colpite da calamità naturali nel Dicembre 1988. (Legge non operante).

Altre leggi in materia

n. 33 del 14.12.1991

Modifiche ed integrazioni della L.R. n. 34, 31.03.1978 "Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL) capo 2, art. 9, punto c.

Delibere Giunta Regionale

n. 28902 del 29.10.92

Commissione organizzativa per la prevenzione e il controllo della tubercolosi.

n. 38190 del 25.06.93

Approvazione "Protocollo operativo per il controllo e la prevenzione della tubercolosi in Regione Lombardia".

Deliberazione Consiglio Regionale n. VI/1280 del 07.07.1999

Programma pluriennale degli interventi concernenti l’immigrazione per il biennio 1999-2000.

ZINGARI

Legge vigente

n. 77 del 22.12.1989

Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle "Etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi".

Delibere Giunta Regionale

n. 50410 del 22.12.89

Approvazione del piano di interventi urgenti per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi.

n. 56831 del 3.08.90

Istituzione del Comitato Tecnico in attuazione dell’art. 11 della L.R. 77/89.

n. 4748 del 21.12.90

Piano regionale per la realizzazione dei campi sosta e di transito. A seguito di parere della Commissione Consiliare.

n. 16232 del 10.12.91

Piano regionale per la realizzazione dei campi sosta e di transito. A seguito di parere della Commissione Consiliare.

n. 17467 del 20.12.91

Piano di interventi 1991 per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie nomadi e seminomadi. A seguito di parere della Commissione Consiliare.

n. 31177 del 24.12.92

Piano di interventi 1992 per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie nomadi e seminomadi. A seguito di parere della Commissione Consiliare.

n. 46710 del 30.12.93

Piano degli interventi 1993 per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie dei nomadi e seminomadi. A seguito di parere della Commissione Consiliare.

n. 7577 del 29.12.95

Piano regionale di realizzazione di campi sosta e di transito. A seguito di parere della Commissione Consiliare.

Decreto Presidente Giunta Regionale

n. 13052 del 27.07.90

Istituzione della Consulta Regionale per il nomadismo in attuazione dell’art. 10 della L.R. 77/89 - Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi.

MARCHE

Legge vigente

n. 2 del 02.02.1998

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.

Delibere Giunta regionale

Deliberazione amministrativa n. 254 del 16.6.1999: "Programma triennale regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati provenienti dai paesi non appartenenti all’Unione Europea e delle loro famiglie per gli anni 1999/2001".

ZINGARI:

Legge vigente

n. 3 del 05.01.1994

Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie.

Tale legge è stata abrogata dalla L.R. n. 2 del 02.02.1998. La proposta di legge in materia di minoranze etniche è ancora in fase di stesura.

MOLISE

Legge Regionale n. 12 del 1989 e Regolamento d’attuazione n. 3 del 10.12.93 (Nessun riferimento alla popolazione immigrata e Zingara, ma solo alla popolazione emigrata)

PIEMONTE

Legge vigente

n. 64 del 08.11.1989

Interventi regionali a favore degli immigrati extracomunitari residenti in Piemonte.

Altre leggi in materia

Legge regionale:"Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999" approvata dal Consiglio Regionale il 15.10.1997.

Leggi relative a situazioni o eventi particolari

n. 26 del 12.06.91

Interventi di solidarietà della Regione Piemonte a favore del popolo somalo.

Delibere Giunta Regionale

n. 10-42504 del 16.01.1995

Costituzione di una commissione regionale per la promozione della salute straniera in Piemonte.

n. 56-10571 del 15.07.1996

D.L. 17 maggio 1996 n. 269 -disposizioni di attuazione art. 13 concernente erogazione prestazioni assistenza sanitaria a stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale. Spesa di £. 500.000.000 (cap. 12292/96).

n. 138-19691 del 2.06.1997

D.G.R. n. 56-10571 del 15.07.1996 recante disposizioni di attuazione art. 13 D.L. 17.05.1996 n. 269 e successive reiterazioni. Erogazione prestazioni assistenza sanitaria a stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale. Rinnovo commissione e gruppo di lavoro per la sperimentazione.

ZINGARI:

Legge vigente

n. 26 del 10.06.1993

Interventi a favore della popolazione zingara.

Delibere Giunta Regionale

n. 98-20773 del 7.07.1997

L.R. n. 26 del 10.06.1993 "Interventi a favore della popolazione zingara". Determinazione dei criteri ai sensi dell’art. 11.

PUGLIA

Legge vigente

n. 29 del 11.05.1990

Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia.

Leggi relative a situazioni o eventi particolari

n. 11 del 2.08.93

Cooperazione della regione Puglia con i paesi in via di sviluppo.

SARDEGNA

Legge vigente

n. 46 del 24.12.1990

Norme di tutela e di promozione di condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna.

Modifiche

n. 6 del 28.04.1992

Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

Delibere Giunta Regionale

n. 56/17 del 15.12.98

Piano annuale immigrazione 1998.

Altra normativa e documentazione

Piano socio-assistenziale 1998 del comune di Cagliari

Interventi a favore degli immigrati.

ZINGARI:

Legge vigente

n. 9 del 14.03.1988

Tutela della Etnia e della cultura dei nomadi.

Altra normativa e documentazione

Piano Socio-assistenziale 1998 del Comune di Cagliari

Interventi a favore della popolazione nomade

 

SICILIA

La normativa vigente è stata emanata precedentemente al 1988 con L.R. n. 55 del 04.06.1980.

Circolari

n. 171 del 29.02.1992

Art. 11 legge n. 39/90 - Istituzione di centri di prima accoglienza e servizi a favore degli immigrati extracomunitari e le loro famiglie.

n. 178 del 16.10.1992

Articolo 11 della legge n. 39/90 e decreto del Ministero del tesoro n. 244/90 del 26 luglio 1990. Erogazione di contributi a favore di centri di prima accoglienza e servizi per immigrati extracomunitari e le loro famiglie.

n. 193 del 12.02.1994

Indirizzi relativi all’erogazione di contributi ai centri di prima accoglienza e servizi a favore degli immigrati extracomunitari e le loro famiglie. Elenco delle Associazioni che in attuazione del "Piano 92" hanno goduto dei finanziamenti previsti dalla "Legge Martelli" sui centri di prima accoglienza.

n. 341 del 29.03.1999

Disposizioni sull’integrazione sociale. Istituzione del Fondo Nazionale per le politiche Migratorie. Art. 40 L. 40/98.

TOSCANA

Legge vigente

n. 22 del 22.03.1990

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana.

Modifiche

n. 29 del 6.07.1992

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22/90: Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana.

n. 61 del 30.04.1990

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 70, 06.12.1984, concernente il piano sanitario regionale e il piano regionale dei servizi sociali.

Altre leggi in materia

n. 56 del 30.04.1990

Programma straordinario ed urgente a favore degli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari nel comune di Firenze ed in altri comuni.

n. 72 del 3.10.1997

Organizzazione e promozione di un sistemi di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.

Leggi relative a situazioni o eventi particolari

n. 14 del 23.02.89

Contributi per le opere di soccorso a favore delle popolazioni dell’Armenia.

n. 59 del 30.04.90

Iniziative di solidarietà in favore della popolazione Rumena.

n. 14 del 22.04.91

Contributi per soccorsi rivolti a profughi, rifugiati, prigionieri e popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.

Delibere Giunta Regionale

n. 504 del 14.12.1993

Interventi a sostegno degli immigrati extracomunitari in Toscana. Piano degli interventi per l’anno 1993.

n. 290 del 5.07.1994

L.R. n. 22/90"Interventi a sostegno degli immigrati extracomunitari in Toscana. Piano degli interventi per l’anno 1994"

n. 99 del 28.02.1995

Piano degli interventi a sostegno degli immigrati extracomunitari in Toscana per l’anno 1995.

n. 180 del 18.06.1996

L.R. n. 22/90. Piano interventi a sostegno diritti immigrati extracomunitari in Toscana. Anno 1996.

n.224 del 2.07.1997

L.R. n. 22/90. Piano interventi a sostegno diritti immigrati extracomunitari in Toscana. Anno 1997.

n. 41 del 17.02.1999

Piano Sanitario Regionale 1999/2001.

n. 76 del 10.03.1999

Attuazione Legge 6 marzo 1998, n. 40. Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Indirizzi per la programmazione degli interventi e ripartizione finanziamenti.

ZINGARI:

Legge vigente

n. 17, 12.03.1988

Interventi per la tutela della Etnia Rom.

n. 73, 18.04.1995

Interventi per i popoli Rom e Sinti.

 

TRENTINO ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Legge vigente

L.P. n. 13 del 2.05.1990

Interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomunitaria.

Leggi relative a situazioni o eventi particolari

n. 11 del 30.05.93

Interventi a favore di popolazioni di Stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali.

ZINGARI:

Legge vigente

n. 15 del 02.09.85

Norme a tutela degli zingari.

UMBRIA

Legge vigente

n. 18 del 6.04.1990

Intervento a favore degli immigrati extracomunitari.

Modifiche

n. 8 del 17.04.1991

Modifiche a favore della L.R. n. 18/90: "Interventi a favore degli immigrati extracomunitari".

Altre leggi in materia

n. 9 del 27.03.1990

Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1989/91 Art.41 comma 4.

Delibere Giunta Regionale

n. 7136 del 3.10.1989

Direttiva concernente l’assistenza sanitaria aiu lavoratori extracomunitari residenti e dimorenti in Umbria ai sensi dell’art. 1 della Legge 943/86 e 33/80.

n. 10853 del 28.12.1990

Assistenza sanitaria ai lavoratori extracomunitari residenti in Umbria . Determinazioni.

n. 1621 del 10.03.1992

Infezioni esotiche e difesa dalle infezioni nelle popolazioni migranti. Determinazioni.

n. 9800 del 30.12.1993

Lega Internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli. Servizio Sanitario ambulatoriale per immigrati. Determinazioni.

n. 573 del 23.05.1994

programma triennale 93/95 degli interventi in ordine di immigrazione (art. 7 L.R. 18/90)

n. 7531 del 30.09.1994

Programma annuale 1994 degli interventi in materia di immigrazione ai sensi della L.R. 18/90 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazioni.

n. 6922 del 15.09.1995

Programma annuale 1994 degli interventi in materia di immigrazione ai sensi della L.R. 18/90 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazioni.

n. 9815 del 15.12.1995

L.R. 18/90: contributo finanziario alla USL n.1 per il progetto " Salute per gli immigrati".

n. 4100 del 24.06.1997

Disciplina in materia di prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti e residenti in Italia.

n. 6366 del 30.09.1997

Integrazione D.G.R. n. 4100 del 24/06/1997 relativa a: disciplina in materia di prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti e residenti in Italia.

n. 6954 del 29.10.1997

Modificazione allegato n. 1 della D.G.R. n. 4100 del 24/06/1997 relativa alla disciplina delle modalità di erogazione di prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti e residenti in Italia.

n. 6 del 7.1.1999

D.lgs. n. 286 del 25/7/1998: "Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Determinazioni.

ZINGARI:

Legge vigente

n.32 del 27.04.1990

Misure per favorire l’inserimento dei nomadi nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale.

 

VALLE D’AOSTA

Legge vigente

n. 51 del 29.12.1995

Interventi per la promozione di servizi a favore dei cittadini extracomunitari.

Delibere Giunta Regionale

n. 7970 del 2.09.88

Determinazioni in merito all’erogazione di prestazioni di assistenza sociale ed alla fruizione di servizi sociali da parte di apolidi e stranieri residenti, domiciliati o occasionalmente presenti nel territorio della regione.

n. 816 del 23.02.96

Costituzione del gruppo di lavoro per la programmazione degli interventi a favore di cittadini extracomunitari di cui all’art. 3 della Legge Regionale 29.12.95 n. 51.

n. 434 del 15.02.1999

Approvazione del finanziamento al Comune di Aosta per la gestione dei servizi a favore di cittadini extracomunitari, per l’anno 1999. Impegno di spesa.

n. 3311 del 27.09.1999

Approvazione di un ulteriore finanziamento al Comune di Aosta per la gestione dei servizi a favore di cittadini extracomunitari, per l’anno 1999, ai sensi della L.R. 51/1995. Impegno di spesa.

VENETO

Legge vigente

n. 9 del 30.01.1990

Interventi nel settore immigrazione.

Altre leggi in materia

n. 28 del 19.06.1984

Interventi regionali nel settore dell’emigrazione.

n. 18 del 22.06.1989

Modifiche alla L.R. 28/84, concernente "Interventi del settore dell’emigrazione e dell’immigrazione".

Altra normativa e documentazione

Legge Regionale n. 5 del 03.02.1996:"Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996 — 1998".

Delibera di Consiglio Regionale n. 52 del 9.07.1997. "Piano triennale 1997-1999 degli interventi per l'immigrazione (articolo 3 della Legge regionale 30 Gennaio 1999, n. 9)

Leggi relative a situazioni o eventi particolari

n. 9 del 28.03.89

Istituzione di un fondo di interventi per le popolazioni colpite dal terremoto dell’Armenia.

n. 20 del 20.03.90

Interventi a faviore del popolo Rumeno.

Delibere Giunta Regionale

n. 3264 del 22.07.1996

Progetto sanitario di assistenza agli immigrati ed agli emarginati.

n. 4778 del 30.12.1997

Quadro assistenziale relativo all’assistenza sanitaria per i cittadini extracomunitari presenti nel territorio regionale. Riepilogo normativo assistenziale.

n. 2988 del 4.08.1998

Progetto Sanitario in materia di assistenza agli immigrati ed agli emarginati. Liquidazioni di spesa (L.R. 3.02.1996, n. 5)

n. 5105 del 28.12.1998

Iniziative sanitarie in materia di immigrazione.

n. 1011 del 30.03.1999

Programma d’iniziative per l’anno 1999 concernenti l’immigrazione nel Veneto. Individuazione dell’iter programmatico e delle tipologie prioritarie d’intervento. Attuazione Legge 6 marzo 1998, n. 40 e Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

n. 1359 del 27.04.1999

Attuazione programma di interventi in materia di immigrazione extracomunitaria anno 1999. Primo provvedimento: predisposizione e gestione strutture di accoglienza per immigrati extracomunitari

n. 2357 del 06.07.1999

Individuazione aree e settori. Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata anno 1999.

n. 2801 del 3.08.1999

Attuazione programma di interventi in materia di immigrazione extracomunitaria anno 1999. Secondo provvedimento: concessione di contributi alle imprese del Veneto per interventi a favore dell'accesso all'alloggio dei lavoratori immigrati extracomunitari

n. 27/94

Provvedimento Giunta Regionale n. 6289 del 28.12.93: "Progetto benessere donna" finalizzato al "benessere donna straniera"

ZINGARI

Legge vigente

L.R. n. 54 del 22.12.1989

Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti

 

 

SOGGIORNO

 

Costituzione della Repubblica italiana

art. 10, comma 2

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Requisiti richiesti: (oltre a non costituire minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato - condizione ostativa per l’ingresso) esibire passaporto o altro documento equipollente da cui risultino nazionalità, data, luogo di nascita e visto di ingresso (quando prescritto); documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza; disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi ed alla durata del soggiorno; disponibilità di altre risorse o dell’alloggio (quando richiesto). Documentazione non necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di protezione sociale e per eventi eccezionali.

La durata del permesso non può essere superiore a : - tre mesi per visite, affari e turismo; - sei—nove mesi per lavoro stagionale; - un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione; - due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari; - alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti.

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza. E’ rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore non comunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno per la durata del permesso.

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (cfr. art 25 Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen).

Il permesso di soggiorno è rifiutato o evocato anche quando mancano i requisiti previsti, salvo che siano intervenuti nuovi elementi validi per il rilascio e le irregolarità riscontrate siano di tipo amministrativo, o quando siano presenti i requisiti per altro permesso

Lo straniero è formalmente invitato a lasciare il territorio dello Stato entro un termine massimo di quindici giorni, pena, in caso di inosservanza, l’espulsione amministrativa, salvo che si debba disporre il respingimento o l’espulsione immediata

Possibilità di utilizzare il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per famiglia anche per altre attività "consentite" e di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o di formazione in soggiorno per motivo di lavoro, sia subordinato che autonomo, nell’ambito delle quote. Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione di eventuale titolo abilitativo o autorizzatorio. Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla direzione provinciale del lavoro; il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo.

E’ inoltre possibile accedere ad attività di lavoro autonomo partendo da permessi per lavoro subordinato non stagionale, per motivi di studio o formazione.

Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo

Possibilità di conversione in permesso per lavoro autonomo da permesso per

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire ottocentomila.

Art. 7. Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 9 Carta di soggiorno, Regolamento artt. 16, 17

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

Può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia.

Il titolare della carta di soggiorno può fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione; partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato quando previsto dall’ordinamento.

Cause ostative: imputato con il rinvio a giudizio per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del c.p.p., limitatamente, per quest’ultimo articolo, ai reati non colposi; condanna, per gli stessi reati, anche se non definitiva. Diversamente dai requisiti previsti per il rilascio, la revoca della carta non può essere disposta al venire meno delle fonti di reddito ma solo successivamente a sentenza di condanna, anche non definitiva per uno dei reati sopra indicati.

In caso di revoca, salvo che lo straniero debba essere espulso, può essere rilasciato altro permesso di soggiorno, in presenza dei requisiti.

Il titolare della carta di soggiorno è assoggettabile alla misura dell’espulsione quale misura amministrativa disposta dal Ministro dell’interno per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, o dal prefetto ai soli sensi dell’articolo 13, comma 2 lett. c) purché sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure previste dall’articolo 14 della legge 55/1990 in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per determinati delitti o nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Le condizioni per l’accesso alla protezione consistono nell’accertamento della situazione di patita violenza o di grave sfruttamento e nel pericolo concreto per l’incolumità dello straniero conseguente ai tentativi di sottrarsi al condizionamento di un’associazione criminale o alle dichiarazioni rese agli inquirenti per favorire le indagini.

Il permesso di soggiorno rilasciato ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato. Può essere prorogato o rinnovato per la durata di un rapporto di lavoro e convertito per motivi di studio.

In caso di rapporto a tempo indeterminato il rinnovo del permesso segue le norme previste per il permesso per lavoro subordinato.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere altresì rilasciato all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

I programmi di assistenza ed integrazione sociale, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato (70%) e dall’ente locale (30%).

I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale debbono essere iscritti nell’apposita sezione del registro e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

Nella prima fase di applicazione possono iscriversi solo organismi privati che abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione in questi ambiti. In seguito possono richiedere l’iscrizione anche organismi privati che abbiano svolto precedentemente attività di assistenza in quegli ambiti, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti.

La proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro, convenzionate con l’ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dal questore su proposta del procuratore della Repubblica o d’iniziativa ma previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità giudiziaria. L’interruzione del programma di assistenza, la condotta incompatibile con lo stesso o il venire meno delle condizioni che hanno giustificato il rilascio del permesso ne comportano la revoca.

Trattato sull’Unione europea, firmato ad Amsterdam il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1 maggio 1999 Titolo IV Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone

Protocollo allegato al trattato di Amsterdam sull’integrazione dell’Acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea. Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, 19 giugno 1990 integrata nel Trattato sull’Unione europea, firmato ad Amsterdam il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1 maggio 1999

 

 

Consiglio U.E, Azione Comune del 16 dicembre 1996, adottata dal Consiglio Giustizia e affari interni sulla base dell’ art.K. 3 del Trattato sull’ U.E relativa ad un modello uniforme per i permessi di soggiorno (891/11/GAI)

Per "permesso di soggiorno" si intende un’autorizzazione rilasciata dall’autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, fatta eccezione per visti, permessi di durata inferiore ai 6 mesi, permessi rilasciati in attesa dell’esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo.

Risoluzione del Consiglio dei ministri affari interni e giustizia, U.E, 4 marzo 1996

Invita gli Stati membri ad adottare ogni iniziativa volta a stabilire misure di particolare favore nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel proprio territorio al fine di consentirne la migliore integrazione. Si auspica (capo IV) che gli Stati membri nei confronti di stranieri residenti da più di dieci anni non adottino provvedimenti di revoca del soggiorno o di allontanamento se non in presenza di fatti che costituiscono minaccia sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Legge n. 277 del 23 febbraio 1961, autorizzazione alla ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa, Convenzione europea di stabilimento, Parigi, 13 dicembre 1955

Stabilisce (art. 3) puntuali garanzie rispetto a provvedimenti di espulsione da adottare nei confronti di stranieri regolarmente residenti da più anni. Ammessa l’espulsione nei confronti dei residenti da più di dieci anni solo per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di buon costume particolarmente gravi.

 

ASILO e "PROTEZIONE UMANITARIA"

 

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 10, comma 3

Concede il diritto d’asilo nel territorio della repubblica allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza 12/1271996 — 26/5/1997, n. 4674

Sancisce che l’art. 10, comma 3 della costituzione attribuisce direttamente allo straniero, al quale sia impedito nel suo paese d’origine l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, un vero e proprio diritto soggettivo all’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento.

Legge n. 39, 28 febbraio 1989 " Legge Martelli"

Art. 1

Recepisce la definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra, abolendo la riserva geografica apposta con la Legge di ratifica ed esecuzione della convenzione n. 722 (1) 24 luglio 1954, che ne limitava l’applicazione agli eventi verificatesi in Europa.

Non è consentito l’ingresso nel territorio dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, il richiedente risulti: - già riconosciuto rifugiato in un altro stato; - proveniente da un altro stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno; - condannato in Italia (art. 380, 1 e 2 codice procedura penale) o pericoloso per la sicurezza dello stato, appartenente ad associazioni mafiose, dedite al traffico degli stupefacenti, organizzazioni terroristiche.

In attesa dell’approvazione del Disegno di legge Norme in materia di protezione umanitaria e diritto d’asilo,(approvato all’aula del Senato il 5 novembre 1998, trasmesso alla camera il 10 novembre 1998, doc. n. 5381), tale articolo disciplina attualmente la concessione del diritto d’asilo in Italia.

Decreto legislativo, 25/7/1998, n. 286. Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 19 In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Art. 20 Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali, di protezione temporanea da adottarsi per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali, o altri eventi di particolare gravità, nei Paesi non appartenenti all’Unione europea.

 

 

Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954, Legge di ratifica italiana 24 luglio 1954, n. 722, pubblicata sulla G.U., 27 agosto 1954, entrata in vigore in Italia il 13 febbraio 1955

Legge 14 febbraio 1970, n. 95, adesione al Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967

Elimina la riserva temporale stabilita dalla Convenzione di Ginevra, che limitava l’ambito di applicazione della stessa esclusivamente a chi avesse richiesto lo status di rifugiato per fatti verificatisi in Europa anteriormente al 1° gennaio 1951

Convenzione dell’Unione europea, sulla determinazione dello stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino 15 giugno 1990 (inizialmente solo da 11 Stati membri dell’U.e), Legge di ratifica italiana, 23 dicembre 1992, n.523, entrata in vigore il 1 settembre 1997

Lo scopo principale della convenzione (preambolo, paragrafo 2) è l’armonizzazione delle politiche dell’asilo degli stati membri. Al fine di evitare abusi della procedura di asilo ed il rinvio dei richiedenti asilo da uno stato all’atro senza che nessuno esamini la loro domanda, sono definiti criteri per determinare un solo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo: la riunificazione famigliare (art.4); il possesso di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato parte e ancora in corso di validità (art.5); il passaggio irregolare attraverso le frontiere di uno Stato parte (art.6); l’ingresso regolare ed il transito autorizzato (art.7). Se lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo non può essere designato in base ai suddetti criteri, l’esame della domanda di asilo è di competenza del primo Stato membro nel quale essa è presentata (art.8).

Trattato sull’Unione europea, firmato ad Amsterdam il 7 febbraio 1992,

entrato in vigore il 1 maggio 1999

Titolo IV Visti, asilo,

immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone.

Misure in materia di asilo, a norma della Convenzione del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967 relativo allo status dei rifugiati e degli altri atti pertinenti, nei seguenti settori: a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo in uno degli Stati membri; b) norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; c) norme minime relative all’attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini dei Paesi terzi; d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato.

Misure applicabili ai rifugiati e agli sfollati nei seguenti settori: a) norme minime per l’offerta di protezione temporanea agli sfollati di Paesi terzi che non possono ritornare nel Paese di origine e per le persone che hanno altrimenti bisogno di protezione internazionale; b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e i rifugiati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi.

Le richieste di asilo di cittadini di Stati membri dell’Unione europea sono, in generale, da ritenersi inammissibili dagli Stati membri dell’Unione europea, che dichiarano di considerarsi reciprocamente "paesi d’origine sicuri" per questioni inerenti all’asilo. La domanda di asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente in casi specificamente definiti.

Commissione U.E, Proposta al Consiglio di un’azione comune ai sensi dell’ art. K 3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull’UE in materia di protezione temporanea degli sfollati, 20 marzo 1997

Riafferma i diritti minimi (ricongiungimento famigliare, occupazione e sicurezza sociale, alloggio, prestazioni sociali e istruzione) cui hanno diritto coloro che si trovano in un regime di protezione temporanea, che necessitano di protezione internazionale. Auspica il coordinamento dei regimi di protezione temporanea degli Stati membri, al fine di evitare deviazioni dei flussi di sfollati, che altrimenti tenderebbero ad affluire verso quegli Stati che sembrano riconoscere loro maggiori diritti.

Circolare Capo della polizia, 9 agosto 99

Revoca delle disposizioni impartite con la circolare del 7/4/1999. Con la cessazione dello stato di belligeranza nell’area balcanica vengono meno le misure di protezione temporanea alle persone provenienti dai territori della repubblica di Yugoslavia. Resta il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio, famiglia, o altro motivo per i quale la legge prevede il rinnovo.

Circolare n. 300, 5 luglio 1999, Emergenza Kosovo. Rimpatrio di cittadini appartenenti alla Repubblica Federale di Jugoslavia

Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri concernente le misure di protezione temporanea nel territorio dello stato a favore di persone provenienti dalle zone di guerra dell’area balcanica, 12 maggio 1999, G. U. n. 121 26 maggio 1999

Circolare Capo della polizia, 7 aprile 1999. Emergenza Kosovo

Disposizioni concernenti i cittadini appartenenti alla Repubblica Federale di Jugoslavia già presenti sul territorio nazionale. Lo stato di belligeranza nei territori della Repubblica Federale di Jugoslavia e l’accertata impossibilità per i cittadini di tale nazionalità. di rientrare in patria, a causa della soppressione dei collegamenti martini e aerei con il paese di origine e della indisponibilità degli stati limitrofi ad accettare il transito nei propri territori dei cittadini stranieri rende necessario il rinnovo del permesso di soggiorno, la sospensione dei provvedimenti di allontanamento.

Circolare n. 300, 24 febbraio 1999 Nuove disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini somali in Italia

Circolare del Ministero dell’Interno n. 2300/550 del 26 marzo 1998

Chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato può richiedere, se ricorrono determinati presupposti, l’erogazione dei contributi in denaro nell’ambito di progetti di integrazione dei rifugiati: interventi assistenziali di sostentamento; interventi per malattie, handicap,…; a sostegno dello studio, dell’attività lavorativa; interventi di prima assistenza.

Circolare del ministero dell’Interno del 7 maggio 1993

Gli sfollati "presenti irregolarmente" in Italia possono richiedere il permesso umanitario, fermo restando la clausola temporale del giugno 1991 per l’ingresso in Italia.

Circolare del Ministero dell’Interno del 20 aprile 1993

Il permesso poteva essere concesso solo a coloro che avevano fatto ingresso dopo il 1 giugno 1991 "data presunta dell’inizio delle ostilità"

Circolare ministeriale 5 ottobre 1992

Per favorire la regolarizzazione dei cittadini somali che si trovano irregolarmente in Italia ma non possono rientrare in patria, prevede la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno anche a coloro che hanno avuto un provvedimento di espulsione

Legge n. 390, 24 settembre 1992, modifica il Decreto legge n. 35024, luglio 1992

"Interventi straordinari di carattere umanitario" per esigenze emerse dalla guerra nell’ex-Jugoslavia al fine di programmare interventi per l’accoglienza in Italia di profughi e sfollati e di poter inviare aiuti alle popolazioni rimaste in patria. Coloro che giungevano dalla ex-Jugoslavia e in frontiera si dichiaravano sfollati, dovevano essere accolti senza alcuna discriminazione etnica e religiosa, e potevano ottenere un permesso per motivi umanitari della durata di un anno, valido per svolgere attività lavorativa e di studi.

Decreto del Ministero degli Affari Esteri, 9 settembre 1992

Possibilità di rilasciare s a favore dei cittadini somali presenti o in ingresso in Italia, un permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio, della durata di un anno, "rinnovabile finché perdurano le condizioni di impedimento al rimpatrio"

Circolare del Ministero dell’interno n. 48, 27 giugno 1992

Facilitazione dei ricongiungimenti famigliari dei cittadini somali presenti o in ingresso in Italia.

 

Decreto del Ministro dell’Interno n. 273, 27 luglio 1990

Definizione del contributo minimo di prima assistenza (£ 25.000 giornaliere per un periodo massimo di 45 giorni) per il richiedente asilo privo dei mezzi di sussistenza e di ospitalità in Italia.

Legge 3 aprile 1989, n. 138 Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985

Legge 30 luglio 1985, n. 438, ratifica ed esecuzione dell’accordo europeo sul trasferimento di responsabilità verso i rifugiati, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980

Dichiarazione sull’asilo territoriale, New York, 14 dicembre 1967

Decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1965, n. 322,

esecuzione dell’accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, adottato a Strasburgo, il 20 aprile 1959

Legge 1 febbraio 1962, n. 306, Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954

LEGGI REGIONALI

ABRUZZO

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

TOSCANA

 

CITTADINANZA

 

Legge n. 91, del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza". Pubblicata nella G.U, 15 febbraio 1992, n. 38., entrata in vigore il 16 agosto 1992.

Regolamento di attuazione della legge 91 / 1992, Decreto del Presidente della Repubblica, 12 ottobre 1993 n. 572, successivamente modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, n.362

Per ottenere la naturalizzazione sono richiesti 3 anni di residenza legale per i nati in Italia o con ascendenti italiani, 4 ani per i cittadini comunitari, 5 per gli stranieri adottati maggiorenni, 5 per apolidi e rifugiati e 10 anni per uno straniero non comunitario (innalzati rispetto alla precedente Legge n. 555 del 1912, che ne prevedeva 5). Per matrimoni sono sufficienti 6 mesi di residenza legale in Italia e 3 anni all’estero.

La doppia cittadinanza non è consentita agli stranieri che intendono ottenere la naturalizzazione ordinaria.

Decreto ministeriale 22 novembre 1994, "Decreto Gasparri"

Per la concessione della cittadinanza italiana, si richiede anche un certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine, qualora la cittadinanza di origine non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera

E’ dunque richiesto, per via amministrativa, lo svincolo dalla cittadinanza di origine: dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico - consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paesi di origine e certificato di svincolo limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera.

Sentenza della Corte di Cassazione (S.U) n. 7441 del 7/7/1993

Qualora il Ministero dell’interno, non emani, entro i due anni previsti dalla legge, il decreto di cittadinanza, l’interessato matura un diritto soggettivo e può ottenere dal giudice ordinario un provvedimento dichiarativo di cittadinanza

Pareri del Consiglio di Stato (A.G.) n.2487/92 del 3/11/1992 e n. 347/93 del 17/5/1993

E’ sufficiente che i requisiti previsti dalla legge per la naturalizzazione per matrimonio siano

esistiti anche se al momento della presentazione dell’istanza non sussistono più.

Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, Risoluzione del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi, GUCE C 382 16 / 12 / 1997

Consiglio d’Europa, Convenzione Europea sulla Nazionalità, 6 novembre 1997

Aperta alle firme il 6 novembre 1997, ratificata da Slovacchia e Austria e firmata da Albania, Bulgaria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Macedonia, Moldova, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Svezia.

Nazionalità multipla Cap. V, art. 14, casi di nazionalità multipla ex lege, in caso di matrimonio di cittadini di Stati diversi principio di uguaglianza dei coniugi in relazione alla trasmissione delle nazionalità relative ai figli; art. 15 la Convenzione non limita il diritto degli Stati membri a permettere la nazionalità multipla; art. 16 possibilità di conservare la propria cittadinanza di origine quando non gli sia possibile o risulti difficile perdere l’altra cittadinanza

Consiglio d’Europa, Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963

Allo scopo di risolvere il problema degli obblighi militari in caso di pluralità di cittadinanze vieta per principio la doppia cittadinanza, tranne che per alcuni casi in cui era "inevitabile". Successivamente emendata da due protocolli, nel 1977 e nel 1993, i quali ampliano il diritto a tenere la doppia cittadinanza.

 

 

 

MINORANZE

ROM, SINTI, CAMINANTI

 

Disegno di Legge, Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche, approvato ala Camera dei deputati il 17 giugno 1998, attualmente in discussione al Senato, A.S. n. 3366

Stralciata dall’art. 1. Rispetto all’o.d.g presentato alla Camera dei deputati, la previsione della tutela della lingua e della cultura della comunità Rom e Sinti viene stralciata dal ddl al senato. La commissione per le politiche di integrazione degli immigrati suggerisce formalmente, 24 novembre 1998, il reinserimento di una tale previsione nel d.d.l.

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, 10 novembre 1994, entrata in vigore in Italia il 1 marzo 1998

Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Raccomandazione n. 1203, 2 febbraio 1993, sulla tutela delle minoranze nomadi in Europa

Riconoscimento degli zingari come vera minoranza sottolinea il loro contributo alla diversità culturale europea attraverso la lingua, la musica, le attività artigianali.

Risoluzione del Consiglio d’Europa, 2 gennaio 1989, tutela la minoranza zingara in Europa

Risoluzione dei ministri dell’istruzione dell’Unione europea 22 maggio 1989

Importanza della scolarizzazione dei Rom

Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa, Raccomandazione 563, 1969

Prende in considerazione in maniera organica la situazione degli "zingari" in tutta Europa; invita a fornire non solo terreni attrezzati per i nomadi, con fabbricati comunitari per l’istruzione, ma anche insediamenti stabili per chi li richiedesse.

Convenzione Europea di stabilimento, Parigi, 13 dicembre 1955,

ratificata con legge n. 277, 23 febbraio, 1961

Prevede la concessione del soggiorno illimitato e della cittadinanza per le persone che dimostrino di essere state sul territorio per molti anni, di essere radicati e di non aver legami in atto con altri paesi.

Circolare Ministero dell’interno, 11 ottobre 1973

Si chiede ai sindaci di abolire divieti di sosta per i nomadi e di favorirli in materia di iscrizione anagrafica, licenze di lavoro, aree di sosta e scolarizzazione dei bambini.

Circolare Ministero dell’interno, 5 luglio 1985

Garantire una reale uguaglianza degli appartenenti ai gruppi nomadi - tra l’altro in grande maggioranza di cittadinanza italiana — agli altri cittadini e si fornisca adeguata risposta ai bisogni primari delle popolazioni nomadi, nel rispetto della cultura e delle tradizioni di vita, estremamente diversificate, che si ricomprendono nel nomadismo.

LEGGI REGIONALI

 

REGOLARIZZAZIONE

 

Circolare del Ministero del lavoro, n. 14 / 94 / 1R/A, 2 marzo 1982

Regolarizzazione in presenza di offerta di lavoro, circa 5000 regolarizzati

Legge n. 943 / 1986 (e successivi decreti — legge di proroga, convertiti con Legge 81 /1988)

artt. 16, 17, 18

Regolarizzazione in base alla presenza in Italia prima dell’entrata in vigore della legge e al lavoro (lavoratori sia occupati che disoccupati), circa 118.000 regolarizzati

Legge n. 39 / 1990

art. 9

Regolarizzazione in base alla presenza in Italia prima dell’entrata in vigore della legge, "salvo che siano condannati in Italia con sentenza passata i giudicato per uno dei delitti previsti all’ art. 380, commi 1 e 32 del c.p.p. o risultino pericolosi per la sicurezza dello stato", circa 234.000 regolarizzati

Decreto legge n. 489, 18 novembre 1995 e seguenti decreti — legge (d.l n. 22, 18 gennaio 1996, n. 132, 19 marzo 1996, d.l n. 269, 17 maggio, n. 376, 16 luglio 1996, n. 477, 13 settembre 1996), integrati in un’unica

legge n. 617, 9 dicembre 1996. Art. 12 DL 489/95

Regolarizzazione in base alla presenza in Italia prima dell’entrata in vigore del decreto, all’attestato di un rapporto di lavoro in corso con relativo pagamento di contributi, alla disponibilità dei requisiti necessari per ottenere il ricongiungimento famigliare, circa 250.000 regolarizzati

Decreto legislativo n. 113, 13 aprile 1999,

art. 8 comma 2

Regolarizzazione in base alla presenza in Italia prima del 27 marzo 1998, data dell’entrata in vigore della legge 40/98, possibilità di lavoro e alloggio, alla data del 15 dicembre 1998, termine ultimo per la presentazione della domanda.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 ottobre 1998

Sino al 31 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (subordinato, anche stagionale o atipico e autonomo) gli stranieri non comunitari residenti all’estero o in Italia prima del 27 marzo 1998, entro una quota massima, aggiuntiva di 30.000 persone (preferenza ai cittadini albanesi, marocchini e tunisini), previa presentazione alla questura di documentazione - sull’effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998;- documento d’identità; - contratto di lavoro; - sulla sistemazione alloggiativa. Fuori dalla quota possono richiedere il permesso di soggiorno per ricongiungimento famigliare.

  • Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 70 24 settembre 1999, regolarizzati per lavoro autonomo

  • Circolare Ministero dell’Interno n. 300 10 maggio 1999 Disposizioni relative alle procedure di regolarizzazione. Possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno a tutti gli stranieri extracomunitari in possesso dei requisiti. Riconsiderazione di alcuni criteri valutativi (nella direzione di una maggiore apertura). Per attestare la presenza in Italia prima del 27 marzo; può essere accettata la tessera di iscrizione ad associazioni o sindacati se integrata da dichiarazione dei rappresentanti di tali associazioni e sindacati riconosciuti dalla questura; posta ricevuta la sola dichiarazione di colui che offre l’alloggio per dimostrare la sistemazione alloggiativa; il reddito annuo e i mezzi economici potranno essere presentati anche in occasione del primo rinnovo
  • Circolare Ministero dell’Interno 27 gennaio 1999: permesso di soggiorno per lavoro autonomo: possesso delle risorse occorrenti per l’attività da intraprendere o disponibilità di mezzi economici almeno pari all’importo dell’assegno sociale.

  • Circolare Ministero dell’Interno 30 gennaio 1999. La sola ragione di essere stato condannato per uno dei reati dell’art. 380 o di essere detenuto non costituisce motivo di esclusione dalla regolarizzazione. L’esclusione concerne i destinatari di provvedimento di espulsione

  • Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 131 25 novembre 1998:verifica contratti di lavoro
  • Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 127, 6 novembre 1998: sottoscrizione contratti di lavoro
  • Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 126, 4 novembre 1998: prime disposizioni generali. Ampliamento dei flussi migratori in ingresso. Come documentazione sull’effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998, contratto di lavoro ( subordinato, a tempo determinato, stagionale, collaborazione coordinata e continuativa)

  • Circolare Ministero dell’Interno n. 86 24 novembre 1998. Le questure possono ricevere domande di regolarizzazione di chi, avendo ricevuto un provvedimento di espulsione abbiano fatto domanda di revoca.
  • Circolare Ministero dell’Interno n. 17 19 novembre 1998: sottoscrizione contratti di lavoro
  • Circolare Ministero dell’Interno 16 novembre 1998: ricongiungimenti famigliari e alloggio
  • Circolare Ministero dell’Interno n. 81, 13 novembre 1998: attestazioni di identità
  • Circolare Ministero dell’Interno n. 74, 30 ottobre 1998. Specificazioni rispetto al DPCM 16 ottobre.