S O M M A R I O
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le pari opportunità
Avviso 10 dicembre 1999 N.1. -- Articolo 18 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero Programmi di assistenza e di integrazione sociale
1) Premessa................................................................... .....pag.2
2) Obiettivi.............................................................. .................. pag.2
3) Risorse programmate.......................................... ....... .pag.3
4) Destinatari............................................................ ......... ........ pag.3
5) Proponenti.............................................................. ............pag.3
6) Durata dei progetti............................................................ .........pag.3
7) Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti .... .....pag.4
8) Assistenza tecnica per la definizione delle domande................ ........pag.4
9) Procedure di selezione.................................................... ...........pag.4
10) Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità
delle spese .........................................pag.5
11) Modalità e termini di presentazione della domanda........ ..... ....pag.6
Allegato1 Domanda di candidatura ............................................. .. pag.7
Allegato 2 - Formulario di presentazione............................. . ........... pag.9
Avviso 10 dicembre 1999 N.1
Articolo 18 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero Programmi di assistenza e di integrazione sociale
Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione e la selezione dei progetti:
1. Premessa.
Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nellambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dallarticolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullimmigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, e dagli articoli 25 e 26 del Regolamento di attuazione del citato Testo unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n° 394. A tal fine la Commissione interministeriale prevista dallarticolo 25, comma 2, del Regolamento di attuazione del Testo Unico predetto, nominata con decreto del Ministro per le Pari Opportunità in data 11 novembre 1999, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato in G.U.n.291 serie generale del 13.12.99, i progetti elaborati dai Comuni interessati o dai soggetti privati con essi convenzionati, rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione allo straniero.
2. Obiettivi.
Costituiscono oggetto del presente avviso i programmi finalizzati alla realizzazione di misure di accoglienza, inserimento sociale-lavorativo, formazione, orientamento, informazione, destinati a stranieri, in particolare donne e minori, che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.
Essi si articolano in progetti territoriali presentati da Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi o da soggetti privati convenzionati con lente territoriale, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.
3. Risorse programmate.
Lammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di £ 16 miliardi e 500 milioni a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dellarticolo 18, comma 7, del Testo Unico indicato e dellarticolo 25, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Le iniziative saranno finanziate come segue:
…
Il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali…
Il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dellente territoriale relative allassistenza.
4. Destinatari.
Sono destinatari dei progetti:
persone, in particolare donne e minori, vittime di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.
5. Proponenti.
Per proponente si intende:
il soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso al finanziamento. I proponenti sono responsabili della realizzazione dei progetti presentati. Ove parte della loro attuazione venga affidata a soggetti terzi, essi ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste. Nel progetto dovranno preferibilmente essere indicati i soggetti attuatori.
Possono presentare progetti:
- Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro Consorzi;
- soggetti privati convenzionati in possesso dei requisiti per liscrizione nellapposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui allarticolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, comma 1, lett. c). Ai fini del presente avviso, ai sensi dellarticolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si prescinde dalla effettiva iscrizione nel predetto registro.
6. Durata dei progetti.
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di durata massima annuale.
I progetti dovranno essere comunque conclusi entro dodici mesi dalla data del decreto di ammissione al finanziamento.
7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
La presentazione dei progetti deve essere corredata da:
a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale;
b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte dellEnte proponente nella misura indicata dallarticolo 25 del Regolamento di attuazione del Testo Unico già citato;
c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente. Esperienze maturate dal soggetto proponente, nonché dal soggetto attuatore;
d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente.
8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
Per avere informazioni sul presente Avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della Commissione interministeriale di cui in premessa. Tel. 06/67795348 - fax 06/67795110.
9. Procedure di selezione.
9.1 Ammissibilità dei progetti
Lammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.
Non sono ammessi i progetti:
- inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente
avviso;
- privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto
proponente;
- privi del formulario allegato al presente avviso;
- privi dellindicazione del finanziamento nella misura del 30%;
- il cui proponente e responsabile del progetto non rientri tra quelli indicati al
punto 4 del presente avviso.
9. 2 Valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale istituita con decreto del Ministro per le pari opportunità in data 11 Novembre 1999.
La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri :
- esperienza e capacità organizzativa del proponente;
- articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;
- previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
- capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;
- cantierabilità dellintervento;
- localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;
- assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
- carattere innovativo dellintervento;
- qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento sociale-lavorativo;
- caratteristiche delle azioni integrate;
- competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;
- ottimale rapporto costi/benefici.
La Commissione provvede alla valutazione dei progetti entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.
10. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.
Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono precisati nellapposita convenzione che verrà stipulata tra lente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità. Le attività dovranno avere inizio entro 30 giorni dalla firma della convenzione di cui sopra.
11. Modalità e termini di presentazione della domanda.
I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e del formulario allegato.
Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al paragrafo 7.
Le buste contenenti le proposte, con indicazione del riferimento in calce a destra "Progetti di protezione sociale - articolo 18 Testo Unico sullimmigrazione" dovranno pervenire al Dipartimento per le Pari Opportunità - Segreteria tecnica - Commissione interministeriale tratta - I piano Via del Giardino Theodoli n. 66, 00186 Roma, entro e non oltre le ore 14.00 del 27 dicembre 1999.
La consegna a mano potrà effettuarsi dal martedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13,30 presso il Dipartimento per le pari opportunità, Servizio per le politiche economiche e sociali, Via del Giardino Theodoli 66, I piano, stanza 105.
Le domande pervenute successivamente al termine indicato, anche se inviate entro il termine suddetto, non saranno tenute in considerazione.