Azione Comune

Banca Dati Servizi

Dott. Manfred Bergmann

Casa Diritti Sociali, Roma

Cell. 03474735067

Manberg@tin.it

Oggetto della Banca Dati Servizi:

- verificare le condizioni di vita e di assistenza umanitaria dei profughi presenti nei campi nomadi, e nei CdA, al fine di armonizzare le politiche dell’accoglienza.

sub-obiettivi:

-stabilire relazioni durevoli di consulenza e patrocinio con il gruppo bersaglio del progetto Azione Comune in transito nei Centri di Accoglienza, nei campi nomadi, etc. per meglio quantificarne la presenza e i bisogni.

-incrementare contatti con/tra le reti locali per facilitare la presa in carico e il corretto direzionamento dei profughi, in armonia con il dibattito relativo all'applicazione del trattato di Amsterdam.

-riferire delle difficoltà riscontrate ai responsabili di Azione Comune

-raccogliere documentazione per la formazione dei tecnici dell'accoglienza.

-aggiungere alla mailing list della Banca Dati-Servizi del progetto Azione Comune (vedi azcom report romkos presso CDS-Roma) i tecnici dell’accoglienza e i testimoni privilegiati contattati durante i giri perlustrativi.

Strumenti:

- Parziali rimborsi spese viaggio per le missioni esplorative

- Mailing List Italia, in fondo al presente documento

- Si ringraziano a questo punto :

- quei Rom, cittadini, associazioni, strutture di accoglienza e volontariato, singoli funzionari e le varie istituzioni sensibili alla problematica, che ci hanno accolti ed informati sulle situazioni locali durante il nostro monitoraggio, ed hanno agevolato l'erogazione di consulenze a bassa soglia, in situazioni talvolta molto disagevoli .

- quelli che lo continuano a fare attraverso la Mailing List e le telefonate, per contribuire agli aggiornamenti in maniera volontaria e incondizionata.

Premessa:

Il progetto Azione Comune si occupa dell’accoglienza dei profughi dall’area balcanica,

La Banca Dati Servizi fornisce consulenze, monitoraggi, segnalazioni ed interventi diretti,

Parte dei 45.000 Rom Kosovari in fuga dal proprio paese arriva in Italia dopo avere sborsato somme enormi ai trafficanti di immigrati che li depositano sulle spiagge della Puglia, e in modo meno appariscente, da altri valichi.

Si tratta di famiglie di profughi non reimpatriabili, a causa delle note persecuzioni di ritorno in corso in Kosovo. Ciò è d’altronde confermato da dichiarazioni ufficiali dei responsabili KFOR, ACNUR, OSCE, che dichiarano in sede nazionale e internazionale di non potere assicurare l'incolumità delle minoranze non albanesi nella regione.

Riportiamo un documento ACNUR su arrivi e partenze dal Montenegro questa estate, che mostra come gli albanesi tornano in Kosovo e le altre minoranze ne fuggono:

 

MONTENEGRO Weekly Situation Report For period ending 27 August 1999

[……………..…………]

Return Movements from Montenegro (to Kosovo)

Date

Spontaneous

Organised

Total

Return

Return

Return

Week 21/06 - 27/06

23,087

0

23,087

Week 28/06 - 04/07

20,302

0

20,302

Week 05/07 - 11/07

4,379

1251

5,630

Week 12/07 - 18/07

2,052

806

2,858

Week 19/07 - 25/07

1,492

610

2,102

Week 26/07 - 01/08

501

142

643

Week 02/08 - 08/08

553

52

605

Week 09/09 -15/08

321

74

395

Week 16/08 - 22/09

231

80

311

23 August

Na

0

24 August

53

0

53

25 August

42

76

118

26 August

21

0

21

27 August

28 August

29 August

Total

53,034

3,091

56,125

 

New Arrivals to Montenegro (Direct from Kosovo)

Week 09/06 - 13/06

13,113

Week 14/06 - 20/06

6,236

Week 21/06 - 27/06

1,247

Week 28/06 - 04/07

799

Week 05/07 - 11/07

868

Week 12/07 - 18/07

595

Week 19/07 - 25/07

296

Week 26/07 - 01/08

117

Week 02/08 - 08/08

204

Week 09/09 - 15/08

0

Week 16/08 - 22/08

47

23 August

0

24 August

282

25 August

18

26 August

24

27 August

Total

23,846

 

Current Population

The following statistics have been received from the Commissioner for Displaced Persons based on information received from the Local Trustee in each municipality. These figures include displaced persons who arrived in Montenegro prior to and during the NATO bombing campaign and arrivals since the end of the bombing. Whereas the new arrival figures given above account for arrivals directly from Kosovo since 14 June, these figures are more comprehensive and include those who remained and also those who have entered from Serbia (ex-Kosovo). Based on assessments by UNHCR and NGOs, these figures seem reasonable and representative of the total IDP population in Montenegro. UNHCR and ICRC are conducting surveys in the northern municipalities which will enable us to verify these figures. It should be noted that given the mobility of the Roma population within Montenegro and out of Montenegro, it is believed that some figures may be duplicate.

Municipalities

Population

No. of Refugees from B-H / Croatia

No of IDPs from Kosovo

Total

%

Andrijevica

6,696

143

3,000

3,143

47

Bar

38,153

2,827

7,860

10,687

28

Berane

38,799

780

8,715

9,495

24

Bijelo Polje

55,686

760

2,000

2,760

5

Budva

12,186

1,251

1,623

2,874

24

Cetinje

20,336

256

239

495

2

Danilovgrad

14,847

565

858

1,423

10

Herceg Novi

29,115

6,022

95

6,117

21

Kolasin

11,056

368

360

728

7

Kotor

22,540

918

746

1,664

7

Mojkovac

10,860

232

465

697

6

Niksic

75,274

2,233

3,021

5,254

7

Plav

19,455

436

1,400

1,836

9

Pluzine

5,199

443

2

445

9

Pljevlja

39,503

1,531

240

1,771

4

Podgorica

155,372

5,767

5,000

10,767

7

Rozaje

23,429

277

2,700

2,977

13

Savnik

3,614

50

10

60

2

Tivat

12,588

2,649

1,927

4,576

36

Ulcinj

24,537

6 20

500

1,120

5

Zabljak

4,870

210

71

281

6

Total

624,088

28,338

40,832

69,170

11

.

[…………………]

Inoltre,

Sono attualmente in corso trattative bilaterali Italia-Montenegro, che faciliteranno le misure di "riavvicinamento" automatico all'approdo dei clandestini in Italia, verso il Montenegro, che confinando con il Kosovo si pensa possa costituire un trampolino più promettente per un reimpatrio volontario successivo.

Per qualche decina di ore i Rom profughi che sbarcano dai gommoni e dagli scafi di fortuna vengono presi in carico dai Centri di prima Accoglienza pugliesi, rifocillati, riconosciuti, regolarizzati con Permesso di Soggiorno valevole sino al 31/12/1999, poi si disperdono sul territorio nazionale in assenza di programmi di assistenza e/o inserimento. Delle effettive opportunità di inserimento che questi rifugiati hanno incontrato nel nostro paese si tratterà con dovizia di particolari più avanti nel report.

Dalla fine di agosto però, le dismissioni vengono accompagnate con l'intimazione di lasciare il territorio nazionale in 15 giorni, che viene spesso percepito come il termine improrogabile per recarsi in Nord Europa o entrare in condizioni di irregolarità nei campi nomadi italiani, presso parenti e conoscenti.

Molti di loro conoscono l’Italia attraverso la pratica del lavoro nero, l’elemosina, l’indigenza nei campi nomadi.

La maggior parte di queste famiglie in realtà viveva mischiata ai contadini e ai cittadini kosovari, sino all’inasprirsi delle tensioni tra albanesi e serbi, che li hanno allontanati sia dai primi che dagli altri, irrimediabilmente. Anche un’altra minoranza meno conosciuta, i gorani, si sta allontanando dal Kosovo seguendo gli stessi flussi, e alcune famiglie sono state ospitate da Azione Comune.

All’interno dei quasi 1.000 posti letto che il nostro progetto offre in diversi piccoli CdA sparsi in Italia ai rifugiati dal Kosovo, abbiamo cercato di ospitare anche queste famiglie di rifugiati che avranno difficoltà a reimpatriare in Kosovo entro il corrente anno.

Ecco le presenze Rom nei CdA di Azione Comune al 10-11-99

località

Ente

Gestore

Presenti al 30.10

Transitati al 30.10

rom presenti al 10.11

Rom transitati

al 10.11

pisa

Ics

031

045*

///

///

fucecchio

(firenze)

Ics

011

011

011

011

ugnano

(toscana)

Ics

014

014

   

s.casciano

(toscana)

Ics

009

009

   

calenzano

(toscana)

Ics

012

012

   

vada

Ics

002

002

   

siena 1

Ics

020

020

   

siena 2

Ics

054

054

   

borgo s.lorenzo

(toscana)

Ics

020

020

   

greve in chianti

(toscana)

Ics

111

115

   

borgaro

(torino)

Ics

006

006

006

006

alpignano

(torino)

Ics

002

002

///

///

rivalta

(torino)

Ics

005

005

///

///

schio

(vicenza)

Ics

015

015

///

///

cormons (gorizia)

Ics

005

005

///

///

cremona

Ics

005

005

///

///

ivrea

Ics

019

019

007

007

trieste

Ics

022

025*

///

///

udine

Ics

005

005

///

///

limatola

(benevento)

Ics

030

030

030

030

civitavecchia

(roma)

Copir

032

050*

///

///

labico

(roma)

Solco

009

034

///

///

nettuno

(roma)

Cds

50

120

14

8

rocca di papa (roma)

Fcei

044

055

///

004

velletri

(roma)

Fcei

011

011

004

004

s.marzano oliveto

(asti)

Fcei

011

011

///

///

monteforte irpino

(avellino)

Fcei

///

010*

///

///

rapolla

(potenza)

Fcei

004

004

///

///

s. foca - lecce

Arcidiocesi

     

569

lecce

Ctm

011

     

riccione

Uil

023

049

023

049

monopoli

Acli

///

///

///

///

brindisi

Acli

///

///

///

///

TOTALE

 

618

     

cifre approssimate di qualche unità a cui vanno aggiunti i Rom contattati attraverso i servizi trasversali di Azione Comune che attualmente non sono stati presi in carico dal punto di vista alloggiativo.

In questo senso Azione Comune accoglie la punta dell'iceberg delle famiglie di rifugiati kosovari presenti in Italia, mentre la parte sommersa e preponderante è costituita dalle famiglie di rifugiati che non ricevono alcuna assistenza specifica durante la loro permanenza in Italia.

Effettivamente il riavvicinamento in Montenegro che molti ipotizzano, può essere augurabile, ma non per tutti. Ad esempio che hanno problemi in patria, o possiedono parenti in Italia, vanno maggiormente tutelati nel loro diritto all'asilo e al ricongiungimento, diritti fondamentali e universalmente riconosciuti dai trattati che il nostro paese ha firmato in sede internazionale, e dai recenti comunicati delle agenzie sovranazionali specializzate.

Anche coloro che hanno trovato lavoro e vogliano trasformare il loro Permesso di Soggiorno, possono con l’attuale normativa regolarizzarsi per motivi lavorativi ed acquisire il diritto di rimanere nel paese.

La normale procedura di richiesta di asilo, sebbene li autorizzi a restare sul suolo nazionale sino al riconoscimento dello status di rifugiato può trovare riscontro positivo per una piccola parte dei capifamiglia Rom kosovari.

In assenza quasi totale di mediatori, interpreti, di fronte alla Commissione, la maggior parte di queste persone non ricevono alcun riconoscimento di asilo politico perché non sono leader politici democratici, bensì membri anonimi di una comunità perseguitata, che li rende meno illustri del classico asilo politico di Pertini, Sakharov, Rugova.

Le Questure potrebbero a questo punto rilasciate dei Permessi di Soggiorno per Protezione temporanea, che autorizzano la persona a lavorare e studiare in Italia.Ma la patica più seguita è quella delle espulsioni, il risultato è la clandestinità di gran pate di questa comunità ospite.

Dal momento in cui si allontanano dai Centri pugliesi, avviene la loro trasformazione da Rom kosovari stanziali, a Zingari indistinti che tentano di trasferirsi in Nord Europa, o ricongiungersi ai loro parenti presenti nei campi nomadi alla periferia di alcune città italiane, in assenza di qualunque punto di riferimento alloggiativo, legale, sanitario, etc.

Questa situazione certifica che in effetti, in Italia molti Centri cosiddetti di Accoglienza, o di Permanenza (la definizione spesso non è chiara agli stessi operatori dei centri), sono in effetti Centri di Transito, banditi dalle normative europee in quanto non inseriscono, non direzionano, ma contengono temporaneamente il problema, restituendolo al territorio con il carico aggiuntivo della detenzione subìta, quando va bene per la settimana necessaria all'identificazione, quando va male ben oltre i trenta giorni previsti per legge, spesso con mediatori culturali albanesi, o maghrebini, che hanno talvolta maggiori problemi degli italiani a relazionarsi con i Rom Kosovari, e comunque non ne riscuotono eccessiva fiducia.

I Rom kosovari già presenti nei campi nomadi italiani dalla fine degli anni ottanta (nota bene: nell'89 i primi conflitti etnici in Kosovo), sono disposti a ospitare nelle proprie baracche i parenti profughi, e gli tramandano i semafori delle elemosine e gli espedienti necessari ad integrarsi in luoghi oggetto di vertenze agguerrite da parte di comitati cittadini ed associazioni, forze dell'ordine, operatori umanitari e sociali, microcriminalità. Stringendosi da tre ad undici all’interno delle baracche senza servizi, in campi dove sono presenti focolai di TBC, epatiti, dermatosi, assenza di interessamento da parte di Comuni, scuole, ASL, operatori dei servizi di base etc.

Le autorità politiche locali, in assenza di direttive centralizzate recepiscono il problema in termini di aumento incontrollato di popolazione a rischio di devianza anziché profughi di un esodo, accentuando il carattere repressivo delle misure necessarie al mantenimento dell’Ordine .

Il risultato è che molte persone che avrebbero diritto ad un Permesso di Soggiorno per protezione umanitaria, per richiesta asilo, o a cure mediche, all'Ufficio di Collocamento, o alle scuole, o altri servizi diretti all’inclusione, ne rimangono escluse perché vivono nel terrore di esporsi ad espulsioni e allontanamenti dalle comunità di riferimento, o al direzionamento forzato a strutture prive di servizi per l'inclusione .

Questo il panorama che si ripete in tutti gli insediamenti che si é visitato, con le dovute differenze di accesso ai diritti che corrispondono alle modalità locali di organizzazione e/o disorganizzazione dell’accoglienza, ma i problemi presentano analogie e tempi di risoluzione diversi, e lasciano intravedere diversi approcci, eccone qui di seguito alcuni tratti più o meno comuni .

 

Breve resoconto sulla complessità dei problemi dei profughi rom presenti nei campi:

1) Il contatto con i profughi avviene in maniera spesso indiretta, a causa della loro paura di essere allontanati dal territorio, la situazione è più grave quando il panorama locale delle ONG legali lascia a desiderare, fornendo il fianco ad avvocati privati che lavorano con parcelle irragionevolmente alte rispetto ai servizi pressochè gratuiti cui i profughi avrebbero diritto.

2) Le regioni (in particolare la Lombardia e l'Emilia Romagna ed altre,) non hanno sempre applicato le normative della Legge 40/98 che estende a chiunque presente a qualunque titolo sul territorio nazionale il diritto alle cure mediche, ancorchè se continuative. Mancanza imperdonabile in un contesto a così alto rischio.(iscrizione ASL sbloccata a Brescia nella seconda settimana di agosto, vedi scheda Brescia)

3) La Conferenza Stampa della Ministra Iervolino del 19/07/1999 che si riferiva alle possibilità di rientro in patria dei kosovari albanesi, ha portato confusione tra gli operatori locali addetti alle regolarizzazioni per la Protezione Umanitaria, i quali allontanano anche gli aventi diritto come i Rom Kosovari, prospettandogli l’unica soluzione della richiesta asilo, procedura più incerta, incentivando di fatto l’irregolarità.

In realtà la circolare ministeriale, uscita solo ad agosto, nel revocare la protezione umanitaria a coloro che fuggono attualmente, non ha facoltà di negare la richiesta individuale di asilo politico, che rende il richiedente asilo sospeso per un anno di tempo sino al riconoscimento, periodo allungabile con i successivi ricorsi. Il richiedente, anche in appello, è dipendente dagli aiuti della Prefettura, che consistono in 34.000 per i primi 45 giorni di richiesta asilo, e di altri 90 giorni a 34.000 l’uno in caso di ottenimento dello status di rifugiato. Alcuni Enti locali erogano l’assistenza alloggiativa alternativamente al contributo alla Prefettura, altri Enti sovrappongono i due interventi, coprendo parzialmente i bisogni dei rifugiati, altre Prefetture non erogano o erogano irregolarmente ed in maniera confusa i sussidi.

Ricordiamo che il richiedente asilo è impossibilitato per legge ad inserirsi lavorativamente sino al riconoscimento dello status di rifugiato. D’altronde le singole Questure avrebbero facoltà di rilasciare i Permessi di Soggiorno per motivi di Protezione Temporanea, valida per motivi lavorativi, e la stessa Commissione, nel rifiutare la concessione dell’asilo politico per i numerosi Rom che lo hanno chiesto, non ha ancora segnalato, nei dinieghi, quali di questi necessitino della Protezione Temporanea, indirizzando i funzionari delle Questure alla protezione umanitaria temporanea.

Ricordiamo le enormi perplessità assunte da Acnur, Cir, Ics, CDS, Errc, verso la revoca della protezione temporanea, per rivedere la quale si moltiplicano iniziative dei tecnici del settore, sollecitati dai rifugiati che dichiarano in tutte le sedi di aver visto le proprie case bruciare, e di essere stati allontanati con la forza e le minacce dal Kosovo.

Riportiamo quindi integralmente la nota ad uso degli studi legali e degli operatori dell’orientamento per i rifugiati sintetizzata dall’ICS:

- ALCUNE OSSERVAZIONI GIURIDICHE SULLE CONDIZIONI DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RAGIONI UMANITARIE A FRONTE DI DINIEGO DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO NEI RIGUARDI DI PROFUGHI DALLA REGIONE DEL KOSOVO/JUGOSLAVIA

1. Come è noto, non esiste purtroppo nella normativa italiana l’istituto dell’asilo "umanitario", ovvero non risulta definito uno status giuridico chiaro per coloro che, pur non avendo i requisiti per vedersi riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra, hanno un bisogno oggettivo di protezione non potendo fare rientro nel proprio paese di origine o di provenienza a causa di effettivi ed attuali pericoli per la propria vita ed incolumità derivanti da situazioni di guerra o di violenza generalizzata o ad altre condizioni di pericolo.

2. Ciò non vuol dire che sia possibile espellere o respingere uno straniero direttamente verso un territorio nel quale possa essere oggetto di persecuzione, ovvero verso un paese terzo nel quale possa rischiare di venire rinviato nel paese di origine o provenienza. Tale divieto di "non refoulement", limitato, in base alla Convenzione di Ginevra, ai soli rifugiati (o richiedenti asilo), è invece esteso a tutti gli stranieri, comunque presenti nel territorio, dalla Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo , nonché dalla stessa L. 40/98, recante norme sulla condizione giuridica dello straniero . Non per ultimo va inoltre ricordato il dettato costituzionale (art. 10, co. 3), norma immediatamente precettiva, che configura l’asilo come diritto soggettivo dell’individuo.

L’incertezza della norma che caratterizza la situazione italiana relativa al cosiddetto "asilo umanitario" pone certamente il problema di quale protezione (e quindi quale condizione di soggiorno) assicurare a coloro, rifugiati extra convenzione di Ginevra, ovvero rifugiati "de facto" nei cui confronti la Repubblica italiana ha tuttavia precisi obblighi di protezione umanitaria.

L’incertezza o, spesso, l’assenza di una norma positiva non può in alcun caso significare che la persona che per ragioni umanitarie non può essere ne espulsa ne respinta possa rimanere nel territorio priva di un titolo di soggiorno, come in una sorta di condizione di "invisibilità" alla legge. Il dettato costituzionale prevede infatti, come è noto, una riserva assoluta di legge in materia di condizione giuridica dello straniero (art. 10 co. 2)

3. Fatte queste necessarie premesse si comprende che la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato non può "riconoscere" al richiedente asilo che a suo giudizio non rientri nella nozione di rifugiato prevista dalla Convenzione di Ginevra, uno status "umanitario" diverso, giuridicamente definito non trovandosi conforto nella normativa in relazione ad una procedura di "riconoscimento" di tale status. Essendo tuttavia la Commissione l’unico organo competente per l’esame di merito delle istanze di asilo presentate ai sensi delle norme vigenti, con l’autorità che da ciò deriva, essa, a partire circa un anno, nel motivare il diniego al riconoscimento dello status di rifugiato a persone che pure debbono comunque godere di altre, adeguate forme di protezione umanitaria , ha assunto l’abitudine di rammentare alla P.A. e in particolare alle autorità preposte al rilascio dei permessi di soggiorno, l’esistenza di due norme, contenute entrambe nella L. 40/98, dalla cui lettura incrociata ben si evince come sussista un obbligo di assicurare una regolare posizione di soggiorno a coloro che abbisognano di adeguata protezione. Si tratta da un lato, del già citato divieto di "non respingimento" di cui all’articolo 17 co. 1, dall’altro, dell’art. 5 co. 6 .

4.L’attuazione di quanto previsto dall’art. 5 co. 6 non risulta in alcun modo subordinato ad una esplicita indicazione positiva della citata Commissione; essa, come già detto, può limitarsi ad indicare come, a suo autorevole parere, sussistano i seri motivi di carattere umanitario che permettono, per così dire, di "azionare" il disposto normativo, prevedendo il rilascio di un opportuno permesso di soggiorno. L’assenza esplicita di riferimento all’attuazione dell’art. 5 co. 6 non comporta affatto che l’Autorità competente al rilascio dei permessi di soggiorno non sia tenuta a verificare l’esistenza o meno di seri motivi di carattere umanitario, in riferimento al caso concreto in cui versa lo straniero che ha chiesto protezione, e a dare, se ne ricorrano i presupposti, attuazione al dispositivo di legge.

5. Rilevando l’esistenza di una grave situazione di emergenza umanitaria lo stesso governo italiano ha provveduto a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs 286/98, emanando un apposito DPCM in data 12.05.99 recante "Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato, a favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell’area balcanica". Tale DPCM dispone una misura generalizzata di protezione da applicarsi nei riguardi delle persone provenienti dall’area interessata, tramite il rilascio di un permesso di soggiorno per "motivi di protezione temporanea valido per la permanenza nel solo territorio nazionale fino al 31.12.1999" (art. 2 co. 1) Tale DPCM è ancora in vigore non essendo intervenuto alcun decreto di revoca di tali misure di accoglienza e tutela. Sulla base delle disposizioni predette, diverse migliaia di profughi dal Kosovo sono infatti tuttora accolti in Italia, regolarmente soggiornanti.

Una circolare telegrafica del Ministero dell’Interno diffusa in data 6.08.99 impartiva istruzioni ai competenti uffici di P.S. di non provvedere al rilascio di nuovi permessi di soggiorno in base al citato DPCM ritenendo cessate le condizioni di emergenza. Tale nota del Ministero dell’Interno, consistendo di disposizioni di natura amministrativa non può in alcun modo annullare o modificare la portata del citato DPCM, che è da ritenersi pienamente in vigore, come opportunamente ricordato dal giudice delegato del Tribunale di Brindisi, nell’accogliere il ricorso di alcuni profughi del Kosovo contro un provvedimento di espulsione (vedi ordinanza n. 1179/99 RGCC)

 

6. Un’interpretazione diversa da quella che qui viene proposta, basata su una valutazione che ponga l’accento sulle mutate condizioni in cui si viene a trovare la regione del Kosovo, porterebbe ad un’applicazione arbitraria e discrezionale delle norme in vigore, con grave pregiudizio del principio dell’uniformità e dell’imparzialità nell’applicazione della legge. Non si comprende infatti la ragione per la quale una parte di cittadini stranieri profughi dal Kosovo godano delle misure di protezione umanitaria previste dalla legge, mentre altri profughi la cui situazione sotto il profilo oggettivo è identica o assimilabile si vedano negare la stessa protezione.

Tale inaccettabile difformità di trattamento risulta tanto più evidente se si pone a danno di coloro che sono giunti in Italia prima dell’entrata in vigore della citata DPCM 12.05.99 e che, pertanto, hanno avuto come unica procedura per accedere a delle forme di protezione quella di inoltrare istanza di asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra.

Colui che, giunto in Italia prima della dichiarazione dello stato di emergenza, che ha presentato istanza di asilo e a cui viene negato il riconoscimento dello status di rifugiato, ha pertanto diritto di chiedere di potere accedere ai benefici delle misure di protezione umanitaria sopraccitate con parità di trattamento rispetto agli altri profughi del Kosovo regolarmente presenti in Italia, potendo godere di un permesso di soggiorno rilasciato in base a quanto disposto dall’art. 5 co. 6 del D.Lgs 286/98, o da quanto disposto dal DPCM 12.05.99.

A conclusione della presente disamina si ritiene della massima importanza fare osservare che l’ACNUR, massima autorità in materia, nel ricordare che, nonostante la presenza delle forze multinazionali di pace, la situazione in Kosovo non può in alcun modo dirsi sicura, in un documento ufficiale della sede di Ginevra ha raccomandato a tutti gli stati europei che hanno accolto rifugiati dal Kosovo che " la protezione di cui tuttora godono i kosovari di etnia albanese venga mantenuta e che, fino alla primavera del 2000, quando allora la situazione potrà venire riesaminata, i rimpatri siano realizzati solo su base volontaria"

Fonte: Consorzio Italiano di Solidarietà — Ufficio Rifugiati e-mail: icsts@tin.it

Trieste, novembre 1999

4) Alcuni Uffici Provinciali del lavoro (Bergamo, Rimini, ed altri, ma la situazione è stata sbloccata a Brescia in agosto, mentre ad esempio Roma non conosce questi problemi) non rilasciano le iscrizioni al collocamento per chi, pur in possesso di Permesso di Soggiorno per protezione temporanea (valido anche per lavoro), si trovi sprovvisto di Passaporto valido o certificato di residenza, in palese contrasto con le norme di legge previste dalla LL.40/98.(buone pratiche: iscrizione uff. coll. Sbloccata nella prima settimana di agosto a Brescia, vedi scheda Brescia)

5) Abbiamo detto che i contributi delle Prefetture ai rifugiati politici e le partecipazioni economiche alle iniziative locali di accoglienza, vengono erogati solo episodicamente, e i servizi sociali comunali rimangono gli unici responsabili per l’inserimento, stretti tra le opinioni dei politici locali, la popolazione, le direttive autistiche delle istituzioni non a contatto con il problema.

6) Le varie Ordinanze di Allontanamento dei Sindaci riguardanti profughi (Brescia 16/07/99, Firenze 26/07/99, Bologna, etc.) o regolamenti dei campi nomadi decisi unilateralmente da questo o quel Comune, hanno spesso maggior valore applicativo delle norme internazionali in materia di tutela di rifugiati e profughi, non riuscendo a distinguere tra i regolari e gli irregolari, anche i regolarizzabili, e prestando di fatto il fianco ai passeurs che agiscono indisturbati tra i profughi in difficoltà, e che si occupano del trasferimento clandestino all'estero delle famiglie scoraggiate dall'inesistente qualità dell'accoglienza loro riservata in Italia. E' utile sapere che l'80% dei richiedenti asilo in Belgio provenga via terra, cioè attraverso l'Europa di Schengen, parzialmente regolata dal Trattato di Dublino, che assegna la competenza e l'onere dell'accoglienza al primo Stato dell'Unione nel quale l'esule transiti.

7) I minori abbandonati, così a Bari come su tutto il territorio, sono materia difficile a schiudersi, anche la scuola non riguarda gli ospiti dei campi nomadi, né ci giunge notizia di iniziative particolari per continuare in Italia gli sforzi per l'alfabetizzazione già in corso nel paese di origine. In questo senso molti tecnici dell'istruzione hanno lamentato una ulteriore discriminazione negativa a carico dei bambini giunti nel 1999, che ingrossano le liste di attesa per l'inserimento scolastico, riportiamo integrale il promemoria dell’

 

A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRA TUTELA E RIMPATRIO

La situazione prima della legge n. 40/1998.

La mancata regolamentazione giuridica della materia da parte della legge n. 39/1990 aveva costretto diverse realtà locali ad individuare forme di intervento ispirate ai principi generali del diritto minorile e a quelli della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, con l'intento di sottrarre all'autorità di polizia i poteri di determinazione in merito a minori stranieri non accompagnati per trasferirli a quella giudiziaria, individuata alternativamente nel Tribunale per i Minorenni ovvero nel Giudice Tutelare.

Solo nel corso del 1994, le autorità centrali del Ministero dell'Interno, di quello di Grazia e Giustizia e del Lavoro decisero di avviare una serie di incontri e discussioni che condussero all'emanazione di provvedimenti amministrativi (circolari) volti a regolamentare in modo uniforme sul territorio nazionale la questione del trattamento dei minori stranieri non accompagnati. Si sancì la necessità per ogni minore straniero non accompagnato di avviare la procedura di apertura di una tutela da parte del Tribunale per i Minorenni (per i minori di anni 14) o del Giudice tutelare (per gli ultra quattordicenni), con conseguente affidamento all'Ente locale, in base ad una interpretazione "lata" dell'art. 37 della legge n. 184/83, secondo cui il giudice può emettere provvedimenti urgenti a favore del minore straniero in stato di abbandono. In base a tali circolari amministrative, all'autorità di polizia veniva sottratto ogni potere di determinazione circa la condizione ed il trattamento del minore straniero non accompagnato, demandando all'autorità giudiziaria minorile il delicato compito di individuare la soluzione più confacente agli interessi supremi del minore richiamati dalla Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo (art. 3) (accoglienza, integrazione o rimpatrio). Durante la tutela disposta dall'autorità giudiziaria, il minore godeva di un permesso di soggiorno per motivi di "affidamento" o di "giustizia", il cui rilascio veniva ricondotto alla previsione di cui all'art. 4.14 della legge n. 39/90 ("Per gli stranieri ricoverati in case di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi").

Al fine di rendere maggiormente effettiva la protezione sociale del minore non accompagnato sottoposto a tutela, venne concordata la possibilità di un suo accesso all'impiego, in via del tutto eccezionale, previo rilascio al datore di lavoro di un apposito atto di avviamento a prescindere dall'iscrizione del minore alle liste di collocamento (circ. Min. Lavoro n. 67 dd. 16.06.1994).

Venendo incontro a ragioni di carattere umanitario facilmente comprensibili, con una successiva circolare amministrativa (circ. Ministero del Lavoro dd. 19.09.1995) si consentì la possibilità per il minore straniero non accompagnato e sottoposto a tutela, una volta raggiunta la maggiore età, di rimanere in Italia, usufruendo dell'iscrizione alle liste di collocamento, alla pari degli altri cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro, anziché essere sottoposto al provvedimento espulsivo.

Le disposizioni contenute nella legge n. 40/1998. Una riforma mancata in materia di minori non accompagnati.

Sebbene le autorità di P.S. a livello locale applicarono i provvedimenti amministrativi citati in maniera discrezionale e disomogenea a seconda delle diverse situazioni locali, si può affermare in linea generale che erano state poste le basi per un superamento della logica delle espulsioni nel trattamento dei minori stranieri non accompagnati a favore di una logica alternativa di accoglienza ed integrazione.

Con l'entrata in vigore della legge n. 40/1998, sembrò trovare ulteriore conferma questo orientamento favorevole all'integrazione.

Sebbene la questione non appaia molto definita dalla normativa in questione, importanti disposizioni vi sono peraltro contenute relativamente alla condizione dei minori non accompagnati. Così, l'art. 19.2 a) del D.L.vo n. 286/98 dispone l'inespellibilità del minore straniero non accompagnato, tranne per i motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico, così come l'art. 31.4 prevede che l'eventuale espulsione del minore straniero debba essere disposta dal Tribunale per i minorenni su richiesta del questore. Per quanto concerne la condizione del minore straniero non accompagnato sottoposto a tutela, una volta raggiunta la maggiore età, l'art. 32 stabilisce la possibilità del rilascio a suo favore di un permesso di soggiorno per motivi di studio o di accesso al lavoro, a prescindere dal sistema delle quote annuali introdotto dal meccanismo della programmazione dei flussi.2

Il decreto legislativo n. 133/1999. Dall'accoglienza al rimpatrio assistito. Tutela dei diritti del minore o "espulsione camuffata" ?

Il fatto, tuttavia, che non si sia voluto prevedere con la nuova legge sull'immigrazione una griglia normativa precisa ed organica della materia, ha favorito ben presto un cambio di rotta a livello governativo, improntato più che su solide basi giuridiche, su un elevato esercizio di discrezionalità amministrativa, e giustificato da considerazioni di opportunità politica nonché da asserite inconciliabilità della situazione italiana con gli standard europei.

L'aumento del numero dei minori stranieri non accompagnati affidati e accolti presso istituti e centri di accoglienza dei comuni, cui spetta tale compito anche in base a quanto chiarito da un parere del Consiglio di Stato (30 luglio 1997), ha accresciuto le difficoltà di gestione da parte degli Amministratori locali. A ciò si sono aggiunte le preoccupazioni da parte governativa di alimentare con una politica di accoglienza flussi migratori clandestini e soprattutto di favorire indirettamente le organizzazioni criminali che li gestiscono, così come di non ottemperare ai criteri - peraltro non vincolanti giuridicamente- contenuti nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi 3.

Con l'art. 5 del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113 sono state introdotte delle disposizioni correttive al Testo Unico sull'Immigrazione riferite ai poteri e alle funzioni del Comitato per i minori stranieri di cui all'art. 33 del D.L.vo. n. 286/98, che era sorto già ai tempi della "legge Martelli" con lo scopo di vigilare e regolare le modalità di ingresso e di soggiorno temporaneo in Italia dei minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea proposti da enti, associazioni di volontariato, enti locali (ad es. i soggiorni estivi dei bambini ucraini colpiti dalle radiazioni di Chernobyl, etc.). Accanto a queste funzioni tradizionali, già con l'art. 33 del T.U. si era fatto cenno, in verità assai sfuggevole, ad ulteriori e non precisati compiti concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, in relazione anche all'affidamento temporaneo a al rimpatrio dei medesimi. Con l'art. 5 del D.L.vo n. 113/99 si fa esplicito rimando ad un regolamento, da emanarsi mediante DPR o decreto di un Ministro delegato, chiamato a definire i compiti del comitato anche con riferimento alle modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati da parte dei servizi sociali degli enti locali, e alle soluzioni praticabili nei loro confronti, di accoglienza, di rimpatrio assistito, di ricongiungimento con la famiglia nel paese di origine o in un paese terzo (c. 1b)). In particolare, il decreto legislativo anticipa che il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato sarà d'ora in avanti adottato dal Comitato e che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a rilasciare il nulla-osta in caso di pendenza di un procedimento giudiziario, fatta salva la sussistenza di inderogabili esigenze processuali (c.2).

In sostanza, con il decreto legislativo n. 113/99 il governo ha voluto indicare che l'inespellibilità del minore straniero non accompagnato, che discende dall'art.19 c. 2 a) del T.U., non esclude di per sé l'ipotesi del rimpatrio del medesimo, istituto che va distinto da quello dell'espulsione qualora, realizzandosi mediante le garanzie sostanziali e procedurali contenute nella risoluzione europea cennata, assuma un carattere non meramente coatto, bensì "assistito". 4

Chiarito, dunque, che la non-espellibilità del minore straniero non accompagnato non esclude, secondo l'impostazione governativa, l'eventualità/opzione del suo rimpatrio "assistito", sembrano tuttavia lungi dall'apparire privi di lacune, incertezze e contraddizioni decisivi aspetti del complesso normativo prefigurato anche sulla base dello schema di regolamento previsto dal D.L.vo n. 133/90, attualmente in circolazione e che parrebbe trovarsi al vaglio della Corte dei Conti, ed in particolare:

a) la distribuzione ed il coordinamento delle competenze e delle responsabilità decisionali riguardo alla soluzione da adottare per il minore non accompagnato, tra autorità giudiziaria minorile, questura, servizi sociali degli enti locali, volontariato, comitato per i minori stranieri.

b) Il quadro delle garanzie previste per il minore affinché il rimpatrio assistito costituisca effettivamente la soluzione più vicina ai suoi interessi preminenti;

c) Il quadro dei diritti e delle facoltà connesse all'accoglienza e al soggiorno del minore non accompagnato in Italia nel corso della tutela.

Per quanto attiene al primo punto, va evidenziata innanzitutto la necessità di un coordinamento tra il disposto dell'art. 5 del D.L.vo n. 113/99 che attribuisce al Comitato per i minori stranieri la responsabilità della decisione in materia di "rimpatrio assistito" del minore e quello dell'art. 28 del DPR 31.08.1999, n. 394, che, in attuazione dell'art. 19 .2 a) del T.U. , attribuisce al Tribunale per i Minorenni la competenza per l'emanazione dei provvedimenti concernenti il minore straniero non accompagnato. Si potrebbe, dunque, supporre che l'esecutivo abbia voluto da un lato coinvolgere l'autorità giudiziaria minorile per quanto concerne l'apertura della tutela del minore individuato sul territorio nazionale privo di accompagnamento di una persona adulta di riferimento (in base all'art. 2 della legge n. 184/1983), facendo salva tuttavia la competenza del Comitato per i minori stranieri per l'assunzione della decisione in merito al "rimpatrio assistito", quale soluzione eventualmente più rispondente all'interesse del minore, in base ai principi contenuti nella Convenzione di New York sull'esigenza di garantire l'unità familiare e il rispetto dei valori culturali.

Nello schema di regolamento di attuazione del D.L.vo n. 113/99, attualmente in circolazione, si prevede infatti che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, che vengano a conoscenza dell'ingresso e della presenza sul territorio italiano di un minore straniero non accompagnato, saranno tenuti a darne immediata notizia al Comitato (art. 5), così come a cooperare con le amministrazione statuali cui è affidato il rimpatrio assistito (art. 7.3). E' lecito ritenere che, una volta adottata dal Comitato la decisione del "rimpatrio assistito" del minore, l'autorità giudiziaria minorile non potrà far altro che adeguarvisi, revocando la tutela precedentemente aperta, in analogia con quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 184/1983 ?

In relazione al secondo punto, vale la pena innanzitutto ricordare che, sebbene la risoluzione europea citata non assume un atteggiamento favorevole all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, prediligendo la soluzione del rimpatrio ("la presenza irregolare nel territorio degli Stati membri di minori non accompagnati che non sono considerati rifugiati deve avere carattere provvisorio, per cui gli Stati membri si sforzano di collaborare tra di loro e con i paesi terzi di origine per ricondurre il minore nel suoi paese di origine..."), ugualmente essa stabilisce opportuni paletti, limitazioni e garanzie volte a proteggere il minore dal rischio di un rimpatrio indiscriminato, prevedendo che il rimpatrio possa avere luogo solo "se via siano disponibili per lui, al suo arrivo, un'accoglienza ed un'assistenza adeguate, a seconda delle sue esigenze in base all'età e al grado di indipendenza", mentre finché tali condizioni non si saranno verificate, "gli Stati membri dovrebbero, in linea di massima, offrire al minore la possibilità di restare nel loro territorio". Ugualmente trova conferma nella risoluzione l'esigenza di un pieno rispetto dei principi generali di "non refoulement" e della tutela dei minori rifugiati, che discendono rispettivamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Affinché il rimpatrio sia effettivamente "assistito" e non meramente coatto secondo i criteri europei occorre dunque attivare una complessa azione di identificazione del minore, di "tracing" dei famigliari e di indagine sulle opportunità assistenziali, formative e lavorative offerte nel paese di origine, e quindi di accoglienza e reinserimento nel medesimo, che veda il coinvolgimento di organismi internazionali (Croce Rossa, Unicef, Unhcr, servizi sociali del paese di origine, ONG,…). Si può realisticamente ritenere che tali compiti, spesso peraltro obiettivamente difficili da realizzare per le condizioni di povertà ed isolamento dei luoghi di origine dei minori, possano essere svolti soltanto dai servizi sociali degli enti locali cui i minori sono affidati o anche solo dal comitato costituto presso la Pres. del Consiglio dei Ministri, composto da nove rappresentanti e che si avvale di un personale di segreteria e supporto molto ristretto come quello assegnatogli dal Dipartimento affari sociali ? E' vero che nello schema di regolamento si prevede la possibilità del comitato di avvalersi dell'opera di esperti e di organismi estranei all'amministrazione statuale anche mediante la stipula di apposite convenzioni (art. 4.2) e che una convenzione di tale genere, ancor prima dell'entrata in vigore del regolamento, è stata già stipulata nell'aprile scorso tra il Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Servizio Sociale internazionale -Sezione Italiana, in accordo con il Ministero del Lavoro e degli Affari sociali albanese, "in supporto alle iniziative connesse al rimpatrio assistito dei minori albanesi non accompagnati presenti irregolarmente in Italia". Resta, tuttavia, ancora da verificare la possibilità di estendere tale approccio ad altri paesi di provenienza dei minori, così come la stessa effettività delle misure intraprese in base alla convenzione sui minori albanesi, rispetto agli ambizioni obiettivi prefissi, che comprendano tra l'altro "la presa in consegna del minore all'arrivo e il riaccompagnamento in famiglia o altra struttura e l'inserimento del minore in Albania in corsi professionali o apprendistato al lavoro sostenuto da una borsa lavoro", soprattutto alla luce della debolezza delle strutture educative e formative statuali in Albania e delle precarietà delle condizioni sociali e lavorative ivi esistenti.

Nello schema di regolamento viene previsto il coinvolgimento del minore nel procedimento che dovrebbe condurre il comitato ad assumere la decisione sull'eventuale "rimpatrio assistito", prevedendo che esso "sia previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza".

Avendo in considerazione la complessità e la mole di lavoro e di contatti richiesti per accertare le condizioni per un'eventuale "rimpatrio assistito", è presumibile che la permanenza del minore in Italia si prolunghi per periodi di tempo anche lunghi, così come l'obiettiva impossibilità in molti casi di reperire sufficienti ed attendibili informazioni sulle possibilità di accoglienza, assistenza e reinserimento nel paese di origine (si pensi a minori provenienti da paesi lontani, geograficamente e culturalmente, come il Bangladesh, lo Sri Lanka,..) possono realisticamente rendere più praticabile e confacente al supremo interesse del minore la soluzione della sua integrazione, in attesa del raggiungimento della maggiore età, piuttosto che quella del rimpatrio. Diviene dunque decisiva la questione dei diritti e delle facoltà esercitabili dal minore sottoposto a tutela, al fine di evitare situazioni di mero "parcheggio" nelle strutture di accoglienza, fonte eventuale di ulteriore isolamento, segregazione ed emarginazione. Innanzitutto l'accoglienza non dovrebbe essere improntata a criteri emergenziali e improvvisati, finalizzati soltanto al soddisfacimento di bisogni primari di alloggio e vitto, ma richiedere la presenza di personale specializzato, di locali idonei e non promiscui con situazioni di accoglienza di altro genere e caratteristiche, nonché prevedere interventi mirati di accompagnamento sociale, centrati sull'assistenza medica e psicologica, sulla formazione educativa e professionale e, in caso di possesso dei requisiti di età, sull'inserimento lavorativo. Occorrerebbe, dunque promuovere, nell'ambito della gestione del Fondo per le politiche migratorie, la creazione di centri specializzati regionali, non lasciando ai singoli enti locali soltanto la gestione del problema. Ugualmente, vanno definite le caratteristiche connesse al permesso di soggiorno del minore sottoposto a tutela. Se il Testo unico ha sciolto ogni dubbio in merito all'accesso all'assistenza sanitaria (includendo il permesso di soggiorno per affidamento tra quelli che consentono l'iscrizione obbligatoria al SSN in condizione di parità con il cittadino italiano: art. 34) e all'istruzione, resta irrisolta la questione dell'accesso all'attività lavorativa, per la mancanza di previsioni al riguardo tanto nel TU quanto nel D.L.vo n. 113/99, così come per il mancato chiarimento a livello ministeriale sulla perdurante o meno vigenza delle procedenti circolari amministrative sopra richiamate sull'avviamento speciale al lavoro da parte degli uffici del lavoro.5

Lo schema di regolamento attualmente in discussione non è in grado di sciogliere i dubbi in proposito, visto che non contempla alcuna disposizione che preveda l'accesso all'attività lavorativa per i minori stranieri non accompagnati accolti, citando soltanto i diritti relativi al "soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente" (art. 6.1), mentre la durata del permesso di soggiorno del minore viene ridotta a novanta giorni, estensibili fino ad un massimo di 150 giorni su decisione del comitato (art. 9) . La mancata previsione di ulteriori possibilità di proroga rende di difficile interpretazione il significato di detto articolo, che potrebbe certo adattarsi alle esigenze di minori arrivati in Italia per soggiorni temporanei nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse da enti locali ed associazioni di volontariato, ma non certo a quelle dei minori non accompagnati giunti in Italia irregolarmente, per i quali la permanenza potrebbe rendersi necessaria per più lunghi periodi di tempo, per le difficoltà ad organizzare un rimpatrio "assistito" ovvero perché l'integrazione in Italia potrebbe comunque risultare la soluzione più conforme agli interessi superiori del minore medesimo.

Se l'orientamento del governo italiano di privilegiare la soluzione del rimpatrio assistito rispetto a quella dell'integrazione viene giustificato anche con l'obiettivo proclamato di contrastare l'immigrazione irregolare e le organizzazioni che la sfruttano, non è priva di fondamento l'obiezione sollevata dagli organismi umanitari e di volontariato, secondo cui tale politica potrebbe determinare effetti esattamente opposti. I minori, percependo la concreta eventualità del rimpatrio, e spaventati da essa, potrebbero non avere interesse a emergere dalla clandestinità e a sottrarsi alle condizioni di sfruttamento cui spesso sono soggetti (accattonaggio, lavoro minorile, prostituzione, situazioni che posso determinare in molti casi la fattispecie della vera e propria "riduzione in schiavitù"), così come anche il rapporto con i servizi sociali e le comunità di accoglienza verrebbe falsato e reso problematico dall'obbligo di cooperazione di queste ultime con il comitato e le autorità di polizia ai fini dell'eventuale assunzione della decisione del rimpatrio.6

E' lecito dunque sollevare dubbi sull'effettiva capacità di una politica di rimpatrio dei minori non accompagnati a corrispondere tanto agli interessi superiori dei medesimi, quanto alle esigenze di sicurezza della collettività nazionale.

Dott. Walter Citti

* Le opinioni e le valutazioni esposte in questo contributo sono strettamente personali e non costituiscono una presa di posizione ufficiale dell'organizzazione cui l'autore appartiene.

DOCUMENTI

þ D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286

þ D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113

þ DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione)

þ Schema di regolamento di attuazione dell'art. 5 del D.L.vo n. 113/99

þ Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", n. 2/1999, pp. 241-246)

þ Pres. Cons. Ministri Dip. Aff. Sociali, Scheda informativa del Comitato per la tutela dei minori stranieri non accompagnati.

þ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scheda informativa sulla convenzione con il Servizio Sociale Internazionale per le iniziative connesse al rimpatrio dei minori albanesi.

þ Comitato per i minori stranieri - Pres. Consiglio dei Ministri Dip. Affari Sociali, Disposizioni per l'ingresso ed il soggiorno temporaneo in Italia di minori stranieri non accompagnati.

þ Mauro Valeri, Minori non accompagnati, in "Gli stranieri", n. 3/1998, pp. 1-10.

þ ASGI e altre ONG, Nell'interesse del minore, nell'interesse della collettività. Appello per la sospensione dei rimpatri dei minori stranieri a Torino, febbraio 1999.

Fonte: ONG, Walter Citti, Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione

 

- Continua da pagina 5

8) A parte alcune felici eccezioni, la maggioranza delle famiglie vive in un clima di incertezza che spiega come mai il 70-80% dei profughi e rifugiati presenti in Italia preferiscano trasferirsi in Nord Europa, preferendo la clandestinità in quei paesi alla regolarità nel nostro.

9) il Perm. Sogg. Per protezione umanitaria e il Programma Azione Comune durano sino a

dicembre 1999. E' evidente che i Rom kosovari avranno problemi a tornare in Kosovo anche nel

2000. Con l'attuale Permesso di Soggiorno si può comunque procedere all'inserimento sociale

(scuola, lavoro, casa, etc.), talvolta le scuole non prendono i bambini perchè i Permessi di

Soggiorno dei genitori non durano sino alla fine dell’anno scolastico, talvolta sono le stesse

Autorità locali ad avallare queste teorie.

10) La scarsa attenzione data da molte ONG e istituzioni ai recenti pronunciamenti sui campi nomadi italiani da parte dei Comitati di Controllo dei trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo, (documentazione reperibile prenotandosi presso la e-mail della Banca Dati -servizi di Azione Comune manberg@tin.it) non aiuta ad oientare i Rom in mateia di diitti umani. Forse l'artificiosa distanza tra ONG di cooperazione internazionale, e ONG di cooperazione sociale esercita curiose contraddizioni sui programmi di accoglienza ed inserimento, sui loro fini e sui loro metodi.

11) la frammentarietà della lobby delle associazioni che in Italia si occupano di Rom, che non va

certo a vantaggio dei profughi Rom kosovari, e che complica le relazioni di rete, screditando l'operato delle stesse associazioni in una ingiustificabile corsa al ribasso della tutela legale e sociale.

 

 

 

 

Istruzioni per l'uso della mailing list nazionale:

-il presente report, frutto di un crescente coinvolgimento di Azione Comune nelle vicende dei Rom kosovari, segue con la descrizione delle emergenze nelle diverse città in costante aggiornamento, da parte dei tecnici e dei testimoni privilegiati del settore

- nelle prossime pagine di questo report troverete la lista dei testimoni privilegiati (Mailing List Italia), contattati nelle diverse città, i quali hanno unanimemente lamentato l’assenza di regole chiare, allego le loro coordinate perché possano stringere le maglie della rete di protezione sociale, a beneficio dei profughi

Vi invito inoltre a correggere e aggiornare mie eventuali imprecisioni dovute alle ristrettezze di budget e al contesto di marginalità nel quale tutti noi operiamo, per le quali mi scuso in anticipo.

 

Azione comune

Contatti profughi Rom kosovari agosto-dicembre 1999

Mailing list contatti Italia

Nome e Cognome

Località/Struttura

Telefono

Fax

e-mail

Don Vitaliano

Avellino

Sant’Angelo a Scala

0825900945

0825900945

Donvita@tin.it

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0354598400

emergenze 035399547

0354598401

 

Serv soc. 035276001 Dssa Amalfitano

Bergamo

Prefettura

035276111 centr.

035276004

 

Dirig. Gianni Chiesa

Educ. Paolo Passera

Educ. Intraina

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Centro Servizi Stranieri

serv cooperazione internaz.

035399497

035235348

Bosniabg@tin.it

Refik, mediatore rom

Bergamo

Campo rom Kosovari

Via Rovelli

03396194932

   

Giulia

Bergamo

Volontaria locale

03553002

   

Dir. Tomba

Resp. Verzieri

Op. D’Alessandro

Bologna

Comune

Assessorato ai Serv. Sociali Volontariato Famiglia e scuola

Settore adulti sfd e profughi

051203758

 

 

 

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Raffaeletomba@comunedibologna.it

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Antonella

Bologna

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051244654

   

Presidente di Quartiere Giovanni Cuppini

Resp. Posti Aree sosta

Cristina Chibbaro resp. 0516337522

Alberta Poma resp. 0516337540

Emanuele Montagna op.

Bologna

Comune

Q San Donato

Ufficio aree sosta

051 6337500

 

 

 

 

0516337522/3

 

 

 

 

 

051501850

Cristinascazzieri/comunedibologna/it@comunedibologna

Confermare mail

Elve Ghini

Coord. Campi Rom Borgo Panigale

Bologna

Comune

Q Borgo Panigale

Campi rom

0516418206

 

Elveghini@comunedibologna.it

Isp. Bevilacqua

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Polizia Municipale

051 401237

   

Nazarena Zorzella

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Ri12653@iperbole.bologna.it

Pino De Marchi

Bologna

Ass. Semira Adamu

051375049

 

Di14424@iperbole.bologna.it

Dott. Vito Totire

Bologna,

ass. Chico Mendez

051229208

0516079988/9929

6079780

 

 

Bologna

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051 403512

   
 

Bologna

Prefettura / Questura

Cent.051640

1111-

2206

   
 

Bologna

Caritas

Cda Villa Anna

051344556

051235358

   

Dir. Franco Valenti

Lidia Keklikian

Rashid ighenoussene

Resp. Rom

Luca Caniato

Francesco Cantarella

Ivan Nicoletti cda

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03042637

0302977631

 

0302590358

03044107

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03392306974

Public rel. D.ssa Boemi

Brescia

Polizia Municipale giudiziaria

0302978832

0302978841/27/11/46

Fax 0303771848

Zanotti.fabio@numerica.it

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Brescia

Una penna per la pace

0302301103

03396275152

 

Beltrami@numerica.it

Elena

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0302003096

03473156115

   
 

Crotone

Questura

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0962791298

   

D.ssa Alvaro

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Crotone

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Prefettura

0962954111

0962954666

 

Emergenza055 3283333

Dirig. sociale Dr. Tozzi

Firenze

Polizia Municipale

Centr. Palazzo Vecchio 05527681

   

Dr. Saccone, capo gab.

Dott. Lattarulo, vice

D.ssa Bartoletti, immigr

Firenze

Prefettura

Gab. Prefetto

Centr. 05527831

Fax

0552783464

g.bartoletti@reteunitaria.fi.it

prefettura@reteunitaria.firenze.it

Eros Cruccolini Pres. Q4

Giusy Baffè resp. ufficio immigrati e rom Q4

Firenze

Comune,

Quartiere 4,( Isolotto)

0552767134

0553282531-9 0552767138

0552767141

0553282523

 

Q4@comune.firenze.it

Presidente Stefania Collesei

Dirig. Dr. Giovanni Bonifazi

Carmela Abbate resp. Rom Q5

Firenze

Comune

Quartiere 5

UfficioRom

0553283904

0553283905

 

Laura Grazzini

Firenze

Arci

055713880

   

Sandro Taggetti, vice presidente

Cons.provinciale

Firenze

Provincia

Commissione pace

055453800

055453800

Satarget@tin.it

Bianca La Penna

Piero Colacicchi presid. 055456115

Firenze

Associazione Difesa Minoranze

055452418

0554250483

Adiemme@bigfoot.com

Paola Cecchi

Firenze

Senzaconfine

055331501

03471380980

055786351

Ristori@tin.it

Manuela Giugni

Riccardo Torrigiani

avv.Daniela Consoli 03355425658

Alessandro Santoro

Firenze

CDS

0557398318

055286251

0552341020

 

055375711

0552298104

Cdds@tin.it

Danielaconsoli@tin.it

Carlo Berini

Mantova

Onomadi

0376360643

0376325440

 

Claudio Marta

Membro del MG-S-Rom

Presso il Consiglio d'Europa

(Consiglio di esperti sulla questione Rom)

Napoli

Istituto Universitario Orientale

06 86891021

06 86891021

Cmarta@iuo.it

Resp. Rom

Dott. Esposito

Napoli

Comune

Ass. Dignità

0817952505

0817952506

Assdignita@comune.napoli.it

Dott. Giovanni Devastato

Napoli

CNCA-consulente comunale

03358427801

 

Gdevasta@tin.it

Nando Sigona

Napoli

Ass. compare

   

Compare98@yahoo.com

Nandosigona@libero.it

Amedeo Curatoli

Napoli

Opera Nomadi

081291090

   

Claudia Fregoli

Padova

ERRC-centro Europeo diritti Rom

049651591

   

Ass. Ferro

0917402911

/2848 /2853 Danielle de Condat

Palermo

Comune

Ass. Sport con delega sui campi nomadi

Centr. 0917401111

0917402886

 

Gabinetto —D.ssa Di Giovanni

Profughi-sig.na Mamone

Dott. Mangano

Dott. Spitalieri

Palermo

Prefettura

091338111

   

Vicepres.Angela Ravidà

Lucia Russo

Palermo

Min. Grazia e Giustizia

Ufficio Speciale Minori

0916828732

091226500

 

Giusto Catania

Ermanno Giacalone

Pres.Irene Abate

Nino Rocca

Giuseppe Ciitavecchia

Luciano D'Angelo

Palermo

Opera Nomadi

091528292

   

Coord. Dr. Grippi

D.ssa Lorella Vassallo

Palermo

ASL 6 distr.13

0917036702

0917036737

0917036738

Srizzo@mbox.infcom.it

D.ssa Silvestri

Dr. Ricci

Pisa

Prefettura

050549511

   

D.ssa Lucatti

Mediatore rom

Nasser rufad0336270378

Pisa

Comune

Assistenti Sociali

Centro extracomunitari

05024450

 

050856069

05020116

 

Vasco, 050989200

Dario 03687099541

Pisa

Campo nomadi

Coltano-Paduletto

     

Michele Barontini

Pisa

ass. La Vela

050980322

050980322

vela@cibernet.it

Edda Valle

Donata

Pisa

Onomadi

050552012

050575625

   

Marilisa Fantacci

Pisa

Scuola Superiore Sant’Anna

(diritti umani)

050561638

 

Mlfant@flashnet.it

Nicola Volpicella

Pietro

Puglie

Molfetta (Bari)

CdA

Via Pisacane 56/a

0803385522

   

Gaga Pignatelli

Tommaso Gelao

Puglie

Bari

Centro di informazione e orientamento per rifugiati

campo Bari Palese

0805530917

0805530917

Gaga.pignatelli@writeme.com

Info.rifugiati@libero.it

Marina Angiuli

Tommaso Gelao

Puglie

Bari

Centro di informazione e orientamento per rifugiati

Campo Bari Palese

0805530917

0805530917

Gaga.pignatelli@writeme.com

Info.rifugiati@libero.it

Donato Palladino

Puglie

Lecce

cda arcidiocesi di Lecce

0832881094

0832881094

 

Giuseppe Spedicato

Puglie

Lecce

cda Squinzano

ctm-movimondo

0832342481

0832342295

Ctmmovim@tin.it

 

Don Luigi

03382322943

Puglie

Foggia

Caritas-Migrantes

0881778211

088177226

 

Resp. CRI Roberto Surgo

Puglie

Foggia

Centro di Permanenza

0881683025

0881683025

r.surgo@isnet.it

Tonino Scopelliti

Sergio 03482941925

Puglie

Foggia

Opera Nomadi

0881619907

0881650149

Ascope@tin.it

Prof. Pietropaolo

Puglie

Foggia

Ospedali Riuniti

01732393

 

Lpietropaolo@mail.clio.it

Capo gabinetto

Dott.Di bari

Puglie

Foggia

Prefettura

08816681

   
 

Puglie

Foggia

Questura uff. Stranieri

08817991

   

Silvana Serini

Puglie

Bari

Comune

Ass.ser.soc

0805773707/08

0805773734

 

Emergenza kosovo

S.ra Speranza

Dott. Nardelli prot civ

0881791503/7/6

Puglie

Foggia

Provincia

08817911

centr.

0881720007

 

Rita Baldini

Giuseppina Morolli

Rimini

CdA Caaf-UIL

03483542877

   

Patrizia Di Caccamo

Roma

Volontari CDS

Gruppo Odontoiatri

067857429

 

Patriziadc@libero.it

Lorenzo Foti

Livia Montani

Alessandra Paradisi

Roma

Volontari CDS

Gruppo universitario

066877924

 

gitof@tiscalinet.it

Dragan Trajkovic

mediatore

03475888701

Roma

Ass. Amicizia Rom e Gagè

   

Arg-romgage@libero.it

D.ssa Salvatori

Roma

Ufficio speciale Immigrazione

06 68210404

68891203

 

Dott. Valeri

Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comitato Tutela Minori

0648161426

 

Albania@affarisociali.it

Sig.ra Kirchen

Sig.ra Anna Libri

Roma

Servizio Sociale Internazionale

064884640

   

Padre Peter J. Bones

Roma

Padri sacramentini

(esperto minori stranieri)

0644232841

0644237958

 

Marcella Delle Donne

Roma

Univ. La Sapienza

Cattedra Sociol. Relaz. etniche

0686206806

068552631

Delledonne@uniroma1.it

Dott. Manfred Bergmann

03474735067

Roma

Azione Comune

Banca Dati Servizi

064464613

0644700229

Manberg@tin.it

Giulio Taurisano

Torino

Comune

uff. immigrazione

01144294112

   

Agente Maio Gai

Torino

Polizia Municipale

0112222281

   

Carmelo Cocco

Venezia

Onomadi

041920530

   

Barbara Dolce 03479011732

Pierpaolo03477818830

Venezia

Rete antirazzista

   

Dolce@iuav.unive.it

Morricone@tin.it

Venezia: Marcato

/Buonesso

Mestre:

ass.soc. Lorella Danesi

0412749507

Alessandra Bastasin

Roberta Zanovello

Venezia/Mestre

Comune

Uff. immigrazione e nomadi

0412747410

 

 

 

 

0412749515

0412747407

 

 

 

 

 

0412749503

 

 

 

 

Klnkf@tin.it

X Alessandra

Dirig. Bertuzzi

Ass. soc. Remo Rigoni

Verona

Comune

Uff. Stranieri

0458078363

0458077326

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario:

 

Presentazione della Banca Dati Servizi di Azione Comune………………………………………….…pag.1

MONTENEGRO UNHCR Weekly Situation Report For period ending 27 August 1999……………….pag 2

- ALCUNE OSSERVAZIONI GIURIDICHE SULLE CONDIZIONI DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RAGIONI UMANITARIE A FRONTE DI DINIEGO DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO NEI RIGUARDI DI PROFUGHI DALLA REGIONE DEL KOSOVO/JUGOSLAVIA (ICS)…………………………………………………………………..pag 5

A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRA TUTELA E RIMPATRIO………..………….pag 9

Mailing list contatti Italia……………..…………………………………………………………………pag. 14

Azione Comune

Banca Dati Servizi

Dott. Manfred Bergmann

Casa Diritti Sociali, Roma

Cell. 03474735067

Manberg@tin.it