10. Ministero dellInterno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale
Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera
Circolare del 28.10.1999 n. 300.C/227729/12/207/1^Div.
Oggetto: Decreto Legislativo 13 aprile concernente le disposizioni correttive al Testo Unico sullimmigrazione art.8.
Definizione delle procedure di regolarizzazione.
Con la circolare p.n. del maggio 10 c.a., sono state impartite le direttive relative alle modalità di rilascio dei permessi di
soggiorno a favore degli stranieri richiedenti la regolarizzazione ed è stata indicata la data del 20 ottobre 1999 quale
termine ultimo per la presentazione delle istanze corredate della prescritta documentazione.
Tale termine, come è noto, era stato fissato tenuto conto delle convocazioni programmate dalle Questure ove maggiore
è risultato essere il numero delle richieste di regolarizzazione, sulla base delle prenotazioni già presentate entro il 15
dicembre 1998.
Pur considerando le difficoltà che codeste Questure possono avere incontrato a causa dellallungamento delle
procedure di regolarizzazione per il riesame di molte pratiche, alla luce dei nuovi criteri valutativi indicati nella
richiamata circolare del 10 maggio u.s., si rende necessario accelerare al massimo le verifiche delle istanze ancora
pendenti, così da concludere nel più breve tempo possibile le procedure previste dalla legge che, come è noto, possono
concretizzarsi nel rilascio dei permessi di soggiorno (con le modalità e la durata specificate nelle predette direttive del
10 maggio); oppure con il rigetto formale delle istanze non supportate dai requisiti previsti.
Al verificarsi di questultima circostanza, così come previsto nel Regolamento di attuazione del Testo Unico
sullimmigrazione, in corso di pubblicazione, dovrà essere menzionato, nel provvedimento di rifiuto, il termine, non
superiore a quindici giorni lavorativi, entro il quale lo straniero dovrà presentarsi al posto di polizia di frontiera, che
andrà specificatamente indicato, per allontanarsi volontariamente dal territorio delle Stato, con lavvertenza che, in
mancanza, si procederà allapplicazione dellespulsione con intimazione prevista dallart.13 del D.Lg.vo 286/98.
Le Questure dovranno, di conseguenza, comunicare agli Uffici di Frontiera indicati i nominativi degli stranieri che
debbano lasciare il territorio nazionale, segnalando la data entro la quale deve avvenire lesodo volontario.
Gli Uffici di Frontiera dovranno, quindi, verificare lavvenuto allontanamento, dandone comunicazione alle Questure
competenti; nel caso in cui tale esodo non sia avvenuto, la stessa Questura dovrà provvedere allinserimento nel Ced
della segnalazione di rintraccio, al fine delladozione del provvedimento di espulsione con intimazione che dovrà essere
emanato dal Prefetto del luogo ove lo straniero verrà fermato.
Considerando che si tratta, comunque, di persone che si sono sottratte ai prescritti controlli di frontiera e che per un
considerevole lasso di tempo hanno soggiornato illegittimamente in Italia facendo ricorso, in molti casi, alluso di false
generalità, si rappresenta lopportunità che le SS.LL adottino, nei confronti degli stranieri ai quali è negata la
regolarizzazione, tutti i provvedimenti ritenuti necessari al fine di evitare che gli stessi, una volta sottrattisi al
provvedimento di espulsione possano, utilizzando altre generalità, vanificare la precedente attività di identificazione.
Si segnala, altresì, la necessità che vengano accelerate anche tutte le attività istruttorie finalizzate alla formulazione dei
pareri necessari per la definizione delle istanze di revoca dei provvedimenti di espulsione da parte dei Prefetti
competenti; in caso di diniego di tali istanze, i Sigg. Questori dovranno formalmente rigettare la domanda di
regolarizzazione e procedere allimmediato accompagnamento dello straniero, in base al provvedimento di espulsione
già adottato.
Si soggiunge, infine, che la necessità di velocizzare le procedure di regolarizzazione è determinata dalla prossima
emanazione del decreto sui flussi per lanno 2000, che dovrà tener conto, tra laltro, degli esiti della regolarizzazione.
Tanto premesso, confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL., si conferma la periodicità settimanale dei dati
richiesti con ministeriale p.n. del 30.10.1998.
Il Capo della Polizia: Masone