(15/12/1999)

PROPOSTE AGGIUNTIVE PER IL DECRETO DI PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI

 

Studenti: lavoro subordinato, lavoro autonomo, professioni, abilitazioni sanitarie.

Art. 4 bis

1. E' consentita la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, conformemente alle

modalita' e alle condizioni individuate dal comma 5 dell'articolo 14 del Regolamento di attuazione del T.U. 25 luglio 1998 n. 286.

2. Le domande di conversione del pemesso di soggiorno presentate da stranieri che abbiano gia' conseguito il titolo di studio o che soggiornino regolarmente in Italia da almeno tre anni sono prese in considerazione con precedenza rispetto alle altre domande di ingresso per lavoro presentate in base al presente decreto e non ancora esaminate.

3. L'iscrizione, di cui al comma 3 dell'articolo 37 del T.U. 25 luglio 1998 n. 286, in ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti e' consentita nei limiti della medesima quota di cui al comma 1 in caso di straniero titolare di un permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciato con durata non inferiore a un anno o che abbia soggiornato regolarmente in Italia per almeno cinque anni. Negli altri casi, detta iscrizione e' consentita nei limiti delle quote fissate dal presente decreto per gli ingressi per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, con le medesime ripartizioni in relazione ai paesi di provenienza dei lavoratori stranieri.

4. I medesimi limiti numerici di cui al comma 3 si applicano ai fini della dichiarazione di equipollenza e dell'ammissione agli esami di cui al comma 8 dell'articolo 50 del Regolamento di attuazione del T.U. 25 luglio 1998 n. 286.

 

Conversione di permessi di soggiorno ad altro titolo in permessi per lavoro autonomo

Art. 4 ter

1. La conversione, di cui al comma 7 dell'articolo 39 del Regolamento di attuazione del T.U. 25 luglio 1998 n. 286, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo e' consentita nei limiti della della quota massima di cui all'articolo 1 in caso di straniero titolare di un permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciato con durata non inferiore a sei mesi o che soggiorni regolarmente in Italia per almeno sei mesi. Negli altri casi, detta iscrizione e' consentita nei limiti delle quote fissate dal presente decreto per gli ingressi per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, con le medesime ripartizioni in relazione ai paesi di provenienza dei lavoratori stranieri.