Cara Maria Grazia (Giammarinaro, per chi mi legge in copia),

ti mando, come preannunciato, alcune considerazioni sui miglioramenti che potrebbero essere apportati al Testo unico - magari avvalendosi, entro Febbraio, di un decreto legislativo correttivo - in relazione alla posizione delle vittime della tratta.

Come e' emerso da molti degli interventi del convegno organizzato da OIM e MAE, uno degli elementi principali che impediscono alle vittime di sottrarsi allo sfruttamento, avvalendosi dell'art. 18 del Testo unico e' costituito dalla minaccia che incombe sui familiari, in patria. Fermo restando che la realizzazione di forme di cooperazione con le autorita' del paese di provenienza (come quella che si sta cercando di stabilire con l'Albania) puo' apparire come la soluzione ideale di lungo periodo, nel breve e' molto piu' opportuno e facile garantire la protezione sociale in Italia anche ai familiari.

Il Testo unico non lo consente, direttamente, giacche' puo' chiedere il ricongiungimento solo il titolare di un permesso per certi motivi (lavoro, studio, etc.). La ragazza che ottenga un permesso per motivi di protezione sociale potrebbe convertirlo in un permesso per motivi di studio iscrivendosi ad un corso di studio; ma, allora, difficilmente sarebbe in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di reddito previsti per il ricongiungimento. In presenza di un'offerta di impiego la ragazza potrebbe anche prolungare la durata del permesso per motivi di protezione sociale. Il Testo unico conserva delle ambiguita' in proposito: non e' chiaro se sia possibile la conversione del permesso, in questo caso, o solo un rinnovo. A sostegno della possibilita' di conversione si schiera l'art.5, comma 9 dello stesso Testo unico, che recita: "Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito ... se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico". In ogni caso, pero', dal momento in cui la ragazza si sottrae allo sfruttamento a quello in cui riesce a ottenere il nulla-osta per il ricongiungimento passerebbero diversi mesi - troppi, nell'ipotesi che la famiglia sia effettivamente soggetta a ritorsioni.

Sarebbe quindi opportuno facilitare il ricongiungimento familiare e, se necessario, estenderlo a congiunti normalmente esclusi da questo beneficio (ad esempio, fratelli e sorelle). Allo scopo di evitare che questa previsione dia ulteriore spazio al rischio che il disposto dell'art. 18 si trasformi in un incentivo alla prostituzione - soprattutto in presenza dell'attuale approccio restrittivo nei confronti dell'immigrazione per motivi economici - e' consigliabile che una tale previsione resti nella forma di un potere discrezionale in mano al questore, piuttosto che essere elevato al rango di diritto. Potrebbe essere quindi inserito, nell'art. 18, un comma aggiuntivo del tipo:

"Qualora emergano concreti pericoli per i familiari dello straniero a causa del tentativo di quest'ultimo di sottrarsi alla condizione di sfruttamento, il questore puo' autorizzare il ricongiungimento familiare con tali familiari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 3".

Un secondo intervento - questa volta in sede di applicazione del Testo unico - potrebbe riguardare l'art. 19, che prevede il divieto di allontanamento - anche indiretto - dello straniero verso un paese nel quale possa essere oggetto di persecuzione per motivi "di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali". E' opportuno chiarire che la condizione della vittima di tratta e' appunto una di queste "condizioni personali". Lo straniero che si trovi in tale condizione non puo' quindi essere rimpatriato e, in base all'art. 28, comma 1, lettera d), del Regolamento di attuazione, deve ricevere un permesso di soggiorno "per motivi umanitari ... salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato" che provveda ad accordare protezione contro quella persecuzione.

Infine, con riferimento al rischio di esclusione sociale (piuttosto che di protezione) associato alla immediata identificabilita' dei trascorsi del titolare di un permesso rilasciato ai sensi dell'art. 18, e' opportuno notare come il Regolamento di attuazione disponga, all'art. 27, comma 2, sia pure con scarsa coerenza con la rubrica dello stesso articolo ("Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale"), che il questore rilasci un piu' anonimo "permesso per motivi umanitari".