EMANA

il seguente decreto legislativo

 

 

Art. 1

 

1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 è così sostituito:

"4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini."

2. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati all’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all’Amministrazione o trasferiti all’Ente che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.".

 

Art. 2

 

1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9 è così sostituito:

"9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell’articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.".

 

Art. 3

 

1. Dopo l’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

 

"Art. 13-bis

(Partecipazione all’Amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio)

 

1. Se il ricorso di cui all’articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore fissa l’udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dai termini è inammissibile. Il ricorso in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all’autorità che ha emesso il provvedimento.

 

2. L’autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all’articolo 14, comma 4.

 

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.".

 

Art. 4

 

1. All’articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1993, n. 236, il comma 2 è così sostituito:

 

"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell’interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/89, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 27/5/91, n. 176. In particolare sono stabiliti:

a) le regole e le modaità per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore ai sei anni, entrano in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l’affidamento temporaneo e pèer il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell’ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impluso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell’accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese di origine o in un Paese terzo."

2. All’articolo 33 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25/7/98, n. 286, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l’autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.".

 

Art. 5

 

1. All’articolo 42, comma 4 , del Testo Unico delle disposzioni concernentila disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25/7/98, n. 286, la lettera a) è così sostituita:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell’orgamnismo di cui al comma 3 e rappresentantti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione in numero non inferiore a 10;".

 

2. All’articolo 42, comma 4, letera b), del Testo Unico delle disposzioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25/7/98, n. 286, le parole " dei lavoratori" sono sostituite con le seguenti: "degli stranieri".

 

3. All’articolo 42, comma 4, del Testo Unico delle disposzioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25/7/98, n. 286, la lettera f) è così sostituita:

"f) Otto rappresentanti delle automonie locali di cui due designati dalle regioni, uno dall’associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall’unione delle province italiane (UPI), e quattro dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28/8/97, n. 281;".

 

4. All’articolo 42, comma 4, del Testo Unico delle disposzioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25/7/98, n. 286, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"h) esperti dei problemi dell’immigrazione in numero non superiore a dieci.".

 

Art. 6

 

1. All’art. 46, comma 3, del Testo Unico delle disposzioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25/7/98, n. 286, dopo le parole "dell’interno" sono inserite le seguenti: "di grazia e giustizia,".

 

Art. 7

 

1. All’art. 49, del Testo Unico delle disposzioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25/7/98, n. 286, la rubrica è così sostituita: "disposizioni finali e transitorie".

 

2. All’art. 49, del Testo Unico delle disposzioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25/7/98, n. 286, dopo il comma uno è inserito il seguente:

"1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente all’entrata in vigore della legge 6/3/98, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell’art. 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all’art. 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno peri motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all’art. 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente Testo Unico.".

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.