(20/2/1999)

 

PRINCIPALI CONDIZIONI E OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

TRASMESSO ALLE COMMISSIONI COMPETENTI

 

(avvertenza: le condizioni sono riportate in grassetto, le osservazioni in caratteri normali)

 

Capo II - Ingresso e soggiorno

Art. 5 - Visti di ingresso.

- Comma 6: la lettera c), relativa alla disponibilita' dei mezzi di sostentamento dovrebbe applicarsi, ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli soggiorni di breve durata. In ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex art. 23, comma 4, del testo unico (inserimento nel mercato del lavoro).

- Comma 6, lettera d): le condizioni di alloggio non devono costituire requisiti necessari all’ottenimento del visto quando questo viene richiesto per ragioni diverse dal ricongiungimento familiare.

- Devono essere stabilite le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento, prevedendo la possibilita' di dichiarazione sostitutiva per i casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello straniero.

 

Art. 8 - Richiesta del permesso di soggiorno.

- Comma 4: la lettera b) non deve applicarsi ai soggiorni ex art. 23, comma 4, del testo unico (inserimento nel mercato del lavoro).

- Comma 4, lettera c): le condizioni di alloggio devono essere richieste solo per il rilascio del permesso per motivi familiari.

- Deve essere definita, coerentemente con il disposto del comma 3 dell'articolo 5 del Testo unico, la durata di ciascun permesso. E' di fondamentale importanza che la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non sia legata alla durata dell'eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato. In tal caso, infatti, la conclusione del rapporto stesso comporterebbe la contemporanea scadenza del permesso, in contrasto con lo spirito del disposto del comma 9 dell'articolo 22 del Testo unico e dell'articolo 8 della Convenzione OIL n.143.

 

Art. 10 - Rilascio del permesso di soggiorno.

- Comma 1: il Testo unico indica la durata massima dei vari permessi. E' necessario chiarire che il permesso viene rilasciato di norma con la durata massima consentita per ciascun motivo.

 

Art. 11 - Rifiuto del permesso di soggiorno.

- Occorre prevedere che, se, entro un fissato termine dalla data in cui il provvedimento e' stato notificato o comunicato all'interessato, e' depositato ricorso contro i provvedimenti di rifiuto, di revoca, di annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, la presentazione del ricorso differisce i termini per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale. E' necessario anche prevedere che, in caso di annullamento dell'atto impugnato, il questore rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformita' con la sentenza del giudice.

- Occorre prevedere esplicitamente criteri e modalita' per il rilascio di un permesso di soggiorno, della durata di un anno, valido anche per motivi di lavoro e studio, nei casi in cui ricorrano i seri motivi di carattere umanitario di cui al comma 6 dell'articolo 5 del Testo unico. Una simile previsione e' necessaria per integrare quanto previsto dall'articolo 19 del Testo unico, riferendosi il suddetto comma al caso di rifiuto o revoca del permesso - provvedimenti comunque distinti da quello dell'espulsione.

 

Art. 12 - Rinnovo del permesso di soggiorno.

- Il regolamento deve specificare in quali casi il rinnovo e' concesso per una durata doppia di quella originaria, e in quali no.

- Comma 2: la disponibilita' di un reddito (da lavoro o da altra fonte lecita) non deve essere richiesta per il rinnovo di permessi per studio, motivi religiosi, giustizia, etc.

- Comma 3: dovrebbe essere capovolto l'onere della segnalazione: e' la questura che deve segnalare la definitiva decadenza dal diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. La disposizione e' in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 41 del presente regolamento.

 

Art. 13 - Conversione del permesso di soggiorno.

- Comma 4: deve essere stabilita la possibilita' di iscrizione del titolare di permesso per motivi di studio nelle liste di collocamento e negli albi o registri previsti per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo (in conformita' con il disposto dell'articolo 39, comma 3, lettera b, del Testo unico).

- Comma 5: chiarire che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, per "permesso di soggiorno per lavoro" si intende sia il permesso per lavoro subordinato, sia quello per lavoro autonomo.

 

Capo III - Espulsione e trattenimento

- L'odg n. 109 del Senato impegna il Governo ad utilizzare il potere regolamentare per introdurre sanzioni alternative all'espulsione quando lo straniero risulti adeguatamente inserito nel tessuto sociale. E' necessario che il regolamento preveda tali sanzioni alternative.

- Occorre stabilire che, in caso di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, il Questore, al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, rilasci allo straniero, su richiesta, un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno per i quali l'interessato sia in possesso dei requisiti, e provveda alla cancellazione della segnalazione dell'espulsione dal Sistema Informativo Schengen.

 

Art. 18 - Divieto di reingresso per gli stranieri espulsi.

- Deve essere precisato che l'autorizzazione al reingresso dello straniero espulso deve essere rilasciata dal Ministro dell'Interno nei casi in cui sussistono i requisiti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 del Testo unico per il ricongiungimento familiare o per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ovvero nei casi in cui sussistono i motivi di giustizia previsti dall'articolo 17 del Testo unico o da altre disposizioni del Testo unico o del regolamento di attuazione, ovvero qualora il tribunale per i minorenni abbia disposto l'autorizzazione all'ingresso ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo unico, salvo che il magistrato competente ritenga tuttora sussistente la pericolosita' sociale dello straniero espulso a titolo di misura di sicurezza.

- Devono essere esplicitamente previste le procedure per l'inserimento nel Sistema Informativo Schengen dei dati relativi ai divieti di reingresso (art.13, co.13 e 14, del Testo unico), con l'eventuale specificazione della minor durata stabilita dal giudice, e soprattutto quelle per la cancellazione degli stessi in occasione della scadenza del divieto o della autorizzazione del reingresso anticipato.

 

Art. 19 - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

- Deve essere previsto il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo agli stranieri per i quali scadano i limiti di tempo per il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del Testo unico senza che sia stato eseguito l'allontanamento dal territorio dello Stato. Anche in questo caso, il permesso dovra' abilitare il titolare a provvedere con mezzi leciti al proprio sostentamento.

 

Capo IV - Disposizioni di carattere umanitario

Art. 23 - Servizi di accoglienza alla frontiera.

- Comma 2: l'odg n. 5 del Senato impegna il Governo ad adottare norme che consentano l'accesso delle associazioni ai servizi di accoglienza al fine di favorire l'informazione e l'assistenza dello straniero in relazione al rischio di refoulement e di abbandono di minori. Si tratta quindi di informazione ed assistenza anche di natura giuridica.

- Deve essere stabilito, conformemente con il disposto degli articoli 2, comma 6, e 13, comma 7, del Testo unico che il provvedimento di respingimento alla frontiera e' adottato con atto scritto e motivato ed e' comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo, unitamente alle modalita' di impugnazione. Deve essere altresi' previsto che tale provvedimento possa essere impugnato di fronte al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova il valico di frontiera presso cui il respingimento e' effettuato.

 

Art. 26 - Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

- Comma 2: coerentemente con il disposto del comma 1 dell'art.18 del Testo unico, e' necessario chiarire, con riferimento alla formulazione del comma 2 di quello stesso articolo, che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sono da considerarsi condizione sufficiente la gravita' e l'attualita' del pericolo, anche in mancanza di un rilevante contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale.

 

Art. 27 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.

- E' necessario stabilire che, nei casi contemplati dall'articolo 19 del Testo unico, il Ministro dell'Interno o il Questore procedono d'ufficio all'annullamento del provvedimeno amministrativo di espulsione precedentemente adottato nei confronti dello straniero alla conseguente cancellazione della segnalazione dell'espulsione dagli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e dal Sistema Informativo Schengen.

 

Capo V - Disciplina del lavoro

Art. 29 - Chiamata dello straniero residente all'estero.

- Comma 3: alla lettera c) devono essere fissati criteri per determinare in modo certo l'entita' della capacita' economica richiesta, limitando tale requisito al caso di assunzione di piu' lavoratori da parte di uno stesso datore di lavoro. Fino ad oggi, l'imposizione arbitraria di soglie di reddito molto elevate ha impedito, in moltissimi casi, che si instaurassero, per esempio, rapporti di lavoro tra stranieri e anziani bisognosi di assistenza domiciliare.

 

Art. 31 - Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.

- Comma 1 e comma 2, lettera d): la distinzione tra liste per lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e' del tutto priva di senso.

 

Art. 32 - Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.

- Comma 1: i dati relativi alla propria posizione in graduatoria devono essere accessibili a ciascun lavoratore, in modo che il lavoratore, stimato il tempo che lo separa da una possibile chiamata numerica, si astenga dall'intraprendere vie di immigrazione illegale.

 

Art. 33 - Prestazione di garanzia.

- Comma 1: stabilire cosa si intenda per capacita' economica adeguata alla prestazione di garanzia, facendo riferimento ai parametri fissati per il ricongiungimento familiare.

 

Art. 34 - Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

- Comma 1: Occorre disciplinare l'istituzione e l'aggiornamento delle liste di cui all'art. 23, comma 4, del Testo unico.

 

Art. 35 - Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.

- Occorre precisare che l'autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro consente allo straniero anche attivita' di lavoro autonomo, e di ottenenere un permesso per lavoro autonomo in presenza di regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo.

 

Art. 36 - Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato o dimesso.

- Comma 1: prevedere che si dia comunque luogo a iscrizione nelle liste di collocamento, anche per licenziamenti che occorrano dopo che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, nonche' in caso di conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato. In quest'ultimo caso, in particolare, l'assenza di una siffatta previsione, per rapporti di lavoro di durata superiore a dodici mesi, la conclusione del rapporto coinciderebbe con la scadenza del permesso, con danno evidente per il lavoratore, che sarebbe costretto a lasciare immediatamente il territorio dello Stato.

- Comma 3: chiarire che in caso di iscrizione nelle liste di collocamento successiva alla conclusione, per qualunque motivo, del rapporto di lavoro il titolo del permesso di soggiorno rimane quello "per lavoro subordinato".

 

Art. 37 - Accesso al lavoro stagionale.

- Comma 7: non sta scritto da nessuna parte, nel Testo unico, che la possibilita' di lavoro che determina la conversione del permesso debba afferire allo stesso settore produttivo per cui e' stato autorizzato l'ingresso.

 

Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

- Comma 3: disciplinare la prestazione di garanzia in favore del lavoratore autonomo.

- Comma 4: prevedere che la documentazione possa essere spedita (anziche' presentata) in questura.

- Comma 5: prevedere che la dichiarazione corredata dal nulla-osta della questura possa essere spedita all'interessato.

- E' necessario chiarire che, riguardo alla dimostrazione di disponibilita' di alloggio (prevista dall'art.26, comma 3, del Testo unico), e' sufficiente la dimostrazione della disponibilita' di mezzi corrispondenti (l'alloggio puo' essere di fatto reperito solo sucessivamente all'ingresso).

 

Capo VI bis (da inserire) - Ricongiungimento, permesso per motivi familiari e condizione dei minori.

- La possibilita' di ricongiungimento con dimostrazione successiva dei requisiti di reddito e alloggio (art.29, comma 6, del Testo unico) deve essere garantita, oltre che al genitore naturale, anche al genitore tout court, al tutore e all'affidatario del minore regolarmente soggiornante in Italia, che altrimenti risulterebbero inaccettabilmente discriminati.

- Devono essere stabilite le modalita' con cui, in sede di espulsione o respingimento o richiesta di visto di ingresso, lo straniero possa concretamente richiedere al Tribunale per i minorenni di autorizzare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del Testo unico, il soggiorno o l'ingresso del genitore del minore, nonche' le modalita' e i termini per la trasmissione alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero e/o alla Questura dell'autorizzazione, anche ai fini del successivo inoltro al Centro elaborazione dati del Minstero dell'interno e, ove prescritto, al Sistema Informativo Schengen.

- Deve essere previsto che allo straniero autorizzato a soggiornare in Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del Testo unico sia rilasciato un permesso di soggiorno che lo abiliti a provvedere con mezzi leciti al sostentamento proprio e dei familiari conviventi.

 

Capo VII - Disposizioni in materia sanitaria

Art. 41 - Assistenza agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

- Comma 6: chiarire che la limitazione ai titolari di permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi si applica non solo in relazione alla possibilita' di iscrizione al SSN, ma anche all'obbligo di assicurazione.

- Comma 6: chiarire che le disposizioni del presente articolo relative a identificazione della residenza, durata dell'iscrizione e parita' con il cittadino italiano si applicano anche agli stranieri facoltativamente iscritti.

- Occorre precisare che la copertura sanitaria per i richiedenti asilo (art.34, comma 1, del Testo unico) vale sino al completamento delle procedure di riconoscimento dello status, inclusi gli eventuali ricorsi.

 

Art. 42 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.

- E' necessario prevedere che agli stranieri presenti sul territorio dello Stato non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno siano comunque assicurati anche gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.

- E' necessario prevedere possibilita' di accesso a comunita' terapeutiche o ad altre strutture protette (e relativi strumenti di finanziamento) per i detenuti stranieri tossicodipendenti o affetti da patologie incompatibili con la vita carceraria (ad esempio, AIDS). Analoghe possibilita' vanno previste per gli stranieri dimessi da istituti penitenziari.

 

Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni

Art. 44 - Iscrizione scolastica.

- Comma 7: stabilire esplicitamente, in conformita' con il disposto del comma 1 dell'articolo 6 e del comma 4 dell'articolo 9 del Testo unico, che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio, o di una carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno possa iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, accedere agli esami finali e ricevere il medesimo trattamento previsto per l'allievo italiano, salva la verifica della effettiva preparazione scolastica precedentemente ricevuta all'estero.

 

Art. 45 - Accesso degli stranieri alle universita'.

- Comma 4: disciplinare il rinnovo del permesso di soggiorno per studio conformemente all'odg n. 8 del Senato, prevedendo che i requisiti relativi al profitto siano rilassati in caso di impedimenti legati alle condizioni di salute, e che siano coperti dal rinnovo i tempi necessari per sostenere, a titolo conseguito, gli esami di abilitazione professionale, di ammissione ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione.

- Occorre specificare che la parita' rispetto agli studenti italiani (art.39, comma 1, del Testo unico) si estende all'accesso alle abilitazioni professionali, ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, senza i vincoli previsti precedentemente (ad esempio, la titolarita' di borsa di studio).

 

Art. 47 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.

- Comma 3: i decreti legislativi 115/92 e 319/94 prevedono che, quale misura compensativa, l'interessato possa di norma scegliere tra una prova attitudinale e un tirocinio. L'imposizione di una eventuale formazione aggiuntiva e' prevista solo in caso di svolgimento del tirocinio.

- Coerentemente con l'o.d.g. 500 del Senato accolto dal Governo, che impegna il Governo ad attivarsi perche' gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano conseguito i titoli abilitanti allo svolgimento delle professioni possano iscriversi agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, e' necessario stabilire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 del Testo unico, criteri per la definizione delle percentuali massime di impiego che non ostacolino l'accesso agli albi degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ne' lo svolgimento della corrispondente attivita' professionale. Tali criteri possono invece comportare restrizioni per l'accesso degli stranieri ancora residenti all'estero.

 

Capo VII bis (da inserire) - Misure relative a stranieri in condizioni particolari.

- Occorre prevedere che il detenuto straniero abbia la possibilita' di intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari, e che, in tali casi l'autorita' penitenziaria disponga la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta. Occorre inoltre prevedere che, quando non siano presenti in Italia familiari in possesso di un apparecchio telefonico, il detenuto straniero possa effettuare telefonate dirette ad altri destinatari, compatibilmente con le suddette esigenze.

- E' opportuno prevedere che l'autorita' penitenziaria, anche in collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel reinserimento sociale dei detenuti, si adoperi per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione e, comunque, allo svolgimento di attivita' lavorativa (indispensabile allo straniero per procurarsi lecitamente sia pur minimi mezzi economici nel periodo della sua detenzione).

- E' necessario prevedere la possibilita' di prestazione di garanzia, in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento, da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, ovvero da parte di enti o associazioni, finalizzata all'ingresso di familiari in visita allo straniero detenuto.

- La predisposizione di strutture alloggiative adibite a centro di accoglienza deve essere finalizzata a favorire anche

a) l’ospitalita' ed il sostegno allo straniero in condizioni di salute precarie, perche' dimesso dalle strutture ospedaliere ma non ancora in grado di provvedere a se' stesso o perche' sottoposto a terapie, anche tramite day hospital, prolungate e debilitanti;

b) la disponibilita' di una dimora che consenta al detenuto straniero maggiorenne, privo di alloggio idoneo o senza fissa dimora, di avvalersi della misura della detenzione domiciliare, nei casi previsti dall’art.47 ter, e dell’affidamento in prova di cui agli artt.47 e 47 bis dell’O.P.

 

Capo VIII - Disposizioni sull'integrazione sociale

Art. 51 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

- Comma 1, lettera c): non si capisce perche' l'associazione debba essere operativa anche all'estero.